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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 256/2024
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa RA LL Presidente dott. DA DI Giudice relatore dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4757/2024 R.G., avente come oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Valter Grante, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “CHIEDE 1. accertare e dichiarare che i sopravvenuti obblighi economici di cui deve farsi carico per il mantenimento, la cura e l'educazione delle sue Parte_1 due figlie minori e , dedotti in ricorso, hanno determinato una limitazione della Per_1 Per_2 sua precedente capacità economica;
2. prendere atto e dichiarare che è Parte_1 affetto dalla grave patologia del “meningioma cerebrale” che ha comportato sopravvenuti oneri economici a suo carico per visite mediche e per acquisto di farmaci oltre ad averne ridotto le potenzialità fisiche;
3. accertare e dichiarare tutti gli altri ulteriori esborsi che
ha sostenuto e sostiene, dedotti in ricorso;
4. accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta e sopravvenuta autosufficienza economica di , a far tempo dal Parte_2 mese di Maggio 2023; 5. accertare e dichiarare che vive nell'ambito della Controparte_1
1 propria famiglia di origine e che le sue condizioni economiche le consentono un tenore di vita elevato;
6. accertare e dichiarare che ha svolto attività lavorativa nel Controparte_1 periodo ricompreso tra il 09.01.17 ed il 27.12.18 percependo compensi per € 23.943.00 e che ha svolto e svolge attività lavorativa in favore dell'impresa familiare paterna, percependone i compensi;
7. per le suesposte, sopravvenute ragioni, dichiarare non più dovuti gli assegni di mantenimento disposti in favore di e , essendo venuto Parte_2 Controparte_1 meno qualsivoglia presupposto, con conseguente revoca dei relativi provvedimenti e con decorrenza da Maggio 2023 in relazione a e dalla data di deposito del Parte_2 presente ricorso in relazione;
8. condannare la resistente al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio.” Per parte resistente: “CHIEDE 1. rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della Sig.ra con sentenza Controparte_1
n. 391/2018 rideterminando la provvidenza in un importo non inferiore ad €. 350,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
2. condannare il Sig.
[...] alle spese del procedimento” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Nell'ambito del proc. R.G. N. 2025/2015, questo Tribunale dispone – dapprima con sentenza non definitiva n. 601/2016 e poi con sentenza definitiva n. 391/2018 – la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le odierne parti, imponendo al la Parte_1 corresponsione, in favore della , di un assegno di mantenimento di € 150,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 500,00 mensili. Pt_2
Con ricorso depositato il 12-02-2024, il dduce circostanze sopravvenute. Rileva Parte_1 in particolare che: a) nel Maggio 2023, il figlio è divenuto economicamente Pt_2 autosufficiente essendo stato ammesso al “Corso per Allievi Carabinieri Effettivi”; b) la tornata a vivere dai propri genitori ed ha svolto attività lavorativa nel periodo CP_2 ricompreso tra il 09.01.17 ed il 27.12.18; c) il il cui stipendio è rimasto invariato, Parte_1 deve provvedere ai costi di mantenimento delle due figlie minori, nate da diversa relazione e d) egli deve altresì far fronte alla grave patologia del “meningioma cerebrale”, di cui è affetto.
Nel costituirsi in giudizio, la contesta la prospettazione di controparte e rileva CP_1 che: a) la conseguita autosufficienza economica di deve decorrere dalla sua Per_3 assegnazione in Servizio dal novembre 2023, mentre il padre ha cessato la corresponsione del mantenimento dal maggio 2023; b) le attività lavorative da lei prestate sono state meramente occasionali e reperite tramite agenzia interinale;
per converso, la donna proprio per provvedere alla sua sussistenza ha dovuto far rientro dai genitori;
c) il reddito del rimasto Parte_1 immutato e le altre sue figlie già erano nate nel momento in cui era resa la sentenza di divorzio;
2 d) le esigenze sanitarie del ricorrente si risolvono in analisi routinarie e non sono invalidanti per il lavoro;
e) la donna ha dovuto far fronte a propri bisogni sanitari sopravvenuti (a causa di una importante forma di ipoacusia, è stata costretta non solo ad un prolungato ricovero ospedaliero ma a continui controlli sanitari a riscontro, purtroppo, di un progressivo peggioramento della patologia). Per l'effetto, la chiede che l'assegno di sua CP_1 spettanza, non solo sia mantenuto ma sia incrementato anche sino alla somma di complessivi
€.350,00.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato solamente nei limiti di seguito evidenziati.
2.1. Pacifica è l'autonomia conseguita dal figlio maggiorenne, da cui consegue il venir meno del mantenimento. Unico profilo controverso attiene al termine da cui dovrebbe decorrere tale effetto che – come chiarito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18954 – dovrebbe individuarsi, di regola, dalla data in cui si verifica la sopravvenienza e viene poi proposta domanda. Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche i rimborsi, nell'ambito di un corso professionalizzante soprattutto se residenziale, possono comunque garantire una condizione di autosufficienza. Osserva peraltro il Collegio che il ricorso, depositato in data 12-2-2024, è stato preceduto da un invito alla negoziazione assistita del luglio
2023 (subito dopo l'avvio del Corso di Allievi Carabinieri). Si ritiene conforme a giustizia far decorrere la cessazione dell'obbligo di mantenimento dal momento della conseguita autonomia.
Che questa sia una valutazione implicitamente accettata dalle parti lo si deduce dal fatto che il ricorrente ha già cessato, da maggio, di corrispondere il mantenimento al figlio. Ciò nonostante, quest'ultimo, per quel che consta al Collegio, non ha esperito azioni per l'eventuale recupero delle somme che, secondo i precedenti assetti, gli spettavano.
2.2. Più articolate riflessioni debbono svolgersi per le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Sul punto, si richiama, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/03/2024, n. 7029, secondo cui la revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di un cambiamento significativo nelle condizioni economiche degli ex coniugi che modifichi l'assetto patrimoniale stabilito dal precedente provvedimento. In tale prospettiva, il giudice non può rivedere autonomamente i presupposti o l'ammontare dell'assegno in base a una nuova valutazione delle condizioni economiche, ma deve rispettare le valutazioni originarie e limitarsi a verificare se ci sono state modifiche sostanziali che alterino l'equilibrio economico precedentemente determinato, adeguando l'assegno alla nuova situazione patrimoniale e reddituale. Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che ad oggi perdura una condizione di totale indigenza
3 della circostanza questa desumibile da attestazione dell'Agenzia dell'Entrate CP_2 prodotta in atti) a fronte di una condizione patrimoniale del he rimane invariata. Parte_1
Entrambe le parti deducono un peggioramento della propria condizione personale, correlato anche a sopravvenuti bisogni sanitari e personali. Sono queste circostanze, invero, che a maggior ragione impongono la conferma del mantenimento che, nel caso di specie, assume valenza assistenziale peraltro in conformità a quanto previsto peraltro da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 11/07/2018, n. 18287. A ben vedere, le crescenti esigenze delle altre due figlie del ove congiuntamente valutate ai di lui bisogni sanitari, non consentono da un lato Parte_1 di aumentare l'importo all'epoca attribuito alla ma neanche ne consentono CP_2 una diminuzione, poiché la condizione patrimoniale del ricorrente conoscerà un indubbio miglioramento a seguito del venir meno dell'obbligo di mantenimento in passato corrisposto in favore del figlio oggi maggiorenne e autosufficiente.
Parimenti, sempre applicando i principi giurisprudenziali suindicati, è irrilevante che, in un periodo che va dal 2017 al 2018, la abbia prestato attività lavorativa. È CP_2 sufficiente evidenziare, al riguardo, la natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza di divorzio, in ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute. Da ciò consegue l'inidoneità della sopravvenienza di fatti nuovi ad incidere direttamente ed immediatamente su dette statuizioni, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15352).
Anche a voler ritenere superabile tale profilo (che invero appare dirimente), occorre poi considerare che la rimodulazione al ribasso, di un importo invero già oggi alquanto esiguo, sarebbe di minima entità e avverrebbe per un limitato periodo di tempo. Non opererebbe comunque la ripetibilità delle somme versate, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto in condizioni di sua accertata debolezza economica (così Cass. civ., Sez. Unite, 08/11/2022, n. 32914). L'accoglimento, solo parziale, delle domande di parte ricorrente impone di addivenire ad una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA l'obbligo al mantenimento del figlio in capo al a far data CP_3 Parte_1 dalla conseguita condizione di autosufficienza (maggio 2023);
2) RIGETTA, per la restante parte, il ricorso;
4 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente;
4) COMPENSA le spese di lite.
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente
RA LL
Il Giudice estensore
DA DI
5
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa RA LL Presidente dott. DA DI Giudice relatore dott.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4757/2024 R.G., avente come oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Valter Grante, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Maria Teresa Di Rocco, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “CHIEDE 1. accertare e dichiarare che i sopravvenuti obblighi economici di cui deve farsi carico per il mantenimento, la cura e l'educazione delle sue Parte_1 due figlie minori e , dedotti in ricorso, hanno determinato una limitazione della Per_1 Per_2 sua precedente capacità economica;
2. prendere atto e dichiarare che è Parte_1 affetto dalla grave patologia del “meningioma cerebrale” che ha comportato sopravvenuti oneri economici a suo carico per visite mediche e per acquisto di farmaci oltre ad averne ridotto le potenzialità fisiche;
3. accertare e dichiarare tutti gli altri ulteriori esborsi che
ha sostenuto e sostiene, dedotti in ricorso;
4. accertare e dichiarare Parte_1
l'intervenuta e sopravvenuta autosufficienza economica di , a far tempo dal Parte_2 mese di Maggio 2023; 5. accertare e dichiarare che vive nell'ambito della Controparte_1
1 propria famiglia di origine e che le sue condizioni economiche le consentono un tenore di vita elevato;
6. accertare e dichiarare che ha svolto attività lavorativa nel Controparte_1 periodo ricompreso tra il 09.01.17 ed il 27.12.18 percependo compensi per € 23.943.00 e che ha svolto e svolge attività lavorativa in favore dell'impresa familiare paterna, percependone i compensi;
7. per le suesposte, sopravvenute ragioni, dichiarare non più dovuti gli assegni di mantenimento disposti in favore di e , essendo venuto Parte_2 Controparte_1 meno qualsivoglia presupposto, con conseguente revoca dei relativi provvedimenti e con decorrenza da Maggio 2023 in relazione a e dalla data di deposito del Parte_2 presente ricorso in relazione;
8. condannare la resistente al pagamento Controparte_1 delle spese e competenze del giudizio.” Per parte resistente: “CHIEDE 1. rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda di revoca dell'assegno divorzile disposto in favore della Sig.ra con sentenza Controparte_1
n. 391/2018 rideterminando la provvidenza in un importo non inferiore ad €. 350,00 mensili, rivalutabili Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
2. condannare il Sig.
[...] alle spese del procedimento” Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Nell'ambito del proc. R.G. N. 2025/2015, questo Tribunale dispone – dapprima con sentenza non definitiva n. 601/2016 e poi con sentenza definitiva n. 391/2018 – la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra le odierne parti, imponendo al la Parte_1 corresponsione, in favore della , di un assegno di mantenimento di € 150,00 CP_1 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ed un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 500,00 mensili. Pt_2
Con ricorso depositato il 12-02-2024, il dduce circostanze sopravvenute. Rileva Parte_1 in particolare che: a) nel Maggio 2023, il figlio è divenuto economicamente Pt_2 autosufficiente essendo stato ammesso al “Corso per Allievi Carabinieri Effettivi”; b) la tornata a vivere dai propri genitori ed ha svolto attività lavorativa nel periodo CP_2 ricompreso tra il 09.01.17 ed il 27.12.18; c) il il cui stipendio è rimasto invariato, Parte_1 deve provvedere ai costi di mantenimento delle due figlie minori, nate da diversa relazione e d) egli deve altresì far fronte alla grave patologia del “meningioma cerebrale”, di cui è affetto.
Nel costituirsi in giudizio, la contesta la prospettazione di controparte e rileva CP_1 che: a) la conseguita autosufficienza economica di deve decorrere dalla sua Per_3 assegnazione in Servizio dal novembre 2023, mentre il padre ha cessato la corresponsione del mantenimento dal maggio 2023; b) le attività lavorative da lei prestate sono state meramente occasionali e reperite tramite agenzia interinale;
per converso, la donna proprio per provvedere alla sua sussistenza ha dovuto far rientro dai genitori;
c) il reddito del rimasto Parte_1 immutato e le altre sue figlie già erano nate nel momento in cui era resa la sentenza di divorzio;
2 d) le esigenze sanitarie del ricorrente si risolvono in analisi routinarie e non sono invalidanti per il lavoro;
e) la donna ha dovuto far fronte a propri bisogni sanitari sopravvenuti (a causa di una importante forma di ipoacusia, è stata costretta non solo ad un prolungato ricovero ospedaliero ma a continui controlli sanitari a riscontro, purtroppo, di un progressivo peggioramento della patologia). Per l'effetto, la chiede che l'assegno di sua CP_1 spettanza, non solo sia mantenuto ma sia incrementato anche sino alla somma di complessivi
€.350,00.
2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato solamente nei limiti di seguito evidenziati.
2.1. Pacifica è l'autonomia conseguita dal figlio maggiorenne, da cui consegue il venir meno del mantenimento. Unico profilo controverso attiene al termine da cui dovrebbe decorrere tale effetto che – come chiarito da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18954 – dovrebbe individuarsi, di regola, dalla data in cui si verifica la sopravvenienza e viene poi proposta domanda. Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente, anche i rimborsi, nell'ambito di un corso professionalizzante soprattutto se residenziale, possono comunque garantire una condizione di autosufficienza. Osserva peraltro il Collegio che il ricorso, depositato in data 12-2-2024, è stato preceduto da un invito alla negoziazione assistita del luglio
2023 (subito dopo l'avvio del Corso di Allievi Carabinieri). Si ritiene conforme a giustizia far decorrere la cessazione dell'obbligo di mantenimento dal momento della conseguita autonomia.
Che questa sia una valutazione implicitamente accettata dalle parti lo si deduce dal fatto che il ricorrente ha già cessato, da maggio, di corrispondere il mantenimento al figlio. Ciò nonostante, quest'ultimo, per quel che consta al Collegio, non ha esperito azioni per l'eventuale recupero delle somme che, secondo i precedenti assetti, gli spettavano.
2.2. Più articolate riflessioni debbono svolgersi per le ulteriori domande avanzate dalle parti.
Sul punto, si richiama, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/03/2024, n. 7029, secondo cui la revisione dell'assegno divorzile richiede l'accertamento di un cambiamento significativo nelle condizioni economiche degli ex coniugi che modifichi l'assetto patrimoniale stabilito dal precedente provvedimento. In tale prospettiva, il giudice non può rivedere autonomamente i presupposti o l'ammontare dell'assegno in base a una nuova valutazione delle condizioni economiche, ma deve rispettare le valutazioni originarie e limitarsi a verificare se ci sono state modifiche sostanziali che alterino l'equilibrio economico precedentemente determinato, adeguando l'assegno alla nuova situazione patrimoniale e reddituale. Applicando tali principi al caso di specie, osserva il Collegio che ad oggi perdura una condizione di totale indigenza
3 della circostanza questa desumibile da attestazione dell'Agenzia dell'Entrate CP_2 prodotta in atti) a fronte di una condizione patrimoniale del he rimane invariata. Parte_1
Entrambe le parti deducono un peggioramento della propria condizione personale, correlato anche a sopravvenuti bisogni sanitari e personali. Sono queste circostanze, invero, che a maggior ragione impongono la conferma del mantenimento che, nel caso di specie, assume valenza assistenziale peraltro in conformità a quanto previsto peraltro da Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 11/07/2018, n. 18287. A ben vedere, le crescenti esigenze delle altre due figlie del ove congiuntamente valutate ai di lui bisogni sanitari, non consentono da un lato Parte_1 di aumentare l'importo all'epoca attribuito alla ma neanche ne consentono CP_2 una diminuzione, poiché la condizione patrimoniale del ricorrente conoscerà un indubbio miglioramento a seguito del venir meno dell'obbligo di mantenimento in passato corrisposto in favore del figlio oggi maggiorenne e autosufficiente.
Parimenti, sempre applicando i principi giurisprudenziali suindicati, è irrilevante che, in un periodo che va dal 2017 al 2018, la abbia prestato attività lavorativa. È CP_2 sufficiente evidenziare, al riguardo, la natura di giudicato rebus sic stantibus della sentenza di divorzio, in ordine alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute. Da ciò consegue l'inidoneità della sopravvenienza di fatti nuovi ad incidere direttamente ed immediatamente su dette statuizioni, essendo necessaria la modifica delle condizioni stabilite, a seguito di domanda ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 (così Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15352).
Anche a voler ritenere superabile tale profilo (che invero appare dirimente), occorre poi considerare che la rimodulazione al ribasso, di un importo invero già oggi alquanto esiguo, sarebbe di minima entità e avverrebbe per un limitato periodo di tempo. Non opererebbe comunque la ripetibilità delle somme versate, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto in condizioni di sua accertata debolezza economica (così Cass. civ., Sez. Unite, 08/11/2022, n. 32914). L'accoglimento, solo parziale, delle domande di parte ricorrente impone di addivenire ad una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) REVOCA l'obbligo al mantenimento del figlio in capo al a far data CP_3 Parte_1 dalla conseguita condizione di autosufficienza (maggio 2023);
2) RIGETTA, per la restante parte, il ricorso;
4 3) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente;
4) COMPENSA le spese di lite.
L'Aquila, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente
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Il Giudice estensore
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