TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22862/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22862/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Corso Re Umberto 45, Torino presso lo studio dell'avv. RAIA STEFANO PIERPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Luigi Controparte_1 C.F._2
Cibrario, 112 10143 Torino presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di CP_1
carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/09/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Controparte_1
artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore , con residenza anagrafica e Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio minore avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, così come a mantenere rapporti SInificativi con le famiglie di origine dei genitori.
ASSEGNA, con tutti gli arredi che la compongono, la casa familiare sita in Rivoli, Corso Francia n.
131, in comproprietà per la quota del 50% ciascuno tra i ricorrenti, alla SI.ra , che ivi CP_1
continuerà a risiedervi con il figlio minore, , dandosi atto che il SI. se ne è già Per_1 Pt_1
allontanato portando seco i propri beni ed effetti personali. Presso la casa familiare, tuttavia, sono ancora presenti alcuni beni di proprietà esclusiva del SI. nonché altri in comproprietà che Pt_1
lo stesso preleverà secondo accordi che verranno assunti tra gli stessi. PRENDE ATTO che mutuo di cui è gravata la casa familiare continuerà ad essere corrisposto dalla SI.ra e dal SI. nella misura del 50% ciascuno. A tal fine entrambi verseranno sul CP_1 Pt_1
conto corrente destinato al mutuo le somme necessarie. Le spese di ordinaria amministrazione della casa familiare saranno di competenza della SI.ra , mentre le spese di straordinaria CP_1 amministrazione dell'immobile sono di competenza di entrambi come di legge. Le Parti concordano che le spese riguardanti il condominio (preventivo e conguaglio relative al 2023) siano a loro carico nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che, vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre Per_1
versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 350,00= (trecentocinquanta /00) mensili, somma che sarà versata alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come di legge. Inoltre, i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, spese comunque preventivamente concordate o necessarie ed in ogni caso documentate, e comunque provvederà al 50% delle spese per il minore, avuto riguardo al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e
Avvocati del Tribunale di Torino 2016 da intendersi qui richiamato, con rimborso del dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione delle pezze giustificative. Inoltre, sarà a carico nella misura del 50% ciascuno il costo della mensa scolastica.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano che a favore di sussiste un'assicurazione sanitaria Per_1
il cui premio è trattenuto in busta paga alla SI.ra ; in caso di rimborsi la SI.ra si CP_1 CP_1
obbliga a conteggiare il 50% del predetto a favore del SI. ove questi avesse anticipato la Pt_1
spesa medica. Allo stesso modo il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra il 50% dei Pt_1 CP_1 rimborsi che riceverà nel modello 730 per la ristrutturazione dell'immobile in comproprietà.
PRENDE ATTO che il rimborso degli interessi passivi del mutuo sarà a favore delle parti nella misura del 50% ciascuno come di legge. Le rispettive poste di dare/avere verranno portate in compensazione dai ricorrenti.
DISPONE che, vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre potrà vedere e stare con il figlio secondo le più ampie possibilità, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi ed anche tenuto conto delle eSIenze e dei desideri di , oltre che compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. In Per_1 difetto di accordo, il padre potrà vedere e stare con il figlio almeno secondo le seguenti modalità: ✓
i fine settimana, a settimane alterne, tenendo conto delle eSIenze di , dal venerdì Per_1
pomeriggio con prelievo presso la casa materna in orario da concordare ovvero dalle ore 17:30, alla domenica sera per l'ora di cena allorché, salvo diverso accordo, lo riaccompagnerà presso la madre;
✓ due giorni infrasettimanali, di norma individuati il mercoledì con prelievo dalle ore 17:30 presso l'abitazione materna, con cena e riaccompagnamento a cura del padre alle ore 21:00; ed il giovedì con prelievo dalle ore 17:30 presso la casa materna con cena, pernotto ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina, e ciò nelle settimane in cui il bambino non trascorrerà il week-end con il padre;
✓ nella settimana in cui lo terrà con sé nel week-end, due pomeriggi infrasettimanali di norma individuati nel lunedì e nel mercoledì, di cui il primo con prelievo dalle ore 17:30 presso la casa materna e riaccompagnamento a cura del padre alle ore 21:00; mentre l'altro pomeriggio (sempre con prelievo alle ore 17:30 presso l'abitazione materna) con pernottamento ed accompagnamento al mattino successivo a scuola. I genitori danno atto che al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI. risiede in Settimo Torinese (TO) presso i nonni paterni di mentre Pt_1 Per_1
vive a Rivoli con la madre. Pertanto nel periodo scolastico il pernotto infrasettimanale Per_1
non verrà necessariamente attuato ove incompatibile con gli orari e le eSIenze scolastiche del minore.
