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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Rosaria Papa Presidente-rel.
dott. Maria Teresa Onorato Consigliere
dott. Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4309+4339+4535+4537/2017 R.G. riservate in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare, vertenti
TRA
(c.f. e p. Iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dr. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2
Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'avv. Alfredo Martucci Schisa, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello ;
APPELLANTE nel giudizio 4309/2017
APPELLATO negli
altri giudizi
E
RGn°4309/2017 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_3 C.F._1
Napoli alla via Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell'avv. Roberto Arcella, dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Puglisi, è rappresenta e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello ;
APPELLANTE nel giudizio 4339/2017
APPELLATA negli
altri giudizi
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. , C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
(c.f. ) e Controparte_4 C.F._5 [...]
(c.f. elettivamente domiciliati in Napoli alla CP_5 CodiceFiscale_6
via Andrea d'Isernia n.20, presso lo studio dell'avv. Paolo de Silva, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTI nel giudizio 4537/2017
APPELLATI
negli altri giudizi
E partita IVA in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 presso lo studio dell'avv. Gaetano Gargiulo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di intervento di primo grado;
APPELLANTE nel giudizio 4535/2017
APPELLATA negli altri giudizi
E
(già , Controparte_7 CP_8
partita IVA in persona del PR speciale Ing. , P.IVA_3 Controparte_9
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n.47, presso lo studio
RGn°4309/2017 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
dell'avv. Alfredo Flajani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
in tutti i giudizi
Conclusioni : all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2012, la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_10
per sentirne accertare la responsabilità per i danni cagionati all'interno dell'esercizio commerciale sito in Napoli alla via Leopardi n. 192, int. 19, 20 e 22, da essa società attrice condotto in locazione ed adibito a vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, a seguito di cedimenti strutturali dei locali condotti in locazione, imputabili alla presenza di infiltrazioni d'acqua derivanti da condotte di acque potabili di proprietà dell' Controparte_11
di proprietà del Controparte_12
Richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., proposto dal proprietario dell'immobile nei confronti della Controparte_8 conclusosi con l'ordine per quest'ultima di procedere al ripristino della rete idrica, la società attrice chiedeva la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni per gli importi necessari all'esecuzione di opere di consolidamento e ripristino dei locali, allo smaltimento della merce deperita, oltre ai danni derivanti dalla svendita della merce deperibile, danno all'immagine e alla perdita di avviamento del ramo aziendale impiantato nell'immobile locato e lucro cessante conseguito alla sospensione dell'attività commerciale .
La società convenuta, costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la condotta da cui era derivata l'infiltrazione, trovandosi a valle del punto di consegna, era da ritenersi di proprietà privata.
Spiegava intervento volontario proprietaria dell'immobile sito in Parte_3
Napoli alla via G. Leopardi n. 192, che, deducendo di aver subito danni al proprio immobile in conseguenza del medesimo episodio di infiltrazione proveniente dalla condotta di proprietà dell' nei cui confronti aveva già proposto un ricorso d'urgenza accolto dal Tribunale CP_8
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di Napoli, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante.
Con separato atto di citazione notificato il 29 giugno 2012, , Controparte_1 CP_2
, , e , in qualità di
[...] Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
proprietari di un immobile sito alla via G. Leopardi n. 192 al RI UR, condotto in locazione dalla società e destinato ad esclusivo uso di attività, Controparte_6
organizzazione e realizzazione di pubblici spettacoli teatrali, laboratori teatrali, scuole di recitazione, spettacoli musicali, convenivano in giudizio l' chiedendo il Controparte_8
risarcimento dei danni da loro subito per il medesimo evento dannoso .
A sostegno della domanda, deducevano che la rottura violenta della tubazione idrica di proprietà dell' al servizio dell'alimentazione idrica di alcune unità immobiliari CP_8
adiacenti il cespite “de quo”, oltre che dell'alimentazione dell'impianto antincendio del teatro, aveva provocato un cedimento repentino di tutte le strutture poste sul lato sinistro dell'ingresso del teatro;
che, a seguito di procedimenti d'urgenza da parte dei diversi soggetti danneggiati dall'evento, il Tribunale di Napoli aveva ordinato all' di procedere CP_8
immediatamente- adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza - all'integrale ripristino della rete idrica;
che il reclamo proposto dall' avverso tale provvedimento era stato rigettato dal collegio. CP_8
L' si costituiva, riproponendo le medesime difese . CP_8
Spiegava intervento volontario la società chiedendo di accertare la Controparte_6
responsabilità e condannare l' al risarcimento dei danni sofferti. Controparte_8
Riuniti i giudizi, all'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza n. 7241/2017 pubblicata in data 21 giugno 2017, il Tribunale di Napoli, qualificate le domande proposte dagli attori e dagli interventori ai sensi dell'art. 2051 c.c., le rigettava, negando l'esistenza del rapporto di Contr custodia in capo all' – nelle more divenuta CP_8 Controparte_13
- della tubazione idrica interrata la cui rottura aveva provocato la perdita
[...]
che aveva causato il cedimento del terreno circostante e la dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso .
2. Per la riforma di tale sentenza, notificata in data 22.6.2017, ha proposto appello il società con atto di citazione notificato il 18.7.2017 Parte_1 Parte_1
(giudizio iscritto al n. 4309/2017 r.g.), chiedendo l'integrale accoglimento della domanda di
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risarcimento danni avanzata in primo grado, con la liquidazione quantomeno dell'importo di
Euro 59.513,22 stimato dal Ctu, vinte ed attribuite le spese del doppio grado di lite .
Con autonomo atto di citazione, notificato in data 18.7. 2017, ha proposto appello Parte_3
(giudizio iscritto al n. 4339/2017 r.g.) chiedendo dichiararsi responsabile del fatto
[...] dannoso l' e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti nella misura CP_7
di Euro 192.285,73, o, gradatamente, di Euro 187.008,33, oltre interessi e rivalutazione a far data dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, vinte ed attribuite le spese del doppio grado di giudizio .
Ulteriore appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 20.7.2017 da CP_6
Contr (giudizio iscritto al n. 4535/2017 r.g.), che ha chiesto la condanna della convenuta
[...]
al pagamento di Euro 122.272,51 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al PR AN .
La sentenza è stata altresì appellata da Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e con atto di citazione notificato il CP_5 Controparte_3 Controparte_4
20.7.2017 (giudizio iscritto al n. 4537/2017 r.g.), i quali hanno articolato i medesimi motivi di impugnazione svolti dal ed hanno chiesto la condanna dell'ABC al Controparte_6
pagamento di Euro 470.000,00 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di lite, da attribuirsi al PR AN . Contr Si è costituita, in ciascun giudizio, la società chiedendo in via preliminare la riunione degli appelli, e, nel merito, il rigetto .
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., la causa, assunta in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2023, è stata rimessa sul ruolo in diversa composizione collegiale ed è stata nuovamente riservata a sentenza all'udienza del 17 aprile 2024, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. ; con ordinanza del 22 novembre 2024 il Collegio ha dato atto che erano stati acquisiti i fascicoli d'ufficio cartacei relativi ai giudizi riuniti e che tuttavia nel fascicolo telematico n. 4309/2017 r.g. non risultavano inserite le produzioni telematiche delle parti relative ai giudizi riuniti, e pertanto ne ha disposto l'acquisizione a cura della
AN .
Espletato l'adempimento, all'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini .
3.Verificata preliminarmente la tempestività dei gravami, proposti nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata
(22.6.2017), osserva il Collegio che tutti gli appellanti hanno censurato la decisione di primo
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grado denunciando innanzitutto la violazione dell'art. 2909 c.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che la sentenza pronunciata a definizione della controversia instaurata da - proprietario dell'immobile condotto in locazione da - CP_14 Parte_1 nei confronti dell'ABC, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria originata dal medesimo evento dannoso, non spiega efficacia “riflessa” di giudicato nei loro confronti .
Segnatamente, l'appellante ha protestato l'errore del Tribunale per Parte_1
non aver riconosciuto l'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10628/2016, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal predetto CP_14 proprietario dell'immobile già condotto in locazione dalla società “in bonis”, accertando la Contr responsabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della tubatura che ha causato l'evento dannoso .
Sostiene l'appellante che, al fine di evitare giudicati contraddittori, deve prendersi atto “che la citata situazione di custodia ex art. 2051 c.c. è stata oggetto di un'affermazione obiettiva di verità, come tale destinata a valere” non solo nel rapporto giuridico dedotto in giudizio ma anche “rispetto a qualsiasi rapporto dipendente dal primo”, quale è la locazione;
del resto, proprio perché l'art. 1585 c.c. attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti degli autori delle molestie di fatto, che arrecano danno al godimento della cosa locata, deve riconoscersi il nesso di dipendenza che si instaura tra le vicende relative alla proprietà e quelle riferite al godimento della cosa ad opera del conduttore, ed affermarsi che l'imputazione di responsabilità deve essere identica . Ad avviso dell' appellante, da tali premesse discende che la sentenza passata in giudicato contiene una “affermazione oggettiva di verità suscettibile di spiegare effetti in via riflessa rispetto anche ai rapporti giuridici dipendenti”, quale è quello del conduttore .
Il motivo d'appello articolato da fa leva su un diverso argomento . Parte_3
La tesi della accredita che l'efficacia riflessa del giudicato invocato dalla Parte_3
trova fondamento nei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite Parte_1
Contr con la sentenza n. 6523 del 2008 giacchè l' , ora è stata parte di entrambi i giudizi, CP_8
e l'attore del processo definito con la sentenza divenuta irretrattabile è legato alla Parte_1
da un rapporto di locazione, che può qualificarsi come un rapporto derivato il cui titolare potrebbe subire effetti pregiudizievoli riflessi derivanti dalla sentenza resa “inter alios” .
Il gravame conclude che “una volta ammessa l'efficacia riflessa di quella sentenza nei confronti di essa si estenderà necessariamente anche alle altre parti del Parte_1 presente processo” per effetto della riunione .
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Il motivo articolato dagli appellanti e di contenuto Controparte_6 Controparte_15 speculare, denuncia l'errore del Tribunale sotto il profilo che, trattandosi del medesimo fatto storico, la questione della responsabilità dell'ABC risolta con la sentenza n.10628/2016 “si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale ai fini della decisione della controversia de qua” e precludeva al giudice di primo grado di riesaminare il “punto già accertato e risolto” tra le parti di quel giudizio;
gli impugnanti richiamano l'orientamento della S.C. in tema di efficacia riflessa, rimarcando che, per un medesimo evento, non possono essere ritenuti responsabili soggetti diversi e che il Tribunale è incorso in errore anche nella parte in cui ha negato rilevanza probatoria alla pronuncia resa “inter alios”, senza considerare che la stessa si fonda sulla consulenza tecnica espletata nel procedimento cautelare che, al pari di quella svolta nel giudizio di merito, ha accertato il rapporto di custodia in capo all'ABC
.
4.Le censure così articolate, che rasentano l'inammissibilità perché non si confrontano adeguatamente con la motivazione del primo giudice, non sono condivisibili .
Mette conto rammentare che il Tribunale ha respinto l'eccezione di “giudicato riflesso” avanzata dalla società con la comparsa conclusionale richiamando, anzitutto, la Parte_1
regola generale posta dall'art. 2909 c.c., secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; ha quindi rievocato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in particolari ipotesi, il giudicato può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, ed ha indicato analiticamente le predette ipotesi (terzi interventori legittimati ad esperire l'opposizione ex art. 404 c.p.c. e terzi chiamati in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.), spiegando le ragioni per cui la società conduttrice Parte_5
quanto titolare di un proprio diritto al risarcimento dei danni, del tutto autonomo rispetto a quello del proprietario – non può beneficiare dell'efficacia riflessa .
Osserva il Collegio che l'elaborazione giurisprudenziale più recente (Cass. 18325/2019;
31969/2019) ha del tutto disatteso la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare
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del rapporto dipendente ed ha affermato che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. Ad avviso della Corte di legittimità, ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, sicchè per il terzo la altrui decisione resta “res inter alios acta”; una volta esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto e non di fatto) del giudicato restano soltanto quelli disciplinati dalle norme positive.
Segnatamente, le norme che presuppongono l'estensione al terzo dell'efficacia del giudicato sono l'art. 404 comma 2 c.c. sull'opposizione di terzo revocatoria, che contempla i creditori e gli aventi causa (i quali secondo la dottrina sono i terzi titolari di un diritto dipendente che
è sorto prima dell'instaurazione del processo riguardante il rapporto pregiudiziale) e l'art. 1595 comma 3 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro il subconduttore (espressione di un principio che può ritenersi operante nell'intera materia del subcontratto) . Con riferimento al fenomeno dei nessi di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti, ferma la regola che l'efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall'art. 1306 c.c., dettato in materia di obbligazioni solidali, il principio secondo cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo possono da questi, laddove manifesti l'intenzione di avvalersene, essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato
“secundum eventum litis” .
Dunque, la Corte di Cassazione ha superato la teoria dell'efficacia riflessa del giudicato ed ha chiarito che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive innanzi indicate, sicchè, all'infuori di tali confini, il giudicato può acquistare soltanto valore di prova o di elemento di prova documentale, spiegando efficacia non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento .
Il recente intervento della Corte di legittimità induce perciò ad escludere in radice che, nel caso di specie, la sentenza resa “inter alios” possa spiegare i suoi effetti nei confronti degli altri danneggiati. Deve peraltro evidenziarsi che, poiché la teoria del giudicato riflesso è stata elaborata in riferimento al terzo titolare di un rapporto legato da nesso di pregiudizialità o dipendenza a quello oggetto del processo, nel caso di specie il richiamo al principio dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intentato dal proprietario locatore non sarebbe stato in nessun caso pertinente giacchè il contratto di locazione che legava la
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al proprietario dell' immobile non vale a configurare un nesso di dipendenza in Parte_1
senso tecnico tra i due rapporti dedotti in giudizio .
Escluso, dunque, che la sentenza pronunciata tra il e l'ABC possa spiegare effetti di CP_14
giudicato nei confronti del appellante e, “a fortiori”, nei confronti degli altri Parte_1
impugnanti, resta ancora da precisare che, alla luce dei principi innanzi richiamati, la sentenza potrebbe costituire elemento di prova, mancando nel sistema processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori, così come rimarca il gravame proposto dal e dai . Tuttavia, posto che la sentenza passata in giudicato, CP_6 Parte_6
pronunciata “inter alios”, si fonda unicamente sull'indagine tecnica svolta nel giudizio cautelare, ed il giudice di primo grado ha esplicitamente annoverato, tra i mezzi istruttori da valutare ai fini della decisione, tale consulenza, sul punto la censura degli impugnanti non si rivela giustificata da idoneo interesse .
5. Gli altri motivi di gravame involgono la questione della responsabilità dell'azienda speciale Contr
negata dal Tribunale .
6.Prima di procedere al loro esame, appare opportuno riportare sinteticamente l'articolato percorso argomentativo sul quale si fonda la sentenza impugnata .
Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e dagli interventori in termini di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ne ha chiarito la natura ed ha richiamato i principi che governano la ripartizione degli oneri probatori .
In fatto, ha premesso che, come accertato da entrambe le consulenze tecniche d'ufficio
(espletate nel giudizio cautelare e nell'odierno giudizio a cognizione piena), le cui conclusioni erano state, sul punto, pacificamente accolte dalle parti, le cause dell'evento dannoso sono costituite dalla perdita idrica causata dalla rottura di una tubazione interrata collegata ad una rete in pressione, che aveva provocato un cedimento locale del terreno circostante e la conseguente dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso. La rottura e la conseguente incontrollata ed abbondante fuoriuscita d'acqua erano state determinate dalla vetustà del tubo, che risultava corroso in vari punti, e dall'elevata pressione idrica esistente all'interno del tubo .
Come dà atto la stessa sentenza, si tratta di una tubazione che, dipartendosi da quella principale interrata sita all'interno del RI UR (DN150) che alimentava la rete idrica del rione stesso, adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà
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, condotta in locazione dal e all'unità immobiliare Parte_6 Controparte_6
di proprietà . Parte_3
Il punto di rottura era localizzato sotto l'immobile di proprietà nella zona Parte_3 posteriore del locale;
il tracciato interrato del tubo che si ruppe terminava all'interno di un pozzetto ubicato a pavimento dell'intercapedine posta a tergo di tale immobile . Da questo pozzetto emergeva un unico tubo che, appena fuori terra, si sdoppiava in due rami, uno collegato al contatore idrico asservito alla proprietà e l'altro collegato agli impianti Parte_3
idro-potabile ed antincendio del . CP_6
Al fine di dirimere la questione, oggetto di netto contrasto tra le parti, relativa all'individuazione del soggetto custode della tubazione, il Tribunale ha preso le mosse dal dettato dell'art. 840 c.c., dal quale ha desunto la presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate .
Ha quindi valorizzato l'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel traendo da esso la distinzione tra impianto di distribuzione Controparte_12
pubblico, che insiste in proprietà pubblica fino al cosiddetto punto di consegna, e impianto di derivazione di utenza, che insiste sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, ed ha evidenziato che il regolamento costituisce parte integrante del contratto di somministrazione il quale, a sua volta, enuncia il discrimine tra rete pubblica e privata fondato sul punto di consegna e disciplina i conseguenti oneri, obblighi e responsabilità gravanti sugli utenti .
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, il punto di consegna deve essere individuato, così come prevedono l'art. 18 ed il contratto di somministrazione, nel “… luogo dove la conduttura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' , di norma CP_8
insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” ; sicchè, anche per l'impianto che serve il complesso edilizio denominato RI UR - in cui, come evidenziato dal CTU ing. nominato nel procedimento cautelare, manca il Per_1
sezionamento ed un contatore idrico dell'intero parco, che avrebbe dovuto essere ubicato all'interno del stesso, immediatamente dopo il punto di consegna, per consentire al CP_16
di avere l'autonoma gestione della rete del idrica del - il punto di consegna Parte_7 CP_16
è quello determinato dal confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato secondo gli ordinari criteri, anche se il contatore non è ubicato immediatamente dopo tale confine . Ad avviso del giudice di primo grado, il gestore della rete pubblica non potrebbe tenere “sotto controllo gli
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impianti posti su suoli privati che non possono che ricadere sotto la custodia dei privati. Questi dunque, come espressamente stabilito dal menzionato art. 18, hanno l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi, sono tenuti a segnalare all' ogni CP_8
eventuale guasto degli stessi e sono responsabili di eventuali danni causati dagli impianti” .
Il Tribunale, disattendo le osservazioni dell' ing. nominato CTU nel procedimento Per_1
cautelare, ha altresì escluso che le caratteristiche tecniche dell'impianto idrico del RI
UR, ed in particolare la mancanza di sezionamento immediatamente dopo il punto di consegna ubicato, come già esposto, al confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata, impedissero agli utilizzatori di intervenire, gestire e manutenere la rete idrica interna. Al riguardo, ha osservato che la necessità di richiedere all' la chiusura dell'erogazione CP_8 dell'acqua per poter procedere ai necessari interventi di manutenzione per non esservi la possibilità di interrompere la somministrazione in corrispondenza del punto di consegna non esclude gli obblighi posti a carico del privato, sul quale solo incombeva l'onere di realizzare una valvola di chiusura che gli consentisse di intervenire sull'impianto privato . Ad avviso del Tribunale, la necessità di richiedere l'intervento dell' , seppure ai soli fini CP_8
dell'interruzione dell'erogazione per consentire le attività di manutenzione, costituisce dunque solo un inconveniente tecnico che non rileva ai fini dell'individuazione del rapporto di custodia .
Muovendo da tali premesse, il primo giudice ha evidenziato che, nel caso di specie, la rottura si era verificata “non soltanto a valle dello stacco della dorsale principale DN150 che alimentava la rete idrica interna al RI UR e che individua a norma dell'art. 18 il cosiddetto impianto di derivazione di utenza, ma ha interessato specificamente una tubazione che dipartendosi da quella principale (DN150) interrata all'interno del RI UR adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare e all'unità immobiliare Parte_6 di proprietà . Parte_3
Infine, il Tribunale ha rinvenuto la conferma della titolarità privata della tubazione oggetto di lite nel regolamento di condominio depositato con atto per notaio del 28.3.1981, Persona_2
trascritto in data 1.4.1981, al quale ha attribuito natura contrattuale per essere stato approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati subito dopo l'acquisto, “e dunque al momento della costituzione dello stesso condominio”, rilevando che il documento, nel disciplinare la proprietà delle cose comuni, prevedeva che “l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” è comune a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso immobiliare, ed in ragione dei millesimi di cui alle tabelle D;
poiché
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la rottura si era verificata dopo il punto di diramazione alle singole proprietà interessate, il
Tribunale ha concluso che il soggetto che esercitava la custodia sul tubo che aveva causato le infiltrazioni non poteva essere individuato nell'ABC .
7. A tale articolato iter argomentativo il ha contrapposto unicamente, Parte_1
con il secondo motivo di gravame, censure che attengono all'applicabilità dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel . Controparte_12
Sostiene l'impugnante che l'art. 18 cit., valorizzato dal primo giudice, è una disposizione priva di efficacia normativa e comunque subordinata alle norme di rango legislativo, come quelle del codice civile in materia di proprietà immobiliare e di responsabilità extracontrattuale, che non può certo fissare le demarcazioni tra proprietà pubblica e privata ma soltanto descrivere lo stato delle cose . Rileva che la norma non contiene alcuna ripartizione delle sfere di responsabilità tra impresa erogatrice ed utenti, ma si limita a prevedere che “di norma” il punto di consegna è rinvenibile dentro la proprietà privata e tanto avvalora che la rete di distribuzione pubblica può addentrarsi in profondità nel fondo privato, sino al punto di consegna .
Quanto alla possibilità per gli utenti, affermata dal Tribunale, di realizzare una valvola di chiusura che consentisse di intervenire sull'impianto, si tratta, a parere del Parte_1
, di un'attività che, al più, poteva competere al proprietario locatore in quanto
[...] titolare delle incombenze gestionali e manutentive dell'impianto idrico.
Ancora, il Fallimento protesta che il primo giudice ha del tutto omesso di individuare quale e dove sarebbe il punto di consegna, ed osserva che, anche a voler suppore che il punto di consegna non debba necessariamente coincidere con il luogo in cui è installato il contatore, è ragionevole presumere, fino a prova contraria, tale coincidenza .
Dopo aver svolto tali censure, il ha riproposto le difese svolte in primo grado in Parte_1 merito al “quantum” della pretesa risarcitoria .
8. Anche il secondo motivo dell'appello proposto da critica Parte_3
l'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 18 cit.
La dopo aver evidenziato che il giudice di prime cure ha impropriamente Parte_3
richiamato la legge della Regione Campania n. 14 del 1997 giacchè essa non contiene alcun principio riferibile alla norma regolamentare, protesta che il Tribunale ha omesso di considerare che l'art. 18 cit. contiene le espressioni “generalmente”, “di norma”, “in generale,” ed ha di conseguenza travisato il dettato normativo che, a dire dell' impugnante,
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deve essere correttamente interpretato nel senso che la collocazione in area privata non è dato dirimente al fine di distinguere la condotta pubblica da quella privata .
Sotto altro profilo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso le risultanze delle Ctu secondo cui le peculiari caratteristiche dell'impianto idrico del RI UR escluderebbero l'applicazione dell'art. 18 .
Osserva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il punto di consegna è costituito dal contatore, con la conseguenza che tutto ciò che sta a monte del contatore stesso appartiene all , così come emerge dal comma 4 del Regolamento . Osserva l'appellante che CP_8
l'espressione contenuta nell'art. 18, secondo cui “il punto di consegna può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” sta a significare che la regola fissata dalla norma è che il punto di consegna coincide con il contatore e che in circostanze particolari la regola è derogabile, e tanto trova conferma anche nell'art. 18 comma 9 e nell'ultimo comma dell'art. 18. Conclude che la tesi del Tribunale – secondo cui il punto di consegna coinciderebbe con il punto in cui termina il suolo pubblico ed inizia quello privato
– si rivela inconsistente anche alla luce della descrizione dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati alla relazione del Ctu ing. dai quali emerge sì che la tubazione che alimenta Per_3
il RI UR è allocata in suolo pubblico, ma emerge anche che, prima di raggiungere il suolo privato, la tubazione stessa deve percorrere almeno una decina di metri prima di raggiungere il varco del rione stesso, sicchè, se fosse vera la tesi del Tribunale, una porzione di condotta privata sarebbe allocata su suolo pubblico .
Ancora, l'impugnante, richiamando la relazione del Ctu ing. evidenzia che in Per_3 ipotesi di guasto o rottura dell'impianto non vi è altra soluzione se non l'intervento dell' ; inoltre, per tutto il tratto della condotta che si diparte dalla saracinesca di CP_8 intercettazione posta sul suolo pubblico non vi sono chiavi d'arresto e nemmeno nel punto in cui la condotta cessa di attraversare il suolo pubblico, superando il varco del RI UR, sicchè, anche a voler individuare il punto di consegna come vorrebbe il Tribunale in tale ultimo punto, esso non presenterebbe alcuna opera, alcun pozzetto di ispezione, alcuna chiave d'arresto, prolungandosi invece senza soluzione di continuità all'interno del parco .
L'appellante protesta che il ragionamento del primo giudice è contraddittorio perché da un lato ha affermato la condominialità della condotta e dall'altro che la porzione di essa in cui si verificò la rottura, pur dipartendosi dalla saracinesca sita nel mezzo della via Leopardi, alimenta soltanto due unità immobiliari del RI UR;
osserva che il regolamento di condominio dice qualcosa di inesatto e di giuridicamente irrilevante, e comunque si riferisce
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
chiaramente alle sole condotte dell'acqua potabile e non anche alla condotta antincendio che serve il sicchè non si comprende come una condotta che si diparte dalla CP_6
pubblica via e si addentra in un vasto agglomerato cittadino per servire due immobili (su 736 appartamenti e 40 negozi) debba considerarsi condominiale .
Dopo aver rammentato che il RI UR fu costruito nel 1954/1955 con i benefici previsti dall'art. 44 del Regio Decreto 28.4.1938 n. 1165, che poneva a carico dei comuni l'obbligo di provvedere a proprie spese, sulle aree adibite alla costruzione di case popolari, “alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile”, l'appellante deduce che le condotte comunali furono quindi evidentemente realizzate alla luce di tale normativa “costituendosi sul suolo di sedime dell'intero agglomerato una servitù di attraversamento di tubazioni per destinazione del padre di famiglia, con conseguente irrilevanza della presunzione pur richiamata dal
Tribunale ex art. 840 c.c.” . Soggiunge che i viali interni del RI UR sono tutt'altro che strade private, tant'è che il ne cura la manutenzione e la rimozione dei Controparte_12
rifiuti .
Infine, la produce un nuovo documento, dal quale si evince che l'intero impianto Parte_3
interrato che attraversa il RI UR era interessato dal programma di interventi manutentivi da parte di er il triennio 2014/2017, e chiede che la Corte voglia ammetterne la CP_7
produzione sia perché il documento si è formato il 21.3.2014, successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. sia perché è stato pubblicato su Internet nel corso del 2017, e soggiunge che la proprietà dell'impianto in capo all si evince anche dalla presenza di CP_8
una bocchetta, sita nel viale interno del parco, che reca il logo . CP_8
Conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, sia accertato il diritto di proprietà o comunque il dovere di custodia in capo all' sulla condotta interrata, CP_7
con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per far fronte ai costi dei lavori di riparazione dell'immobile, da liquidarsi secondo la stima del Ctu ing. . Per_3
9. Gli appelli proposti da e sono affidati ad identiche Controparte_15 Controparte_6
censure .
Gli impugnanti contestano, anzitutto, che il punto di consegna, e cioè il luogo ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'ABC a quella dell'utente, possa essere individuato nel punto in cui termina la via pubblica ed ha inizio quella privata, così come ha ritenuto semplicisticamente il primo giudice;
osservano, in contrario, che la individuazione del punto di consegna passa anche attraverso un contatore per la rilevazione dei consumi idrici da parte dell'utente, laddove, nella specie, all'inizio del RI UR non vi è alcun contatore,
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e gli unici contatori sono posizionati alla base dei singoli edifici. Ancora, gli appellanti deducono che vicino al punto di consegna indicato dal primo giudice manca un sezionamento, che è indispensabile per poter consentire agli utenti di accedere alle condutture per provvedere autonomamente alla gestione ed alla manutenzione della rete idrica interna;
affermano che l'ente erogatore ha previsto un vero e proprio sezionamento vicino ai contatori nei pressi dei singoli edifici . Dopo aver ribadito che gli utenti non hanno alcuna possibilità di intervenire in autonomia sulla rete idrica, richiamano, a supporto della tesi difensiva, la relazione del Ctu ing. . Per_3
Sotto altro profilo, gli appellanti osservano che l'art. 18 è generico ed impreciso e rende assolutamente complicata, se non impossibile, la individuazione del punto di consegna ed auspicano che l'azienda erogatrice del servizio specifichi esattamente un punto di attacco o di derivazione, ossia un punto della rete in cui viene realizzata la derivazione a servizio dell'utenza, costituito da una staffa o manicotto di presa saldato, da una saracinesca stradale per manovra dall'alto con chiave e dal relativo chiusino.
Quanto al regolamento di condominio del RI UR, gli impugnanti deducono che esso non è decisivo perché non contiene alcuna indicazione che possa consentire di individuare l'effettiva estensione dell'impianto comune .
Gli appellanti censurano, poi, la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha negato che l'obbligo di custodia dell'impianto idrico ricada sull'ABC . Dopo avere evidenziato che l'obbligo di custodia non deve essere necessariamente legato alla persona del proprietario, sicchè l'ente erogatore può avere il controllo di un bene anche se sottoposto ad una proprietà aliena, gli impugnanti ribadiscono che dalle risultanze istruttorie è emersa la totale impossibilità degli utenti di poter accedere alla condotta idrica per cui è causa e quindi la impossibilità di poter provvedere a qualsiasi forma di manutenzione per la mancanza di qualsivoglia forma di accesso, e rilevano che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che gli utenti possono rivolgersi all'ente erogatore, seppure ai soli fini dell'interruzione della erogazione dell'acqua, per provvedere alla manutenzione, affermando che “è impensabile riconoscere un obbligo di custodia di un bene in capo a chi non ha la materiale disponibilità
(rectius: gli utenti), dovendo sempre richiedere interventi di terzi (rectius: l'azienda oggi appellata) al fine di risolvere ogni problematica inerente il suddetto bene”, e che il Tribunale ha accertato l'obbligo di custodia a carico degli utenti nonostante questi ultimi non abbiano la materiale apprensione . Concludono che l'ente erogatore, indipendentemente dal fatto di essere il pieno proprietario della condotta idrica, ne ha la piena ed esclusiva custodia per
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essere l'unico soggetto che può materialmente gestire, manutenere e preservare tale conduttura. Infine, quanto al passo della sentenza che imputa agli utenti, e non alla società erogatrice, di non aver realizzato una valvola di chiusura (chiave di arresto) che consenta di interrompere l'erogazione dell'acqua nella proprietà privata, gli impugnanti protestano la genericità e l'infondatezza del rilievo e rimarcano che non sarebbe stato risolutivo posizionare una chiave d'arresto “posto che il problema occorre risolverlo a monte, quanto alla concreta possibilità per gli utenti, al fine di essere qualificati custodi, di avere la piena ed effettiva disponibilità della condotta in parola”. Sul punto, richiamano la relazione del Ctu nella parte in cui ha accertato che, per eseguire qualsiasi tipo di manutenzione sul tubo interrato da cui scaturì la perdita idrica, “si sarebbe dovuto inevitabilmente operare sulla valvola installata nel pozzetto “AMAN” posizionato sul suolo pubblico di via Leopardi” la cui chiusura “avrebbe inevitabilmente intercettato una delle principali fonti di alimentazione idrica dell'intero RI
UR”.
10. Gli argomenti che precedono non valgono a sovvertire il segno della decisione impugnata, dovendo condividersi l'impostazione del primo giudice secondo cui non sussiste la Contr responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'azienda speciale giacchè la stessa non è titolare del rapporto di custodia con la tubazione dalla quale sono derivate le infiltrazioni ed i conseguenti danni.
Mette conto rammentare che la decisione del Tribunale muove dalla premessa logico- giuridica secondo cui l'art. 840 c.c. pone una presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate.
L'interpretazione del dettato normativo in termini di presunzione legale relativa, che incide sulla ripartizione dei carichi probatori perché determina un'inversione dell'onere della prova con riferimento al fatto presunto, non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli appellanti .
Dunque, la presunzione prevista dall'art. 840 c.c. individua nei proprietari del soprassuolo i proprietari della tubazione interrata realizzata nel sottosuolo, sicchè nella fattispecie in esame deve ritenersi che, in forza di essa, e sino a prova contraria, il proprietario della tubazione interrata oggetto di lite – che si diparte dalla tubazione principale che alimenta la rete idrica interna del complesso immobiliare denominato RI UR, posta nel sottosuolo del viale d'ingresso del complesso stesso, e adduce l'acqua esclusivamente alle unità immobiliari di proprietà e di proprietà – deve essere individuato nel Parte_6 Parte_3
proprietario del corrispondente soprassuolo.
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L'indicazione che deriva dalla presunzione di legge è quindi univocamente nel senso della titolarità privata della tubazione idrica oggetto di lite, essendo di proprietà privata il suolo sovrastante .
Depone con chiarezza nel senso della proprietà privata anche il regolamento di condominio depositato con atto per notaio di Napoli del 28.3.1981 e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei R.R. di Napoli in data 1.4.1981, richiamato dal giudice di primo grado.
Si tratta, come ha accertato il Tribunale con motivazione che, sul punto, non è stata attinta dal gravame, di un regolamento di natura contrattuale in quanto approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati al momento della costituzione del condominio, che, all'art. 2, annovera espressamente tra i beni “comuni a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso”, ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle D,
“…l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” (lett. g) .
L'art. 3 dispone, poi, che “Sono comuni a tutti proprietari dei singoli fabbricati del comprensorio ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle A …gli impianti di adduzione dell'acqua fino al punto di adduzione alle singole unità” .
Dunque, il regolamento di condominio rafforza la presunzione dell'art. 840 c.c. perché indica chiaramente che l'impianto idrico generale del RI UR, così come quelli posti al servizio dei singoli fabbricati, sono di proprietà privata, ed è coerente con l'originaria formulazione dell'art. 1117 c.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, a tenore del quale costituiscono oggetto di proprietà comune dei condomini, se il contrario non risulta dal titolo,
“ …gli impianti per l'acqua … fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini” .
Analogamente, secondo il nuovo testo dell'art. 1117 c.c., introdotto dalla riforma del 2012, per gli impianti idrici si presume la proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche .
Come emerge dagli atti, il regolamento condominiale in esame risulta richiamato ed accettato da e dai nei rispettivi atti di acquisto delle unità Parte_3 Controparte_15
immobiliari ricomprese nel RI UR (atti entrambi rogati dal notaio in data Persona_2
1.7.1981 e 16.12.1989, debitamente trascritti) .
A dispetto di quanto eccepito dagli appellanti e le Controparte_15 CP_6
espressioni contenute nel regolamento di condominio non peccano di genericità, posto che lo stesso art. 1117 c.c. (nella formulazione previgente) discorre di “impianti per l'acqua” senza
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ulteriori specificazioni, né sussistono ragioni per dubitare che la tubazione per cui è causa sia parte dell'impianto idrico disciplinato dal regolamento stesso .
