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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6928/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore – sig. (C.F. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Ernesto Suardo (C.F. C.F._1 [...]
) ed Elisabetta Lorusso (C.F. ), presso la persona e lo C.F._2 CodiceFiscale_3
Studio della quale ultima, in Milano, in Via Boccaccio n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
nella persona del Procuratore speciale Avv. (C.F. ONroparte_1 ONroparte_2
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola C.F._4
Desideri Zanardelli (C.F. e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano alla C.F._6
Via Giulini n. 2
resistente
Oggetto: indebito oggettivo
Conclusioni
Per la ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e di merito accertato il diritto di di ripetere gli importi indebitamente versati a titolo di Parte_1 addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nei periodi di fornitura 2010 – 2011, condannare (C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano, corso ONroparte_1 P.IVA_2 di Porta Vittoria n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 41.380,77, o della diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda stragiudiziale - come precisato in narrativa - al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi, oltre ad IVA e CPA;
emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria con ogni e più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare prove nel termine che il Giudice dovesse assegnare ex art. 702 ter, V comma, cod. proc. civ. o, nel denegato caso di mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter, II comma. cod. proc. civ., nei successivi termini ex art. 183, VI comma, cod. proc. civ.
Per la resistente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
‐ in via preliminare, si chiede venga disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario;
‐ sempre in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e del giudizio avanti le giurisdizioni superiori attinenti al presente giudizio per i motivi sopra menzionati;
‐ nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della ONroparte_1 in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.
‐ in via subordinata: in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei confronti del Fornitore l'applicabilità della Direttiva 2008/118/CE con ogni ONroparte_1 conseguenza di legge, ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 41.380,77, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con la totale rifusione delle spese.
* * *
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. previgente notificato alla controparte in data
05/04/2023, (di seguito anche solo ) ha agito in giudizio al fine di Parte_1 Pt_1
ON ottenere la condanna di (di seguito anche solo ”) alla restituzione ONroparte_1 della somma capitale di € 41.380,77, versata a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, con riferimento al periodo di fornitura 2010 – 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda stragiudiziale all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria.
Tenutasi la prima udienza il 18 maggio 2023, il giudice allora procedente ha rigettato le domande formulate da parte convenuta di conversione del rito e di chiamata in causa del terzo, rinviando all'udienza del 5 giugno 2024 per emettere ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
A tale udienza la scrivente giudice – divenuta assegnataria della causa in data 26 marzo 2024
- ha rinviato la causa al 13 novembre al fine di attendere le pronunce in materia della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione.
All'udienza del 13 novembre 2025 la giudice ha assegnato la causa in decisione.
2. Nel proprio atto di citazione la parte attrice ha esposto che in data 10.12.2009 la società
(ora ) ha sottoscritto tre contratti per la fornitura di energia CP_3 Parte_1
elettrica, di cui due con e uno con ONroparte_4 ONroparte_5
società entrambe cancellate dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione
ON in , odierna resistente. ON L'attrice ha dedotto che le fatture emesse da a fronte della fornitura effettuata (di cui ai doc. allegati 9, 10, 11, 12, 13 e 14) sono state assoggettate all'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n.
511, successivamente abrogato dall'art. 4, X comma, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16. ha sostenuto che tale norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con Pt_1
l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17. A tal riguardo ha richiamato le pronunce con le quali la Corte di Cassazione ha chiarito che le imposte addizionali alle accise sull'energia elettrica mancano di uno dei due requisiti richiesti cumulativamente dalla direttiva europea al fine della compatibilità delle stesse con le norme comunitarie, consistente nella finalità specifica che non sia puramente di bilancio.
L'odierna attrice ha precisato di aver inizialmente richiesto la restituzione delle somme ON ON direttamente nei confronti di , di avere quindi invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita e di essere stata infine costretta ad instaurare il presente giudizio.
3 3. La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la conversione del rito,
motivata dalla asserita complessità della quantificazione dell'importo richiesto. ON
ha altresì formulato, in via preliminare, domanda di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere la condanna di essa al pagamento di una indennità - in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente - a fronte del danno causato dallo Stato per non aver dato immediata attuazione alla Direttiva comunitaria
2008/118/CE e per aver continuato nelle more a pretendere il pagamento di un'imposta illegittima nei confronti dei fornitori di energia elettrica, la quale veniva conseguentemente richiesta da questi ultimi ai propri clienti.
La resistente, al fine di escludere il diritto della cliente a pretendere la restituzione della somma da essa indebitamente pagata alla fornitrice, ha eccepito l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, e la conseguente preclusione per il giudice ordinario nelle controversie tra privati di disapplicare le norme interne per contrasto con la disciplina comunitaria. Ha inoltre evidenziato che l'impresa fornitrice non avrebbe potuto disapplicare autonomamente le norme interne in materia di addizionali alle accise, essendo tenuta a riversare queste ultime alle casse dello
Stato.
A2A ha altresì rilevato che il meccanismo di cui all'art. 14 comma 4 TUA - che prevede una prima fase davanti al giudice ordinario, che coinvolge fornitore ed utente finale e ha ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente pagate da quest'ultimo, ed una successiva fase tra fornitore e Amministrazione finanziaria in cui, a seguito della pronuncia passata in giudicato del giudice ordinario, l' dovrebbe rimborsare al fornitore le ONroparte_6
somme pagate a seguito di condanna – determinerebbe l'impossibilità per il fornitore di addivenire a una risoluzione alternativa stragiudiziale della vertenza, in quanto in tal caso lo stesso non avrebbe titolo per la ripetizione della somma nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
4. L'esame della domanda principale di parte ricorrente deve necessariamente essere svolto alla luce degli orientamenti interpretativi in ordine al contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi
4 alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del
2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto
23).
Pertanto, la Suprema Corte, recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ha in plurime pronunce riconosciuto che la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (art. 6 D.L. n. 511 del 1988) va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.
2 della Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020,
Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019; Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020), considerato che
“…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” ( Cass. 10691/2020).
Quanto al requisito della finalità specifica, deve aversi riguardo alla sentenza della Corte di
Giustizia del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17 la quale, ai punti 38 e 39, ha chiarito che,
5 affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito della stessa sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 – 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41)” (cfr. Cass.15198/19)”. ON Assume che la domanda avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento poiché non è consentito al giudice, nelle controversie tra utente finale e fornitore, ritenere illegittima la rivalsa effettuata dal fornitore qualora tale rivalsa sia stata esercitata in conformità alla normativa nazionale rivelatasi poi in contrasto con il diritto unionale e ciò in quanto una soluzione diversa comporterebbe il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" delle direttive, effetto negato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
ON In estrema sintesi, deduce che non è consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale che si assume contrastare con una direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
5. A tal riguardo il Tribunale ritiene di dar seguito all'orientamento quasi unanime di questa sezione, escludendo che, attraverso l'accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale, si determini una applicazione diretta della Direttiva nei rapporti tra privati.
Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo dell'imposta è identificabile nel solo fornitore di energia, il quale può poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art. 56 TUA. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia, mentre il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è di natura civilistica e, sebbene sia causalmente collegato al rapporto tributario, rimane autonomo rispetto ad esso.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere
6 direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. 22455/20).
In materia di accise, pertanto, l'ordinamento nazionale prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nell'ipotesi eccezionale di impossibilità o eccessiva onerosità dell'azione da intraprendere nei confronti del fornitore e ciò poiché l'art. 14 del TUA prevede che il rimborso deve essere richiesto dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il diritto del cliente finale alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto, una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore rimane privo di giustificazione causale ed è qualificabile come indebito.
Tale interpretazione è peraltro compatibile con i principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”.
6. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n.
511/1988 nel rapporto orizzontale di natura civilistica intercorrente tra fornitore e consumatore, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario. E infatti, venuta meno la debenza dell'imposta, l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo di giustificazione e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale diviene indebito. Sul punto si richiama Corte di Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul
7 consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo” (nello stesso senso, più di recente, anche Corte di Appello Milano 1628/2024).
