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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2024, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5030 /2022 RG
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Esposito, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Nocera Superiore (SA) alla via Casevecchie
n. 35
ATTORE E
, in persona del Sindaco p.t., con sede in alla piazza Pace n. 1 Controparte_1 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni a veicolo da cose in custodia.
Conclusioni: Come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 19.03.2024.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 06.10.2022, citava in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , per sentir dichiarare la sua responsabilità esclusiva in ordine Controparte_1
alla determinazione dell'evento verificatosi in data 15.02.2022, alle ore 21.15 circa, in CP_1
alla via Passanti Flocco e sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati.
A tal fine premetteva che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida dell'autovettura Ford Kuga tg. DP635VJ di proprietà della suocera e Parte_2
percorreva via Passanti Flocco allorquando finiva in una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata;
di conseguenza l'autoveicolo subiva danni e, pertanto, provvide a chiedere l'intervento sia del carroattrezzi per la rimozione sia delle autorità, che redassero verbale relativo al sinistro. Ritenendo responsabile dell'evento il , per omessa manutenzione Controparte_1
e custodia della strada pubblica, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti,
quantificati in € 4.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e, pertanto, con Controparte_1
provvedimento reso nel verbale di trattazione cartolare relativo all'udienza del 24.01.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
2 Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva espletata la prova testimoniale, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza del
19.03.2024, questo Giudice ha assegnato la stessa in decisione previa concessione all'attore del termine ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, deve dirsi, sul punto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorchè, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass. n. 1691 del 23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass.
n. 3875/2016; Cass. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Ciò detto in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato, derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A. proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n. 15779 del
12.7.2006).
3 Occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo:
l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali
(cfr. Cass. n. 11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. 30394/2023).
CP_ Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l'
convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Orbene, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, in ragione dell'espletata istruttoria, anzitutto non sia stata raggiunta l'inequivoca prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione stradale integrante una vera e propria insidia, non visibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza né del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Va, innanzitutto, rilevato, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni riportati dal veicolo Ford Kuga, che non sussiste la legittimazione attiva dell'attore né vi è prova Parte_1
della titolarità attiva nel rapporto dedotto in giudizio, non avendo lo stesso allegato e poi provato di essere proprietario del veicolo né di essere detentore del bene che abbia subito danni economici a seguito dell'evento dannoso per la riparazione dello stesso.
Si ricorda che, “in tema di legittimazione attiva alla domanda di danni derivati da circolazione
stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al soggetto non proprietario che, per
circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del bene danneggiato, a condizione che fornisca la
4 dimostrazione di poter risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto,
reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere. A tale scopo non è sufficiente la prova
dell'esistenza d'un titolo che obblighi il detentore a tener indenne il proprietario del veicolo, ma è
anche necessario provare che in base a quel titolo l'obbligazione è stata adempiuta, sì che il
proprietario non possa pretendere d'essere ancora risarcito dal terzo danneggiante, come nel caso
in cui il detentore abbia effettivamente erogato l'importo necessario per la riparazione del veicolo”
(Cass. civ., Sez. III, 14.07.2011, n. 15458; Cass. civ., Sez. III, 15.05.2012, n. 7535). Inoltre,
“Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di
riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il
proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la
detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia
provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. civ., Sez. III,
12.10.2010, n. 21011).
Nel caso in esame, come dedotto nell'atto introduttivo e come confermato dal rapporto delle autorità intervenute, il veicolo Ford Kuga tg. DP635VJ è di proprietà di . Parte_2
L'attore , quale conducente del veicolo al momento del sinistro, inoltre, non ha Parte_1
provato di aver provveduto a sue spese alla riparazione del veicolo, avendo prodotto in atti solamente i preventivi di riparazione, che non attestano l'effettivo esborso dei costi di riparazione.
Allo stesso, pertanto, potrebbe essere riconosciuto il risarcimento dei danni subiti per il ricorso al soccorso stradale, essendo l'intervento dallo stesso richiesto, ma non gli ulteriori danni al veicolo di proprietà di terzi.
Nell'esaminare gli elementi probatori acquisiti, va poi rilevato che la dichiarazione dell'unico testimone indicato da parte attrice, sig.ra , (escussa all'udienza del Testimone_1
14.09.2023), è risultata lacunosa e non può ritenersi sufficiente a confermare i fatti dedotti dall'attore, avendo riferito solo sommariamente le modalità di accadimento dell'evento.
5 Il testimone, dopo aver dichiarato di essere a conoscenza dell'evento dannoso in quanto nell'occasione si trovava a bordo dell'autovettura condotta da quale trasportata Parte_1
unitamente ad un'altra donna, si è limitata a riferire: “non ricordo il tipo di veicolo né il giorno e
l'anno di verificazione del fatto;
... ricordo solo che era di sera, era buio e non c'era illuminazione
pubblica; non ricordo in che strada ci trovavamo, ma so che eravamo in;
ricordo che il CP_1
andava a finire con l'auto in una buca;
una volta scesi, ci rendevamo conto che la buca era di Pt_1
enormi dimensioni, tant'è che dopo il sinistro la macchina non camminava più essendo rimasta
bloccata nella buca. Dopo il sinistro, sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno redatto un
rapporto ...”; ha riconosciuto, poi, dalla foto allegata al rapporto delle autorità in atti il luogo del sinistro.
