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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1356/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.6.2021, vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Sernaglia, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Montebelluna (TV), Via Sansovino n. 2, appellanti principali/attori in primo grado
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Roberto Rigoni Stern, con domicilio eletto presso il difensore, in Vicenza, Contrà Porti,
21, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 896/2021, pubblicata l'11.5.2021, notificata il 25.5.2021, nel procedimento n. 125/2017 R.G. promosso, da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 data 29.12.2016, notificato il 2.1.2017; causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.5.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante principale [ + 1]: Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 896/2021 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, il 28.04.2021, pubblicata in Cancelleria in data 11.05.2021 e notificata a mezzo pec il 25.05.2021, limitatamente ai capi e punti 2.1. (“Preliminare di vendita di cosa altrui”) e 2.2. (“Nullità dei testamenti e indegnità a succedere”) della parte motiva della pronuncia di primo grado, oltre che alla parte della stessa relativa alla condanna alle spese di lite. Conseguentemente, in riforma dei suddetti capi e punti della sentenza di prime cure, si chiede vengano accolte le seguenti conclusioni formulate con atto di citazione nel primo grado di giudizio: - accertato e dichiarato il difetto di autografia e la non riferibilità al IG. tanto del Parte_4 testamento olografo del 30.09.2011, pubblicato in data 29.01.2013 dal notaio dott.
(rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del testamento del Persona_1
17.05.2004, pubblicato in data 16.02.2016 dal notaio dott. (rep. Persona_2
2414, racc. 1624); - accertato che la IG.ra ha consapevolmente Controparte_1 celato il testamento di data 17.05.2004, dando volontaria esecuzione alle disposizioni del testamento del 30.09.2011; per l'effetto: - dichiarare la nullità ai sensi dell'art.
606 c.c. del testamento del 30.09.2011 pubblicato in data 29.01.2013 dal notaio dott. (rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del testamento del Persona_1
17.05.2004, pubblicato in data 16.02.2016 dal notaio dott. (rep. Persona_2
2414, racc. 1624), in quanto gli atti sono carenti dell'autografia richiesta quale requisito formale per la validità, nonché l'incapacità a succedere della IGnora
[...]
ex art. 463, n. 5, c.c.; accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inesistenza CP_1
e/o invalidità del contratto preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor S.r.l. del 04.08.2014 facente capo alla IGnora e al US EA;
consequenzialmente: - accertare e Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dai IGnori alla IGnora in forza PT Controparte_1 del preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor S.r.l. del 04.08.2014. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: Controparte_1
“Voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Venezia, contrariis reiectis, nel merito: rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via di appello incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto da
2 , con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 ritenuto invalide le cambiali consegnate in garanzia del pagamento rateale della caparra confirmatoria. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi giudizio da liquidare secondo la nota spese presentata dalla IGnora nel CP_1 giudizio di primo grado e di quella che sarà dimessa per il grado d'appello”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 2.1.2017, i IGnori Parte_1
e citavano in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Parte_2
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la IG.ra (già ), Parte_5 CP_2 vedova di (mancato il 3.12.2011), proponendo nei confronti di Parte_4 questa le seguenti domande:
i) accertato e dichiarato il difetto di autografia e la non riferibilità al IG. Parte_4
, tanto del testamento olografo del 30.9.2011, pubblicato in data 29.1.2013
[...] dal notaio dott. (rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del Persona_1 testamento del 17.5.2004, pubblicato in data 16.2.2016 dal notaio dott. Persona_2
(rep. 2414, racc. 1624); accertato che la IG.ra ha consapevolmente
[...] Parte_6 celato il testamento datato 17.5.2004, dando volontaria esecuzione alle disposizioni del testamento datato 30.9.2011; per l'effetto, dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.c. del testamento del 30.9.2011 pubblicato in data 29.1.2013 dal notaio dott.
(rep. n. 101.394, racc. 21.550) e del testamento del 17.5.2004, Persona_1 pubblicato in data 16/02/2016 dal notaio dott. (rep. 2414, racc. Persona_2
1624), in quanto gli atti sono carenti dell'autografia richiesta quale requisito formale per la validità, nonché l'incapacità a succedere della IG.ra ex art. 463, n. Parte_6
5, c.c. per quanto dedotto;
ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inefficacia e/o inesistenza e/o invalidità del contratto preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor s.r.l. del 4.8.14 facente capo alla IGnora Pt_6
e al US EA;
[...]
iii) consequenzialmente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che nulla
è dovuto dai IGg.ri alla IG.ra in forza del preliminare di PT Parte_6 compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor s.r.l. del 4.8.14 e, per l'effetto, condannare la IG.ra alla restituzione delle Parte_6 cambiali consegnate a garanzia del pagamento della caparra confirmatoria;
3 iv) in via gradata, accertare e dichiarare la legittimità della sospensione, ex art. 1460 c.c., del pagamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. da parte degli attori;
v) nel merito, sempre in via principale, accertata e dichiarata l'alterazione della cambiale di data 1.8.2016, nonché la carenza dell'indicazione di data e luogo di emissione in tutte le cambiali consegnate in garanzia per il pagamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. dai IGg.ri lla IG.ra , dichiarare l'invalidità PT Pt_6
e/o la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dei predetti titoli, con condanna della IG.ra alla restituzione delle medesime;
Parte_6 vi) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, nel caso in cui dovesse ritenersi valido il preliminare di compravendita della quota di partecipazione al capitale della società
Thermidor s.r.l. del 4.8.14 e la IG.ra , erede del IG. , accertare e Pt_6 CP_1 dichiarare, per tutti i motivi esposti che i IGg.ri sono creditori, nei confronti PT della IG.ra , quale erede del IG. , dell'importo di € 320.000,00, Parte_6 CP_1 dichiarando la compensazione con le somme alla medesima eventualmente dovute in forza dello stesso negozio e condannando la convenuta, proporzionalmente alla quota ereditaria eventualmente spettante, al pagamento del residuo importo in favore dei IGg.ri PT vii) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della sentenza che sarà emessa a definizione del presente giudizio limitatamente agli effetti da prodursi relativamente al patrimonio immobiliare oggetto di causa, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; con vittoria ed integrale rifusione delle spese (anche generali) e competenze di lite.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte domande gli attori deducevano che:
a) in forza del contratto preliminare datato 4.8.2014, la IG.ra (poi Parte_6
) aveva promesso loro in vendita la quota di usufrutto del Parte_7 valore di nominali € 4.000,00 (denominata in contratto la "QUOTA") della società
Thermidor S.r.l. (costituita per scissione dalla società Controparte_3
, impegnandosi altresì, “alle condizioni e ai termini tutti del
[...] presente contratto”, a “far tutto quanto nei suoi poteri e facoltà affinché, per il prezzo complessivo come determinato al punto 3) (di € 1.783.226,20, da corrispondersi in diverse rate garantite tra l'altro attraverso l'emissione di cambiali) anche il US EA
(titolare della nuda proprietà) provveda a cedere e vendere la nuda proprietà della quota ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero
4 per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita”, con previsione di stipulazione del
“contratto notarile di compravendita della QUOTA e della nuda proprietà entro e non oltre il 1 febbraio 2020 presso il Notaio che sarà indicato dai promissari acquirenti fatte salve eventuali proroghe da pattuirsi fra le parti separatamente e per iscritto”;
b) tale quota di partecipazione era pervenuta alla IG.ra sulla base del Pt_6 testamento datato 30.9.2011, apparentemente olografo, ma in realtà redatto da soggetto diverso dal disponente, , risultando conseguentemente Parte_4 nullo in quanto carente del requisito dell'autografia, come anche il testamento datato
17.5.2004 successivamente pubblicato il 16.2.2016;
c) avendo la IG.ra dato esecuzione a disposizioni testamentarie nulle e celato Pt_6 inoltre l'esistenza di un valido testamento, la stessa doveva essere ritenuta indegna a succedere al de cuius;
d) essendovi altri eredi legittimari, aventi pertanto pieno titolo a concorrere nella successione di , tra cui i genitori di questi, la partecipazione oggetto Parte_4 del preliminare di vendita doveva ritenersi spettare, non solo alla IG.ra , ma alla Pt_6 comunione ereditaria tra tutti gli eredi legittimari, con la conseguenza che la promittente venditrice aveva disposto di una cosa non sua;
e) tale quadro di fatto, diverso da quello avuto a mente al momento della stipulazione del preliminare, risultava incidente sulla formazione e la rappresentazione della loro volontà negoziale, posto che laddove gli stessi avessero avuto consapevolezza dell'esistenza di legittimari pretermessi, non sarebbero addivenuti alla stipulazione del preliminare;
f) a fronte di tale situazione avevano legittimamente sospeso il pagamento della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
g) le cambiali in possesso della erano poi prive di data certa di emissione e Pt_6 di luogo di emissione, e una di esse già oggetto di opposizione a precetto;
h) gli stessi erano altresì creditori della IG.ra della somma di € 320.000,00 Pt_6 per effetto di due cambiali e di un assegno, somma che opponevano in compensazione del preteso maggior credito da questa vantato nei loro confronti.
3. Gli attori proponevano altresì ricorso ex art. 700 c.p.c. (originante il subprocedimento R.G. n. 125/2017-1) al fine di ottenere nei confronti della IG.ra l'inibitoria all'incasso dei titoli cambiari consegnati dai ricorrenti a garanzia CP_1 del versamento della caparra confirmatoria prevista nel preliminare di compravendita, ricorso che veniva respinto.
5 4. La convenuta si costituiva in causa con comparsa di risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo, eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e nel merito prendendo posizione sulle ragioni dedotte dalla controparte, che contestava in fatto e in diritto, concludendo nei seguenti termini:
“In via pregiudiziale e di rito. Dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale delle
Imprese di Venezia versandosi, in riferimento all'Atto di citazione, in ipotesi di connessione soggettiva con cumulo oggettivo delle domande, ai sensi dell'art. 3 d.l.
1/2012 conv. in l. 27/12. In via preliminare e di rito. Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione “In via pregiudiziale e di rito”, previo differimento della prima udienza ed espletamento degli altri incombenti di rito, si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa di: ▪ (C.F. Controparte_4 [...]
da Vicenza Via Dalla Pozza 20; ▪ (C.F. C.F._4 CP_5 [...]
) da Vicenza Via Della Pozza 20; ▪ THERMIDOR S.R.L. (C.F. C.F._5
) con sede in Piazzola sul Brenta (PD) Via San Silvestro 18/A, in persona P.IVA_1 leg. rapp. pro tempore;
▪ TR CL (C.F. con sede in Padova Via P.IVA_2
Trieste 49/53, in persona leg. rapp. pro tempore;
▪ (C.F. Parte_8
) con sede in Padova Via Trieste 49/53, in persona leg. rapp. pro P.IVA_3 tempore per i motivi e i titoli sopra meglio descritti, in particolare per la piena garanzia del contraddittorio nei confronti di e di , eredi Controparte_4 CP_5 asseritamente pretermessi, in qualità di genitori di;
Thermidor Parte_4
s.r.l., in qualità di società della cui cessione di quote è causa;
US EA e Parte_8 quali soggetti rappresentanti della compagine e all'interno della CP_1 PT società Thermidor s.r.l. In via principale e di merito. Rigettarsi in quanto infondate
“In fatto” e “In diritto” le domande di e di domande Parte_1 Parte_2 contenute nell'Atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In ogni caso. Spese, competenze professionali e rimborso spese al 15% completamente rifuse”.
5. Dei chiamati si costituiva, in data 21.9.2017, il “ ” in persona del Parte_8 trustee e legale rappresentante della società Controparte_6 eccependo: l'assenza di capacità processuale del trust;
l'inesistenza, inefficacia e/o invalidità dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, avendo parte convenuta citato in giudizio un soggetto relativamente al quale non era stato emesso alcun provvedimento autorizzativo;
infine, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 e 4, c.p.c., non avendo parte convenuta formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, circostanza rilevante, non solo dal punto di vista della lesione del contraddittorio, ma anche per escludere la
6 legittimazione passiva della terza chiamata ai sensi dell'art. 81 c.p.c.; gli altri terzi chiamati non si costituivano.
6. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata parzialmente decisa con la sentenza n. 896/2021 qui impugnata, con la quale il Tribunale, ritenuta la propria competenza, ha così statuito: “
1. Dichiara la nullità delle cambiali sub doc.
10 di parte attrice;
2. Dichiara l'inammissibilità delle domande di nullità dei testamenti e di indegnità a succedere, fatta eccezione per la cambiale con scadenza
1.8.2016; 3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Dispone la separazione delle domande qui decise;
5. Compensa le spese di lite nella misura di un quarto tra parte attrice e parte convenuta;
6. Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta la residua quota di tre quarti che liquida in € 6.957,00 oltre accessori di legge;
7.
Condanna parte convenuta a rifondere in favore della terza chiamata le spese di lite che liquida in € 9.275,00 oltre accessori di legge;
8. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza”, nello specifico argomentando la pronuncia sulla base dei seguenti rilievi:
a) punto 2.1: l'interesse fatto valere in causa dagli attori andava individuato nell'acquisto della piena proprietà della quota del 10% del capitale di Thermidor S.r.l.; tale interesse, entro la data dell'1.2.2020, prevista per la stipulazione del contratto notarile, poteva essere legittimamente soddisfatto, posto che la IG.ra , a CP_1 prescindere da ogni considerazione in merito alla titolarità in capo alla stessa del diritto che aveva promesso in vendita ai IG.ri al momento della stipulazione PT del contratto preliminare del 4.8.2014, aveva successivamente acquistato la piena proprietà della quota per effetto della assegnazione della nuda proprietà della partecipazione di riferimento in Thermidor S.r.l. da parte del trustee del trust EA del valore di 4.000 €; non vi erano altri soggetti legittimati, posto che i familiari del de cuius, , avevano dichiarato di rinunciare all'eredità del congiunto Parte_4 ed era stata altresì effettuata la “denuntiatio” agli altri soci di Thermidor S.r.l. (tra cui il trustee del trust ) senza ricevere alcun riscontro;
Pt_8
b) punto 2.2: gli attori non possono ritenersi legittimati al far valere la nullità dei testamenti per difetto di un interesse giuridicamente tutelabile. Nel caso di specie la domanda di nullità dei testamenti, nonché di indegnità a succedere, in difetto dell'allegazione di un diverso interesse, è evidentemente funzionalizzata a sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui al contratto preliminare di vendita di quote sociali, in tesi invalido. A fronte, però, del rigetto della domanda di invalidità/inefficacia del preliminare per i motivi espressi, nonché dell'acquisto per
7 intero da parte della convenuta della quota promessa in vendita, non residua alcun interesse ulteriore in capo agli attori per agire in giudizio relativamente alla domanda di nullità dei testamenti, così come alla domanda di indegnità a succedere;
c) punto 2.3: le cambiali concesse in garanzia dai con esclusione di quella PT con scadenza 1.8.2016, in relazione alla quale è stata disposta la separazione della causa, devono ritenersi nulle per assenza di indicazione della data di emissione, essendo state emesse alla data della stipula del preliminare (quindi in data 4.8.2014), sicché, in ragione del tempo trascorso dalla loro emissione, e a prescindere dall'esistenza di accordi di riempimento, che le parti non hanno peraltro neanche allegato, non è più possibile per il prenditore procedere al relativo riempimento;
d) punto 2.4: è infondata la richiesta dei IG.ri di vedersi riconosciuto il PT preteso credito di € 320.000,00 di cui all'assegno e alle due cambiali prodotte in atti sub 9: dall'esame delle copie messe a disposizione dell'Ufficio non emerge che i
Loppoli siano i prenditori o giratari di detti titoli;
risulta anzi dall'esame dell'ultimo titolo che la girata sia stata effettuata dal per portarlo all'incasso. Parte CP_1 attrice, inoltre, non ha chiesto l'ammissione di prove inerenti ai suddetti crediti e parte convenuta ha sollevato plurime eccezioni inerenti alla regolarità di detti titoli, quali la genericità del beneficiario e la conformità all'originale, che non risultano superate.
7. Hanno proposto tempestivamente appello gli originari attori sulla base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
1) errata qualificazione del contratto preliminare di cessione di quote e violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c. (punto 2.1 della decisione): la IGnora si era CP_1 impegnata, illegittimamente, a cedere un diritto inesistente, e segnatamente il diritto di usufrutto sulla quota del valore di 4.000 € della società Thermidor S.r.l., di cui però non disponeva perché detto diritto, estintosi alla morte del IGnor
[...]
, non poteva considerarsi nella disponibilità della convenuta, donde la Parte_4 nullità del contratto per mancanza dell'oggetto;
2) errata valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riguardo alle domande di nullità dei testamenti e indegnità a succedere (punto 2.2 della decisione): gli attori avevano, e dimostrato di avere, un concreto interesse all'annullamento dei testamenti del IGnor , e questo proprio per ottenere la declaratoria di CP_1 invalidità del preliminare oggetto di causa;
3) violazione dell'art. 91 c.p.c.: illegittimità della condanna alle spese di lite,
8 chiedendo, quindi, la riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. Si è costituita nel secondo grado la IG.ra deducendo Parte_9
l'infondatezza dei motivi di gravame e proponendo a propria volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata dichiarata la nullità delle cambiali
(eccezion fatta per quella datata 1.8.2016, per cui la causa era stata rimessa a ruolo)
a suo tempo consegnate alla IGnora a titolo di garanzia. La mancata CP_1 indicazione della data e del luogo di emissione delle cambiali in questione poteva infatti essere sanata dal prenditore al momento dell'incasso, indicandola in conformità al luogo e alla data dello stesso contratto, posto che l'art.
3.4 del contratto preliminare prevede espressamente che “a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di euro 250.000,00 di cui al punto 3.2. lett. b) i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali”. In secondo luogo, la dichiarata decadenza di cui all'art. 14 della legge cambiaria (tre anni dall'emissione per il riempimento) non poteva essere rilevata dal giudice poiché:
a) nel caso di specie manca proprio la data di emissione da cui far decorrere detto termine;
b) gli attori non avevano eccepito la decadenza in parola sicché, ex art. 2969 c.c., il giudice, rilevandola e motivando su tale base la nullità delle cambiali, aveva pronunciato senza averne il potere.
9. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.4.2023, con previsione di trattazione cartolare e contestuale concessione dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'esonero temporaneo dal servizio di uno dei conIGlieri componenti del Collegio previsto dalla allora vigente organizzazione sezionale. Fissata nuovamente l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 9.5.2024, con previsione di trattazione cartolare mediante deposito di note scritte in pct, depositava la prevista nota sostitutiva d'udienza il solo difensore di parte appellata e appellante incidentale;
nulla veniva invece depositato dalla difesa degli appellanti principali, le cui conclusioni devono pertanto ritenersi quelle da ultimo precisate, non potendo ritenersi l'impugnazione abbandonata.
10. La Corte, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione e l'ha quindi decisa nella camera di conIGlio sotto indicata, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
9 A) L'appello principale di e di G. Parte_10 Parte_2
1. Il primo motivo – rubricato: “Errata qualificazione del contratto preliminare di cessione di quote: violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c. (motivo 2.1 decisione)” – denuncia l'erroneità della sentenza in relazione all'interpretazione del contratto preliminare del 4.8.2014, di cessione delle quote di Thermidor S.r.l. da CP_1
ai fratelli per violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c.; nello specifico, la
[...] PT IGnora , all'atto della stipulazione del predetto contratto preliminare, si CP_1 sarebbe illegittimamente qualificata come titolare del diritto di usufrutto sulla partecipazione di riferimento nel capitale di Thermidor S.r.l., in realtà, però, non essendolo, per essersi il diritto di usufrutto dalla stessa promesso in vendita ai PT estinto alla morte del titolare, e cioè del defunto marito, IG. , e non Parte_4 essendo, quindi, caduto in successione. Inoltre, sempre col medesimo contratto, la stessa si sarebbe impegnata a far acquisire ai anche la nuda proprietà della PT partecipazione, in allora in capo al US EA, quando, in realtà, il trust era già pieno proprietario della stessa, essendosi consolidata, con la morte di , il Parte_4
3.12.2011, la nuda proprietà della quota di Thermidor. Vi sarebbe, dunque,
“un'abissale differenza tra promesse e realtà”. Ugualmente erroneamente intesa sarebbe poi la circostanza che nella vendita di cosa altrui il promittente venditore deve rappresentare di non essere titolare del diritto che si impegna a cedere, circostanza che invece non ricorrerebbe nel caso di specie. Infine, le richiamate disposizioni in materia di vendita di cosa altrui non potrebbero trovare applicazione perché la IGnora non avrebbe mai assunto una vera e propria CP_1 obbligazione di procurarsi la nuda proprietà della quota dal US EA.
Difetterebbero, dunque, gli elementi essenziali del contratto preliminare di compravendita.
1.1 Il motivo è infondato sotto più profili e va pertanto respinto.
1.2 E' in primo luogo opportuno chiarire che oggetto del preliminare di compravendita di cui si tratta è la piena proprietà della quota del valore di 4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l., non certamente il solo usufrutto, né la sola nuda proprietà, diritti parziari ai quali i non erano ragionevolmente interessati, PT avendo per contro interesse al consolidamento della proprietà di Thermidor S.r.l., disponendo di tutte le restanti quote, direttamente, per quanto riguarda l'usufrutto,
e indirettamente, per il tramite della società per Controparte_6 quanto riguarda la nuda proprietà.
10 Ciò risulta in maniera evidente dallo stesso testo del contratto, che risulta così formulato: “Premesso: a) fra le PARTI [ , promittente venditrice, e Parte_6 [...]
e promissari acquirenti] e relativi Parte_1 Parte_2
TR risulta debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana una società a responsabilità limitata, corrente sotto la denominazione di
"THERMIDOR S.R.L." (Reg. Imp. C.F. e P.I. REA PD 411806) con sede P.IVA_1 legale in Piazzola sul Brenta (PD), Via San Silvestro, 18/A, capitale sociale di €
40.000,00 interamente versato di seguito denominata la "SOCIETÀ"; c) il promissario venditore è l'unico, pieno e legittimo proprietario d'una quota di usufrutto del valore di nominali € 4.000,00 di seguito denominata la "QUOTA"; e) i promissari acquirenti hanno irritualmente formulato al promissario venditore l'offerta per l'acquisto della
QUOTA nonché della nuda proprietà intestata al US EA;
f) le PARTI hanno autonomamente e consensualmente provveduto a compiere una valutazione economica complessiva del valore della QUOTA;
g) che il valore della QUOTA e della nuda proprietà è stato deciso dalle parti in modo consensuale e che per esso si è tenuto conto, ma non solo, della consistenza patrimoniale, economica, finanziaria o dell'andamento imprenditoriale della SOCIETÀ, delle sopravvenienze passive, insussistenza attiva, minusvalenza o perdita;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: PROMESSA DI COMPRAVENDITA.
2.1. Alle condizioni e ai termini tutti del presente contratto il promissario venditore promette di cedere, vendere ed alienare la QUOTA ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita. 2.2.
Alle condizioni e ai termini tutti del presente contratto il promissario venditore si impegna inoltre a far tutto quanto nei suoi poteri e facoltà affinché, per il prezzo complessivo come determinato al punto 3) anche il US EA provveda a cedere e vendere la nuda proprietà della quota ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita.
2.3. Il contratto notarile di compravendita della QUOTA e della nuda proprietà dovrà essere stipulato entro e non oltre il 1 febbraio 2020 presso il Notaio che sarà indicato dai promissari acquirenti fatte salve eventuali proroghe da pattuirsi fra le PARTI separatamente e per iscritto. 3) CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. 3.1. -
Il corrispettivo minimo per la compravendita della QUOTA e della nuda proprietà viene consensualmente definito ed accettato dalle PARTI nella misura non inferiore
11 ad € 1.783.226,20, salvo quanto previsto al successivo art. 4. 3.2. Il corrispettivo pattuito sarà corrisposto dai promissari acquirenti al promissario venditore alle seguenti scadenze: entro e non oltre il 1 febbraio 2015; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2015; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2016; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2016; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2017; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2017; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2018; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2018; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2019; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2019. c) saldo di €
1.533.226,20 (eurounmilionecinquecentotrentatreduecentoventisei#20) da versarsi proporzionalmente alla IG.ra ed al US EA al momento della stipula del Parte_6 rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre il 1 febbraio 2020, fatte salve le eventuali proroghe da pattuirsi fra le PARTI separatamente e per iscritto.
3.3. Sulla pattuita dilazione di pagamento di cui al punto 3.2. lett. b) non vengono previsti interessi di sorta ed i promissari acquirenti riconoscono che il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata li farà automaticamente decadere dal beneficio del termine ex art. 1186 del codice civile.
3.4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 250.000,00
(euroduecentocinquantamila#00) di cui al punto 3.2. lett. b) i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali. 3.5. - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 1.533.226,20
(eurounmilionecinquecentotrentatreduecentoventisei#20) di cui al punto 3.2. lett. c)
i promissari acquirenti si obbligano a sottoscrivere un atto di costituzione di pegno a favore della IG.ra sul credito da essi vantato verso la per Parte_6 CP_7
1.149.118,72 contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata”.
Ebbene, alla data di scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo – 1.2.2020 – la IG.ra aveva certamente acquisito la piena CP_1 proprietà della quota promessa in vendita nella sua “totalità” ai IG.ri Controparte_8
e questo per effetto dell'assegnazione disposta in suo favore in data
[...]
14.6.2018 dal trustee del US EA quale esclusiva beneficiaria del trust (cfr. doc.
38 di parte convenuta: “(omissis) Il IGnor , nella veste di USee del Parte_11
"TR CL", in esecuzione degli scopi di cui al citato atto costitutivo, ASSEGNA
12 all'unica beneficiaria, ed unica erede universale del Disponente, IGnora CP_1
che, già usufruttuaria della partecipazione del valore nominale di Euro
[...]
4.000,00.= (quattromila/00), ACCETTA la nuda proprietà, e comunque ogni e qualsiasi diritto al "TR CL" spettante, divenendo per l'effetto piena ed esclusiva proprietaria della partecipazione del valore nominale di Euro 4.000,00.=
(quattromila/00) nella società "THERMIDOR S.R.L." con sede in PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD), di cui alle premesse. I IGnori , nella veste di cui sopra, Parte_11
e , dichiarano che non è stato pagato alcun corrispettivo Controparte_1 trattandosi di assegnazione gratuita”).
A fronte della contestazione degli appellanti è appena il caso di osservare che si tratta di un documento certamente ammissibile ed acquisibile agli atti, in primo luogo in quanto formato in epoca successiva al maturare delle preclusioni processuali ex art. 183, co. 6, c.p.c., e in secondo luogo perché la relativa produzione e acquisizione non
è stata tempestivamente contestata dalla difesa attorea (come risulta in termini evidenti dal verbale dell'udienza del 20.1.2021: “Oggi 20 gennaio 2021, alle ore
10.00, innanzi alla dott.ssa Sara Pitinari, sono comparsi: PER GLI ATTORI L'AVV. F.
SEPE in sostituzione dell'avv. Francesco Sernaglia;
PER PARTE CONVENUTA l'avv. L.
Pellegrino in sostituzione dell'avv. dal Ben;
l'avv. Sepe in sostituzione dell'avv.
Sernaglia per L'avv. Sepe precisa le conclusioni come da Controparte_9 foglio di PC già depositato in telematico;
l'avv. Pellegrino chiede l'autorizzazione a depositare atto notarile da cui si evince che parte convenuta ha acquisito la nuda proprietà delle partecipazioni del trust e precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente chiedendo i termini 190 cpc. L'avv. Sepe con riferimento alla produzione documentale nulla osserva. precisa le Controparte_10 conclusioni come da foglio di pc già depositato telematicamente;
Il Giudice ammette la produzione trattandosi di documento di formazione successiva alle memorie ex art.
183 comma sesto cpc. Il Giudice trattiene la causa in decisione si riserva di riferire al
Collegio e assegna i termini ex art. 190 cpc”), donde comunque l'improponibilità dell'eccezione di nullità (art. 157, co. 2, c.p.c.).
Essendo divenuta la controparte contrattuale ( ) pienamente in grado Controparte_1 di adempiere il preliminare, e non avendo la stessa mai denunciato l'accordo,
l'iniziativa processuale attivata dai promissari acquirenti anteriormente alla scadenza del termine convenzionalmente previsto per la stipulazione del contratto definitivo risulta a ben vedere inammissibile per difetto di interesse, prima ancora che infondata, non potendo ragionevolmente valorizzarsi la tesi per cui i avevano PT
13 inteso acquistare l'usufrutto sulla quota e, separatamente, la nuda proprietà della stessa.
1.3 Per quanto superata alla luce dell'esposto rilievo, la questione attinente alla pretesa indisponibilità da parte della IG.ra del diritto di usufrutto sulla CP_1 quota del capitale di Thermidor promesso in vendita ai risulta comunque priva PT di fondamento.
Il diritto di usufrutto sulla quota di 4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l. è stato infatti attribuito alla IG.ra sulla base del contratto di scissione societaria CP_1 del 29.1.2013, che ha contestualmente assegnato al US EA la nuda proprietà di detta quota (cfr. atto di scissione del 29.1.2013, doc. 4 del fasc. di primo grado di parte attrice: “Conseguentemente, viene costituita la società a responsabilità limitata denominata "THERMIDOR S.r.l.", di cui alla descrizione che segue, avente capitale sociale di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in quote, spettanti in misura rigorosamente proporzionale alla partecipazione nella società scissa, e precisamente: Parte_1
(usufruttuario) (nuda proprietaria) quota di Controparte_6 euro 800,00; (usufruttuaria) Parte_2 Controparte_6
(nuda proprietaria) quota di euro 35.200,00;
[...] Parte_6
(usufruttuaria) TR CL (nuda proprietaria)”).
Tale contratto non risulta essere mai stato impugnato, sicchè l'attribuzione alla IG.ra della titolarità del diritto di usufrutto sulla predetta quota di 4.000 euro CP_1 del capitale di Thermidor S.r.l. non può ritenersi in contestazione, né contestabile.
In ogni caso, anche volendo seguire il ragionamento attoreo, laddove la quota in
Thermidor S.r.l. dovesse seguire esattamente la sorte della quota posseduta da nella società madre, e cioè l' Parte_4 Controparte_3
il US EA avrebbe acquisito la piena proprietà di detta quota
[...]
(già inclusa nel fondo patrimoniale della famiglia e quindi, con l'atto di CP_1 vincolo di fondo patrimoniale nel US EA del 17.5.2011, vincolata in detto trust) nel momento stesso in cui, con la morte del IG. , si è sciolto il Parte_4 predetto fondo patrimoniale e si è estinto l'usufrutto che il si era riservato. CP_1
Detta quota, in tale diversa prospettiva interamente posseduta dal US EA fin dal momento della morte di , è stata in seguito, con il richiamato atto Parte_4 di assegnazione del 14.6.2018, trasferita alla IG.ra dal Parte_12 trustee del US EA, che – va sottolineato alla luce del chiaro contenuto dell'atto dispositivo – deve escludersi sia rimasto titolare del diritto di usufrutto: il riferimento
14 all'acquisizione di “ogni e qualsiasi diritto già spettante al US EA” e all'effetto dell'atto, indicato “nell'acquisizione della piena ed esclusiva proprietà della partecipazione del valore nominale di euro 4.000,00 nel capitale di Thermidor”, esclude all'evidenza tale possibilità, pure affacciata dagli appellanti.
1.4 In definitiva, essendo diventata piena (ed incontestata) Controparte_1 proprietaria della quota promessa in vendita ad una data anteriore di oltre un anno e mezzo a quella che era stata prevista per la stipulazione del contratto definitivo, e quindi in condizione di trasferire validamente ed efficacemente alla controparte contrattuale il bene oggetto del preliminare (la quota di piena proprietà del valore di
4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l.), ne consegue che nessun profilo di inadempimento può essere alla medesima addebitato, non essendosi la stessa mai sottratta a tale incombente.
In disparte il rilievo che gli attori-appellanti non hanno mai proposto l'unica domanda che nelle rappresentate condizioni avrebbero potuto proporre, e cioè quella di risoluzione ex art. 1479 c.c., avendo solamente dedotto l'invalidità del preliminare per difetto dell'oggetto del contratto, che nella specie tuttavia non sussiste: come si
è detto, la vendita di cosa altrui, anche laddove la altruità della cosa non sia nota al compratore, non è certamente un atto negoziale invalido, né tanto meno nullo, ma, ai sensi dell'art. 1479 c.c., al più un contratto risolvibile per inadempimento nel caso in cui il venditore non sia stato in grado, medio tempore, di far acquisire la proprietà del bene promesso.
2. Il secondo motivo – rubricato: “Erronea valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riguardo alle domande di nullità dei testamenti e indegnità a succedere (motivo 2.2. decisione)” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili (per difetto di interesse ad agire) le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento della nullità dei testamenti apparentemente riconducibili ad e della indegnità a succedergli della IG.ra Parte_4 CP_2
, assumendo di avere invece tale interesse ad agire e di essere legittimati a farlo
[...] valere anche a tale riguardo. Nello specifico, tale interesse sarebbe costituito dallo
“scopo di ottenere una pronuncia giudiziale attestante l'inefficacia, e/o l'invalidità,
e/o la annullabilità, e/o l'inesistenza del contratto preliminare di compravendita del
4.8.2014”, posto che da una pronuncia accertante che i testamenti (2011 e 2004) sono nulli, o che la IGnora risulta indegna a succedere al marito, CP_1 conseguirebbe di necessità la “conclamata verifica del fatto che la convenuta
15 non è erede del marito e dunque non ha la qualità che ella stessa ha speso CP_1 nel preliminare”.
2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
2.2 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “
2.2. Nullità dei testamenti e indegnità a succedere. Si rileva, inoltre, che, seppur in via astratta, la legittimazione a far valere l'azione di nullità del testamento spetti a chiunque, la parte che intende agire in giudizio deve comunque dimostrare di avervi interesse in virtù dei principi generali in materia di ordinamento processuale (art. 100 c.p.c.). In tal senso di recente Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/04/2020, n. 7784 secondo cui “In materia testamentaria, l'attore che impugni il testamento, ed è dunque titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento, non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare, attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato, una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica”. Nel caso di specie, la domanda di nullità dei testamenti, nonché di indegnità a succedere, in difetto dell'allegazione di un diverso interesse, è evidentemente funzionalizzata a sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui al contratto preliminare di vendita di quote sociali, che sarebbe invalido secondo la prospettazione già commentata. A fronte, però, del rigetto della domanda di invalidità inefficacia del preliminare per i motivi poc'anzi espressi, nonché dell'acquisto per intero da parte di della quota promessa in vendita, non Parte_6 residuerebbe alcun interesse ulteriore dei Loppoli per agire in giudizio relativamente alla domanda di nullità dei testamenti, così come alla domanda di indegnità a succedere”.
2.3 La decisione è corretta e va confermata.
Invero, la circostanza che la IG.ra sia o meno erede del IGnor CP_1 CP_1
è in concreto irrilevante rispetto alla validità del preliminare di cessione della quota, atteso che, a prescindere dal fatto che i due testamenti dedotti in causa (quello del
2011, pubblicato per primo nel gennaio del 2013, e quello del 2004, pubblicato nel febbraio 2016) siano autentici, la stessa avrebbe comunque concluso un preliminare di vendita di bene altrui (che, per quanto detto, non può ritenersi invalido, ma al più risolubile nelle ricorrenza delle condizioni di legge: 1478/1480 c.c., nella specie comunque non ricorrenti) procurandosi, correttamente, prima della stipula del
16 definitivo la proprietà del bene promesso, che pertanto gli attori ben avrebbero potuto validamente acquisire da colei che ne risultava la legittima titolare al momento convenuto per la stipulazione del definitivo.
Ne consegue che è corretto affermare – nella corretta prospettazione di verifica ex ante – che non vi è alcun interesse giuridicamente tutelabile in capo agli attori in relazione alle sorti delle schede testamentarie apparentemente riconducibili al IG.
, né comunque a promuovere l'azione di indegnità alla successione Parte_4 della convenuta IG.ra . Controparte_1
2.4 Le istanze attoree sono comunque infondate.
Va in primo luogo stigmatizzato che la scheda testamentaria datata 3.12.2011 – alla quale viene fatto riferimento nella ricostruzione in fatto dell'atto d'appello quale fonte del diritto di usufrutto della quota di Thermidor che la IG.ra aveva CP_1 promesso in vendita – risulterebbe essere stata predisposta da una collaboratrice dei IG.ri Questa è la tesi sostenuta dalla convenuta nella comparsa di risposta PT di primo grado (v. pag. 3 – 5), che deve ritenersi costituire la verità processuale in questa sede ex art. 115, co. 1, ult. parte, c.p.c., non avendovi gli attori replicato in alcun modo, né nella prima udienza, né nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, c.p.c. (v., in particolare, pag. 3 – 5, nelle quali non è presente alcun cenno a tali pur gravi accuse).
