Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00127/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2022, proposto da:
UA LL, rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Delia Molinaro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto n. r.g. 883/2017 emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte della p.a. intimata del decreto n. r.g. 883/2017 emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della L. n. 89/2001 e contenente la condanna del resistente Ministero a pagare in suo favore la somma di euro 1.200,00 a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda;
- il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito;
Rilevato che:
- in udienza sono stati prospettati ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. possibili profili di inammissibilità del ricorso, stante la mancanza di prova della notifica del ricorso alla resistente amministrazione, non costituita, nel termine ultimo della data di celebrazione dell'udienza;
Considerato che:
- dalle emergenze documentali non risulta la prova della notifica del ricorso al Ministero;
Ritenuto che:
- “ costituisce ius receptum il principio secondo il quale la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio, e l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione dell'avviso di ricevimento e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ” ( ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 luglio 2020, n. 1206; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 21 giugno 2019, n. 1669; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; Sez. IV, 22 dicembre 2009, n. 8627);
- nel caso di specie la prova del perfezionamento della notifica non è stata depositata entro l’udienza di discussione;
- a ciò consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) c.p.a;
- nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO