Articolo 1778 del Codice civile
Articolo 1742Articolo 1779
Versione
19 aprile 1942
Art. 1778.

(Cosa proveniente da reato).

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e' nota la persona alla quale e' stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di se'.

Il depositario e' liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente