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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7614/2023 promossa da:
(C.F./P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Veronica Caruso ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francesco Ferrucci nr. 91, presso lo stesso difensore
Attrice in riassunzione contro
(C.F./P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Cao, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Galileo Ferraris nr. 71, presso l'Avv. Nicolò
Maggiora
Convenuta
e contro
(C.F./P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Santina Ragno, CP_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cernaia nr. 31, presso lo stesso difensore
Terza chiamata
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Silvia Vitro' ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Riservata ogni ulteriore difesa, allegazione e produzione agli assegnandi termini di cui all'art. 183 c.p.c.; Respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione,
Premesso ogni opportuno accertamento tecnico del caso e l'istruttoria ritenuta necessaria, Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di cui al numero R.G. 16451/2021 del Giudice di Pace pagina 1 di 18 di Torino ex art. 126 disp. att. c.p.c., In via istruttoria, Ammettere, quali capitoli di prova per interpello e testi, sulle circostanze di cui alla premessa in fatto dell'atto di citazione da considerarsi precedute dal rituale Vero che ed espunte quelle documentali o valutative;
Nel merito, Accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, ex art. 1494 c.c. e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno patrimoniale conseguentemente patito dalla in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 signor nella misura di euro 2.300,00, ovvero in quella, maggiore o minore, accertanda Parte_2 in corso di causa e/o ritenuta equa e di giustizia dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dall'occorso al saldo effettivo;
Dichiarare inoltre tenuta e condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore Controparte_1 della il danno all'immagine commerciale e imprenditoriale patito in conseguenza dei Parte_1 fatti oggetto di causa da quantificarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito;
In ogni caso, Con vittoria di spese, anche per l'eventuale assistenza tecnica, e competenze dell'odierno giudizio, maggiorate degli accessori di legge”. “La insiste per l'accoglimento di tutte le istanze Parte_1 istruttorie e di consulenza tecnica d'ufficio formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. e per il rigetto di quelle avversarie, chiedendo, per il caso di ammissione, la prova contraria”.
Parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito - contrariis reiectis - da intendersi per espressamente ed integralmente contestate le ricostruzioni in fatto e diritto ex adverso proposte: Nel merito, rigettare le domande proposte asseritamente fondate sull'art. 1494 cc perché destituite di fondamento in fatto e in diritto. In via principale, nel merito: incidentalmente accertato l'esatto adempimento di CP_1 alle proprie contrattuali obbligazioni ed altresì incidentalmente accertata la Controparte_1 mancanza in capo alla stessa di qualsivoglia forma di responsabilità per gli asseriti danni patiti da parte attrice - eventualmente anche per difetto di sostanziale legittimazione passiva di CP_1 CP_1
(essendo stata la consegna della merce curata unicamente dalla , rigettare tutte le domande CP_2 attoree oggetto del presente giudizio, tanto in merito agli asseriti vizi della merce compravenduta, quanto in merito agli asseriti danni di immagine perché destituite di fondamento, tanto in fatto, quanto in diritto. Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi per la quale l'Ill.mo
Giudice adito dovesse ravvisare l'esistenza di danni risarcibili patiti dalla da porsi Parte_1 teoricamente a carico della odierna convenuta dichiarare tenuta e quindi con-dannare la terza chiamata (C.F.: e P.IVA: ), con sede legale in Legnano CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
pagina 2 di 18 (MI), via Salvatore Quasimodo, n. 51/53, in persona del legale rappresentante pro tempore, – effettiva ed unica responsabile dell'asserita eventuale errata consegna, nonché parte che non ha ritenuto di fattivamente partecipare alla fase di negoziazione assistita - a risarcire direttamente i danni patiti dall'attrice nei limiti del quantum provato, piuttosto che non a integralmente mallevare l'odierna esponente da qualsivoglia condanna la medesima dovesse in ipotesi subire, con vittoria di spese e competenze di Lite nella misura verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Salvis juribus”.
Terza chiamata:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in via istruttoria, -ammettere per interpello e per testi i capi di prova di cui in premessa in fatto da n.1 a
n.18, che si intendono preceduti dal rituale “vero che”; nel merito, in via principale, -respingere per i fatti e le causali di cui in narrativa la domanda attorea, in quanto infondata, in fatto e diritto;
- respingere per i fatti e le ragioni di cui in narrativa la domanda di risarcimento diretto e/o di manleva formulate dalla società nei confronti di in quanto Parte_3 CP_2 inammissibili e/o infondate, in fatto e diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, nonché delle domande di risarcimento diretto e/o di manleva formulate dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, - accertare e dichiarare in ogni caso il concorso di colpa di e/o di Parte_1 [...] nella causazione del danno per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, Parte_3 ridurre in misura corrispondente il risarcimento eventualmente riconosciuto. Con vittoria di compensi
e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori”.
