Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/06/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04735/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05357/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5357 del 2024, proposto da Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Squillante, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;
contro
Aorn Santobono - Pausilipon, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Fusco e Massimo Pepe, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. 0019668/23/09/2024/AOSPIR_AOSPIHD02010Ip mediante il quale l’amministrazione ha espresso – del tutto illegittimamente – diniego sull’istanza di adeguamento canone formulata dal Consorzio CPM in data 20 marzo 2024;
-in parte qua, dell’art 3.3 del disciplinare di gara nella parte in cui fosse inteso nel senso ritenuto dall’amministrazione, nonché per la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto, per contrarietà a norme imperative, nella misura in cui fosse inteso secondo quanto ritenuto dall’amministrazione;
-di tutti gli atti antecedenti, preparatori, connessi e/o consequenziali e ivi compresi quelli istruttori e procedimentali, nonché di ogni ulteriore atto endoprocedimentale lesivo – non conosciuti al momento della proposizione del presente ricorso;
E PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto del ricorrente ad ottenere l’accoglimento dell’istanza presentata, mediante avvio del procedimento finalizzato alla quantificazione del compenso revisionale;
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
in forma specifica mediante condanna dell’amministrazione ad avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento dei compensi revisionali ovvero in subordine per equivalente mediante il risarcimento del danno economico occorso in termini di danno emergente e lucro cessante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Aorn Santobono - Pausilipon;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Consorzio Progetto Multiservizi – Consorzio Stabile è affidatario, a decorrere dal 1° aprile 2023, del servizio di logistica, trasporto e gestione della salma nella morgue per esigenze dell’AORN Santobono- Pausillipon.
2. Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 23 ottobre 2024 e depositato il successivo 30 ottobre 2024, l’anzidetto Consorzio agisce per l’annullamento del provvedimento del 23 settembre 2024 con il quale l’intimata Azienda ospedaliera ha respinto l’istanza di adeguamento del canone formulata il 20 marzo 2024, contestualmente estendendo l’impugnativa, per quanto di interesse, all’art. 3.3 del disciplinare di gara ed istando altresì per la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità dell’art. 7 del contratto, ove lesivo e comunque per contrarietà a norme imperative.
3. Il Consorzio ricorrente, quindi, ha chiesto accertarsi il proprio diritto all’avvio del procedimento finalizzato alla quantificazione del compenso revisionale, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica con avvio del procedimento finalizzato al riconoscimento dei compensi revisionali ovvero, in subordine, per equivalente in relazione alle componenti di danno emergente e del lucro cessante.
4. Questi i motivi di ricorso:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10-BIS DELLA L. N. 241/90 IN RELAZIONE ALL'ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ MANIFESTA – DI MOTIVAZIONE):
Si denuncia il mancato rispetto dell’obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi e la conseguente violazione delle garanzie partecipative.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E SOCCORSO PROCEDIMENTALE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E/O MOTIVAZIONE APPARENTE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. SPROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA CLAUSOLA DI CUI ALL’ART. 3.3 DEL DISCIPLINARE E NULLITA’ DELL’ART. 7 DEL CONTRATTO NELLA PARTE IN CUI (E NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI INTERPRETASSERO NEL SENSO CHE) LE PREDETTE NORME AVREBBERO PRESCRITTO, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA, L’ONERE DI ALLEGARE I DECRETI ST, AGEVOLMENTE REPERIBILI ALIUNDE DALL’AMMINISTRAZIONE STESSA.
Secondo la prospettazione ricorsuale la natura di atto pubblico del documento (decreti ST), da allegare all’istanza in conformità alle indicazioni contenute nel contratto, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione, in forza del principio di leale collaborazione, a consentire l’integrazione documentale (anche ai sensi dell’art, 6 della l. n. 241 del 1990); la stazione appaltante, peraltro, avrebbe dovuto provvedere alla consultazione degli anzidetti decreti sul sito Istat in quanto atti regolarmente pubblicati, non avendo né il disciplinare previsto la sanzione di inammissibilità dell’istanza per insufficienza documentale.
3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LEALE COOPERAZIONE, BUONA FEDE E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA CLAUSOLA DI CUI ALL’ART. 3.3 DEL DISCIPLINARE E NULLITA’ DELL’ART. 7 DEL CONTRATTO NELLA PARTE IN CUI (E NELLA DENEGATA IPOTESI IN CUI SI INTERPRETASSERO NEL SENSO CHE) LE PREDETTE NORME AVREBBERO LIMITATO LA POSSIBILITÀ DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO ALL’ADEGUAMENTO ST FO :
Si ritiene, richiamando sul punto la sentenza della V Sezione del Tar Napoli n. 4047/2022, che l’Amministrazione abbia male interpretato l’articolo 3.3 del disciplinare e l’art. 7 del contratto avendo l’Azienda ritenuto che la revisione dei prezzi fosse limitata per contratto solo al parametro della variazione dell'indice ST FO (Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati), senza considerare altri fattori che avrebbero dovuto essere presi in considerazione, alla stregua della valutazione delle circostanze del caso concreto.
