Decreto cautelare 7 agosto 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Decreto cautelare 27 settembre 2024
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Decreto cautelare 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Della Porta, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Superiore, via Roma n. 12;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- -OMISSIS- Sa, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del verbale di consiglio di classe dello scrutinio finale della classe-OMISSIS- liceo scienze umane del -OMISSIS-nella parte in cui esamina la posizione della ricorrente e delibera la non ammissione della stessa alla classe successiva;
b) della scheda di scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024 del -OMISSIS-;
c) del verbale del 15 maggio 2024 della riunione del consiglio della classe-OMISSIS-;
d) della scheda note relative all’anno scolastico 2023/2024;
e) della scheda informativa profitto anno scolastico 2023/2024;
f) della scheda annotazioni anno scolastico 2023/2024;
g) della nota del -OMISSIS-presente nella scheda annotazioni emessa dalla docente -OMISSIS- nei confronti della ricorrente;
h) della nota del -OMISSIS-presente nella scheda annotazioni emessa dalla docente -OMISSIS-nei confronti della ricorrente;
i) della scheda note anno scolastico 2023/2024;
j) della scheda assenze anno scolastico 2023/2024;
k) del verbale del -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- della riunione del consiglio della classe-OMISSIS- ad oggetto: andamento didattico - disciplinare della classe; varie ed eventuali;
l) del verbale del -OMISSIS- della riunione del consiglio della classe-OMISSIS- ad oggetto tra l’altro: valutazione intermedia per il I quadrimestre anno scolastico 2023/2024 e individuazione nominativi alunni da inviare alle attività di recupero previste nel corso del II quadrimestre, nella parte relativa alla valutazione della docente di filosofia che assegna alla ricorrente il voto 4 a causa delle assenze nella seconda parte del primo quadrimestre;
m) della pagella del primo quadrimestre nella parte in cui viene attribuito alla ricorrente il voto 4 in filosofia;
n) del verbale dell’-OMISSIS- della riunione del consiglio della classe-OMISSIS-;
o) del verbale del -OMISSIS-della riunione del consiglio della classe-OMISSIS-;
p) del verbale del -OMISSIS-della riunione del consiglio della classe-OMISSIS-;
q) del verbale del -OMISSIS- della riunione del consiglio della classe-OMISSIS-;
r) di ogni comunicazione intervenuta dall’istituto-OMISSIS- ed in particolare delle comunicazioni del 13.01.2024 e del 16.02.2024, del 01.03.2024, anche non conosciute;
s) della delibera del consiglio dei docenti, del consiglio della classe-OMISSIS- e del consiglio d’istituto per l’anno scolastico 2023/2024 con cui sono stati determinati i criteri per l’ammissione alla classe successiva;
t) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi ignoti se lesivi degli interessi della ricorrente ed indirettamente connesso e comunque degli atti depositati che hanno determinato la non ammissione della ricorrente alla classe successiva;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27.9.2024, per l’annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali:
a) del verbale consiglio di classe-OMISSIS- tenutosi il -OMISSIS- con prot. n. -OMISSIS-del 16.09.2024 ad oggetto scrutino finale alunna -OMISSIS-;
b) del deliberato del collegio dei docenti richiamato nel verbale del -OMISSIS- mai conosciuto e comunicato nonostante richiesta di accesso agli atti;
c) del provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-dell’istituto-OMISSIS- ad oggetto adempimenti ordinanza cautelare n. 325/2024;
d) del provvedimento prot.-OMISSIS-istituto-OMISSIS- in riscontro alla contestazione avv. della porta nota prot.n.-OMISSIS-
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi ignoti se lesivi degli interessi della ricorrente ed indirettamente connesso e comunque degli atti depositati che hanno determinato la non ammissione della ricorrente alla classe successiva;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18.12.2024:
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali:
a) del verbale consiglio di classe-OMISSIS-tenutosi il -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS- del 31.10.2024 - ad oggetto scrutino -OMISSIS- all’esito degli esami di recupero secondo quanto stabilito dall’ordinanza Tar ER n. 396/2024, con cui è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva;
b) della comunicazione esito scrutino prot. -OMISSIS-del 31.10.2024;
c) dei giudizi di non ammissione alla classe successiva resi dai docenti che hanno preso parte allo scrutinio finale tenutosi il -OMISSIS-;
d) del verbale di svolgimento delle prove orali sostenute per ciascuna materia di cui al piano di recupero;
e) dei verbali di svolgimento delle prove scritte sostenute per ciascuna materia di cui al piano di recupero;
f) delle valutazioni attribuite alle prove scritte ed orali sostenute da -OMISSIS- in ciascuna delle materie di cui al piano di recupero;
g) delle griglie di valutazione e dei criteri utilizzati per la verifica delle prove scritte ed orali sostenute da -OMISSIS- in ciascuna delle materie di cui al piano di recupero;
h) delle delibere di consiglio di classe e/o dipartimento e/o di istituto con cui sono state adottate le griglie di valutazione e i criteri utilizzati per la verifica delle prove scritte ed orali sostenute da -OMISSIS- in ciascuna delle materie di cui al piano di recupero del provvedimento, se esistenti e non conosciuti;
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche di estremi ignoti se lesivi degli interessi della ricorrente ed indirettamente connesso e comunque degli atti depositati che hanno determinato la non ammissione della ricorrente alla classe successiva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- -OMISSIS- Sa e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori Della Porta Mario;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 6 agosto 2024 e depositato il giorno seguente la ricorrente, affetta da patologia invalidante, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la valutazione di di non ammissione alla classe -OMISSIS-del Liceo -OMISSIS-, espressa dal competente Consiglio di classe all’esito dello scrutinio svoltosi al termine dell’a. s. 2023/2024, formulando, a mezzo di quattro motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 2, 3, 34 e 97 Cost.; legge n. 170/201; art. 5, comma 2, d. lgs. n. 62/2017; artt. 4 e 11 del d.P.R. 122/2009; legge n. 352/1995; D.M. n. 461/2019; linee di indirizzo nazionale; Ordinanza ministeriale n. 92 del 05.11.2007; Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 699/2021, Circolare n. 8 del 2013; Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e di correttezza dell’azione della p.a., di adeguatezza e proporzionalità; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; incongruità, insufficienza e apoditticità della motivazione; nullità; violazione del piano dell’offerta formativa; disparità di trattamento; errore nei presupposti; erronea interpretazione; sviamento di potere).
2. La ricorrente ha altresì formulato richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito dell’ingiusta mancata ammissione alla classe successiva.
3. Con decreto n. 293 del 7 agosto 2024 è stata respinta la richiesta di misure cautelari monocratiche.
4. Le amministrazioni intimate si sono costituite depositando varia documentazione.
5. Con ordinanza n. 325 del 4 settembre 2024 è stato ritenuto che “ il gravato giudizio di non ammissione non appaia rispettoso dei criteri di valutazione definiti dalla normativa di settore, così come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, nonchè dallo stesso PTOF formulato dalla scuola...Rilevato infatti che: - “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell'alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l'anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l'opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi” (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 220);- il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull’insufficiente rendimento scolastico e quindi sull’insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5613), laddove nel caso di specie la ricorrente evidenzia, all’esito del percorso scolastico annuale, oltre a due insufficienze non gravi (5) nelle materie “matematica” ed “educazione civica”, sei valutazioni (nelle materie “storia”, “filosofia”, “fisica”, “scienze umane”, “scienza naturali” e “religione”), espresse con la dicitura “non classificato” (non ex se equiparabile a una “grave insufficienza”), mentre l’affermazione secondo la quale “per le citate materie non è stata riportata nessuna valutazione perché i Docenti sono stati impossibilitati a procedere ad alcuna strategia valutativa a causa delle continuative assenze dell’alunna” (cfr. verbale di scrutinio finale del -OMISSIS- risulta contraddetta dalla ricostruzione diacronica degli ultimi mesi di frequenza dell’anno scolastico formulata in gravame (non contestata dall’amministrazione, costituitasi con memoria di mero stile, nonchè avvalorata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente); - in ogni caso, nel verbale del consiglio di classe relativo al giudizio finale difetta in toto un’adeguata valutazione (e conseguentemente, esaustiva motivazione) sulle capacità di recupero della discente e sulla eventuale possibilità di beneficiare della sospensione del giudizio, mediante recupero durante i mesi estivi, specie tenuto conto dei brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente nonché nel primo quadrimestre dell’anno in corso”. È stata quindi accolta la domanda cautelare ai fini del riesame “ impartendo al Consiglio di classe, che ha reso il giudizio impugnato, l’ordine di rivalutare l’alunna alla luce delle coordinate sopra esposte, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza, provvedendo altresì a fissare gli eventuali interventi di recupero secondo date e modalità compatibili con la conclamata patologia sofferta, con il trattamento terapeutico in corso, e, comunque, in tempo utile per non pregiudicare la prosecuzione dell’iter scolastico”, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 9 ottobre 2024.
6. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 9 settembre 2024 l’Istituto Scolastico, in esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione, ha invitato la ricorrente a provvedere “ all’iscrizione sub iudice dell’alunna ” alla classe quinta, predisponendo la calendarizzazione delle attività di recupero (dal giorno 10.09.2024 al giorno 04.10.2024, dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle 19.00) e fissando le prove e gli scrutini finali per i giorni 7, 8 e 9 ottobre.
Con pec del 9 settembre 2024 la ricorrente ha invitato l’istituzione scolastica a “ revocare il provvedimento…rimodulando il programma degli interventi di recupero ”. Con provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 10 settembre 2024 l’istituto scolastico, nel rinnovare l’invito a provvedere all’iscrizione, ha comunicato - “ in accoglimento dei rilievi ” di parte ricorrente - una nuova calendarizzazione delle attività di recupero (dal giorno 16.09.2024 al giorno 11.10.2024, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 14.00 alle 17.00), precisando che “ seguirà ulteriore calendario ”.
Con pec del 10 settembre 2024 la ricorrente ha contestato il provvedimento n. -OMISSIS- atteso che: a) “ anche la nuova calendarizzazione risulta non rispondente alle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 325/2024 …”; b) “ si precisa che “seguirà ulteriore calendario”, senza però specificare la data di conclusione dell’attività di recupero e di svolgimento degli scrutini ”. Con la citata nota è stata chiesta altresì copia “ del verbale del consiglio di classe con cui è stata deliberata l’ammissione di -OMISSIS- alla classe -OMISSIS-BU, nonché, in esecuzione dell’ordinanza n. 325/2024 del T.A.R., rivalutata positivamente la sua capacità di recuperare nelle materie: Matematica, Fisica, Filosofia, Storia, -OMISSIS-, Scienze Naturali, Religione ”.
Di seguito, con verbale del Consiglio di Classe del 16.09.2024 è stata nuovamente deliberata la non ammissione della ricorrente alla classe successiva.
7. Con atto di motivi aggiunti, notificati e depositati il 27 settembre 2024, la ricorrente ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il citato verbale di non ammissione, affidando il gravame a quattro motivi, a mezzo dei quali sono state formulate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 2, 3, 34 e 97 Cost.; legge n. 170/201; art. 5, comma 2, d. lgs. n. 62/2017; artt. 4 e 11 del d.P.R. 122/2009; legge n. 352/1995; D.M. n. 461/2019; linee di indirizzo nazionale; Ordinanza ministeriale n. 92 del 05.11.2007; Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 699/2021, Circolare n. 8 del 2013; Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e di correttezza dell’azione della p.a., di adeguatezza e proporzionalità; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; incongruità, insufficienza e apoditticità della motivazione; nullità; violazione del piano dell’offerta formativa; disparità di trattamento; errore nei presupposti; erronea interpretazione; sviamento di potere). La ricorrente ha altresì reiterato la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
8. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Istituto Superiore Statale-OMISSIS- di -OMISSIS-, nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti, hanno dedotto l’infondatezza del gravame.
9. Con ordinanza n. 396 del 10 ottobre 2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare, consentendo alla ricorrente di espletare gli esami di recupero al fine di essere ammessa, nel caso di superamento degli stessi, alla classe successiva, “ ritenuto, sulla base della delibazione sommaria propria della presente fase, che i motivi aggiunti non risultino prima facie destituiti di fondamento sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, considerato che la nuova determinazione - oltre ad aver utilizzato criteri e metodologie (quali meccanismi di “media fra primo e secondo quadrimestre”) non riconducibili a criteri di valutazione predeterminati ed evincibili dalla documentazione in atti, in primis il PTOF - non risulta aver adeguatamente valutato la “capacità di recupero della discente alla luce dei brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente, nonché nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024” (cfr. ordinanza n. 325/2024), specie tenuto conto che, come pure già riportato nell’ordinanza, “l’affermazione secondo la quale “per le citate materie non è stata riportata nessuna valutazione perché i Docenti sono stati impossibilitati a procedere ad alcuna strategia valutativa a causa delle continuative assenze dell’alunna” (cfr. verbale di scrutinio finale del 12 giugno 2024) risulta contraddetta dalla ricostruzione diacronica degli ultimi mesi di frequenza dell’anno scolastico formulata in gravame (non contestata dall’amministrazione… nonchè avvalorata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente) ” .
