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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 505/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'8.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento
R.G. n. 505/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 505/2017 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ), nata a NA (IS) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Giammatteo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA (IS) alla Via Nicandro Iosso n. 6;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo La Brocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento (BN) alla Via Mellusi n. 134;
- convenuta
E CONTRO ora (C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Pesenti e dall'Avv. Mauro Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mario Fuschino sito in Isernia alla Via del Casale n. 23;
- terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_5 C.F._3 in atti, dall'Avv. Nicola Di Modugno e dall'Avv. Nicola Palmiotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Palmiotti sito in Campobasso alla Via Giuseppe
Mazzini n. 111/B;
- terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11.5.2017, quale amministratice di sostegno del Parte_1 fratello, conveniva in giudizio la al fine di sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “..accertare e dichiarare la responsabilità della
NI UR (società incorporante per fusione la Controparte_2 [...] che a sua volta ha incorporato la ) per tutto quanto sopra indicato CP_6 Controparte_7
e, comunque per omessa diligenza professionale e mala gestio, e, per l'effetto, condannarla alla restituzione/riaccredito dell'importo di Euro 320.000,00 in favore del Sig. CP_1
, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta
[...] di giustizia;
- Inoltre, accertata e dichiarata la responsabilità della NI UR
(società incorporante per fusione la che a sua volta ha Controparte_2 CP_6 incorporato la ) per tutto quanto sopra indicato e, comunque per omessa Controparte_7 diligenza professionale e mala gestio, si chiede che venga condannata la predetta NI
UR al risarcimento danni quantificato, in via prudenziale, in Euro 320.000,00 (o somma- maggiore o minore- che verrà quantificata in corso di causa) per non aver il Sig.
potuto disporre del risarcimento a lui spettante e, quindi, per non essere stato CP_1 messo in condizione di provvedere neanche ai più basilari bisogni quotidiani e per aver perso ogni chances di una vita agiata;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della propria domanda, rappresentava che nel giugno del 2011 il Parte_1 fratello, subiva un grave incidente stradale, in conseguenza del quale veniva CP_1 ricoverato presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli ed ivi sottoposto a un delicato intervento chirurgico;
che, nel corso della degenza ospedaliera, non veniva consentito ad alcun familiare di avere contatti con il sig. fatta eccezione per la figlia, con la quale CP_1 Persona_1
l' una volta dimesso, andava a coabitare;
che, a seguito del sinistro, l'assicurazione CP_1
Lloyd LI S.p.A. liquidava, a titolo di risarcimento, la somma di € 320.000,00 in favore del sig. versandola sul conto corrente dallo stesso cointestato con la figlia;
che, tuttavia, CP_1
nell'arco di pochi giorni, provvedeva a girocontare quasi l'intero importo (€ Persona_1
315.000,00) sul proprio contro personale, per poi gradualmente prelevare, nel corso dei mesi successivi, l'intera somma, impedendo al padre di beneficiare anche solo di una minima parte della stessa.
Parte attrice esponeva, altresì, che la quietanza di pagamento era stata consegnata ad _1
, la quale, nel corso degli anni, aveva sempre asserito di averla fatta sottoscrivere dal
[...] padre presso la loro abitazione ed in presenza dell'avv. , nonostante quest'ultimo, CP_5 invece, avesse dichiarato di non aver mai incontrato il sig. e che la procedura di CP_1 sottoscrizione era avvenuta presso altro luogo. concludeva, quindi, deducendo l'omessa diligenza professionale e la mala Parte_1 gestio della compagnia assicurativa per aver disposto l'accredito su un conto corrente cointestato, senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto e sulla base di una quietanza
“in copia”, non autenticata.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestando la Controparte_2 ricostruzione in fatto ed in diritto dell'attrice ed impugnando la documentazione da essa allegata, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) disporre il differimento ex art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione, già fissata per il 21.09.2017, al fine di consentire la chiamata in causa sia di - già (c.f. e p. CP_3 Controparte_8 iva ), con sede legale in Bergamo alla piazza V. Veneto n. 8, sia dell'Avv. P.IVA_2
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Pasquale Nicola n. 7/A; 2) dichiarare l'atto introduttivo del giudizio, così come formulato, nullo perché carente dei requisiti previsti ex lege;
Nel merito: 1) rigettare la domanda attorea, così come proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
2) in linea gradata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della stessa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' Avv. e/o di , alternativamente ovvero Controparte_5 CP_3 congiuntamente, per le motivazioni in narrativa indicate e, conseguentemente, condannare esclusivamente gli stessi, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore dell'attore; 3) sempre vinte spese e competenze di lite”.
