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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n.4650/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. AR MARCO -c.f. nonché dell'avv. C.F._1
AR ER -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 03/06/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare
1 della pensione d'inabilità civile, la condanna dell' alla CP_1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 75%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Il ricorrente presenta clinicamente gli esiti del politrauma da incidente stradale dell'arto inf. sx, con limitazioni funzionali di media gravità nei movimenti di rotazione dell'articolazione coxo-femorale; la morfologia dell'arto non appare compromessa (come da es. clinico ad oggi non si rileva difforme tono/trofismo muscolare dell'arto inferiore sx rispetto al controlaterale).
La riferita lombalgia è riportata in certificazione ortopedica del febbraio 2024 in assenza, sia a quella data e sia alla data odierna, di documentazione radiologica o comunque di diagnostica per immagini attestanti le patologie riferite.
Circa la sindrome depressiva è documentata in unica certificazione datata il 12/04/2023 (a firma del dr. c/o U.O. Persona_1
Neurologia O.C. Di Venere) ed in cui è descritto un quadro clinico non corrispondente alla diagnosi certificata: la diagnosi di depressione endogena grave si avvale della rilevazione nel paziente di sintomi vari fra cui i più rilevanti sono la ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, di mantenere l'attenzione e prendere decisioni, la presenza di pensieri ricorrenti di morte o
3 di suicidio, che possono andare da un vago senso di morte e desiderio di morire fino all'intenzione di farla finita con una vera e propria pianificazione e tentativi di suicidio… etc… condizioni cliniche/sintomatologiche non rilevate dal suddetto medico certificatore e quindi non riportate nella suddetta certificazione in cui si referta …facile irritabilità. Riferisce deflessione del tono dell'umore … Riferita insonnia mista.
Riferita iniziale disturbo nelle attività della vita quotidiana ….
Circa la cardiopatia è certificata da Cardiologo operante in struttura privata nel gennaio 2024: dopo questa data non risultano o non sono documentati ulteriori controlli cardiologici.
Patologie identificabili ex DM 5/2/92
Cod. 7202 anchilosi di anca… 41%
Cod. 7518 rigidità di ginocchio… 35%
Cod. 7010 anchilosi lombare… 25%
Cod.2209 sindr.depressiva … 35%
Cod.6442 cardiopatia II cl NYHA… 35% .
Conclusioni
Per quanto sopra per il sig. è Pt_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa > 74%
- 75 % -».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
4 Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
EU NE LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU NE
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. AR MARCO -c.f. nonché dell'avv. C.F._1
AR ER -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 18/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 03/06/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare
1 della pensione d'inabilità civile, la condanna dell' alla CP_1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AD ON, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 75%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.6, 7 e 8 della sua relazione scritta)
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Il ricorrente presenta clinicamente gli esiti del politrauma da incidente stradale dell'arto inf. sx, con limitazioni funzionali di media gravità nei movimenti di rotazione dell'articolazione coxo-femorale; la morfologia dell'arto non appare compromessa (come da es. clinico ad oggi non si rileva difforme tono/trofismo muscolare dell'arto inferiore sx rispetto al controlaterale).
La riferita lombalgia è riportata in certificazione ortopedica del febbraio 2024 in assenza, sia a quella data e sia alla data odierna, di documentazione radiologica o comunque di diagnostica per immagini attestanti le patologie riferite.
Circa la sindrome depressiva è documentata in unica certificazione datata il 12/04/2023 (a firma del dr. c/o U.O. Persona_1
Neurologia O.C. Di Venere) ed in cui è descritto un quadro clinico non corrispondente alla diagnosi certificata: la diagnosi di depressione endogena grave si avvale della rilevazione nel paziente di sintomi vari fra cui i più rilevanti sono la ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, di mantenere l'attenzione e prendere decisioni, la presenza di pensieri ricorrenti di morte o
3 di suicidio, che possono andare da un vago senso di morte e desiderio di morire fino all'intenzione di farla finita con una vera e propria pianificazione e tentativi di suicidio… etc… condizioni cliniche/sintomatologiche non rilevate dal suddetto medico certificatore e quindi non riportate nella suddetta certificazione in cui si referta …facile irritabilità. Riferisce deflessione del tono dell'umore … Riferita insonnia mista.
Riferita iniziale disturbo nelle attività della vita quotidiana ….
Circa la cardiopatia è certificata da Cardiologo operante in struttura privata nel gennaio 2024: dopo questa data non risultano o non sono documentati ulteriori controlli cardiologici.
Patologie identificabili ex DM 5/2/92
Cod. 7202 anchilosi di anca… 41%
Cod. 7518 rigidità di ginocchio… 35%
Cod. 7010 anchilosi lombare… 25%
Cod.2209 sindr.depressiva … 35%
Cod.6442 cardiopatia II cl NYHA… 35% .
Conclusioni
Per quanto sopra per il sig. è Pt_1 invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa > 74%
- 75 % -».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
4 Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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