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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1888/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENA Parte_1 C.F._1
GR e dell'avv. SELENE CRISTOFORI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci n. 1
- ATTORE - contro (C.F. ), CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 08.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c. depositato in data 18.07.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: CP_1
- di aver avviato nel 2011 una relazione sentimentale con il convenuto, sposato con la sig.ra
[...]
e padre di due figli e che, nella primavera del 2012, apprendeva di essere incinta;
Parte_2 pagina 1 di 7 - che, in data 01.12.2012, nasceva a Faenza il figlio , che non veniva riconosciuto dal padre;
Per_1
- che, durante il ricovero in occasione del parto, il sig. si presentava in ospedale e ivi le CP_1 consegnava la somma di euro 200,00;
- che, a seguito della morte di suo padre in data 27.01.2013, si trasferiva assieme al figlio in Calabria presso la sua famiglia d'origine, salvo poi ritornare in Emilia-Romagna nel 2016 trasferendosi a Solarolo (RA);
- che il Tribunale di Ravenna, a conclusione del procedimento iscritto al r.g. n. 2532/2016 da lei promosso nei confronti del sig. pronunciava in data 15.06.2018 la sentenza n. 694/2018 con cui CP_1 dichiarava che il sig. è il padre di CP_1 Persona_2
- che, nel 2017, si ritrasferiva assieme al figlio minore a NE (RC) e che nel settembre 2022 ritornavano a vivere a CA ES (RA);
- di avvalersi dell'aiuto della propria madre, sig.ra , per la gestione del figlio minore CP_2
; Per_1
- di aver contattato in data 15.09.2022 il sig. perché il figlio lo voleva conoscere ma che CP_1 purtroppo il convenuto si dichiarava non disponibile;
- che il sig. eccettuata la somma corrisposta al momento del parto, non le ha mai versato CP_1 alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- di lavorare dal settembre 2022 come operatrice socio-sanitaria presso la Cooperativa In Cammino di Solarolo con contratto a tempo indeterminato a partire dal febbraio 2023 e una retribuzione media mensile pari alla somma di euro 1250,00/1300,00 euro;
- di non essere titolare di proprietà immobiliari, di non possedere titoli o investimenti mobiliari e di vivere in un alloggio in locazione assieme al figlio e alla madre pensionata sostenendo un canone mensile di 450,00 euro;
- di essere stata riconosciuta dalla competente commissione invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50 % e di avere ad oggi un debito con l' pari alla somma di Controparte_3 euro 572.116,39 derivante dalla sua precedente attività lavorativa di titolare di un'impresa di pulizie nel periodo 2005-2011 a tutt'oggi chiusa;
- che il convenuto è ancora coniugato con la sig.ra e risulta percepire una pensione pari Parte_2 all'incirca all'importo mensile di euro 900,00. Sulla base delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, A) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
B) Disporre che il signor veda e tenga con sé il figlio secondo l'interesse e CP_1 Persona_2 la volontà di quest'ultimo e secondo i tempi e i modi che saranno ritenuti opportuni dal Servizio Sociale competente;
C) Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Persona_2 pari a € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat, o quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie, fino all'indipendenza economica del figlio;
D) Disporre che l'assegno unico per il figlio spetti integralmente alla madre;
Persona_2
pagina 2 di 7 E) Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 13.07.2023, il Presidente di sezione fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 30.11.2023. In data 22.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per CP_1
All'udienza del 30.11.2023, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente l'attrice e, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in data 02.12.2023, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice in udienza, autorizzava la CP_1 medesima a richiedere un aggiornamento della situazione economico-patrimoniale del convenuto presso l' , rinviando il procedimento all'udienza del 22.02.2024. Controparte_3
Con ordinanza emessa in data 19.02.2024 in accoglimento dell'istanza depositata da parte attrice in data 07.02.2024, il Giudice delegato autorizzava la difesa di parte attrice a chiedere copia degli estratti conto intestati e/o cointestati al convenuto degli ultimi tre anni presso gli istituti di credito con cui il medesimo risultava avere rapporti sulla base delle evidenze della documentazione consegnata dall' . Controparte_3
A seguito del deposito telematico degli estratti conto e dei prospetti relativi ai finanziamenti contratti dal sig. il Giudice relatore delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, fissava CP_1 udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in data 13.11.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava a parte attrice i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi. In data 04.07.2024, parte attrice depositava nota ove chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento Persona_2 prevalente presso la residenza della stessa;
disporre che il signor veda e tenga con sé il figlio secondo l'interesse e la CP_1 Persona_2 volontà di quest'ultimo e, nel caso, secondo i modi che saranno ritenuti opportuni dal Servizio Sociale competente;
disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per il figlio pari CP_1 Persona_2
a € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat, o quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie, fino all'indipendenza economica del figlio, con decorrenza dalla nascita (1.12.2012) o in subordine dal deposito del ricorso del presente giudizio (18.07.2023); disporre che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre;
Persona_2 con vittoria di spese e compenso professionale”. Con ordinanza emessa in data 08.01.2025, il Giudice delegato, lette le note scritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 12.03.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato ordinando a parte attrice di produrre in giudizio mediante deposito telematico certificato del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità del convenuto n. 694/2018 emessa dal Tribunale
pagina 3 di 7 di Ravenna e fissando udienza innanzi al Giudice delegato in data 16.04.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice depositava in data 08.04.2025 le note scritte, ove insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e a cui allegava il certificato del passaggio in giudicato della sentenza n. 694/2018. Con ordinanza emessa in data 11.08.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si deve rilevare come parte attrice abbia prodotto in giudizio il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 694/2018 e che, pertanto, è dato incontrovertibile che il sig. è il padre del CP_1 minore Persona_2
Ciò posto, per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, in punto di diritto si rileva come, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo possa essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal
pagina 4 di 7 comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni contenute nel ricorso circa il totale disinteresse del padre, sia dal punto di vista affettivo che economico, nei confronti del figlio trovano riscontro nella parte motiva della sentenza n. 694/2018 ove vengono riportate in sintesi le deduzioni del sig. che, CP_1 regolarmente costituitosi nel relativo giudizio, non ha contestato quanto ex adverso dedotto in relazione alla crescita in via esclusiva del minore da parte della madre. Per_1
Deve altresì rilevarsi come il convenuto, al momento dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si sia rifiutato di ricevere gli atti e conseguenzialmente abbia scelto di non costituirsi nel presente giudizio e che, da tale comportamento, si possa inferire come, a seguito dell'emissione della sentenza dichiarativa della paternità, nulla sia mutato nella relazione padre-figlio, che risulta essere totalmente assente. Il minore continuerà ad essere collocato presso la madre e, alla luce dell'assenza di rapporti tra il sig. e il minore e del verosimile rifiuto da parte del primo di conoscere e frequentare il figlio, deve CP_1 essere stabilito che i Servizi Sociali territorialmente competenti, previ colloqui con il sig. e il CP_1 minore , verifichino la disponibilità dei medesimi a conoscersi e, in caso di riscontro positivo, Per_1 organizzino incontri in modalità protetta tra gli stessi, con facoltà di liberalizzarli in caso di buon andamento. Per quanto concerne le statuizioni economiche, si deve rilevare in via preliminare come parte attrice abbia modificato le conclusioni nella nota depositata telematicamente in data 04.07.2024 in punto a decorrenza del contributo al mantenimento del figlio, chiedendo che tale assegno decorra dalla data di nascita del minore e, solo in subordine, dalla data della domanda. La domanda così modificata, oltre ad essere tardiva, è anche infondata. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 17570 del 20/06/2023). In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez. 2, ordinanza n. 8816 del 12/05/2020)” (Cass. civ., sez. I, 17.04.2024, n. 10359). L'assegno di mantenimento per il figlio non potrà, quindi, che avere decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Giova rammenta come le norme di riferimento in materia di onere di contribuzione genitoriale per il mantenimento dei figli siano contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario,
pagina 5 di 7 la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che la sig.ra lavori come operatrice Per_2 socio-sanitaria con una retribuzione netta mensile pari all'incirca a 1300,00 euro, debba presumibilmente sostenere assieme alla madre, intestataria formale del contratto di locazione, un canone mensile pari ad euro 450,00 e abbia un debito con l' per un importo di Controparte_3 euro 572.116,39. Per quanto riguarda la situazione economica del sig. dalla documentazione prodotta da parte CP_1 attrice a seguito della richiesta di accesso inoltrata all' , emerge come il convenuto Controparte_3 abbia percepito nel 2021 un reddito netto annuo pari ad euro 13.769,00 che, suddiviso per tredici mensilità, conduce ad un ammontare mensile di euro 1059,00 e che, il medesimo, alla data del 20.02.2024, avesse un saldo sul conto corrente acceso presso la pari ad euro 634,95. CP_4
Tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti, della collocazione esclusiva del figlio minore presso la madre, delle esigenze del medesimo correlate all'età nonché della circostanza per cui i due figli del sig. nati dal matrimonio con la sig.ra sono presumibilmente CP_1 Parte_2 autosufficienti, appare equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari alla somma mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In considerazione della collocazione del minore presso la madre, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
Stante il non integrale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, appare equo compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50 %, con condanna del sig. a rifondere alla sig.ra CP_1
il restante 50 %, liquidato, sulla base del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata da parte attrice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore promossa da nei confronti di così Per_1 Parte_1 CP_1 provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale, ai sensi dell'art. 337 Per_1 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione del minore presso la madre;
pagina 6 di 7 - STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti, previ colloqui con il sig. e il CP_1 minore , verifichino la disponibilità dei medesimi a conoscersi e, in caso di riscontro positivo, Per_1 organizzino incontri in modalità protetta tra gli stessi, con facoltà di liberalizzarli in caso di buon andamento;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla sig.ra la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condanna il sig. a CP_1 rifondere alla sig.ra il restante 50 %, liquidato in euro 2500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORENA Parte_1 C.F._1
GR e dell'avv. SELENE CRISTOFORI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Imola (BO), piazzale Leonardo Da Vinci n. 1
- ATTORE - contro (C.F. ), CP_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice concludeva come da note scritte depositate telematicamente in data 08.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.47 ss. c.p.c. depositato in data 18.07.2023, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo quanto segue: CP_1
- di aver avviato nel 2011 una relazione sentimentale con il convenuto, sposato con la sig.ra
[...]
e padre di due figli e che, nella primavera del 2012, apprendeva di essere incinta;
Parte_2 pagina 1 di 7 - che, in data 01.12.2012, nasceva a Faenza il figlio , che non veniva riconosciuto dal padre;
Per_1
- che, durante il ricovero in occasione del parto, il sig. si presentava in ospedale e ivi le CP_1 consegnava la somma di euro 200,00;
- che, a seguito della morte di suo padre in data 27.01.2013, si trasferiva assieme al figlio in Calabria presso la sua famiglia d'origine, salvo poi ritornare in Emilia-Romagna nel 2016 trasferendosi a Solarolo (RA);
- che il Tribunale di Ravenna, a conclusione del procedimento iscritto al r.g. n. 2532/2016 da lei promosso nei confronti del sig. pronunciava in data 15.06.2018 la sentenza n. 694/2018 con cui CP_1 dichiarava che il sig. è il padre di CP_1 Persona_2
- che, nel 2017, si ritrasferiva assieme al figlio minore a NE (RC) e che nel settembre 2022 ritornavano a vivere a CA ES (RA);
- di avvalersi dell'aiuto della propria madre, sig.ra , per la gestione del figlio minore CP_2
; Per_1
- di aver contattato in data 15.09.2022 il sig. perché il figlio lo voleva conoscere ma che CP_1 purtroppo il convenuto si dichiarava non disponibile;
- che il sig. eccettuata la somma corrisposta al momento del parto, non le ha mai versato CP_1 alcunché a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- di lavorare dal settembre 2022 come operatrice socio-sanitaria presso la Cooperativa In Cammino di Solarolo con contratto a tempo indeterminato a partire dal febbraio 2023 e una retribuzione media mensile pari alla somma di euro 1250,00/1300,00 euro;
- di non essere titolare di proprietà immobiliari, di non possedere titoli o investimenti mobiliari e di vivere in un alloggio in locazione assieme al figlio e alla madre pensionata sostenendo un canone mensile di 450,00 euro;
- di essere stata riconosciuta dalla competente commissione invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 50 % e di avere ad oggi un debito con l' pari alla somma di Controparte_3 euro 572.116,39 derivante dalla sua precedente attività lavorativa di titolare di un'impresa di pulizie nel periodo 2005-2011 a tutt'oggi chiusa;
- che il convenuto è ancora coniugato con la sig.ra e risulta percepire una pensione pari Parte_2 all'incirca all'importo mensile di euro 900,00. Sulla base delle suddette circostanze e di quanto più compiutamente esposto nel ricorso, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, A) Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore con collocamento prevalente Persona_2 presso la madre;
B) Disporre che il signor veda e tenga con sé il figlio secondo l'interesse e CP_1 Persona_2 la volontà di quest'ultimo e secondo i tempi e i modi che saranno ritenuti opportuni dal Servizio Sociale competente;
C) Disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Persona_2 pari a € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat, o quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia al termine dell'istruttoria, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie, fino all'indipendenza economica del figlio;
D) Disporre che l'assegno unico per il figlio spetti integralmente alla madre;
Persona_2