Oggetto: Vendita di cose mobili – vizi della cosa venduta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con comparsa di riassunzione di causa del 06.04.2023, a seguito della declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace in precedenza adito, come da ordinanza ex art. 50 c.p.c. del 28.12.2022, la conveniva in giudizio la esponendo: Parte_1 CP_1 Controparte_1
- che, in relazione al cantiere sito in Cesana Torinese (TO), località Bousson, avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio e la riqualificazione dell'area ambientale limitrofa, la Parte_1 con ordine n. 19AP100081 del 20 febbraio 2019, relativo all'offerta n. 18/BS/101812 del 15 ottobre pagina 3 di 18 2018, acquistava dalla n. 5 pali marca e relativi corpi CP_1 Controparte_1 CP_2 illuminanti di marca per l'importo complessivo di euro 8.437,00, oltre IVA;
Controparte_3
- che in data 15 aprile 2019 la provvedeva a consegnare presso la sede legale della CP_2 in Volvera, per il tramite della R.G. TRASPORTI s.r.l., i soli pali e non anche i corpi Parte_1 illuminanti, la cui consegna non era ancora stata programmata;
- che i predetti pali, pertanto, accertata la corrispondenza fra i codici degli articoli ordinati e i codici e la descrizione degli articoli consegnati, venivano custoditi imballati presso la sede di Volvera della in attesa della consegna dei relativi corpi illuminanti, onde evitare che il materiale Parte_1 si rovinasse o potesse subire danni;
- che in data 2 maggio 2019, visto il differimento della consegna dei corpi illuminanti rispetto ai pali, la chiedeva alla stazione unica appaltante Unione Montana “Comuni Olimpici – Parte_1
Via Lattea” del una proroga per l'ultimazione dei lavori di 10 giorni, che Controparte_4 veniva concessa sino al 16 maggio 2019;
- che in data 6 maggio 2019 la consegnava, presso la sede di Volvera della Controparte_3
i corpi illuminanti;
Parte_1
- che ricevuta la merce, la programmava il montaggio degli elementi per il giorno Parte_1
16 maggio 2019 provvedendo a noleggiare la piattaforma aerea all'uopo necessaria e provvedendo in proprio al trasporto dei pali e dei corpi illuminanti dalla propria sede di Volvera al cantiere sito in
Cesana Torinese (TO), Località Bousson;
- che in data 16 maggio 2019 la all'atto del montaggio, scopriva che la merce Parte_1 consegnata non era corrispondente a quanto ordinato, in quanto i pali non erano compatibili con i corpi illuminanti ed informava il giorno stesso la con mail al dipendente signor Controparte_1
Parte_4
- che in data 23 maggio 2019, in assenza di riscontro, la rinnovava le proprie Parte_1 doglianze alla CP_1 Controparte_1
- che in data 24 maggio 2019, con comunicazione inviata tramite mail, la affermava CP_2 che per errore dell'ufficio tecnico erano stati mandati in produzione e consegnati dei pali relativi ad un altro ordine e si impegnava a provvedere al ritiro dei pali non conformi ed alla consegna dei nuovi pali;
- che in data 4 giugno 2019 la consegnava i pali corretti presso il cantiere della CP_2
Parte_1
- che gli operai della e delle imprese sub appaltatrici provvedevano, quindi, a Parte_1 smontare i pali errati che erano già stati montati, effettuare nuovamente il cablaggio, montare e installare i pali e i corpi illuminanti corretti con tutte le attività connesse, quali il carico, lo scarico e il pagina 4 di 18 trasporto della merce e il nuovo noleggio della piattaforma aerea necessaria per l'esecuzione delle opere;
- che, trattandosi di vendita di bene mobile viziato, la cui denuncia era stata inoltrata tempestivamente e, comunque, i vizi erano stati riconosciuti dalla stessa produttrice del bene, CP_2 la aveva diritto, nei confronti della sua venditrice al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni derivati sia dai maggiori costi sostenuti per l'esecuzione delle opere appaltate, pari ad euro
2.300,00, oltre IVA, sia dalla lesione dell'immagine imprenditoriale della società, quantificata nella somma di euro 10.000,00;
- che non era stato possibile raggiungere un accordo transattivo, nemmeno attraverso l'instaurata procedura di negoziazione assistita per la mancata partecipazione di CP_2
La , pertanto, concludeva, chiedendo l'accertamento della responsabilità della Parte_1 CP_1 per i vizi riscontrati ai pali venduti e, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di € 2.300,00, oltre IVA, e del danno all'immagine da quantificarsi in via equitativa.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 21.07.2023, la CP_1 Controparte_1 chiedeva di respingere le domande di parte attrice, rilevando:
- che dalla disamina dell'atto di citazione di emergeva chiaramente che fosse stata Parte_1 avanzata nei confronti di una richiesta risarcitoria, ex art. 1494 c.c., per i danni CP_1 CP_1 asseritamente derivati dalla consegna di materiale asseritamente difettoso;
- che, tuttavia, la denuncia dei vizi non era stata tempestiva, atteso che non era avvenuta entro il termine di 8 giorni previsto dall'art. 1495 c.c., non potendo far partire il dies a quo dalla data in cui aveva deciso unilateralmente il controllo ed il montaggio degli articoli ordinati;
Parte_1
- che, in ogni caso, non vi era alcun vizio, dato che la stessa aveva dichiarato di aver Parte_1 provveduto in data 04.06.2021 a “montare ed installare i pali e i corpi illuminanti corretti”, con ciò confermando che nessun vizio della merce compravenduta poteva essere rintracciato, con conseguenziale inapplicabilità della norma di cui all'art. 1494 c.c. (in quanto la stessa presupporrebbe l'esistenza di vizi in realtà inesistenti);
- che, in realtà, la aveva promosso il presente giudizio per ottenere un risarcimento, ex Parte_1 art. 1223 c.c., dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell'asserito ritardo di CP_1 CP_1 nell'adempimento delle proprie obbligazioni (in particolare con riferimento alla consegna della merce compravenduta);
pagina 5 di 18 - che anche riqualificando le domande attore ex art. 1223 c.c. e non ex art. 1494 c.c., le stesse risultavano comunque prive di fondamento, atteso che la non si era mai impegnata alla CP_1 CP_1 consegna della merce compravenduta entro una specifica data (circostanza, infatti, né provata né tantomeno allegata da controparte);
- che, in ogni caso, la diligenza richiesta dalla Legge imponeva alla di effettuare, Parte_1 prima di adoperarsi per la posa dei materiali ordinati (se non già alla data di consegna), un controllo sullo stato della merce e che, inoltre, nel caso di specie risultava applicabile il disposto di cui all'art. 1511 c.c. che in tema di compravendita di cose da trasportare prevede che il dies a quo per la denunzia dei vizi e dei difetti di qualità decorra dalla data di consegna indipendentemente dall'effettiva conoscenza dei lamentati vizi;
- che non vi era alcuna ulteriore indagine da fare circa l'apparenza o meno dei lamentati vizi, in quanto, se considerati esistenti e risultando nel concreto nella consegna di un prodotto totalmente differente da quello ordinato, i detti vizi non potevano che essere considerati apparenti;
- che, quanto al risarcimento del danno richiesto, previsto dall'art. 1223 c.c., tra l'altro richiamato dall'art. 1494 c.c., doveva essere circoscritto, ex art. 1225 c.c., al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui era sorta l'obbligazione e diminuito per effetto dell'applicazione dell'art 1227 c.c., tanto in conseguenza del mancato tempestivo controllo della merce, quanto della decisione di controparte di organizzarsi per il montaggio degli stessi al solo ultimo giorno contrattualmente pattuito con la sua committenza;
- che, infatti, l'art. 1225 c.c. trovava applicazione in materia di risarcimento del danno patrimoniale derivante da responsabilità contrattuale quando l'inadempimento o il ritardo non dipendessero dal dolo del venditore e che, nel caso di specie, vi era la totale mancanza - non solo di conoscenza in capo a degli asseriti vizi dei pali in oggetto, ma anche e soprattutto di CP_1 CP_1 dolo in tal senso;
- che l'ammontare del danno risarcibile, nella denegata ipotesi di accertamento di un qualche profilo di responsabilità in capo a doveva necessariamente essere limitato al solo CP_1 CP_1 minor danno prevedibile e che, in ogni caso, il danno prevedibile per un asserito ritardo nell'adempimento di un'obbligazione che contrattualmente non aveva un termine ultimo, era obbiettivamente inesistente;
- che se ai sensi dell'art. 1227 c.c. “Il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, nel caso di specie, l'ordinaria diligenza di un mero controllo dei documenti o della merce consegnata avrebbe certamente consentito a di evitare gli asseriti danni patiti;
Parte_1
pagina 6 di 18 - che, quanto ai danni all'immagine commerciale e imprenditoriale, essi, oltre che a non essere stati dimostrati da parte attrice, erano pure inesistenti, atteso che nell'allegato verbale di prima visita e relazione della committenza, veniva espressamente sancito che “Come risulta dal certificato di ultimazione lavori del 22.05.2019, l'impresa non ha accumulato alcun giorno di ritardo” e pertanto nessuna “penale per il ritardo”;
- che, in pratica, nessun ritardo era derivato a causa dagli asseriti vizi della cosa compravenduta
(o meglio dall'asserito ritardo nell'adempimento) e conseguentemente nessun danno, né di immagine né di altro, ne era derivato e questo soprattutto perché la committenza del citato contratto di appalto non aveva avuto nemmeno la percezione di un inadempimento – o di un ritardo nello stesso – da parte di;
Parte_1
- che, in ogni caso, qualora fossero stati ravvisati danni risarcibili subiti da la Parte_1 relativa responsabilità doveva essere, tuttalpiù, ascritta ad esclusiva responsabilità di che CP_2 infatti si era occupata personalmente ed esclusivamente tanto della produzione quanto della consegna, quanto ancora della successiva consegna dei pali della luce effettivamente ordinati da Parte_1
La concludeva, pertanto, per il rigetto delle pretese attoree e, in via subordinata, CP_1 CP_1 nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, formulava, nei confronti della domanda di risarcimento diretto dei danni patiti dall'attrice nei limiti del quantum CP_2 provato e, in alternativa, domanda di manleva.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 20.12.2023, la terza chiamata CP_2 contestava i fatti e chiedeva di respingere le pretese tanto dell'attrice quanto della convenuta in manleva, rilevando:
- che l'ordine di acquisto per merce n.19AP100081 riguardava:
--n. 4 pali in acciaio completi di bracci arredo doppio, portelli e morsettiere (STEP
114/89/7800mm, lungo 1000mm) e
--n.1 palo in acciaio completo di braccio arredo singolo, portello e morsettiera (STEP
114/89/7800mm, lungo 1000mm);
- che in data 10.4.2019 consegnava, così come richiesto dalla convenuta, la merce CP_2
a presso il cantiere di Cesana Torinese, fr. Bousson con corrispondente ddt n.186 Parte_1 del 10.4.2019 ed in data 12.4.2019 inoltrava anche alla via e-mail tale CP_1 Controparte_1 documento di trasporto;
- che dal documento di trasporto n.186 del 10.4.2019, consegnato all'attrice ed inviato alla convenuta, risultavano essere consegnati da a CP_2 Parte_1
pagina 7 di 18 --n.4 pali in acciaio completi di bracci arredo doppio, portelli e morsettiere (STEP
127/4/7000mm, curvi a 180 gradi) e
--n.1 palo in acciaio completo di braccio arredo singolo, portello e morsettiera (STEP
127/4/7000mm, curvo a 180 gradi).
- che da un banale e semplice raffronto tra l'ordine di acquisto e il documento di trasporto risultava che la merce consegnata in data 10.4.2019 alla era diversa da quella Parte_1 ordinata da alla società convenuta;
Parte_1
- che sia l'attrice che la convenuta erano perfettamente informate del tipo di merce consegnata: nessuna delle due parti contestava alcunché a CP_2
- che i corpi illuminanti prodotti da venivano consegnati all'attrice in Controparte_3 data 6.5.2019;
- che l'attrice decideva di assemblare i pali con i corpi illuminanti solo in data 16.5.2019 e, ancora in tale data, non sollevava alcuna contestazione a né lo faceva la odierna CP_2 convenuta;
- che solo in data 21.5.2019 -ovverosia a distanza di ben 41 giorni dalla consegna dei pali- la società convenuta comunicava alla che la merce consegnata in data 10.4.2019 non CP_2 corrispondeva all'ordine commissionatole: nonostante già dal 16.5.2019 l'avesse informata di tale anomalia Parte_1
- che, verificata la segnalazione, la oltre a riconoscere quanto accaduto con e- CP_2 mail 24.5.2019, si attivava immediatamente, per consegnare la merce ordinata, sostenendo in proprio tutti i costi necessari per la nuova consegna a la merce di cui all'ordine Parte_1
n.19AP100081 veniva consegnata a in data 4.6.2019 con ddt n.313 del 4.6.2019; Parte_1
- che la merce consegnata in data 4.6.2019 era corrispondente all'ordine di acquisto per merce n.19AP100081 del 20.2.2019;
- che la semplice lettura del ddt da parte della società convenuta e dell'attrice avrebbe consentito di superare subito l'inconveniente verificatosi e che, se fosse stata tempestivamente comunicata l'errata consegna, dal 10.4.2019 al 6.5.2019 (data in cui venivano consegnati anche i corpi illuminanti) la commessa avrebbe potuto essere evasa senza alcuna conseguenza per alcuno (come era stato confermato nei fatti accaduti successivamente);
- che, infatti, emergeva in modo lampante che la merce errata era stata consegnata in data
10.4.2019 e che ancora alla data del 15.5.2019 nessun controllo, né di tipo formale (su documenti), né di tipo fisico (sulla merce), era stato compiuto dall'attrice, così come nessun controllo su documenti era pagina 8 di 18 stato compiuto dalla convenuta: ciò in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto;
- che entrambe le parti in causa erano, dunque, responsabili delle conseguenze della condotta da loro tenuta;
- che, peraltro, nel caso in esame, ci si trovava in presenza di imprenditori commerciali - addirittura di aziende serie che operavano da anni nell'ambito degli appalti pubblici, i quali per prassi erano abituati e tenuti ad effettuare nel giro di qualche giorno tempestivi controlli, formali e non, della merce ricevuta;
- che, ancora, il controllo tempestivo avrebbe consentito di porre immediato rimedio all'inconveniente accaduto e alla sostituzione della merce, come a fine di maggio 2019 era accaduto: in meno di 14 giorni, infatti, la aveva provveduto a produrre la merce ordinata e a CP_2 consegnarla.
- che, inoltre, se la merce era stata consegnata il 10.4.2019, come risulta da ddt, le contestazioni di eventuali non conformità della merce avrebbero dovuto pervenire entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce, così come prevedeva il combinato disposto degli artt. 1497, 1495 e 1511 c.c.;
- che il termine di 8 giorni non decorreva dalla scoperta dei vizi, altrimenti, si sarebbe arrivati alla inaccettabile conclusione che se l'attrice avesse deciso per due anni di non assemblare la merce, pur in presenza di merce difforme da quella ordinata, ancora dopo due anni, o anche dopo un lasso di tempo più lungo, avrebbe potuto contestare la merce ordinata ed esercitare l'azione, nonostante lo spirare dei termini di legge;
- che le parti contrattuali erano tenute ad adempiere secondo buona fede e nel caso in esame l'imprenditore aveva l'obbligo di verificare la merce nell'immediatezza: il decorso Parte_1 del termine ex art. 1495 c.c. non era di certo rimesso alla volontà delle parti;
- che, pertanto, vi era stata tardiva contestazione dei vizi/assenza di qualità essenziali;
- che, in ogni caso, si eccepiva il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 II comma c.c., che escludeva il risarcimento dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: non solo bastava leggere il ddt della merce, ma era sufficiente che il giorno 6.5.2019 verificasse la merce consegnata e da assemblare, per evitare qualsivoglia Parte_1 ritardo/danno;
- che dalle allegazioni attoree emergeva pacificamente che nessun danno ex art. 1494 c.c. aveva patito: che, infatti, se era vero che alla data del 10.4.2019 la merce Parte_1 consegnata non era quella ordinata, altrettanto vero era che in data 16.5.2019 l'attrice non risolveva il pagina 9 di 18 contratto pattuito con la società convenuta, come consentito dall'art. 1497 c.c., ma accettava che i pali venduti senza le qualità promesse fossero sostituiti con quelli idonei;
- che aveva valutato che fosse più vantaggioso avere al più presto i pali Parte_1 ordinati il 20.2.2019 (senza alcuna indicazione di termini di consegna), piuttosto che risolvere il contratto di compravendita e richiedere i danni a CP_1 Controparte_1
- che l'attrice non aveva, dunque, alcuna azione ex art. 1494 c.c., per agire contro la società convenuta e contro alcun altro soggetto, né relativamente alla prima consegna del 10.4.2019, né per quella 4.6.2019, posto che alla data del 16.5.2019, invece di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni, preferiva oculatamente ricevere i pali ordinati, per terminare i lavori appaltati e posto che per stessa ammissione attorea la merce consegnata in data 4.6.2019 era conforme all'ordine;
- che alla medesima soluzione si perveniva qualora si fosse qualificata l'iniziale consegna di merce non corrispondente all'ordine in termini di aliud pro alio: infatti, una volta scoperto l'errore, la merce era stata sostituita con altra corrispondente al pattuito, sostituzione accettata dall'attrice e l'esecuzione corretta della prestazione aveva fatto venir meno ogni ragione di richiesta di danno;
- che considerato che la merce era stata regolarmente consegnata in data 4.6.2019 da CP_2
e considerato che nessun termine di consegna della merce era previsto nel contratto, alcun danno
[...] era stato causato all'attrice.
- che non vi era stato alcun danno all'immagine: infatti, l'attrice non aveva accumulato alcun giorno di ritardo e il lavoro commissionato era stato dalla stessa regolarmente eseguito, tanto è che la stazione appaltante aveva espresso un giudizio positivo sulle opere realizzate dall'attrice;
- che, dunque, l'immagine e la reputazione della società attrice non solo non erano state lese, ma anzi risultavano migliorate;
- che, inoltre, l'attrice non aveva allegato di quale “immagine imprenditoriale” avrebbe goduto e quale sarebbe stata la condotta lesiva, così come neppure aveva allegato quale sarebbe stato il danno all'immagine patito e come tale danno sarebbe stato riconducibile alla condotta pregiudizievole;
tutti elementi della fattispecie a carico dell'attrice;
- che il doc. 10 attoreo non provava alcun danno patrimoniale, in quanto trattavasi di fattura elettronica prodotta in formato cartaceo invece che in formato informatico, di talché non vi era alcuna certezza della reale emissione;
inoltre, non risultava documentato alcun pagamento della stessa;
- che il suddetto doc. 10 era da contestarsi anche nel contenuto, posto che il danno patrimoniale per la somma di € 2.300,00 per “esecuzione lavori smontaggio pali sbagliati, ricablatura, montaggio e reinstallazione pali, carico e scarico materiale non conforme con noleggio piattaforma aerea”, in pagina 10 di 18 realtà, se effettivamente pagato, era da imputarsi solo ed esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente tenuta dall'attrice;
- che infatti, senza alcuna ragione, non aveva verificato la conformità della Parte_1 merce consegnata con quella ordinata: se avesse effettuato questo banale controllo, non solo l'anomalia sarebbe stata risolta in 14 giorni, ma addirittura non avrebbe provveduto a montare, cablare, reinstallare, caricare e scaricare né a noleggiare;
- che, comunque, nella denegata ipotesi che fosse stato riconosciuto un danno a favore dell'attrice, questo avrebbe dovuto, comunque, essere diminuito per la gravità della colpa e delle conseguenze che ne erano derivate, tenuto conto che la condotta colposa dell'attrice aveva concorso a causare il danno;
- che la negoziazione assistita tra tutte le parti in causa non era mai stata svolta, per non essere riusciti i legali a concordare il testo della convenzione stessa e che non corrispondeva al vero che la negoziazione avrebbe avuto esito negativo per la mancata partecipazione di atteso che CP_2 nessuno aveva più a contattato il legale di e, in ogni caso, attrice e convenuta avrebbero CP_2 potuto certamente raggiungere un accordo, anche senza la partecipazione della terza chiamata;
- che, in ogni caso, la domanda di “risarcimento diretto” avanzata dalla convenuta era inammissibile, poiché non sussisteva alcun rapporto tra e la il Parte_1 CP_2 contratto di compravendita dei pali e dei corpi illuminanti era stato stipulato tra attrice e convenuta.
La concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande e, in via subordinata, CP_2
l'accertamento del concorso di colpa di e/o con conseguente riduzione del Parte_1 CP_1 CP_1 risarcimento eventualmente riconosciuto.
4. All'udienza di comparizione del 10.01.2024 veniva formulata una proposta conciliativa e rinviata l'udienza al 28.02.2024, ove, dato atto del mancato raggiungimento di un accordo, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ribadiva che non avrebbe potuto effettuare alcun controllo della merce ricevuta, se non al momento del montaggio e che andavano risarciti i vizi, non il ritardo.
Con la seconda e la terza memoria istruttoria le parti formulavano le istanze istruttorie, rigettate con l'ordinanza dell'11.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamata. Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
pagina 11 di 18 5. Le domande di parte attrice vanno rigettate.
5.1. Occorre, innanzitutto, inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame.
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta la domanda formulata da CP_1 CP_1
è una domanda di risarcimento del danno conseguente ai vizi della cosa venduta ex artt. Parte_1
1490 e 1494 c.c. Le norme dianzi citate, infatti, prevedono che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” e che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno (…)”.
Dunque, se è vero che gli effetti della garanzia per i vizi della cosa venduta prevedono che il compratore possa domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492 c.c.), è, altresì vero - e il testo dell'art. 1494 c.c. non lascia dubbio alcuno - che, in ogni caso, a prescindere dall'eventuale azione risolutoria o di riduzione, resta salvo il risarcimento del danno.
Applicando tali principi al caso di specie, l'odierna attrice ha allegato di aver acquistato dalla dei pali e dei corpi illuminanti, che tali pali presentavano dei vizi e che in conseguenza di tali Parte_1 vizi, senza nulla domandare in punto risoluzione contrattuale o riduzione del prezzo, ha subito dei danni, di cui ha chiesto il risarcimento in questa sede.
L'azione esperita è, dunque, formalmente corretta e ammissibile, mentre non coglie nel segno la difesa della convenuta sul punto, che vuole qualificare la domanda odierna come risarcimento per il ritardo nell'adempimento. La nulla ha rilevato in punto ritardo e inadempimento ma, Parte_1 come appena sopra dedotto, ha lamentato l'esistenza di vizi della cosa acquistata, che le hanno creato un danno di cui ha chiesto il risarcimento.
La domanda risarcitoria da vizi della cosa venduta è formalmente corretta anche da un altro punto di vista. La ha allegato di aver ricevuto dei pali diversi da quelli ordinati, che non erano Parte_1 compatibili con i rispettivi corpi illuminanti. Si tratta certamente di un vizio, con conseguente applicabilità delle norme sopra citate, e non di vendita “aliud pro alio” (vendita, cioè, di cosa diversa). Infatti, se nell'"aliud pro alio" la cosa consegnata appartiene a un genere diverso, nel caso di specie, il bene venduto rientra comunque nel genere pattuito, ma presenta difetti.
5.2. Così inquadrata la fattispecie in esame, occorre analizzarne la fondatezza o meno nel merito.
pagina 12 di 18 L'art. 1495 c.c. prevede che il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e tanto la convenuta quanto la terza chiamata hanno sollevato l'eccezione di decadenza.
Ora, nel caso che qui ci occupa, il vizio lamentato da deve essere considerato vizio Parte_1 apparente, vale a dire vizio agevolmente riscontrabile con un esame superficiale, ma condotto con la dovuta diligenza, al momento del ricevimento della cosa mobile acquistata. In presenza di un vizio apparente, il termine di 8 giorni non può che decorrere dal giorno dell'avvenuta consegna del bene, perché con l'ordinaria diligenza è possibile e agevole riscontrare l'esistenza di vizi apparenti solo e semplicemente ispezionando il bene.
Quindi, in presenza di un vizio apparente, eventuali altre vicende successive alla consegna, estranee al rapporto contrattuale tra venditore e acquirente – nel caso di specie il successivo montaggio dei pali, unico momento, a detta dell'attrice, in cui la stessa avrebbe avuto la possibilità di scoprire la diversità dei pali consegnati rispetto a quelli consegnati e l'incompatibilità con i corpi illuminanti - non consentono di disapplicare il principio di diritto che fa decorrere il termine per esercitare il diritto alla garanzia dal giorno della consegna della cosa mobile oggetto del contratto.
Che il vizio lamentato in questa sede sia vizio apparente è documentato per tabulas: infatti, al di là del documento 4 prodotto da e che riguarda l'ordine proveniente da di cui parte CP_2 CP_1 attrice ne ha eccepito la non conoscenza trattandosi di documento interno tra venditore e produttore, la proposta di preventivo del 05.10.2018, invece, prodotta da quale doc. 2, proviene CP_1 CP_1 dalla stessa e identifica così i dati dei pali: Parte_1
Di contro, dal DDT del 10.04.2019 (cfr. doc. 2 fascicolo i pali consegnati presentano i CP_2 seguenti dati:
pagina 13 di 18 E' evidente, allora, che da un semplice raffronto tra la proposta di preventivo (doc. 2 fascicolo e il DDT (doc. 2 fascicolo era possibile rilevare che i pali consegnati CP_1 CP_2 fossero diversi da quelli ordinati: l'ordine, infatti, prevedeva 4 pali in acciaio completi di bracci arredo doppio, portelli e morsettiere (STEP 114/89/7800mm, lungo 1000mm) e n.1 palo in acciaio completo di braccio arredo singolo, portello e morsettiera (STEP 114/89/7800mm, lungo 1000mm), mentre nel ddt n.186 del 10.4.2019 risultavano 4 pali in acciaio completi di bracci arredo doppio, portelli e morsettiere (STEP 127/4/7000mm, curvi a 180 gradi) e n.1 palo in acciaio completo di braccio arredo singolo, portello e morsettiera (STEP 127/4/7000mm, curvo a 180 gradi).
Né parte attrice può eccepire di non aver avuto conoscenza della documentazione appena citata: la proposta di preventivo del 05.10.2018 (doc. 2 proviene da lei stessa e viene richiamata CP_1 anche nell'ordine di acquisto firmato sempre dalla il 20.02.2019 (cfr. doc. 4 fascicolo Parte_1
attoreo ) e il documento di trasporto le è stato ovviamente consegnato.
Dal momento della consegna, con l'ordinaria diligenza, semplicemente scorgendo i due documenti, era possibile per l'acquirente riscontrare la diversità dei pali consegnati rispetto a quelli ordinati, conseguentemente dalla data del 10.04.2019 cominciava a decorrere il termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi; termine spirato atteso che la denuncia è avvenuta solo in data 16.05.2019
(cfr. doc. 11 fascicolo attoreo).
La compratrice, allora, andrebbe dichiarata decaduta dalla garanzia, sennonché, nel caso di specie, l'esistenza del vizio è stata riconosciuta dalla stessa con comunicazione mail del CP_2
24.05.2019 (cfr. 13 fascicolo attoreo) e l'art. 1495 c.c., al secondo comma stabilisce che “la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio”.
È appena il caso di rilevare che, in tema di vizi della cosa venduta, se il fornitore/produttore riconosce l'esistenza dei vizi (nel caso di specie, il fornitore , il venditore (cioè, colui che ha CP_2 venduto al compratore finale, la decade dalla possibilità di eccepire la decadenza dalla CP_1 CP_1 denuncia dei vizi da parte del compratore, anche se questa è stata presentata oltre gli 8 giorni dalla scoperta. Questo perché il riconoscimento del vizio da parte del fornitore, che è legato al venditore da un rapporto contrattuale, vale, per il compratore finale, ad una rinuncia alla decadenza.
5.3. Quindi, in definitiva, l'esistenza del vizio, consistente nella vendita di pali diversi da quelli ordinati e incompatibili con i corpi illuminanti, è stata riconosciuta dal fornitore (peraltro, CP_2 nel merito del vizio non vi sono state contestazioni) e tale riconoscimento impedisce di dichiarare
pagina 14 di 18 parte attrice decaduta dalla garanzia, avendo denunciato i vizi oltre il termine previsto dall'art. 1495
c.c.
Accertato ciò, tenuto conto che in giudizio alcuna contestazione è stata sollevata in ordine al merito del vizio, resta da analizzare la richiesta risarcitoria di . Parte_1
Parte attrice ha chiesto: a) il risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di € 2.300,00, pari al costo resosi necessario per lo smontaggio dei pali errati, ricablatura, montaggio e reinstallazione dei pali conformi alla merce ordinata, di carico e scarico merce non conforme e noleggio piattaforma aerea, come da fattura prodotta al doc. 10; b) il risarcimento del danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa.
La domanda non può essere accolta.
Al di là della accertata presenza del vizio e del riconoscimento dello stesso, l'art. 1494 c.c. che fa salvo il risarcimento del danno, segue, comunque, le regole risarcitorie dettate dagli artt. 1223 e seguenti del c.c., tra i quali, per quanto qui interessa, l'art. 1227, comma 2, c.c., invocato tanto dalla convenuta quanto dalla terza chiamata che così recita: “Il risarcimento CP_1 CP_1 CP_2 non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Ora, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal citato art. 1227 comma 2 c.c. è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato e al proprio autonomo dovere giuridico, posto a carico dalla legge, di comportarsi secondo buona fede.
Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. prevede, infatti, espressamente che il debitore inadempiente non è tenuto a risarcire i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, se avesse improntato la sua condotta al generale canone civilistico dell'ordinaria diligenza;
“il correttivo normativo lascia invariato il piano della relazionalità eziologica, limitandosi a un'azione su di un piano strettamente consequenziale: l'evento dannoso, difatti, resta, evidentemente, imputabile al solo soggetto – danneggiante;
le conseguenze connesse, viceversa, che sarebbero potute essere impedite o, quantomeno, attenuate da una condotta diligente del creditore – danneggiato refluiscono sull'estensione della quota di danno ragionevolmente risarcibile” (cfr. Cass. Civ. III Sez., nr. 534 del
12.01.2011).
Ne deriva che il creditore non è unicamente gravato da un obbligo negativo, di non facere (di astenersi cioè dal concorrere in un aggravio dell'evento dannoso), ma anche da uno, complementare e positivo, di facere, ovverosia di porre in essere tutte quelle condotte esigibili, funzionalmente orientate al contenimento delle conseguenze dannose. L'art. 1227, comma 2, è allora regola precettiva di doveri comportamentali, a carico del creditore, che, anche nella fase patologica del pagina 15 di 18 rapporto obbligatorio, è vincolato a implementare una condotta comunque positiva e collaborativa, entro limiti di ragionevolezza. Ciò in conformità alle clausole generali di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Applicando, allora, tali principi al caso di specie, emerge che:
- in data 10.04.2019 la riceveva i pali errati, unitamente al DDT ove venivano indicate Parte_1 le caratteristiche di tali beni, ictu oculi difformi dalle caratteristiche presenti nell'ordine di acquisto
(cfr. docc. 2 fascicolo doc. 2 fascicolo doc. 4 fascicolo attoreo); CP_1 CP_2
- la non verificava la merce e, più precisamente, la conformità del DDT all'ordine; Parte_1
- in data 06.05.2019 venivano consegnati alla anche i corpi illuminanti;
Parte_1
- in data 16.05.2019 la provvedeva ad assemblare i pali con i corpi e in tale occasione Parte_1 si accorgeva del vizio dei pali;
- in data 21.05.2019 la veniva informata che la merce consegnata non corrispondeva CP_2 all'ordine commissionatole;
- in data 04.06.2019 la consegnava la merce corretta (cfr. doc. 3 fascicolo terza CP_2 chiamata).
Da tale ricostruzione emergono due circostanze fondamentali: la prima è che la CP_2 ricevuta la denuncia del vizio, ha consegnato la merce corretta in 15 giorni; la seconda è che se la avesse letto il DDT alla consegna dei pali e avesse informato la per il tramite della Parte_1 CP_2 venditrice tenuto conto che sarebbero stati sufficienti 15 giorni per l'invio della merce corretta, CP_1 la avrebbe ricevuto i pali giusti unitamente ai corpi illuminanti. Parte_1
Infatti: in data 10.04.2019 venivano consegnati i pali errati, se la lo avesse Parte_1 tempestivamente comunicato, la avrebbe provveduto entro il 06.05.2019, momento in cui CP_2 venivano consegnati anche i corpi. Così, non sarebbe stato necessario montare i pali sbagliati, cablare, reinstallare, caricare e scaricare, noleggiare e sostenere i relativi costi (di cui ora la
ne chiede il ristoro). Parte_1
Che vi fosse il dovere di di verificare la corrispondenza tra l'ordine e il DDT è pacifico: Pt_5 oltre al fatto che l'odierna attrice è una imprenditrice e la propria diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata ex art. 1176 c.c., rientra nei limiti della ragionevolezza ritenere, per i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che vi sia un dovere dell'imprenditore di controllare che la merce consegnata sia quella ordinata e tale difformità, nel caso di specie, era ben visibile senza particolari sforzi, semplicemente raffrontando le caratteristiche dei pali indicate nell'ordine e quelle indicate nel DDT.
pagina 16 di 18 Il danno patrimoniale subito dall'attrice e corrispondente ai costi sostenuti per smontare i pali non corretti sarebbe stato evitato in toto, se la stessa attrice si fosse comportata diligentemente (d'altronde, si ripete, risulta documentato che in 15 giorni la aveva consegnato la merce corretta). CP_2
Pertanto, in applicazione dell'invocato art. 1227, comma 2, c.c. il risarcimento non è dovuto.
Quanto, poi, al danno all'immagine, oltre a quanto appena argomentato, c'è da aggiungere che lo stesso non è stato neppure provato. Mentre, infatti, il danno patrimoniale ha un fondamento nella produzione della fattura comprovante il costo sostenuto (cfr. doc. 10 attoreo, le eccezioni su tale documento da parte della riguardano solo la forma “fattura cartacea e non elettronica” ma non CP_2
c'è contestazione sul costo effettivamente sostenuto o, comunque, da sostenere), quello all'immagine è del tutto avulso, se non addirittura contraddittorio rispetto alla documentazione prodotta in giudizio: dal verbale visita e collaudo del 11.06.2019 emerge, infatti, un giudizio positivo della committenza
(cfr. doc. 8 fascicolo convenuta). Parte_6
5.4. Con il mancato accoglimento delle domande di parte attrice, resta assorbita la domanda di risarcimento diretto e /o di manleva formulata in via subordinata da nei CP_1 Controparte_1 confronti della terza chiamata CP_2
6. Le spese legali tra e seguono il criterio della soccombenza e Parte_1 CP_1 CP_1 vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Trattasi di causa di valore indeterminabile, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno all'immagine non è stata determinata dall'attrice che ne ha chiesto la quantificazione in via equitativa, senza richiesta di contenimento nei limiti di un determinato scaglione.
Occorre, al riguardo, precisare che anche le spese della terza vengono poste a CP_2 carico della la quale, rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in Parte_1 manleva da parte di secondo il principio di causalità (cfr. tra le tante, si veda Cass. CP_1 CP_1
Civ. n. 23123/2019).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice Parte_1
- Dichiara assorbita la domanda di risarcimento diretto e/o di manleva della convenuta CP_1 nei confronti della terza chiamata Controparte_1 CP_2
pagina 17 di 18 - Condanna parte attrice, a corrispondere in favore di Parte_1 CP_1 Controparte_1 le spese del presente giudizio che liquida in € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisoria), oltre rimborso contributo unificato se dovuto, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- Condanna parte attrice, a corrispondere in favore di le spese del Parte_1 CP_2 presente giudizio che liquida in € 5.810,00 (di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva ed € 2.905,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione dell' Pt_7
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