A tal fine è stato ritenuto necessario che “ l’Amministrazione scolastica proceda: a) all’attivazione, a decorrere dal 14 ottobre p.v. e sino al 25 ottobre p.v., di interventi e strategie di recupero per le materie per le quali la ricorrente presentava, nel verbale di consiglio di classe del -OMISSIS-, la dicitura “non classificato” (“storia”, “filosofia”, “fisica”, “scienze umane”, “scienze naturali” e “religione”); b) all’espletamento, nella settimana che va dal 28 ottobre all’1 novembre 2024, degli esami di recupero per le medesime materie; c) alla nuova convocazione del Consiglio di Classe per un rinnovato scrutinio dell’allieva – anche alla luce delle coordinate indicate nell’ordinanza della Sezione n. 325/2024 - nella giornata immediatamente successiva agli esami di cui alla lettera b) ”, precisando, quanto al punto a), concernente la previa attivazione di interventi e strategie di recupero, che: “ 1) l’organizzazione e la definizione delle tempistiche degli interventi di recupero resta demandata all’istituzione scolastica, senza che la necessità - pur evidenziata nella precedente ordinanza - che tali interventi siano stabiliti “secondo date e modalità compatibili con la conclamata patologia sofferta, con il trattamento terapeutico in corso” possa ritenersi ostativa ad una calendarizzazione su più giorni a settimana, anche considerato l’ormai intervenuto avvio dell’anno scolastico, che non consente una diluizione eccessiva dei tempi di recupero; 2) tenuto conto della peculiare situazione della discente, l’istituzione scolastica vorrà peraltro valutare l’attivazione di metodologie di recupero alternative rispetto all’erogazione di corsi in presenza, in coerenza con le previsioni del PTOF (§ “valutazione finale”, ove si fa riferimento a “un percorso di recupero (attraverso corsi o studio individuale)” e § “attività di recupero”, ove si richiama anche lo “studio individuale autonomo assistito o non assistito”) ovvero il ricorso a strumenti alternativi di fruizione dei corsi mediante tecnologie on line; 3) resta in ogni caso fermo quanto stabilito dall’art. 7, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5.11.2007, ai sensi del quale: “ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche ”.
Nelle more dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso, fissata al 7 maggio 2025, non è stata disposta l’ammissione con riserva alla classe quinta “ che potrebbe addirittura risultare pregiudizievole per la ricorrente nel caso di infausto esito delle prove di recupero ”.
10. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 12.10.2024 l’Istituto scolastico ha comunicato alla ricorrente la calendarizzazione dei corsi di recupero con modalità on line (dal 14 ottobre al 25 ottobre 2024) fissando le prove di esame di recupero, da svolgersi in forma scritta e orale, nei giorni 28, 29 e 30 ottobre.
A conclusione degli esami, l’Istituto-OMISSIS- ha trasmesso a mezzo p.e.c. del 31.10.2024 il risultato dagli scrutini del -OMISSIS-, con cui è stata nuovamente deliberata la non ammissione della ricorrente alla classe successiva.
11. Con un secondo atto di motivi aggiunti notificati e depositati il 18 dicembre 2024, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il nuovo giudizio di non ammissione formulato all’esito degli esami di recupero. L’impugnazione, corredata da domanda risarcitoria, è stata affidata a sei motivi, recanti plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 2, 3, 34 e 97 Cost.; legge n. 170/2010; legge n. 170/2015; dpr 24 giugno 1998, n. 249; art. 5, comma 2, d. lgs. n. 62/2017; artt. 1, 4 e 11 del d.P.R. 122/2009; legge n. 352/1995; D.M. n. 461/2019; linee di indirizzo nazionale; Ordinanza ministeriale n. 92 del 05.11.2007; Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 699/2021, Circolare n. 8 del 2013; Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e di correttezza dell’azione della p.a., di adeguatezza e proporzionalità; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta; difetto di motivazione; incongruità, insufficienza e apoditticità della motivazione; violazione del piano dell’offerta formativa; disparità di trattamento; errore nei presupposti; erronea interpretazione; sviamento di potere).
12. Con ordinanza n. 15 del 9 gennaio 2025 è stata respinta la domanda cautelare. L’appello cautelare è stato respinto (ordinanza n. 741 del 25 febbraio 2025) con la seguente motivazione “ Come da verbale di scrutinio in data 30 ottobre 2024 per l’accesso dalla classe quarta alla classe quinta del Liceo delle -OMISSIS- in seguito all’espletamento delle prove di recupero sono state accertate cinque insufficienze (col punteggio di quattro nelle materie scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali, religione) che sono state sommate alle già accertate insufficienze col punteggio di cinque in matematica ed educazione civica), risultando inutile l’accertato positivo recupero nella materia storia. L’allieva non è stata promossa alla classe quinta. Il collegio ritiene che, come già rilevato con decreto cautelare presidenziale n° -OMISSIS-, in considerazione dell’avanzato stato dell’anno scolastico (in tal senso anche Consiglio di Stato VII ord. n° 303 del 22 gennaio 2025, n° 474 del 4 febbraio 2025), appare preferibile non esporre il minore a un cambiamento di carattere precario. L’appello cautelare deve pertanto essere respinto. Il collegio osserva che le censure prospettate saranno comunque valutate nell’esame del merito all’udienza pubblica fissata in primo grado per il 7 maggio 2025 ai fini risarcitori ”.
13. Previa discussione, all’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa è stata spedita in decisione.
14. Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che le determinazioni con essi gravate risultano superate dal nuovo giudizio di non ammissione formulato in sede di scrutinio del -OMISSIS-, all’esito degli esami di recupero svolti dalla ricorrente. Va infatti considerato che “ l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisca (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all'annullamento di quest'ultimo ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2022, n. 1852).
15. Deve dunque procedersi allo scrutinio dei secondi motivi aggiunti, a mezzo dei quali si lamenta, in sintesi, che:
1) in violazione dei parametri indicati dall’ordinanza di questa Sezione n. 396 del 2024 e dallo stesso PTOF della scuola: a) la ricorrente è stata esaminata sul programma dell’intero anno scolastico (e non solo del secondo quadrimestre), nonostante abbia avuto a disposizione solo 15 giorni per prepararsi, a differenza degli altri alunni dell’Istituto che hanno potuto beneficiare di un periodo di circa due mesi; b) la valutazione non ha tenuto conto delle capacità di recupero della discente e dei brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente nonché nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024; c) il giudizio di non ammissione non ha adeguatamente preso in considerazione la grave situazione personale dell’allieva, connessa alla seria patologia sofferta;
2) non risponde al vero quanto riportato nel verbale finale in ordine alla mancata partecipazione alle attività svolte sulla piattaforma unica, avendo viceversa l’allieva depositato, in data 20 febbraio 2024, il modulo denominato “capolavoro”, mentre il rilievo relativo al mancato svolgimento delle attività di PCTO del terzo e del quarto anno denota come non siano state prese in considerazione le precarie condizioni di salute della ricorrente, che avrebbero imposto la necessità di approntare strumenti atti a consentire lo svolgimento di percorsi formativi di alternanza in forma simulata o di telelavoro;
3) in assenza di indicazioni, nel verbale del consiglio di classe, in ordine ai criteri utilizzati per la valutazione delle prove scritte e orali, a seguito di accesso agli atti è emerso che le griglie di valutazione e le schede di correzione utilizzate non sono state preventivamente approvate dai competenti organi collegiali bensì approntate individualmente da ciascun docente, appositamente per le prove; le griglie sono risultate altresì illogiche, arbitrarie e non in grado di fornire adeguate garanzie di trasparenza e imparzialità tenuto conto che: a) i docenti di scienze umane e filosofia hanno utilizzato per le prove orali la griglia di valutazione approvata per l’a.s. 2024/2025 in luogo di quella dell’a.s. 2023/2024; b) la griglia di valutazione della prova scritta di scienze umane non prevede un aumento progressivo del punteggio (che passa da tre a sei senza alcun voto intermedio), non specifica in che modo incida sul punteggio la presenza o l’assenza di uno o più delle parole chiave individuate, nonché contempla un punteggio massimo conseguibile pari a 6,6 e non a 10; c) per la valutazione delle prove scritte di filosofia e di religione le docenti hanno utilizzato griglie diverse da quelle fatte sottoscrivere alla ricorrente; d) per la prova scritta di scienze naturali, con riguardo a quattro risposte, il punteggio assegnato, originariamente pari ad uno, è stato poi palesemente modificato in 0,5 senza alcuna sigla o nota di convalida; e) la griglia utilizzata per la prova scritta di fisica recante criteri generici e illogici, in quanto non prevedono alcun punteggio in caso di risposta parzialmente corretta;