In via preliminare, dunque, la chiedeva la chiamata in causa sia Controparte_2 dell'avv. sia della (ora . Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
La compagnia assicurativa rappresentava, da un lato, di aver provveduto al pagamento di quanto concordato a seguito di trattive intercorse con il legale del sig. avv. CP_1 CP_5
, ed in ragione dell'unico atto di quietanza a saldo in suo possesso, firmato dall'attore e
[...] dal legale autenticato;
dall'altro lato, deduceva che, pur non sussistendo un vero e proprio obbligo in capo all'istituto di credito atto a controllare la regolarità delle operazioni nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente, una corretta applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto avrebbe dovuto indurre la banca a rifiutare operazioni dal carattere anomalo.
Con provvedimento del 13.9.2017, il G.I. autorizzava la chiamata in causa dei suddetti soggetti terzi.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione notificato ad istanza di e, nel merito, asserendo la Parte_1 correttezza e la validità della transazione dallo stesso conclusa, per conto del sig. CP_1 con la convenuta compagnia assicurativa, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della l'avv. deduceva, altresì, Controparte_2 CP_5
l'esclusiva responsabilità della Banca, laddove, senza la previa autorizzazione del sig.
aveva consentito alla figlia di effettuare il suddetto giroconto. CP_1
Il terzo chiamato in causa concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della signora;
2) in via del Parte_1 tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità sub 1) dell'avverso atto di citazione, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti della attesa la sua evidente infondatezza nel merito;
3) rigettare la domanda Controparte_2 proposta dalla nei confronti dell'Avv. attesa la sua totale Controparte_2 Controparte_5 estraneità alla causazione del danno al medesimo derivato esclusivamente per effetto dell'illecita condotta dell' ; 4) condannare la al pagamento CP_3 Controparte_2 delle spese della chiamata in causa dell'avv. ”. CP_5
Si costituiva, altresì, in giudizio, giusta comparsa del 5.7.2018, la (ora Controparte_3
, la quale, in via preliminare, eccepiva il vizio di legittimazione Controparte_4 processuale dell'attrice, asserendo la non sufficienza della mera rappresentanza e la necessità di un'autorizzazione ad hoc da parte del Giudice Tutelare ai fini della proponibilità di una determinata azione in nome dell'incapace, nonché il vizio di legittimazione ad agire della individuando esclusivamente nel correntista l'unico soggetto Controparte_2 legittimato a sollevare doglianze attinenti la gestione dei rapporti contrattuali in capo all'istituto di credito;
nel merito, invece, la rappresentava che, al momento CP_3 dell'apertura del conto cointestato, il funzionario della filiale aveva regolarmente provveduto all'identificazione sia della sig.ra sia del sig. il quale, al Persona_1 CP_1 tempo né interdetto né sottoposto all'amministrazione di sostegno, aveva chiaramente espresso la volontà che la figlia potesse disporre disgiuntamente del conto.
La rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Controparte_3 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di parte attrice e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del giudizio;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a nei confronti di - Controparte_2 Controparte_3 disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. 472/17 r.g., pendente sempre avanti il Tribunale di Isernia, dott. Picano;
Nel merito: - respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a a Controparte_3 Controparte_2 nessun titolo;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la richiesta azionata con il presente procedimento, accertato e dichiarato che ha concorso alla causazione dell'evento pregiudizievole, limitare la Controparte_2 domanda di manleva verso alla metà della somma di euro 320.000,00; - Controparte_3 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa giungeva all'udienza dell'8.4.2025, all'esito della quale veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
******
Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. A norma dell'art. 411 c.c., infatti, “si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388”, relative al tutore.
Ebbene, ai sensi dell'art. 374, n. 5 (oggi n. 9, post modifiche apportate dal D. Lgs. 149/22)
c.c., “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: [.…] 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie
o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi”.