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati, quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva del fornitore a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
7. Quanto esposto, secondo questo giudice, non si pone in contrasto con i principi espressi dalla
Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C-316/22, Gabel Industria
Tessile e Canavesi, ECLI:EU:C:2024:301) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di
Como in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Il Giudice europeo ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ma deve ribadirsi che, nel caso di specie, il diritto di ripetizione non si fonda sulla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo nei rapporti tra privati, ma sul venir meno del diritto in capo al fornitore di trasferire sul cliente finale il costo di un'imposta non dovuta (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1628/2024; cfr. anche Cass. civ.
Sez. V, Sent. 04-06-2019, n. 15199 per cui ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore”).
A tal proposito deve rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia nella richiamata pronuncia ha precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del
8 rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; nel caso di specie la normativa nazionale è rinvenibile a tal fine nell'art. 2033 c.c.
8. La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata peraltro confermata nel provvedimento della Prima Presidente della Corte di cassazione (decreto presidenziale n. 12502/2023 in data 10/05/2023). che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…” ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita
(anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero
l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…”.
9. Alla luce dei principi e degli orientamenti richiamati e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono pertanto ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE (così, da ultimo, Corte Appello Firenze 471/25).
Tale ricostruzione non si pone dunque in contrasto con i più recenti arresti della Suprema
Corte che, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento più restrittivo, ha riconosciuto la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali anche direttamente nei confronti dell' ONroparte_7
(Cass. 21154/2024; Cass.24373/2024) senza escludere espressamente la possibilità,
[...]
costantemente ammessa dalla Corte, di esperire la medesima azione da parte del cliente finale nei confronti del fornitore.
9 10. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel caso in esame, vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate da a titolo di addizionale provinciale Pt_1
sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella contrarietà dell'imposta al diritto dell'Unione europea e nella conseguente inoperatività del diritto di rivalsa di cui all'art. 56 TUA.
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento, a tale titolo, dell'importo di €
41.380,77, producendo le relative fatture (che non recano annotazioni in ordine a pagamenti
ON ON non effettuati e in assenza di contestazioni da parte di ) e detto importo deve essere condannata in questa sede a restituire, oltre agli interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla messa in mora al saldo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”).
Deve, invece, escludersi la debenza di un'ulteriore somma a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. 22664/15).
11. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito, anche successivamente alla richiamata pronuncia della Corte di
Giustizia del 2024. La non certezza di orientamento è del resto confermata anche in sede di legittimità dalla recente ordinanza interlocutoria n. 32088 del 12 dicembre 2024 con cui la
Suprema Corte, in una controversia tra utente finale e fornitore, ha rinviato alla pubblica udienza in ragione di alcuni chiarimenti sull'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 aprile 2024 (C-316/22), essendo necessario accertare se il diritto interno “autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino determinati orientamenti giurisprudenziali”.
La compensazione delle spese è altresì giustificata considerato che l'art. 14 T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
10 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a rimborsare a la somma di € 41.380,77, ONroparte_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1, c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 12 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA Art. 702 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6928/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA ) in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore – sig. (C.F. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Ernesto Suardo (C.F. C.F._1 [...]
) ed Elisabetta Lorusso (C.F. ), presso la persona e lo C.F._2 CodiceFiscale_3
Studio della quale ultima, in Milano, in Via Boccaccio n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
nella persona del Procuratore speciale Avv. (C.F. ONroparte_1 ONroparte_2
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Paola C.F._4
Desideri Zanardelli (C.F. e dall'avv. Rosa Maria D'Agostino (C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano alla C.F._6
Via Giulini n. 2
resistente
Oggetto: indebito oggettivo
Conclusioni
Per la ricorrente: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e di merito accertato il diritto di di ripetere gli importi indebitamente versati a titolo di Parte_1 addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nei periodi di fornitura 2010 – 2011, condannare (C.F. e P. IVA , con sede legale in Milano, corso ONroparte_1 P.IVA_2 di Porta Vittoria n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 41.380,77, o della diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda stragiudiziale - come precisato in narrativa - al saldo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi, oltre ad IVA e CPA;
emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria con ogni e più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare prove nel termine che il Giudice dovesse assegnare ex art. 702 ter, V comma, cod. proc. civ. o, nel denegato caso di mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter, II comma. cod. proc. civ., nei successivi termini ex art. 183, VI comma, cod. proc. civ.
