Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 224 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) in data 04/02/1989, e sig.ra - CF - nata a Lamezia Terme Parte_2 C.F._2
(CZ) ed in data 05/01/1993, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Anna MENDICINO –
CF – dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti;
C.F._3
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 4 aprile 2025”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 12.03.2025 - che i ricorrenti, in data 13 ottobre 2018, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Nocera Terinese (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero di protocollo 19, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2018, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Dall'unione coniugale nasceva in data 8.01.2020 ed a Lamezia Terme, allo stato – dunque Persona_1
– ancora minorenne.
Con il passare degli anni – tuttavia - i rapporti tra i coniugi si erano incrinati, a causa di forti contrasti ed incompatibilità caratteriali, a seguito del venir meno dell'affectio maritalis e di ogni forma di comunione materiale e spirituale, tanto che la coppia decideva di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I sigg.ri convengono di vivere separatamente;
Parte_1 Parte_2
2) La casa di abitazione, sita in Nocera Terinese alla C. da Campodorato n. 25 A di proprietà del Sig Parte_1
resterà nella disponibilità dello stesso;
[...]
3) La IG sarà domiciliata in Nocera Terinese, sempre alla c. da Campodorato, in abitazione Parte_2 che condurrà in affitto che condividerà con il ICo , collocato presso la madre;
Per_1
4) Il bambino, ad oggi di anni 5, frequentante la Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Persona_1
Comprensivo di Nocera Terinese - Falerna - Gizzeria sarà affidato, in modo condiviso, con esercizio congiunto della potestà genitoriale, ad entrambi i genitori e sarà collocato presso l'abitazione materna sita in Nocera
Terinese, C. da Campodorato;
5) Il Sig. eserciterà il diritto di visita in modo continuativo per due pomeriggi a settimana, Parte_1 con preferenza per le giornate del lunedì e mercoledì di una settimana e martedì e venerdì dell'altra dalle ore
16:00 alle ore 21:00, allorquando preleverà il minore direttamente a scuola e trascorrerà con lui il pomeriggio per riaccompagnare il bambino presso il domicilio materno;
6) Il padre sin da ora dà la sua disponibilità a ché il bambino permanga presso la sta abitazione, con pernottamento, nel caso di impegno lavorativo dell'altro genitore e sempre su accordo con la signora
; Pt_2
7) Il bambino trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un fine settimana con la madre ed uno con il padre;
in questo ultimo caso, il padre preleverà il bambino presso la scuola dell'Infanzia e lo terrà seco sino alla domenica alle ore 21:00, allorquando riaccompagnerà il IC presso l'abitazione materna;
Per_1
Stesso principio seguiranno le festività: ogni anno ed a anni alterni, il bambino trascorrerà ad anni alterni, con la madre la vigilia ed il giorno di Natale e con il padre la vigilia ed il giorno di Capodanno e così di seguito;
stesso criterio seguiranno tutte le altre festività calendarizzate. Ad ogni buon grado, i coniugi sin d'ora prestano la loro disponibilità affinché si vengano incontro l'un l'altro in base alle loro esigenze lavorative, potendo pertanto anche mutare le diverse "turnazioni" rispetto alla collocazione del minore durante le festività;
8) Si specifica che anche la festa patronale - San Giovanni Battista che cade ogni 24 del mese di giugno - sarà computato nelle festività e dunque seguirà il periodo dell'alternanza;
9) Il Giorno dei rispettivi compleanni dei genitori - 4 febbraio per il Sig. e 5 gennaio per la Parte_1
IGa - il ICo trascorrerà la giornata con il padre o con la madre, Parte_2 Per_1 indifferentemente dalla turnazione prevista.
