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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8955/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
AR De Munari IC
Federica Di Paolo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8955/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato l'08.09.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Botton Martina e Minelle Dajana Controparte_1
e con il patrocinio degli avv. Vicarioto Paola e Luisetto Elisa CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto-Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale rimetta la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi ed accolga gli accordi tra le parti alle seguenti
CONCLUSIONI
1 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla Signora e dal Controparte_1
Sig. ; CP_2
2) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) disporre ampia facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni personali e professionali di ciascuno dei genitori e dei figli stessi e, comunque, impregiudicate le seguenti facoltà minime:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle 8.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un pomeriggio alla settimana con pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola, avendo cura di accompagnare i figli a scuola la mattina seguente ed il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 18.30;
- e trascorreranno le principali festività e ricorrenze, in particolare Natale, Per_1 Per_2
Capodanno e Pasqua, alternativamente e a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori, che provvederanno a suddividere i giorni di vacanza in due periodi, possibilmente di ugual durata, il primo dei quali comprenderà il giorno di Natale e S. TE e il secondo Capodanno e l'Epifania; altrettanto dicasi per le festività pasquali in cui il primo periodo comprenderà la domenica di
Pasqua e il secondo il lunedì in Albis. I genitori si danno atto del loro reciproco impegno a non ostacolare brevi visite e/o incontri con i figli (soprattutto nel giorno di Natale) da parte del genitore che nei suddetti periodi non ha con sé i figli. Compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro i coniugi concordano di trascorrere con i figli e nel corso del periodo Per_1 Per_2
delle vacanze estive, una settimana ciascuno durante il mese di agosto ed un'altra settimana ciascuno durante i mesi di giugno o luglio, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il giorno della festa del papà e della mamma ed il compleanno del genitore sarà trascorso dai figli con il genitore festeggiato, mentre il giorno del compleanno dei figli sarà suddiviso a metà con ciascun genitore (pranzo e cena) se non sarà possibile trascorrerlo tutti assieme;
i ponti scolastici
2 verranno diversamente alternati tra i genitori di anno in anno. Resta inteso che il presente calendario sarà modificabile per accordo tra i genitori, in ragione delle effettive esigenze familiari ed il Sig. potrà chiedere di vedere e tenere con sé i figli per brevi periodi, accordandosi con CP_2
la madre con un preavviso di almeno una settimana.
- Entrambi i coniugi accompagneranno i figli agli impegni sportivi ed extrascolastici (ad es. visite mediche, catechismo, ecc.) con paritario impegno settimanale.
5) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile della somma di €306,00 (€153,00 per ciascun figlio) al domicilio bancario della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili Istat a decorrere dal mese di settembre 2026;
6) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Padova e versate al domicilio bancario del genitore che le ha sostenute entro 20 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative. I genitori si impegnano a comunicare le spese straordinarie sostenute di mese in mese;
7) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento. Nulla, quindi, corrisponderanno l'uno all'altra a titolo di mantenimento;
8) prendere atto che i genitori rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto proprio e dei minori o di altri documenti validi per l'espatrio;
9) prendere atto che le parti hanno sottoscritto in data 29 agosto 2025 il preliminare di vendita della casa coniugale e che la madre si sta trasferendo con i figli presso l'abitazione del compagno, noto al padre, in Rubano, Via Vangadizza, 54 e di conseguenza revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre;
10) prendere atto che le parti divideranno al 50% l'assegno unico.
11) spese di giudizio compensate tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...] e nato a Padova, il [...], in [...]_2
data 04.07.2014 contraevano matrimonio con rito civile a ME (PD), trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte I.
Dalla loro unione nasceva due figli: , il 12.06.2011 e , il 17.01.2017. Per_1 Per_2
3 Con sentenza n. 1514/2023 passata in giudicato il 14.07.2023, il Presidente del Tribunale di Padova omologava la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del
23.06.2023 e del 26.06.2023.
In data 08.09.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 27.06.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità
e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 8 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Controparte_1 CP_2
04.07.2014 trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di ME (Pd) al n.6, parte
I;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ME (Pd) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
4 3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 16.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
AR De Munari IC
Federica Di Paolo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 8955/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato l'08.09.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Botton Martina e Minelle Dajana Controparte_1
e con il patrocinio degli avv. Vicarioto Paola e Luisetto Elisa CP_2
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto-Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale rimetta la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza omologhi ed accolga gli accordi tra le parti alle seguenti
CONCLUSIONI
1 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla Signora e dal Controparte_1
Sig. ; CP_2
2) ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
4) disporre ampia facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni personali e professionali di ciascuno dei genitori e dei figli stessi e, comunque, impregiudicate le seguenti facoltà minime:
- a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle 8.00 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- un pomeriggio alla settimana con pernottamento, indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola, avendo cura di accompagnare i figli a scuola la mattina seguente ed il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle 18.30;
- e trascorreranno le principali festività e ricorrenze, in particolare Natale, Per_1 Per_2
Capodanno e Pasqua, alternativamente e a rotazione con l'uno o l'altro dei genitori, che provvederanno a suddividere i giorni di vacanza in due periodi, possibilmente di ugual durata, il primo dei quali comprenderà il giorno di Natale e S. TE e il secondo Capodanno e l'Epifania; altrettanto dicasi per le festività pasquali in cui il primo periodo comprenderà la domenica di
Pasqua e il secondo il lunedì in Albis. I genitori si danno atto del loro reciproco impegno a non ostacolare brevi visite e/o incontri con i figli (soprattutto nel giorno di Natale) da parte del genitore che nei suddetti periodi non ha con sé i figli. Compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro i coniugi concordano di trascorrere con i figli e nel corso del periodo Per_1 Per_2
delle vacanze estive, una settimana ciascuno durante il mese di agosto ed un'altra settimana ciascuno durante i mesi di giugno o luglio, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Il giorno della festa del papà e della mamma ed il compleanno del genitore sarà trascorso dai figli con il genitore festeggiato, mentre il giorno del compleanno dei figli sarà suddiviso a metà con ciascun genitore (pranzo e cena) se non sarà possibile trascorrerlo tutti assieme;
i ponti scolastici
2 verranno diversamente alternati tra i genitori di anno in anno. Resta inteso che il presente calendario sarà modificabile per accordo tra i genitori, in ragione delle effettive esigenze familiari ed il Sig. potrà chiedere di vedere e tenere con sé i figli per brevi periodi, accordandosi con CP_2
la madre con un preavviso di almeno una settimana.
- Entrambi i coniugi accompagneranno i figli agli impegni sportivi ed extrascolastici (ad es. visite mediche, catechismo, ecc.) con paritario impegno settimanale.
5) disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli mediante il versamento mensile della somma di €306,00 (€153,00 per ciascun figlio) al domicilio bancario della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili Istat a decorrere dal mese di settembre 2026;
6) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% ciascuno tra i genitori secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Padova e versate al domicilio bancario del genitore che le ha sostenute entro 20 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative. I genitori si impegnano a comunicare le spese straordinarie sostenute di mese in mese;
7) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento. Nulla, quindi, corrisponderanno l'uno all'altra a titolo di mantenimento;
8) prendere atto che i genitori rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto proprio e dei minori o di altri documenti validi per l'espatrio;
9) prendere atto che le parti hanno sottoscritto in data 29 agosto 2025 il preliminare di vendita della casa coniugale e che la madre si sta trasferendo con i figli presso l'abitazione del compagno, noto al padre, in Rubano, Via Vangadizza, 54 e di conseguenza revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla madre;
10) prendere atto che le parti divideranno al 50% l'assegno unico.
11) spese di giudizio compensate tra le parti.”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...] e nato a Padova, il [...], in [...]_2
data 04.07.2014 contraevano matrimonio con rito civile a ME (PD), trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune al n. 6, parte I.
Dalla loro unione nasceva due figli: , il 12.06.2011 e , il 17.01.2017. Per_1 Per_2
3 Con sentenza n. 1514/2023 passata in giudicato il 14.07.2023, il Presidente del Tribunale di Padova omologava la separazione alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte del
23.06.2023 e del 26.06.2023.
In data 08.09.2025, le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 07.10.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza del 27.06.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità
e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto al punto 8 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che trattandosi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti e vertendo su diritti disponibili, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in data Controparte_1 CP_2
04.07.2014 trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di ME (Pd) al n.6, parte
I;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ME (Pd) di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
4 3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 16.10.25
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
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