Articolo 9 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 agosto 1991
Art. 9. 1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.
2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) predisposizione dei bilanci;
b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) liquidazione delle pensioni, della indennita' di cessazione e degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 1;
e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.
3. Per la validita' dell'adunanza del comitato esecutivo e' necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
5. Contro le deliberazioni del comitato esecutivo e' ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.
6. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991