Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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n. rg21066 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21066 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. FIORE ANGELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A. Campano n. 3 Sc. G,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. A. Campano n.3 Sc.
G,
RICORRENTI
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con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 26/11/2024 Pt_1
e , chiedevano disciplinarsi i
[...] Parte_2
rapporti tra loro relativi al figlio minore nato il [...], Per_1
come accordo in esso contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Marano di Napoli alla Via Svizzera n. 51, dove entrambi attualmente già risiedono;
2. I resistenti continueranno a vivere separati, dandosi a tal fine il reciproco consenso. Nell'ipotesi di variazione di domicilio, rispetto a quelli innanzi indicati, entrambi i coniugi si informeranno delle intervenute modifiche, comunicandosi il nuovo indirizzo.
3. Il IG. potrà esercitare le visite infrasettimanalmente due Parte_2
pomeriggi a settimana (preferibilmente il lunedì ed il mercoledì), nonché il venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e solo nel caso in cui il minore debba fare allenamento di calcio, e potrà prelevare e tenere con sé il figlio a week end alterni secondo le modalità che di volta in volta verranno concordate e tenuto conto anche della volontà del figlio circa la possibilità di pernottamento presso la residenza del padre.
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4. Per le vacanze estive il padre trascorrerà con il figlio due settimane anche non consecutive, da stabilire concordemente entro il 31 maggio di ogni anno. In questo caso di equa divisione dei periodi per uno dei mesi estivi tra giugno, luglio o agosto, fermo restando l'assegno di mantenimento, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico della spesa straordinaria per la sua parte di vacanze. Il minore trascorrerà altresì, ad anni alterni con ciascun genitore, le festività pasquali
(Pasqua e lunedì Dell'Angelo con un genitore e domenica delle Palme con l'altro e viceversa), l'Epifania e le festività natalizie (Natale e Vigilia con un genitore e
Capodanno e Vigilia con l'altro), compatibilmente con gli impegni lavorativi dei ricorrenti;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
Disporre circa la possibilità della presenza di entrambi i genitori alle feste di compleanno, gare ludiche, saggi ginnici o recite della piccola. Si precisa che quanto alle sopraindicate festività, ciascun coniuge comunicherà all'altro le proprie disponibilità e/o eventuali modifiche o cambi sempre entro e non oltre il
30 novembre di ciascun anno.
5. Il IG. entro il giorno 5 di ciascun mese, verserà Parte_2
anticipatamente alla IG.ra un assegno di mantenimento per il Parte_1
figlio pari a complessivi € 250,00 (dico: duecentocinquanta), somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat. Detto assegno verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario alle coordinate della IG.ra Parte_1
. Si dà atto che, oltre al contributo siccome previsto, la IG.ra
[...] Parte_1
continuerà a ricevere sul suo conto la somma per l'assegno Unico che lo
[...]
Stato le fornisce quale contributo per il figlio e che in caso di sua Per_1
eliminazione potrà essere corrisposta in parte dal padre quale integrazione per il mantenimento del piccolo Per_1
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6. Le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione, l'educazione e lo svago della figlia cadranno al 50% a carico di ciascun coniuge e solo se previamente concordate.
7. I coniugi si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei loro passaporti e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del loro figlio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
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Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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