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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1006/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.06.2023, promossa da:
(C.F.: ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marta Settimo;
-APPELLANTE-
Contro
( ), quale capogruppo Controparte_2 P.IVA_2 mandataria dell' con la ditta in persona del legale CP_3 Controparte_4 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filomena (Mimma) Calia;
- APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 21.06.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate. SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Ha agito in giudizio Controparte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 401 del
[...]
2017 del 12.02.2017 avente ad oggetto il pagamento della somma di €
79.638,00 a titolo di compenso ancora dovuto a
Parte_1
relativamente al contratto d'appalto riguardante la progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di messa a norma prevenzione incendi e ristrutturazione di alcuni reparti del presidio ospedaliero di Per_1 CP_1
Part Nell'atto di opposizione la ha dedotto: Part
- che in data 16.11.2011 la ha stipulato un contratto di appalto con (mandataria) e Controparte_5 Controparte_6
(mandante) avente ad oggetto la “Progettazione esecutiva ed
[...]
esecuzione di lavori di messa a norma prevenzione incendi e ristrutturazione di alcuni reparti del presidio ospedaliero Per_1 di;
CP_1
- che, dopo la sottoscrizione del contratto ed il regolare avvio dei lavori, la Stazione Appaltante ha emesso il primo Stato di
Avanzamento lavori (SAL), nonché il Certificato di pagamento datato
07.08.2014 per l'importo di € 621.500,00 oltre IVA;
Part
- che con nota del 03.10.2014 il ha chiesto alla di CP_2 corrispondere l'intera somma dovuta direttamente allo stesso, devolvendo alle aggiudicatrici l'esclusiva responsabilità in ordine al riparto interno dell'importo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all' CP_3
- che, con due distinte e-mail del 26.11.2014, gli avvocati di alcuni Part dipendenti dell' hanno chiesto alla di Controparte_6 erogare in favore degli stessi, a fronte dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice mandante, la somma di € 79.638,06 come retribuzione dovuta ai dipendenti per le prestazioni effettuate in esecuzione del contratto d'appalto, stante il disposto normativo di cui all'art. 7 del contratto e dall'art. 5 del D.P.R n. 207/2010; Part
- che la , ricevuta conferma della situazione debitoria dell' nei confronti dei suoi dipendenti, ha Controparte_6
provveduto immediatamente ad accantonare la somma richiesta, corrisposta, poi, ai lavoratori;
- che il ha contestato la legittimità procedurale e CP_2 sostanziale dell'accantonamento e del successivo pagamento Part effettuato dalla nei confronti dei lavoratori, ritenendo ancora sussistente il debito per il residuo importo dovuto ai fini dell'adempimento dell'obbligazione principale così come previsto dal contratto d'appalto;
- che la circostanza incontestata che l' sia stata Controparte_6
inadempiente nei confronti dei suoi dipendenti determina la Part correttezza del comportamento della , ai sensi di quanto previsto nell'art. 7 del contratto di appalto e nell'art. 5 del D.P.R. 207/2000, sicché il potrà eventualmente far valere le sue ragioni nei CP_2 confronti della mandante;
Controparte_6
- che, nel caso di specie, non può trovare applicazione né l'art. 29 D.
Lgs. 276/2003, che si riferisce solo agli appalti di lavoro tra privati, né l'art. 1676 c.c.;
- che, comunque, non è stato regolarmente assolto l'onere probatorio da parte del che avrebbe dovuto provare la sussistenza di CP_2
tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi, la circostanza per cui le retribuzioni dovute ai lavoratori non fossero riferite a
Part periodi di lavoro relativi al contratto stipulato con la .
Ha concluso chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto N.
401/2017, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si è costituito il Parte_1
(di seguito ) che ha dedotto: - l'esistenza del debito
[...] CP_2 da parte dell' di € 79.638,06 come Controparte_1 somma ancora dovuta a fronte dell'ammontare complessivo di €
621.500,00 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato in data 16.11.2011; - l'illegittimità dell'accantonamento effettuato da della somma per cui è Parte_3 causa a favore dei dipendenti dell'Impresa , stante CP_6 l'assenza dei presupposti di legge, atteso che nel corso del presente giudizio non è stato dedotto da parte attrice alcun dato probatorio idoneo a dimostrare la partecipazione degli stessi all'esecuzione del contratto ovvero la loro appartenenza ad alcuna unità organizzativa dell'impresa; - che, a fronte del disposto normativo di cui all'art. 7 del contratto d'appalto, dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010 nonché dell'art.
1676 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 29 del D. lgs. n.
276/2003, vi è stata una illegittimità procedurale e sostanziale nel Part comportamento della giacché le retribuzioni da erogarsi a favore dei lavoratori, previa richiesta degli stessi, devono essere corrisposte sulla base di precisi adempimenti procedurali da parte dell'appaltatore e previo accertamento, da parte della committente appaltante, dell'esistenza effettiva di un rapporto di dipendenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto;
- che dal Giornale dei
Lavori, depositato in atti, non risultano coinvolti lavoratori dipendenti della nell'esecuzione dell'appalto, ma emerge che le CP_6
prestazioni sono state rese esclusivamente da lavoratori dipendenti di altre società subfornitrici, così come indicate nella comparsa di costituzione e risposta;
- che il comportamento processuale di parte attrice integra gli estremi della lite temeraria e in quanto tale sanzionabile ex art. 96 c.p.c..
Ha concluso chiedendo il rigetto della opposizione nonché la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 401/2017 e, in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, dichiararsi la illegittimità dell'accantonamento effettuato da parte attrice e la condanna della stessa al pagamento della somma di € 79.638,06, oltre interessi di mora;
ha chiesto condannarsi l'opponente al pagamento dei compensi e delle spese di lite con distrazione delle stesse a favore dell'avv.to Mimma Calia.
Con ordinanza del 30-31.05.2018, è stata rigettata l'istanza formulata da parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Depositate le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. dalle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
La causa è stata definita con sentenza n. 2665 del 30.9.2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha rigettato le domande proposte dall' confermando il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 401/2017 e dichiarandone l'esecutività ed ha condannato l'attrice a rifondere a le spese e competenze legali. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso in esame la (accantonando e poi), erogando l'importo di Euro Parte_4
79.638,06 in favore di alcuni dipendenti dell Controparte_6
ed al contempo sottraendolo alla somma dovuta a
[...]
a titolo di corrispettivo dell'appalto, avesse violato sia l'art. Pt_5
7 del Contratto di appalto sia il disposto dell'art. 5 D.P.R. 207/2010
(applicabile ratione temporis stante l'abrogazione dell'art. 13 del D.M.
145/00).
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l' Controparte_1
instando acchè fosse revocato in ogni sua parte il
[...]
decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito e per avvenuto adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte della
[...]
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_3
Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'avverso gravame, con
[...] condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 21.06.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
Motivi della decisione
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello proposta dal Controparte_2
per difetto di ogni ragionevole probabilità di
[...] accoglimento nonchè ai sensi dell'articolo 342 c.p.c,.
In particolare, parte appellata ha eccepito quanto segue: l'improcedibilità dell'atto di appello per difetto di ogni ragionevole probabilità di accoglimento;
a tal riguardo il Controparte_2
ha rilevato come le censure proposte si pongano
[...] CP_2
in palese contrasto con la normativa specifica di riferimento e con la dominante giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di intervento sostitutivo del committente nel caso di inadempimento dell'appaltatore nel pagamento delle retribuzioni;
l'inammissibilità del gravame spiegato per violazione del suddetto art. 342 c.p.c. inerente i filtri introdotti dalla Legge 134/2012 in merito alla
“specificità” dei motivi di gravame;
a tal riguardo parte appellata ha rilevato che l'atto d'appello si sarebbe limitato ad effettuare una mera reiterazione delle richieste già avanzate in primo grado, prescindendo dal lineare ed ineccepibile, sotto il profilo logico-giuridico, iter argomentativo seguito in sentenza. In particolare secondo il CP_2
l'appellante, con operazione assolutamente acritica, si sarebbe limitato
“a sostituire alle conclusioni tratte dal Giudice di prime cure in sentenza quelle, diverse – secondo le (infondate) tesi dell'appellante - alle quali la sentenza sarebbe dovuta giungere, senza specificare, tuttavia, il percorso argomentativo (diverso) che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto seguire”.
Le eccezioni sopra riportate non devono essere accolte per i seguenti motivi.
In merito all'asserito difetto della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame spiegato ai sensi dell'art.348bis c.p.c., deve rilevarsi in via preliminare che il codice di rito non evidenzia in modo chiaro e puntuale i casi in cui si configura tale probabilità.
Pertanto è stato dato largo spazio all' attività interpretativa che si è mossa lungo tre filoni.
Un primo orientamento ha inteso il requisito di legge come manifesta infondatezza, sicchè l'atto di appello sarebbe inammissibile quando è prima facie infondato, tale da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio giustizia (v. tra le tante Cass. 27 marzo 2014,
n.7273; Corte di Appello di Roma, ordinanza del 25 Gennaio 2013 in
“ La nuova procedura civile”, 2, 2013;). Un secondo orientamento interpreta tale requisito come fumus boni iuris comunemente richiamato nelle misure cautelari. Il fumus viene inteso come apparenza del diritto di cui si vuole richiedere la tutela che deve apparire verosimile alla luce degli elementi di prova acquisiti(v.
Corte di appello di Milano 10 Ottobre 2012).
Un terzo orientamento configura la ragionevole probabilità di accoglimento nell' ipotesi in cui la pretesa dell'appellante è confortata da precedenti giurisprudenziali (v. Corte di appello d i Napoli ord. 19
Febbraio 2013 in “La Nuova procedura civile”.com, 2013, Corte di
Appello di Palermo, sezione terza, ord. 15 Aprile 2013, in “La Nuova
Procedura civile”, 3, 2013, 201).
La Corte ritiene maggiormente condivisibile il primo orientamento, in quanto tutela in modo adeguato il diritto al processo salvaguardato dall' art. 24 della Costituzione. Tale diritto non deve essere trascurato in una fase in cui la situazione giuridica da tutelare non è pienamente accertata (ossia nel momento di valutazione preliminare dell'atto di appello secondo quanto previsto dagli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.).
Il richiamo alla manifesta infondatezza (correlata al dolo e alla colpa grave dell'appellante) è pienamente adeguato se si pensa che, ai sensi della legge 228/12, la declaratoria di inammissibilità porta con sé (a carico dell'appellante) la sanzione del pagamento di una somma pari al contributo unificato. Tale circostanza conferma che la ratio della suddetta disposizione è quella di sanzionare l'abuso dello strumento del processo che si verifica solo nel caso di manifesta infondatezza del gravame.
Nel caso che ci occupa, ponendosi nell'ottica della valutazione prima facie della manifesta infondatezza, deve escludersi l'inammissibilità del gravame spiegato ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.. Ciò in quanto nel giudizio in esame la Corte per valutare la fondatezza
Parte dell'opposizione al decreto ingiuntivo spigata dalla deve accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e formali che, in virtù dell'art. 5 D.P.R. 207.2010, legittimano il pagamento diretto delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto da parte dell'ente appaltante in sostituzione del datore di lavoro inadempiente.
In merito all'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla
Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa
Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Con il primo articolato motivo di gravame lamenta l'appellante violazione e falsa applicazione dell'art. 5, D.P.R., difetto di motivazione, conseguente insussistenza dei presupposti per
l'emissione del D.I. Telematico N.401/2017, nullità e/o illegittimità del D.I. opposto.
Parte In particolare, secondo la il Giudice di primo grado, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 5 D.P.R. n. 207/2010, avrebbe “interpretato e applicato la suddetta disposizione regolamentare in maniera erronea”, laddove ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero “le condizioni per Part l'intervento sostitutivo della , mancando il requisito dell'impiego nell'esecuzione del contratto intercorso tra le parti dei lavoratori rimasti senza retribuzioni”.
Nel dettaglio, secondo l'appellante, il Tribunale anzitutto avrebbe indagato sulla sussistenza di un requisito irrilevante nel caso di specie,
e cioè quello della riferibilità delle prestazioni lavorative, non ancora pagate dall' rispetto al contratto d'appalto e, in Controparte_6
secondo luogo, avrebbe erroneamente trascurato la circostanza, provata in giudizio, che i lavoratori in attesa delle retribuzioni arretrate fossero impegnati nell'esecuzione del contratto suddetto, svolgendo le funzioni di “amministrativi” per conto della mandante
[...]
CP_6
L'appellante censura, inoltre, la sentenza di primo grado per aver Parte ritenuto che la avesse applicato le regole procedurali stabilite dall'art. 5 D.P.R. N. 207/10 in maniera scorretta, rilevando in particolare il difetto di contestazione, da parte di della Parte_1
situazione di inadempimento della mandante nei confronti dei propri lavoratori.
Parte La si duole inoltre dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione evidenziando come la decisione impugnata abbia considerato come “indicazione di parte, insufficiente a ritenere superata la contestazione della ” quella relativa alle CP_7 CP_6
mansioni amministrative dei dipendenti, salvo poi elevare a prova decisiva la mera indicazione, da parte di dell'assenza Parte_1
sul Libro Giornale dei Lavori dei nominativi dei lavoratori che hanno ricevuto la giusta retribuzione.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, violazione dei principi in materia di onere probatorio, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e violazione del principio di vicinanza della prova. In particolare, si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che
Parte fosse onere della provare la circostanza dell'impiego dei lavoratori dell' nell'esecuzione dell'appalto Controparte_6
pubblico e per non aver considerato dimostrato, in virtù del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., che i lavoratori richiedenti le Parte retribuzioni all' fossero impiegati amministrativi. Parte Deduce altresì l'appellante che, una volta provato da parte della il coinvolgimento dei lavoratori nell'esecuzione del contratto, fosse onere del ai sensi dell'art.2697 c.c. dimostrare la sussistenza CP_2 di un fatto estintivo, ed in particolare l'estraneità di quei lavoratori rispetto all'appalto ovvero il fatto che le retribuzioni dovute non fossero riferite a periodi di lavoro relativi al contratto stipulato con la
Parte_3
Il primo motivo di appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Occorre preliminarmente rilevare che l'art. 7 del contratto d'appalto prevede che “ai sensi dell'art. 13, c. 1 del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto”.
Va rammentato che l'art. 13 del D.M. 145/00 a cui la clausola innanzi riportata rinvia è stato abrogato dal D.P.R. n. 207/2010 che è entrato in vigore l'08.06.2011, e cioè prima della conclusione del contratto in esame, avvenuta il 14.11.2011.
Nell'interpretare l'appalto deve ritenersi che le parti abbiano inteso effettuare un rinvio “mobile” all'art. 13 del D.M. 145/00, con la conseguenza che il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata (cfr. Cass., sez. II,
04.02.2004, n. 2111). Ed invero sul punto vanno condivisi i rilievi del Tribunale secondo cui “il rinvio all'art. 13 D.M. 145/2000 deve essere qualificato come rinvio “mobile”, poiché è evidente che i contraenti hanno voluto espressamente richiamare la normativa vigente per garantire piena legittimità al contratto”.
D'altro canto che la volontà delle parti fosse tesa a garantire la conformità del contratto alla normativa vigente in materia di tutela dei dipendenti risulta avallato anche dal tenore letterale del punto 2 dello stesso art. 7 del contratto di appalto che prevede testualmente:
“L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa”.
Per completezza, va rilevato che ove si ritenesse “fisso” il rinvio del contratto all' art. 13 del D.M. 145/00, il pagamento delle retribuzioni Parte dei dipendenti della , da parte della risulterebbe Parte_6
avvenuto in assenza dei presupposti formali previsti dalla disciplina abrogata e pertanto l'opposizione proposta andrebbe rigettata. Ciò in quanto dalla documentazione in atti risulta provata la contestazione formale e motivata da parte di alla possibilità di intervento Parte_1
sostitutivo della Stazione appaltante (si veda nota dell'avv. Mimma
Calia del 20.01.2015).
Alla luce dei rilievi innanzi espressi il rinvio deve qualificarsi come
“mobile” e deve quindi ritenersi applicabile l'art. 5 del D.P.R.
207/2010, vigente al momento della stipula del contratto, che disponeva: “1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli
37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti”
Dalla lettera delle disposizioni citate si evince che il responsabile del procedimento, a fronte della richiesta di pagamento da parte dei dipendenti, avrebbe dovuto invitare per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e in caso di formale contestazione, entro il termine stabilito, avrebbe dovuto inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Parte Orbene, nel caso di specie, la condotta tenuta dalla non appare conforme alla procedura descritta.
Ed invero dalla documentazione in atti si evince che dopo aver Pt_7
ricevuto le lettere di due avvocati dei dipendenti della , in Parte_1
data 26.11.2014, con cui veniva domandato il pagamento della retribuzione alla Stazione appaltante in sostituzione della Ditta appaltatrice, ha inviato richiesta di chiarimenti a in data Parte_1
16.01.2015. Parte Successivamente la ha inviato alla nota dell'avv. Parte_1
Mimma Calia del 20.01.2015 che ha contestato la sussistenza della Parte possibilità di intervento sostitutivo della sostenendo che i lavoratori in questione non avevano effettuato alcuna prestazione nell'ambito dell'appalto riguardante le parti.
Deve pertanto ritenersi che pur essendo assente una formale contestazione sulla debenza delle somme da parte della
[...] ai lavoratori in questione, non manchi nel caso di specie Parte_6
una contestazione formale e motivata alla possibilità di intervento sostitutivo della Stazione appaltante. Parte Va poi rilevato che a fronte di tale contestazione, la non ha provveduto all'inoltro “delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti” come avrebbe dovuto fare ai sensi del co 3 dell'art.5 D.P.R. 207.2010.
La stazione appaltante infatti si è limitata a chiedere chiarimenti agli avvocati che le avevano chiesto il pagamento diretto delle retribuzioni e si è accontentata delle indicazioni fornite dal difensore di alcuni dei lavoratori dell' (dall'avv.to Erroi) con mail del Controparte_6
12.03.2015, in cui è specificata la mansione amministrativa svolta dai richiedenti presso un'unità organizzativa della stessa impresa. Parte Deve, quindi, escludersi che la abbia rispettato le condizioni e le procedure previste dai commi 1 e 3 dell'art. 5 del dpr 207/2010 per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante.
L'accertamento della mancanza dei presupposti e degli adempimenti prescritti dalla normativa citata per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante assorbe la censure relative alla necessità di
Parte considerare i dipendenti retribuiti direttamente dalla come
“impiegati” nell'esecuzione dell'appalto nonché quelle relative alla violazione dei principi in materia di onere della prova.
In conclusione, difettando i presupposti che legittimavano il
Parte pagamento delle retribuzioni direttamente da parte della con detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'esecutore l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 401/2017 va ritenuta infondata e quest'ultimo va quindi confermato.
L'appello va pertanto rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% , con distrazione in favore dell'Avv. Filomena (Mimma) Calia;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 24.01.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.