pagina 2 di 7 E) Con vittoria di spese e compenso professionale”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 13.07.2023, il Presidente di sezione fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 30.11.2023. In data 22.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per CP_1
All'udienza del 30.11.2023, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente l'attrice e, a scioglimento della riserva ivi assunta, con ordinanza emessa in data 02.12.2023, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia del sig. e, in accoglimento dell'istanza formulata da parte attrice in udienza, autorizzava la CP_1 medesima a richiedere un aggiornamento della situazione economico-patrimoniale del convenuto presso l' , rinviando il procedimento all'udienza del 22.02.2024. Controparte_3
Con ordinanza emessa in data 19.02.2024 in accoglimento dell'istanza depositata da parte attrice in data 07.02.2024, il Giudice delegato autorizzava la difesa di parte attrice a chiedere copia degli estratti conto intestati e/o cointestati al convenuto degli ultimi tre anni presso gli istituti di credito con cui il medesimo risultava avere rapporti sulla base delle evidenze della documentazione consegnata dall' . Controparte_3
A seguito del deposito telematico degli estratti conto e dei prospetti relativi ai finanziamenti contratti dal sig. il Giudice relatore delegato, ritenendo il procedimento maturo per la decisione, fissava CP_1 udienza per la rimessione della causa al Collegio per la decisione in data 13.11.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnava a parte attrice i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi. In data 04.07.2024, parte attrice depositava nota ove chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna, disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento Persona_2 prevalente presso la residenza della stessa;
disporre che il signor veda e tenga con sé il figlio secondo l'interesse e la CP_1 Persona_2 volontà di quest'ultimo e, nel caso, secondo i modi che saranno ritenuti opportuni dal Servizio Sociale competente;
disporre a carico del signor un contributo al mantenimento per il figlio pari CP_1 Persona_2
a € 400,00 al mese, oltre rivalutazione annuale Istat, o quella diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al rimborso del 50 % delle spese straordinarie, fino all'indipendenza economica del figlio, con decorrenza dalla nascita (1.12.2012) o in subordine dal deposito del ricorso del presente giudizio (18.07.2023); disporre che l'assegno unico per il figlio spetta integralmente alla madre;
Persona_2 con vittoria di spese e compenso professionale”. Con ordinanza emessa in data 08.01.2025, il Giudice delegato, lette le note scritte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza emessa in data 12.03.2025, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del Giudice delegato ordinando a parte attrice di produrre in giudizio mediante deposito telematico certificato del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità del convenuto n. 694/2018 emessa dal Tribunale
pagina 3 di 7 di Ravenna e fissando udienza innanzi al Giudice delegato in data 16.04.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice depositava in data 08.04.2025 le note scritte, ove insisteva per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni e a cui allegava il certificato del passaggio in giudicato della sentenza n. 694/2018. Con ordinanza emessa in data 11.08.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si deve rilevare come parte attrice abbia prodotto in giudizio il certificato di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 694/2018 e che, pertanto, è dato incontrovertibile che il sig. è il padre del CP_1 minore Persona_2
Ciò posto, per quanto riguarda dapprima la domanda relativa all'affidamento, in punto di diritto si rileva come, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo possa essere disposto a favore di uno solo dei genitori qualora l'affidamento all'altro “sia contrario all'interesse del minore” e che il suddetto articolo prevede al terzo comma che “(i)l genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice” e al comma successivo che “(s)alvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. Ove anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate solo dal genitore affidatario, il regime di affidamento viene definito c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 06.07.2022, n. 21425; cfr. anche Cass. civ., sez. I, 06.03.2019, n. 6535 e Cass. civ., sez. VI, 02.12.2010, n. 24526). La Corte di Cassazione ha, allo stesso tempo, statuito reiteratamente che “(i)n materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. civ., sez. I, 24.04.2024, n. 11122; in tal senso, cfr. Cass. civ., sez. I, 19.09.2022, n. 27348 e Cass. civ., sez. VI, 04.11.2019, n. 28244). È stato altresì condivisibilmente affermato nella giurisprudenza di merito che “il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal
pagina 4 di 7 comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super esclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d'ufficio” (Tribunale di Milano, sez. IX, 20.06.2018, n. 6910; Tribunale di Verona, sez. I, 27.06.2025, n. 1025). Ebbene, nel caso di specie, le allegazioni contenute nel ricorso circa il totale disinteresse del padre, sia dal punto di vista affettivo che economico, nei confronti del figlio trovano riscontro nella parte motiva della sentenza n. 694/2018 ove vengono riportate in sintesi le deduzioni del sig. che, CP_1 regolarmente costituitosi nel relativo giudizio, non ha contestato quanto ex adverso dedotto in relazione alla crescita in via esclusiva del minore da parte della madre. Per_1
Deve altresì rilevarsi come il convenuto, al momento dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, si sia rifiutato di ricevere gli atti e conseguenzialmente abbia scelto di non costituirsi nel presente giudizio e che, da tale comportamento, si possa inferire come, a seguito dell'emissione della sentenza dichiarativa della paternità, nulla sia mutato nella relazione padre-figlio, che risulta essere totalmente assente. Il minore continuerà ad essere collocato presso la madre e, alla luce dell'assenza di rapporti tra il sig. e il minore e del verosimile rifiuto da parte del primo di conoscere e frequentare il figlio, deve CP_1 essere stabilito che i Servizi Sociali territorialmente competenti, previ colloqui con il sig. e il CP_1 minore , verifichino la disponibilità dei medesimi a conoscersi e, in caso di riscontro positivo, Per_1 organizzino incontri in modalità protetta tra gli stessi, con facoltà di liberalizzarli in caso di buon andamento. Per quanto concerne le statuizioni economiche, si deve rilevare in via preliminare come parte attrice abbia modificato le conclusioni nella nota depositata telematicamente in data 04.07.2024 in punto a decorrenza del contributo al mantenimento del figlio, chiedendo che tale assegno decorra dalla data di nascita del minore e, solo in subordine, dalla data della domanda. La domanda così modificata, oltre ad essere tardiva, è anche infondata. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, “in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione, a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr. Cass., sez. 1, ordinanza n. 17570 del 20/06/2023). In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez. 2, ordinanza n. 8816 del 12/05/2020)” (Cass. civ., sez. I, 17.04.2024, n. 10359). L'assegno di mantenimento per il figlio non potrà, quindi, che avere decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Giova rammenta come le norme di riferimento in materia di onere di contribuzione genitoriale per il mantenimento dei figli siano contenute nell'art. 337 ter, quarto comma, c.c., ove viene stabilito che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario,
pagina 5 di 7 la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che la sig.ra lavori come operatrice Per_2 socio-sanitaria con una retribuzione netta mensile pari all'incirca a 1300,00 euro, debba presumibilmente sostenere assieme alla madre, intestataria formale del contratto di locazione, un canone mensile pari ad euro 450,00 e abbia un debito con l' per un importo di Controparte_3 euro 572.116,39. Per quanto riguarda la situazione economica del sig. dalla documentazione prodotta da parte CP_1 attrice a seguito della richiesta di accesso inoltrata all' , emerge come il convenuto Controparte_3 abbia percepito nel 2021 un reddito netto annuo pari ad euro 13.769,00 che, suddiviso per tredici mensilità, conduce ad un ammontare mensile di euro 1059,00 e che, il medesimo, alla data del 20.02.2024, avesse un saldo sul conto corrente acceso presso la pari ad euro 634,95. CP_4
Tenuto conto della complessiva situazione economica delle parti, della collocazione esclusiva del figlio minore presso la madre, delle esigenze del medesimo correlate all'età nonché della circostanza per cui i due figli del sig. nati dal matrimonio con la sig.ra sono presumibilmente CP_1 Parte_2 autosufficienti, appare equo porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari alla somma mensile di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In considerazione della collocazione del minore presso la madre, l'assegno unico e universale per il figlio verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Parte_1
Stante il non integrale accoglimento delle domande proposte dall'attrice, appare equo compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50 %, con condanna del sig. a rifondere alla sig.ra CP_1
il restante 50 %, liquidato, sulla base del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata da parte attrice, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore promossa da nei confronti di così Per_1 Parte_1 CP_1 provvede:
- STABILISCE l'affidamento esclusivo del minore alla madre, la quale, ai sensi dell'art. 337 Per_1 quater, terzo comma, c.c., potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
- STABILISCE la collocazione del minore presso la madre;
pagina 6 di 7 - STABILISCE che i Servizi Sociali territorialmente competenti, previ colloqui con il sig. e il CP_1 minore , verifichino la disponibilità dei medesimi a conoscersi e, in caso di riscontro positivo, Per_1 organizzino incontri in modalità protetta tra gli stessi, con facoltà di liberalizzarli in caso di buon andamento;
- STABILISCE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando CP_1 Per_1 alla sig.ra la somma di euro 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per il figlio venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura del 50 % e condanna il sig. a CP_1 rifondere alla sig.ra il restante 50 %, liquidato in euro 2500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 15.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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