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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5524/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
BA (MI) Res. Ontanti 941presso lo studio dell'avv. Silvia Panari, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di nuovo difensore la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti.
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(cf. ) elettivamente domiciliato in Pavia, Parte_2 C.F._3
Corso Strada Nuova 51 presso lo studio dell'avv. Antonio Roberto Lo Buglio che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 18 Parte convenuta ha concluso come da udienza del 12.11.2024 svoltasi in forma scritta e fogli depositati in via telematica, mentre per parte attrice, assente alla citata udienza rilevano le conclusioni come formulate in comparsa e, segnatamente:
per parte attrice “1) Dichiarare l'inesistenza della servitù di Parte_1
passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del NO , così come Parte_1
meglio descritta (Sez. Urb. A, Fg. n.2, Mapp. n.295, sub.7, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, posto al piano T-1 - Sez. Urb. C, Fg. n.2, Mapp. n.295 sub.6,
Cat. C/6, Classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 24,17, posto al piano T), in favore del fondo di proprietà dei NOi e Controparte_1 Parte_2
contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'odierno attore;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
per i convenuti e “ Nel merito Controparte_1 Parte_2 rigettare le domande attore perché infondate, in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante
l'immobile dell'attore. Con vittoria di spese e competenze professionali. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio Parte_1
i sig.ri e al fine di far accertare e Controparte_1 Parte_2
dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del NO , così come meglio descritta (Sez. Urb. A, Fg. n.2, Mapp. n.295) Parte_1
sito nel Comune di Gerenzago.
A supporto della propria domanda, parte attrice deduceva che: il sig. Parte_1
era divenuto proprietario di un lotto unico composto da un fabbricato residenziale indipendente, comprendente un unico appartamento sviluppato su due livelli ed un'autorimessa prefabbricata adiacente a tale fabbricato per totali mq 289,55, a seguito di pagina 2 di 18 aggiudicazione all'asta tenutasi in data 29.07.2016 avanti il Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura esecutiva n.401/2013, meglio identificato in atti;
nell'avviso di vendita era stato chiaramente specificato che non risultavano vincoli giuridici a carico dell'acquirente; con atto di compravendita a rogito Notaio, Dott. del 25.05.2017 (n.5229 di Per_1
repertorio – n.4253 di raccolta – registrato il 29.05.2017 al n.25422 – Serie 1 T) i NOi
erano divenuti proprietari di complesso immobiliare, identificato in atti, situato in CP_1
Gerenzago via Corbellini 12; la parte acquirente si dichiarava edotta della sussistenza di diritto di servitù meglio identificato nel capitolo “Avvertenze e servitù” ;i sig.ri CP_2 non si attenevano al contenuto della servitù come descritta nell'atto di compravendita, esercitando illegittimamente un diritto di servitù su area di proprietà attorea;
malgrado tentativo di mediazione , l'esito era stato negativo e non si era pervenuti a conciliazione tra le parti.
Si costituivano i sig.ri e Controparte_1 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: i mappali compresi nel Comune di Gerenzago, tra cui quelli oggetto di causa, erano stati oggetto di molteplici divisioni e accorpamenti;
i convenuti avevano acquistato con atto a rogito notaio un complesso Per_1
immobiliare meglio identificato in atti e nell'atto di compravendita era specificatamente individuata una servitù di passaggio in favore dello stesso;
il diritto di servitù era correttamente esercitato dai convenuti;
sulla base della mappa catastale e della foto aerea dei luoghi, si evinceva, in modo inequivocabile, l'insussistenza di altro passaggio possibile se non quello pedonale praticato attraverso la porta che si trovava accanto alla proprietà dell'attore; il mappale 563, su cui veniva esercitato il passaggio, non era di proprietà dell'attore, difettando quindi la relativa legittimazione attiva;
il mappale 563 era a ponente del mappale di proprietà indicato espressamente nel contratto di Persona_2
compravendita; come evincibile dalla documentazione reperita, tutti i proprietari che si erano succeduti sull'orto di cui al mappale 293 avevano goduto, fin dal 1959 se non prima, del medesimo e unico passaggio sul mappale (ora) del per accedere alla Pt_1 porta del passaggio che, attraverso il mappale 563, conduce all'orto ora dei;
CP_1
pagina 3 di 18 l'accesso al mappale 563 si praticava da una porta, che era l'unico elemento che separava detto mappale dalla proprietà ; instava quindi per il rigetto della domanda e perché Pt_1 fosse accertato che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di Gerenzago si praticava attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accedeva direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU;
era altresì esperito un tentativo di conciliazione al quale non partecipava parte convenuta
All'udienza del 12.11.2024, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note e il giudice tratteneva la sentenza in decisione assegnado termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.,
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La qualificazione della domanda dell'attorea, il riparto dell'onere probatorio e la regolare instaurazione del contraddittorio
2.La fattispecie in esame
2.1. La proprietà del fondo servente in capo all'attore
2.2. La titolarità del diritto di servitù in capo ai convenuti
2.3 La corretta individuazione dell'estensione del diritto di servitù di passaggio dei convenuti
3.Le spese
1.La qualificazione della domanda dell'attorea, il riparto dell'onere probatorio
e la regolare instaurazione del contraddittorio
L'attore ha promosso un' actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. in relazione a un dedotto diritto di servitù di passaggio esercitato dai convenuti su una striscia di terreno di sua proprietà, contestandone, tuttavia, non già ex se l'inesistenza ma la corretta estensione e il contenuto del diritto.
pagina 4 di 18 A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Nell'actio negatoria servitutis… la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto
e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass.
n. 21851 del 2014). Tuttavia…, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del
2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999). Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice…deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.).” (in termini Cass. 23.01.2023, n.1905)
Come ulteriormente precisato in sede giurisprudenziale, l'actio negatoria servitutis
è diretta sia all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo – nella specie, servitù di passaggio – sia all'eliminazione, di una eventuale situazione antigiuridica posta in essere dal terzo in modo tale da precludere che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass.
29.12.2014, n. 27405).
pagina 5 di 18 Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass.
25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976, n. 1460).
Trib. Torino 09.09.2020, n.2914
In ragione di quanto esposto, gravava su parte attrice, sig. , sebbene con la Pt_1
precisazione esposta circa la sufficienza dell'elemento indiziario presuntivo, la prova del diritto di proprietà, mentre su parte convenuta, , la prova sia del titolo alla base del CP_1 diritto di servitù e quindi l'esistenza dello stesso (invero pacifica) sia quella della sua reale ed effettiva estensione.
Sotto ulteriore e connesso profilo, in relazione al thema decidendum di causa, è emerso (invero fin dagli atti introduttivi del giudizio e sulla base della documentazione allegata cfr doc. 4 e 5 parte attrice e doc. 3 parte convenuta) come il diritto di servitù oggetto di controversia incida anche su fondi di proprietà di soggetti terzi rispetto alle parti in giudizio, e, segnatamente, con riferimento al mappale 563.
Orbene, sul punto, secondo il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale “ a differenza dall'azione di costituzione di servitù coattiva - che, pur non richiedendo, neppur essa, il litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi attraversati dall'istituendo passaggio coattivo, è tuttavia inammissibile se non proposta conto tutti detti proprietari (Cass. SSUU 9685/13) - la confessoria servitutis può essere esercitata anche soltanto verso quel proprietario che si opponga al passo sul suo fondo
(cfr. Cass. 1632/96: "L'actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti
l'esistenza della servitù senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio"; conf. sent. n. 12479/13).” (in termini con giurisprudenza citata Cass.
22.05.2019, n.13818)
pagina 6 di 18 In altri termini l'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio. (Cass.
, 02.03.1996, n.1632)
In ragione di quanto esposto, stante il carattere di servitù contrattuale, è escluso il litisconsorzio necessario, anche con riferimento agli ulteriori proprietari di particelle interessate al passaggio e non evocate nel presente giudizio;
l'esclusione del litisconsorzio, espressamente sancita in giurisprudenza in relazione all'actio confessoria, a fortiori è configurabile nel caso di specie, in relazione a domanda formulata da un convenuto in via di eccezione per contrapporsi ad actio negatoria e al solo fine di accertare la corretta estensione di una servitù il cui titolo è pacifico.
