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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
Con l'Avv. MICOZZI PAOLO PIAZZA MAZZINI 36 62100 Parte_1 P.IVA_1
MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
- - C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
con gli Avvocati COLAPIETRO GIUSEPPE e CP_4 C.F._4
MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE VIA VIA MARTIRI D' AFRICA 83 TORRE DEL GRECO .
APPELLATI
CP_5 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.230/2022 del 18/02/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(coniuge del de cuius), in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla CP_1
figlia minore (figlia del de cuius), (entrambi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
figli del de cuius ) e la suocera , quest'ultima affine al de cuius, convenivano in giudizio CP_5
l' sostenendo la responsabilità per colpa medica nel decesso Controparte_6
di e chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni. Parte_2
L' convenuto si è costituito resistendo, in rito e merito, alla pretesa. CP_
Il Tribunale ha così deciso:
- condanna l' al risarcimento del danno iure Controparte_8
hereditatis, in favore delle parti e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, con il pagamento dell'importo di euro 29.000 (ventinovemila/00), oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l' al risarcimento del danno iure proprio, in Controparte_8
favore delle parti , e , con il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore di ciascuno delle seguenti somme: euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di CP_1
euro 122.583,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Controparte_4
euro 284.394,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Controparte_2
euro 310.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Controparte_3
- condanna l' pagamento in favore di Controparte_8 CP_2
di euro 3.227,73 per spese funerarie e loculo e al pagamento di euro 554,00 per sedute
[...]
terapeutiche in favore di , oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_3
- rigetta la domanda di;
CP_5
- condanna l' al pagamento delle spese del presente Controparte_8
giudizio che si liquidano in euro 31.000,00 per compenso, in euro 518,00 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei Procuratori dichiaratisene anticipatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Ha appellato la sentenza si sono costituiti resistendo , Parte_1 CP_1 Controparte_4
e , mentre , benché ritualmente citata con notifica Controparte_2 Controparte_3 CP_5
pagina 2 di 5 dell'atto di appello a mezzo pec presso i difensori di primo grado il giorno 21/03/2022 alle ore
19:46:09, non si è costituita, onde va dichiarata contumace.
Primo motivo: improcedibilità' della domanda per invalidità' della mediaconciliazione.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe equivocato l'eccezione proposta, che consiste nel rilievo della mancata produzione in questo giudizio, della procura rilasciata dalle parti a partecipare alla mediaconciliazione.
L'eccezione non ha pregio, sol che si consideri:
1) che il verbale dell'organismo (atto pubblico), prodotto in atti, da atto dell'esistenza della procura, soddisfacendo dunque il requisito della sua esistenza e della conseguente legittimazione del procuratore,
2) che la mediaconciliazione ha avuto esito negativo per la mancata adesione dell' per cui non si Pt_1
vede quale effetto il difetto di rappresentanza avrebbe potuto avere nel mancare un accordo neppure tentato.
Secondo motivo: carenza di nesso causale.
L'appellante si duole che il primo giudice, seguendo le conclusioni della Ctu, abbia riscontrato il nesso causale nel ritardo diagnostico del giorno 7 aprile 2014 che avrebbe, da un lato, reso necessario l'intervento chirurgico del' 8 aprile 2014 che avrebbe potuto essere invece scongiurato, e dall'altro, condizionato l'eventuale ritardo del trattamento chirurgico.
Considera il Collegio che l'omessa diagnosi di diverticolite in data 7.4.14, è conseguenza della omessa esecuzione di una RX diretta addome (in violazione delle Linee Guida sulla gestione della diverticolite illustrate nella CTU), che non ha consentito di affrontare la diverticolite in fase pre-perforativa: secondo il criterio del “più probabile che non”, il 7/4/2014, in base alla incontestabile notoria classificazione di Hinchey, la malattia era al I stadio (stato morboso in cui esiste un flemmone o un ascesso che rimane confinato nel mesocolon): in questi casi, è possibile trattare l'ascesso con terapia conservativa con alte possibilità di successo clinico e con un basso tasso di recidive a medio-lungo termine.
Il trattamento non chirurgico in caso di diverticolite non complicata prevede:
a) sospensione dell'alimentazione e nutrizione per via parenterale;
b) antibiotici per via endovenosa (metronidazolo o la clindamicina associati ad un aminoglicoside, o ai monobattamici o alle cefalosporine di III generazione);
c) terapia antispastica ed antalgica: evitando la morfina, l'oppioide di scelta, che diminuisce la pressione all'interno del viscere, è la meperidina;
d) adeguata idratazione.
pagina 3 di 5 Appare evidente che tale strategia terapeutica può essere attuata solo in regime di ospedalizzazione, ma il paziente il 7.4.14 è stato dimesso dopo una inefficace terapia antispastica ed una sola dose di un antibiotico, per di più senza mettere a digiuno il paziente e senza idratarlo.
Le linee guida, i protocolli e le buone prassi in materia avrebbero richiesto l'esecuzione di una consulenza chirurgica con l'effettuazione di una RX diretta addome e poi di una TAC addome con mdc e la conseguente diagnosi di diverticolite non complicata, a cui avrebbe dovuto far seguito un iter terapeutico con la messa a digiuno del paziente, il suo mantenimento in osservazione per 3 giorni in ospedale, la frequente rivalutazione del dato obiettivo generale ed addominale, la precisa prescrizione di terapia antibiotica combinata, anche con metronidazolo, con successiva indicazione ad una progressiva ripresa di dieta, inizialmente semiliquida, quindi leggera, con finale guarigione del paziente, che perciò non sarebbe deceduto.
Terzo motivo: errata quantificazione del danno.
Espone l'appellante che il primo giudice, ricorrendo alla Tabelle di Milano per l'inabilità assoluta liquida la somma di € 29.000,00 partendo dal presupposto che si tratti di una inabilità al 100% per 290 giorni quando invece non vi è alcuna prova di ciò in quanto si sono intervallati periodi di brevi ricoveri ad altri in cui il paziente era a casa e, quindi, nella possibilità di poter godere, seppure in parte, della propria "integrità fisica" e di poter "attendere alle normali attività quotidiane".
Ergo tale voce di danno, se del caso, si sarebbe dovuta prevedere in via graduata.
Passando al "danno da perdita del rapporto parentale" l'appellante evidenzia che il Tribunale di Ancona applica le Tabelle del Tribunale di RO del 2019 e provvede alla relativa quantificazione applicando rigidi criteri matematici.
Dunque eccepisce che se da un lato, correttamente, l'importo liquidato a viene ridotto Controparte_4
di 1/2 in quanto non convivente con il de cuius, non è dato comprendere la ragione per la quale agli altri familiari ( e vengano aggiunti 4 punti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in quanto conviventi.
In altri termini l'importo "base", cioè senza la maggiorazione di punti 4, è già comprensivo della
"convivenza" altrimenti non avrebbe senso ridurre di 1/2 quanto dovuto a chi non è convivente.
Osserva la Corte, quanto al primo profilo, che nei 290 giorni trascorsi tra l'intervento chirurgico dell'8.4.14 ed il decesso il , ha dovuto patire le conseguenze di una vera peritonite, poi è stato CP_3
sottoposto a 6 interventi chirurgici (due nel primo ricovero -8.4.14 e 18.4.14- e quattro nel secondo ricovero -11.12.14, 13.12.14, 27.12.14 e 14.1.15).
Tra i due ricoveri è stato costretto a stare a riposo, a portare la stomia con i connessi impedimenti individuali (dietetici, estetici, sessuali, etc.) e ad una vita sociale, ha dovuto farsi accompagnare a giorni pagina 4 di 5 alterni in Ospedale per curare la deiscenza della ferita chirurgica (v. il certificato del Parte_1
17.5.14).
Infine, durante gli ultimi 41 giorni di vita il è restato completamente allettato in ospedale ed è CP_3
stato intubato, decedendo nel giorno del suo compleanno: in quest'ultimo periodo di ricovero il aveva la febbre, intensi dolori addominali ed era in ansia e agitazione, con crisi di panico e CP_3
fame d'aria, tanto che veniva richiesta una consulenza psichiatrica che il 12.1.15 diagnosticava una sindrome psichica ansioso depressiva prescrivendo il farmaco Lorazepam a base di benzodiazepina
(come risulta dalla cartella clinica dell'Ospedale).
Quanto al secondo profilo, l'aumento di quattro punti per effetto della convivenza è previsto dalle tabelle di RO (cfr. pag. 10 terzultima riga), quindi è incensurabile.
Semmai censurabile sarebbe la diminuzione di 1\2 per il congiunto non convivente, ma non essendosene lamentati gli appellati, la statuizione è in giudicato.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo limitatamente alle parti costituite e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, , così provvede:
[...] Controparte_3 CP_5
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese nei confronti delle parti costituite (considerate una sola parte) che liquida in euro 9.115,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e promossa
DA
Con l'Avv. MICOZZI PAOLO PIAZZA MAZZINI 36 62100 Parte_1 P.IVA_1
MACERATA
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
- - C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
con gli Avvocati COLAPIETRO GIUSEPPE e CP_4 C.F._4
MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE VIA VIA MARTIRI D' AFRICA 83 TORRE DEL GRECO .
