Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3376
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Sentenza 6 marzo 2003

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In tema di artigianato, la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, non ha effetto dalla data in cui sia stata materialmente disposta, ma da quella in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione. Pertanto l'art. 9 comma quarto della legge regionale del Veneto 31 dicembre 1987 n. 67 deve essere interpretato, nella parte in cui dispone che la cancellazione ha effetto dalla cessazione dell'attività, nel senso che la norma ha riguardo all'ipotesi di cancellazione a domanda (giustificata dalla cessazione), fermo restando che in caso di contenzioso con l'Inps l'autorità decidente può far risalire la decorrenza degli effetti della cancellazione alla data di perdita dei requisiti per l'iscrizione, quando essa risulti dedotta e accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3376
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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