2.La fattispecie in esame
2.1. La proprietà del fondo servente in capo all'attore
L'attore, sig. , ha puntualmente dedotto e comprovato la titolarità del Parte_1
fondo su cui veniva esercitato il diritto di servitù
Segnatamente, risulta dedotto e comprovato da idonea documentazione che il sig.
risulta aggiudicatario all'asta tenutasi in data 29.07.2016 avanti il Tribunale Parte_1 di Pavia nell'ambito della procedura esecutiva n.401/2013, di Lotto Unico composto da un fabbricato residenziale indipendente comprendente un unico appartamento sviluppato su due livelli ed un'autorimessa prefabbricata adiacente a tale fabbricato per totali mq 289,55;
i citati beni erano (rectius sono) identificati catastalmente Appartamento: Sez. Urb. A, Fg.
n.2, Mapp. n.295, sub.7, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, posto al piano T-1; Autorimessa: Sez. Urb. C, Fg. n.2, Mapp. n.295 sub.6, Cat. C/6, Classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 24,17, posto al piano T (doc.ti 1-2-3-4-5); tale circostanza
è attestata da decreto di trasferimento e nota di trascrizione (cfr doc. 2 parte attrice)
La proprietà del fondo asseritamente servente risulta altresì riconosciuta dagli stessi convenuti i quali hanno viceversa eccepito, sia pure solo genericamente e ipoteticamente,
pagina 7 di 18 l'assenza di titolarità in ordine a altro mappale , n. 563, pur interessato alla servitù di passaggio (cfr. comparsa pag. 4 ove viene dedotto come l'area interessata “non sembra essere dell'attore, né dei convenuti, che lo usano solo come passaggio “ )
La titolarità della proprietà della porzione di fondo mappale 295 su cui insiste la dedotta servitù risulta altresì accertata dalla CTU (su cui amplius infra)
2.2. La titolarità del diritto di servitù in capo ai convenuti
Costituisce circostanza puntualmente dedotta dai convenuti e riconosciuta espressamente dall'attore, fin dalla sua costituzione, che i NOi Controparte_1
e con atto di compravendita a rogito Notaio, Dott.
[...] Parte_2
del 25.05.2017 (n.5229 di repertorio – n.4253 di raccolta – registrato il 29.05.2017 Per_1
al n.25422 – Serie 1 T) acquistavano dai sig.ri e la piena proprietà dei Per_3 Pt_3
beni immobili siti in nel Comune di Gerenzago (Pv) Via Corbellini n.12/B e, segnatamente, la porzione di un edificio all'interno della pubblica via adibito ad abitazione e la porzione di un vecchio edificio di servizio in fregio alla pubblica via, di fronte all'abitazione, costituita da un'autorimessa privata pertinenziale al piano terreno, con sovrastante legnai;
tali edifici risultano distinti sul piano catastale al -Foglio 2 -mappale
284 sub. 1, Via Corbellini n.12/B, p. T-1, categoria A/3, Classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq 64 (superficie escluse aree scoperte mq.61), Rendita Catastale Euro 94,25 e al
Foglio 2 mappale 284 sub.2, Via Corbellini n.12/B, p. T-1, categoria C/6, Classe 2, mq 37, superficie catastale mq 23, Rendita Catastale Euro 74,25 (cfr.doc- 8 parte attrice e doc. 2 parte convenuta)
Parimenti, con il medesimo atto notarile, i signri acquistavano due ulteriori CP_1
porzioni di edificio ed il cortiletto pertinenziale ( censito al Foglio 2 -mappale 562, Via
Corbellini n.12, p. T-1, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq 77 superficie escluse aree scoperte mq. 69, Rendita Catastale Euro 118,53) nonché un orticello censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 2 particella 293 seminativo cl. 1, Ha.
00.00.75, Reddito Dominicale Euro 0,81, Reddito Agrario Euro 0,54.
Nel citato atto negoziale erano richiamati, nel secondo paragrafo “Garanzie e provenienza”, gli atti di provenienza dei suddetti beni;
inoltre, la parte acquirente si pagina 8 di 18 dichiarava espressamente edotta che, dal capitolo “Avvertenze e servitù” dell'atto a rogito
Notaio Corbellini del 22.02.1959 al n.26557/5104 di repertorio, trascritto a Pavia
l'11.03.1959 ai numeri 1093/813, a sua volta richiamato nel successivo atto per Notaio del 21.02.1963 al n.15219/6856 di repertorio, trascritto a Pavia il 14.03.1963 ai Per_4 numeri 1612/1301, risultava quanto segue: “All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente dell'orto di ed attraversando la corte OC. Per Persona_5 accedere alla corte OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud-est della corte comune a questi beni ed a L'andito di accesso di ponente alla corte Persona_5
comune e al pozzo con pompa esistenti sulla corte stessa sono di uso comune fra questi beni e Anche la corte, almeno per la larghezza corrispondente all'andito, Persona_5 dovrà mantenersi libera per l'uso, comune fra questi beni e quelli di Persona_5
La titolarità del diritto di servitù di passaggio per accedere all'orto sopra indicato ,
(Foglio 2 part. 293) risulta quindi non solo debitamente documentata ma pacifica tra le parti
; questione controversa è costituita dall'esatta individuazione ed estensione della citata servitù in quanto parte attrice deduce espressamente l'illegittimo esercizio da parte dei convenuti
2.3 La corretta individuazione dell'estensione del diritto di servitù di passaggio dei convenuti
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, è stata svolta CTU al fine di approfondire, sul piano tecnico, le circostanze oggetto di causa.
La relazione della CTU, basata su sopralluoghi e attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante documentazione fotografica e planimetrica, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, nonché completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti.
In particolare, la consulente ha operato un'attenta analisi degli atti notarili di trasferimento dei diritti reali relativi ai mappali oggetto di controversia, nonché delle planimetrie catastali, confrontando le attestazioni ivi contenute con lo stato di fatto dei luoghi.
pagina 9 di 18 La citata relazione è quindi condivisibile nelle conclusioni.
La CTU, dopo una sintetica ma esauriente descrizione dei luoghi e, segnatamente, delle proprietà di parte attrice e dei convenuti, corrispondente a quella esposta nel paragrafo precedente, precisando puntualmente che l'unità immobiliare con destinazione abitazione di proprietà “deriva da una fusione delle due unità immobiliari originarie CP_1
identificate al Nuovo Catasto Urbano al foglio 2 mappale 284 sub.1 e 562 per mezzo di un aggiornamento catastale registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Pavia in data 24.04.2024 pratica n.PV0033801 con causale fusione – diversa distribuzione degli spazi interni,(sic relazione pag.4), in risposta a specifico quesito ha descritto analiticamente la conformazione del fondo identificato al mappale 293 del foglio 2 del
Comune di Gerenzago, costituente il fondo dominante della citata servitù ed evidenzianfo le modalità di accesso all'orto insistente in tale mappale e segnatamente, il tragitto da percorrere per ivi giungere dalla proprietà . CP_1
Orbene, il CTU ha anzitutto esplicato, con riferimento all'orticello, come “Trattasi di un appezzamento di terreno di superficie complessiva pari a circa mq.69 di forma quadrata con lati di circa ml 8,30 ubicato tra le corti di altra proprietà. Il fondo identificato al mappale 293 del foglio 2 del Comune di Generenzago è destinato all'utilizzo come orticello delimitato su tre lati da un recinzione in maglia metalicca fissa al suolo alta circa ml.1,73 mentre sul lato ovest dell'orto è presente una muratura di cemento. All'orto si accede tramite l'uscio esistente in angolo sud-est del cortile di proprietà CP_1
mappale 562 attraversando la corte comune mappale 490 e passando sul terreno di proprietà mappale 295 attraversando un sentiero pedonale posto a nord Pt_1 dell'abitazione sempre sul mappale 295 raggiungendo la porticina di legno, quale Pt_1 ingresso per l'accesso al corridoio che porta all'orto 293. All'orto 293 si accede percorrendo il sentiero pedonale posto sul lato ovest del mappale 563” (sic relazione pag.
6)
La CTU altresì ha evidenziato la non coerenza dello stato di fatto dei luoghi rispetto alla mappa catastale.
pagina 10 di 18 Segnatamente, sul punto, è stato precisato che : “la mappa catastale attuale presente presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Pavia –
Nuovo Catasto Terreno del foglio 2 del Comune di Gerenzago non risulta coerente rispetto allo stato di fatto dei luoghi per quanto riguarda il passaggio pedonale esistente sul lato nord dell'abitazione di proprietà mappale 295. Nella mappa catastale N.C.T. Pt_1 attuale l'abitazione di proprietà risulta edificata a confine con il mappale 1696 e Pt_1
parte del 563, situazione che non rispecchia la realtà in quanto tra il mappale 295 e 1696 –
563 risulta presente un passaggio pedonale di larghezza ml.1,48. Tuttavia si può notare in mappa che l'abitazione del Sig. risulta in linea con l'edificio del mappale 1197 in Pt_1
realtà i due fabbricati sono disallineati a seguito della presenza del passaggio pedonale come dimostrato nelle foto di seguito riportate in cui si nota che la recinzione divisoria dei mappali 1696 e 295 è in linea con il fabbricato 1197 e 1696.” (sic relazione pag. 8)
Inoltre, sul punto, la CTU ha confermato univocamente che il citato passaggio, debitamente evidenziato in planimetria, si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore.
A riguardo, è stato precisato come “Si può accertare che il passaggio per accedere all'orto 293 si pratica attraversando il passaggio pedonale posto lungo il lato ovest del mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede dal passaggio pedonale posto sul mappale
295 antistante la parete nord dell'immobile di proprietà .” Pt_1
La CTU ha ulteriormente supportato la propria analisi, attraverso richiamo esplicito alla previsione contenuta in altro atto notarile, espressamente riferito alla proprietà
OC, citata nella costituzione del diritto di servitù; la consulente, in particolare, ha attestato come ” la descrizione del passaggio sul mappale 563 del foglio 2 viene ripreso anche nell'atto di compravendita del 13.09.1985 n. 8849/3640 di rep. notaio Per_6
in cui la Sig.ra vende ai Sig.ri e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
un orto posto nel comune di Gerenzago distinti in catasto terreno al fg.2 mappale 563 riportando quanto segue: “ L'accesso all'orto si pratica tramite sentiero pedonale passando su cortile di proprietà OC (oggi ); e a quest'ultimo da uscio in Pt_1
angolo sudest della corte annessa al fabbricato di proprietà (oggi Parte_7
pagina 11 di 18 ). Sul lato di ponenete dell'orto hanno diritto di passaggio pedonale i beni di CP_1 proprietà già (oggi ).” (sic relazione pag. 9) Parte_7 CP_1
Sviluppando le proprie argomentazioni, la CTU ha altresì compiutamente valutato se il passaggio per accedere all'orto, come posto in essere dai convenuti e da essi dedotto nei propri atti, sia conforme e corrisponda al passaggio descritto nell'atto di compravendita a rogito notaio del 25.05.2017. Persona_7
Orbene la CTU, richiamato il contenuto della clausola costitutiva del diritto di servitù, nonché tutti gli atti presupposti, ha precisato, in via preliminare e sul piano metodologico, come la descrizione del percorso per accedere all'orto dei Sig. CP_1 identificato al mappale 293, come effettuata nella clausola negoziale contenuta nell'atto del
“deriva da una situazione già esistente nell'anno 1959 come trascritto nell'atto del Per_1
notaio Corbellini. Pertanto il C.T.U. al fine di rispondere al quesito richiesto ha proceduto alla ricostruzione più veritieria degli eventi e della storia dei passaggi di proprietà dal
1959 ad oggi tramite ricerche catastali e ipocatastali riguardo i mappali interessati. Dalle indagini la situazione della servitù di passaggio per raggiungere l'orto mappale 293 viene di seguito dimostrata tramite mappa catastale di impianto, definita come la prima rappresentazione grafica in mappa originaria che viene riconosciuta dal nostro nuovo catasto… Come rappresentato nell'elaborato di cui sopra i mappali risultavano negli anni
1959 – 1962 di proprietà dei Sig.ri e Sig.ri OC come meglio chiamata “ la Per_5 corte OC”
Assunta tale premessa di metodo, sul piano descrittivo, la CTU, con riferimento all'orto, ha evidenziato come “L'orto insistente ad oggi sul mappale 293 deriva da un frazionamento del 25.01.1932 depositato presso l'Agenza delle Entrate di Pavia – Ufficio
Territorio in cui la Sig.ra fu maritata livellari al Parte_8 Pt_7 Per_5
Collegio di Pavia frazionava il terreno identificato per intero al mapple 293 in Per_8 due mappali a e b oggi 293 e 563, in cui si nota che l'appezzamento identificato alla lettera
“a” oggi 293 ditta da intestarsi a mentre la lettera “b” oggi 563 ditta Parte_7
da intestarsi a A fronte di tutto ciò, come anche indicato nel microfilm Persona_5
partita 813 sopra riportato reperito presso il catasto di Pavia, il Sig. Parte_7
pagina 12 di 18 vende l'orto mappale 293 al Sig. con atto notaio Corbellini del 1959, Persona_9 mentre il mappale identificato nella “b” oggi 563 restava al Sig. quindi si Persona_5 può dimostrare che il passaggio pedonale citato nell'atto di del 2017 cosi descritto Per_1
“ All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente dell'orto di Persona_5
….” Risulta coerente con lo stato dei luoghi.” (cfr. relazione pag. 11 e ss.)
Sotto ulteriore e connesso profilo, la consulente ha proceduto alla concreta descrizione della indicata nella clausola negoziale attributiva del diritto di Parte_9 servitù ; segnatamente, sul punto, è stato illustrato come “Ad oggi i Sig.ri CP_1 accedono all'orto di proprietà attraverso l'uscio esistente in angolo sud-est del cortile privato passando sul mappale 490 attraversando la proprietà . Il C.T.U. attraverso Pt_1
ricerche approfondite tramite visure storiche catastali e consultazione di microfilm ha riscontrato che il mappale oggi 490 risultava identificato catastalmente nel 1959 con il numero 283 come indicato nella mappa di impianto allegata al punto precedente 1). nel micorfilm partita 727 riportata a fianco si può riscontrare che dal 1952 al 1967 il mappale
283 al foglio 2 del comune di Gerenzago risultava di proprietà dei Sig.ri OC. In risposta al quesito posto in cui verificare le conformità della descrizione presente nell'atto cosi descritta: “All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente Per_7 dell'orto di attraversando la corte OC. Per accedere alla corte Persona_5
OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud-est della corte comune a questi beni ed a si può segnalare che uscendo dall'uscio della proprietà Persona_5 [...]
(come da atto Corbellini del 1959 in cui vendeva i Controparte_3 Parte_7
beni a ) oggi mappale 562 di proprietà si attraversava la corte Persona_9 CP_1
OC” (sic relazione pag. 13 e ss.)
Infine, analoga operazione descrittiva , è stata compiuta con riferimento alla “Corte comune a questi beni e , in relazione alla quale la CTU ha attestato come Persona_5
“La proprietà dei Sig. ri oggi identificati ai mappali 284 e 562 foglio 2 nel 1932 CP_1
risultava un mappale unico come dimostrato nel frazionamento del 25.01.1932 già visionato al punto 1) in cui la Sig.ra fu Parte_8 Persona_10 Per_5
livellari al Collegio Ghislieri di Pavia frazionava il mappale 284 di superficie mq.186 in
pagina 13 di 18 due mappali “a” e “b” oggi 284 e 562, in cui si nota che l'appezzamento identificato alla lettera “a” oggi 284 ditta da intestarsi a mentre la lettera “b” oggi 562 Persona_5 ditta da intestarsi a Si può dedurre che l'area cortilizia del mappale Parte_7
284 risultava una corte unica successivamente frazionata, quindi corte comune ai beni del
Sig. (venditore dei beni oggetto di compravendita con atto del notaio Parte_7
Corbellini del 1959) e il Sig. come descritto nell'atto di di seguito Persona_5 Per_7 riportato “ Per accedere alla corte OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud- est della corte comune a questi beni ed a “ (sic relazione pag. 14 e ss. ) Persona_5
Alla luce delle citate descrizioni, basate su attenta e approfondita analisi storica degli atti notarili, le univoche conclusioni del CTU sono nel senso che : “Pertanto si conferma che il passaggio risulta conforme e corrisponde al passaggio descritto negli atti di causa e segnatamente nell'atto di compravendita a rogito notaio del Persona_7
25.05.2017 (doc.2 convenuto e doce.8 attore)” (sic relazione pag. 16)
Risulta particolarmente significativo, sul punto, che, pur ritualmente attivato il contraddittorio tra le parti, nessuna abbia formulato rilievi critici alle conclusioni della CTU
Il diritto di servitù di passaggio come dedotto ed esercitato dai convenuti corrisponde quindi a quello riconosciuto espressamente nell'atto a rogito notaio Per_1
A fortiori, nessuna contestazione sul piano tecnico alla consulenza è stata formulata da parte attrice negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale pag. 3 e ss. ovvero memoria di replica pag. 1 e ss.); le ulteriori deduzioni di parte attrice risultano infondate.