Per la resistente:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
‐ in via preliminare, si chiede venga disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario;
‐ sempre in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza delle questioni di legittimità costituzionali e del giudizio avanti le giurisdizioni superiori attinenti al presente giudizio per i motivi sopra menzionati;
‐ nel merito: rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della ONroparte_1 in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.
‐ in via subordinata: in caso di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e dichiarare anche nei confronti del Fornitore l'applicabilità della Direttiva 2008/118/CE con ogni ONroparte_1 conseguenza di legge, ivi compreso il diritto del resistente di sentir dichiarata la responsabilità dello Stato per omessa legislazione nel periodo in contestazione;
nonché il diritto ad essere risarcito per una somma pari al costo dell'addizionale richiesta pari ad € 41.380,77, nonché gli interessi riconosciuti e tutte le spese di giudizio a carico convenuto o alla somma maggiore o minore che venga ritenuta di giustizia. Con la totale rifusione delle spese.
* * *
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. previgente notificato alla controparte in data
05/04/2023, (di seguito anche solo ) ha agito in giudizio al fine di Parte_1 Pt_1
ON ottenere la condanna di (di seguito anche solo ”) alla restituzione ONroparte_1 della somma capitale di € 41.380,77, versata a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, con riferimento al periodo di fornitura 2010 – 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda stragiudiziale all'effettivo saldo e alla rivalutazione monetaria.
Tenutasi la prima udienza il 18 maggio 2023, il giudice allora procedente ha rigettato le domande formulate da parte convenuta di conversione del rito e di chiamata in causa del terzo, rinviando all'udienza del 5 giugno 2024 per emettere ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
A tale udienza la scrivente giudice – divenuta assegnataria della causa in data 26 marzo 2024
- ha rinviato la causa al 13 novembre al fine di attendere le pronunce in materia della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione.
All'udienza del 13 novembre 2025 la giudice ha assegnato la causa in decisione.
2. Nel proprio atto di citazione la parte attrice ha esposto che in data 10.12.2009 la società
(ora ) ha sottoscritto tre contratti per la fornitura di energia CP_3 Parte_1
elettrica, di cui due con e uno con ONroparte_4 ONroparte_5
società entrambe cancellate dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione
ON in , odierna resistente. ON L'attrice ha dedotto che le fatture emesse da a fronte della fornitura effettuata (di cui ai doc. allegati 9, 10, 11, 12, 13 e 14) sono state assoggettate all'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n.
511, successivamente abrogato dall'art. 4, X comma, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16. ha sostenuto che tale norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con Pt_1
l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17. A tal riguardo ha richiamato le pronunce con le quali la Corte di Cassazione ha chiarito che le imposte addizionali alle accise sull'energia elettrica mancano di uno dei due requisiti richiesti cumulativamente dalla direttiva europea al fine della compatibilità delle stesse con le norme comunitarie, consistente nella finalità specifica che non sia puramente di bilancio.
L'odierna attrice ha precisato di aver inizialmente richiesto la restituzione delle somme ON ON direttamente nei confronti di , di avere quindi invitato a concludere una convenzione di negoziazione assistita e di essere stata infine costretta ad instaurare il presente giudizio.
3 3. La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare la conversione del rito,
motivata dalla asserita complessità della quantificazione dell'importo richiesto. ON
ha altresì formulato, in via preliminare, domanda di chiamata in causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere la condanna di essa al pagamento di una indennità - in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente - a fronte del danno causato dallo Stato per non aver dato immediata attuazione alla Direttiva comunitaria
2008/118/CE e per aver continuato nelle more a pretendere il pagamento di un'imposta illegittima nei confronti dei fornitori di energia elettrica, la quale veniva conseguentemente richiesta da questi ultimi ai propri clienti.
La resistente, al fine di escludere il diritto della cliente a pretendere la restituzione della somma da essa indebitamente pagata alla fornitrice, ha eccepito l'inefficacia orizzontale della direttiva 2008/118/CE in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica, e la conseguente preclusione per il giudice ordinario nelle controversie tra privati di disapplicare le norme interne per contrasto con la disciplina comunitaria. Ha inoltre evidenziato che l'impresa fornitrice non avrebbe potuto disapplicare autonomamente le norme interne in materia di addizionali alle accise, essendo tenuta a riversare queste ultime alle casse dello
Stato.
A2A ha altresì rilevato che il meccanismo di cui all'art. 14 comma 4 TUA - che prevede una prima fase davanti al giudice ordinario, che coinvolge fornitore ed utente finale e ha ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente pagate da quest'ultimo, ed una successiva fase tra fornitore e Amministrazione finanziaria in cui, a seguito della pronuncia passata in giudicato del giudice ordinario, l' dovrebbe rimborsare al fornitore le ONroparte_6
somme pagate a seguito di condanna – determinerebbe l'impossibilità per il fornitore di addivenire a una risoluzione alternativa stragiudiziale della vertenza, in quanto in tal caso lo stesso non avrebbe titolo per la ripetizione della somma nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
4. L'esame della domanda principale di parte ricorrente deve necessariamente essere svolto alla luce degli orientamenti interpretativi in ordine al contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre 1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA - e l'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi
4 alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del
2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto
23).
Pertanto, la Suprema Corte, recependo quanto statuito dalla Corte di Giustizia, ha in plurime pronunce riconosciuto che la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica (art. 6 D.L. n. 511 del 1988) va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par.
2 della Direttiva 2008/118/CE (cfr. Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020,
Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019; Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020), considerato che
“…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” ( Cass. 10691/2020).
Quanto al requisito della finalità specifica, deve aversi riguardo alla sentenza della Corte di
Giustizia del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17 la quale, ai punti 38 e 39, ha chiarito che,
5 affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito della stessa sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (Corte di
Giustizia UE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 – 39; Corte di Giustizia UE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, cit., punto 41)” (cfr. Cass.15198/19)”. ON Assume che la domanda avanzata dalla ricorrente non può trovare accoglimento poiché non è consentito al giudice, nelle controversie tra utente finale e fornitore, ritenere illegittima la rivalsa effettuata dal fornitore qualora tale rivalsa sia stata esercitata in conformità alla normativa nazionale rivelatasi poi in contrasto con il diritto unionale e ciò in quanto una soluzione diversa comporterebbe il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" delle direttive, effetto negato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
ON In estrema sintesi, deduce che non è consentito al giudice non applicare una disposizione nazionale che si assume contrastare con una direttiva dell'Unione europea per dirimere una controversia tra soggetti privati.
5. A tal riguardo il Tribunale ritiene di dar seguito all'orientamento quasi unanime di questa sezione, escludendo che, attraverso l'accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale, si determini una applicazione diretta della Direttiva nei rapporti tra privati.
Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo dell'imposta è identificabile nel solo fornitore di energia, il quale può poi esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art. 56 TUA. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia, mentre il rapporto tra consumatore finale e il fornitore di energia è di natura civilistica e, sebbene sia causalmente collegato al rapporto tributario, rimane autonomo rispetto ad esso.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. n. 20 del 1989, alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere
6 direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. 22455/20).
In materia di accise, pertanto, l'ordinamento nazionale prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione finanziaria solo nell'ipotesi eccezionale di impossibilità o eccessiva onerosità dell'azione da intraprendere nei confronti del fornitore e ciò poiché l'art. 14 del TUA prevede che il rimborso deve essere richiesto dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il diritto del cliente finale alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c.; pertanto, una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa del fornitore nei confronti del consumatore rimane privo di giustificazione causale ed è qualificabile come indebito.
Tale interpretazione è peraltro compatibile con i principi enunciati dalla CGUE (sentenza del
20.10.2011, nella causa C-94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”.
6. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n.
