Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/04/2025, n. 7347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7347 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04286/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2020, proposto da GA Di LA, RE ON Di GN, NI ON Di GN, TA ED, UD AR, GI La NN, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Valeri, Sergio Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della delibera C.R. Lazio n. 5 del 2.8.2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13.02.2020, di approvazione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi);
- delle delibere G.R. Lazio n. 556 del 25.7.2007 e G.R. Lazio n. 1025 del 21.12.2007, di adozione del P.T.P.R., con tutti i relativi elaborati (relazione; elaborati prescrittivi e descrittivi);
- di ogni altro atto presupposto e consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Vista la nota dell’11 marzo 2025con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Sia la Regione Lazio che il Ministero per i beni e le attività culturali si costituivano in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.
Parte ricorrente, con successiva memoria depositata il giorno 11 marzo 2025, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio, in ragione dell’essere successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2021 che ha annullato la deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 5/2019 per conflitto di attribuzione tra enti.
All’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Tito Aru |
IL SEGRETARIO