4) in contrasto con quanto previsto dallo stesso Consiglio di classe, i voti conseguiti in scienze naturali e religione non sono stati approssimati per eccesso;
5) in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 6, dell’O.M. n. 92/2007, agli scrutini finali non ha partecipato la docente di lingue straniere MI TA, invece presente nel Consiglio di classe tenutosi il -OMISSIS-;
6) per lo svolgimento delle prove scritte è stato assegnato un tempo insufficiente (120 minuti per 20 domande a risposta aperta per ciascuna materia, pari a 6 minuti a domanda); risultano inoltre illogici i punteggi attribuiti per talune domande delle prove scritte di scienze umane (domande nn. 1, 5 e 16), filosofia (domande nn. 4, 6, 5 e 9), scienze naturali (domande nn. 1, 7 e 8), fisica (domande nn. 5 e 10) e religione (domande nn. 1 e 5);
7) i provvedimenti impugnati risultano altresì affetti da illegittimità derivata in ragione dei medesimi vizi già censurati nel ricorso introduttivo con riguardo alla mancata attivazione di misure volte a far fronte al precario stato di salute dell’allieva (P.D.P., didattica digitale integrata, istruzione domiciliare).
La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti “ a seguito dell’ingiusta mancata ammissione alla classe V ”.
16. Il Collegio, confermando la valutazione cautelare, ritiene le doglianze non meritevoli di accoglimento.
17. Per consolidato orientamento il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e dell'incompleta maturazione personale, entrambe necessarie per accedere alla successiva fase di studi: il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata dallo studente funge da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale, di modo che la presenza di comprensibili difficoltà correlate allo stato di salute dello studente non può di per sé giustificare il passaggio alla classe successiva in presenza di un rendimento scolastico insufficiente e dell'insuccesso delle prove di recupero.
La mancata promozione alla classe scolastica successiva non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento.
Siffatte valutazioni sono connotate da un'ampia discrezionalità tecnica, che si sostanzia in giudizi analitici formulati in ciascuna materia dai rispettivi docenti, dai quali emerge una globale valutazione del livello di apprendimento e preparazione dell'alunno; tali apprezzamenti sono insindacabili in sede giurisdizionale, con l'ovvia eccezione dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste: “ nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve arrestarsi alla verifica delle regole procedimentali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservata all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la commissione d'esame (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 7 maggio 2020, n. 340).
18. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche nel caso di specie, osserva il Collegio che il verbale dello scrutinio finale fonda la decisione di non ammissione su un'ampia ed articolata motivazione, che va esente da ogni vizio macroscopico di illegittimità scrutinabile dal giudice amministrativo nell'ambito dei già segnalati confini del sindacato di legittimità.
In particolare, secondo quanto riportato nel verbale del Consiglio di classe del 30 ottobre 2024, all’esito dello scrutinio finale la ricorrente ha riportato la sufficienza in storia conseguendo invece il voto di 4 in scienze umane, filosofia, fisica, scienze naturali e religione; l’analisi dei risultati conseguiti ha condotto a constatare che l’alunna “ non ha raggiunto gli obiettivi formativi per l’anno scolastico 2023/2024. La valutazione finale… non ha fatto registrare alcun progresso, in quanto sono emersi chiari molteplici lacune a livello di contenuti ed altre negatività pregresse” (il riferimento è alle valutazioni di matematica ed educazione fisica, pari a 5).
Dal verbale dei giudizi delle prove scritte e orali emerge poi quanto segue: per scienze naturali “ comunicazione frammentaria e scorretta conoscenza degli argomenti di base, con diversi errori su aspetti essenziali ”; per religione cattolica, nella prova scritta “ imprecisioni e mancanze, le risposte soddisfano solo in part e”; nella prova orale “ risposte brevi e superficiali ”; per fisica “ frammentarie e spesso scorrette conoscenze di argomenti di base. L’esposizione risulta confusa con uso approssimativo del lessico specifico ”; per scienze umane “ l’alunna dimostra di conoscere in modo frammentario e superficiale i contenuti della disciplina, utilizzando un linguaggio non appropriato… Il complesso della sua preparazione è scarsa ”; per filosofia “ l’alunna dimostra di conoscere in modo frammentario e con collegamenti impropri contenuti della disciplina. Il linguaggio utilizzato non è specifico e risulta molto superficiale. Il suo argomentare è carente ”.