Per l'effetto, relativamente all'eccezione sollevata in via preliminare dal terzo chiamato in causa - - in ordine al vizio di legittimazione processuale di parte attrice, Controparte_3 dirimente è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza
l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice;
l'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale e, pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha
l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 21/7/2003 n. 11344; in senso conforme, anche Cass. 16/11/2000 n. 14869 e Cass. 27/6/1996 n. 5943).
Orbene, nel caso di specie, la sig.ra ha agito in giudizio, quale amministratrice Parte_1 di sostegno del fratello, sulla scorta del provvedimento del Tribunale di CP_1
Isernia del 18.6.2015 - Cron. 437/15 (cfr. doc. n.
6 - allegati di parte attrice) che, alle pagine nn. 5 e 6, così dispone: “[…] NOMINA amministratore di sostegno a tempo indeterminato del predetto la sig.ra autorizza l'amministratore di sostegno nominato al Parte_1 compimento dei seguenti atti […] 4) rappresenterà il beneficiario nel compimento degli atti elencati negli artt. 374 e 375 c.c., previa valutazione ed autorizzazione del giudice tutelare”.
È di tutta evidenza, quindi, che il Tribunale di Isernia, pur avendo disposto in capo all'odierna attrice la rappresentanza del beneficiario per il compimento degli atti di cui agli artt. 374 e
375 c.c., ne ha, tuttavia, subordinato l'effettivo esercizio alla condizione della “previa valutazione ed autorizzazione del giudice tutelare”; pertanto, la sig.ra all'atto Parte_1 della nomina, non è stata né autorizzata a compiere direttamente gli atti elencati nell'art. 374
c.c., né tantomeno a promuovere il giudizio de quo.
In ragione di quanto sopra, parte attrice depositava, altresì, in giudizio, in aggiunta al provvedimento del 18.6.2015 (con cui veniva nominata amministratrice di sostegno del fratello), anche il provvedimento del 9.5.2016, con cui asseriva di essere stata specificamente autorizzata dal Giudice, dott.ssa ad intraprendere un eventuale giudizio di Per_2 responsabilità nei confronti della Banca e della NI UR.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che con il provvedimento testé citato il Giudice Tutelare, previa istanza ad hoc formulata dall'attrice, autorizzava la stessa, “..in qualità di amministratore di sostegno di , [….] ad intraprendere CP_1 azione legale in danno della NI Assicuratrice Lloyd LI S.p.A. e dell'Istituto
Bancario interessato, per firma apocrifa […..]”.
A ben vedere, dunque, raffrontando il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, facente riferimento ad un'azione legale da intraprendere ex novo contro due soggetti “per firma apocrifa”, con quella effettivamente promossa in questo giudizio contro la
[...]
in cui si chiede di accertare la responsabilità della compagnia assicurativa per CP_2 omessa diligenza professionale e mala gestio, con richiesta di condanna della convenuta alla restituzione/riaccredito dell'importo di € 320.000,00, oltre al risarcimento danni quantificato in ulteriori € 320.000,00, risulta notevole la differenza quanto a causa petendi e petitum sostanziale.
Si consideri, del resto, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, n. 29244/2021), in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
Orbene, dal momento che l'eccezione è stata formulata dalla nella comparsa di CP_3 costituzione e risposta depositata il 5.7.2018, parte attrice avrebbe dovuto, nella prima difesa utile, sanare il vizio: ciò che, a ben vedere, non ha fatto.