Nemmeno merita adesione l'obiezione dell'appellante volta a sminuire il valore Parte_3
probatorio del documento in esame, dovendo, al contrario, riconoscersi che esso ha efficacia di piena prova circa la titolarità dei beni comuni e di quelli riservati in proprietà esclusiva giacchè, come ha accertato il giudice di primo grado con statuizione che non è stata oggetto di impugnazione, si tratta dell'atto con il quale è stato costituito il , e pertanto non Parte_7
si è in presenza di un regolamento che si limita a dettare le regole circa l'utilizzazione dei beni comuni, ma di un atto avente valore costitutivo che ha attribuito ai condomini la proprietà comune dei beni ivi indicati ed ha previsto la riserva in proprietà esclusiva di altri cespiti .
Non può quindi dubitarsi della rilevanza probatoria del regolamento di condominio, che avvalora con certezza che l'impianto idrico generale del RI UR è di proprietà di tutti i condomini mentre gli impianti che servono i singoli fabbricati sono comuni ai rispettivi partecipanti, fino al punto di adduzione alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Milita nel senso della proprietà privata anche l'art. 18 del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Napoli, a tenore del quale “L'impianto di distribuzione si distingue in “impianto di derivazione d'utenza che è quello costituito da condutture, raccordi e apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, e quello “pubblico”, che è costituito dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna. Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio. Il “punto di consegna” è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' , di norma CP_8
insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica – e, quindi, a monte del punto di consegna – sono di proprietà dell'AIN; quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna- sono di proprietà dell'utente” .
La disposizione regolamentare, recepita nei contratti di somministrazione stipulati con gli utenti, secondo la statuizione del primo giudice non attinta dai gravami, e perciò parte integrante del tessuto negoziale, è coerente con i principi enunciati dalla legge Regione
Campania 21.5.1977 n. 14, intitolata “Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della l.
5.1.1994 n. 36”, che era vigente all'epoca dei fatti e che è stata abrogata dalla
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successiva legge regionale del 2.12.2015 n. 15, intitolata “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell ” . Controparte_17
Come emerge dal tenore letterale, l'art. 18 innanzi richiamato pone, dunque, quale regola generale per distinguere tra impianto di distribuzione pubblico e impianto di derivazione d'utenza, quella della titolarità pubblica o privata del luogo ove insiste, e fissa quale limite della rete di distribuzione pubblica il punto di consegna, inteso come il luogo in cui la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica a quella privata, escludendo espressamente che il punto di consegna debba necessariamente coincidere con il contatore .
Tale definizione del punto di consegna è conforme alle previsioni dell'art. 2 D.M. del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.2008, a tenore del quale per punto di consegna delle forniture si intende “il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente”, senza che sia richiesta la presenza del contatore o di altro manufatto .
Le indicazioni che si traggono dall'art. 18 in esame avvalorano, quindi, che, secondo un criterio di ordine generale, la rete di distribuzione pubblica si sviluppa sul demanio pubblico fino al cosiddetto punto di consegna, mentre l'impianto di derivazione d'utenza è costituito dalle apparecchiature e dai raccordi che insistono sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua ; si tratta di indicazioni in linea con le risultanze del regolamento di condominio, che, come si è esposto, annovera tra i beni di proprietà comune dei condomini l'impianto idrico ubicato all'interno del complesso immobiliare e posto al servizio dello stesso .
Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, la proprietà della tubatura oggetto di lite va ricondotta alla titolarità privata giacchè essa è parte integrante dell'impianto idrico installato all'interno del RI UR, annoverato dal regolamento di condominio tra i beni di proprietà comune dei condomini (peraltro, deve rimarcarsi che dalla ricostruzione del primo giudice - pag. 16- si desume che proprietari della tubatura che ha causato i danni sono la ed Parte_3
i , vale a dire i proprietari delle unità immobiliari servite dalla tubatura Parte_6
stessa, perché la rottura si è verificata dopo il punto di diramazione dalla tubazione interrata principale alle singole proprietà interessate) .
L'accertamento in termini di proprietà privata della cosa che ha causato il danno risulta dirimente ai fini della risoluzione della controversia in esame giacchè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità
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dominicale della cosa può venir meno soltanto “in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato” (Cass. 22839/2017; 2631/2021; 8888/2020), laddove, nel caso di specie, non è configurabile alcun rapporto giuridicamente qualificato che valga ad attribuire all'azienda pubblica sia la disponibilità giuridica che quella materiale della cosa, e quindi il potere-dovere di custodire il bene in luogo del proprietario .
Invero, secondo l'efficace espressione della giurisprudenza di legittimità, la custodia che fonda la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è obbligo ontologicamente insito nella proprietà (Cass. 34401/ 2023).
Integra un principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della configurabilità della responsabilità di natura oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, sicchè il criterio di imputazione della responsabilità prescelto dal legislatore risiede nella custodia, cioè in quello specifico rapporto che si instaura tra il soggetto e la cosa, tale da costituire il primo “custode” della seconda .
Secondo un'affermazione ricorrente, che merita tuttavia di essere chiarita, custode non è da considerarsi necessariamente il proprietario.
Al riguardo, è stato evidenziato che il rapporto di custodia postula l'effettivo potere sulla cosa,
e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale “alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del custode, rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c., ossia di colui che ha il potere di governo della cosa, da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. 22839/2017), ed ancora che il rapporto di custodia, che si presume nella titolarità dominicale della cosa, può venir meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (Cass. 22839/2017; 8888/2020; 2623/2021, 15096/2013), così come nel caso di danni cagionati a terzi dall'immobile locato, in cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex art. 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell'immobile acquisite nella sua disponibilità giuridica con il contratto di locazione (Cass.
8466/2020). Custode è altresì l'usufruttuario dell'immobile, e non il nudo proprietario, avendo il primo il pieno controllo e disponibilità materiale della cosa (Cass. 20429/2022) .
La “ratio” del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede dunque nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto, che sia proprietario, possessore o detentore qualificato, e la cosa
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in custodia, semprechè sussista non soltanto la mera relazione diretta e materiale con la cosa ma anche “un'astratta competenza giuridica sulla res” cui “deve corrispondere una disponibilità materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere “attuale e diretto” il potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa stessa (Cass. 22839/2017) .
Diversamente, la disponibilità del bene che ha l'utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della cosa stessa, ne abbia conservato la custodia (Cass. 15096/2013) .
Nella specie, la tesi difensiva degli appellanti accredita che titolare del rapporto di custodia è
l'ABC perchè le caratteristiche tecniche dell' impianto idrico del RI UR dimostrerebbero che l'azienda pubblica, e soltanto essa, ha l'effettivo potere materiale di intervento sulla tubazione oggetto di lite;
si tratta, come si è detto, di un'impostazione disattesa dal Tribunale, che, con l'articolata motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, ha negato l'esistenza della disponibilità materiale della cosa in capo all'ABC .
L'assunto degli impugnanti non convince perché, facendo leva unicamente sulla disponibilità materiale, non si fa carico di chiarire quale sarebbe il rapporto giuridicamente qualificato con la cosa da parte dell'azienda dal quale deriverebbe il potere-dovere di intervento sulla tubazione oggetto di lite che, è bene ricordare, è ubicata all'interno del complesso immobiliare di proprietà privata denominato RI UR, chiuso da un cancello, si diparte dalla tubazione principale interrata posta nel viale interno che serve tutto il complesso, ed adduce l'acqua a due immobili di proprietà di alcune delle parti appellanti . Invero, i gravami non si confrontano con il dato, per vero inconfutabile, della acclarata proprietà privata della cosa, e non spiegano in forza di quale titolo, di natura legale o convenzionale, la custodia del bene non farebbe capo al proprietario ma all'azienda pubblica, che avrebbe assunto non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica del bene altrui, e quindi il potere- dovere di intervenire su di esso.
Sul punto, non sortiscono esito le allegazioni della volte a sostenere, da un lato, Parte_3
che i viali del RI UR non sono privati perché il rovvede alla raccolta Controparte_12 dei rifiuti, e, dall'altro, a far valere, secondo una diversa prospettazione, l'esistenza di una Contr servitù in favore dell costituita per destinazione del padre di famiglia. Entrambe le tesi difensive risultano indimostrate, non essendovi alcuna prova che i viali interni al RI UR
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- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
– anch'essi di proprietà comune a tutti i partecipanti, secondo la previsione dell'art. 2 del regolamento di condominio - siano stati acquisiti alla mano pubblica, e non essendo nemmeno astrattamente configurabile il trasferimento della proprietà privata in favore del per CP_12 effetto dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, come vuole l'appellante, occorrendo a tal fine un titolo d'acquisto, derivativo o originario . Quanto alla asserita servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, è sufficiente osservare che è del tutto indimostrato che, prima della costituzione del , il fosse Parte_7 Controparte_12
proprietario esclusivo del suolo e dei fabbricati ivi realizzati e, al contempo, dell'impianto idrico destinato al loro servizio, e che, a seguito del frazionamento della proprietà immobiliare, tale situazione di fatto abbia comportato la costituzione di una servitù secondo la modalità prevista dall'art. 1062 c.c. .
Né induce a diverse conclusioni il nuovo documento, datato 21.3.2014, prodotto dalla con l'atto d'appello, trattandosi di una produzione tardiva e non essendovi certezza Parte_3
che esso stato pubblicato su internet, e quindi reso conoscibile, soltanto nel corso del 2017 ; quanto al profilo sostanziale, risultano condivisibili le argomentazioni difensive svolte Contr dall secondo cui si tratta di un intervento di manutenzione programmato in considerazione dell'esito del procedimento cautelare, e, comunque, di un'attività che è espressione del generale potere dell'azienda di intervenire su impianti di derivazione d'utenza privati per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, e quindi per motivi eccezionali, previsto dall'art. 18 del regolamento, dal quale non può inferirsi l'esistenza di un indifferenziato obbligo di custodia degli impianti di proprietà privata .
In conclusione deve, perciò, ritenersi che, in forza dell'art. 840 c.c. e del regolamento di condominio di natura contrattuale, la tubatura idrica oggetto di lite sia un bene di proprietà privata e che, in assenza di un titolo legale o convenzionale che ne attribuisca la custodia all'ABC, non possa configurarsi a carico della stessa la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., disposizione normativa che esige non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica della cosa .
Gli appelli vanno perciò respinti, confermando la sentenza impugnata .
11.La oggettiva complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado, secondo la formulazione meno restrittiva dell'art. 92 c.p.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, introdotta nel 2012 .
Poiché gli appelli sono stati proposti in data successiva al 30.1.2013 e sono stati rigettati, sussistono i presupposti per disporre, a carico degli appellanti, il pagamento di un ulteriore
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importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, e di tanto deve darsi atto in dispositivo .
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7241/2017, così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) compensa le spese del grado;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico degli appellanti .
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024 .
Il Presidente est.
dott.ssa Rosaria Papa
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- 23 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Rosaria Papa Presidente-rel.
dott. Maria Teresa Onorato Consigliere
dott. Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 4309+4339+4535+4537/2017 R.G. riservate in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in modalità cartolare, vertenti
TRA
(c.f. e p. Iva in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore dr. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Parte_2
Ferdinando del Carretto n. 26, presso lo studio dell'avv. Alfredo Martucci Schisa, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello ;
APPELLANTE nel giudizio 4309/2017
APPELLATO negli
altri giudizi
E
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_3 C.F._1
Napoli alla via Vincenzo Tiberio n. 14, presso lo studio dell'avv. Roberto Arcella, dal quale, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Puglisi, è rappresenta e difesa, giusta procura in calce all'atto d'appello ;
APPELLANTE nel giudizio 4339/2017
APPELLATA negli
altri giudizi
E
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (c.f. , C.F._3 Controparte_3 CodiceFiscale_4
(c.f. ) e Controparte_4 C.F._5 [...]
(c.f. elettivamente domiciliati in Napoli alla CP_5 CodiceFiscale_6
via Andrea d'Isernia n.20, presso lo studio dell'avv. Paolo de Silva, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTI nel giudizio 4537/2017
APPELLATI
negli altri giudizi
E partita IVA in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 presso lo studio dell'avv. Gaetano Gargiulo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di intervento di primo grado;
APPELLANTE nel giudizio 4535/2017
APPELLATA negli altri giudizi
E
(già , Controparte_7 CP_8
partita IVA in persona del PR speciale Ing. , P.IVA_3 Controparte_9
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giuseppe Martucci n.47, presso lo studio
RGn°4309/2017 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
dell'avv. Alfredo Flajani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
in tutti i giudizi
Conclusioni : all'udienza dell'11 dicembre 2024, celebrata in trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi agli atti introduttivi .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2012, la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_10
per sentirne accertare la responsabilità per i danni cagionati all'interno dell'esercizio commerciale sito in Napoli alla via Leopardi n. 192, int. 19, 20 e 22, da essa società attrice condotto in locazione ed adibito a vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, a seguito di cedimenti strutturali dei locali condotti in locazione, imputabili alla presenza di infiltrazioni d'acqua derivanti da condotte di acque potabili di proprietà dell' Controparte_11
di proprietà del Controparte_12
Richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., proposto dal proprietario dell'immobile nei confronti della Controparte_8 conclusosi con l'ordine per quest'ultima di procedere al ripristino della rete idrica, la società attrice chiedeva la condanna dell'azienda convenuta al risarcimento dei danni per gli importi necessari all'esecuzione di opere di consolidamento e ripristino dei locali, allo smaltimento della merce deperita, oltre ai danni derivanti dalla svendita della merce deperibile, danno all'immagine e alla perdita di avviamento del ramo aziendale impiantato nell'immobile locato e lucro cessante conseguito alla sospensione dell'attività commerciale .
La società convenuta, costituitasi, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la condotta da cui era derivata l'infiltrazione, trovandosi a valle del punto di consegna, era da ritenersi di proprietà privata.
Spiegava intervento volontario proprietaria dell'immobile sito in Parte_3
Napoli alla via G. Leopardi n. 192, che, deducendo di aver subito danni al proprio immobile in conseguenza del medesimo episodio di infiltrazione proveniente dalla condotta di proprietà dell' nei cui confronti aveva già proposto un ricorso d'urgenza accolto dal Tribunale CP_8
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
di Napoli, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a titolo di danno emergente e lucro cessante.
Con separato atto di citazione notificato il 29 giugno 2012, , Controparte_1 CP_2
, , e , in qualità di
[...] Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
proprietari di un immobile sito alla via G. Leopardi n. 192 al RI UR, condotto in locazione dalla società e destinato ad esclusivo uso di attività, Controparte_6
organizzazione e realizzazione di pubblici spettacoli teatrali, laboratori teatrali, scuole di recitazione, spettacoli musicali, convenivano in giudizio l' chiedendo il Controparte_8
risarcimento dei danni da loro subito per il medesimo evento dannoso .
A sostegno della domanda, deducevano che la rottura violenta della tubazione idrica di proprietà dell' al servizio dell'alimentazione idrica di alcune unità immobiliari CP_8
adiacenti il cespite “de quo”, oltre che dell'alimentazione dell'impianto antincendio del teatro, aveva provocato un cedimento repentino di tutte le strutture poste sul lato sinistro dell'ingresso del teatro;
che, a seguito di procedimenti d'urgenza da parte dei diversi soggetti danneggiati dall'evento, il Tribunale di Napoli aveva ordinato all' di procedere CP_8
immediatamente- adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza - all'integrale ripristino della rete idrica;
che il reclamo proposto dall' avverso tale provvedimento era stato rigettato dal collegio. CP_8
L' si costituiva, riproponendo le medesime difese . CP_8
Spiegava intervento volontario la società chiedendo di accertare la Controparte_6
responsabilità e condannare l' al risarcimento dei danni sofferti. Controparte_8
Riuniti i giudizi, all'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza n. 7241/2017 pubblicata in data 21 giugno 2017, il Tribunale di Napoli, qualificate le domande proposte dagli attori e dagli interventori ai sensi dell'art. 2051 c.c., le rigettava, negando l'esistenza del rapporto di Contr custodia in capo all' – nelle more divenuta CP_8 Controparte_13
- della tubazione idrica interrata la cui rottura aveva provocato la perdita
[...]
che aveva causato il cedimento del terreno circostante e la dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso .
2. Per la riforma di tale sentenza, notificata in data 22.6.2017, ha proposto appello il società con atto di citazione notificato il 18.7.2017 Parte_1 Parte_1
(giudizio iscritto al n. 4309/2017 r.g.), chiedendo l'integrale accoglimento della domanda di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
risarcimento danni avanzata in primo grado, con la liquidazione quantomeno dell'importo di
Euro 59.513,22 stimato dal Ctu, vinte ed attribuite le spese del doppio grado di lite .
Con autonomo atto di citazione, notificato in data 18.7. 2017, ha proposto appello Parte_3
(giudizio iscritto al n. 4339/2017 r.g.) chiedendo dichiararsi responsabile del fatto
[...] dannoso l' e condannarsi la stessa al risarcimento dei danni subiti nella misura CP_7
di Euro 192.285,73, o, gradatamente, di Euro 187.008,33, oltre interessi e rivalutazione a far data dal fatto e sino all'effettivo soddisfo, vinte ed attribuite le spese del doppio grado di giudizio .
Ulteriore appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 20.7.2017 da CP_6
Contr (giudizio iscritto al n. 4535/2017 r.g.), che ha chiesto la condanna della convenuta
[...]
al pagamento di Euro 122.272,51 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al PR AN .
La sentenza è stata altresì appellata da Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e con atto di citazione notificato il CP_5 Controparte_3 Controparte_4
20.7.2017 (giudizio iscritto al n. 4537/2017 r.g.), i quali hanno articolato i medesimi motivi di impugnazione svolti dal ed hanno chiesto la condanna dell'ABC al Controparte_6
pagamento di Euro 470.000,00 a titolo di risarcimento danni, con vittoria delle spese del doppio grado di lite, da attribuirsi al PR AN . Contr Si è costituita, in ciascun giudizio, la società chiedendo in via preliminare la riunione degli appelli, e, nel merito, il rigetto .
Disposta la riunione dei procedimenti ex art. 335 c.p.c., la causa, assunta in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2023, è stata rimessa sul ruolo in diversa composizione collegiale ed è stata nuovamente riservata a sentenza all'udienza del 17 aprile 2024, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. ; con ordinanza del 22 novembre 2024 il Collegio ha dato atto che erano stati acquisiti i fascicoli d'ufficio cartacei relativi ai giudizi riuniti e che tuttavia nel fascicolo telematico n. 4309/2017 r.g. non risultavano inserite le produzioni telematiche delle parti relative ai giudizi riuniti, e pertanto ne ha disposto l'acquisizione a cura della
AN .
Espletato l'adempimento, all'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa è stata riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini .
3.Verificata preliminarmente la tempestività dei gravami, proposti nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata
(22.6.2017), osserva il Collegio che tutti gli appellanti hanno censurato la decisione di primo
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grado denunciando innanzitutto la violazione dell'art. 2909 c.c. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che la sentenza pronunciata a definizione della controversia instaurata da - proprietario dell'immobile condotto in locazione da - CP_14 Parte_1 nei confronti dell'ABC, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria originata dal medesimo evento dannoso, non spiega efficacia “riflessa” di giudicato nei loro confronti .
Segnatamente, l'appellante ha protestato l'errore del Tribunale per Parte_1
non aver riconosciuto l'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 10628/2016, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dal predetto CP_14 proprietario dell'immobile già condotto in locazione dalla società “in bonis”, accertando la Contr responsabilità dell'azienda ai sensi dell'art. 2051 c.c. quale custode della tubatura che ha causato l'evento dannoso .
Sostiene l'appellante che, al fine di evitare giudicati contraddittori, deve prendersi atto “che la citata situazione di custodia ex art. 2051 c.c. è stata oggetto di un'affermazione obiettiva di verità, come tale destinata a valere” non solo nel rapporto giuridico dedotto in giudizio ma anche “rispetto a qualsiasi rapporto dipendente dal primo”, quale è la locazione;
del resto, proprio perché l'art. 1585 c.c. attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti degli autori delle molestie di fatto, che arrecano danno al godimento della cosa locata, deve riconoscersi il nesso di dipendenza che si instaura tra le vicende relative alla proprietà e quelle riferite al godimento della cosa ad opera del conduttore, ed affermarsi che l'imputazione di responsabilità deve essere identica . Ad avviso dell' appellante, da tali premesse discende che la sentenza passata in giudicato contiene una “affermazione oggettiva di verità suscettibile di spiegare effetti in via riflessa rispetto anche ai rapporti giuridici dipendenti”, quale è quello del conduttore .
Il motivo d'appello articolato da fa leva su un diverso argomento . Parte_3
La tesi della accredita che l'efficacia riflessa del giudicato invocato dalla Parte_3
trova fondamento nei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite Parte_1
Contr con la sentenza n. 6523 del 2008 giacchè l' , ora è stata parte di entrambi i giudizi, CP_8
e l'attore del processo definito con la sentenza divenuta irretrattabile è legato alla Parte_1
da un rapporto di locazione, che può qualificarsi come un rapporto derivato il cui titolare potrebbe subire effetti pregiudizievoli riflessi derivanti dalla sentenza resa “inter alios” .
Il gravame conclude che “una volta ammessa l'efficacia riflessa di quella sentenza nei confronti di essa si estenderà necessariamente anche alle altre parti del Parte_1 presente processo” per effetto della riunione .
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Il motivo articolato dagli appellanti e di contenuto Controparte_6 Controparte_15 speculare, denuncia l'errore del Tribunale sotto il profilo che, trattandosi del medesimo fatto storico, la questione della responsabilità dell'ABC risolta con la sentenza n.10628/2016 “si pone in guisa di antecedente logico indefettibile ed essenziale ai fini della decisione della controversia de qua” e precludeva al giudice di primo grado di riesaminare il “punto già accertato e risolto” tra le parti di quel giudizio;
gli impugnanti richiamano l'orientamento della S.C. in tema di efficacia riflessa, rimarcando che, per un medesimo evento, non possono essere ritenuti responsabili soggetti diversi e che il Tribunale è incorso in errore anche nella parte in cui ha negato rilevanza probatoria alla pronuncia resa “inter alios”, senza considerare che la stessa si fonda sulla consulenza tecnica espletata nel procedimento cautelare che, al pari di quella svolta nel giudizio di merito, ha accertato il rapporto di custodia in capo all'ABC
.
4.Le censure così articolate, che rasentano l'inammissibilità perché non si confrontano adeguatamente con la motivazione del primo giudice, non sono condivisibili .
Mette conto rammentare che il Tribunale ha respinto l'eccezione di “giudicato riflesso” avanzata dalla società con la comparsa conclusionale richiamando, anzitutto, la Parte_1
regola generale posta dall'art. 2909 c.c., secondo cui “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”; ha quindi rievocato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in particolari ipotesi, il giudicato può spiegare “efficacia riflessa” nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio nel quale si è formato, ed ha indicato analiticamente le predette ipotesi (terzi interventori legittimati ad esperire l'opposizione ex art. 404 c.p.c. e terzi chiamati in causa per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c.), spiegando le ragioni per cui la società conduttrice Parte_5
quanto titolare di un proprio diritto al risarcimento dei danni, del tutto autonomo rispetto a quello del proprietario – non può beneficiare dell'efficacia riflessa .
Osserva il Collegio che l'elaborazione giurisprudenziale più recente (Cass. 18325/2019;
31969/2019) ha del tutto disatteso la teoria del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare
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del rapporto dipendente ed ha affermato che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive. Ad avviso della Corte di legittimità, ragioni di ordine costituzionale rendono non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente, sicchè per il terzo la altrui decisione resta “res inter alios acta”; una volta esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto e non di fatto) del giudicato restano soltanto quelli disciplinati dalle norme positive.