Quanto alle vacanze e festività, previo accordo con la madre ovvero secondo le seguenti modalità: ✓ per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito), durante le quali si interrompe la normale alternanza dei week-end; ✓ durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
✓ inoltre, trascorrerà con ciascun genitore i Per_1
ponti e le festività infrasettimanali, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, in modo alternato, secondo il calendario ordinario, sulla base del weekend pertoccante, cioè trascorrerà il ponte o la festività con il genitore con cui starà nel weekend, salvo diverso accordo fra le Parti;
✓ Per_1
trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con il genitore che non avrà il periodo pasquale, ove ciò sia consentito dagli impegni di lavoro di entrambi i genitori, salvi diversi accordi;
✓ il giorno del compleanno di entrambi i genitori, a prescindere dal calendario delle visite, potranno Per_1
passare del tempo con lui;
il giorno del compleanno di ciascun genitore, se richiesto, potrà Per_1
partecipare al compleanno indipendentemente dalla coincidenza con il giorno di spettanza dell'altro genitore, previa semplice comunicazione. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno Per_1
tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, secondo accordi che verranno presi tra i genitori anche in base alle ferie aziendali, da comunicarsi appena noto il piano ferie lavorativo. In assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre. I genitori concordano che nel periodo estivo possa frequentare il centro estivo e che durante l'anno prosegua nelle sue Per_1
attività sportive, al momento il tennis al quale è appassionato, con impegno di un giorno a settimana.
Entrambi i genitori dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore. I coniugi concordano altresì che eventuali partner dei genitori vengano inseriti nella vita del minore con la dovuta gradualità nel suo supremo interesse.
PRENDE ATTO che il figlio sarà considerato fiscalmente a carico del padre al 100%.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà di competenza in via esclusiva della SI.ra . CP_1
PFRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che nulla vi è a disporsi sulle autovetture e/o beni mobili registrati, posto che non vi sono veicoli in comproprietà.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei libretti postali nella misura del 50% cadauno, fatta eccezione per due buoni postali cointestati ad entrambi le cui cedole scadranno ad aprile 2025 e che alla loro scadenza verranno ripartiti tra i SIg.ri e Pt_1
nella suddetta percentuale. CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22862/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Corso Re Umberto 45, Torino presso lo studio dell'avv. RAIA STEFANO PIERPAOLO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliata in Via Luigi Controparte_1 C.F._2
Cibrario, 112 10143 Torino presso lo studio dell'avv. MILONE FABIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di CP_1
carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 27/09/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Controparte_1
artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore , con residenza anagrafica e Persona_2
collocazione prevalente presso la madre, in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare anche separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Il figlio minore avrà diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, così come a mantenere rapporti SInificativi con le famiglie di origine dei genitori.
ASSEGNA, con tutti gli arredi che la compongono, la casa familiare sita in Rivoli, Corso Francia n.
131, in comproprietà per la quota del 50% ciascuno tra i ricorrenti, alla SI.ra , che ivi CP_1
continuerà a risiedervi con il figlio minore, , dandosi atto che il SI. se ne è già Per_1 Pt_1
allontanato portando seco i propri beni ed effetti personali. Presso la casa familiare, tuttavia, sono ancora presenti alcuni beni di proprietà esclusiva del SI. nonché altri in comproprietà che Pt_1
lo stesso preleverà secondo accordi che verranno assunti tra gli stessi. PRENDE ATTO che mutuo di cui è gravata la casa familiare continuerà ad essere corrisposto dalla SI.ra e dal SI. nella misura del 50% ciascuno. A tal fine entrambi verseranno sul CP_1 Pt_1
conto corrente destinato al mutuo le somme necessarie. Le spese di ordinaria amministrazione della casa familiare saranno di competenza della SI.ra , mentre le spese di straordinaria CP_1 amministrazione dell'immobile sono di competenza di entrambi come di legge. Le Parti concordano che le spese riguardanti il condominio (preventivo e conguaglio relative al 2023) siano a loro carico nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che, vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre Per_1
versi a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € 350,00= (trecentocinquanta /00) mensili, somma che sarà versata alla madre, anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, come di legge. Inoltre, i genitori si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, spese comunque preventivamente concordate o necessarie ed in ogni caso documentate, e comunque provvederà al 50% delle spese per il minore, avuto riguardo al Protocollo d'Intesa tra Magistrati e
Avvocati del Tribunale di Torino 2016 da intendersi qui richiamato, con rimborso del dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione delle pezze giustificative. Inoltre, sarà a carico nella misura del 50% ciascuno il costo della mensa scolastica.
PRENDE ATTO che le Parti dichiarano che a favore di sussiste un'assicurazione sanitaria Per_1
il cui premio è trattenuto in busta paga alla SI.ra ; in caso di rimborsi la SI.ra si CP_1 CP_1
obbliga a conteggiare il 50% del predetto a favore del SI. ove questi avesse anticipato la Pt_1
spesa medica. Allo stesso modo il SI. dovrà corrispondere alla SI.ra il 50% dei Pt_1 CP_1 rimborsi che riceverà nel modello 730 per la ristrutturazione dell'immobile in comproprietà.