Dunque, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il difetto di autorizzazione dell'attrice, in tale sede accertato, determina inevitabilmente la nullità di tutti gli atti compiuti, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Alla luce della peculiarità della fattispecie e delle difficoltà di interpretazione del provvedimento di autorizzazione a promuovere giudizi da parte del Giudice tutelare, tenuto altresì conto della chiusura in rito del processo, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da quale Parte_1 amministratore di sostegno di per difetto di autorizzazione alla CP_1 promozione del presente giudizio;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 505/2017 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'8.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento
R.G. n. 505/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Marco Ponsiglione ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 505/2017 avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ), nata a NA (IS) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1 amministratore di sostegno di (C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Giammatteo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA (IS) alla Via Nicandro Iosso n. 6;
- attrice
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo La Brocca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento (BN) alla Via Mellusi n. 134;
- convenuta
E CONTRO ora (C.F. e P. IVA ), in Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco
Pesenti e dall'Avv. Mauro Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Mario Fuschino sito in Isernia alla Via del Casale n. 23;
- terza chiamata in causa
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_5 C.F._3 in atti, dall'Avv. Nicola Di Modugno e dall'Avv. Nicola Palmiotti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nicola Palmiotti sito in Campobasso alla Via Giuseppe
Mazzini n. 111/B;
- terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: come da note scritte dei procuratori depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: assicurazione contro i danni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 11.5.2017, quale amministratice di sostegno del Parte_1 fratello, conveniva in giudizio la al fine di sentir CP_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “..accertare e dichiarare la responsabilità della
NI UR (società incorporante per fusione la Controparte_2 [...] che a sua volta ha incorporato la ) per tutto quanto sopra indicato CP_6 Controparte_7
e, comunque per omessa diligenza professionale e mala gestio, e, per l'effetto, condannarla alla restituzione/riaccredito dell'importo di Euro 320.000,00 in favore del Sig. CP_1
, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta
[...] di giustizia;
- Inoltre, accertata e dichiarata la responsabilità della NI UR
(società incorporante per fusione la che a sua volta ha Controparte_2 CP_6 incorporato la ) per tutto quanto sopra indicato e, comunque per omessa Controparte_7 diligenza professionale e mala gestio, si chiede che venga condannata la predetta NI
UR al risarcimento danni quantificato, in via prudenziale, in Euro 320.000,00 (o somma- maggiore o minore- che verrà quantificata in corso di causa) per non aver il Sig.
potuto disporre del risarcimento a lui spettante e, quindi, per non essere stato CP_1 messo in condizione di provvedere neanche ai più basilari bisogni quotidiani e per aver perso ogni chances di una vita agiata;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della propria domanda, rappresentava che nel giugno del 2011 il Parte_1 fratello, subiva un grave incidente stradale, in conseguenza del quale veniva CP_1 ricoverato presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli ed ivi sottoposto a un delicato intervento chirurgico;
che, nel corso della degenza ospedaliera, non veniva consentito ad alcun familiare di avere contatti con il sig. fatta eccezione per la figlia, con la quale CP_1 Persona_1
l' una volta dimesso, andava a coabitare;
che, a seguito del sinistro, l'assicurazione CP_1
Lloyd LI S.p.A. liquidava, a titolo di risarcimento, la somma di € 320.000,00 in favore del sig. versandola sul conto corrente dallo stesso cointestato con la figlia;
che, tuttavia, CP_1
nell'arco di pochi giorni, provvedeva a girocontare quasi l'intero importo (€ Persona_1
315.000,00) sul proprio contro personale, per poi gradualmente prelevare, nel corso dei mesi successivi, l'intera somma, impedendo al padre di beneficiare anche solo di una minima parte della stessa.
Parte attrice esponeva, altresì, che la quietanza di pagamento era stata consegnata ad _1
, la quale, nel corso degli anni, aveva sempre asserito di averla fatta sottoscrivere dal
[...] padre presso la loro abitazione ed in presenza dell'avv. , nonostante quest'ultimo, CP_5 invece, avesse dichiarato di non aver mai incontrato il sig. e che la procedura di CP_1 sottoscrizione era avvenuta presso altro luogo. concludeva, quindi, deducendo l'omessa diligenza professionale e la mala Parte_1 gestio della compagnia assicurativa per aver disposto l'accredito su un conto corrente cointestato, senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto e sulla base di una quietanza
“in copia”, non autenticata.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestando la Controparte_2 ricostruzione in fatto ed in diritto dell'attrice ed impugnando la documentazione da essa allegata, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) disporre il differimento ex art. 269 c.p.c. della prima udienza di comparizione, già fissata per il 21.09.2017, al fine di consentire la chiamata in causa sia di - già (c.f. e p. CP_3 Controparte_8 iva ), con sede legale in Bergamo alla piazza V. Veneto n. 8, sia dell'Avv. P.IVA_2
(c.f. ), residente in [...] C.F._3
Pasquale Nicola n. 7/A; 2) dichiarare l'atto introduttivo del giudizio, così come formulato, nullo perché carente dei requisiti previsti ex lege;
Nel merito: 1) rigettare la domanda attorea, così come proposta, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
2) in linea gradata, in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della stessa, accertare e dichiarare la responsabilità dell' Avv. e/o di , alternativamente ovvero Controparte_5 CP_3 congiuntamente, per le motivazioni in narrativa indicate e, conseguentemente, condannare esclusivamente gli stessi, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore dell'attore; 3) sempre vinte spese e competenze di lite”.
In via preliminare, dunque, la chiedeva la chiamata in causa sia Controparte_2 dell'avv. sia della (ora . Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
La compagnia assicurativa rappresentava, da un lato, di aver provveduto al pagamento di quanto concordato a seguito di trattive intercorse con il legale del sig. avv. CP_1 CP_5
, ed in ragione dell'unico atto di quietanza a saldo in suo possesso, firmato dall'attore e
[...] dal legale autenticato;
dall'altro lato, deduceva che, pur non sussistendo un vero e proprio obbligo in capo all'istituto di credito atto a controllare la regolarità delle operazioni nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente, una corretta applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto avrebbe dovuto indurre la banca a rifiutare operazioni dal carattere anomalo.
Con provvedimento del 13.9.2017, il G.I. autorizzava la chiamata in causa dei suddetti soggetti terzi.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità Controparte_5 dell'atto di citazione notificato ad istanza di e, nel merito, asserendo la Parte_1 correttezza e la validità della transazione dallo stesso conclusa, per conto del sig. CP_1 con la convenuta compagnia assicurativa, eccepiva l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della l'avv. deduceva, altresì, Controparte_2 CP_5
l'esclusiva responsabilità della Banca, laddove, senza la previa autorizzazione del sig.
aveva consentito alla figlia di effettuare il suddetto giroconto. CP_1
Il terzo chiamato in causa concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato ad istanza della signora;
2) in via del Parte_1 tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di nullità sub 1) dell'avverso atto di citazione, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti della attesa la sua evidente infondatezza nel merito;
3) rigettare la domanda Controparte_2 proposta dalla nei confronti dell'Avv. attesa la sua totale Controparte_2 Controparte_5 estraneità alla causazione del danno al medesimo derivato esclusivamente per effetto dell'illecita condotta dell' ; 4) condannare la al pagamento CP_3 Controparte_2 delle spese della chiamata in causa dell'avv. ”. CP_5
Si costituiva, altresì, in giudizio, giusta comparsa del 5.7.2018, la (ora Controparte_3
, la quale, in via preliminare, eccepiva il vizio di legittimazione Controparte_4 processuale dell'attrice, asserendo la non sufficienza della mera rappresentanza e la necessità di un'autorizzazione ad hoc da parte del Giudice Tutelare ai fini della proponibilità di una determinata azione in nome dell'incapace, nonché il vizio di legittimazione ad agire della individuando esclusivamente nel correntista l'unico soggetto Controparte_2 legittimato a sollevare doglianze attinenti la gestione dei rapporti contrattuali in capo all'istituto di credito;
nel merito, invece, la rappresentava che, al momento CP_3 dell'apertura del conto cointestato, il funzionario della filiale aveva regolarmente provveduto all'identificazione sia della sig.ra sia del sig. il quale, al Persona_1 CP_1 tempo né interdetto né sottoposto all'amministrazione di sostegno, aveva chiaramente espresso la volontà che la figlia potesse disporre disgiuntamente del conto.
La rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Controparte_3 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale di parte attrice e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del giudizio;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a nei confronti di - Controparte_2 Controparte_3 disporre la riunione del presente giudizio con quello rubricato al n. 472/17 r.g., pendente sempre avanti il Tribunale di Isernia, dott. Picano;
Nel merito: - respingere tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a a Controparte_3 Controparte_2 nessun titolo;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse fondata la richiesta azionata con il presente procedimento, accertato e dichiarato che ha concorso alla causazione dell'evento pregiudizievole, limitare la Controparte_2 domanda di manleva verso alla metà della somma di euro 320.000,00; - Controparte_3 con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti, la causa giungeva all'udienza dell'8.4.2025, all'esito della quale veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
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Tanto premesso, la domanda va dichiarata inammissibile per le ragioni che seguono. A norma dell'art. 411 c.c., infatti, “si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388”, relative al tutore.
Ebbene, ai sensi dell'art. 374, n. 5 (oggi n. 9, post modifiche apportate dal D. Lgs. 149/22)
c.c., “Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: [.…] 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie
o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi”.
Per l'effetto, relativamente all'eccezione sollevata in via preliminare dal terzo chiamato in causa - - in ordine al vizio di legittimazione processuale di parte attrice, Controparte_3 dirimente è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza
l'autorizzazione prescritta dall'art. 374, n. 5, c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che determina la radicale nullità dell'intero giudizio, e non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice;
l'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale e, pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha
l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali” (cfr. Cass. Civ. sez. II, 21/7/2003 n. 11344; in senso conforme, anche Cass. 16/11/2000 n. 14869 e Cass. 27/6/1996 n. 5943).
Orbene, nel caso di specie, la sig.ra ha agito in giudizio, quale amministratrice Parte_1 di sostegno del fratello, sulla scorta del provvedimento del Tribunale di CP_1
Isernia del 18.6.2015 - Cron. 437/15 (cfr. doc. n.
6 - allegati di parte attrice) che, alle pagine nn. 5 e 6, così dispone: “[…] NOMINA amministratore di sostegno a tempo indeterminato del predetto la sig.ra autorizza l'amministratore di sostegno nominato al Parte_1 compimento dei seguenti atti […] 4) rappresenterà il beneficiario nel compimento degli atti elencati negli artt. 374 e 375 c.c., previa valutazione ed autorizzazione del giudice tutelare”.
È di tutta evidenza, quindi, che il Tribunale di Isernia, pur avendo disposto in capo all'odierna attrice la rappresentanza del beneficiario per il compimento degli atti di cui agli artt. 374 e
375 c.c., ne ha, tuttavia, subordinato l'effettivo esercizio alla condizione della “previa valutazione ed autorizzazione del giudice tutelare”; pertanto, la sig.ra all'atto Parte_1 della nomina, non è stata né autorizzata a compiere direttamente gli atti elencati nell'art. 374
c.c., né tantomeno a promuovere il giudizio de quo.
In ragione di quanto sopra, parte attrice depositava, altresì, in giudizio, in aggiunta al provvedimento del 18.6.2015 (con cui veniva nominata amministratrice di sostegno del fratello), anche il provvedimento del 9.5.2016, con cui asseriva di essere stata specificamente autorizzata dal Giudice, dott.ssa ad intraprendere un eventuale giudizio di Per_2 responsabilità nei confronti della Banca e della NI UR.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che con il provvedimento testé citato il Giudice Tutelare, previa istanza ad hoc formulata dall'attrice, autorizzava la stessa, “..in qualità di amministratore di sostegno di , [….] ad intraprendere CP_1 azione legale in danno della NI Assicuratrice Lloyd LI S.p.A. e dell'Istituto
Bancario interessato, per firma apocrifa […..]”.
A ben vedere, dunque, raffrontando il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, facente riferimento ad un'azione legale da intraprendere ex novo contro due soggetti “per firma apocrifa”, con quella effettivamente promossa in questo giudizio contro la
[...]
in cui si chiede di accertare la responsabilità della compagnia assicurativa per CP_2 omessa diligenza professionale e mala gestio, con richiesta di condanna della convenuta alla restituzione/riaccredito dell'importo di € 320.000,00, oltre al risarcimento danni quantificato in ulteriori € 320.000,00, risulta notevole la differenza quanto a causa petendi e petitum sostanziale.
Si consideri, del resto, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, n. 29244/2021), in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.
Orbene, dal momento che l'eccezione è stata formulata dalla nella comparsa di CP_3 costituzione e risposta depositata il 5.7.2018, parte attrice avrebbe dovuto, nella prima difesa utile, sanare il vizio: ciò che, a ben vedere, non ha fatto.
Dunque, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, il difetto di autorizzazione dell'attrice, in tale sede accertato, determina inevitabilmente la nullità di tutti gli atti compiuti, con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da Parte_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nelle motivazioni di cui sopra.
Alla luce della peculiarità della fattispecie e delle difficoltà di interpretazione del provvedimento di autorizzazione a promuovere giudizi da parte del Giudice tutelare, tenuto altresì conto della chiusura in rito del processo, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
Dott. Marco Ponsiglione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da quale Parte_1 amministratore di sostegno di per difetto di autorizzazione alla CP_1 promozione del presente giudizio;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione