Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 14898 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti – Presidente –
Dott.ssa Eva Scalfati – Giudice est. –
Dott.ssa Ivana Sassi – Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14898 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio)
TRA nata a San Giorgio a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIANESE C.F._1
ANGELICA presso il quale elettivamente domicilia
E nato ad [...] l'[...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FINIZIO C.F._2
ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis
49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 05/09/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da loro Controparte_1
contratto in Boulder ( Stati Uniti D'America) il 18/05/2018, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Ercolano (atto n.22, p.II S.C anno 2024), dalla cui unione nasceva
1
e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti al
16.5.2025.
Le parti, con note di udienza depositate in data 15.4.2025, dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Il Collegio rileva che, con sentenza n. 405/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.10.2024, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente
(4.10.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro;
2. La figlia minore vivrà prevalentemente presso la madre in Italia, a cui resta affidata Pt_2
congiuntamente al padre, di tal che tutte le decisioni di maggiore importanza per la figlia saranno adottate sempre di comune accordo tra i genitori;
3. Il padre ha diritto di tenere con sé la bambina almeno una volta ogni 30 giorni presso la città di residenza della minore per almeno tre, quattro giorni. Tali visite devono essere preventivamente comunicate e concordate con la madre con un preavviso non inferiore a 30 giorni. Nei detti giorni di permanenza la minore risiederà con il padre, che avrà cura di comunicare alla madre l'alloggio stabilito indicando i giorni di permanenza. Negli stessi giorni, lo stesso avrà cura di accompagnare e riprendere la minore a scuola e seguirla in tutte le attività ordinarie (studio, sport, etc). I coniugi, con la pubblicazione del calendario scolastico annualmente entro il 30 settembre, e con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data del viaggio, provvederanno a concordare le visite, almeno due nel corso dell'anno, di durata non inferiore a due giorni, della minore presso la residenza del padre, in particolare in corrispondenza dei periodi di sospensione dell'attività scolastica ( ponti e festività in via esemplificativa e non esaustiva del : 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno).
Durante le festività natalizie (23 dicembre/6 gennaio) la piccola trascorrerà almeno una Pt_2
2 settimana presso la residenza paterna, con alternanza nel periodo che va dal 23 al 30 dicembre e dal
31 dicembre al 6 gennaio. Nel periodo estivo, tra la cessazione delle attività scolastiche al 31 luglio, la minore si recherà tre settimane consecutive presso la residenza paterna ove frequenterà un campo scuola che sarà interamente a carico del padre;
in tale occasione il mantenimento sarà versato alla madre in misura ridotta (una settimana 150,00€ ovvero nella misura maggiore e/o minore residua).
Le tre settimane di permanenza della minore presso la residenza del padre devono essere comunicate alla madre almeno 30 giorni prima della partenza. Le parti concordano che la madre, durante le tre settimane di permanenza presso la residenza del padre, potrà vedere la figlia almeno per un paio di giorni ed i costi del suddetto soggiorno saranno a carico della stessa. Il mese di agosto, previo accordo dei coniugi sul periodo, ovvero con alternanza (1/15- 16/31) la piccola marina trascorrerà
15 giorni di vacanza con il padre 4. Saranno garantite al padre almeno tre videochiamate settimanali con la minore, di cui almeno una durante il fine settimana. Allo stesso modo, durante i periodi di soggiorno della minore presso la residenza paterna, saranno garantite alla madre tre videochiamate settimanali con la piccola ed un aggiornamento quotidiano circa lo stato di salute e di Pt_2
mantenimento della stessa;
5. Il padre e la madre, nei rispettivi periodi di frequentazione, cureranno che la minore coltivi i contatti con l'altro genitore, impegnandosi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore
6. I sigg.ri e si obbligano a favorire i rapporti tra la Parte_1 Controparte_1
minore e le rispettive famiglie di appartenenza;
7. I sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e a qualsiasi contributo e/o assegno mensile;
8. I sigg.ri e dichiarano di non avere in comune beni Parte_1 Controparte_1
mobili né beni immobili;
9. Per contribuire al mantenimento della figlia il sig. si Pt_2 Controparte_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di 450,00€ da versarsi entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c della sig.ra , a decorrere Parte_1
dal mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Napoli e, specificamente: - viaggi in Grecia della piccola;
- spese per visite mediche Pt_2
specialistiche, accertamenti, trattamenti sanitari, comprese le cure dentistiche ed oculistiche, ticket
3 farmaceutici, non garantite dal SSN- tasse scolastiche e libri di testo;
- spese per attività sportive e soggiorni estivi di studio. Tutte le predette spese, ad eccezione di quelle connotate dai caratteri della necessità ed urgenza, dovranno essere preventivamente concordate e documentate da entrambi i genitori, senza che ad alcuno sia attribuita la facoltà di effettuarle in anticipazione a carico dell'altro. La madre si impegna inoltre a far seguire alla minore un percorso didattico di studio ed avvicinamento alla lingua ed alla cultura greca, con un insegnante a domicilio, la cui spesa sarà interamente a carico del sig. ; Controparte_1
10. I sigg.ri e , fermi tutti i patti di cui al presente Parte_1 Controparte_1 accordo, riconoscono e si danno atto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto della definizione degli accordi di cui al presente atto;
1
1. Le parti si obbligano a comunicarsi i cambi di residenza e/o domicilio e, sin da ora, prestano il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, con analogo reciproco assenso riferito alla figlia minore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto/dovere di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, e risultano conformi al prevalente interesse della figlia minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio contratto in Boulder ( Stati Uniti D'America) il 18/05/2018 il 18/05/2018 dai ricorrenti Pt_1
e (atto n.22, p.II S.C anno 2024);
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per la trascrizione, le annotazioni
4 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
5