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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 375/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova Sezione civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 375/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 CP_4
Controparte_5 CP_6
[...] CP_7
CP_8
CP_9
Controparte_10
Controparte_11
CP_12
CP_13 CP_14
CP_15 [...]
CP_16
CP_17
CONVENUTO/I
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/2/25 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con provvedimento reso a verbale di udienza in data 20-2-24 il precedente GI statuiva:
Pagina 1 Rilevato che in sede di note di trattazione scritta in vista della udienza del 10-10-24 parte attrice così deduceva:
Dalla visura è emerso che la debitrice società (P.IVA Controparte_18
) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Pegognaga alla P.IVA_1
Via G. Di Vittorio n. 66 è cessata in data 31/08/2022;
- Non è possibile, pertanto, procedere all'integrazione del contraddittorio stante: (i) la cessazione della società; (ii) l'impossibilità di reperire dal registro delle imprese soci nei cui confronti poter legittimamente integrare il contraddittorio.
Tutto ciò premesso, , come sopra rappresentata Controparte_19 difesa ed assistita si rimette alle determinazioni dell'Ill.mo Tribunale in ordine all'integrazione del contraddittorio.
Rilevato che la scrivente, subentrata nelle more al precedente GI, assegnava termine all'attore sino al 4/11/24 per la produzione in giudizio della richiamata visura e fissava nuova udienza in data 19/11/24 al fine di verificare quanto allegato dall'attore e assumere i conseguenti provvedimenti;
rilevato che all'esito della riserva assunta all'udienza del 19-11-24, esaminata la visura depositata da parte attrice, la scrivente così (tra l'altro) disponeva: rilevato che dalla visura depositata in atti risulta che la società è stata Controparte_18 cancellata dal registro imprese sicchè opera il disposto dell'art. 2495 c.c. (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 04/05/2011) e la notifica andrà fatta nei confronti dei soci;
P.Q.M.
Assegna termine per provvedere alla notifica sino al 22/1/2025 considerato che in sede di note di trattazione scritta parte attrice così deduceva: Per causa non imputabile a Controparte_20 quest'ultima ha potuto provvedere alla notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza soltanto in data 05.02.2025. 3) In sede di scioglimento dell'ordinanza, il Tribunale rinviava all'udienza del 06.02.2025 ore 09:00 con termine per deposito di note in sostituzione dell'udienza.
Pagina 2 *** Tutto ciò premesso, , come sopra Controparte_20 rappresentata difesa ed assistita chiede, in via preliminare, di essere rimessa in termini per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza del 22.11.2024. In subordine, chiede, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
rilevato che ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini presuppone che la causa della decadenza, non imputabile, sia dimostrata dalla parte, mentre nel presente giudizio l'istante nulla ha dedotto (né invero documentato ) circa la impossibilità di rispettare il termine assegnato per la notifica, a pena di decadenza (ex art. 102/2 c.p.c.); ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per disporre la invocata rimessione in termini;
considerato che
, non essendo stato integrato il litisconsorzio necessario nel termine perentorio assegnato, e in assenza dell'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso, deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; valutato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate e che pertanto, in difetto di costituzione dei convenuti, nulla va disposto in punto spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio per omessa integrazione del litisconsorzio necessario nel termine perentorio assegnato Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Mantova, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Arrigoni
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova Sezione civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 375/2021 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
Controparte_2
CP_3 CP_4
Controparte_5 CP_6
[...] CP_7
CP_8
CP_9
Controparte_10
Controparte_11
CP_12
CP_13 CP_14
CP_15 [...]
CP_16
CP_17
CONVENUTO/I
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6/2/25 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che con provvedimento reso a verbale di udienza in data 20-2-24 il precedente GI statuiva:
Pagina 1 Rilevato che in sede di note di trattazione scritta in vista della udienza del 10-10-24 parte attrice così deduceva:
Dalla visura è emerso che la debitrice società (P.IVA Controparte_18
) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Pegognaga alla P.IVA_1
Via G. Di Vittorio n. 66 è cessata in data 31/08/2022;
- Non è possibile, pertanto, procedere all'integrazione del contraddittorio stante: (i) la cessazione della società; (ii) l'impossibilità di reperire dal registro delle imprese soci nei cui confronti poter legittimamente integrare il contraddittorio.
Tutto ciò premesso, , come sopra rappresentata Controparte_19 difesa ed assistita si rimette alle determinazioni dell'Ill.mo Tribunale in ordine all'integrazione del contraddittorio.
Rilevato che la scrivente, subentrata nelle more al precedente GI, assegnava termine all'attore sino al 4/11/24 per la produzione in giudizio della richiamata visura e fissava nuova udienza in data 19/11/24 al fine di verificare quanto allegato dall'attore e assumere i conseguenti provvedimenti;
rilevato che all'esito della riserva assunta all'udienza del 19-11-24, esaminata la visura depositata da parte attrice, la scrivente così (tra l'altro) disponeva: rilevato che dalla visura depositata in atti risulta che la società è stata Controparte_18 cancellata dal registro imprese sicchè opera il disposto dell'art. 2495 c.c. (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 04/05/2011) e la notifica andrà fatta nei confronti dei soci;
P.Q.M.
Assegna termine per provvedere alla notifica sino al 22/1/2025 considerato che in sede di note di trattazione scritta parte attrice così deduceva: Per causa non imputabile a Controparte_20 quest'ultima ha potuto provvedere alla notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza soltanto in data 05.02.2025. 3) In sede di scioglimento dell'ordinanza, il Tribunale rinviava all'udienza del 06.02.2025 ore 09:00 con termine per deposito di note in sostituzione dell'udienza.
Pagina 2 *** Tutto ciò premesso, , come sopra Controparte_20 rappresentata difesa ed assistita chiede, in via preliminare, di essere rimessa in termini per provvedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza del 22.11.2024. In subordine, chiede, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
rilevato che ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini presuppone che la causa della decadenza, non imputabile, sia dimostrata dalla parte, mentre nel presente giudizio l'istante nulla ha dedotto (né invero documentato ) circa la impossibilità di rispettare il termine assegnato per la notifica, a pena di decadenza (ex art. 102/2 c.p.c.); ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per disporre la invocata rimessione in termini;
considerato che
, non essendo stato integrato il litisconsorzio necessario nel termine perentorio assegnato, e in assenza dell'intervento volontario del litisconsorte necessario pretermesso, deve essere dichiarata l'estinzione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; valutato che ai sensi dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate e che pertanto, in difetto di costituzione dei convenuti, nulla va disposto in punto spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del presente giudizio per omessa integrazione del litisconsorzio necessario nel termine perentorio assegnato Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Mantova, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott. Francesca Arrigoni
Pagina 3