Segnatamente, anzitutto nel decreto di trasferimento del Tribunale di Pavia del
7.9.2016, contrariamente a quanto dedotto, non viene esclusa la sussistenza di servitù ma il trasferimento avviene espressamente “con tutte le relative…servitù attive e passive”; inoltre, l'assenza di indicazione della servitù nel citato decreto risulta comunque irrilevante in quanto la titolarità della stessa servitù in capo ai convenuti si evince univocamente da atti notarili;
peraltro, si sottolinea che lo stesso attore ha riconosciuto fin dall' atto di citazione univocamente il diritto di servitù, né ha mai formalmente eccepito l'inopponibilità nei propri scritti difensivi, risultando controversa solo la relativa estensione , ovvero rectius
l'inesistenza della servitù di passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del
pagina 14 di 18 NO ; infine, sempre nel decreto, sono riportati espressamente gli atti di CP_4
provenienza, da cui evincere come effettuato dal CTU, la sussistenza di servitù.
In secondo luogo, la non conformità dello stato dei luoghi con gli atti stessi depositati presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non inficia in alcun modo la ricostruzione della CTU, volta appunto ad accertare e descrivere in modo compiuto il passaggio, raffrontando e riscontrando gli eventuali accorpamenti e frazionamenti sul piano catastale , nonché le eventuali modifiche dello stato dei luoghi;
in altri termini, a riguardo , la non conformità dello stato dei luoghi, come sopra esposto, costituisce la premessa logico fattuale da cui si è mossa la consulente per elaborare un condivisibile giudizio di conformità tra il passaggio come descritto dagli attori e quello presente nell'atto notarile.
Infine, stante il carattere negoziale del titolo della servitù, pacifica nell'an, e la cui estensione è risultata essere conforme a quanto descritto nel contratto di compravendita, risulta irrilevante la sussistenza di altri passaggi;
a fortiori, dalla descrizione resa dal CTU e in forza delle puntuali eccezioni dell'attrice, si evince comunque la particolare onerosità del citato passaggio.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice , oltre che inammissibili per le ragioni contenute nell'ordinanza del 10.1.2024 (1(documentale ) 2 (in parte documentale e in parte valutativo) 3 (negativo e documentale) 4 (documentale) 5 (documentale e in parte valutativo) 6 (generico) 7 (generico e valutativo) 8 (valutativo) 9 (generico)”) risultano comunque inidonee a confutare la compiuta e approfondita ricostruzione della consulente.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice è infondata, risultando, di converso fondata la domanda di accertamento formulata dai convenuti circa l'esatto contenuto della servitù, nel senso di precisare che l'accesso al mappale 293 del
Foglio 2 del Comune di Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore , sig.
, secondo il percorso puntualmente descritto dal CTU nella sua relazione (cfr Parte_1
pag. 7 e 8)
Incidentalmente , ma rilevante sul piano motivazionale, si precisa che la presente sentenza non risulta ex se oggetto di trascrizione, comunque non formalmente richiesta da pagina 15 di 18 nessuna delle parti, sia in quanto il titolo costitutivo della servitù è costituito proprio dal contratto a rogito notaio del 25.5.2017 sia in quanto la trascrizione non è prevista Per_1
nel caso di rigetto di domanda di actio negatoria servitutis, (Cass. 12.05.2003, n.7257)e , quindi, a fortiori, in giudizio in cui l'attore non neghi il diritto di servitù ma contesti l'estensione; in altri termini, il presente provvedimento assume non già carattere costitutivo o modificativo del diritto, esulando quindi dalla fattispecie ex art. 2643 n.14 c.c., ma esclusivamente funzione accertativa circa la corretta individuazione e delimitazione di contenuto della servitù di passaggio come attribuita nel citato atto negoziale (che , a sua volta, richiama precedenti atti notarili).
Coerentemente, soltanto ove sia stata trascritta domanda giudiziale ex art. 2653 n.1
c.c. prevista anche per l'”accertamento” del diritto (nessuna delle parti ha dedotto o attestato la trascrizione della domanda), si dispone l'annotazione della presente sentenza a carico della competente Agenzia delle Entrate- Conservatoria.
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte attrice soccombente ex art. 91 c.p.c. non Pt_1
sussistendo i presupposti per la compensazione, essendo insufficiente, sul punto, la complessità fattuale della stessa controversia, per integrare le “Gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost.
7.3.2018 n. 77) ; a fortiori si sottolinea che l'azione era promossa proprio dal sig. al fine di negare l'estensione della servitù come dedotta dagli attori. Pt_1
I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore indeterminabile , complessità media, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, compreso tra il minimo e il medio per le fasi di istruttoria
(limitata al deposito di memorie ex art. 183 sesto comma n.2 di limitato contenuto giuridico e assorbita prevalentemente da CTU) e per la decisionale(prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) risultando quindi pari a € 9031,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa, nonché le spese per la visura in quanto necessarie per il giudizio.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate su parte attrice, soccombente pagina 16 di 18 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di parte attrice.
La responsabilità aggravata per lite temeraria avendo natura extracontrattuale richiede la prova circa l'an e il quantum della pretesa , ovvero, anzitutto, del dolo o la colpa grave all'azione (Cass. 15.2.2007 n. 3388 Cass.
8.6.2007 n. 13395): nel caso in esame parte convenuta non ha adempiuto a tale onere: in particolare, si sottolinea la particolare complessità della questione oggetto di esame sul piano tecnico, per la cui risoluzione è stata necessario espletare CTU con cui sono stati approfonditi plurimi aspetti controversi, anche tramite l'accesso e acquisizione di atti notarili, particolarmente risalenti nel tempo;
parimenti infondata è un eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cass. 30.11.2012 n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
-I)respinge, perché infondata, la domanda di parte attrice (c.f. Parte_1
); C.F._1
-II)accoglie la domanda dei convenuti (cf. Controparte_1
) e (cf. ) e, per C.F._2 Parte_2 C.F._3
l'effetto, accerta e dichiara che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di
Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore, secondo il percorso precisato dal CTU nella sua relazione;
- III)condanna altresì l'attore a rimborsare ai convenuti Parte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in € 66,00 per Controparte_1 Parte_2
spese , € 9.031,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-IV)addebita in via definitiva le spese della CTU già liquidate con separato decreto su parte attrice;
Parte_1
pagina 17 di 18 V)in caso di trascrizione della domanda, dispone l'annotazione della presente sentenza a cura della competente Agenzia delle Entrate- Conservatoria dei Registri immobiliari, ove ritualmente richiesta dalle parti.
Pavia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5524/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
BA (MI) Res. Ontanti 941presso lo studio dell'avv. Silvia Panari, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di nuovo difensore la quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti.
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) Controparte_1 C.F._2 [...]
(cf. ) elettivamente domiciliato in Pavia, Parte_2 C.F._3
Corso Strada Nuova 51 presso lo studio dell'avv. Antonio Roberto Lo Buglio che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata il quale ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni come in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 18 Parte convenuta ha concluso come da udienza del 12.11.2024 svoltasi in forma scritta e fogli depositati in via telematica, mentre per parte attrice, assente alla citata udienza rilevano le conclusioni come formulate in comparsa e, segnatamente:
per parte attrice “1) Dichiarare l'inesistenza della servitù di Parte_1
passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del NO , così come Parte_1
meglio descritta (Sez. Urb. A, Fg. n.2, Mapp. n.295, sub.7, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, posto al piano T-1 - Sez. Urb. C, Fg. n.2, Mapp. n.295 sub.6,
Cat. C/6, Classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 24,17, posto al piano T), in favore del fondo di proprietà dei NOi e Controparte_1 Parte_2
contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'odierno attore;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
per i convenuti e “ Nel merito Controparte_1 Parte_2 rigettare le domande attore perché infondate, in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante
l'immobile dell'attore. Con vittoria di spese e competenze professionali. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in giudizio Parte_1
i sig.ri e al fine di far accertare e Controparte_1 Parte_2
dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del NO , così come meglio descritta (Sez. Urb. A, Fg. n.2, Mapp. n.295) Parte_1
sito nel Comune di Gerenzago.
A supporto della propria domanda, parte attrice deduceva che: il sig. Parte_1
era divenuto proprietario di un lotto unico composto da un fabbricato residenziale indipendente, comprendente un unico appartamento sviluppato su due livelli ed un'autorimessa prefabbricata adiacente a tale fabbricato per totali mq 289,55, a seguito di pagina 2 di 18 aggiudicazione all'asta tenutasi in data 29.07.2016 avanti il Tribunale di Pavia nell'ambito della procedura esecutiva n.401/2013, meglio identificato in atti;
nell'avviso di vendita era stato chiaramente specificato che non risultavano vincoli giuridici a carico dell'acquirente; con atto di compravendita a rogito Notaio, Dott. del 25.05.2017 (n.5229 di Per_1
repertorio – n.4253 di raccolta – registrato il 29.05.2017 al n.25422 – Serie 1 T) i NOi
erano divenuti proprietari di complesso immobiliare, identificato in atti, situato in CP_1
Gerenzago via Corbellini 12; la parte acquirente si dichiarava edotta della sussistenza di diritto di servitù meglio identificato nel capitolo “Avvertenze e servitù” ;i sig.ri CP_2 non si attenevano al contenuto della servitù come descritta nell'atto di compravendita, esercitando illegittimamente un diritto di servitù su area di proprietà attorea;
malgrado tentativo di mediazione , l'esito era stato negativo e non si era pervenuti a conciliazione tra le parti.
Si costituivano i sig.ri e Controparte_1 Parte_2
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: i mappali compresi nel Comune di Gerenzago, tra cui quelli oggetto di causa, erano stati oggetto di molteplici divisioni e accorpamenti;
i convenuti avevano acquistato con atto a rogito notaio un complesso Per_1
immobiliare meglio identificato in atti e nell'atto di compravendita era specificatamente individuata una servitù di passaggio in favore dello stesso;
il diritto di servitù era correttamente esercitato dai convenuti;
sulla base della mappa catastale e della foto aerea dei luoghi, si evinceva, in modo inequivocabile, l'insussistenza di altro passaggio possibile se non quello pedonale praticato attraverso la porta che si trovava accanto alla proprietà dell'attore; il mappale 563, su cui veniva esercitato il passaggio, non era di proprietà dell'attore, difettando quindi la relativa legittimazione attiva;
il mappale 563 era a ponente del mappale di proprietà indicato espressamente nel contratto di Persona_2
compravendita; come evincibile dalla documentazione reperita, tutti i proprietari che si erano succeduti sull'orto di cui al mappale 293 avevano goduto, fin dal 1959 se non prima, del medesimo e unico passaggio sul mappale (ora) del per accedere alla Pt_1 porta del passaggio che, attraverso il mappale 563, conduce all'orto ora dei;
CP_1
pagina 3 di 18 l'accesso al mappale 563 si praticava da una porta, che era l'unico elemento che separava detto mappale dalla proprietà ; instava quindi per il rigetto della domanda e perché Pt_1 fosse accertato che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di Gerenzago si praticava attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accedeva direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., la causa era istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU;
era altresì esperito un tentativo di conciliazione al quale non partecipava parte convenuta
All'udienza del 12.11.2024, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note e il giudice tratteneva la sentenza in decisione assegnado termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.,
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.La qualificazione della domanda dell'attorea, il riparto dell'onere probatorio e la regolare instaurazione del contraddittorio
2.La fattispecie in esame
2.1. La proprietà del fondo servente in capo all'attore
2.2. La titolarità del diritto di servitù in capo ai convenuti
2.3 La corretta individuazione dell'estensione del diritto di servitù di passaggio dei convenuti
3.Le spese
1.La qualificazione della domanda dell'attorea, il riparto dell'onere probatorio
e la regolare instaurazione del contraddittorio
L'attore ha promosso un' actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c. in relazione a un dedotto diritto di servitù di passaggio esercitato dai convenuti su una striscia di terreno di sua proprietà, contestandone, tuttavia, non già ex se l'inesistenza ma la corretta estensione e il contenuto del diritto.
pagina 4 di 18 A riguardo, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “Nell'actio negatoria servitutis… la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario non ha
l'onere di fornire, come nell'azione di revindica (e cioè dimostrando il suo titolo di acquisto
e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario), la prova rigorosa della proprietà del fondo servente (Cass. n. 2838 del 1999; Cass. n. 10149 del 2004; Cass.
n. 21851 del 2014). Tuttavia…, l'attore ha l'onere di fornire la prova del titolo di acquisto del fondo servente anche se può fornire la relativa dimostrazione con ogni mezzo, comprese le presunzioni (Cass. n. 803 del 2022; Cass. n. 472 del 2017; Cass. n. 21851 del
2014; Cass. n. 10149 del 2004; Cass. n. 2838 del 1999). Nell'azione negatoria, in effetti, la titolarità del bene (che, pertanto, il giudice…deve sempre accertare, sia pur in via incidentale, anche se la relativa domanda non è stata espressamente proposta) si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia sicché la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e ciò sul presupposto che l'azione non mira necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, per contro, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 24183 del 2021, in motiv.).” (in termini Cass. 23.01.2023, n.1905)
Come ulteriormente precisato in sede giurisprudenziale, l'actio negatoria servitutis
è diretta sia all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo – nella specie, servitù di passaggio – sia all'eliminazione, di una eventuale situazione antigiuridica posta in essere dal terzo in modo tale da precludere che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui (v. Cass.
29.12.2014, n. 27405).
pagina 5 di 18 Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare di essere proprietario del fondo, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, ovvero dell'estensione del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr., Cass.
25.3.1999, n. 2838; nello stesso senso, Cass 23.4.1976, n. 1460).
Trib. Torino 09.09.2020, n.2914
In ragione di quanto esposto, gravava su parte attrice, sig. , sebbene con la Pt_1
precisazione esposta circa la sufficienza dell'elemento indiziario presuntivo, la prova del diritto di proprietà, mentre su parte convenuta, , la prova sia del titolo alla base del CP_1 diritto di servitù e quindi l'esistenza dello stesso (invero pacifica) sia quella della sua reale ed effettiva estensione.
Sotto ulteriore e connesso profilo, in relazione al thema decidendum di causa, è emerso (invero fin dagli atti introduttivi del giudizio e sulla base della documentazione allegata cfr doc. 4 e 5 parte attrice e doc. 3 parte convenuta) come il diritto di servitù oggetto di controversia incida anche su fondi di proprietà di soggetti terzi rispetto alle parti in giudizio, e, segnatamente, con riferimento al mappale 563.
Orbene, sul punto, secondo il preferibile e maggioritario orientamento giurisprudenziale “ a differenza dall'azione di costituzione di servitù coattiva - che, pur non richiedendo, neppur essa, il litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari dei fondi attraversati dall'istituendo passaggio coattivo, è tuttavia inammissibile se non proposta conto tutti detti proprietari (Cass. SSUU 9685/13) - la confessoria servitutis può essere esercitata anche soltanto verso quel proprietario che si opponga al passo sul suo fondo
(cfr. Cass. 1632/96: "L'actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti
l'esistenza della servitù senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio"; conf. sent. n. 12479/13).” (in termini con giurisprudenza citata Cass.
22.05.2019, n.13818)
pagina 6 di 18 In altri termini l'actio confessoria di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio. (Cass.
, 02.03.1996, n.1632)
In ragione di quanto esposto, stante il carattere di servitù contrattuale, è escluso il litisconsorzio necessario, anche con riferimento agli ulteriori proprietari di particelle interessate al passaggio e non evocate nel presente giudizio;
l'esclusione del litisconsorzio, espressamente sancita in giurisprudenza in relazione all'actio confessoria, a fortiori è configurabile nel caso di specie, in relazione a domanda formulata da un convenuto in via di eccezione per contrapporsi ad actio negatoria e al solo fine di accertare la corretta estensione di una servitù il cui titolo è pacifico.
2.La fattispecie in esame
2.1. La proprietà del fondo servente in capo all'attore
L'attore, sig. , ha puntualmente dedotto e comprovato la titolarità del Parte_1
fondo su cui veniva esercitato il diritto di servitù
Segnatamente, risulta dedotto e comprovato da idonea documentazione che il sig.
risulta aggiudicatario all'asta tenutasi in data 29.07.2016 avanti il Tribunale Parte_1 di Pavia nell'ambito della procedura esecutiva n.401/2013, di Lotto Unico composto da un fabbricato residenziale indipendente comprendente un unico appartamento sviluppato su due livelli ed un'autorimessa prefabbricata adiacente a tale fabbricato per totali mq 289,55;
i citati beni erano (rectius sono) identificati catastalmente Appartamento: Sez. Urb. A, Fg.
n.2, Mapp. n.295, sub.7, Cat. A/3, classe 2, consistenza vani 5, rendita Euro 188,51, posto al piano T-1; Autorimessa: Sez. Urb. C, Fg. n.2, Mapp. n.295 sub.6, Cat. C/6, Classe 2, consistenza 12 mq, rendita Euro 24,17, posto al piano T (doc.ti 1-2-3-4-5); tale circostanza
è attestata da decreto di trasferimento e nota di trascrizione (cfr doc. 2 parte attrice)
La proprietà del fondo asseritamente servente risulta altresì riconosciuta dagli stessi convenuti i quali hanno viceversa eccepito, sia pure solo genericamente e ipoteticamente,
pagina 7 di 18 l'assenza di titolarità in ordine a altro mappale , n. 563, pur interessato alla servitù di passaggio (cfr. comparsa pag. 4 ove viene dedotto come l'area interessata “non sembra essere dell'attore, né dei convenuti, che lo usano solo come passaggio “ )
La titolarità della proprietà della porzione di fondo mappale 295 su cui insiste la dedotta servitù risulta altresì accertata dalla CTU (su cui amplius infra)
2.2. La titolarità del diritto di servitù in capo ai convenuti
Costituisce circostanza puntualmente dedotta dai convenuti e riconosciuta espressamente dall'attore, fin dalla sua costituzione, che i NOi Controparte_1
e con atto di compravendita a rogito Notaio, Dott.
[...] Parte_2
del 25.05.2017 (n.5229 di repertorio – n.4253 di raccolta – registrato il 29.05.2017 Per_1
al n.25422 – Serie 1 T) acquistavano dai sig.ri e la piena proprietà dei Per_3 Pt_3
beni immobili siti in nel Comune di Gerenzago (Pv) Via Corbellini n.12/B e, segnatamente, la porzione di un edificio all'interno della pubblica via adibito ad abitazione e la porzione di un vecchio edificio di servizio in fregio alla pubblica via, di fronte all'abitazione, costituita da un'autorimessa privata pertinenziale al piano terreno, con sovrastante legnai;
tali edifici risultano distinti sul piano catastale al -Foglio 2 -mappale
284 sub. 1, Via Corbellini n.12/B, p. T-1, categoria A/3, Classe 2, vani 2,5, superficie catastale mq 64 (superficie escluse aree scoperte mq.61), Rendita Catastale Euro 94,25 e al
Foglio 2 mappale 284 sub.2, Via Corbellini n.12/B, p. T-1, categoria C/6, Classe 2, mq 37, superficie catastale mq 23, Rendita Catastale Euro 74,25 (cfr.doc- 8 parte attrice e doc. 2 parte convenuta)
Parimenti, con il medesimo atto notarile, i signri acquistavano due ulteriori CP_1
porzioni di edificio ed il cortiletto pertinenziale ( censito al Foglio 2 -mappale 562, Via
Corbellini n.12, p. T-1, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq 77 superficie escluse aree scoperte mq. 69, Rendita Catastale Euro 118,53) nonché un orticello censito al Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 2 particella 293 seminativo cl. 1, Ha.
00.00.75, Reddito Dominicale Euro 0,81, Reddito Agrario Euro 0,54.
Nel citato atto negoziale erano richiamati, nel secondo paragrafo “Garanzie e provenienza”, gli atti di provenienza dei suddetti beni;
inoltre, la parte acquirente si pagina 8 di 18 dichiarava espressamente edotta che, dal capitolo “Avvertenze e servitù” dell'atto a rogito
Notaio Corbellini del 22.02.1959 al n.26557/5104 di repertorio, trascritto a Pavia
l'11.03.1959 ai numeri 1093/813, a sua volta richiamato nel successivo atto per Notaio del 21.02.1963 al n.15219/6856 di repertorio, trascritto a Pavia il 14.03.1963 ai Per_4 numeri 1612/1301, risultava quanto segue: “All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente dell'orto di ed attraversando la corte OC. Per Persona_5 accedere alla corte OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud-est della corte comune a questi beni ed a L'andito di accesso di ponente alla corte Persona_5
comune e al pozzo con pompa esistenti sulla corte stessa sono di uso comune fra questi beni e Anche la corte, almeno per la larghezza corrispondente all'andito, Persona_5 dovrà mantenersi libera per l'uso, comune fra questi beni e quelli di Persona_5
La titolarità del diritto di servitù di passaggio per accedere all'orto sopra indicato ,
(Foglio 2 part. 293) risulta quindi non solo debitamente documentata ma pacifica tra le parti
; questione controversa è costituita dall'esatta individuazione ed estensione della citata servitù in quanto parte attrice deduce espressamente l'illegittimo esercizio da parte dei convenuti
2.3 La corretta individuazione dell'estensione del diritto di servitù di passaggio dei convenuti
A fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni, è stata svolta CTU al fine di approfondire, sul piano tecnico, le circostanze oggetto di causa.
La relazione della CTU, basata su sopralluoghi e attento esame della documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, corredata da significativa e rilevante documentazione fotografica e planimetrica, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, nonché completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti.
In particolare, la consulente ha operato un'attenta analisi degli atti notarili di trasferimento dei diritti reali relativi ai mappali oggetto di controversia, nonché delle planimetrie catastali, confrontando le attestazioni ivi contenute con lo stato di fatto dei luoghi.
pagina 9 di 18 La citata relazione è quindi condivisibile nelle conclusioni.
La CTU, dopo una sintetica ma esauriente descrizione dei luoghi e, segnatamente, delle proprietà di parte attrice e dei convenuti, corrispondente a quella esposta nel paragrafo precedente, precisando puntualmente che l'unità immobiliare con destinazione abitazione di proprietà “deriva da una fusione delle due unità immobiliari originarie CP_1
identificate al Nuovo Catasto Urbano al foglio 2 mappale 284 sub.1 e 562 per mezzo di un aggiornamento catastale registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Pavia in data 24.04.2024 pratica n.PV0033801 con causale fusione – diversa distribuzione degli spazi interni,(sic relazione pag.4), in risposta a specifico quesito ha descritto analiticamente la conformazione del fondo identificato al mappale 293 del foglio 2 del
Comune di Gerenzago, costituente il fondo dominante della citata servitù ed evidenzianfo le modalità di accesso all'orto insistente in tale mappale e segnatamente, il tragitto da percorrere per ivi giungere dalla proprietà . CP_1
Orbene, il CTU ha anzitutto esplicato, con riferimento all'orticello, come “Trattasi di un appezzamento di terreno di superficie complessiva pari a circa mq.69 di forma quadrata con lati di circa ml 8,30 ubicato tra le corti di altra proprietà. Il fondo identificato al mappale 293 del foglio 2 del Comune di Generenzago è destinato all'utilizzo come orticello delimitato su tre lati da un recinzione in maglia metalicca fissa al suolo alta circa ml.1,73 mentre sul lato ovest dell'orto è presente una muratura di cemento. All'orto si accede tramite l'uscio esistente in angolo sud-est del cortile di proprietà CP_1
mappale 562 attraversando la corte comune mappale 490 e passando sul terreno di proprietà mappale 295 attraversando un sentiero pedonale posto a nord Pt_1 dell'abitazione sempre sul mappale 295 raggiungendo la porticina di legno, quale Pt_1 ingresso per l'accesso al corridoio che porta all'orto 293. All'orto 293 si accede percorrendo il sentiero pedonale posto sul lato ovest del mappale 563” (sic relazione pag.
6)
La CTU altresì ha evidenziato la non coerenza dello stato di fatto dei luoghi rispetto alla mappa catastale.
pagina 10 di 18 Segnatamente, sul punto, è stato precisato che : “la mappa catastale attuale presente presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio di Pavia –
Nuovo Catasto Terreno del foglio 2 del Comune di Gerenzago non risulta coerente rispetto allo stato di fatto dei luoghi per quanto riguarda il passaggio pedonale esistente sul lato nord dell'abitazione di proprietà mappale 295. Nella mappa catastale N.C.T. Pt_1 attuale l'abitazione di proprietà risulta edificata a confine con il mappale 1696 e Pt_1
parte del 563, situazione che non rispecchia la realtà in quanto tra il mappale 295 e 1696 –
563 risulta presente un passaggio pedonale di larghezza ml.1,48. Tuttavia si può notare in mappa che l'abitazione del Sig. risulta in linea con l'edificio del mappale 1197 in Pt_1
realtà i due fabbricati sono disallineati a seguito della presenza del passaggio pedonale come dimostrato nelle foto di seguito riportate in cui si nota che la recinzione divisoria dei mappali 1696 e 295 è in linea con il fabbricato 1197 e 1696.” (sic relazione pag. 8)
Inoltre, sul punto, la CTU ha confermato univocamente che il citato passaggio, debitamente evidenziato in planimetria, si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore.
A riguardo, è stato precisato come “Si può accertare che il passaggio per accedere all'orto 293 si pratica attraversando il passaggio pedonale posto lungo il lato ovest del mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede dal passaggio pedonale posto sul mappale
295 antistante la parete nord dell'immobile di proprietà .” Pt_1
La CTU ha ulteriormente supportato la propria analisi, attraverso richiamo esplicito alla previsione contenuta in altro atto notarile, espressamente riferito alla proprietà
OC, citata nella costituzione del diritto di servitù; la consulente, in particolare, ha attestato come ” la descrizione del passaggio sul mappale 563 del foglio 2 viene ripreso anche nell'atto di compravendita del 13.09.1985 n. 8849/3640 di rep. notaio Per_6
in cui la Sig.ra vende ai Sig.ri e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
un orto posto nel comune di Gerenzago distinti in catasto terreno al fg.2 mappale 563 riportando quanto segue: “ L'accesso all'orto si pratica tramite sentiero pedonale passando su cortile di proprietà OC (oggi ); e a quest'ultimo da uscio in Pt_1
angolo sudest della corte annessa al fabbricato di proprietà (oggi Parte_7
pagina 11 di 18 ). Sul lato di ponenete dell'orto hanno diritto di passaggio pedonale i beni di CP_1 proprietà già (oggi ).” (sic relazione pag. 9) Parte_7 CP_1
Sviluppando le proprie argomentazioni, la CTU ha altresì compiutamente valutato se il passaggio per accedere all'orto, come posto in essere dai convenuti e da essi dedotto nei propri atti, sia conforme e corrisponda al passaggio descritto nell'atto di compravendita a rogito notaio del 25.05.2017. Persona_7
Orbene la CTU, richiamato il contenuto della clausola costitutiva del diritto di servitù, nonché tutti gli atti presupposti, ha precisato, in via preliminare e sul piano metodologico, come la descrizione del percorso per accedere all'orto dei Sig. CP_1 identificato al mappale 293, come effettuata nella clausola negoziale contenuta nell'atto del
“deriva da una situazione già esistente nell'anno 1959 come trascritto nell'atto del Per_1
notaio Corbellini. Pertanto il C.T.U. al fine di rispondere al quesito richiesto ha proceduto alla ricostruzione più veritieria degli eventi e della storia dei passaggi di proprietà dal
1959 ad oggi tramite ricerche catastali e ipocatastali riguardo i mappali interessati. Dalle indagini la situazione della servitù di passaggio per raggiungere l'orto mappale 293 viene di seguito dimostrata tramite mappa catastale di impianto, definita come la prima rappresentazione grafica in mappa originaria che viene riconosciuta dal nostro nuovo catasto… Come rappresentato nell'elaborato di cui sopra i mappali risultavano negli anni
1959 – 1962 di proprietà dei Sig.ri e Sig.ri OC come meglio chiamata “ la Per_5 corte OC”
Assunta tale premessa di metodo, sul piano descrittivo, la CTU, con riferimento all'orto, ha evidenziato come “L'orto insistente ad oggi sul mappale 293 deriva da un frazionamento del 25.01.1932 depositato presso l'Agenza delle Entrate di Pavia – Ufficio
Territorio in cui la Sig.ra fu maritata livellari al Parte_8 Pt_7 Per_5
Collegio di Pavia frazionava il terreno identificato per intero al mapple 293 in Per_8 due mappali a e b oggi 293 e 563, in cui si nota che l'appezzamento identificato alla lettera
“a” oggi 293 ditta da intestarsi a mentre la lettera “b” oggi 563 ditta Parte_7
da intestarsi a A fronte di tutto ciò, come anche indicato nel microfilm Persona_5
partita 813 sopra riportato reperito presso il catasto di Pavia, il Sig. Parte_7
pagina 12 di 18 vende l'orto mappale 293 al Sig. con atto notaio Corbellini del 1959, Persona_9 mentre il mappale identificato nella “b” oggi 563 restava al Sig. quindi si Persona_5 può dimostrare che il passaggio pedonale citato nell'atto di del 2017 cosi descritto Per_1
“ All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente dell'orto di Persona_5
….” Risulta coerente con lo stato dei luoghi.” (cfr. relazione pag. 11 e ss.)
Sotto ulteriore e connesso profilo, la consulente ha proceduto alla concreta descrizione della indicata nella clausola negoziale attributiva del diritto di Parte_9 servitù ; segnatamente, sul punto, è stato illustrato come “Ad oggi i Sig.ri CP_1 accedono all'orto di proprietà attraverso l'uscio esistente in angolo sud-est del cortile privato passando sul mappale 490 attraversando la proprietà . Il C.T.U. attraverso Pt_1
ricerche approfondite tramite visure storiche catastali e consultazione di microfilm ha riscontrato che il mappale oggi 490 risultava identificato catastalmente nel 1959 con il numero 283 come indicato nella mappa di impianto allegata al punto precedente 1). nel micorfilm partita 727 riportata a fianco si può riscontrare che dal 1952 al 1967 il mappale
283 al foglio 2 del comune di Gerenzago risultava di proprietà dei Sig.ri OC. In risposta al quesito posto in cui verificare le conformità della descrizione presente nell'atto cosi descritta: “All'orto si accede per sentiero pedonale sul lato di ponente Per_7 dell'orto di attraversando la corte OC. Per accedere alla corte Persona_5
OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud-est della corte comune a questi beni ed a si può segnalare che uscendo dall'uscio della proprietà Persona_5 [...]
(come da atto Corbellini del 1959 in cui vendeva i Controparte_3 Parte_7
beni a ) oggi mappale 562 di proprietà si attraversava la corte Persona_9 CP_1
OC” (sic relazione pag. 13 e ss.)
Infine, analoga operazione descrittiva , è stata compiuta con riferimento alla “Corte comune a questi beni e , in relazione alla quale la CTU ha attestato come Persona_5
“La proprietà dei Sig. ri oggi identificati ai mappali 284 e 562 foglio 2 nel 1932 CP_1
risultava un mappale unico come dimostrato nel frazionamento del 25.01.1932 già visionato al punto 1) in cui la Sig.ra fu Parte_8 Persona_10 Per_5
livellari al Collegio Ghislieri di Pavia frazionava il mappale 284 di superficie mq.186 in
pagina 13 di 18 due mappali “a” e “b” oggi 284 e 562, in cui si nota che l'appezzamento identificato alla lettera “a” oggi 284 ditta da intestarsi a mentre la lettera “b” oggi 562 Persona_5 ditta da intestarsi a Si può dedurre che l'area cortilizia del mappale Parte_7
284 risultava una corte unica successivamente frazionata, quindi corte comune ai beni del
Sig. (venditore dei beni oggetto di compravendita con atto del notaio Parte_7
Corbellini del 1959) e il Sig. come descritto nell'atto di di seguito Persona_5 Per_7 riportato “ Per accedere alla corte OC si usufruirà dell'uscio esistente in angolo sud- est della corte comune a questi beni ed a “ (sic relazione pag. 14 e ss. ) Persona_5
Alla luce delle citate descrizioni, basate su attenta e approfondita analisi storica degli atti notarili, le univoche conclusioni del CTU sono nel senso che : “Pertanto si conferma che il passaggio risulta conforme e corrisponde al passaggio descritto negli atti di causa e segnatamente nell'atto di compravendita a rogito notaio del Persona_7
25.05.2017 (doc.2 convenuto e doce.8 attore)” (sic relazione pag. 16)
Risulta particolarmente significativo, sul punto, che, pur ritualmente attivato il contraddittorio tra le parti, nessuna abbia formulato rilievi critici alle conclusioni della CTU
Il diritto di servitù di passaggio come dedotto ed esercitato dai convenuti corrisponde quindi a quello riconosciuto espressamente nell'atto a rogito notaio Per_1
A fortiori, nessuna contestazione sul piano tecnico alla consulenza è stata formulata da parte attrice negli scritti conclusivi (cfr. comparsa conclusionale pag. 3 e ss. ovvero memoria di replica pag. 1 e ss.); le ulteriori deduzioni di parte attrice risultano infondate.
Segnatamente, anzitutto nel decreto di trasferimento del Tribunale di Pavia del
7.9.2016, contrariamente a quanto dedotto, non viene esclusa la sussistenza di servitù ma il trasferimento avviene espressamente “con tutte le relative…servitù attive e passive”; inoltre, l'assenza di indicazione della servitù nel citato decreto risulta comunque irrilevante in quanto la titolarità della stessa servitù in capo ai convenuti si evince univocamente da atti notarili;
peraltro, si sottolinea che lo stesso attore ha riconosciuto fin dall' atto di citazione univocamente il diritto di servitù, né ha mai formalmente eccepito l'inopponibilità nei propri scritti difensivi, risultando controversa solo la relativa estensione , ovvero rectius
l'inesistenza della servitù di passaggio gravante da levante sull'area di proprietà del
pagina 14 di 18 NO ; infine, sempre nel decreto, sono riportati espressamente gli atti di CP_4
provenienza, da cui evincere come effettuato dal CTU, la sussistenza di servitù.
In secondo luogo, la non conformità dello stato dei luoghi con gli atti stessi depositati presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, non inficia in alcun modo la ricostruzione della CTU, volta appunto ad accertare e descrivere in modo compiuto il passaggio, raffrontando e riscontrando gli eventuali accorpamenti e frazionamenti sul piano catastale , nonché le eventuali modifiche dello stato dei luoghi;
in altri termini, a riguardo , la non conformità dello stato dei luoghi, come sopra esposto, costituisce la premessa logico fattuale da cui si è mossa la consulente per elaborare un condivisibile giudizio di conformità tra il passaggio come descritto dagli attori e quello presente nell'atto notarile.
Infine, stante il carattere negoziale del titolo della servitù, pacifica nell'an, e la cui estensione è risultata essere conforme a quanto descritto nel contratto di compravendita, risulta irrilevante la sussistenza di altri passaggi;
a fortiori, dalla descrizione resa dal CTU e in forza delle puntuali eccezioni dell'attrice, si evince comunque la particolare onerosità del citato passaggio.
Le istanze istruttorie formulate da parte attrice , oltre che inammissibili per le ragioni contenute nell'ordinanza del 10.1.2024 (1(documentale ) 2 (in parte documentale e in parte valutativo) 3 (negativo e documentale) 4 (documentale) 5 (documentale e in parte valutativo) 6 (generico) 7 (generico e valutativo) 8 (valutativo) 9 (generico)”) risultano comunque inidonee a confutare la compiuta e approfondita ricostruzione della consulente.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, la domanda di parte attrice è infondata, risultando, di converso fondata la domanda di accertamento formulata dai convenuti circa l'esatto contenuto della servitù, nel senso di precisare che l'accesso al mappale 293 del
Foglio 2 del Comune di Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore , sig.
, secondo il percorso puntualmente descritto dal CTU nella sua relazione (cfr Parte_1
pag. 7 e 8)
Incidentalmente , ma rilevante sul piano motivazionale, si precisa che la presente sentenza non risulta ex se oggetto di trascrizione, comunque non formalmente richiesta da pagina 15 di 18 nessuna delle parti, sia in quanto il titolo costitutivo della servitù è costituito proprio dal contratto a rogito notaio del 25.5.2017 sia in quanto la trascrizione non è prevista Per_1
nel caso di rigetto di domanda di actio negatoria servitutis, (Cass. 12.05.2003, n.7257)e , quindi, a fortiori, in giudizio in cui l'attore non neghi il diritto di servitù ma contesti l'estensione; in altri termini, il presente provvedimento assume non già carattere costitutivo o modificativo del diritto, esulando quindi dalla fattispecie ex art. 2643 n.14 c.c., ma esclusivamente funzione accertativa circa la corretta individuazione e delimitazione di contenuto della servitù di passaggio come attribuita nel citato atto negoziale (che , a sua volta, richiama precedenti atti notarili).
Coerentemente, soltanto ove sia stata trascritta domanda giudiziale ex art. 2653 n.1
c.c. prevista anche per l'”accertamento” del diritto (nessuna delle parti ha dedotto o attestato la trascrizione della domanda), si dispone l'annotazione della presente sentenza a carico della competente Agenzia delle Entrate- Conservatoria.
3. Le spese
Le spese sono addebitate su parte attrice soccombente ex art. 91 c.p.c. non Pt_1
sussistendo i presupposti per la compensazione, essendo insufficiente, sul punto, la complessità fattuale della stessa controversia, per integrare le “Gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Cost.
7.3.2018 n. 77) ; a fortiori si sottolinea che l'azione era promossa proprio dal sig. al fine di negare l'estensione della servitù come dedotta dagli attori. Pt_1
I compensi si liquidano ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore indeterminabile , complessità media, applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, compreso tra il minimo e il medio per le fasi di istruttoria
(limitata al deposito di memorie ex art. 183 sesto comma n.2 di limitato contenuto giuridico e assorbita prevalentemente da CTU) e per la decisionale(prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate) risultando quindi pari a € 9031,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa, nonché le spese per la visura in quanto necessarie per il giudizio.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono addebitate su parte attrice, soccombente pagina 16 di 18 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di parte attrice.
La responsabilità aggravata per lite temeraria avendo natura extracontrattuale richiede la prova circa l'an e il quantum della pretesa , ovvero, anzitutto, del dolo o la colpa grave all'azione (Cass. 15.2.2007 n. 3388 Cass.
8.6.2007 n. 13395): nel caso in esame parte convenuta non ha adempiuto a tale onere: in particolare, si sottolinea la particolare complessità della questione oggetto di esame sul piano tecnico, per la cui risoluzione è stata necessario espletare CTU con cui sono stati approfonditi plurimi aspetti controversi, anche tramite l'accesso e acquisizione di atti notarili, particolarmente risalenti nel tempo;
parimenti infondata è un eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cass. 30.11.2012 n. 21570).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
-I)respinge, perché infondata, la domanda di parte attrice (c.f. Parte_1
); C.F._1
-II)accoglie la domanda dei convenuti (cf. Controparte_1
) e (cf. ) e, per C.F._2 Parte_2 C.F._3
l'effetto, accerta e dichiara che l'accesso al mappale 293 del Foglio 2 del Comune di
Gerenzago si pratica attraverso il mappale 563 del medesimo foglio, cui si accede direttamente dal mappale 295 antistante l'immobile dell'attore, secondo il percorso precisato dal CTU nella sua relazione;
- III)condanna altresì l'attore a rimborsare ai convenuti Parte_1 [...]
e le spese di lite, che si liquidano in € 66,00 per Controparte_1 Parte_2
spese , € 9.031,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
-IV)addebita in via definitiva le spese della CTU già liquidate con separato decreto su parte attrice;
Parte_1
pagina 17 di 18 V)in caso di trascrizione della domanda, dispone l'annotazione della presente sentenza a cura della competente Agenzia delle Entrate- Conservatoria dei Registri immobiliari, ove ritualmente richiesta dalle parti.
Pavia, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Cameli Renato
pagina 18 di 18