19. Il suesposto motivato giudizio negativo, incentrato sull’insufficiente preparazione conseguita, è da solo sufficiente a sorreggere il provvedimento gravato (a prescindere dal mancato svolgimento delle attività sulla piattaforma unica e di PCTO) resistendo alle censure formulate dalla ricorrente.
19.1. La capacità di recupero dell’allieva – che rileva, ex art. 8, comma 3, O.M. 92 del 2007, in sede di sospensione del giudizio quale valutazione possibilistica del Consiglio di classe sulla capacità dello studente, nell'attività di studio e impegno “estivi”, di superare le lacune individuate, suscettibile di essere smentita all'esito delle verifiche finali – è contraddetta dalle valutazioni relative al grado specifico di impreparazione recate dal verbale, che evidenziano l'incapacità della studentessa di affrontare la classe superiore; mentre il richiamo operato nell’ordinanza cautelare n. 396/2024 “ ai brillanti risultati conseguiti nell’anno scolastico precedente, nonché nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2023/2024 ” non può tradursi in alcuna delimitazione ex ante in ordine all’estensione del programma oggetto di esame, riferendosi piuttosto all’iniziale difetto della valutazione prognostica sopra richiamata (poi superata dall’ordine, impartito dal Collegio, di effettuare gli esami di recupero e comunque contraddetta dai relativi esiti).
Deve poi escludersi che sia ravvisabile, rispetto agli altri alunni sottoposti ad esami di riparazione, alcuna disparità di trattamento, difettando l’identità di situazioni e altresì considerato che, nei fatti, la ricorrente ha avuto a disposizione un tempo per la preparazione addirittura maggiore (avendo sostenuto gli esami ad ottobre inoltrato).
19.2. Relativamente alle griglie di valutazione – in assenza di un puntuale obbligo di predeterminazione delle stesse in sede collegiale – le doglianze formulate dalla ricorrente non possono essere apprezzate favorevolmente atteso che:
a) rivestono natura eminentemente formale le censure incentrate sull’utilizzo di griglie approvate per l’a.s. successivo (per le prove orali di scienze umane e filosofia) ovvero diverse da quelle fatte sottoscrivere alla ricorrente (per le prove scritte di filosofia e di religione) senza che siano state poste in luce divergenze tali da incidere sull’esito del giudizio formulato ovvero intrinseche illogicità dei criteri individuati;
b) analogamente è a dirsi quanto alla censura, con riguardo a 4 delle 20 domande della prova scritta di scienze naturali, della modifica del punteggio originariamente assegnato da 1 a 0,50, non accompagnata da alcuna argomentazione volta ad evidenziare l’incongruenza del giudizio attribuito;
c) medesima sorte compete alle doglianze indirizzate avvero la griglia predisposta per la prova scritta di fisica, incentrata sulla mancata previsione di un punteggio relativo alle “ risposte parzialmente corrette ”, senza che sia indicato alcun impatto sugli esiti del giudizio assegnato e altresì considerato che, su 20 quesiti somministrati, solo due risposte sono risultate “incomplete” mentre (al netto degli 8 quesiti per i quali la ricorrente ha conseguito il punteggio pieno) le altre risposte sono risultate errate (n. 6), ovvero mancanti, non motivate o con motivazione non corretta (n. 3);
d) infine, per quanto concerne la griglia predisposta per la prova scritta di scienze umane, l’evidenziata assenza di un aumento progressivo del punteggio riguarda solo uno degli indicatori individuati (“ contenuto ”); l’omessa precisazione del modo in cui “ la presenza o l’assenza di una o più delle parole chiave andasse ad incidere sul punteggio ” non si traduce, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, nel “ totale arbitrio dell’esaminatore ”, stante l’enucleazione, per ciascun indicatore, di plurimi descrittori; mentre le considerazioni in ordine al punteggio massimo conseguibile non valgono a scalfire la valutazione decisamente negativa espressa nel verbale dei giudizi sulle prove scritte e orali (in termini di “ preparazione scarsa ”).
19.3. Del pari insuscettibile di determinare l'accoglimento del ricorso risulta la censura con la quale la ricorrente si duole della mancata approssimazione per eccesso dei voti conseguiti in scienze naturali e religione, considerato che in base alla normativa vigente la non ammissione alla classe successiva può disporsi anche con l’insufficienza in una sola materia.
19.4. Quanto alla composizione del Consiglio di classe, non appare del tutto pertinente il richiamo all’art. 8, comma 6, dell'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione 5 novembre 2007 n. 92, considerato che la citata disposizione esige che le verifiche finali siano svolte dal consiglio di classe nelle medesima composizione in cui ha deliberato la sospensione del giudizio in sede di scrutinio finale, situazione non pienamente sovrapponibile alla fattispecie in esame in cui - a fronte di una reiterata valutazione, ad opera del Consiglio di classe, di “non ammissione alla classe successiva” (cfr. verbali del 12 giugno e del 12 settembre 2024) senza che sia mai stata deliberata la sospensione del giudizio - lo svolgimento degli esami di recupero è stato disposto con ordinanza cautelare.
19.5. Osserva poi il Collegio che il tempo assegnato per l’espletamento delle prove non appare sproporzionato od eccessivamente ridotto, anche considerato che i quesiti spesso richiedevano espressamente (stante l’indicazione di un contenuto numero massimo di righe) risposte di natura sintetica.
19.6. Non condivisibili sono poi le contestazioni analitiche svolte con riferimento alle singole domande oggetto della prova di riparazione.
Tali argomentazioni, implicando una disamina puntuale delle risposte fornite dall’allieva, si sostanziano nell’invocare un'inammissibile sindacato sostitutivo di questo giudice, la cui sfera di controllo giurisdizionale sulle prove di esame è viceversa perimetrata, come rammentato, ai soli casi di manifesta irragionevolezza o illogicità ricavabili dalla motivazione, ovvero ai casi di gravi errori di fatto o palesi travisamenti della situazione concreta, non ravvisabili nel caso di specie, considerato che le doglianze della ricorrente – oltre a risultare nella maggior parte dei casi basate unicamente sulla presenza delle parole chiave indicate - risultano limitate a un numero esiguo di quesiti rispetto a quelli somministrati, esprimendo dunque una valutazione parcellizzata e non complessiva della prova effettuata.
19.7. Infine, non colgono nel segno neppure le censure con le quali la deducente si duole dell’illegittimità degli atti gravati in ragione della mancata attivazione di misure (P.D.P., didattica digitale integrata, istruzione domiciliare) idonee a far fronte al proprio precario stato di salute, considerato che, per consolidata giurisprudenza, tali carenze non viziano il giudizio di non ammissione alla classe successiva che, come rammentato, si basa esclusivamente sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso, a fronte dei quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo. Stando infatti alla giurisprudenza dominante, condivisa dal Collegio, l'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 9-03-2024, n. 679; TAR Lazio, Roma, III-Bis, 06/08/2021, n. 4365; TAR Sicilia, Catania, 22/07/2021, n. 2392; TAR Lombardia, Milano, III, 22/01/2020, n. 139). Il che ben si comprende, ove si consideri che, costituisce interesse prevalente dell’alunno raggiungere obiettivi di apprendimento ed istruzione che non lo collochino, poi, in una situazione di disparità e di inferiorità nella società che si troverà ad affrontare in futuro (cfr. TAR Lazio, Roma, III-bis, 6-03-2023, n. 3628). Da guisa che le eventuali carenze della scuola in rapporto alla mancata od inappropriata predisposizione di attività di recupero non possono giustificare il passaggio alla classe successiva di uno studente con profitto insufficiente, atteso che lo scrutinio è naturalmente preordinato a valutare la presenza di una preparazione complessivamente idonea a consentire una proficua prosecuzione degli studi (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. V, 28 gennaio 2025, n. 256).
20. La dichiarata legittimità dei provvedimenti avversati con i secondi motivi aggiunti comporta il rigetto anche della domanda risarcitoria con essi formulata, relativa ai danni non patrimoniali subiti dalla deducente a seguito dell’ingiusta mancata ammissione alla classe V, difettando gli elementi costitutivi della responsabilità civile dell'Amministrazione (ed in particolare il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 cod. civ.), in quanto l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo non può essere considerata ingiusta o illecita (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2870).
21. In conclusione, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i secondi motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
22. Il Collegio ravvisa giusti motivi, in considerazione della materia controversa e della particolarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;
- respinge i secondi motivi aggiunti;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.