Segnatamente, le norme che presuppongono l'estensione al terzo dell'efficacia del giudicato sono l'art. 404 comma 2 c.c. sull'opposizione di terzo revocatoria, che contempla i creditori e gli aventi causa (i quali secondo la dottrina sono i terzi titolari di un diritto dipendente che
è sorto prima dell'instaurazione del processo riguardante il rapporto pregiudiziale) e l'art. 1595 comma 3 c.c., secondo cui la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro il subconduttore (espressione di un principio che può ritenersi operante nell'intera materia del subcontratto) . Con riferimento al fenomeno dei nessi di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti, ferma la regola che l'efficacia del giudicato non può operare contro il terzo, può desumersi dall'art. 1306 c.c., dettato in materia di obbligazioni solidali, il principio secondo cui gli effetti del giudicato favorevole al terzo possono da questi, laddove manifesti l'intenzione di avvalersene, essere opposti al soggetto che è stato parte del processo pregiudicante confluito nel giudicato, operando quindi gli effetti del giudicato
“secundum eventum litis” .
Dunque, la Corte di Cassazione ha superato la teoria dell'efficacia riflessa del giudicato ed ha chiarito che i limiti soggettivi di efficacia di diritto del giudicato sono soltanto quelli disciplinati dalle norme positive innanzi indicate, sicchè, all'infuori di tali confini, il giudicato può acquistare soltanto valore di prova o di elemento di prova documentale, spiegando efficacia non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento .
Il recente intervento della Corte di legittimità induce perciò ad escludere in radice che, nel caso di specie, la sentenza resa “inter alios” possa spiegare i suoi effetti nei confronti degli altri danneggiati. Deve peraltro evidenziarsi che, poiché la teoria del giudicato riflesso è stata elaborata in riferimento al terzo titolare di un rapporto legato da nesso di pregiudizialità o dipendenza a quello oggetto del processo, nel caso di specie il richiamo al principio dell'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intentato dal proprietario locatore non sarebbe stato in nessun caso pertinente giacchè il contratto di locazione che legava la
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al proprietario dell' immobile non vale a configurare un nesso di dipendenza in Parte_1
senso tecnico tra i due rapporti dedotti in giudizio .
Escluso, dunque, che la sentenza pronunciata tra il e l'ABC possa spiegare effetti di CP_14
giudicato nei confronti del appellante e, “a fortiori”, nei confronti degli altri Parte_1
impugnanti, resta ancora da precisare che, alla luce dei principi innanzi richiamati, la sentenza potrebbe costituire elemento di prova, mancando nel sistema processuale una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi istruttori, così come rimarca il gravame proposto dal e dai . Tuttavia, posto che la sentenza passata in giudicato, CP_6 Parte_6
pronunciata “inter alios”, si fonda unicamente sull'indagine tecnica svolta nel giudizio cautelare, ed il giudice di primo grado ha esplicitamente annoverato, tra i mezzi istruttori da valutare ai fini della decisione, tale consulenza, sul punto la censura degli impugnanti non si rivela giustificata da idoneo interesse .
5. Gli altri motivi di gravame involgono la questione della responsabilità dell'azienda speciale Contr
negata dal Tribunale .
6.Prima di procedere al loro esame, appare opportuno riportare sinteticamente l'articolato percorso argomentativo sul quale si fonda la sentenza impugnata .
Il giudice di primo grado ha qualificato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e dagli interventori in termini di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ne ha chiarito la natura ed ha richiamato i principi che governano la ripartizione degli oneri probatori .
In fatto, ha premesso che, come accertato da entrambe le consulenze tecniche d'ufficio
(espletate nel giudizio cautelare e nell'odierno giudizio a cognizione piena), le cui conclusioni erano state, sul punto, pacificamente accolte dalle parti, le cause dell'evento dannoso sono costituite dalla perdita idrica causata dalla rottura di una tubazione interrata collegata ad una rete in pressione, che aveva provocato un cedimento locale del terreno circostante e la conseguente dislocazione delle strutture degli immobili che si fondavano sullo stesso. La rottura e la conseguente incontrollata ed abbondante fuoriuscita d'acqua erano state determinate dalla vetustà del tubo, che risultava corroso in vari punti, e dall'elevata pressione idrica esistente all'interno del tubo .
Come dà atto la stessa sentenza, si tratta di una tubazione che, dipartendosi da quella principale interrata sita all'interno del RI UR (DN150) che alimentava la rete idrica del rione stesso, adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare di proprietà
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, condotta in locazione dal e all'unità immobiliare Parte_6 Controparte_6
di proprietà . Parte_3
Il punto di rottura era localizzato sotto l'immobile di proprietà nella zona Parte_3 posteriore del locale;
il tracciato interrato del tubo che si ruppe terminava all'interno di un pozzetto ubicato a pavimento dell'intercapedine posta a tergo di tale immobile . Da questo pozzetto emergeva un unico tubo che, appena fuori terra, si sdoppiava in due rami, uno collegato al contatore idrico asservito alla proprietà e l'altro collegato agli impianti Parte_3
idro-potabile ed antincendio del . CP_6
Al fine di dirimere la questione, oggetto di netto contrasto tra le parti, relativa all'individuazione del soggetto custode della tubazione, il Tribunale ha preso le mosse dal dettato dell'art. 840 c.c., dal quale ha desunto la presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate .
Ha quindi valorizzato l'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel traendo da esso la distinzione tra impianto di distribuzione Controparte_12
pubblico, che insiste in proprietà pubblica fino al cosiddetto punto di consegna, e impianto di derivazione di utenza, che insiste sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, ed ha evidenziato che il regolamento costituisce parte integrante del contratto di somministrazione il quale, a sua volta, enuncia il discrimine tra rete pubblica e privata fondato sul punto di consegna e disciplina i conseguenti oneri, obblighi e responsabilità gravanti sugli utenti .
Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, il punto di consegna deve essere individuato, così come prevedono l'art. 18 ed il contratto di somministrazione, nel “… luogo dove la conduttura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' , di norma CP_8
insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” ; sicchè, anche per l'impianto che serve il complesso edilizio denominato RI UR - in cui, come evidenziato dal CTU ing. nominato nel procedimento cautelare, manca il Per_1
sezionamento ed un contatore idrico dell'intero parco, che avrebbe dovuto essere ubicato all'interno del stesso, immediatamente dopo il punto di consegna, per consentire al CP_16
di avere l'autonoma gestione della rete del idrica del - il punto di consegna Parte_7 CP_16
è quello determinato dal confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato secondo gli ordinari criteri, anche se il contatore non è ubicato immediatamente dopo tale confine . Ad avviso del giudice di primo grado, il gestore della rete pubblica non potrebbe tenere “sotto controllo gli
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impianti posti su suoli privati che non possono che ricadere sotto la custodia dei privati. Questi dunque, come espressamente stabilito dal menzionato art. 18, hanno l'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi, sono tenuti a segnalare all' ogni CP_8
eventuale guasto degli stessi e sono responsabili di eventuali danni causati dagli impianti” .
Il Tribunale, disattendo le osservazioni dell' ing. nominato CTU nel procedimento Per_1
cautelare, ha altresì escluso che le caratteristiche tecniche dell'impianto idrico del RI
UR, ed in particolare la mancanza di sezionamento immediatamente dopo il punto di consegna ubicato, come già esposto, al confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata, impedissero agli utilizzatori di intervenire, gestire e manutenere la rete idrica interna. Al riguardo, ha osservato che la necessità di richiedere all' la chiusura dell'erogazione CP_8 dell'acqua per poter procedere ai necessari interventi di manutenzione per non esservi la possibilità di interrompere la somministrazione in corrispondenza del punto di consegna non esclude gli obblighi posti a carico del privato, sul quale solo incombeva l'onere di realizzare una valvola di chiusura che gli consentisse di intervenire sull'impianto privato . Ad avviso del Tribunale, la necessità di richiedere l'intervento dell' , seppure ai soli fini CP_8
dell'interruzione dell'erogazione per consentire le attività di manutenzione, costituisce dunque solo un inconveniente tecnico che non rileva ai fini dell'individuazione del rapporto di custodia .
Muovendo da tali premesse, il primo giudice ha evidenziato che, nel caso di specie, la rottura si era verificata “non soltanto a valle dello stacco della dorsale principale DN150 che alimentava la rete idrica interna al RI UR e che individua a norma dell'art. 18 il cosiddetto impianto di derivazione di utenza, ma ha interessato specificamente una tubazione che dipartendosi da quella principale (DN150) interrata all'interno del RI UR adduceva l'acqua esclusivamente all'unità immobiliare e all'unità immobiliare Parte_6 di proprietà . Parte_3
Infine, il Tribunale ha rinvenuto la conferma della titolarità privata della tubazione oggetto di lite nel regolamento di condominio depositato con atto per notaio del 28.3.1981, Persona_2
trascritto in data 1.4.1981, al quale ha attribuito natura contrattuale per essere stato approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati subito dopo l'acquisto, “e dunque al momento della costituzione dello stesso condominio”, rilevando che il documento, nel disciplinare la proprietà delle cose comuni, prevedeva che “l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” è comune a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso immobiliare, ed in ragione dei millesimi di cui alle tabelle D;
poiché
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la rottura si era verificata dopo il punto di diramazione alle singole proprietà interessate, il
Tribunale ha concluso che il soggetto che esercitava la custodia sul tubo che aveva causato le infiltrazioni non poteva essere individuato nell'ABC .
7. A tale articolato iter argomentativo il ha contrapposto unicamente, Parte_1
con il secondo motivo di gravame, censure che attengono all'applicabilità dell'art. 18 del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel . Controparte_12
Sostiene l'impugnante che l'art. 18 cit., valorizzato dal primo giudice, è una disposizione priva di efficacia normativa e comunque subordinata alle norme di rango legislativo, come quelle del codice civile in materia di proprietà immobiliare e di responsabilità extracontrattuale, che non può certo fissare le demarcazioni tra proprietà pubblica e privata ma soltanto descrivere lo stato delle cose . Rileva che la norma non contiene alcuna ripartizione delle sfere di responsabilità tra impresa erogatrice ed utenti, ma si limita a prevedere che “di norma” il punto di consegna è rinvenibile dentro la proprietà privata e tanto avvalora che la rete di distribuzione pubblica può addentrarsi in profondità nel fondo privato, sino al punto di consegna .
Quanto alla possibilità per gli utenti, affermata dal Tribunale, di realizzare una valvola di chiusura che consentisse di intervenire sull'impianto, si tratta, a parere del Parte_1
, di un'attività che, al più, poteva competere al proprietario locatore in quanto
[...] titolare delle incombenze gestionali e manutentive dell'impianto idrico.
Ancora, il Fallimento protesta che il primo giudice ha del tutto omesso di individuare quale e dove sarebbe il punto di consegna, ed osserva che, anche a voler suppore che il punto di consegna non debba necessariamente coincidere con il luogo in cui è installato il contatore, è ragionevole presumere, fino a prova contraria, tale coincidenza .
Dopo aver svolto tali censure, il ha riproposto le difese svolte in primo grado in Parte_1 merito al “quantum” della pretesa risarcitoria .
8. Anche il secondo motivo dell'appello proposto da critica Parte_3
l'applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 18 cit.
La dopo aver evidenziato che il giudice di prime cure ha impropriamente Parte_3
richiamato la legge della Regione Campania n. 14 del 1997 giacchè essa non contiene alcun principio riferibile alla norma regolamentare, protesta che il Tribunale ha omesso di considerare che l'art. 18 cit. contiene le espressioni “generalmente”, “di norma”, “in generale,” ed ha di conseguenza travisato il dettato normativo che, a dire dell' impugnante,
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deve essere correttamente interpretato nel senso che la collocazione in area privata non è dato dirimente al fine di distinguere la condotta pubblica da quella privata .
Sotto altro profilo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia disatteso le risultanze delle Ctu secondo cui le peculiari caratteristiche dell'impianto idrico del RI UR escluderebbero l'applicazione dell'art. 18 .
