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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8941/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8941/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. EMANUELE DI MASO, elettivamente domiciliati in Bologna, Via G.L. Bernini n. 1 presso il difensore
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA ORNATI e dell'avv. RAFFAELE ZURLO, elettivamente domiciliata in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER LA PROVA ROBERTO E : Parte_2
“In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale ad agire in giudizio della società per le ragioni ut supra esposte e, per l'effetto, Controparte_1
pagina 1 di 9 dichiarare la nullità/l'invalidità/l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel procedimento monitorio RG. n. 5614/23, delle relative domande nonché del procedimento monitorio RG. n. 5614/23;
-accertata la carenza di legittimazione sostanziale della società Controparte_1 stante la mancata prova della titolarità del credito, revocare il decreto ingiuntivo n.
2148/2023 emesso nei confronti dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-concedere il termine ex lege previsto ai fini della instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, come novellato ad opera della conversione, con modificazione, in Legge n. 98/2013;
In via principale, in ogni caso:
-accertare e dichiarare la società soggetto non autorizzato ai Controparte_1 sensi dell'art. 115 TULPS e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il tentativo di recupero credito stragiudiziale nei confronti della sig.ra ; Pt_2
-accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per carenza di legittimazione processuale, per difetto di titolarità sostanziale del presunto credito vantato, per mancanza di prova del rapporto contrattuale e per mancanza di prova del quantum delle somme ingiunte per le ragioni ut supra esposte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2148/2023 emesso nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
-accertare e dichiarare la costituzione tardiva nel presente giudizio della società
[...]
e, per l'effetto, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività ex 648 c.p.c. nonché la domanda subordinata formulata nelle conclusioni di condannare gli opponenti al pagamento in favore della società Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma poiché decaduta di tale diritto stante la costituzione tardiva in giudizio;
-accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, della comparsa di costituzione della società in quanto generica e sprovvista di elementi di fatto tali Controparte_1 da illustrare la documentazione prodotta e, per l'effetto, disattendere i documenti allegati alla suddetta comparsa di costituzione.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
PER Controparte_1
In via pregiudiziale, pagina 2 di 9 - Revocare la contumacia di Controparte_1
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2148/2023 del
26/04/2023 RG n. 5614/2023 emesso dal Tribunale di Bologna stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2148/2023 del 26/04/2023 RG n. 5614/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. e Parte_1 signora al pagamento in favore della società Parte_2 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Parte_1
e signora apposta sul contratto (cfr. doc. n. 06 delle
[...] Parte_2 produzioni del ricorso per decreto ingiuntivo).
Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico.
Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. e signora Parte_1 Parte_2 renda saggio grafico, sotto dettatura del Giudice adito.
Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce al contratto sottoscritto dall'opponente Sig.
e signora (cfr. doc. n. 06 delle produzioni del Parte_1 Parte_2 ricorso per decreto ingiuntivo.).
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e si Parte_1 Parte_2 opponevano al decreto ingiuntivo emesso in data 26.4.2023 dal Tribunale di Bologna n.
pagina 3 di 9 2148/2023, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 19.895,27, oltre interessi e spese, in favore dell'odierna opposta.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, gli attori ponevano i seguenti motivi:
a) difetto di legittimazione processuale della società opposta in quanto non iscritta all'albo ex articolo 106 TUB;
iscrizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario che include la riscossione dei crediti cartolarizzati;
b) difetto di prova, in sede monitoria, della cessione del credito azionato in favore della ricorrente, che non emergerebbe dai documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
c) mancata prova del rapporto contrattuale sottostante: la società opposta ha prodotto in sede monitoria unicamente un contratto di conto corrente di cui gli opponenti hanno disconosciuto la firma e mancante di firma digitale;
d) mancata prova del credito vantato, al cui fine non è sufficiente la produzione dell'estratto ex art. 50 TUB;
e) improcedibilità dell'azione monitoria in difetto di mediazione obbligatoria ex lege.
Alla luce dei motivi su esposti, gli attori opponenti concludevano come in premessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.10.2023, veniva dichiarata la contumacia della parte opposta e fissata udienza per verificare l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge, stante la mancata costituzione della parte a ciò deputata.