PRENDE ATTO che il rimborso degli interessi passivi del mutuo sarà a favore delle parti nella misura del 50% ciascuno come di legge. Le rispettive poste di dare/avere verranno portate in compensazione dai ricorrenti.
DISPONE che, vista la collocazione prevalente del minore presso la casa materna, il padre potrà vedere e stare con il figlio secondo le più ampie possibilità, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi ed anche tenuto conto delle eSIenze e dei desideri di , oltre che compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori. In Per_1 difetto di accordo, il padre potrà vedere e stare con il figlio almeno secondo le seguenti modalità: ✓
i fine settimana, a settimane alterne, tenendo conto delle eSIenze di , dal venerdì Per_1
pomeriggio con prelievo presso la casa materna in orario da concordare ovvero dalle ore 17:30, alla domenica sera per l'ora di cena allorché, salvo diverso accordo, lo riaccompagnerà presso la madre;
✓ due giorni infrasettimanali, di norma individuati il mercoledì con prelievo dalle ore 17:30 presso l'abitazione materna, con cena e riaccompagnamento a cura del padre alle ore 21:00; ed il giovedì con prelievo dalle ore 17:30 presso la casa materna con cena, pernotto ed accompagnamento a scuola il venerdì mattina, e ciò nelle settimane in cui il bambino non trascorrerà il week-end con il padre;
✓ nella settimana in cui lo terrà con sé nel week-end, due pomeriggi infrasettimanali di norma individuati nel lunedì e nel mercoledì, di cui il primo con prelievo dalle ore 17:30 presso la casa materna e riaccompagnamento a cura del padre alle ore 21:00; mentre l'altro pomeriggio (sempre con prelievo alle ore 17:30 presso l'abitazione materna) con pernottamento ed accompagnamento al mattino successivo a scuola. I genitori danno atto che al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI. risiede in Settimo Torinese (TO) presso i nonni paterni di mentre Pt_1 Per_1
vive a Rivoli con la madre. Pertanto nel periodo scolastico il pernotto infrasettimanale Per_1
non verrà necessariamente attuato ove incompatibile con gli orari e le eSIenze scolastiche del minore.
Quanto alle vacanze e festività, previo accordo con la madre ovvero secondo le seguenti modalità: ✓ per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito), durante le quali si interrompe la normale alternanza dei week-end; ✓ durante le vacanze pasquali, ad anni alterni;
✓ inoltre, trascorrerà con ciascun genitore i Per_1
ponti e le festività infrasettimanali, salvo diverso accordo intervenuto tra i genitori, in modo alternato, secondo il calendario ordinario, sulla base del weekend pertoccante, cioè trascorrerà il ponte o la festività con il genitore con cui starà nel weekend, salvo diverso accordo fra le Parti;
✓ Per_1
trascorrerà le vacanze di Carnevale, ad anni alterni, con il genitore che non avrà il periodo pasquale, ove ciò sia consentito dagli impegni di lavoro di entrambi i genitori, salvi diversi accordi;
✓ il giorno del compleanno di entrambi i genitori, a prescindere dal calendario delle visite, potranno Per_1
passare del tempo con lui;
il giorno del compleanno di ciascun genitore, se richiesto, potrà Per_1
partecipare al compleanno indipendentemente dalla coincidenza con il giorno di spettanza dell'altro genitore, previa semplice comunicazione. Durante le vacanze estive trascorrerà almeno Per_1
tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, secondo accordi che verranno presi tra i genitori anche in base alle ferie aziendali, da comunicarsi appena noto il piano ferie lavorativo. In assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre. I genitori concordano che nel periodo estivo possa frequentare il centro estivo e che durante l'anno prosegua nelle sue Per_1
attività sportive, al momento il tennis al quale è appassionato, con impegno di un giorno a settimana.
Entrambi i genitori dovranno condividere tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici) ed entrambi dovranno essere flessibili e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore. I coniugi concordano altresì che eventuali partner dei genitori vengano inseriti nella vita del minore con la dovuta gradualità nel suo supremo interesse.
PRENDE ATTO che il figlio sarà considerato fiscalmente a carico del padre al 100%.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà di competenza in via esclusiva della SI.ra . CP_1
PFRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che nulla vi è a disporsi sulle autovetture e/o beni mobili registrati, posto che non vi sono veicoli in comproprietà.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei libretti postali nella misura del 50% cadauno, fatta eccezione per due buoni postali cointestati ad entrambi le cui cedole scadranno ad aprile 2025 e che alla loro scadenza verranno ripartiti tra i SIg.ri e Pt_1
nella suddetta percentuale. CP_1
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.