511/1988 nel rapporto orizzontale di natura civilistica intercorrente tra fornitore e consumatore, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario. E infatti, venuta meno la debenza dell'imposta, l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo di giustificazione e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale diviene indebito. Sul punto si richiama Corte di Appello di Trieste n. 296/22, secondo cui “il consumatore finale non chiede nei confronti del fornitore la disapplicazione della disciplina di diritto interno in materia di addizionale sulle accise per contrasto con il diritto unionale sulla base di una inesistente efficacia orizzontale tra privati delle direttive della UE, ma chiede piuttosto la restituzione dell'indebito pagamento da lui eseguito;
la natura indebita del pagamento discende dall'illegittimità dell'atto impositivo per contrarietà della norma nazionale alla direttiva, nel senso che il fornitore non aveva titolo per riversare sul
7 consumatore finale l'importo dell'accisa, in quanto non dovuta dal fornitore all'ente impositore, e il giudice ha il potere di disapplicare l'atto impositivo illegittimo” (nello stesso senso, più di recente, anche Corte di Appello Milano 1628/2024).
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati, quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa e della concomitante legittimazione esclusiva del fornitore a chiedere ed ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
7. Quanto esposto, secondo questo giudice, non si pone in contrasto con i principi espressi dalla
Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C-316/22, Gabel Industria
Tessile e Canavesi, ECLI:EU:C:2024:301) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di
Como in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
Il Giudice europeo ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ma deve ribadirsi che, nel caso di specie, il diritto di ripetizione non si fonda sulla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo nei rapporti tra privati, ma sul venir meno del diritto in capo al fornitore di trasferire sul cliente finale il costo di un'imposta non dovuta (cfr. Corte di Appello di Milano n. 1628/2024; cfr. anche Cass. civ.
Sez. V, Sent. 04-06-2019, n. 15199 per cui ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore”).
A tal proposito deve rilevarsi che la stessa Corte di Giustizia nella richiamata pronuncia ha precisato che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del
8 rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”; nel caso di specie la normativa nazionale è rinvenibile a tal fine nell'art. 2033 c.c.
8. La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata peraltro confermata nel provvedimento della Prima Presidente della Corte di cassazione (decreto presidenziale n. 12502/2023 in data 10/05/2023). che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica (art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione (decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…” ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita
(anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero
l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…”.
9. Alla luce dei principi e degli orientamenti richiamati e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono pertanto ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE (così, da ultimo, Corte Appello Firenze 471/25).
Tale ricostruzione non si pone dunque in contrasto con i più recenti arresti della Suprema
Corte che, rivedendo sul punto il proprio precedente orientamento più restrittivo, ha riconosciuto la legittimazione dell'utente finale ad agire ex art. 2033 c.c. per la restituzione delle addizionali provinciali anche direttamente nei confronti dell' ONroparte_7
(Cass. 21154/2024; Cass.24373/2024) senza escludere espressamente la possibilità,
[...]
costantemente ammessa dalla Corte, di esperire la medesima azione da parte del cliente finale nei confronti del fornitore.
9 10. Ritiene, pertanto, il Tribunale che, nel caso in esame, vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate da a titolo di addizionale provinciale Pt_1
sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella contrarietà dell'imposta al diritto dell'Unione europea e nella conseguente inoperatività del diritto di rivalsa di cui all'art. 56 TUA.
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto versamento, a tale titolo, dell'importo di €
41.380,77, producendo le relative fatture (che non recano annotazioni in ordine a pagamenti
ON ON non effettuati e in assenza di contestazioni da parte di ) e detto importo deve essere condannata in questa sede a restituire, oltre agli interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla messa in mora al saldo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione
"domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”).
Deve, invece, escludersi la debenza di un'ulteriore somma a titolo di rivalutazione monetaria, considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. 22664/15).
11. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito, anche successivamente alla richiamata pronuncia della Corte di
Giustizia del 2024. La non certezza di orientamento è del resto confermata anche in sede di legittimità dalla recente ordinanza interlocutoria n. 32088 del 12 dicembre 2024 con cui la
Suprema Corte, in una controversia tra utente finale e fornitore, ha rinviato alla pubblica udienza in ragione di alcuni chiarimenti sull'applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 aprile 2024 (C-316/22), essendo necessario accertare se il diritto interno “autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino determinati orientamenti giurisprudenziali”.
La compensazione delle spese è altresì giustificata considerato che l'art. 14 T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
10 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a rimborsare a la somma di € 41.380,77, ONroparte_1 Parte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1, c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 12 aprile 2025
La giudice
Licinia Petrella
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