Tali dichiarazioni sono estremamente generiche: il teste nulla ha dichiarato in merito alle circostanze di tempo e di luogo del verificarsi del sinistro, al tipo di vettura sul quale viaggiava, di cui non è stata in grado di riferire il modello, il tipo, il colore (“... non ricordo il tipo di veicolo né il
giorno e l'anno di verificazione del fatto ... Non ricordo in che strada ci trovavamo, ma so che
eravamo in ”), né sulla direzione di marcia dell'autoveicolo e sulla condotta di guida del CP_1
conducente del veicolo attoreo;
nulla ha riferito sui luoghi di causa e sulle caratteristiche della strada, sulle condizioni di traffico, sulla posizione della buca sulla carreggiata (se posizionata al centro della corsia o più a margine della carreggiata), di cui si è limitato a riferire che “era di
enormi dimensioni”; né il teste è stato in grado di precisare i danni riportati dall'autovettura,
riferendo solamente che “il andava a finire con l'auto in una buca” e che l'auto “rimaneva Pt_1
bloccata nella buca” (non si comprende con quale parte, se con la ruota anteriore destra o sinistra o con una ruota posteriore, né quali parti dell'auto siano rimaste danneggiate).
Quest'ultima dichiarazione (“la macchina non camminava più essendo rimasta bloccata nella
buca”), inoltre, è in contrasto anche con evidenze documentali, essendo emerso dal rapporto d'incidente relativo al sinistro, prodotto in atti, che l'autovettura non rimaneva bloccata nella buca, ma proseguiva la marcia per circa cento metri prima di arrestarsi.
Ne consegue che il testimone escusso non può che essere ritenuto inattendibile.
6 Dall'allegato rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di non emergono elementi CP_1
utili ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento dannoso, atteso che i verbalizzanti giungevano sul luogo del sinistro dopo circa mezz'ora dal suo verificarsi, rinvenendo l'autovettura danneggiata a circa cento metri dall'assunta buca, indicata da quale causa dei danni. Parte_1
Gli agenti provvedevano ad identificare il veicolo danneggiato ed a rilevarne i danni (“lacerazione
gomma e lesione cerchio, altri danni da far verificare a persona specializzata”), a raccogliere la dichiarazione resa dal conducente dell'autovettura (“percorrevo la via Passanti Flocco Parte_1
uscendo dall'uscita della SS 268 in direzione di e non mi accorgevo della presenza di una CP_1
buca sul manto stradale;
ci rovinavo dentro e mi fermavo circa 100 mt più avanti in quanto la ruota
si era bucata”), nonché ad effettuare foto del veicolo danneggiato e della strada con indicazione della posizione dell'auto al momento dell'intervento; in merito alla riferita insidia, è riportato “non
rilevata poiché la vettura si trovava circa 100 mt in avanti”.
Gli agenti, quindi, nulla possono riferire in merito alla dinamica dell'evento dannoso, non avendo assistito al sinistro e non potendone ricostruire la dinamica sulla base di elementi obiettivi, atteso che il veicolo era già spostato e distante dall'indicato luogo del sinistro né venivano raccolte testimonianze di persone presenti sulla base delle quali poter ricostruire le modalità dell'occorso.
Va ancora aggiunto che questo tribunale ritiene che l'anomalia lamentata fosse visibile al conducente del veicolo danneggiato, ragione per la quale, con la diligenza media, avrebbe potuto e dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il sinistro de quo.
Innanzitutto non vi sono in atti foto della dedotta insidia e, l'unico elemento riguardo alla stessa è
la dichiarazione del teste che la descrive come una buca “di enormi dimensioni”; inoltre, pur avendo il teste dedotto l'assenza di illuminazione, dalla foto allegata nel rapporto delle autorità,
seppure ritraente il tratto di strada successivo, si evince la presenza di illuminazione sulla strada e un limite di velocita di 30 km/h. Invero, le dimensioni del dissesto stradale, la presenza di illuminazione pubblica, costituiscono circostanze di fatto univoche e concordanti per ritenere del tutto verosimile che, procedendo con un'attenta condotta di guida a velocità adeguata e con le luci dell'auto accese, la buca fosse visibile al conducente della Ford Kuga.
7 Sulla scorta di quanto evidenziato, deve escludersi che l'anomalia del tratto di strada in questione non fosse visibile da parte del conducente danneggiato prima che lo stesso si approssimasse ad essa o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la visibilità; per cui deve escludersi che nella specie sussistessero i presupposti per la configurabilità di una situazione insidiosa ma deve ritenersi che l'evento sia riconducibile alla condotta colposa del conducente del veicolo danneggiato.
In ragione di quanto di seguito precisato, gli elementi probatori raccolti non hanno dato assoluta contezza della presenza sui luoghi di una situazione di pericolo caratterizzante la c.d. insidia e/o trabocchetto, non visibile né prevedibile, da intendersi come causa efficiente del sinistro occorso a
, non essendo dimostrato che i danni all'autovettura tipo Ford Kuga tg. DP635VJ Parte_1
fossero causati dalla buca, nella quale l'attore assume che l'auto sarebbe finita percorrendo la strada, né che la stessa non fosse visibile.
Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Nulla va disposto sulle spese di lite tra l'attore ed il , stante la Parte_1 Controparte_1
contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa,
così provvede:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Nulla per le spese.
Torre Annunziata, in data 17.6.2024 IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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