10) Il Sig. che ha a disposizione nel corso dell'anno un periodo di ferie pari a giorni 30, Parte_1 disporrà di questo per poter trascorrere più tempo con il minore, con pernottamento con lo stesso, sempre previo accordo con la madre;
11) Ogni estate il ICo trascorrerà giorni 15 con il padre, il quale potrà decidere se trascorrerli Per_1 continuativamente o a settimane suddivise comunicherà in anticipo - entro il mese di giugno Parte_1 di ogni anno - il periodo di cui sopra;
3
12) Il IG verserà, a titolo di contributo di mantenimento per il ICo , € Parte_1 Per_1
350,00 alla IG mediante accredito sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno Parte_2
27 di ogni mese;
13) Il Sig. verserà € 10.000,00 alla IGa , a titolo di indennizzo per spese e Parte_1 Pt_2 mobili che resteranno nella sua disponibilità;
14) Allo stesso modo, il Sig. si impegna a riconoscere alla IGa le spese per Pt_1 Parte_2
l'impianto elettrico posto in essere dal padre della IGa all'epoca del matrimonio, pari ad € Pt_2
5.000,00 che verranno versati, per espressa disposizione del padre della IGa , Sig. Pt_2 Persona_2
, su libretto intestato al IC;
[...] Per_1
15) La cameretta, le tende e comunque ogni bene rappresentante la "dote" della IG , sarà dalla Pt_2 stessa prelevato presso la casa familiare e portato seco;
stessa regola varrà per ogni bene personale appartenente alla IG;
Pt_2
16) Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano sin d'ora di contribuire entrambi alle spese di mantenimento del figlio, con ripartizione al 50%delle spese straordinarie;
17) L'assegno unico percepito il bambino verrà percepito equamente tra i due coniugi poiché entrambi contribuiscono al mantenimento degli stessi;
18) I coniugi sin d'ora concedono il loro nulla osta per il trasferimento in altra residenza anche al di fuori dal territorio comunale;
19) Per espressa richiesta dei coniugi, gli stessi dichiarano sin d'ora di mantenere un rapporto civile nei confronti dell'altro il massimo rispetto e di continuare a mantenere un rapporto civile sempre orientato al benessere del IC , priorità assoluta nella vita dei genitori. Per_1
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 224 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig. - Parte_1
CF - nato a [...] in data [...], e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
- nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 05/01/1993, entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv. Anna MENDICINO– CF – dalla quale sono rappresentati e C.F._3 difesi giusta procura alle liti in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 13 marzo 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data dell'08/04/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 4 aprile 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo. 4
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 7 aprile 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse della prole e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi – stante la natura consensuale della controversia - per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 224 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
e sig.ra - CF - nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 05/01/1993, Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Anna MENDICINO – CF – C.F._3 dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
5
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2
- nata a Lamezia Terme (CZ) ed in data 05/01/1993, entrambi elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio dell'avv. Anna MENDICINO– CF – dalla quale sono rappresentati e C.F._3 difesi giusta procura alle liti in atti, alle seguenti e concordate condizioni:
1) La casa di abitazione, sita in Nocera Terinese alla C. da Campodorato n. 25 A di proprietà del Sig Parte_1
resterà nella disponibilità dello stesso;
[...]
2) La IG sarà domiciliata in Nocera Terinese. sempre alla c. da Campodorato, in abitazione Parte_2 che condurrà in affitto che condividerà con il ICo , collocato presso la madre;
Per_1
3) Il bambino, ad oggi di anni 5, frequentante la Scuola dell'Infanzia presso l'Istituto Persona_1
Comprensivo di Nocera Terinese - Falerna - Gizzeria sarà affidato, in modo condiviso, con esercizio congiunto della potestà genitoriale ad entrambi i genitori e sarà collocato presso l'abitazione materna sita in Nocera
Terinese, alla C. da Campodorato;
4) Il Sig. eserciterà il diritto di visita in modo continuativo per due pomeriggi a settimana, Parte_1 con preferenza per le giornate del lunedì e mercoledì di una settimana e martedì e venerdì dell'altra dalle ore
16:00 alle ore 21:00, allorquando preleverà il minore direttamente a scuola e trascorrerà con lui il pomeriggio per riaccompagnare il bambino presso il domicilio materno;
5) Il padre sin da ora dà la sua disponibilità a ché il bambino permanga presso la sta abitazione, con pernottamento, nel caso di impegno lavorativo dell'altro genitore e sempre su accordo con la signora
; Pt_2
6) Il bambino trascorrerà, secondo il principio dell'alternanza, un fine settimana con la madre ed uno con il padre;
in questo ultimo caso, il padre preleverà il bambino presso la scuola dell'Infanzia e lo terrà seco sino alla domenica alle ore 21:00, allorquando riaccompagnerà il ICo presso l'abitazione materna;
Per_1 stesso principio seguiranno le festività: ogni anno ed a anni alterni, il bambino trascorrerà ad anni alterni, con la madre la vigilia ed il giorno di Natale e con il padre la vigilia ed il giorno di Capodanno e così di seguito;
stesso criterio seguiranno tutte le altre festività calendarizzate. Ad ogni buon grado, i coniugi sin d'ora prestano la loro disponibilità affinché si vengano incontro l'un l'altro in base alle loro esigenze lavorative, potendo pertanto anche mutare le diverse "turnazioni" rispetto alla collocazione del minore durante le festività;
7) Si specifica che anche la festa patronale – S. Giovanni Battista che cade ogni 24 del mese di giugno - sarà computato nelle festività e dunque seguirà il periodo dell'alternanza;
8) Il Giorno dei rispettivi compleanni dei genitori - 4 febbraio per il Sig. e 5 gennaio per la Parte_1
IGa - il ICo trascorrerà la giornata con il padre o con la madre, Parte_2 Per_1 indifferentemente dalla turnazione prevista.
9) Il Sig. che ha a disposizione nel corso dell'anno un periodo di ferie pari a giorni 30, Parte_1 disporrà di questo per poter trascorrere più tempo con il minore, con pernottamento con lo stesso, sempre previo accordo con la madre;
6
10) Ogni estate, il ICo trascorrerà giorni 15 con il padre che potrà decidere se trascorrerli Per_1 continuativamente o a settimane suddivise comunicherà in anticipo - entro il mese di giugno Parte_1 di ogni anno, il periodo di cui sopra;
11) Il Signo verserà a titolo di contributo di mantenimento per il IC € 350,00 Parte_1 Per_1 alla IGa mediante accredito sul conto corrente intestato alla stessa, entro il giorno 27 di Parte_2 ogni mese;
12) Il Sig. verserà € 10.000,00 alla IGa a titolo di indennizzo per spese e Parte_1 Pt_2 mobili che resteranno nella sua disponibilità;
13) Allo stesso modo, il Sig. si impegna a riconoscere alla IGa le spese per Pt_1 Parte_2
l'impianto elettrico posto in essere dal padre della IGa all'epoca del matrimonio, pari ad € Pt_2
5.000,00 che verranno versati, per espressa disposizione del padre della IGa , Sig. Pt_2 Persona_2
, su libretto intestato al IC;
[...] Per_1
14) La cameretta, le tende e comunque ogni bene rappresentante la "dote" della IG , sarà dalla Pt_2 stessa prelevato presso la casa familiare e portato seco;
stessa regola varrà per ogni bene personale appartenente alla IG;
Pt_2
15) Entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, dichiarano sin d'ora di contribuire entrambi alle spese di mantenimento del figlio, con ripartizione al 50%delle spese straordinarie;
16) L'assegno unico percepito il bambino verrà percepito equamente tra i due coniugi poiché entrambi contribuiscono al mantenimento degli stessi;
17) I coniugi sin d'ora concedono il loro nulla osta per il trasferimento in altra residenza anche al di fuori dal territorio comunale;
18) Per espressa richiesta dei coniugi, gli stessi dichiarano sin d'ora di mantenere un rapporto civile nei confronti dell'altro il massimo rispetto e di continuare a mantenere un rapporto civile sempre orientato al benessere del IC , priorità assoluta nella vita dei genitori. Per_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nocera Terinese (CZ) – atto n. 19, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2018 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)