5. In data 19 novembre 2024 si è costituita in resistenza l’Azienda Ospedaliera intimata deducendo sostanzialmente l’infondatezza della pretesa azionata in considerazione del contenuto “tassativo” della clausola revisionale di cui al contratto sottoscritto tra le parti.
6. Con ordinanza n. 2505 del 4 dicembre 2024, non gravata in appello, la Sezione ha ritenuto, all’esito dell’esame della domanda cautelare, di fissare l’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a anche in considerazione della natura patrimoniale dell’interesse dedotto in giudizio e comunque della complessità delle questioni necessitanti l’approfondimento proprio della sede di merito.
7. Indi, il Consorzio ricorrente ha depositato in data 6 marzo 2025 ulteriori memorie difensive, sostanzialmente ribadendo il contenuto delle censure introdotte con il ricorso introduttivo.
8. All’udienza del 25 marzo 2025 la causa, sentito il difensore di parte ricorrente, è stata trattenuta in decisione.
9. Si premette che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina del d.lgs. 50/2016 in ragione, però, non già dell’indicato art. 206, ma piuttosto delle prescrizioni contenute nell’art. 226, comma 2, del d.lgs. 36/2023 secondo cui “ A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”. Sicché, considerato che il nuovo codice acquista efficacia il 1° luglio 2023 e che la delibera a contrarre risale al 2 maggio 2022 (determinazione n. 273 del 2 maggio 2022), è legittima l’applicazione alla fattispecie del d.lgs. n. 50 del 2016.
10. Ciò posto, la normativa citata, mutando la precedente disciplina, ha reso per la stazione appaltante facoltativo l’inserimento della clausola revisionale nei documenti di gara iniziali, con l’obiettivo di limitarne l’operatività (art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).
11. In conformità all’anzidetta disposizione, l'art. 3.3. del disciplinare di gara, rubricato "revisione dei prezzi", pedissequamente riproposto dall'art. 7 del contratto stipulato, prevede, con formula chiara, la possibilità di adeguamento del corrispettivo solo ed esclusivamente con riferimento alle fluttuazioni dell’indice ST – FO (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati), indicando la tempistica di proposizione dell’istanza.
12. Per tali motivi, appare del tutto legittima la decisione dell’Amministrazione di non tener conto dell’aumento del costo del lavoro conseguente al dedotto aggiornamento delle tabelle FISE, (id est, tabelle retributive del CCNL applicabile alla fattispecie).
13. A tutto concedere, le modifiche della contrattazione collettiva non sono considerate eventi imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare il compenso revisionale, quanto piuttosto fatti rientranti nella ordinaria fisiologia del rapporto contrattuale (Cons. di Stato Sez. III, 10 luglio 2024, n.6140).
14. Né tampoco risulta rappresentato in giudizio l’eventuale rinnovo ravvicinato del CCNL, né, comunque, l’eventuale aumento significativo e fuori scala rispetto ai precedenti rinnovi.
15. Non risulta invece censurata specificamente la decisione dell’Amministrazione di non riconoscere i costi sostenuti per la reperibilità dei dipendenti in quanto (come dedotto dall’Azienda resistente - sul punto non contestata) assorbita dal regime di pronta disponibilità h 24 del personale su richiesta della direzione medica del presidio in applicazione del capitolato prestazionale.
16. Sono invece fondate le censure con le quali parte ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti per dichiarare l’istanza inammissibile in relazione alla dedotta variazione dell’indice ST-FO.
17. Posto che l’art. 7 del contratto richiedeva gli indici Istat quale documentazione giustificativa del richiesto compenso revisionale, si osserva che coerentemente alla reperibilità dei decreti Istat (attraverso la mera consultazione del sito dell’Istituto) né il contratto né il disciplinare prevedevano decadenze in caso di difetto della documentazione giustificativa.
18. Per tali motivi, pur ritenendo improprio il richiamo alle disposizioni sul procedimento amministrativo, ivi compreso l’articolo 10 bis della l. n. 241 del 1990 (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 15 ottobre 2024, n. 8276) vertendo la fattispecie in esame sulla fase esecutiva del rapporto, purtuttavia in applicazione del principio di buona fede e correttezza (introdotto dall’art. 1 comma 2 bis della l. n. 241 del 1990) l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto pronunciare l’inammissibilità della relativa istanza senza richiedere preventivamente le integrazioni documentali rilevanti secondo la disciplina contrattuale.
19. Sicché solo nei limiti sopra evidenziati il ricorso è fondato, fatte salve le successive valutazioni e determinazioni dell’Amministrazione.
20. L’esito della controversia esclude, all’attualità, qualsiasi profilo di danno risarcibile.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui motivazione fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO