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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1369/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai ORi Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. TUSSET ALESSANDRA, Parte_1 presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. GIROTTO LARA, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.09.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. La LI minore , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1 continuerà a vivere e risiedere presso la madre sino a che lo desidererà e vedrà il padre liberamente.
2. L'abitazione familiare sita a Venezia Lido, Via F. Duodo 10 (piano T), di proprietà esclusiva della RA , resta assegnata alla stessa, con gli arredi e beni Parte_2 ivi esistenti.
3. Il OR si impegna a corrispondere alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo Persona_1 mensile di Euro 300,00 (Euro trecento,00), somma da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto, sino alla sua indipendenza economica;
la predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli
Indici Istat (a decorrere dal mese di febbraio 2026).
4. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie della LI come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, all'art. 16.
5. I genitori concordano, sino al compimento dei 30 anni, di dividere a metà tra loro i costi per il sostegno psicologico della LI e, previo accordo, eventuali costi di Persona_2 viaggio aereo per due volte l'anno per il rientro a Venezia dal regno Unito della stessa LI, con rimborso alla stessa.
6. Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla
Legge professionale.
8. Le parti dichiarano che le predette condizioni sono da considerarsi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi il divorzio / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.03.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver, in data
08.12.1984, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 285, Parte II, Serie A, anno 1984, del medesimo
Comune, da tale unione nascevano i figli in data 3 giugno 1998, maggiorenne Persona_2 economicamente autosufficiente, e in data 21 maggio 2005, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. con.
12607/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 11.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto del 06.10.2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi della LI maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies
c.c. non presenta profili di illegittimità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Spese di lite compensate stante l'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 08.12.1984 con rito da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 285, dell'anno 1984) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
. La LI minore , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1 continuerà a vivere e risiedere presso la madre sino a che lo desidererà e vedrà il padre liberamente.
2. L'abitazione familiare sita a Venezia Lido, Via F. Duodo 10 (piano T), di proprietà esclusiva della RA , resta assegnata alla stessa, con gli arredi e beni Parte_2 ivi esistenti.
3. Il OR si impegna a corrispondere alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo Persona_1 mensile di Euro 300,00 (Euro trecento,00), somma da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto, sino alla sua indipendenza economica;
la predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli
Indici Istat (a decorrere dal mese di febbraio 2026).
4. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie della LI come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, all'art. 16. 5. I genitori concordano, sino al compimento dei 30 anni, di dividere a metà tra loro i costi per il sostegno psicologico della LI e, previo accordo, eventuali costi di Persona_2 viaggio aereo per due volte l'anno per il rientro a Venezia dal regno Unito della stessa LI, con rimborso alla stessa.
6. Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le parti dichiarano che le predette condizioni sono da considerarsi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai ORi Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. TUSSET ALESSANDRA, Parte_1 presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'avv. GIROTTO LARA, presso lo Parte_2 stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.09.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1. La LI minore , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1 continuerà a vivere e risiedere presso la madre sino a che lo desidererà e vedrà il padre liberamente.
2. L'abitazione familiare sita a Venezia Lido, Via F. Duodo 10 (piano T), di proprietà esclusiva della RA , resta assegnata alla stessa, con gli arredi e beni Parte_2 ivi esistenti.
3. Il OR si impegna a corrispondere alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo Persona_1 mensile di Euro 300,00 (Euro trecento,00), somma da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto, sino alla sua indipendenza economica;
la predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli
Indici Istat (a decorrere dal mese di febbraio 2026).
4. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie della LI come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, all'art. 16.
5. I genitori concordano, sino al compimento dei 30 anni, di dividere a metà tra loro i costi per il sostegno psicologico della LI e, previo accordo, eventuali costi di Persona_2 viaggio aereo per due volte l'anno per il rientro a Venezia dal regno Unito della stessa LI, con rimborso alla stessa.
6. Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla
Legge professionale.
8. Le parti dichiarano che le predette condizioni sono da considerarsi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.”
Per il P.M. intervenuto
“Dichiararsi il divorzio / la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.03.2025 i ricorrenti esponevano che, dopo aver, in data
08.12.1984, contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 285, Parte II, Serie A, anno 1984, del medesimo
Comune, da tale unione nascevano i figli in data 3 giugno 1998, maggiorenne Persona_2 economicamente autosufficiente, e in data 21 maggio 2005, maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente;
che, in seguito, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione omologata con decreto n. con.
12607/2022 del 06.10.2022 del Tribunale di Venezia.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione delle parti, in seguito fissata con decreto del 15.04.2025 per il 18.09.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in data 11.09.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui all'atto introduttivo, il Giudice con decreto del 18.09.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale omologato con decreto del 06.10.2022 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi della LI maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies
c.c. non presenta profili di illegittimità.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Spese di lite compensate stante l'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 08.12.1984 con rito da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 285, dell'anno 1984) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
. La LI minore , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Persona_1 continuerà a vivere e risiedere presso la madre sino a che lo desidererà e vedrà il padre liberamente.
2. L'abitazione familiare sita a Venezia Lido, Via F. Duodo 10 (piano T), di proprietà esclusiva della RA , resta assegnata alla stessa, con gli arredi e beni Parte_2 ivi esistenti.
3. Il OR si impegna a corrispondere alla RA , Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario della LI , l'importo Persona_1 mensile di Euro 300,00 (Euro trecento,00), somma da versarsi entro il 10 di ogni mese in via anticipata, mediante bonifico bancario indicato dall'avente diritto, sino alla sua indipendenza economica;
la predetta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli
Indici Istat (a decorrere dal mese di febbraio 2026).
4. I genitori divideranno a metà le spese straordinarie della LI come da Persona_1
Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, all'art. 16. 5. I genitori concordano, sino al compimento dei 30 anni, di dividere a metà tra loro i costi per il sostegno psicologico della LI e, previo accordo, eventuali costi di Persona_2 viaggio aereo per due volte l'anno per il rientro a Venezia dal regno Unito della stessa LI, con rimborso alla stessa.
6. Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7. Le parti dichiarano che le predette condizioni sono da considerarsi efficaci tra loro sin dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 19.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero