TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/12/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3832/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BOVOLENTA CLAUDIA, elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. IERVOLINO MAURO, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dalla sig.ra
[...]
( ) e dal sig. (codice fiscale: CP_1 C.F._2 Parte_1
) in data 23 maggio 2015 in Adria (RO), trascritto nel Registro degli atti di C.F._1 matrimonio di detto Comune al n.32 parte 2 Serie C Anno 2015; alle seguenti: CONDIZIONI 1) il figlio , nato il [...] a [...], resta affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre le decisione di maggiore
1 interesse (come la scelta dei medici specialistici, le visite mediche, gli studi scolastici che dovrà intraprendere il figlio, gli istituti scolastici a cui iscrivere il figlio e le attività ricreative) saranno prese di comune accordo tra i due genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ,2) Il figlio avrà residenza presso l'abitazione della madre, la Per_1 quale continua, a risiedere presso l'abitazione sita in Adria via Canaletti n.1 di proprietà del proprio padre;
i mobili e gli arredi sono di proprietà comune dei due coniugi e vengono lasciati in uso alla sig.ra in quanto convivente con il figlio;
3) sarà facoltà del sig. di Controparte_1 Parte_1 vedere e tenere con sé il figlio in qualsiasi momento, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore e con quelli lavorativi del padre e della madre. In ogni caso, il padre potrà vedere e stare con il figlio: - nei fine settimana a settimane alterne, dall'uscita della scuola o dalle ore 8/8,30 del sabato (quando non va a scuola) sino al mattino del lunedì, per essere accompagnato a scuola dal padre;
- due pomeriggi alla settimana, da accordare di volta in volta con gli impegni di lavoro del sig. e quelli scolastici e ricreativi del figlio, dalla uscita della scuola sino Parte_1
a dopo cena o sino al mattino seguente, per essere riaccompagnato a scuola dal padre;
- sette giorni nel periodo delle vacanze Natalizie;
tre in quelle di Pasqua e venti giorni (anche non consecutivi) nel periodo delle vacanze del padre;
- inoltre, il figlio resterà con la madre o con il padre in occasione dei compleanni degli stessi genitori, nonché quelli dei nonni e zii materni o paterni;
- qualora, per qualsiasi ragione, il padre non possa esercitare nelle modalità e nei tempi fissati il diritto di visita a favore del figlio, viene riconosciuto allo stesso di recuperare tale diritto appena Parte_1 possibile, previo accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni di Controparte_1 entrambi i genitori;
4) il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore, la somma di
€300,00 (trecento/00), da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat. Detto mensile è stato stabilito tenendo pure conto che l'assegno unico per il figlio viene interamente assegnato (100%) alla sig.ra la quale viene autorizzata dal sig. a presentare domanda Controparte_1 Parte_1 in tal senso ai competenti Uffici INPS;
5) entrambi i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (non incluse nell'assegno periodico) da sostenere nell'interesse del figlio, da intendersi per tali a titolo indicativo e non esaustivo: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, esclusi i farmaci da banco da ritenersi compresi
2 nell'assegno periodico (come antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo Accordo a) tempo prolungato;
b) pre-scuola e dopo-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) corsi di istruzione;
b) attività sportive e ricreative, con pertinenti attrezzature;
6)nulla pretendono i coniugi uno dall'altro per il rispettivo mantenimento, essendo autonomi e indipendenti economicamente;
6)
i sigg. e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di Parte_1 Controparte_1 avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere nulla da pretendere uno dall'altro;7) i sigg. e autorizzano il rilascio ed il Parte_1 Controparte_1 rinnovo del passaporto, carta d'identità e di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
8) spese legali compensate”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/10/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio
; hanno precisato che con sentenza n. 650/2023 pubblicata il 18.07.2023 e passata in giudicato Per_1 ex art. 327 c.p.c. il giorno 20 febbraio 2024, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza svolta ex art. 127ter c.p.c., del 18.7.2023.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice
3 relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 1.10.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 20.11.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 29.11.2024, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data del 18.7.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 650/2023 pubblicata il 18.07.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe conformi alla legge e agli interessi della prole minore non economicamente autonoma.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in ADRIA in data 23/05/2015 tra
[...]
e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di ADRIA nell'anno 2015, al numero 32, parte 2, serie C;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
4 DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 dicembre 2024.
Il Presidente Est.
Dott.ssa ssa Federica Abiuso
5