All'udienza del 5.3.2024, stante la (tardiva) costituzione di parte opposta, se ne revocava la contumacia e si prendeva atto dell'avvenuto espletamento della mediazione, giusta verbale prodotto in atti del 31.1.2024. Fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza disposta a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, essendo la causa di pronta soluzione in mancanza di necessaria attività istruttoria.
All'udienza del 20.2.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione sulla conclusione delle parti.
2. Procedibilità dell'azione monitoria
Deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione, essendo stata esperita la procedura della mediazione prevista come obbligatoria in materia di contratti bancari, come risulta dal verbale del 31.1.2024 con esito negativo, depositato da parte degli pagina 4 di 9 opponenti in data 5.2.2024.
3. Legittimazione processuale della (d'ora innanzi solo Controparte_2
. CP_1
Le parti opponenti hanno sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo all'opposta, per aver agito in via monitoria a riscossione del credito, senza essere iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB.
L'eccezione è infondata.
E' dirimente sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 18/03/2024, n. 7243), secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”. Ciò in quanto – si legge in motivazione - le norme (artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B.) secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”.
Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa tuttavia la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n.
130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito (in tal senso Corte d'Appello Venezia, sent. 09/09/2024, n. 1579).
pagina 5 di 9
4. Titolarità del diritto azionato in monitorio.
Le parti opponenti hanno eccepito che l'odierna società opposta non ha dimostrato che il credito vantato sia stato oggetto di cessione in suo favore. In particolare, ciò non si desumerebbe dall'estratto della G.U. prodotta sub doc. 3 del fascicolo monitorio, dove, in tesi, non sono specificati né il periodo temporale, né soggetto e rapporto ceduto.
Tantomeno la cessione in favore dell'opposta si evincerebbe dal contratto di cessione sub doc. 4 del fascicolo monitorio, né ancora dall'elenco dei crediti ceduti, che risulta incompleto (menzionando solo e non autenticato da un notaio. Parte_2
La doglianza è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ribadito anche di recente. In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
pagina 6 di 9 affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass., 22.6.2023, n. 17944).
Una pronuncia successiva ha poi specificato che la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti “può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. per tutte Cass. 24.6.2024, n. 17390).
La prova della cessione può essere dunque fornita non soltanto con “la produzione del contratto”, ma anche “in altro modo”. Elemento che, ad esempio, depone nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di ingiunzione è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, adempimento che – come visto – non costituisce di per sé prova della cessione, ma che può essere valutato, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Nel caso in esame, la società opposta ha prodotto:
- il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (doc. 4 e 5 fasc. monitorio), nonché certificazione notarile della lista dei crediti ceduti (doc. 5 opposta) tra cui si evince la presenza del credito oggetto di ingiunzione;
- l'avviso di cessione del credito pubblicato in G.U. del 5.10.2021 (doc. 3 fasc. monitorio), da cui risulta che sono oggetto di cessione da a i crediti CP_3 CP_1 originati da nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano e CP_4 denominati in euro, non assistiti da ipoteche di primo grado, in gestione da e CP_3 qualificati in sofferenza;
- comunicazione di di avvenuta cessione del credito ai debitori ceduti (doc. 12 CP_1 fasc. monitorio);
- la documentazione contrattuale del rapporto (doc. 6-7-8 fasc. monitorio e doc. 6-7-8 fascicolo parte opposta).
pagina 7 di 9 Dalla produzione della parte opposta si evincono elementi in base ai quali può ritenersi provata la cessione in favore della parte opposta, del credito oggetto di ingiunzione, che risulta nella lista dei crediti ceduti in atti.
5. Prova del rapporto contrattuale
Gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova del rapporto contrattuale. In particolare, quanto alla parte del credito riconducibile al contratto di prestito, hanno rilevato la mancata produzione del relativo contratto. Quanto al conto corrente, prodotto ai docc. 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio, hanno eccepito la mancanza di sottoscrizione autografa, disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni digitali apposte.
La doglianza relativa al contratto di prestito è superata dalla produzione in giudizio del contratto di prestito al consumo sottoscritto dagli opponenti (docc. 6, 7 e 8 parte opposta).
In ordine al disconoscimento delle firme digitali apposte al contratto di conto corrente, si intende ribadire quanto già espresso nell'ordinanza del 9.6.2024, in cui si è rilevato come, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Pertanto, al contratto sottoscritto con “firma qualificata” non è sufficiente il disconoscimento previsto per le scritture private dall'art. 214 ss c.p.c., dovendosi altresì contestare, fornendo adeguato supporto probatorio, anche indiziario, della carenza o violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione.
Nel caso in esame, nulla di ciò è avvenuto. Inoltre, parte opposta ha rilevato che gli opponenti hanno versato diverse rate del finanziamento, così dando spontanea esecuzione all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in prestito. Tale condotta tenuta prima del giudizio costituisce un implicito riconoscimento stragiudiziale ed è, come tale, logicamente incompatibile con il disconoscimento poi effettuato in sede giudiziale.
Ne discende che, anche sotto tali profili, l'opposizione è infondata.
pagina 8 di 9
6. Prova del credito
L'ultima doglianza degli opponenti attiene alla prova del credito, che in tesi non sarebbe stata fornita, non essendo a tal fine sufficienti gli estratti ex art. 50 TUB.
La censura non merita accoglimento.
Parte opposta ha fornito prova dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti attraverso la produzione dei contratti di c/c n. 105016935 e di prestito al consumo n. 18081165, la lista dei movimenti di conto corrente, partitario delle rate pagate, nonché estratto conto con la movimentazione di entrambi i rapporti.
Dal canto loro, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del debito, muovendo solo contestazioni generiche alla sua esistenza.
Ne discende che la doglianza non può essere ritenuta fondata.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata e va confermata l'ingiunzione.
7. Spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022 con riferimento alle fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'esecutorietà;
- condanna gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8941/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. EMANUELE DI MASO, elettivamente domiciliati in Bologna, Via G.L. Bernini n. 1 presso il difensore
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA ORNATI e dell'avv. RAFFAELE ZURLO, elettivamente domiciliata in Via
Paolo Emilio Taviani n. 170, La Spezia
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER LA PROVA ROBERTO E : Parte_2
“In via preliminare:
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale ad agire in giudizio della società per le ragioni ut supra esposte e, per l'effetto, Controparte_1
pagina 1 di 9 dichiarare la nullità/l'invalidità/l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel procedimento monitorio RG. n. 5614/23, delle relative domande nonché del procedimento monitorio RG. n. 5614/23;
-accertata la carenza di legittimazione sostanziale della società Controparte_1 stante la mancata prova della titolarità del credito, revocare il decreto ingiuntivo n.
2148/2023 emesso nei confronti dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-concedere il termine ex lege previsto ai fini della instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria in materia di contratti bancari e finanziari ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010, come novellato ad opera della conversione, con modificazione, in Legge n. 98/2013;
In via principale, in ogni caso:
-accertare e dichiarare la società soggetto non autorizzato ai Controparte_1 sensi dell'art. 115 TULPS e, per l'effetto, dichiarare illegittimo il tentativo di recupero credito stragiudiziale nei confronti della sig.ra ; Pt_2
-accertare e dichiarare non dovute le somme ingiunte per carenza di legittimazione processuale, per difetto di titolarità sostanziale del presunto credito vantato, per mancanza di prova del rapporto contrattuale e per mancanza di prova del quantum delle somme ingiunte per le ragioni ut supra esposte e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2148/2023 emesso nei confronti dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
;
[...]
-accertare e dichiarare la costituzione tardiva nel presente giudizio della società
[...]
e, per l'effetto, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria Controparte_1 esecutività ex 648 c.p.c. nonché la domanda subordinata formulata nelle conclusioni di condannare gli opponenti al pagamento in favore della società Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma poiché decaduta di tale diritto stante la costituzione tardiva in giudizio;
-accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, della comparsa di costituzione della società in quanto generica e sprovvista di elementi di fatto tali Controparte_1 da illustrare la documentazione prodotta e, per l'effetto, disattendere i documenti allegati alla suddetta comparsa di costituzione.
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
PER Controparte_1
In via pregiudiziale, pagina 2 di 9 - Revocare la contumacia di Controparte_1
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2148/2023 del
26/04/2023 RG n. 5614/2023 emesso dal Tribunale di Bologna stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2148/2023 del 26/04/2023 RG n. 5614/2023 emesso dal Tribunale di Bologna
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. e Parte_1 signora al pagamento in favore della società Parte_2 Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. Parte_1
e signora apposta sul contratto (cfr. doc. n. 06 delle
[...] Parte_2 produzioni del ricorso per decreto ingiuntivo).
Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico.
Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. e signora Parte_1 Parte_2 renda saggio grafico, sotto dettatura del Giudice adito.
Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce al contratto sottoscritto dall'opponente Sig.
e signora (cfr. doc. n. 06 delle produzioni del Parte_1 Parte_2 ricorso per decreto ingiuntivo.).
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e si Parte_1 Parte_2 opponevano al decreto ingiuntivo emesso in data 26.4.2023 dal Tribunale di Bologna n.
pagina 3 di 9 2148/2023, con cui veniva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 19.895,27, oltre interessi e spese, in favore dell'odierna opposta.
In particolare, a fondamento dell'opposizione, gli attori ponevano i seguenti motivi:
a) difetto di legittimazione processuale della società opposta in quanto non iscritta all'albo ex articolo 106 TUB;
iscrizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di intermediario finanziario che include la riscossione dei crediti cartolarizzati;
b) difetto di prova, in sede monitoria, della cessione del credito azionato in favore della ricorrente, che non emergerebbe dai documenti prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
c) mancata prova del rapporto contrattuale sottostante: la società opposta ha prodotto in sede monitoria unicamente un contratto di conto corrente di cui gli opponenti hanno disconosciuto la firma e mancante di firma digitale;
d) mancata prova del credito vantato, al cui fine non è sufficiente la produzione dell'estratto ex art. 50 TUB;
e) improcedibilità dell'azione monitoria in difetto di mediazione obbligatoria ex lege.
Alla luce dei motivi su esposti, gli attori opponenti concludevano come in premessa.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.10.2023, veniva dichiarata la contumacia della parte opposta e fissata udienza per verificare l'espletamento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge, stante la mancata costituzione della parte a ciò deputata.
All'udienza del 5.3.2024, stante la (tardiva) costituzione di parte opposta, se ne revocava la contumacia e si prendeva atto dell'avvenuto espletamento della mediazione, giusta verbale prodotto in atti del 31.1.2024. Fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza disposta a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.5.2024, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, essendo la causa di pronta soluzione in mancanza di necessaria attività istruttoria.
All'udienza del 20.2.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c., la causa veniva trattenuta per la decisione sulla conclusione delle parti.
2. Procedibilità dell'azione monitoria
Deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità dell'azione, essendo stata esperita la procedura della mediazione prevista come obbligatoria in materia di contratti bancari, come risulta dal verbale del 31.1.2024 con esito negativo, depositato da parte degli pagina 4 di 9 opponenti in data 5.2.2024.
3. Legittimazione processuale della (d'ora innanzi solo Controparte_2
. CP_1
Le parti opponenti hanno sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo all'opposta, per aver agito in via monitoria a riscossione del credito, senza essere iscritta all'albo previsto dall'art. 106 TUB.
L'eccezione è infondata.
E' dirimente sul punto quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. ord. 18/03/2024, n. 7243), secondo cui “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”. Ciò in quanto – si legge in motivazione - le norme (artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile
1999, n. 130, e 106 T.U.B.) secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, “non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"”.
Il difetto della citata iscrizione consente al cessionario di agire secondo le ordinarie regole codicistiche, esclusa tuttavia la possibilità d'invocare le disposizioni della L. n.
130 del 1999 laddove deroganti, in senso più favorevole per la società di cartolarizzazione, alla disciplina civilistica sull'accertamento e/o la riscossione del credito (in tal senso Corte d'Appello Venezia, sent. 09/09/2024, n. 1579).
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4. Titolarità del diritto azionato in monitorio.
Le parti opponenti hanno eccepito che l'odierna società opposta non ha dimostrato che il credito vantato sia stato oggetto di cessione in suo favore. In particolare, ciò non si desumerebbe dall'estratto della G.U. prodotta sub doc. 3 del fascicolo monitorio, dove, in tesi, non sono specificati né il periodo temporale, né soggetto e rapporto ceduto.
Tantomeno la cessione in favore dell'opposta si evincerebbe dal contratto di cessione sub doc. 4 del fascicolo monitorio, né ancora dall'elenco dei crediti ceduti, che risulta incompleto (menzionando solo e non autenticato da un notaio. Parte_2
La doglianza è infondata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale ribadito anche di recente. In particolare, la Suprema Corte si è così espressa: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
pagina 6 di 9 affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass., 22.6.2023, n. 17944).
Una pronuncia successiva ha poi specificato che la dimostrazione dell'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti “può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (cfr. per tutte Cass. 24.6.2024, n. 17390).
La prova della cessione può essere dunque fornita non soltanto con “la produzione del contratto”, ma anche “in altro modo”. Elemento che, ad esempio, depone nel senso dell'avvenuta cessione dei crediti oggetto di ingiunzione è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso, adempimento che – come visto – non costituisce di per sé prova della cessione, ma che può essere valutato, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Nel caso in esame, la società opposta ha prodotto:
- il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti (doc. 4 e 5 fasc. monitorio), nonché certificazione notarile della lista dei crediti ceduti (doc. 5 opposta) tra cui si evince la presenza del credito oggetto di ingiunzione;
- l'avviso di cessione del credito pubblicato in G.U. del 5.10.2021 (doc. 3 fasc. monitorio), da cui risulta che sono oggetto di cessione da a i crediti CP_3 CP_1 originati da nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano e CP_4 denominati in euro, non assistiti da ipoteche di primo grado, in gestione da e CP_3 qualificati in sofferenza;
- comunicazione di di avvenuta cessione del credito ai debitori ceduti (doc. 12 CP_1 fasc. monitorio);
- la documentazione contrattuale del rapporto (doc. 6-7-8 fasc. monitorio e doc. 6-7-8 fascicolo parte opposta).
pagina 7 di 9 Dalla produzione della parte opposta si evincono elementi in base ai quali può ritenersi provata la cessione in favore della parte opposta, del credito oggetto di ingiunzione, che risulta nella lista dei crediti ceduti in atti.
5. Prova del rapporto contrattuale
Gli opponenti hanno eccepito la mancanza di prova del rapporto contrattuale. In particolare, quanto alla parte del credito riconducibile al contratto di prestito, hanno rilevato la mancata produzione del relativo contratto. Quanto al conto corrente, prodotto ai docc. 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio, hanno eccepito la mancanza di sottoscrizione autografa, disconoscendo la paternità delle sottoscrizioni digitali apposte.
La doglianza relativa al contratto di prestito è superata dalla produzione in giudizio del contratto di prestito al consumo sottoscritto dagli opponenti (docc. 6, 7 e 8 parte opposta).
In ordine al disconoscimento delle firme digitali apposte al contratto di conto corrente, si intende ribadire quanto già espresso nell'ordinanza del 9.6.2024, in cui si è rilevato come, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Pertanto, al contratto sottoscritto con “firma qualificata” non è sufficiente il disconoscimento previsto per le scritture private dall'art. 214 ss c.p.c., dovendosi altresì contestare, fornendo adeguato supporto probatorio, anche indiziario, della carenza o violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l'identificazione informatica dell'autore della sottoscrizione.
Nel caso in esame, nulla di ciò è avvenuto. Inoltre, parte opposta ha rilevato che gli opponenti hanno versato diverse rate del finanziamento, così dando spontanea esecuzione all'obbligo di restituzione dell'importo ricevuto in prestito. Tale condotta tenuta prima del giudizio costituisce un implicito riconoscimento stragiudiziale ed è, come tale, logicamente incompatibile con il disconoscimento poi effettuato in sede giudiziale.
Ne discende che, anche sotto tali profili, l'opposizione è infondata.
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6. Prova del credito
L'ultima doglianza degli opponenti attiene alla prova del credito, che in tesi non sarebbe stata fornita, non essendo a tal fine sufficienti gli estratti ex art. 50 TUB.
La censura non merita accoglimento.
Parte opposta ha fornito prova dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti attraverso la produzione dei contratti di c/c n. 105016935 e di prestito al consumo n. 18081165, la lista dei movimenti di conto corrente, partitario delle rate pagate, nonché estratto conto con la movimentazione di entrambi i rapporti.
Dal canto loro, gli opponenti non hanno provato fatti estintivi del debito, muovendo solo contestazioni generiche alla sua esistenza.
Ne discende che la doglianza non può essere ritenuta fondata.
Per le ragioni esposte, l'opposizione va rigettata e va confermata l'ingiunzione.
7. Spese
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri medi del D.M. 147/2022 con riferimento alle fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'esecutorietà;
- condanna gli opponenti a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 3.387 per compensi, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 7 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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