Osserva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, il punto di consegna è costituito dal contatore, con la conseguenza che tutto ciò che sta a monte del contatore stesso appartiene all , così come emerge dal comma 4 del Regolamento . Osserva l'appellante che CP_8
l'espressione contenuta nell'art. 18, secondo cui “il punto di consegna può anche non coincidere con il punto in cui è installato il contatore” sta a significare che la regola fissata dalla norma è che il punto di consegna coincide con il contatore e che in circostanze particolari la regola è derogabile, e tanto trova conferma anche nell'art. 18 comma 9 e nell'ultimo comma dell'art. 18. Conclude che la tesi del Tribunale – secondo cui il punto di consegna coinciderebbe con il punto in cui termina il suolo pubblico ed inizia quello privato
– si rivela inconsistente anche alla luce della descrizione dei luoghi e dei rilievi fotografici allegati alla relazione del Ctu ing. dai quali emerge sì che la tubazione che alimenta Per_3
il RI UR è allocata in suolo pubblico, ma emerge anche che, prima di raggiungere il suolo privato, la tubazione stessa deve percorrere almeno una decina di metri prima di raggiungere il varco del rione stesso, sicchè, se fosse vera la tesi del Tribunale, una porzione di condotta privata sarebbe allocata su suolo pubblico .
Ancora, l'impugnante, richiamando la relazione del Ctu ing. evidenzia che in Per_3 ipotesi di guasto o rottura dell'impianto non vi è altra soluzione se non l'intervento dell' ; inoltre, per tutto il tratto della condotta che si diparte dalla saracinesca di CP_8 intercettazione posta sul suolo pubblico non vi sono chiavi d'arresto e nemmeno nel punto in cui la condotta cessa di attraversare il suolo pubblico, superando il varco del RI UR, sicchè, anche a voler individuare il punto di consegna come vorrebbe il Tribunale in tale ultimo punto, esso non presenterebbe alcuna opera, alcun pozzetto di ispezione, alcuna chiave d'arresto, prolungandosi invece senza soluzione di continuità all'interno del parco .
L'appellante protesta che il ragionamento del primo giudice è contraddittorio perché da un lato ha affermato la condominialità della condotta e dall'altro che la porzione di essa in cui si verificò la rottura, pur dipartendosi dalla saracinesca sita nel mezzo della via Leopardi, alimenta soltanto due unità immobiliari del RI UR;
osserva che il regolamento di condominio dice qualcosa di inesatto e di giuridicamente irrilevante, e comunque si riferisce
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chiaramente alle sole condotte dell'acqua potabile e non anche alla condotta antincendio che serve il sicchè non si comprende come una condotta che si diparte dalla CP_6
pubblica via e si addentra in un vasto agglomerato cittadino per servire due immobili (su 736 appartamenti e 40 negozi) debba considerarsi condominiale .
Dopo aver rammentato che il RI UR fu costruito nel 1954/1955 con i benefici previsti dall'art. 44 del Regio Decreto 28.4.1938 n. 1165, che poneva a carico dei comuni l'obbligo di provvedere a proprie spese, sulle aree adibite alla costruzione di case popolari, “alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile”, l'appellante deduce che le condotte comunali furono quindi evidentemente realizzate alla luce di tale normativa “costituendosi sul suolo di sedime dell'intero agglomerato una servitù di attraversamento di tubazioni per destinazione del padre di famiglia, con conseguente irrilevanza della presunzione pur richiamata dal
Tribunale ex art. 840 c.c.” . Soggiunge che i viali interni del RI UR sono tutt'altro che strade private, tant'è che il ne cura la manutenzione e la rimozione dei Controparte_12
rifiuti .
Infine, la produce un nuovo documento, dal quale si evince che l'intero impianto Parte_3
interrato che attraversa il RI UR era interessato dal programma di interventi manutentivi da parte di er il triennio 2014/2017, e chiede che la Corte voglia ammetterne la CP_7
produzione sia perché il documento si è formato il 21.3.2014, successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. sia perché è stato pubblicato su Internet nel corso del 2017, e soggiunge che la proprietà dell'impianto in capo all si evince anche dalla presenza di CP_8
una bocchetta, sita nel viale interno del parco, che reca il logo . CP_8
Conclude chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, sia accertato il diritto di proprietà o comunque il dovere di custodia in capo all' sulla condotta interrata, CP_7
con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti per far fronte ai costi dei lavori di riparazione dell'immobile, da liquidarsi secondo la stima del Ctu ing. . Per_3
9. Gli appelli proposti da e sono affidati ad identiche Controparte_15 Controparte_6
censure .
Gli impugnanti contestano, anzitutto, che il punto di consegna, e cioè il luogo ove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'ABC a quella dell'utente, possa essere individuato nel punto in cui termina la via pubblica ed ha inizio quella privata, così come ha ritenuto semplicisticamente il primo giudice;
osservano, in contrario, che la individuazione del punto di consegna passa anche attraverso un contatore per la rilevazione dei consumi idrici da parte dell'utente, laddove, nella specie, all'inizio del RI UR non vi è alcun contatore,
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e gli unici contatori sono posizionati alla base dei singoli edifici. Ancora, gli appellanti deducono che vicino al punto di consegna indicato dal primo giudice manca un sezionamento, che è indispensabile per poter consentire agli utenti di accedere alle condutture per provvedere autonomamente alla gestione ed alla manutenzione della rete idrica interna;
affermano che l'ente erogatore ha previsto un vero e proprio sezionamento vicino ai contatori nei pressi dei singoli edifici . Dopo aver ribadito che gli utenti non hanno alcuna possibilità di intervenire in autonomia sulla rete idrica, richiamano, a supporto della tesi difensiva, la relazione del Ctu ing. . Per_3
Sotto altro profilo, gli appellanti osservano che l'art. 18 è generico ed impreciso e rende assolutamente complicata, se non impossibile, la individuazione del punto di consegna ed auspicano che l'azienda erogatrice del servizio specifichi esattamente un punto di attacco o di derivazione, ossia un punto della rete in cui viene realizzata la derivazione a servizio dell'utenza, costituito da una staffa o manicotto di presa saldato, da una saracinesca stradale per manovra dall'alto con chiave e dal relativo chiusino.
Quanto al regolamento di condominio del RI UR, gli impugnanti deducono che esso non è decisivo perché non contiene alcuna indicazione che possa consentire di individuare l'effettiva estensione dell'impianto comune .
Gli appellanti censurano, poi, la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha negato che l'obbligo di custodia dell'impianto idrico ricada sull'ABC . Dopo avere evidenziato che l'obbligo di custodia non deve essere necessariamente legato alla persona del proprietario, sicchè l'ente erogatore può avere il controllo di un bene anche se sottoposto ad una proprietà aliena, gli impugnanti ribadiscono che dalle risultanze istruttorie è emersa la totale impossibilità degli utenti di poter accedere alla condotta idrica per cui è causa e quindi la impossibilità di poter provvedere a qualsiasi forma di manutenzione per la mancanza di qualsivoglia forma di accesso, e rilevano che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che gli utenti possono rivolgersi all'ente erogatore, seppure ai soli fini dell'interruzione della erogazione dell'acqua, per provvedere alla manutenzione, affermando che “è impensabile riconoscere un obbligo di custodia di un bene in capo a chi non ha la materiale disponibilità
(rectius: gli utenti), dovendo sempre richiedere interventi di terzi (rectius: l'azienda oggi appellata) al fine di risolvere ogni problematica inerente il suddetto bene”, e che il Tribunale ha accertato l'obbligo di custodia a carico degli utenti nonostante questi ultimi non abbiano la materiale apprensione . Concludono che l'ente erogatore, indipendentemente dal fatto di essere il pieno proprietario della condotta idrica, ne ha la piena ed esclusiva custodia per
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essere l'unico soggetto che può materialmente gestire, manutenere e preservare tale conduttura. Infine, quanto al passo della sentenza che imputa agli utenti, e non alla società erogatrice, di non aver realizzato una valvola di chiusura (chiave di arresto) che consenta di interrompere l'erogazione dell'acqua nella proprietà privata, gli impugnanti protestano la genericità e l'infondatezza del rilievo e rimarcano che non sarebbe stato risolutivo posizionare una chiave d'arresto “posto che il problema occorre risolverlo a monte, quanto alla concreta possibilità per gli utenti, al fine di essere qualificati custodi, di avere la piena ed effettiva disponibilità della condotta in parola”. Sul punto, richiamano la relazione del Ctu nella parte in cui ha accertato che, per eseguire qualsiasi tipo di manutenzione sul tubo interrato da cui scaturì la perdita idrica, “si sarebbe dovuto inevitabilmente operare sulla valvola installata nel pozzetto “AMAN” posizionato sul suolo pubblico di via Leopardi” la cui chiusura “avrebbe inevitabilmente intercettato una delle principali fonti di alimentazione idrica dell'intero RI
UR”.
10. Gli argomenti che precedono non valgono a sovvertire il segno della decisione impugnata, dovendo condividersi l'impostazione del primo giudice secondo cui non sussiste la Contr responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'azienda speciale giacchè la stessa non è titolare del rapporto di custodia con la tubazione dalla quale sono derivate le infiltrazioni ed i conseguenti danni.
Mette conto rammentare che la decisione del Tribunale muove dalla premessa logico- giuridica secondo cui l'art. 840 c.c. pone una presunzione legale di appartenenza delle tubature al proprietario del suolo nel quale esse sono realizzate.
L'interpretazione del dettato normativo in termini di presunzione legale relativa, che incide sulla ripartizione dei carichi probatori perché determina un'inversione dell'onere della prova con riferimento al fatto presunto, non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte degli appellanti .
Dunque, la presunzione prevista dall'art. 840 c.c. individua nei proprietari del soprassuolo i proprietari della tubazione interrata realizzata nel sottosuolo, sicchè nella fattispecie in esame deve ritenersi che, in forza di essa, e sino a prova contraria, il proprietario della tubazione interrata oggetto di lite – che si diparte dalla tubazione principale che alimenta la rete idrica interna del complesso immobiliare denominato RI UR, posta nel sottosuolo del viale d'ingresso del complesso stesso, e adduce l'acqua esclusivamente alle unità immobiliari di proprietà e di proprietà – deve essere individuato nel Parte_6 Parte_3
proprietario del corrispondente soprassuolo.
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L'indicazione che deriva dalla presunzione di legge è quindi univocamente nel senso della titolarità privata della tubazione idrica oggetto di lite, essendo di proprietà privata il suolo sovrastante .
Depone con chiarezza nel senso della proprietà privata anche il regolamento di condominio depositato con atto per notaio di Napoli del 28.3.1981 e trascritto presso la Persona_2
Conservatoria dei R.R. di Napoli in data 1.4.1981, richiamato dal giudice di primo grado.
Si tratta, come ha accertato il Tribunale con motivazione che, sul punto, non è stata attinta dal gravame, di un regolamento di natura contrattuale in quanto approvato all'unanimità dei proprietari dei singoli fabbricati al momento della costituzione del condominio, che, all'art. 2, annovera espressamente tra i beni “comuni a tutti i proprietari di qualunque porzione compresa nel complesso”, ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle D,
“…l'impianto idrico generale fino al punto di diramazione ai singoli fabbricati” (lett. g) .
L'art. 3 dispone, poi, che “Sono comuni a tutti proprietari dei singoli fabbricati del comprensorio ed in ragione dei millesimi di cui alle annesse tabelle A …gli impianti di adduzione dell'acqua fino al punto di adduzione alle singole unità” .
Dunque, il regolamento di condominio rafforza la presunzione dell'art. 840 c.c. perché indica chiaramente che l'impianto idrico generale del RI UR, così come quelli posti al servizio dei singoli fabbricati, sono di proprietà privata, ed è coerente con l'originaria formulazione dell'art. 1117 c.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, a tenore del quale costituiscono oggetto di proprietà comune dei condomini, se il contrario non risulta dal titolo,
“ …gli impianti per l'acqua … fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini” .
Analogamente, secondo il nuovo testo dell'art. 1117 c.c., introdotto dalla riforma del 2012, per gli impianti idrici si presume la proprietà comune fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche .
Come emerge dagli atti, il regolamento condominiale in esame risulta richiamato ed accettato da e dai nei rispettivi atti di acquisto delle unità Parte_3 Controparte_15
immobiliari ricomprese nel RI UR (atti entrambi rogati dal notaio in data Persona_2
1.7.1981 e 16.12.1989, debitamente trascritti) .