APPELLATI
CP_5 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
pagina 1 di 5 CONTRO
Sentenza del Tribunale di Ancona n.230/2022 del 18/02/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(coniuge del de cuius), in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sulla CP_1
figlia minore (figlia del de cuius), (entrambi Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
figli del de cuius ) e la suocera , quest'ultima affine al de cuius, convenivano in giudizio CP_5
l' sostenendo la responsabilità per colpa medica nel decesso Controparte_6
di e chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni. Parte_2
L' convenuto si è costituito resistendo, in rito e merito, alla pretesa. CP_
Il Tribunale ha così deciso:
- condanna l' al risarcimento del danno iure Controparte_8
hereditatis, in favore delle parti e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, con il pagamento dell'importo di euro 29.000 (ventinovemila/00), oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l' al risarcimento del danno iure proprio, in Controparte_8
favore delle parti , e , con il Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore di ciascuno delle seguenti somme: euro 294.201,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di CP_1
euro 122.583,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Controparte_4
euro 284.394,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Controparte_2
euro 310.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Controparte_3
- condanna l' pagamento in favore di Controparte_8 CP_2
di euro 3.227,73 per spese funerarie e loculo e al pagamento di euro 554,00 per sedute
[...]
terapeutiche in favore di , oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Controparte_3
- rigetta la domanda di;
CP_5
- condanna l' al pagamento delle spese del presente Controparte_8
giudizio che si liquidano in euro 31.000,00 per compenso, in euro 518,00 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei Procuratori dichiaratisene anticipatari;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate.
Ha appellato la sentenza si sono costituiti resistendo , Parte_1 CP_1 Controparte_4
e , mentre , benché ritualmente citata con notifica Controparte_2 Controparte_3 CP_5
pagina 2 di 5 dell'atto di appello a mezzo pec presso i difensori di primo grado il giorno 21/03/2022 alle ore
19:46:09, non si è costituita, onde va dichiarata contumace.
Primo motivo: improcedibilità' della domanda per invalidità' della mediaconciliazione.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe equivocato l'eccezione proposta, che consiste nel rilievo della mancata produzione in questo giudizio, della procura rilasciata dalle parti a partecipare alla mediaconciliazione.
L'eccezione non ha pregio, sol che si consideri:
1) che il verbale dell'organismo (atto pubblico), prodotto in atti, da atto dell'esistenza della procura, soddisfacendo dunque il requisito della sua esistenza e della conseguente legittimazione del procuratore,
2) che la mediaconciliazione ha avuto esito negativo per la mancata adesione dell' per cui non si Pt_1
vede quale effetto il difetto di rappresentanza avrebbe potuto avere nel mancare un accordo neppure tentato.
Secondo motivo: carenza di nesso causale.
L'appellante si duole che il primo giudice, seguendo le conclusioni della Ctu, abbia riscontrato il nesso causale nel ritardo diagnostico del giorno 7 aprile 2014 che avrebbe, da un lato, reso necessario l'intervento chirurgico del' 8 aprile 2014 che avrebbe potuto essere invece scongiurato, e dall'altro, condizionato l'eventuale ritardo del trattamento chirurgico.
Considera il Collegio che l'omessa diagnosi di diverticolite in data 7.4.14, è conseguenza della omessa esecuzione di una RX diretta addome (in violazione delle Linee Guida sulla gestione della diverticolite illustrate nella CTU), che non ha consentito di affrontare la diverticolite in fase pre-perforativa: secondo il criterio del “più probabile che non”, il 7/4/2014, in base alla incontestabile notoria classificazione di Hinchey, la malattia era al I stadio (stato morboso in cui esiste un flemmone o un ascesso che rimane confinato nel mesocolon): in questi casi, è possibile trattare l'ascesso con terapia conservativa con alte possibilità di successo clinico e con un basso tasso di recidive a medio-lungo termine.
Il trattamento non chirurgico in caso di diverticolite non complicata prevede:
a) sospensione dell'alimentazione e nutrizione per via parenterale;
b) antibiotici per via endovenosa (metronidazolo o la clindamicina associati ad un aminoglicoside, o ai monobattamici o alle cefalosporine di III generazione);
c) terapia antispastica ed antalgica: evitando la morfina, l'oppioide di scelta, che diminuisce la pressione all'interno del viscere, è la meperidina;
d) adeguata idratazione.
pagina 3 di 5 Appare evidente che tale strategia terapeutica può essere attuata solo in regime di ospedalizzazione, ma il paziente il 7.4.14 è stato dimesso dopo una inefficace terapia antispastica ed una sola dose di un antibiotico, per di più senza mettere a digiuno il paziente e senza idratarlo.
Le linee guida, i protocolli e le buone prassi in materia avrebbero richiesto l'esecuzione di una consulenza chirurgica con l'effettuazione di una RX diretta addome e poi di una TAC addome con mdc e la conseguente diagnosi di diverticolite non complicata, a cui avrebbe dovuto far seguito un iter terapeutico con la messa a digiuno del paziente, il suo mantenimento in osservazione per 3 giorni in ospedale, la frequente rivalutazione del dato obiettivo generale ed addominale, la precisa prescrizione di terapia antibiotica combinata, anche con metronidazolo, con successiva indicazione ad una progressiva ripresa di dieta, inizialmente semiliquida, quindi leggera, con finale guarigione del paziente, che perciò non sarebbe deceduto.
Terzo motivo: errata quantificazione del danno.
Espone l'appellante che il primo giudice, ricorrendo alla Tabelle di Milano per l'inabilità assoluta liquida la somma di € 29.000,00 partendo dal presupposto che si tratti di una inabilità al 100% per 290 giorni quando invece non vi è alcuna prova di ciò in quanto si sono intervallati periodi di brevi ricoveri ad altri in cui il paziente era a casa e, quindi, nella possibilità di poter godere, seppure in parte, della propria "integrità fisica" e di poter "attendere alle normali attività quotidiane".
Ergo tale voce di danno, se del caso, si sarebbe dovuta prevedere in via graduata.
Passando al "danno da perdita del rapporto parentale" l'appellante evidenzia che il Tribunale di Ancona applica le Tabelle del Tribunale di RO del 2019 e provvede alla relativa quantificazione applicando rigidi criteri matematici.
Dunque eccepisce che se da un lato, correttamente, l'importo liquidato a viene ridotto Controparte_4
di 1/2 in quanto non convivente con il de cuius, non è dato comprendere la ragione per la quale agli altri familiari ( e vengano aggiunti 4 punti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno in quanto conviventi.
In altri termini l'importo "base", cioè senza la maggiorazione di punti 4, è già comprensivo della
"convivenza" altrimenti non avrebbe senso ridurre di 1/2 quanto dovuto a chi non è convivente.
Osserva la Corte, quanto al primo profilo, che nei 290 giorni trascorsi tra l'intervento chirurgico dell'8.4.14 ed il decesso il , ha dovuto patire le conseguenze di una vera peritonite, poi è stato CP_3
sottoposto a 6 interventi chirurgici (due nel primo ricovero -8.4.14 e 18.4.14- e quattro nel secondo ricovero -11.12.14, 13.12.14, 27.12.14 e 14.1.15).
Tra i due ricoveri è stato costretto a stare a riposo, a portare la stomia con i connessi impedimenti individuali (dietetici, estetici, sessuali, etc.) e ad una vita sociale, ha dovuto farsi accompagnare a giorni pagina 4 di 5 alterni in Ospedale per curare la deiscenza della ferita chirurgica (v. il certificato del Parte_1
17.5.14).
Infine, durante gli ultimi 41 giorni di vita il è restato completamente allettato in ospedale ed è CP_3
stato intubato, decedendo nel giorno del suo compleanno: in quest'ultimo periodo di ricovero il aveva la febbre, intensi dolori addominali ed era in ansia e agitazione, con crisi di panico e CP_3
fame d'aria, tanto che veniva richiesta una consulenza psichiatrica che il 12.1.15 diagnosticava una sindrome psichica ansioso depressiva prescrivendo il farmaco Lorazepam a base di benzodiazepina
(come risulta dalla cartella clinica dell'Ospedale).
Quanto al secondo profilo, l'aumento di quattro punti per effetto della convivenza è previsto dalle tabelle di RO (cfr. pag. 10 terzultima riga), quindi è incensurabile.
Semmai censurabile sarebbe la diminuzione di 1\2 per il congiunto non convivente, ma non essendosene lamentati gli appellati, la statuizione è in giudicato.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo limitatamente alle parti costituite e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_1 Controparte_4 CP_2
, , così provvede:
[...] Controparte_3 CP_5
respinge l'appello, condanna l'appellante alle spese nei confronti delle parti costituite (considerate una sola parte) che liquida in euro 9.115,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 5 di 5