Il testamento 2011 è comunque irrilevante ai fini di cui è causa, posto che la IG.ra
è indubbiamente succeduta al marito , sia ab Parte_7 Parte_4 intestato, sulla base del testamento olografo datato 17.5.2004, pubblicato su iniziativa della stessa (cfr. doc. 5 di parte convenuta, in merito alla cui autenticità non risulta formulata alcuna specifica allegazione da parte degli attori, solo riservatisi di fare al riguardo osservazioni, poi però non sviluppate), sia in base alle norme che regolano la successione legittima, e ne è, per di più, l'unica erede in ragione degli atti di rinuncia formalizzati dagli altri prossimi congiunti del marito, e segnatamente i genitori e il fratello (cfr. doc. 17 e doc. 30 del fascicolo di primo grado della convenuta).
Deve quindi confermarsi che non sussiste alcun interesse giuridicamente tutelabile degli attori a far accertare l'invalidità dei testamenti dedotti in causa.
Quanto alla pretesa indegnità a succedere della IGnora , va CP_1 preliminarmente sottolineato come gli attori non abbiano alcuna legittimazione a far valere tale situazione. La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta infatti solo a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella
17 delazione ereditaria, ma non anche a coloro che tale qualità non possono vantare, neanche astrattamente (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 6747 del 19.3.2018, Rv.
647856 – 01: “La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità”; conformi: n. 6859 del 1993,
Rv. 482846 – 01; n. 2145 del 1974n Rv. 370485 – 01), come, appunto, i IG.ri che si arrogano, quindi, l'esercizio di una facoltà ad essi non spettante. PT
Per completezza di disamina va peraltro sottolineato come delle due prospettate ipotesi di indegnità non sussistano le condizioni.
Quanto alla tesi dell'indegnità a succedere per occultamento della scheda testamentaria, non vi è invero alcuna chiara evidenza del fatto che la IGnora
abbia consapevolmente celato il testamento del 17 maggio 2004, che CP_1 peraltro non aveva alcun interesse ad occultare, istituendola questo “erede esclusiva” del marito, donde in radice l'inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 463 n. 5
c.c.
Quanto alla seconda ipotesi di indegnità, per avere la convenuta confezionato un testamento falso e aver dato esecuzione alle relative disposizioni (art. 463 n. 6 c.c.), non solo non vi è alcuna evidenza che ne dia conferma, ma anzi, per quanto sopra detto, risulterebbe che la predisposizione della scheda testamentaria del 2011 vada attribuita all'agire di terzi senza alcun consapevole concorso della IG.ra , CP_1 la quale, oltretutto, come già detto, non aveva alcun interesse in tal senso.
3. Il terzo motivo, infine – rubricato: “Violazione dell'art. 91 c.p.c.: illegittimità della condanna alle spese di lite” – denuncia l'erroneità della condanna parziale alle spese di lite sul presupposto che la meritevolezza delle domande svolte giustificherebbe la condanna della convenuta alla refusione di tutte le spese del primo grado.
Il motivo è inammissibile, non censurando, a ben vedere, un errore di diritto nel quale sarebbe incorso il primo giudice, né l'illogicità della disposta compensazione, invocando solo la riforma della statuizione in punto di spese per effetto della
(auspicata) riforma integrale della decisione di merito.
B) L'appello incidentale di . Controparte_1
4. La convenuta-appellata ha proposto appello incidentale in relazione alla statuizione di nullità delle cambiali di riferimento (di cui al doc. 10 di parte attrice)
18 per assenza di indicazione della data di emissione, non presente su nessuno dei titoli cambiari e non più inseribile per decorso del termine triennale dall'emissione di cui all'art. 14 della L.C., R.D. n. 1669/1933. Si assume in senso contrario che non vi sarebbe prova della data di emissione, sicchè mancherebbe il dato parametrico iniziale dal quale far decorrere il triennio. In ogni caso, la decadenza del termine triennale di cui all'art. 14, co. 2, della legge cambiaria non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepita dall'emittente.
4.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “
2.3 Validità cambiali. Gli attori chiedono, sempre in via principale, che sia dichiarata l'alterazione della cambiale datata 1.8.2016, nonché l'invalidità delle altre cambiali consegnate in garanzia del pagamento della caparra confirmatoria. Si rileva in primis come l'art. 1 del RD 1669 del 1933 prevede quale requisito essenziale della cambiale l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
la cambiale incompleta, in ogni caso, ai sensi del successivo art. 14 può essere completata anche successivamente alla data di emissione in conformità agli accordi intercorsi tra le parti senza che
l'inosservanza di tali accordi possa essere opposta al prenditore, fatta salva la malafede del prenditore. In tal senso Cass. civ. Sez. I, 12/03/2003, n. 3653 secondo cui “L'art. 14 della legge cambiaria (R.D. n. 1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale in bianco (in particolare, priva della data di emissione) sia legittimamente destinata, per l'effetto, ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo, ai fini della sua validità come titolo di credito, la presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge solo nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore, e risolvendosi ogni questione in ordine alla sua validità alla stregua dell'osservanza (o meno) degli accordi di riempimento”. In ogni caso il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale non completa dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Nel caso di specie, tutte le cambiali prodotte sub doc. 10 fatta eccezione per la cambiale con scadenza
10.8.2016 sono state emesse alla data della stipula del preliminare quindi in data
4.8.2014, sicché si deve ritenere che in ragione del tempo trascorso dalla loro emissione, a prescindere dall'esistenza di accordi di riempimento che le parti peraltro non hanno neanche allegato, non sia più possibile per il prenditore procedere al riempimento delle cambiali, con conseguente nullità delle medesime per assenza di indicazione della data di emissione. La mancanza del luogo di emissione invece sarebbe comunque surrogata ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge cambiaria, essendo indicato un luogo accanto al nome del traente (omissis)”.
19 4.2 La decisione è nella sostanza condivisibile e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va quindi respinto.
L'art. 1 della legge cambiaria prevede che: “La cambiale contiene: (omissis) 7°
l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa”.
Il successivo art. 2 prevede che: “Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al, nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non
è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento”.
Nell'atto di citazione di primo grado, gli attori dedussero che le cambiali rilasciate a garanzia erano prive di data e luogo di emissione e risultavano pertanto nulle, non potendo valere come titolo esecutivo.
In comparsa di risposta la convenuta affermò che non vi era prova che le cambiali, da ritenersi comunque esistenti alla data della stipulazione del preliminare, fossero state rilasciate dai incomplete di tutti i dati legalmente previsti per valere PT come cambiali (v. comparsa di risposta, pag. 17: “(omissis) Infatti, non c'è alcuna prova che i documenti cambiari siano stati consegnati al prenditore senza luogo e data di emissione: la sola prova potrebbe essere costituita da una ricevuta con il documento in un certo stato (incompleto). Anzi, vale la presunzione contraria, posto che i hanno già pagato altri due titoli identici e con date di scadenza diverse: PT titoli di medesimo importo, titoli emessi ed avallati dagli stessi e titoli a mani PT dello stesso creditore ”). CP_1
Con la seconda memoria (ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) gli attori produssero (sub doc. 10) in formato copia, su cinque fogli recanti in calce ad ogni facciata la sottoscrizione della prenditrice convenuta, le cambiali che avevano consegnato in garanzia.
Nella successiva memoria di replica (ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) la convenuta nulla replicò al riguardo, né disconobbe la conformità delle cambiali foto-riprodotte a quelle rilasciatele, così come la propria sottoscrizione presente in calce a ciascun foglio.
Tale essendo il quadro normativo e allegatorio, può ritenersi adeguatamente provato:
20 a) che le cambiali di riferimento sono effettivamente quelle riprodotte nel doc. 10 di parte attrice cit.;
b) che le stesse vennero emesse in data anteriore (o al più coeva) alla stipulazione del contratto preliminare del 4.8.2014 – in questi termini si era peraltro espressa la stessa convenuta affermando, a pag. 16 della comparsa di risposta di primo grado:
“(omissis) Nel contratto preliminare, al punto 3.4, si legge che: “i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali”: in pratica, le parti dichiarano concordemente che le cambiali sono emesse ed esistenti alla data del contratto preliminare e – anche – che esse costituiscono “idonea garanzia”: l'espressione fa pensare a dei titoli completi” – prive della data e del luogo di emissione.
Così stando le cose, deve ritenersi acclarato in termini di adeguata certezza probatoria che le cambiali vennero emesse incomplete, e quindi prive di vigore cartolare: invero, mentre il luogo di emissione è normativamente surrogabile (ex art. 2, co. 4, L.C.), la data di emissione non lo è.
Pur potendolo fare, non risulta che la prenditrice le abbia mai integralmente completate apponendovi la data di emissione, e comunque non ne ha dato prova producendo gli originali messi all'incasso. Non si è, quindi, mai verificata la condizione affinché l'emittente si trovasse nella condizione di dover contestare l'intempestività del riempimento.
Alla data di emissione della sentenza il termine decadenziale (ex art. 14, co. 2, L.C.) per procedere al riempimento era ormai interamente decorso e il Tribunale ne ha correttamente dato atto. Salva la inopponibilità ai terzi di buona fede, la decadenza stabilita dall'art 14 della legge cambiaria si verifica, infatti, ineluttabilmente con il decorso del triennio dalla data di emissione della cambiale, indipendentemente da ogni regolamento convenzionale del potere di riempimento (Cass. sez. 3, sentenza n. 2341 del 20.7.1971, Rv. 353222 – 01; conforme, n. 1920 del 1959).
Escluso che le cambiali che non sono state ancora presentate all'incasso possano valere come cambiali (ex art. 2 R.D. n. 1669/1933) – in tal senso dovendo intendersi la statuizione di nullità fatta in sentenza (v. in motivazione § 2.3 e capo 1 del dispositivo) – va comunque opportunamente precisato che la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., e che, quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo idoneo all'emissione di un
21 corrispondente decreto ingiuntivo (v., ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 19803 del
4.10.2016, Rv. 641343 – 01; Cass., sez. 1, sentenza n. 8038 del 6.4.2006, Rv.
588595 – 01; massime precedenti: n. 2808 del 1976, Rv. 381547 – 01; n. 3417 del
1994, Rv. 486136 – 01; n. 13170 del 1999, Rv. 531507 – 01; n. 1058 del 2001, Rv.
543451 – 01).
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio di secondo grado, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite, in relazione alla prevalente soccombenza degli appellanti principali ( Pt_3
e , nella misura di un quarto, ponendo a carico di questi ultimi i
[...] CP_11 restanti tre quarti, liquidati in dispositivo a favore della appellata con Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché le impugnazioni (principale e secondaria) sono state proposte successivamente al 30 gennaio 2013 e sono integralmente rigettate, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali e della appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1356/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita, per le ragioni di cui in motivazione, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
d) compensa le spese di lite del secondo grado nella misura di un quarto e condanna in solido gli appellanti principali – e Parte_1 [...]
– a rimborsare all'appellata – – i restanti Parte_2 Controparte_1 tre quarti, che liquida, nella misura già così ridotta, in € 6.300 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come
22 per legge;
e) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali e della appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002,
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 23 maggio 2024
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Federico Bressan ConIGliere rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1356/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 23.6.2021, vertente
TRA
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
, C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Sernaglia, elettivamente domiciliati presso il difensore, in Montebelluna (TV), Via Sansovino n. 2, appellanti principali/attori in primo grado
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Roberto Rigoni Stern, con domicilio eletto presso il difensore, in Vicenza, Contrà Porti,
21, appellata e appellante incidentale/convenuta in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 896/2021, pubblicata l'11.5.2021, notificata il 25.5.2021, nel procedimento n. 125/2017 R.G. promosso, da e con atto di citazione in Parte_1 Parte_2 data 29.12.2016, notificato il 2.1.2017; causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.5.2024 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
1 ➢ conclusioni di parte appellante principale [ + 1]: Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 896/2021 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa, il 28.04.2021, pubblicata in Cancelleria in data 11.05.2021 e notificata a mezzo pec il 25.05.2021, limitatamente ai capi e punti 2.1. (“Preliminare di vendita di cosa altrui”) e 2.2. (“Nullità dei testamenti e indegnità a succedere”) della parte motiva della pronuncia di primo grado, oltre che alla parte della stessa relativa alla condanna alle spese di lite. Conseguentemente, in riforma dei suddetti capi e punti della sentenza di prime cure, si chiede vengano accolte le seguenti conclusioni formulate con atto di citazione nel primo grado di giudizio: - accertato e dichiarato il difetto di autografia e la non riferibilità al IG. tanto del Parte_4 testamento olografo del 30.09.2011, pubblicato in data 29.01.2013 dal notaio dott.
(rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del testamento del Persona_1
17.05.2004, pubblicato in data 16.02.2016 dal notaio dott. (rep. Persona_2
2414, racc. 1624); - accertato che la IG.ra ha consapevolmente Controparte_1 celato il testamento di data 17.05.2004, dando volontaria esecuzione alle disposizioni del testamento del 30.09.2011; per l'effetto: - dichiarare la nullità ai sensi dell'art.
606 c.c. del testamento del 30.09.2011 pubblicato in data 29.01.2013 dal notaio dott. (rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del testamento del Persona_1
17.05.2004, pubblicato in data 16.02.2016 dal notaio dott. (rep. Persona_2
2414, racc. 1624), in quanto gli atti sono carenti dell'autografia richiesta quale requisito formale per la validità, nonché l'incapacità a succedere della IGnora
[...]
ex art. 463, n. 5, c.c.; accertare e dichiarare l'inefficacia e/o inesistenza CP_1
e/o invalidità del contratto preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor S.r.l. del 04.08.2014 facente capo alla IGnora e al US EA;
consequenzialmente: - accertare e Controparte_1 dichiarare che nulla è dovuto dai IGnori alla IGnora in forza PT Controparte_1 del preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor S.r.l. del 04.08.2014. Spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: Controparte_1
“Voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Venezia, contrariis reiectis, nel merito: rigettare
l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via di appello incidentale: accogliere l'appello incidentale proposto da
2 , con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha Controparte_1 ritenuto invalide le cambiali consegnate in garanzia del pagamento rateale della caparra confirmatoria. Con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi giudizio da liquidare secondo la nota spese presentata dalla IGnora nel CP_1 giudizio di primo grado e di quella che sarà dimessa per il grado d'appello”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 2.1.2017, i IGnori Parte_1
e citavano in giudizio avanti al Tribunale di Venezia, Parte_2
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la IG.ra (già ), Parte_5 CP_2 vedova di (mancato il 3.12.2011), proponendo nei confronti di Parte_4 questa le seguenti domande:
i) accertato e dichiarato il difetto di autografia e la non riferibilità al IG. Parte_4
, tanto del testamento olografo del 30.9.2011, pubblicato in data 29.1.2013
[...] dal notaio dott. (rep. n. 101.394, racc. 21.550), quanto del Persona_1 testamento del 17.5.2004, pubblicato in data 16.2.2016 dal notaio dott. Persona_2
(rep. 2414, racc. 1624); accertato che la IG.ra ha consapevolmente
[...] Parte_6 celato il testamento datato 17.5.2004, dando volontaria esecuzione alle disposizioni del testamento datato 30.9.2011; per l'effetto, dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.c. del testamento del 30.9.2011 pubblicato in data 29.1.2013 dal notaio dott.
(rep. n. 101.394, racc. 21.550) e del testamento del 17.5.2004, Persona_1 pubblicato in data 16/02/2016 dal notaio dott. (rep. 2414, racc. Persona_2
1624), in quanto gli atti sono carenti dell'autografia richiesta quale requisito formale per la validità, nonché l'incapacità a succedere della IG.ra ex art. 463, n. Parte_6
5, c.c. per quanto dedotto;
ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, l'inefficacia e/o inesistenza e/o invalidità del contratto preliminare di compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor s.r.l. del 4.8.14 facente capo alla IGnora Pt_6
e al US EA;
[...]
iii) consequenzialmente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che nulla
è dovuto dai IGg.ri alla IG.ra in forza del preliminare di PT Parte_6 compravendita di una quota di partecipazione al capitale della società Thermidor s.r.l. del 4.8.14 e, per l'effetto, condannare la IG.ra alla restituzione delle Parte_6 cambiali consegnate a garanzia del pagamento della caparra confirmatoria;
3 iv) in via gradata, accertare e dichiarare la legittimità della sospensione, ex art. 1460 c.c., del pagamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. da parte degli attori;
v) nel merito, sempre in via principale, accertata e dichiarata l'alterazione della cambiale di data 1.8.2016, nonché la carenza dell'indicazione di data e luogo di emissione in tutte le cambiali consegnate in garanzia per il pagamento della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. dai IGg.ri lla IG.ra , dichiarare l'invalidità PT Pt_6
e/o la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dei predetti titoli, con condanna della IG.ra alla restituzione delle medesime;
Parte_6 vi) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, nel caso in cui dovesse ritenersi valido il preliminare di compravendita della quota di partecipazione al capitale della società
Thermidor s.r.l. del 4.8.14 e la IG.ra , erede del IG. , accertare e Pt_6 CP_1 dichiarare, per tutti i motivi esposti che i IGg.ri sono creditori, nei confronti PT della IG.ra , quale erede del IG. , dell'importo di € 320.000,00, Parte_6 CP_1 dichiarando la compensazione con le somme alla medesima eventualmente dovute in forza dello stesso negozio e condannando la convenuta, proporzionalmente alla quota ereditaria eventualmente spettante, al pagamento del residuo importo in favore dei IGg.ri PT vii) in ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della sentenza che sarà emessa a definizione del presente giudizio limitatamente agli effetti da prodursi relativamente al patrimonio immobiliare oggetto di causa, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità; con vittoria ed integrale rifusione delle spese (anche generali) e competenze di lite.
2. Nello specifico, a fondamento delle esposte domande gli attori deducevano che:
a) in forza del contratto preliminare datato 4.8.2014, la IG.ra (poi Parte_6
) aveva promesso loro in vendita la quota di usufrutto del Parte_7 valore di nominali € 4.000,00 (denominata in contratto la "QUOTA") della società
Thermidor S.r.l. (costituita per scissione dalla società Controparte_3
, impegnandosi altresì, “alle condizioni e ai termini tutti del
[...] presente contratto”, a “far tutto quanto nei suoi poteri e facoltà affinché, per il prezzo complessivo come determinato al punto 3) (di € 1.783.226,20, da corrispondersi in diverse rate garantite tra l'altro attraverso l'emissione di cambiali) anche il US EA
(titolare della nuda proprietà) provveda a cedere e vendere la nuda proprietà della quota ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero
4 per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita”, con previsione di stipulazione del
“contratto notarile di compravendita della QUOTA e della nuda proprietà entro e non oltre il 1 febbraio 2020 presso il Notaio che sarà indicato dai promissari acquirenti fatte salve eventuali proroghe da pattuirsi fra le parti separatamente e per iscritto”;
b) tale quota di partecipazione era pervenuta alla IG.ra sulla base del Pt_6 testamento datato 30.9.2011, apparentemente olografo, ma in realtà redatto da soggetto diverso dal disponente, , risultando conseguentemente Parte_4 nullo in quanto carente del requisito dell'autografia, come anche il testamento datato
17.5.2004 successivamente pubblicato il 16.2.2016;
c) avendo la IG.ra dato esecuzione a disposizioni testamentarie nulle e celato Pt_6 inoltre l'esistenza di un valido testamento, la stessa doveva essere ritenuta indegna a succedere al de cuius;
d) essendovi altri eredi legittimari, aventi pertanto pieno titolo a concorrere nella successione di , tra cui i genitori di questi, la partecipazione oggetto Parte_4 del preliminare di vendita doveva ritenersi spettare, non solo alla IG.ra , ma alla Pt_6 comunione ereditaria tra tutti gli eredi legittimari, con la conseguenza che la promittente venditrice aveva disposto di una cosa non sua;
e) tale quadro di fatto, diverso da quello avuto a mente al momento della stipulazione del preliminare, risultava incidente sulla formazione e la rappresentazione della loro volontà negoziale, posto che laddove gli stessi avessero avuto consapevolezza dell'esistenza di legittimari pretermessi, non sarebbero addivenuti alla stipulazione del preliminare;
f) a fronte di tale situazione avevano legittimamente sospeso il pagamento della caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
g) le cambiali in possesso della erano poi prive di data certa di emissione e Pt_6 di luogo di emissione, e una di esse già oggetto di opposizione a precetto;
h) gli stessi erano altresì creditori della IG.ra della somma di € 320.000,00 Pt_6 per effetto di due cambiali e di un assegno, somma che opponevano in compensazione del preteso maggior credito da questa vantato nei loro confronti.
3. Gli attori proponevano altresì ricorso ex art. 700 c.p.c. (originante il subprocedimento R.G. n. 125/2017-1) al fine di ottenere nei confronti della IG.ra l'inibitoria all'incasso dei titoli cambiari consegnati dai ricorrenti a garanzia CP_1 del versamento della caparra confirmatoria prevista nel preliminare di compravendita, ricorso che veniva respinto.
5 4. La convenuta si costituiva in causa con comparsa di risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo, eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito e nel merito prendendo posizione sulle ragioni dedotte dalla controparte, che contestava in fatto e in diritto, concludendo nei seguenti termini:
“In via pregiudiziale e di rito. Dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale delle
Imprese di Venezia versandosi, in riferimento all'Atto di citazione, in ipotesi di connessione soggettiva con cumulo oggettivo delle domande, ai sensi dell'art. 3 d.l.
1/2012 conv. in l. 27/12. In via preliminare e di rito. Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione “In via pregiudiziale e di rito”, previo differimento della prima udienza ed espletamento degli altri incombenti di rito, si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa di: ▪ (C.F. Controparte_4 [...]
da Vicenza Via Dalla Pozza 20; ▪ (C.F. C.F._4 CP_5 [...]
) da Vicenza Via Della Pozza 20; ▪ THERMIDOR S.R.L. (C.F. C.F._5
) con sede in Piazzola sul Brenta (PD) Via San Silvestro 18/A, in persona P.IVA_1 leg. rapp. pro tempore;
▪ TR CL (C.F. con sede in Padova Via P.IVA_2
Trieste 49/53, in persona leg. rapp. pro tempore;
▪ (C.F. Parte_8
) con sede in Padova Via Trieste 49/53, in persona leg. rapp. pro P.IVA_3 tempore per i motivi e i titoli sopra meglio descritti, in particolare per la piena garanzia del contraddittorio nei confronti di e di , eredi Controparte_4 CP_5 asseritamente pretermessi, in qualità di genitori di;
Thermidor Parte_4
s.r.l., in qualità di società della cui cessione di quote è causa;
US EA e Parte_8 quali soggetti rappresentanti della compagine e all'interno della CP_1 PT società Thermidor s.r.l. In via principale e di merito. Rigettarsi in quanto infondate
“In fatto” e “In diritto” le domande di e di domande Parte_1 Parte_2 contenute nell'Atto di citazione introduttivo del presente giudizio. In ogni caso. Spese, competenze professionali e rimborso spese al 15% completamente rifuse”.
5. Dei chiamati si costituiva, in data 21.9.2017, il “ ” in persona del Parte_8 trustee e legale rappresentante della società Controparte_6 eccependo: l'assenza di capacità processuale del trust;
l'inesistenza, inefficacia e/o invalidità dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, avendo parte convenuta citato in giudizio un soggetto relativamente al quale non era stato emesso alcun provvedimento autorizzativo;
infine, la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3 e 4, c.p.c., non avendo parte convenuta formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, circostanza rilevante, non solo dal punto di vista della lesione del contraddittorio, ma anche per escludere la
6 legittimazione passiva della terza chiamata ai sensi dell'art. 81 c.p.c.; gli altri terzi chiamati non si costituivano.
6. Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata parzialmente decisa con la sentenza n. 896/2021 qui impugnata, con la quale il Tribunale, ritenuta la propria competenza, ha così statuito: “
1. Dichiara la nullità delle cambiali sub doc.
10 di parte attrice;
2. Dichiara l'inammissibilità delle domande di nullità dei testamenti e di indegnità a succedere, fatta eccezione per la cambiale con scadenza
1.8.2016; 3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Dispone la separazione delle domande qui decise;
5. Compensa le spese di lite nella misura di un quarto tra parte attrice e parte convenuta;
6. Condanna parte attrice a rifondere in favore di parte convenuta la residua quota di tre quarti che liquida in € 6.957,00 oltre accessori di legge;
7.
Condanna parte convenuta a rifondere in favore della terza chiamata le spese di lite che liquida in € 9.275,00 oltre accessori di legge;
8. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza”, nello specifico argomentando la pronuncia sulla base dei seguenti rilievi:
a) punto 2.1: l'interesse fatto valere in causa dagli attori andava individuato nell'acquisto della piena proprietà della quota del 10% del capitale di Thermidor S.r.l.; tale interesse, entro la data dell'1.2.2020, prevista per la stipulazione del contratto notarile, poteva essere legittimamente soddisfatto, posto che la IG.ra , a CP_1 prescindere da ogni considerazione in merito alla titolarità in capo alla stessa del diritto che aveva promesso in vendita ai IG.ri al momento della stipulazione PT del contratto preliminare del 4.8.2014, aveva successivamente acquistato la piena proprietà della quota per effetto della assegnazione della nuda proprietà della partecipazione di riferimento in Thermidor S.r.l. da parte del trustee del trust EA del valore di 4.000 €; non vi erano altri soggetti legittimati, posto che i familiari del de cuius, , avevano dichiarato di rinunciare all'eredità del congiunto Parte_4 ed era stata altresì effettuata la “denuntiatio” agli altri soci di Thermidor S.r.l. (tra cui il trustee del trust ) senza ricevere alcun riscontro;
Pt_8
b) punto 2.2: gli attori non possono ritenersi legittimati al far valere la nullità dei testamenti per difetto di un interesse giuridicamente tutelabile. Nel caso di specie la domanda di nullità dei testamenti, nonché di indegnità a succedere, in difetto dell'allegazione di un diverso interesse, è evidentemente funzionalizzata a sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui al contratto preliminare di vendita di quote sociali, in tesi invalido. A fronte, però, del rigetto della domanda di invalidità/inefficacia del preliminare per i motivi espressi, nonché dell'acquisto per
7 intero da parte della convenuta della quota promessa in vendita, non residua alcun interesse ulteriore in capo agli attori per agire in giudizio relativamente alla domanda di nullità dei testamenti, così come alla domanda di indegnità a succedere;
c) punto 2.3: le cambiali concesse in garanzia dai con esclusione di quella PT con scadenza 1.8.2016, in relazione alla quale è stata disposta la separazione della causa, devono ritenersi nulle per assenza di indicazione della data di emissione, essendo state emesse alla data della stipula del preliminare (quindi in data 4.8.2014), sicché, in ragione del tempo trascorso dalla loro emissione, e a prescindere dall'esistenza di accordi di riempimento, che le parti non hanno peraltro neanche allegato, non è più possibile per il prenditore procedere al relativo riempimento;
d) punto 2.4: è infondata la richiesta dei IG.ri di vedersi riconosciuto il PT preteso credito di € 320.000,00 di cui all'assegno e alle due cambiali prodotte in atti sub 9: dall'esame delle copie messe a disposizione dell'Ufficio non emerge che i
Loppoli siano i prenditori o giratari di detti titoli;
risulta anzi dall'esame dell'ultimo titolo che la girata sia stata effettuata dal per portarlo all'incasso. Parte CP_1 attrice, inoltre, non ha chiesto l'ammissione di prove inerenti ai suddetti crediti e parte convenuta ha sollevato plurime eccezioni inerenti alla regolarità di detti titoli, quali la genericità del beneficiario e la conformità all'originale, che non risultano superate.
7. Hanno proposto tempestivamente appello gli originari attori sulla base di tre motivi, attinenti ai seguenti profili:
1) errata qualificazione del contratto preliminare di cessione di quote e violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c. (punto 2.1 della decisione): la IGnora si era CP_1 impegnata, illegittimamente, a cedere un diritto inesistente, e segnatamente il diritto di usufrutto sulla quota del valore di 4.000 € della società Thermidor S.r.l., di cui però non disponeva perché detto diritto, estintosi alla morte del IGnor
[...]
, non poteva considerarsi nella disponibilità della convenuta, donde la Parte_4 nullità del contratto per mancanza dell'oggetto;
2) errata valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riguardo alle domande di nullità dei testamenti e indegnità a succedere (punto 2.2 della decisione): gli attori avevano, e dimostrato di avere, un concreto interesse all'annullamento dei testamenti del IGnor , e questo proprio per ottenere la declaratoria di CP_1 invalidità del preliminare oggetto di causa;
3) violazione dell'art. 91 c.p.c.: illegittimità della condanna alle spese di lite,
8 chiedendo, quindi, la riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
8. Si è costituita nel secondo grado la IG.ra deducendo Parte_9
l'infondatezza dei motivi di gravame e proponendo a propria volta appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata dichiarata la nullità delle cambiali
(eccezion fatta per quella datata 1.8.2016, per cui la causa era stata rimessa a ruolo)
a suo tempo consegnate alla IGnora a titolo di garanzia. La mancata CP_1 indicazione della data e del luogo di emissione delle cambiali in questione poteva infatti essere sanata dal prenditore al momento dell'incasso, indicandola in conformità al luogo e alla data dello stesso contratto, posto che l'art.
3.4 del contratto preliminare prevede espressamente che “a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di euro 250.000,00 di cui al punto 3.2. lett. b) i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali”. In secondo luogo, la dichiarata decadenza di cui all'art. 14 della legge cambiaria (tre anni dall'emissione per il riempimento) non poteva essere rilevata dal giudice poiché:
a) nel caso di specie manca proprio la data di emissione da cui far decorrere detto termine;
b) gli attori non avevano eccepito la decadenza in parola sicché, ex art. 2969 c.c., il giudice, rilevandola e motivando su tale base la nullità delle cambiali, aveva pronunciato senza averne il potere.
9. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.4.2023, con previsione di trattazione cartolare e contestuale concessione dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa sul ruolo in conseguenza dell'esonero temporaneo dal servizio di uno dei conIGlieri componenti del Collegio previsto dalla allora vigente organizzazione sezionale. Fissata nuovamente l'udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 9.5.2024, con previsione di trattazione cartolare mediante deposito di note scritte in pct, depositava la prevista nota sostitutiva d'udienza il solo difensore di parte appellata e appellante incidentale;
nulla veniva invece depositato dalla difesa degli appellanti principali, le cui conclusioni devono pertanto ritenersi quelle da ultimo precisate, non potendo ritenersi l'impugnazione abbandonata.
10. La Corte, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione e l'ha quindi decisa nella camera di conIGlio sotto indicata, assorbita ogni diversa questione.
II
Ragioni della decisione.
9 A) L'appello principale di e di G. Parte_10 Parte_2
1. Il primo motivo – rubricato: “Errata qualificazione del contratto preliminare di cessione di quote: violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c. (motivo 2.1 decisione)” – denuncia l'erroneità della sentenza in relazione all'interpretazione del contratto preliminare del 4.8.2014, di cessione delle quote di Thermidor S.r.l. da CP_1
ai fratelli per violazione degli artt. 1478 e 1480 c.c.; nello specifico, la
[...] PT IGnora , all'atto della stipulazione del predetto contratto preliminare, si CP_1 sarebbe illegittimamente qualificata come titolare del diritto di usufrutto sulla partecipazione di riferimento nel capitale di Thermidor S.r.l., in realtà, però, non essendolo, per essersi il diritto di usufrutto dalla stessa promesso in vendita ai PT estinto alla morte del titolare, e cioè del defunto marito, IG. , e non Parte_4 essendo, quindi, caduto in successione. Inoltre, sempre col medesimo contratto, la stessa si sarebbe impegnata a far acquisire ai anche la nuda proprietà della PT partecipazione, in allora in capo al US EA, quando, in realtà, il trust era già pieno proprietario della stessa, essendosi consolidata, con la morte di , il Parte_4
3.12.2011, la nuda proprietà della quota di Thermidor. Vi sarebbe, dunque,
“un'abissale differenza tra promesse e realtà”. Ugualmente erroneamente intesa sarebbe poi la circostanza che nella vendita di cosa altrui il promittente venditore deve rappresentare di non essere titolare del diritto che si impegna a cedere, circostanza che invece non ricorrerebbe nel caso di specie. Infine, le richiamate disposizioni in materia di vendita di cosa altrui non potrebbero trovare applicazione perché la IGnora non avrebbe mai assunto una vera e propria CP_1 obbligazione di procurarsi la nuda proprietà della quota dal US EA.
Difetterebbero, dunque, gli elementi essenziali del contratto preliminare di compravendita.
1.1 Il motivo è infondato sotto più profili e va pertanto respinto.
1.2 E' in primo luogo opportuno chiarire che oggetto del preliminare di compravendita di cui si tratta è la piena proprietà della quota del valore di 4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l., non certamente il solo usufrutto, né la sola nuda proprietà, diritti parziari ai quali i non erano ragionevolmente interessati, PT avendo per contro interesse al consolidamento della proprietà di Thermidor S.r.l., disponendo di tutte le restanti quote, direttamente, per quanto riguarda l'usufrutto,
e indirettamente, per il tramite della società per Controparte_6 quanto riguarda la nuda proprietà.
10 Ciò risulta in maniera evidente dallo stesso testo del contratto, che risulta così formulato: “Premesso: a) fra le PARTI [ , promittente venditrice, e Parte_6 [...]
e promissari acquirenti] e relativi Parte_1 Parte_2
TR risulta debitamente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana una società a responsabilità limitata, corrente sotto la denominazione di
"THERMIDOR S.R.L." (Reg. Imp. C.F. e P.I. REA PD 411806) con sede P.IVA_1 legale in Piazzola sul Brenta (PD), Via San Silvestro, 18/A, capitale sociale di €
40.000,00 interamente versato di seguito denominata la "SOCIETÀ"; c) il promissario venditore è l'unico, pieno e legittimo proprietario d'una quota di usufrutto del valore di nominali € 4.000,00 di seguito denominata la "QUOTA"; e) i promissari acquirenti hanno irritualmente formulato al promissario venditore l'offerta per l'acquisto della
QUOTA nonché della nuda proprietà intestata al US EA;
f) le PARTI hanno autonomamente e consensualmente provveduto a compiere una valutazione economica complessiva del valore della QUOTA;
g) che il valore della QUOTA e della nuda proprietà è stato deciso dalle parti in modo consensuale e che per esso si è tenuto conto, ma non solo, della consistenza patrimoniale, economica, finanziaria o dell'andamento imprenditoriale della SOCIETÀ, delle sopravvenienze passive, insussistenza attiva, minusvalenza o perdita;
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: PROMESSA DI COMPRAVENDITA.
2.1. Alle condizioni e ai termini tutti del presente contratto il promissario venditore promette di cedere, vendere ed alienare la QUOTA ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita. 2.2.
Alle condizioni e ai termini tutti del presente contratto il promissario venditore si impegna inoltre a far tutto quanto nei suoi poteri e facoltà affinché, per il prezzo complessivo come determinato al punto 3) anche il US EA provveda a cedere e vendere la nuda proprietà della quota ai promissari acquirenti i quali si impegnano ad acquistarla per sé stessi ovvero per altri soggetti e/o società che gli stessi si riservano di nominare al momento della stipula del contratto notarile di compravendita.
2.3. Il contratto notarile di compravendita della QUOTA e della nuda proprietà dovrà essere stipulato entro e non oltre il 1 febbraio 2020 presso il Notaio che sarà indicato dai promissari acquirenti fatte salve eventuali proroghe da pattuirsi fra le PARTI separatamente e per iscritto. 3) CORRISPETTIVO E PAGAMENTI. 3.1. -
Il corrispettivo minimo per la compravendita della QUOTA e della nuda proprietà viene consensualmente definito ed accettato dalle PARTI nella misura non inferiore
11 ad € 1.783.226,20, salvo quanto previsto al successivo art. 4. 3.2. Il corrispettivo pattuito sarà corrisposto dai promissari acquirenti al promissario venditore alle seguenti scadenze: entro e non oltre il 1 febbraio 2015; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2015; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2016; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2016; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2017; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2017; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2018; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2018; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 febbraio 2019; € 25.000,00
(euroventicinquemila#00) entro e non oltre il 1 agosto 2019. c) saldo di €
1.533.226,20 (eurounmilionecinquecentotrentatreduecentoventisei#20) da versarsi proporzionalmente alla IG.ra ed al US EA al momento della stipula del Parte_6 rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre il 1 febbraio 2020, fatte salve le eventuali proroghe da pattuirsi fra le PARTI separatamente e per iscritto.
3.3. Sulla pattuita dilazione di pagamento di cui al punto 3.2. lett. b) non vengono previsti interessi di sorta ed i promissari acquirenti riconoscono che il mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata li farà automaticamente decadere dal beneficio del termine ex art. 1186 del codice civile.
3.4. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 250.000,00
(euroduecentocinquantamila#00) di cui al punto 3.2. lett. b) i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali. 3.5. - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento di € 1.533.226,20
(eurounmilionecinquecentotrentatreduecentoventisei#20) di cui al punto 3.2. lett. c)
i promissari acquirenti si obbligano a sottoscrivere un atto di costituzione di pegno a favore della IG.ra sul credito da essi vantato verso la per Parte_6 CP_7
1.149.118,72 contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata”.
Ebbene, alla data di scadenza del termine previsto per la stipulazione del contratto definitivo – 1.2.2020 – la IG.ra aveva certamente acquisito la piena CP_1 proprietà della quota promessa in vendita nella sua “totalità” ai IG.ri Controparte_8
e questo per effetto dell'assegnazione disposta in suo favore in data
[...]
14.6.2018 dal trustee del US EA quale esclusiva beneficiaria del trust (cfr. doc.
38 di parte convenuta: “(omissis) Il IGnor , nella veste di USee del Parte_11
"TR CL", in esecuzione degli scopi di cui al citato atto costitutivo, ASSEGNA
12 all'unica beneficiaria, ed unica erede universale del Disponente, IGnora CP_1
che, già usufruttuaria della partecipazione del valore nominale di Euro
[...]
4.000,00.= (quattromila/00), ACCETTA la nuda proprietà, e comunque ogni e qualsiasi diritto al "TR CL" spettante, divenendo per l'effetto piena ed esclusiva proprietaria della partecipazione del valore nominale di Euro 4.000,00.=
(quattromila/00) nella società "THERMIDOR S.R.L." con sede in PIAZZOLA SUL
BRENTA (PD), di cui alle premesse. I IGnori , nella veste di cui sopra, Parte_11
e , dichiarano che non è stato pagato alcun corrispettivo Controparte_1 trattandosi di assegnazione gratuita”).
A fronte della contestazione degli appellanti è appena il caso di osservare che si tratta di un documento certamente ammissibile ed acquisibile agli atti, in primo luogo in quanto formato in epoca successiva al maturare delle preclusioni processuali ex art. 183, co. 6, c.p.c., e in secondo luogo perché la relativa produzione e acquisizione non
è stata tempestivamente contestata dalla difesa attorea (come risulta in termini evidenti dal verbale dell'udienza del 20.1.2021: “Oggi 20 gennaio 2021, alle ore
10.00, innanzi alla dott.ssa Sara Pitinari, sono comparsi: PER GLI ATTORI L'AVV. F.
SEPE in sostituzione dell'avv. Francesco Sernaglia;
PER PARTE CONVENUTA l'avv. L.
Pellegrino in sostituzione dell'avv. dal Ben;
l'avv. Sepe in sostituzione dell'avv.
Sernaglia per L'avv. Sepe precisa le conclusioni come da Controparte_9 foglio di PC già depositato in telematico;
l'avv. Pellegrino chiede l'autorizzazione a depositare atto notarile da cui si evince che parte convenuta ha acquisito la nuda proprietà delle partecipazioni del trust e precisa le conclusioni come da foglio di pc depositato telematicamente chiedendo i termini 190 cpc. L'avv. Sepe con riferimento alla produzione documentale nulla osserva. precisa le Controparte_10 conclusioni come da foglio di pc già depositato telematicamente;
Il Giudice ammette la produzione trattandosi di documento di formazione successiva alle memorie ex art.
183 comma sesto cpc. Il Giudice trattiene la causa in decisione si riserva di riferire al
Collegio e assegna i termini ex art. 190 cpc”), donde comunque l'improponibilità dell'eccezione di nullità (art. 157, co. 2, c.p.c.).
Essendo divenuta la controparte contrattuale ( ) pienamente in grado Controparte_1 di adempiere il preliminare, e non avendo la stessa mai denunciato l'accordo,
l'iniziativa processuale attivata dai promissari acquirenti anteriormente alla scadenza del termine convenzionalmente previsto per la stipulazione del contratto definitivo risulta a ben vedere inammissibile per difetto di interesse, prima ancora che infondata, non potendo ragionevolmente valorizzarsi la tesi per cui i avevano PT
13 inteso acquistare l'usufrutto sulla quota e, separatamente, la nuda proprietà della stessa.
1.3 Per quanto superata alla luce dell'esposto rilievo, la questione attinente alla pretesa indisponibilità da parte della IG.ra del diritto di usufrutto sulla CP_1 quota del capitale di Thermidor promesso in vendita ai risulta comunque priva PT di fondamento.
Il diritto di usufrutto sulla quota di 4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l. è stato infatti attribuito alla IG.ra sulla base del contratto di scissione societaria CP_1 del 29.1.2013, che ha contestualmente assegnato al US EA la nuda proprietà di detta quota (cfr. atto di scissione del 29.1.2013, doc. 4 del fasc. di primo grado di parte attrice: “Conseguentemente, viene costituita la società a responsabilità limitata denominata "THERMIDOR S.r.l.", di cui alla descrizione che segue, avente capitale sociale di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero) interamente sottoscritto e versato, diviso in quote, spettanti in misura rigorosamente proporzionale alla partecipazione nella società scissa, e precisamente: Parte_1
(usufruttuario) (nuda proprietaria) quota di Controparte_6 euro 800,00; (usufruttuaria) Parte_2 Controparte_6
(nuda proprietaria) quota di euro 35.200,00;
[...] Parte_6
(usufruttuaria) TR CL (nuda proprietaria)”).
Tale contratto non risulta essere mai stato impugnato, sicchè l'attribuzione alla IG.ra della titolarità del diritto di usufrutto sulla predetta quota di 4.000 euro CP_1 del capitale di Thermidor S.r.l. non può ritenersi in contestazione, né contestabile.
In ogni caso, anche volendo seguire il ragionamento attoreo, laddove la quota in
Thermidor S.r.l. dovesse seguire esattamente la sorte della quota posseduta da nella società madre, e cioè l' Parte_4 Controparte_3
il US EA avrebbe acquisito la piena proprietà di detta quota
[...]
(già inclusa nel fondo patrimoniale della famiglia e quindi, con l'atto di CP_1 vincolo di fondo patrimoniale nel US EA del 17.5.2011, vincolata in detto trust) nel momento stesso in cui, con la morte del IG. , si è sciolto il Parte_4 predetto fondo patrimoniale e si è estinto l'usufrutto che il si era riservato. CP_1
Detta quota, in tale diversa prospettiva interamente posseduta dal US EA fin dal momento della morte di , è stata in seguito, con il richiamato atto Parte_4 di assegnazione del 14.6.2018, trasferita alla IG.ra dal Parte_12 trustee del US EA, che – va sottolineato alla luce del chiaro contenuto dell'atto dispositivo – deve escludersi sia rimasto titolare del diritto di usufrutto: il riferimento
14 all'acquisizione di “ogni e qualsiasi diritto già spettante al US EA” e all'effetto dell'atto, indicato “nell'acquisizione della piena ed esclusiva proprietà della partecipazione del valore nominale di euro 4.000,00 nel capitale di Thermidor”, esclude all'evidenza tale possibilità, pure affacciata dagli appellanti.
1.4 In definitiva, essendo diventata piena (ed incontestata) Controparte_1 proprietaria della quota promessa in vendita ad una data anteriore di oltre un anno e mezzo a quella che era stata prevista per la stipulazione del contratto definitivo, e quindi in condizione di trasferire validamente ed efficacemente alla controparte contrattuale il bene oggetto del preliminare (la quota di piena proprietà del valore di
4.000 € del capitale di Thermidor S.r.l.), ne consegue che nessun profilo di inadempimento può essere alla medesima addebitato, non essendosi la stessa mai sottratta a tale incombente.
In disparte il rilievo che gli attori-appellanti non hanno mai proposto l'unica domanda che nelle rappresentate condizioni avrebbero potuto proporre, e cioè quella di risoluzione ex art. 1479 c.c., avendo solamente dedotto l'invalidità del preliminare per difetto dell'oggetto del contratto, che nella specie tuttavia non sussiste: come si
è detto, la vendita di cosa altrui, anche laddove la altruità della cosa non sia nota al compratore, non è certamente un atto negoziale invalido, né tanto meno nullo, ma, ai sensi dell'art. 1479 c.c., al più un contratto risolvibile per inadempimento nel caso in cui il venditore non sia stato in grado, medio tempore, di far acquisire la proprietà del bene promesso.
2. Il secondo motivo – rubricato: “Erronea valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. con riguardo alle domande di nullità dei testamenti e indegnità a succedere (motivo 2.2. decisione)” – denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili (per difetto di interesse ad agire) le domande attoree volte ad ottenere l'accertamento della nullità dei testamenti apparentemente riconducibili ad e della indegnità a succedergli della IG.ra Parte_4 CP_2
, assumendo di avere invece tale interesse ad agire e di essere legittimati a farlo
[...] valere anche a tale riguardo. Nello specifico, tale interesse sarebbe costituito dallo
“scopo di ottenere una pronuncia giudiziale attestante l'inefficacia, e/o l'invalidità,
e/o la annullabilità, e/o l'inesistenza del contratto preliminare di compravendita del
4.8.2014”, posto che da una pronuncia accertante che i testamenti (2011 e 2004) sono nulli, o che la IGnora risulta indegna a succedere al marito, CP_1 conseguirebbe di necessità la “conclamata verifica del fatto che la convenuta
15 non è erede del marito e dunque non ha la qualità che ella stessa ha speso CP_1 nel preliminare”.
2.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va pertanto respinto.
2.2 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “
2.2. Nullità dei testamenti e indegnità a succedere. Si rileva, inoltre, che, seppur in via astratta, la legittimazione a far valere l'azione di nullità del testamento spetti a chiunque, la parte che intende agire in giudizio deve comunque dimostrare di avervi interesse in virtù dei principi generali in materia di ordinamento processuale (art. 100 c.p.c.). In tal senso di recente Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 10/04/2020, n. 7784 secondo cui “In materia testamentaria, l'attore che impugni il testamento, ed è dunque titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento, non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare, attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato, una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica”. Nel caso di specie, la domanda di nullità dei testamenti, nonché di indegnità a succedere, in difetto dell'allegazione di un diverso interesse, è evidentemente funzionalizzata a sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui al contratto preliminare di vendita di quote sociali, che sarebbe invalido secondo la prospettazione già commentata. A fronte, però, del rigetto della domanda di invalidità inefficacia del preliminare per i motivi poc'anzi espressi, nonché dell'acquisto per intero da parte di della quota promessa in vendita, non Parte_6 residuerebbe alcun interesse ulteriore dei Loppoli per agire in giudizio relativamente alla domanda di nullità dei testamenti, così come alla domanda di indegnità a succedere”.
2.3 La decisione è corretta e va confermata.
Invero, la circostanza che la IG.ra sia o meno erede del IGnor CP_1 CP_1
è in concreto irrilevante rispetto alla validità del preliminare di cessione della quota, atteso che, a prescindere dal fatto che i due testamenti dedotti in causa (quello del
2011, pubblicato per primo nel gennaio del 2013, e quello del 2004, pubblicato nel febbraio 2016) siano autentici, la stessa avrebbe comunque concluso un preliminare di vendita di bene altrui (che, per quanto detto, non può ritenersi invalido, ma al più risolubile nelle ricorrenza delle condizioni di legge: 1478/1480 c.c., nella specie comunque non ricorrenti) procurandosi, correttamente, prima della stipula del
16 definitivo la proprietà del bene promesso, che pertanto gli attori ben avrebbero potuto validamente acquisire da colei che ne risultava la legittima titolare al momento convenuto per la stipulazione del definitivo.
Ne consegue che è corretto affermare – nella corretta prospettazione di verifica ex ante – che non vi è alcun interesse giuridicamente tutelabile in capo agli attori in relazione alle sorti delle schede testamentarie apparentemente riconducibili al IG.
, né comunque a promuovere l'azione di indegnità alla successione Parte_4 della convenuta IG.ra . Controparte_1
2.4 Le istanze attoree sono comunque infondate.
Va in primo luogo stigmatizzato che la scheda testamentaria datata 3.12.2011 – alla quale viene fatto riferimento nella ricostruzione in fatto dell'atto d'appello quale fonte del diritto di usufrutto della quota di Thermidor che la IG.ra aveva CP_1 promesso in vendita – risulterebbe essere stata predisposta da una collaboratrice dei IG.ri Questa è la tesi sostenuta dalla convenuta nella comparsa di risposta PT di primo grado (v. pag. 3 – 5), che deve ritenersi costituire la verità processuale in questa sede ex art. 115, co. 1, ult. parte, c.p.c., non avendovi gli attori replicato in alcun modo, né nella prima udienza, né nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, c.p.c. (v., in particolare, pag. 3 – 5, nelle quali non è presente alcun cenno a tali pur gravi accuse).
Il testamento 2011 è comunque irrilevante ai fini di cui è causa, posto che la IG.ra
è indubbiamente succeduta al marito , sia ab Parte_7 Parte_4 intestato, sulla base del testamento olografo datato 17.5.2004, pubblicato su iniziativa della stessa (cfr. doc. 5 di parte convenuta, in merito alla cui autenticità non risulta formulata alcuna specifica allegazione da parte degli attori, solo riservatisi di fare al riguardo osservazioni, poi però non sviluppate), sia in base alle norme che regolano la successione legittima, e ne è, per di più, l'unica erede in ragione degli atti di rinuncia formalizzati dagli altri prossimi congiunti del marito, e segnatamente i genitori e il fratello (cfr. doc. 17 e doc. 30 del fascicolo di primo grado della convenuta).
Deve quindi confermarsi che non sussiste alcun interesse giuridicamente tutelabile degli attori a far accertare l'invalidità dei testamenti dedotti in causa.
Quanto alla pretesa indegnità a succedere della IGnora , va CP_1 preliminarmente sottolineato come gli attori non abbiano alcuna legittimazione a far valere tale situazione. La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta infatti solo a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella
17 delazione ereditaria, ma non anche a coloro che tale qualità non possono vantare, neanche astrattamente (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 6747 del 19.3.2018, Rv.
647856 – 01: “La legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità”; conformi: n. 6859 del 1993,
Rv. 482846 – 01; n. 2145 del 1974n Rv. 370485 – 01), come, appunto, i IG.ri che si arrogano, quindi, l'esercizio di una facoltà ad essi non spettante. PT
Per completezza di disamina va peraltro sottolineato come delle due prospettate ipotesi di indegnità non sussistano le condizioni.
Quanto alla tesi dell'indegnità a succedere per occultamento della scheda testamentaria, non vi è invero alcuna chiara evidenza del fatto che la IGnora
abbia consapevolmente celato il testamento del 17 maggio 2004, che CP_1 peraltro non aveva alcun interesse ad occultare, istituendola questo “erede esclusiva” del marito, donde in radice l'inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 463 n. 5
c.c.
Quanto alla seconda ipotesi di indegnità, per avere la convenuta confezionato un testamento falso e aver dato esecuzione alle relative disposizioni (art. 463 n. 6 c.c.), non solo non vi è alcuna evidenza che ne dia conferma, ma anzi, per quanto sopra detto, risulterebbe che la predisposizione della scheda testamentaria del 2011 vada attribuita all'agire di terzi senza alcun consapevole concorso della IG.ra , CP_1 la quale, oltretutto, come già detto, non aveva alcun interesse in tal senso.
3. Il terzo motivo, infine – rubricato: “Violazione dell'art. 91 c.p.c.: illegittimità della condanna alle spese di lite” – denuncia l'erroneità della condanna parziale alle spese di lite sul presupposto che la meritevolezza delle domande svolte giustificherebbe la condanna della convenuta alla refusione di tutte le spese del primo grado.
Il motivo è inammissibile, non censurando, a ben vedere, un errore di diritto nel quale sarebbe incorso il primo giudice, né l'illogicità della disposta compensazione, invocando solo la riforma della statuizione in punto di spese per effetto della
(auspicata) riforma integrale della decisione di merito.
B) L'appello incidentale di . Controparte_1
4. La convenuta-appellata ha proposto appello incidentale in relazione alla statuizione di nullità delle cambiali di riferimento (di cui al doc. 10 di parte attrice)
18 per assenza di indicazione della data di emissione, non presente su nessuno dei titoli cambiari e non più inseribile per decorso del termine triennale dall'emissione di cui all'art. 14 della L.C., R.D. n. 1669/1933. Si assume in senso contrario che non vi sarebbe prova della data di emissione, sicchè mancherebbe il dato parametrico iniziale dal quale far decorrere il triennio. In ogni caso, la decadenza del termine triennale di cui all'art. 14, co. 2, della legge cambiaria non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepita dall'emittente.
4.1 Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “
2.3 Validità cambiali. Gli attori chiedono, sempre in via principale, che sia dichiarata l'alterazione della cambiale datata 1.8.2016, nonché l'invalidità delle altre cambiali consegnate in garanzia del pagamento della caparra confirmatoria. Si rileva in primis come l'art. 1 del RD 1669 del 1933 prevede quale requisito essenziale della cambiale l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
la cambiale incompleta, in ogni caso, ai sensi del successivo art. 14 può essere completata anche successivamente alla data di emissione in conformità agli accordi intercorsi tra le parti senza che
l'inosservanza di tali accordi possa essere opposta al prenditore, fatta salva la malafede del prenditore. In tal senso Cass. civ. Sez. I, 12/03/2003, n. 3653 secondo cui “L'art. 14 della legge cambiaria (R.D. n. 1669 del 1933) ammette la possibilità che una cambiale in bianco (in particolare, priva della data di emissione) sia legittimamente destinata, per l'effetto, ad essere completata dei requisiti mancanti anche senza la cooperazione dell'emittente, occorrendo, ai fini della sua validità come titolo di credito, la presenza di tutti i necessari requisiti previsti dalla legge solo nel momento in cui il titolo viene fatto valere dal portatore, e risolvendosi ogni questione in ordine alla sua validità alla stregua dell'osservanza (o meno) degli accordi di riempimento”. In ogni caso il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale non completa dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo. Nel caso di specie, tutte le cambiali prodotte sub doc. 10 fatta eccezione per la cambiale con scadenza
10.8.2016 sono state emesse alla data della stipula del preliminare quindi in data
4.8.2014, sicché si deve ritenere che in ragione del tempo trascorso dalla loro emissione, a prescindere dall'esistenza di accordi di riempimento che le parti peraltro non hanno neanche allegato, non sia più possibile per il prenditore procedere al riempimento delle cambiali, con conseguente nullità delle medesime per assenza di indicazione della data di emissione. La mancanza del luogo di emissione invece sarebbe comunque surrogata ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge cambiaria, essendo indicato un luogo accanto al nome del traente (omissis)”.
19 4.2 La decisione è nella sostanza condivisibile e va confermata. Il motivo è per contro infondato e va quindi respinto.
L'art. 1 della legge cambiaria prevede che: “La cambiale contiene: (omissis) 7°
l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa”.
Il successivo art. 2 prevede che: “Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al, nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non
è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento”.
Nell'atto di citazione di primo grado, gli attori dedussero che le cambiali rilasciate a garanzia erano prive di data e luogo di emissione e risultavano pertanto nulle, non potendo valere come titolo esecutivo.
In comparsa di risposta la convenuta affermò che non vi era prova che le cambiali, da ritenersi comunque esistenti alla data della stipulazione del preliminare, fossero state rilasciate dai incomplete di tutti i dati legalmente previsti per valere PT come cambiali (v. comparsa di risposta, pag. 17: “(omissis) Infatti, non c'è alcuna prova che i documenti cambiari siano stati consegnati al prenditore senza luogo e data di emissione: la sola prova potrebbe essere costituita da una ricevuta con il documento in un certo stato (incompleto). Anzi, vale la presunzione contraria, posto che i hanno già pagato altri due titoli identici e con date di scadenza diverse: PT titoli di medesimo importo, titoli emessi ed avallati dagli stessi e titoli a mani PT dello stesso creditore ”). CP_1
Con la seconda memoria (ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) gli attori produssero (sub doc. 10) in formato copia, su cinque fogli recanti in calce ad ogni facciata la sottoscrizione della prenditrice convenuta, le cambiali che avevano consegnato in garanzia.
Nella successiva memoria di replica (ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) la convenuta nulla replicò al riguardo, né disconobbe la conformità delle cambiali foto-riprodotte a quelle rilasciatele, così come la propria sottoscrizione presente in calce a ciascun foglio.
Tale essendo il quadro normativo e allegatorio, può ritenersi adeguatamente provato:
20 a) che le cambiali di riferimento sono effettivamente quelle riprodotte nel doc. 10 di parte attrice cit.;
b) che le stesse vennero emesse in data anteriore (o al più coeva) alla stipulazione del contratto preliminare del 4.8.2014 – in questi termini si era peraltro espressa la stessa convenuta affermando, a pag. 16 della comparsa di risposta di primo grado:
“(omissis) Nel contratto preliminare, al punto 3.4, si legge che: “i promissari acquirenti rilasciano idonea garanzia tramite cambiali”: in pratica, le parti dichiarano concordemente che le cambiali sono emesse ed esistenti alla data del contratto preliminare e – anche – che esse costituiscono “idonea garanzia”: l'espressione fa pensare a dei titoli completi” – prive della data e del luogo di emissione.
Così stando le cose, deve ritenersi acclarato in termini di adeguata certezza probatoria che le cambiali vennero emesse incomplete, e quindi prive di vigore cartolare: invero, mentre il luogo di emissione è normativamente surrogabile (ex art. 2, co. 4, L.C.), la data di emissione non lo è.
Pur potendolo fare, non risulta che la prenditrice le abbia mai integralmente completate apponendovi la data di emissione, e comunque non ne ha dato prova producendo gli originali messi all'incasso. Non si è, quindi, mai verificata la condizione affinché l'emittente si trovasse nella condizione di dover contestare l'intempestività del riempimento.
Alla data di emissione della sentenza il termine decadenziale (ex art. 14, co. 2, L.C.) per procedere al riempimento era ormai interamente decorso e il Tribunale ne ha correttamente dato atto. Salva la inopponibilità ai terzi di buona fede, la decadenza stabilita dall'art 14 della legge cambiaria si verifica, infatti, ineluttabilmente con il decorso del triennio dalla data di emissione della cambiale, indipendentemente da ogni regolamento convenzionale del potere di riempimento (Cass. sez. 3, sentenza n. 2341 del 20.7.1971, Rv. 353222 – 01; conforme, n. 1920 del 1959).
Escluso che le cambiali che non sono state ancora presentate all'incasso possano valere come cambiali (ex art. 2 R.D. n. 1669/1933) – in tal senso dovendo intendersi la statuizione di nullità fatta in sentenza (v. in motivazione § 2.3 e capo 1 del dispositivo) – va comunque opportunamente precisato che la mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., e che, quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo idoneo all'emissione di un
21 corrispondente decreto ingiuntivo (v., ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 19803 del
4.10.2016, Rv. 641343 – 01; Cass., sez. 1, sentenza n. 8038 del 6.4.2006, Rv.
588595 – 01; massime precedenti: n. 2808 del 1976, Rv. 381547 – 01; n. 3417 del
1994, Rv. 486136 – 01; n. 13170 del 1999, Rv. 531507 – 01; n. 1058 del 2001, Rv.
543451 – 01).
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio di secondo grado, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite, in relazione alla prevalente soccombenza degli appellanti principali ( Pt_3
e , nella misura di un quarto, ponendo a carico di questi ultimi i
[...] CP_11 restanti tre quarti, liquidati in dispositivo a favore della appellata con Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle tre fasi (di studio, di introduzione e decisoria) in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Poiché le impugnazioni (principale e secondaria) sono state proposte successivamente al 30 gennaio 2013 e sono integralmente rigettate, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti principali e della appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1356/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita, per le ragioni di cui in motivazione, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
d) compensa le spese di lite del secondo grado nella misura di un quarto e condanna in solido gli appellanti principali – e Parte_1 [...]
– a rimborsare all'appellata – – i restanti Parte_2 Controparte_1 tre quarti, che liquida, nella misura già così ridotta, in € 6.300 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come
22 per legge;
e) dà atto della sussistenza a carico degli appellanti principali e della appellante incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002,
n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 23 maggio 2024
Il ConIGliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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