A dispetto di quanto eccepito dagli appellanti e le Controparte_15 CP_6
espressioni contenute nel regolamento di condominio non peccano di genericità, posto che lo stesso art. 1117 c.c. (nella formulazione previgente) discorre di “impianti per l'acqua” senza
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ulteriori specificazioni, né sussistono ragioni per dubitare che la tubazione per cui è causa sia parte dell'impianto idrico disciplinato dal regolamento stesso .
Nemmeno merita adesione l'obiezione dell'appellante volta a sminuire il valore Parte_3
probatorio del documento in esame, dovendo, al contrario, riconoscersi che esso ha efficacia di piena prova circa la titolarità dei beni comuni e di quelli riservati in proprietà esclusiva giacchè, come ha accertato il giudice di primo grado con statuizione che non è stata oggetto di impugnazione, si tratta dell'atto con il quale è stato costituito il , e pertanto non Parte_7
si è in presenza di un regolamento che si limita a dettare le regole circa l'utilizzazione dei beni comuni, ma di un atto avente valore costitutivo che ha attribuito ai condomini la proprietà comune dei beni ivi indicati ed ha previsto la riserva in proprietà esclusiva di altri cespiti .
Non può quindi dubitarsi della rilevanza probatoria del regolamento di condominio, che avvalora con certezza che l'impianto idrico generale del RI UR è di proprietà di tutti i condomini mentre gli impianti che servono i singoli fabbricati sono comuni ai rispettivi partecipanti, fino al punto di adduzione alle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
Milita nel senso della proprietà privata anche l'art. 18 del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Napoli, a tenore del quale “L'impianto di distribuzione si distingue in “impianto di derivazione d'utenza che è quello costituito da condutture, raccordi e apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua, e quello “pubblico”, che è costituito dalla rete di distribuzione fino al punto di consegna. Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio. Il “punto di consegna” è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall' , di norma CP_8
insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, di norma insistente su proprietà privata;
esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore. Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica – e, quindi, a monte del punto di consegna – sono di proprietà dell'AIN; quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna- sono di proprietà dell'utente” .
La disposizione regolamentare, recepita nei contratti di somministrazione stipulati con gli utenti, secondo la statuizione del primo giudice non attinta dai gravami, e perciò parte integrante del tessuto negoziale, è coerente con i principi enunciati dalla legge Regione
Campania 21.5.1977 n. 14, intitolata “Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della l.
5.1.1994 n. 36”, che era vigente all'epoca dei fatti e che è stata abrogata dalla
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successiva legge regionale del 2.12.2015 n. 15, intitolata “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell ” . Controparte_17
Come emerge dal tenore letterale, l'art. 18 innanzi richiamato pone, dunque, quale regola generale per distinguere tra impianto di distribuzione pubblico e impianto di derivazione d'utenza, quella della titolarità pubblica o privata del luogo ove insiste, e fissa quale limite della rete di distribuzione pubblica il punto di consegna, inteso come il luogo in cui la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica a quella privata, escludendo espressamente che il punto di consegna debba necessariamente coincidere con il contatore .
Tale definizione del punto di consegna è conforme alle previsioni dell'art. 2 D.M. del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.1.2008, a tenore del quale per punto di consegna delle forniture si intende “il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente”, senza che sia richiesta la presenza del contatore o di altro manufatto .
Le indicazioni che si traggono dall'art. 18 in esame avvalorano, quindi, che, secondo un criterio di ordine generale, la rete di distribuzione pubblica si sviluppa sul demanio pubblico fino al cosiddetto punto di consegna, mentre l'impianto di derivazione d'utenza è costituito dalle apparecchiature e dai raccordi che insistono sulla proprietà privata dal punto di consegna fino ai rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua ; si tratta di indicazioni in linea con le risultanze del regolamento di condominio, che, come si è esposto, annovera tra i beni di proprietà comune dei condomini l'impianto idrico ubicato all'interno del complesso immobiliare e posto al servizio dello stesso .
Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte, la proprietà della tubatura oggetto di lite va ricondotta alla titolarità privata giacchè essa è parte integrante dell'impianto idrico installato all'interno del RI UR, annoverato dal regolamento di condominio tra i beni di proprietà comune dei condomini (peraltro, deve rimarcarsi che dalla ricostruzione del primo giudice - pag. 16- si desume che proprietari della tubatura che ha causato i danni sono la ed Parte_3
i , vale a dire i proprietari delle unità immobiliari servite dalla tubatura Parte_6
stessa, perché la rottura si è verificata dopo il punto di diramazione dalla tubazione interrata principale alle singole proprietà interessate) .
L'accertamento in termini di proprietà privata della cosa che ha causato il danno risulta dirimente ai fini della risoluzione della controversia in esame giacchè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di custodia che può presumersi nella titolarità
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dominicale della cosa può venir meno soltanto “in ragione della escludente relazione materiale da parte di altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato” (Cass. 22839/2017; 2631/2021; 8888/2020), laddove, nel caso di specie, non è configurabile alcun rapporto giuridicamente qualificato che valga ad attribuire all'azienda pubblica sia la disponibilità giuridica che quella materiale della cosa, e quindi il potere-dovere di custodire il bene in luogo del proprietario .
Invero, secondo l'efficace espressione della giurisprudenza di legittimità, la custodia che fonda la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è obbligo ontologicamente insito nella proprietà (Cass. 34401/ 2023).
Integra un principio consolidato quello secondo il quale, ai fini della configurabilità della responsabilità di natura oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, sicchè il criterio di imputazione della responsabilità prescelto dal legislatore risiede nella custodia, cioè in quello specifico rapporto che si instaura tra il soggetto e la cosa, tale da costituire il primo “custode” della seconda .
Secondo un'affermazione ricorrente, che merita tuttavia di essere chiarita, custode non è da considerarsi necessariamente il proprietario.
Al riguardo, è stato evidenziato che il rapporto di custodia postula l'effettivo potere sulla cosa,
e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale “alla stregua di un binomio che opera unitariamente come fattore selettivo della figura del custode, rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c., ossia di colui che ha il potere di governo della cosa, da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa” (Cass. 22839/2017), ed ancora che il rapporto di custodia, che si presume nella titolarità dominicale della cosa, può venir meno in ragione della escludente relazione materiale da parte di un altro soggetto che, con la cosa medesima, abbia, del pari, un rapporto giuridicamente qualificato (Cass. 22839/2017; 8888/2020; 2623/2021, 15096/2013), così come nel caso di danni cagionati a terzi dall'immobile locato, in cui viene individuato nel conduttore il custode responsabile ex art. 2051 c.c. del pregiudizio derivato dalle parti dell'immobile acquisite nella sua disponibilità giuridica con il contratto di locazione (Cass.
8466/2020). Custode è altresì l'usufruttuario dell'immobile, e non il nudo proprietario, avendo il primo il pieno controllo e disponibilità materiale della cosa (Cass. 20429/2022) .
La “ratio” del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. risiede dunque nello stretto rapporto intercorrente tra un soggetto, che sia proprietario, possessore o detentore qualificato, e la cosa
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in custodia, semprechè sussista non soltanto la mera relazione diretta e materiale con la cosa ma anche “un'astratta competenza giuridica sulla res” cui “deve corrispondere una disponibilità materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere “attuale e diretto” il potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa stessa (Cass. 22839/2017) .
Diversamente, la disponibilità del bene che ha l'utilizzatore non comporta necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della cosa stessa, ne abbia conservato la custodia (Cass. 15096/2013) .
Nella specie, la tesi difensiva degli appellanti accredita che titolare del rapporto di custodia è
l'ABC perchè le caratteristiche tecniche dell' impianto idrico del RI UR dimostrerebbero che l'azienda pubblica, e soltanto essa, ha l'effettivo potere materiale di intervento sulla tubazione oggetto di lite;
si tratta, come si è detto, di un'impostazione disattesa dal Tribunale, che, con l'articolata motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, ha negato l'esistenza della disponibilità materiale della cosa in capo all'ABC .
L'assunto degli impugnanti non convince perché, facendo leva unicamente sulla disponibilità materiale, non si fa carico di chiarire quale sarebbe il rapporto giuridicamente qualificato con la cosa da parte dell'azienda dal quale deriverebbe il potere-dovere di intervento sulla tubazione oggetto di lite che, è bene ricordare, è ubicata all'interno del complesso immobiliare di proprietà privata denominato RI UR, chiuso da un cancello, si diparte dalla tubazione principale interrata posta nel viale interno che serve tutto il complesso, ed adduce l'acqua a due immobili di proprietà di alcune delle parti appellanti . Invero, i gravami non si confrontano con il dato, per vero inconfutabile, della acclarata proprietà privata della cosa, e non spiegano in forza di quale titolo, di natura legale o convenzionale, la custodia del bene non farebbe capo al proprietario ma all'azienda pubblica, che avrebbe assunto non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica del bene altrui, e quindi il potere- dovere di intervenire su di esso.
Sul punto, non sortiscono esito le allegazioni della volte a sostenere, da un lato, Parte_3
che i viali del RI UR non sono privati perché il rovvede alla raccolta Controparte_12 dei rifiuti, e, dall'altro, a far valere, secondo una diversa prospettazione, l'esistenza di una Contr servitù in favore dell costituita per destinazione del padre di famiglia. Entrambe le tesi difensive risultano indimostrate, non essendovi alcuna prova che i viali interni al RI UR
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– anch'essi di proprietà comune a tutti i partecipanti, secondo la previsione dell'art. 2 del regolamento di condominio - siano stati acquisiti alla mano pubblica, e non essendo nemmeno astrattamente configurabile il trasferimento della proprietà privata in favore del per CP_12 effetto dell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, come vuole l'appellante, occorrendo a tal fine un titolo d'acquisto, derivativo o originario . Quanto alla asserita servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, è sufficiente osservare che è del tutto indimostrato che, prima della costituzione del , il fosse Parte_7 Controparte_12
proprietario esclusivo del suolo e dei fabbricati ivi realizzati e, al contempo, dell'impianto idrico destinato al loro servizio, e che, a seguito del frazionamento della proprietà immobiliare, tale situazione di fatto abbia comportato la costituzione di una servitù secondo la modalità prevista dall'art. 1062 c.c. .
Né induce a diverse conclusioni il nuovo documento, datato 21.3.2014, prodotto dalla con l'atto d'appello, trattandosi di una produzione tardiva e non essendovi certezza Parte_3
che esso stato pubblicato su internet, e quindi reso conoscibile, soltanto nel corso del 2017 ; quanto al profilo sostanziale, risultano condivisibili le argomentazioni difensive svolte Contr dall secondo cui si tratta di un intervento di manutenzione programmato in considerazione dell'esito del procedimento cautelare, e, comunque, di un'attività che è espressione del generale potere dell'azienda di intervenire su impianti di derivazione d'utenza privati per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, e quindi per motivi eccezionali, previsto dall'art. 18 del regolamento, dal quale non può inferirsi l'esistenza di un indifferenziato obbligo di custodia degli impianti di proprietà privata .
In conclusione deve, perciò, ritenersi che, in forza dell'art. 840 c.c. e del regolamento di condominio di natura contrattuale, la tubatura idrica oggetto di lite sia un bene di proprietà privata e che, in assenza di un titolo legale o convenzionale che ne attribuisca la custodia all'ABC, non possa configurarsi a carico della stessa la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c., disposizione normativa che esige non soltanto la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica della cosa .
Gli appelli vanno perciò respinti, confermando la sentenza impugnata .
11.La oggettiva complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado, secondo la formulazione meno restrittiva dell'art. 92 c.p.c., applicabile “ratione temporis” alla controversia, introdotta nel 2012 .
Poiché gli appelli sono stati proposti in data successiva al 30.1.2013 e sono stati rigettati, sussistono i presupposti per disporre, a carico degli appellanti, il pagamento di un ulteriore
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importo, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002, e di tanto deve darsi atto in dispositivo .
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7241/2017, così provvede:
a) rigetta gli appelli;
b) compensa le spese del grado;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico degli appellanti .
Così deciso in Napoli, il 18 dicembre 2024 .
Il Presidente est.
dott.ssa Rosaria Papa
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