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Sentenza 4 febbraio 2024
Sentenza 4 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2022
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2456/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, in data 29.10.2022;
promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. , con sede a Catanzaro, alla Parte_2
Via Caduti Sul Lavoro n. 14, difeso dall'avv. Luana Tassone;
opponente contro
(C.F.: ), difesa dall'avv. Giacomo Controparte_1 C.F._1
Dominijanni;
opposta
1 provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, mediante deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è improcedibile per le ragioni seguenti.
Nonostante la comparizione – a mezzo di presentazione delle note di trattazione scritta depositate il 31.01.2024 - del difensore di parte ricorrente all'udienza del
01.02.2024, non è stata offerta la prova della notifica a controparte del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Infatti, il difensore dell'opponente ha dato atto nelle note scritte di non avere provveduto nei termini di legge alla notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione ed ha richiesto di essere rimesso nei termini per provvedere alla suddetta notifica.
Sennonché, la mancata tempestiva notifica alla controparte del ricorso in opposizione a decreto monitorio e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso.
Al riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn.
6841 e 9331), ha statuito che, nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 Pertanto, avendo il giudice alla prima udienza rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza e non avendo parte opponente allegato e provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione dell'onere di notificazione che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, va dichiarata la improcedibilità dell'odierno ricorso, con la conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n. 441/2022 del
29.10.2022.
Nulla va disposto per le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione;
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso da questo
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in data 29.10.2022;
- nulla per le spese di lite.
Catanzaro, 01.02.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
3
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Francesco Aragona, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2456/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, in data 29.10.2022;
promossa da
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. , con sede a Catanzaro, alla Parte_2
Via Caduti Sul Lavoro n. 14, difeso dall'avv. Luana Tassone;
opponente contro
(C.F.: ), difesa dall'avv. Giacomo Controparte_1 C.F._1
Dominijanni;
opposta
1 provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, mediante deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è improcedibile per le ragioni seguenti.
Nonostante la comparizione – a mezzo di presentazione delle note di trattazione scritta depositate il 31.01.2024 - del difensore di parte ricorrente all'udienza del
01.02.2024, non è stata offerta la prova della notifica a controparte del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Infatti, il difensore dell'opponente ha dato atto nelle note scritte di non avere provveduto nei termini di legge alla notifica del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione ed ha richiesto di essere rimesso nei termini per provvedere alla suddetta notifica.
Sennonché, la mancata tempestiva notifica alla controparte del ricorso in opposizione a decreto monitorio e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso.
Al riguardo, la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 30.7.2008 n. 20604), risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996 (S.U. nn.
6841 e 9331), ha statuito che, nel rito del lavoro, è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.), assegnare all'appellante, ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c, e che lo stesso principio è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
2 Pertanto, avendo il giudice alla prima udienza rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso in opposizione e del relativo decreto di fissazione udienza e non avendo parte opponente allegato e provato un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione dell'onere di notificazione che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, va dichiarata la improcedibilità dell'odierno ricorso, con la conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo n. 441/2022 del
29.10.2022.
Nulla va disposto per le spese di lite, stante la mancata costituzione di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso in opposizione;
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 441/2022, emesso da questo
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in data 29.10.2022;
- nulla per le spese di lite.
Catanzaro, 01.02.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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