Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6142/2024 VG SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 6142/2024 , promossa con ricorso depositato il 12.12.2024 da:
nato a [...] A. (VA) il 26.02.1974 , C.F Parte_1
, cittadino italiano, residente in [...]
22, con l' Avv. Sara Cenzin
e
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
, cittadina italiana, residente in [...], C.F._2
con l' Avv. Raffaella Marzocca e l' Avv. Salvatore Verdoliva
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Samarate (VA), in data 27.04.2022
(anno 2002 atto n. 12 parte II serie A
con il seguente figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente:
[...]
nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.12.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1
2) Il figlio resterà a vivere con il padre nella casa coniugale;
Pt_3
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , resterà a lui Parte_1
assegnata unitamente a tutti i mobili ed arredi;
4) Il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1
straordinario del figlio maggiorenne sino al raggiungimento della sua Pt_3
autosufficienza economica;
5) Il c/c n° 1000/2942 Intesa Sanpaolo, cointestato ad entrambi i coniugi ma di fatto alimentato esclusivamente dal sig. con denaro proprio, concordemente Parte_1
rimasto nella sua esclusiva disponibilità, è già stato estinto e le somme ivi presenti sono rimaste nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. – come pure Parte_1
gli strumenti finanziari ad esso collegati , rimanendo a suo carico ogni spesa anche di chiusura relative a detto conto;
6) Il c/c n° 1000/76957 Intesa Sanpaolo, cointestato ad entrambi i coniugi ma di fatto alimentato esclusivamente dalla signora con denaro proprio, continuerà ad Parte_2
essere utilizzato esclusivamente dalla stessa e verrà estinto o verrà eliminata la cointestazione in capo al sig. entro il 31.12.2024; le somme ivi presenti Parte_1
alla data di chiusura del predetto c/c sono e rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità della signora – come pure gli strumenti finanziari ad esso Parte_2
collegati- e la medesima sosterrà ogni costo di gestione e/o di chiusura conto;
7) La Polizza vita GeneraliSviluppo n. 82540861, intestata alla signora ed i Parte_2
cui premi sino al settembre 2023 sono stati pagati esclusivamente dal sig.
, rimarrà nella esclusiva gestione della signora sia quanto ai Parte_1 Parte_2 diritti sia quanto agli oneri tutti a decorrere dall'anno 2024 ed, ivi compreso, a solo titolo di esempio, il premio scaduto in detta annualità;
8) L'autovettura Audi Q3tg GJ 593 XN, intestata al sig. , rimarrà in uso Parte_1
alla signora che si impegna a provvedere al passaggio di proprietà a sua cura Parte_2
e spese entro il giorno 31.12.2024; la stessa si impegna altresì a provvedere ad ogni spesa di qualunque natura inerente alla gestione ordinaria e straordinaria di detto veicolo, ad eccezione del finanziamento che continuerà ad essere pagato dal sig.
; la signora si impegna altresì a pagare ogni e qualunque spesa Parte_1 Parte_2
e/o onere e/o sanzione di qualunque tipo dovesse pervenire in relazione a detto veicolo anche in relazione a periodi precedenti al passaggio di proprietà tenuto conto che la signora ha sempre utilizzato detto veicolo in via esclusiva, ciò a condizione Parte_2
che il sig. invii per tempo via sms o mail alla signora Parte_1 Parte_2
2 qualsivoglia richiesta di pagamento e/o sanzione dovesse pervenirgli anche per il passato in relazione a detto veicolo;
9) L'Autovettura Fiat 500 tg. FP635GT, intestata alla signora rimarrà in Parte_2 uso al figlio che, con l'aiuto economico del padre, si occuperà della gestione Pt_3 dell'auto e dei relativi costi e/o sanzioni di qualunque tipo connessi alla gestione ed all'uso di detto veicolo a condizione che la signora invii per tempo al figlio Parte_2
via mail o sms ogni e qualunque spesa e/o esborso che dovesse pervenirLe in quanto intestataria dell'auto in parola;
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualunque contributo di mantenimento e/o alimentare dando atto di aver definito ogni altra questione e/o rapporto di natura patrimoniale derivante dal matrimonio;
dichiarano pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e/o ragione, fatti salvi i punti 8 e 9 di cui sopra;
11) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le Parti, dando atto che i difensori, sottoscrivendo il ricorso, hanno rinunziato al beneficio della solidarietà professionale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO AR , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
3 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 27.04.2002, in Samarate (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Samarate
(anno 2002 , atto n. 12, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente
Relatore Dr. Miro Santangelo ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO AR nella Camera di Consiglio del ___21.1.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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