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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. Francesco Ferdinandi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 con la concessione di trenta giorni per il deposito di memorie conclusionali e di venti giorni per le repliche, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Fiorini, Parte_1 attore-opponente
E rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lanzi Controparte_1 convenuta-opposta
CONCLUSIONI: come da verbale del 25.02.25
Motivi della decisione otteneva dal Tribunale di Frosinone, decreto ingiuntivo, n. Controparte_1
786/20 nei confronti del per il mancato pagamento della somma Parte_1 di € 206.153,66 oltre accessori, quale residuo credito derivante da somministrazione di energia elettrica, ceduto alla ricorrente da con atto Parte_2 di cessione a rogito notaio el 29.12.2014. Persona_1
Il proponeva opposizione , chiedendo la revoca dell'ingiunzione Parte_1 di pagamento per intervenuta prescrizione del credito e per essere, comunque, erroneo il calcolo delle somme richieste.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, Controparte_1 comunque, la condanna del opponente al pagamento della diversa, Pt_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
1 La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.2.25 sulle conclusioni delle parti come rassegnate a verbale .
Nella memoria conclusionale, l'opponente deduceva l' inopponibilità del contratto di cessione operato da all'opposta, per non aver mai aderito alla Parte_2 cessione e quindi per difetto di un elemento costitutivo del diritto fatto valere.
-In virtù del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. civile Sez. Un. 12.12.2014
n.26242 e 26243), la causa può essere decisa sulla base delle considerazioni che seguono, relative all'inopponibilità della cessione per difetto di adesione della PA.
Preliminarmente occorre osservare che l'eccezione sollevata al riguardo dal opposto , non soffre preclusione alcuna , e dunque ben poteva essere Pt_1 dedotta per la prima volta nella comparsa conclusionale , trattandosi di eccezione in senso lato che avrebbe potuto addirittura essere rilevata d'ufficio dal giudice , giacché l'adesione alla cessione , da parte dell'ente pubblico , rappresenta un elemento costitutivo della validità della cessione ( e quindi della titolarità del diritto in capo al cessionario ) , ed è posta a presidio di interessi di natura pubblicistica , onde sarebbe stato onere dell'opposta allegare e dimostrare ( pur in difetto dell'eccezione formulata dal ) , la sussistenza dell'avvenuta adesione alla Pt_1 cessione da parte dell'opponente.
Ciò posto , osserva dunque il Tribunale che l'opponibilità della cessione di un credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta a una disciplina speciale , prevista nell'art. 9 allegato E della Legge n. 2248/1865, secondo cui “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, e ciò fino a quando il rapporto da cui originano i crediti ceduti non risulti completamente esaurito.
Tale norma è applicabile ad ogni amministrazione pubblica, come reso evidente dalla lettera della norma medesima, quindi anche alle amministrazioni locali (cfr.
Cass. 268/06 e 11475/08; nella giurisprudenza di merito cfr. App. Milano 3101/22).
Del tutto irrilevante, ai fini della risoluzione del caso di specie, si appalesa la giurisprudenza della Suprema Corte, relativa all'inapplicabilità alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, degli art. 69 e 70 RD 2240/1923 (che prevedono tra i vari requisiti di validità della cessione anche quello dell'adesione della PA), 2 giacché tale giurisprudenza non riguarda l'art. 9 allegato E cit., che pure richiede l'adesione dell'amministrazione pubblica alla cessione , e si riferisce alla PA nel suo complesso e non già alle sole amministrazioni statali, come si è sopra visto.
Allorquando ci si trovi in presenza della cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contrato “in corso”, da far valere nei confronti della Pubblica Amministrazione è pertanto necessaria l'adesione di quest'ultima e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione da parte dalla norma sopra citata dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, come l'appalto la somministrazione o fornitura e di escludere dal suo raggio di applicazione i contratti a esecuzione istantanea.
Pertanto, la cessione del credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione, relativo ad un contratto in corso, alla quale la PA non abbia aderito, risulta inopponibile alla stessa.
Non varrebbe opporre che il debitore non abbia mai comunicato il rifiuto della cessione del credito a norma dell'art. 117 comma terzo D.lgs. 163/06, applicabile ratione temporis alla cessione in esame, stipulata 29.12.2014, secondo cui le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione , giacché l'art.117 cit., non si applica, in base all'art.206 D.lgs cit., ai contratti relativi ai c.d. “settori speciali “tra i quali rientrano proprio i contratti relativi a energia elettrica, gas e acqua (in giur. Cfr. App. Milano 461/22) .
Si deve soggiungere che incombeva non già sull'amministrazione opponente l'onere di provare che il rapporto fosse in corso, ma sull'opposta l'onere di allegare e provare la cessazione del rapporto e quindi la superfluità dell'adesione della PA, tale prova essendo necessaria ai fini della prova della validità della cessione, di cui la banca era onerata, atteso che il relativo credito si fonda proprio sul fatto costitutivo di una valida cessione.
Tuttavia, nel contrastare l'eccezione in esame sollevata dal Controparte_1
non ha nemmeno specificamente allegato che il rapporto di Pt_1 somministrazione fosse cessato al momento della cessione del credito , né 3 tantomeno ha dato dimostrazione , nel corso del giudizio , come avrebbe dovuto , anche ove siffatta eccezione non fosse stata sollevata , che l'amministrazione aveva dato una valida adesione alla cessione .
Va considerato ancora che l'accettazione della cessione deve essere manifestata con il consenso espresso da parte dell'ente pubblico, reso in forma scritta, e non già attraverso forme di manifestazione tacita, secondo la regola generale in tema di manifestazione di volontà negoziale da parte della PA (cfr. Cass. 29420/23).
Non vale dedurre , da parte dell'opposto , che il aderendo alla proposta Pt_1 di transazione in data 17.9.15 formulata dalla banca , abbia in tal modo prestato adesione alla cessione del credito in questione ( cfr. atto transattivo in atti ) .
Infatti , a parte ogni rilievo sulla possibilità di ritenere logicamente implicita , nella transazione in atti , l'adesione alla cessione , sta di fatto che la detta transazione è stata pacificamente risolta , onde in tal guisa è rimasta travolta ( anche ) l' adesione alla cessione in essa ipoteticamente implicita .
In definitiva l'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal deve essere Pt_1 accolta, con conseguente revoca del DI .
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese , non constando giurisprudenza sulla questione relativa al riparto degli oneri probatori tra le parti sopra affrontata .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal e Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n.786/20 emesso il 08.09.2020;
2) spese compensate.
Così deciso in Frosinone il 24.07.2025
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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