Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di artigianato, la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, non ha effetto dalla data in cui sia stata materialmente disposta, ma da quella in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione. Pertanto l'art. 9 comma quarto della legge regionale del Veneto 31 dicembre 1987 n. 67 deve essere interpretato, nella parte in cui dispone che la cancellazione ha effetto dalla cessazione dell'attività, nel senso che la norma ha riguardo all'ipotesi di cancellazione a domanda (giustificata dalla cessazione), fermo restando che in caso di contenzioso con l'Inps l'autorità decidente può far risalire la decorrenza degli effetti della cancellazione alla data di perdita dei requisiti per l'iscrizione, quando essa risulti dedotta e accertata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DO SE O MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE VERRILLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 01/04/99 - R.G.N. 19/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/02, dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FONZO;
udito l'Avvocato DELL'ERBA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione provinciale per l'artigianato di Venezia ha cancellato dall'Albo delle imprese artigiane la ditta AN IM con decorrenza dal 26 giugno 1997, data della relativa deliberazione.
Su ricorso dello AN, la Commissione regionale per l'artigianato ha confermato tale deliberazione.
Con decreto in data 17 novembre 1998, il Tribunale di Venezia - su ricorso dell'INPS avverso la decisione della Commissione regionale - ha dichiarato che lo AN non aveva titolo per essere iscritto all'Albo sin dal gennaio del 1993, data di perdita dei requisiti per l'iscrizione e da tale data doveva essere disposta la di lui cancellazione.
Accogliendo il reclamo dello AN, la Corte di Appello di Venezia, con decreto in data 25 marzo/1 aprile 1999, ha respinto il ricorso dell'INPS contro la decisione della Commissione regionale ed ha compensato le spese dei due gradi.
Ha ritenuto il giudice del reclamo che l'assunto dello AN correttamente poggiava sulla formulazione letterale dell'art. 9, quarto comma, della legge regione Veneto n. 67 del 1987 ("La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi"): tale disposizione non contrasterebbe con la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n.443 la quale all'art. 5, quarto comma, prevede che "L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane", ma nulla dispone circa la natura del provvedimento di cancellazione e circa la sua decorrenza.
Non vi erano dunque ragioni per ritenere incostituzionale la disposizione regionale per contrasto con quella statale. La prima era inoltre improntata a ragionevolezza in un sistema prevedente l'obbligo delle imprese di immediata denuncia di ogni variazione dell'organizzazione e nell'espletamento dell'attività e frequenti controlli obbligatoli e accertamenti di ufficio sempre possibili. Per la cassazione di questo decreto ricorre l'INPS con tre motivi. Resiste lo AN con controricorso ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso per omessa, incompleta e/o insufficiente esposizione del fatto e dello svolgimento del processo in relazione all'art. 366, primo comma, punto 3 c.p.c. La Commissione regionale per l'artigianato si è pure costituita con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, rileva la Corte che in effetti, per l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n.3 c.p.c, il ricorrente si affida ad una trascrizione, mancante di alcune pagine, della sentenza impugnata;
nell'esposizione dei motivi per i quali è chiesta la cassazione, a norma del comma primo, n. 4, art. cit, risulta mancante la pagina 3 del ricorso, come emerge, oltre che dalla numerazione, anche dalla mancata rispondenza grammaticale e logica della parte terminale di pag. 2 con la parte iniziale di pag.
4.
Ritiene, peraltro, la Corte che tali lacune non impediscano di comprendere, dal ricorso stesso, anzitutto, i dati rilevanti della vicenda processuale, consistenti nell'avvenuta cancellazione dello AN dall'Albo delle imprese artigiane e nei contrapposti assunti delle parti, secondo cui gli effetti della cancellazione decorrevano dalla data del provvedimento (tesi delle Commissioni) o da quella della perdita dei requisiti da parte dell'imprenditore (tesi dell'INPS, accolta dal Tribunale, sul presupposto della natura di mero accertamento del provvedimento di cancellazione e della conseguente sua efficacia dal momento della perdita dei requisiti, e sul riscontro del non ostativo dato letterale della legge regionale, che, se diversamente interpretata, sarebbe stata in contrasto con la legge quadro nazionale).
Si rileva, altresì, dal ricorso che la Corte di appello ha riformato il decreto del Tribunale ed ha confermato sostanzialmente la decisione assunta dalla Commissione regionale.
Quanto ai motivi per i quali è chiesta la cassazione del provvedimento della Corte di appello, dalla enunciazione iniziale del motivo, contenente anche l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate (violazione degli artt. 5 e 7, commi 1/3/4/5/6 della legge 8 agosto 1985, n.443; - Violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge regionale del Veneto n.67; - violazione dell'art. 5 della legge n.2248, allegato E), appare evidente che il ricorrente si duole anzitutto dell'attribuzione da parte della Corte di appello di efficacia costitutiva all'atto amministrativo di cancellazione dall'albo la quale sussisterebbe, invece, solo ai fini delle agevolazioni fiscali, ma non anche ai fini contributivi e previdenziali.
Certamente retroattiva, secondo l'INPS, è la cancellazione fondata sull'accertamento del difetto dei presupposti soggettivi legittimanti l'iscrizione all'albo: si tratterebbe, in tale ipotesi, di annullamento e non di revoca dell'iscrizione.
L'atto di cancellazione avrebbe dovuto essere, comunque, disapplicato per la parte in cui colloca il momento della propria efficacia, ai fini previdenziali, in coincidenza con quello di emanazione del provvedimento.
L'interpretazione fatta propria dalla Corte di appello, per contro, contrastava con i limiti costituzionali della potestà legislativa delle regioni a statuto comune in materia di previdenza obbligatoria.
Tanto rilevato, ritiene la Corte che, nei limiti delle censure così enucleate, il ricorso possa e debba essere scrutinato dalla Corte, di talché l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta. Affrontando unitariamente, attesa la stretta connessione delle censure, l'aspetto sostanziale dei motivi di ricorso, la Corte ne rileva la fondatezza, nei sensi delle considerazioni che seguono. Occorre, anzitutto, prendere le mosse dalla pronuncia di questa Corte (Cass., 1 ottobre 1994, n. 7991), la quale ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese "non ha l'effetto costitutivo proprio della iscrizione (art. 5 Legge 443/1985); ha, invero, pura e semplice finalità di formalizzare un accertamento che riverbera i suoi effetti nel senso che il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'albo è considerato come se non vi fosse stato iscritto dalla data in cui sono venute meno le condizioni necessarie. E, dunque, la cancellazione ha effetto ex tunc. Dalla data non già della cancellazione bensì da quella in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione".
È da sottolineare, in relazione a rilievi dello AN secondo cui la Corte avrebbe deciso in ordine a retrodatazione del provvedimento riferita al 1971, che la decisione (come gli stessi motivi del ricorso allora formulati) è stata resa alla luce della normativa della legge n.443/1985. Con sentenza 5 novembre 1999, n. 12322, questa Corte, - con riferimento (come risulta più evidente dalla lettura della motivazione) alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n.63 (di conversione con modifiche del d.l. 15 gennaio 1993, n.6), la quale ha regolato la materia, stabilendo che le decisione della Commissione provinciale per l'artigianato sui requisiti dell'impresa artigiana hanno effetto vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali e sono impugnabili a mente dell'art.7 della legge n.443/1985 - ha ritenuto che i profili di unicità, decisorietà ed esclusività del procedimento di cui all'art.7 ult. cit. non entrino in contraddizione con il diritto dell'Ente previdenziale di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti. Nella fattispecie esaminata da detta sentenza, la cancellazione era avvenuta a domanda dell'iscritto ed era stata quindi pronunciata con effetto ex nunc, sicché la Corte si era poi posta il problema della eventuale preclusione, sotto il profilo processuale, per l'Istituto previdenziale, di far valere una propria richiesta di pronuncia con effetto ex tunc, cioè dall'effettivo venir meno dei requisiti per l'iscrizione. Peraltro, nella presente controversia, siffatto problema processuale, in relazione alle istanze dell'INPS, non risulta posto quanto meno in sede di reclamo contro il provvedimento del Tribunale, essendosi discusso solo della possibile efficacia, retroattiva o non, del provvedimento di cancellazione. Anche dopo l'entrata in vigore del sistema delineato dalla legge n.443/1985, si discuteva se le statuizioni in punto di iscrizione all'Albo avessero o non effetto costitutivo (anche) ai fini previdenziali e assistenziali e non soltanto ai fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, essendosi prospettate diverse soluzioni: 1) valore costitutivo a tutti gli effetti e conseguente presunzione di qualificazione artigiana contestabile solo in sede amministrativa o avanti al giudice ordinario, a norma dell'art. 7, commi 4 e 5, della legge n.443/1985 (Cass. 22 febbraio 1993, n. 2117; Cass. 1 ottobre 1994 n. 7991, cit); 2) valore costitutivo solo ai fini delle agevolazioni (Cass. 11 giugno 1994, n. 5685; 15 marzo 1990, n. 2122); 3) valore costitutivo a tutti gli effetti, ma con facoltà di provare l'inesattezza della iscrizione (Cass. 23 novembre 1992, n. 12490). Sinché, con sentenza 5 aprile 1996, n. 3184, questa Corte, riepilogati i diversi indirizzi ora esposti, ha stabilito che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo, alla stregua della letterale formulazione del comma quinto del suddetto articolo (anche al confronto dell'art. 5 della precedente legge 25 luglio 1956, n.860, secondo il quale la qualifica artigiana è "comprovata"
dall'iscrizione all'albo) ed ha una portata generale e non limitata alla concessione delle agevolazioni in favore di tale categoria di imprese. In tal senso, secondo la citata sentenza n. 3184/1996, depongono i lavori preparatori, la coordinata lettura del menzionato comma quinto dell'art. 5 e del comma sesto dell'art. 13 della stessa legge - il quale ultimo, mentre esclude dall'ambito di efficacia della legge le regioni a statuto speciale e le province autonome con competenza primaria in materia di artigianato, stabilisce, tuttavia, che anche in esse l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati nei rispettivi ordinamenti fa stato "ad ogni effetto di legge", così rendendo ingiustificata, e quindi irragionevole, una più limitata efficacia dell'iscrizione nel restante territorio nazionale.
Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 1989, n. 336 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma nono (contenente interpretazione autentica dell'art. 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.443), del .di. 30 dicembre 1987,
n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali - ha sottolineato come il principio costituzionale di eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale, sussistano disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate (...) in ogni caso, la possibilità di trattamenti differenziati ratione loci in via generale e di principio, risulta esclusa dalla decisiva considerazione che lo stesso legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario (...). In conformità con tale quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto comune incida nei rapporti previdenziali (cfr. sentenze nn. 92 del 1976, 41 del 1982, 520, 979 del 1988). Evidentemente, il presupposto di questa sentenza è che nella legislazione statale l'iscrizione all'albo dell'imprese artigiane non abbia effetto costitutivo ai fini previdenziali. Successivamente, con sentenza n.307 del 18/24 luglio 1996 (posteriore alla citata Cass. n. 3184/1996), la Consulta, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751 bis n.5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443 (Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, ha affermato che le norme impugnate debbono essere interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile;
al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo una volta accertatane l'illegittimità. Il quadro, sinteticamente esposto, della giurisprudenza costituzionale, mentre evidenzia la non coincidenza della valutazione da parte della Consulta, rispetto a quella fatta propria da questa Corte con la sentenza n. 1996/ 3184, in ordine al valore costitutivo ad ogni effetto della iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, induce a riaffermare, quanto alla cancellazione, il valore solo dichiarativo di essa, già affermato dalla citata sentenza Cass. n. 7199 del 1994, e a ritenere che i relativi effetti possano prodursi, secondo l'ordinamento statale - e in ambito previdenziale - sin dal momento della perdita dei requisiti per l'iscrizione.
L'art. 9, comma quarto, della legge regionale del Veneto 31 dicembre 1987, n.67 deve dunque interpretarsi (anche in via di adeguamento ai principi costituzionali), nella parte in cui dispone che la cancellazione ha effetto dalla cessazione dell'attività, nel senso che la norma abbia riguardo a ipotesi di cancellazione a domanda (giustificata dalla cessazione), senza che sia escluso che, in caso di contenzioso con l'INPS sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione, le Commissioni per l'artigianato e l'autorità giudiziaria successivamente adita possano avere pur sempre riguardo, nello stabilire la decorrenza degli effetti della cancellazione, alla data di perdita dei requisiti per l'iscrizione quando essa risulti dedotta e accertata.
Occorre a questo punto farsi carico di innovazioni della legislazione statale intervenute nell'originario impianto della legge quadro per rilevarne la non incidenza sui fatti di causa. L'art. 14, comma quarto, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'ari 1 d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS (...) nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, (...) poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge".
Osserva la Corte che il testo della norma rende evidente come la stessa abbia riguardo a cancellazioni a domanda (o su denuncia). Con l'entrata in vigore del citato decreto legge, nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. del 16 gennaio 1993 (cfr. art.7),la disciplina sugli sportelli polifunzionali è stata, dunque, estesa anche agli artigiani e alle Commissioni provinciali per l'artigianato; tuttavia il secondo comma dell'art. 1 del d.l. n.6 del 15 gennaio 1993 ha stabilito che "Le iscrizioni variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'art. 14 della citata legge n.412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate (...) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (la legge, pubblicata sulla G.U. 18 marzo 1993, è entrata in vigore, a norma dell'art. 10 Disp. sulla legge in gen., il 2 aprile 1993).
Il comma terzo dell'art. 1 del citato d.l. n.6/1993 stabilisce, infine che "le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali (...) si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è assistenziali e della riscossione di ogni altro somma ad essi connessa. Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali le sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato (...) entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedura previste dall'art. 7 della citata legge n.443 del 1985". Al termine della disamina della nuova, complessa disciplina legislativa, recante la previsione di adempimenti di rilievo anche sul piano contributivo, osserva la Corte che, se la cancellazione dell'impresa artigiana è stata dichiarata dalla Commissione provinciale di Venezia con deliberazione del 26 giugno 1997 e con decorrenza da tale data, e quindi nell'ambito temporale della nuova disciplina (con riferimento, peraltro, ad evento - perdita dei requisiti per l'iscrizione - anteriore all'obbligo di cancellazione ex art. 1, comma secondo, d.l. n.6/1993 cit.), non per ciò stesso avrebbe dovuto ritenersi ininfluente - per il solo fatto di essere stata, a suo tempo, sottaciuta o non rilevata - la perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo, intervenuta nel gennaio 1993, come ritenuto, con accertamento non contestato sotto il profilo fattuale, ma solo sotto quello della sua rilevanza giuridica, dal Tribunale di Venezia.
Soprattutto, deve ulteriormente rilevarsi che l'effetto immediato delle iscrizioni ai fini del versamento dei contributi non comporta di per sè che le cancellazioni non possano avere effetto, ai fini contributivi, sin dalla data in cui risultino essere venuti meno i requisiti per l'iscrizione.
Consegue alle argomentazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, che il ricorso dell'INPS deve essere accolto;
il provvedimento impugnato deve essere annullato e la causa, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, affermandosi che la cancellazione dell'impresa AN dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dal gennaio 1993. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, dichiara che gli effetti della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane della ditta AN IM decorrono dal gennaio 1993. Compensa le spese tra tutte le parti per l'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003