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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/09/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle GI Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.7.2023 al n. 1448 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pisa, presso e nello studio dell'avv.
Gessica Banti, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.5.2024,
APPELLANTI contro
CO corrente in Castellare di Pescia (PT), elettivamente domiciliata in Pisa, presso e nello studio dell'avv.
Michele Orsitto, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Simone Pistelli e Silvia Mariani del Foro di
Firenze, rispettivamente come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e in appello,
APPELLATA
corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata da elettivamente Parte_3 domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Elio
1 Ludini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 2.4.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate con precedenti scritti difensivi e verbali di causa, anche a firma di precedente difensore, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, e reiterata richiesta di ammissione di tutte le prove come puntualmente riportate al punto 10 dell'atto di citazione in appello, e per le motivazioni tutte già argomentate nella parte motiva del predetto scritto difensivo.
Sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93
c.p.c.”.
Per : CO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di
2 mutuo fondiario (doc. 16) Repertorio N. 145287, raccolta
n. 19582, stipulato innanzi al notaio Persona_1 con studio in Pontedera, in data 07.11.12, munito della formula esecutiva in data 18.11.12 con ipoteca volontaria iscritta in favore della odierna comparente in data
07.11.12 sino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, al n. 17441 Reg.
Gen., n. 2465 Reg. Part;
in subordine riqualificare il nomen juris dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario e/o in ulteriore subordine convertire ex art.
1424 c.c. il contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
in tutti i casi accertare e dichiarare la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo azionato nell'esecuzione 48/18 RGE e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del precetto e dell'atto di pignoramento alla base dell'esecuzione; in tutti i casi accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sigg.ri e è pari all'importo Pt_2 Parte_1 indicato in atto di precetto in euro 1.928.268,65 in linea capitale oltre interessi al tasso del 6,80% dal
04.09.17 al saldo effettivo, oltre compensi precetto euro
913,00, oltre spese generali 15% su compensi precetto, cap ed iva come per legge sui medesimi, oltre spese di notifica precetto, oltre bolli copie mutuo, oltre successive occorrende, e conseguentemente respingere
l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
all'esecuzione immobiliare n. 48/18 RGE in ogni
[...] sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento tutto, ivi compresa la fase innanzi al
Giudice dell'Esecuzione. S.G. 15%, CAP ed IVA come per legge”;
3 - in via istruttoria e in ipotesi, ammettendo le prove richieste nella memoria n. 2 della causa n.
2208/2015 di R.G.;
- ancora in via istruttoria e in ipotesi, ammettendo le prove richieste nelle memorie nn. 2 e 3 ai sensi dell'art. 183 6° comma cpc della causa n. 3566/2018 di
R.G..”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in funzione collegiale, contrariis reiectis, così provvedere:
A) [OMISSIS];
B) nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di appello promosso dai sigg.ri , e con esso tutte Pt_1 le domande formulate, a qualsiasi titolo, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione e risposta, poiché manifestamente infondato nei motivi di gravame della sentenza n. 694/2023 pubblicata il 18.05.2023 che ha definito il giudizio R.G. n. 2208/2015, a cui è stata riunita la causa N. R.G. 3566/2018 del Tribunale di Pisa che, per l'effetto, dovrà essere integralmente confermata;
C) In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie e di CTU tecnico - contabile ex adverso avanzate, per le causali tutte di cui sopra;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1448/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 694 del
18.5.2023; parti: e c. Parte_1 Parte_2
4 e CO [...]
quest'ultima rappresentata da Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex art. 350 Parte_3
c.p.c., formulata proposta di soluzione conciliativa dal consigliere istruttore – consistente nella rinuncia al proposto appello con spese compensate – che non veniva accettata dalle parti e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.4.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 3.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione depositato il 11.05.2015, e Parte_1 hanno evocato in giudizio la Parte_2 [...] per AR sentir accolte le seguenti conclusioni: 1) in tesi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955 e 1956 cod civ., ed artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ., e/o comunque dichiararne l'intervenuta estinzione e/o revoca anche all'esito della comunicazione inoltrata alla banca con racc. a.r. del 25 settembre 2014; 2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra , e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 cod. civ. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., con condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le
5 somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra , e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità, anche parziale, dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., con condanna della
[...]
in persona del AR legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed Parte_1 invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, con condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1439 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per €1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), e del Persona_1
6 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con Parte_1 condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) nonché Persona_2 relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed al prestito Persona_1 chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri e Pt_1
la nullità anche parziale dei predetti negozi Parte_2 di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva sopravvenuta” e/o “usura soggettiva” e per la “violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società
[...] ed al contocorrente affidato n. 41416 intestato CP_4 alla sig.ra accertare e dichiarare la Parte_1 nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e
7 comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) condannare la AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme indebitamente percepite dagli attori, per capitale, interessi, spese, commissioni, competenze, remunerazioni di qualsivoglia genere, in dipendenza dei predetti rapporti di finanziamento, di conto corrente e di costituzione in pegno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della
[...]
AR
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
6) in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% e spese successive occorrende.” A sostegno delle domande hanno allegato: - che il 03.10.2012 hanno sottoscritto una fideiussione omnibus dell'importo di €. 1.100.000,00 a garanzia della Idea Shoes s.r.l., su richiesta della al fine di AR conservare i rapporti di finanziamento in essere con la società garantita, amministrata dal di loro padre;
- che il 07.11.2012 hanno contratto con la un mutuo AR ipotecario, il cui retratto è stato destinato sia alla riduzione dell'esposizione debitoria delle società Idea Shoes s.r.l e sia all'estinzione di precedente Controparte_4 mutuo ipotecario personale del 11.7.2008, sia di altri rapporti;
- che il 23.11.2012, ha costituito Parte_1 in pegno dei crediti verso terzi per € 100.000,00 in favore della Idea Shoes s.r.l.; - che i predetti contratti bancari, unitamente all'apertura dei conti corrente su cui sono transitati i fondi, hanno avuto l'unitario scopo di ripianare la forte esposizione maturata dalla Idea Shoes s.r.l., poi fallita a novembre 2014, nei confronti della banca;
- che gli attori (all'epoca rispettivamente di 27 anni e 36 anni) con redditi modesti, e senza un consulente, non avevano le cognizioni tecniche per comprendere l'impegno economico assunto, di entità incompatibile con i loro ruoli e le loro disponibilità; - che i contratti bancari predetti sono nulli perché realizzano un collegamento contrattuale sorretto da causa illecita o privo di causa, tenuto conto che l'unico scopo dell'operazione è stata quella di ampliare la sfera dei soggetti debitori e di ripianare pregresse esposizioni verso la banca, e posto che sussiste violazione dell'art. 24 e 25 codice del consumo, nonché dell'art. 1956 c.c. in relazione alla fideiussione;
- che in ogni caso il contratto di mutuo del 7.12.2012 è nullo perché non fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB;
- che in subordine sussistono i presupposti della simulazione assoluta o relativa del mutuo, o ancora per l'annullamento ex art. 1438 c.c.; - che il contratto di mutuo del 7.12.2012 concretizza un fenomeno di usura oggettiva, originaria e sopravvenuta, e soggettiva, ed è invalido anche
8 per violazione del divieto di anatocismo a causa del piano di ammortamento alla francese;
che inoltre le clausole relative ai tassi di interesse sono indeterminate;
- che analoghi vizi affliggono il contratto di mutuo ipotecario del 11.7.2008 e il finanziamento chirografario n. 004/046092, ripianati con il retratto del mutuo del 7.12.2012; - che i contratti di conto corrente affidato n. 04/41025 intestato a Idea Shoes s.r.l., n. 04/41027 intestato a e n. 04/41416 Controparte_4 intestato a la cui esposizione è stata Parte_1 saldata con parte del retratto di mutuo ipotecario del 7.12.2012, sono viziati per: difetto di sottoscrizione bilaterale;
violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
violazione dell'art. 118 TUB;
violazione del divieto di anatocismo;
violazione per invalidità della CMS e degli oneri di sconfinamento pattuiti;
violazione del tasso soglia usura;
- che il complesso delle operazioni predette ha cagionato un danno non patrimoniale agli attori, da liquidarsi in via equitativa. Si è costituita
[...]
contestando la AR ricostruzione fattuale avversa, e chiedendo il rigetto delle domande. In dettaglio ha allegato ed eccepito: - che gli attori hanno avuto un ruolo attivo e consapevole, anche per l'ausilio di professionisti, nelle vicende patrimoniali ed economiche delle società coinvolte, rendendosi disponibili al rilascio della fideiussione del 03.10.2012 oltre che a sottoscrivere un finanziamento di € 165.000,00, unitamente ai genitori, per la prosecuzione dell'attività di Idea Shoes S.r.l., e poi il mutuo del 7.11.2012; - che il retratto del mutuo del 7.11.2012 è stato legittimamente utilizzato per ripianare pregresse esposizioni;
- che nei piani della famiglia era stato ipotizzato di cedere l'attività della Idea Shoes S.r.l. e che per far fronte agli obblighi assunti nei confronti della banca gli attori avrebbero attinto anche ad altre risorse;
- che non sussiste collegamento contrattuale privo di causa;
- che non sussiste violazione della buona fede, anche con riferimento all'art. 1956 c.c., posto che i fideiussori erano al corrente della situazione dei debitori principali;
- che il mutuo del 7.11.2012 è perfettamente valido, le singole contestazioni degli attori essendo generiche e infondate;
- che i mutui del 7.11.2012 e del 11.7.2008 non superano il tasso soglia usura, né sussiste usura soggettiva o anatocismo per il piano di ammortamento alla francese, né indeterminatezza delle clausole dei tassi di interesse;
- che non sussiste alcuna simulazione, essendo stata concretamente fruita la somma mutuata, né sussistono i presupposti per l'annullamento; - che, per quanto esposto, non c'è pregiudizio di cui gli attori possono lamentarsi. Concesse le Memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa ha subito numerosi rinvii, anche a seguito del doppio avvicendamento nel ruolo. Con comparsa di intervento del 18.04.2019, si è costituita
[...]
e per essa quale mandataria la Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito verso Controparte_5 Pt_2
e in forza del contratto di mutuo
[...] Parte_1 fondiario del 07.11.2012, opponendosi all'estromissione della
9 banca cedente, associandosi alle difese della cedente. Assegnato a questo Giudice il fascicolo, è stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, che ha ottemperato allo stesso. A seguito di decreto del 18.01.2021 del Presidente del Tribunale di Pisa, è stata disposta la riunione al procedimento della causa n. RG 3566/2018, relativa al giudizio di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione promossa dalla
[...] nei confronti di e AR Pt_2
in forza del mutuo fondiario del 7.11.2012. Parte_1 Il giudizio n. RG 3566/2018 è stato radicato dalla banca a seguito dell'ordinanza in data 21.06.2018 con la quale il G.E. ha disposto la sospensione dell'esecuzione. In esso la banca procedente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario (doc. 16) Repertorio N. 145287, raccolta n. 19582, stipulato innanzi al notaio con studio in Pontedera, Persona_1 in data 07.11.12, munito della formula esecutiva in data 18.11.12 con ipoteca volontaria iscritta in favore della odierna comparente in data 07.11.12 sino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, al n. 17441 Reg. Gen., n. 2465 Reg. Part;
in subordine riqualificare il nomen juris dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario e/o in ulteriore subordine convertire ex art. 1424 c.c. il contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
in tutti i casi accertare e dichiarare la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo azionato nell'esecuzione 48/18 RGE e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del precetto e dell'atto di pignoramento alla base dell'esecuzione; in tutti i casi accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sigg.ri e Pt_2 è pari all'importo indicato in atto di Parte_1 precetto in euro 1.928.268,65 in linea capitale oltre interessi al tasso del 6,80% dal 04.09.17 al saldo effettivo, oltre compensi precetto euro 913,00, oltre spese generali 15% su compensi precetto, cap ed iva come per legge sui medesimi, oltre spese di notifica precetto, oltre bolli copie mutuo, oltre successive occorrende, e conseguentemente respingere l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_2 Parte_1 all'esecuzione immobiliare n. 48/18 RGE in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento tutto, ivi compresa la fase innanzi al Giudice dell'Esecuzione. S.G. 15%, CAP ed IVA come per legge” .- e riproponendo, nel Parte_2 Parte_1 merito, le stesse difese articolate nell'ambito del giudizio n. 2208/2015, e chiedendo altresì l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus del 3.10.2012 in favore della Idea Shoes S.r.l. Hanno, quindi domandato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i titoli e causali riferiti nella premessa del presente atto, anche in accoglimento di domande riconvenzionali all'uopo spiegate dai sigg.ri e e comunque ogni contraria Pt_2 Parte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza tabellare del Giudice
10 Istruttore dott.ssa Eleonora Polidori in favore dell'esclusiva competenza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari dott. Giovanni Zucconi, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, insanabile e non convertibile ex art. 1424 c.c., del contratto di mutuo stipulato il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e della pedissequa iscrizione di ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part., per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 II comma del D.Lgs 385/93, con conseguente dichiarazione di invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11- 18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, oltre al rigetto di ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] e Controparte_6 dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito del ridetto istituto di credito nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della in CO persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza della stipula Pt_2 Parte_1 dei suddetti contratti di finanziamento, anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo oppure, in subordine, voglia l'intestata Autorità giudiziaria dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto acquisito in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge
“antitrust” n. 287 del 1990 secondo i principi sanciti da Cass. n. 29810/17, ed in ogni caso perché lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955 e 1956 cod civ., ed artt. 1418, 1325 n. 2, 1343 e 1344, cod. civ.; 3-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre
11 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 e 1325 n. 2 c.c. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate,
[...]
12 con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante
[...] protempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3- c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] perché Controparte_6 inammissibili e/o infondate, con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della
[...] nei riguardi dei CO convenuti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della in CO persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza della stipula Pt_2 Parte_1 dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia
13 determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1427, 1439 e 1440 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e del contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con conseguente dichiarazione di invalidità Parte_1 e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla CO Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Persona_2 Pontedera (PI) nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera Persona_1 (PI) ed al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri e la nullità anche parziale Pt_1 Parte_2 dei predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva” e/o “usura soggettiva” e/o “errata indicazione del c.d. e per la “ violazione del divieto di anatocismo CP_8 exart. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista
14 nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto Controparte_4 corrente affidato n. 41416 intestato alla sig.ra Pt_1
, accertare e dichiarare la nullità, anche parziale,
[...] dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), Commissione Istruttoria Veloce e/o messa a disposizione fondi, oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della Controparte_7
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le
15 reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
6) sempre con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, o che sin d'ora sia equitativamente determinata dal Giudice, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
7) in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% e spese successive occorrende”.- Nel procedimento poi riunito si era costituita
[...] nella qualità di cessionaria del credito. Con CP_2 Ordinanza del 18.05.2021, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposti alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 26.1.2023, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***** La sostanziale sovrapposizione delle questioni agitate nei giudizi riuniti ne giustifica la trattazione unitaria. Non persuade la ricostruzione in termini di collegamento contrattuale che gli attori (causa portante) forniscono dell'operazione economica rappresentata dal rilascio della fideiussione omnibus dell'importo di € 1.100.000,00 a garanzia della Idea Shoes s.r.l. del 3.10.2012, del contratto di mutuo ipotecario del 07.11.2012 per € 1.600.000,00, e l'atto di costituzione in pegno di crediti verso terzi per € 100.000,00 del 23.11.2012, quest'ultimo a firma della sola Pt_1
.
[...] Pur potendosi identificare una quantomeno parziale finalità comune dal punto di vista economico, si tratta di titoli autonomi, scevri da qualsiasi indice di condizionamento unilaterale o reciproco, espresso o desumibile in via implicita (e inequivoca), in forza del quale poter utilmente invocare l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent. In ogni caso, non si ravvisa alcun vizio di causa – illiceità, difetto totale, non meritevolezza – dei predetti negozi, unitariamente e/o complessivamente considerati, tale da poterne determinare la genetica e radicale invalidazione. La destinazione della provvista a ripianare pregresse esposizioni sia personali dei paciscenti che di terzi (società
“di famiglia”) non rappresenta ex se una violazione diretta o mediata di norme imperative, e la sproporzione degli impegni di pagamento assunti rispetto alle nominali disponibilità economiche è irrilevante ai fini di causa, peraltro dovendosi rimarcare la vicinanza dei soggetti primariamente beneficiari delle operazioni poste in essere, con la consequenziale verosimile piena contezza, da parte degli attori, del piano di risanamento complessivo delle posizioni di interesse familiare cui hanno partecipato. Né sul piano della validità sono suscettibili di incidere le caratteristiche soggettive dei
16 contraenti, che tra l'altro per età (27 e 36 anni) e diretto coinvolgimento in attività economiche (cfr. visure;
contratto di mutuo fondiario del 11.7.2008), non erano estranei alla materia;
in ogni caso, le caratteristiche dell'operazione erano note per essere state tratteggiate anche da un loro professionista (doc. 10 banca). Ancora, l'apertura e chiusura di conti correnti su cui sono state temporaneamente accreditate le somme mutuate non altera il quadro esposto. Non sono fondate le ulteriori censure di nullità rispettivamente articolate in relazione ai singoli negozi. Rispetto al mutuo fondiario del 7.11.2012, è superata – e del resto abbandonata in sede di conclusionale – la censura della violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., a seguito delle coordinate interpretative di cui alla sent. Sez. Un. 16 novembre 2022 n. 33719, che devono ritenersi richiamate. Ancora, non è fondata, apparendo persino contraddittoria, la domanda di simulazione del negozio, tenuto conto della pacifica concreta erogazione della provvista, già censurata proprio in relazione alla sua destinazione concreta, in tesi – smentita – illegittima. Generiche e attestate sul piano meramente assertivo sono le domande di annullamento ex art. 1438 c.c. nonché ex art. 1427 c.c. (r.g. 3566/2018), non essendo chiaro quale tipo di ingiusta minaccia di far valere un diritto o di violenza abbiano in tesi subito gli attori: tra l'altro le prove orali articolate sul punto in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma n. 2 dei giudizi poi riuniti sono inammissibili, siccome vertenti su circostanze non tempestivamente allegate neppure nei loro crismi essenziali. Immeritevoli di condivisione sono le denunce di invalidità parziale. L'usura oggettiva per superamento del tasso soglia al momento della stipula è sconfessata dai dati indicati nel contratto (doc. 7 attori), sul punto evidenziandosi, peraltro, l'assoluta genericità della contestazione sia nell'atto che nella perizia di parte, che neppure indica la metodologia di calcolo alla sua base. Rammentato che di usurarietà sopravvenuta non è dato discorrere (cfr. Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675), anche la censura di usura soggettiva è declamatoria e in quanto tale infondata. La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto sia riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr. da ultimo Tribunale Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021). Non coglie nel segno la denuncia relativa all'applicazione del tasso Euribor, cui viene fatto rinvio per
17 parametrare il tasso variabile di interesse praticato: trattasi, invero, di parametro oggettivo di rilevazione statistica pienamente determinato (ex art. 1346 c.c.) cui è lecito che il contratto faccia riferimento per ancorarvi l'andamento del costo del denaro prestato. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle simmetriche censure di invalidità parziale mosse rispetto al contratto di mutuo ipotecario del 11.7.2008, estinto mediante parte del retratto del mutuo precedentemente analizzato, censure che rispetto ai tassi di interesse sono agitate in forma generica, senza il supporto di calcoli e della metodologia applicata agli stessi. Idem per quanto concerne il mutuo chirografario del 29.11.2011, estinto anch'esso con retratto del mutuo del 7.11.2012. Anche a fronte del deposito – a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., irrilevante il mancato rispetto del termine – del documento, gli attori non hanno precisato le censure originariamente mosse “alla cieca” nei confronti del contratto, la cui disamina, in ogni caso, esclude i vizi denunciati. L'atto di costituzione di pegno del 23.11.2012 è immune dal denunciato vizio di nullità per difetto di sottoscrizione da parte della banca, posto che la stessa non è necessaria. Rispetto alla fideiussione omnibus, non colgono nel segno le censure articolate nei giudizi riuniti. Indimostrata è la violazione dell'art. 1956 c.c., dato che non sono neanche indicati i presupposti per i quali si sarebbe concretizzato un abuso nei confronti del garante, vista anche la tempistica delle operazioni di cui è denunciata, a vario titolo, l'invalidità. Non sono fondate, ancora, le domande di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust. La nullità totale è da escludere sulla base degli arresti della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021) che, confuta la tesi della nullità tout court della garanzia
“a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale, “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021), elemento sul quale alcunché è emerso nel caso di specie. A ben vedere, tuttavia, neppure si può pervenire all'accoglimento della nullità parziale, ossia relativa alle sole clausole (di c.d. sopravvivenza, revivicenza, e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema oggetto del provvedimento sanzionatorio. Ciò in quanto la fideiussione di cui è causa è stata rilasciata in un periodo (2012) non interessato dall'istruttoria condotta dalla Banca d'TA (limitata al periodo compreso tra il 2003 e il 2005), e dei cui risultati, pertanto, gli attori non si possono avvalere per sostenere l'invalidazione a valle della garanzia. Ulteriori domande di nullità sono veicolate nei confronti dei contratti di conto corrente affidato n. 04/41025 intestato a Idea Shoes s.r.l., n. 04/41027 intestato a Controparte_4
18 e n. 04/41416 intestato a le cui rispettive Parte_1 esposizioni sono state saldate con parte del retratto di mutuo ipotecario del 7.12.2012. Le domande sono per un verso infondate, e per altro verso, immeritevoli ex ante di disamina stante l'assoluta genericità delle contestazioni effettuate, e ciò anche a seguito delle produzioni (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), da parte della banca: gli attori, infatti, non hanno precisato le censure originariamente mosse al buio nei confronti dei singoli rapporti. Ciò tenuto conto, in particolare, dell'onere della prova gravante sugli attori in ripetizione del (supposto) indebito. Segnatamente, rispetto all'eccezione del contratto c.d. monofirma, è sufficiente richiamare l'assetto delineato da Cass. Sez. Un. n. 898/2018. Del pari, con riferimento a tutti i contratti, è smentito per tabulas il dedotto vizio relativo al difetto di pattuizione scritta di interessi ultralegali (cfr. contratti prodotti). Non è fondata, inoltre, la censura di anatocismo, tenuto conto che nei contratti di cui è causa viene pattuita la pari periodicità di liquidazione degli interessi, attivi e passivi, con cadenza trimestrale. Quanto all'eccezione di violazione della normativa anti usura, è assorbente rilevare che la stessa appare del tutto generica, siccome sprovvista dell'indicazione del tasso di interesse effettivamente praticato e del tasso soglia ratione temporis vigente, nonché delle basi di calcolo in forza delle quali, in relazione ai trimestri segnalati – in relazione al solo rapporto n. 04/41025 – si sarebbe superato il tasso soglia, né ancora, in virtù di quali eventuali modifiche in peius ciò sarebbe avvenuto (cfr. consulenza di parte, pag. 4). Sui predetti presupposti non vi è spazio per disporsi la sollecitata consulenza d'ufficio, che avrebbe, di evidenza, carattere inammissibilmente esplorativo. La contestazione di usura soggettiva è meramente declamatoria e come tale non merita accoglimento. Quanto alla commissione di massimo scoperto si rileva che la commissione è pattuita per iscritto nei contratti di conto corrente, evincendosi anche la periodicità (anche per relazionem al criterio generale per le competenze) di applicazione. Peraltro, anche in questo caso, la contestazione di nullità per indeterminatezza della clausola è nel libello introduttiva assolutamente generica – e, si noti, agitata indifferentemente rispetto a tutti i contratti di conto corrente, ma non di affidamento – e tale è rimasta anche a seguito della produzione dei contratti di conto corrente e di affidamento, senza alcuna indicazione della tipologia di clausola in questione e delle ragioni per le quali la stessa, se e in quale misura concretamente applicata, avrebbe determinato un illecito aggravio dei saldi. Ancora, la violazione dell'art. 118 TUB è formulata in forma dubitativa e indeterminata, ciò non consentendo al Tribunale di comprendere se le variazioni (in peius) delle condizioni di contratto si siano verificate, prima che di
19 sindacare la correttezza delle rispettive comunicazioni ai fini della loro efficacia. Rispetto agli altri rapporti, incidentalmente menzionati in narrativa e oggetto di esibizione, l'indeterminatezza delle allegazioni preclude ex se la disamina. L'appurata assenza di illecito, contrattuale ed aquiliano, a carico della banca esclude che possa ravvisarsi una sua responsabilità per danni. In definitiva, le plurime domande veicolate nei giudizi riuniti da e non meritano Parte_2 Parte_1 accoglimento. La soccombenza regola le spese di lite nella misura dei 2/3, sussistendo eccezionali ragioni per procedere alla parziale compensazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 77/2018), tenuto conto del mutamento in corso di causa del quadro giurisprudenziale su parte consistente delle questioni disaminate. Nella residua parte, le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi, in relazione alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone: 1) rigetta le domande di e Parte_2 Pt_1
nel giudizio n. r.g. 2208/2015;
[...]
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da e e le domande riconvenzionali Parte_2 Parte_1 proposte nel giudizio n. r.g. 3566/2018;
3) Condanna e in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al pagamento a favore di
[...] di 1/3 delle AR spese di lite, liquidate in tal quota in € 11.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, richiesta ed eccezione disattesa,
- in via preliminare e cautelare, visto il combinato disposto di cui agli articoli 283 e 351 cpc ed il ricorrere dei presupposti tutti contemplati nei ridetti articoli del codice di rito, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
- sempre in via preliminare, ed in accoglimento delle eccezioni e difese all'uopo esposte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del credito della quale sedicente cessionaria di Controparte_2 [...]
[...] [...]
Controparte_9
, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
[...]
- nel merito, accertata l'ingiustizia, l'iniquità e l'erroneità della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, per le motivazioni ed argomentazioni tutte di cui in narrativa, in accoglimento dei suesposti motivi di appello ed in totale e/o parziale riforma della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, quanto al procedimento civile di primo grado RGC n. 2208/2015:
1) in tesi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955, 1956 e 1957 cod civ., ed artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ., e/o comunque dichiararne l'intervenuta estinzione e/o revoca anche all'esito della comunicazione inoltrata alla banca con racc. a.r. del 25 settembre 2014;
2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il
03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli appellanti hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 cod. civ. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., con condanna della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli appellanti hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio Persona_1 di Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 nullità, anche parziale, dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., con condanna della CO0
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, con condanna della
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1439 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), e del Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con Parte_1 condanna della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) Persona_2 nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed Persona_1
22 al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri
e la nullità anche parziale dei Pt_1 Parte_2 predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva sopravvenuta” e/o “usura soggettiva” e per la
“violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto corrente affidato n. Controparte_4 41416 intestato alla sig.ra accertare e Parte_1 dichiarare la nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore degli appellanti di tutte le somme indebitamente percepite dagli stessi, per capitale, interessi, spese, commissioni, competenze, remunerazioni di qualsivoglia genere, in dipendenza dei predetti rapporti di finanziamento, di conto corrente e di costituzione in pegno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli appellanti nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
23 e quanto al procedimento civile di primo grado RGC 3566/2018 - poi riunito al n. RGC 2208/2015: 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto acquisito in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge
“antitrust” n. 287 del 1990, ed in ogni caso perché lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955, 1956 e 1957 cod civ., ed artt. 1418, 1325 n. 2, 1343 e 1344, cod. civ., con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il
03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 e 1325 n. 2 c.c. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] perché inammissibili Controparte_6 e/o infondate, con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della
[...]
ed a fortiori della sedicente CO cessionaria nei riguardi degli appellanti Controparte_2 in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
24
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra
e, per l'effetto, dichiarare la nullità, Parte_1 anche parziale, sia dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., sia, conseguentemente, dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della Controparte_7
, ed a fortiori della sedicente cessionaria
[...] [...]
nei riguardi degli appellanti in forza dei CP_2 predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e
25 dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
, ed a fortiori della sedicente cessionaria
[...] [...]
nei riguardi degli appellanti in forza dei CP_2 predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1427, 1439 e 1440 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e del contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra
con conseguente dichiarazione di invalidità Parte_1 e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...]
Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate, con conseguente
[...] dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO ed a fortiori della sedicente cessionaria Controparte_2 nei riguardi degli appellanti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente
26 percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) Persona_2 nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed Persona_1 al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri
e la nullità anche parziale dei Pt_1 Parte_2 predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva” e/o “usura soggettiva” e/o “errata indicazione del c.d. e per la “violazione del divieto di anatocismo ex CP_8 art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto corrente Controparte_4 affidato n. 41416 intestato alla sig.ra Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), Commissione Istruttoria Veloce e/o messa a disposizione fondi, oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui
27 all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...]
Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate, con conseguente
[...] dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO ed a fortiori della sedicente cessionaria Controparte_2 nei riguardi degli appellanti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della
[...]
in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli appellanti nella misura che sarà accertata in corso di causa, o che sin d'ora sia equitativamente determinata dal Giudice, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- in via istruttoria, ammettere le prove tutte così come fedelmente e puntualmente riportate al punto 10 del presente atto di citazione in appello per le motivazioni tutte già argomentate nella parte motiva;
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua CO
28 volta concludendo per l'inammissibilità della proposta impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto;
col favore delle spese.
Si è pure costituita, resistendo all'avversario appello, rappresentata da Controparte_2 [...]
concludendo per il rigetto della proposta Parte_3 impugnazione;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di appello – con cui, in sintesi, gli appellanti muovono censura all'impugnata decisione laddove questa non avrebbe preso in considerazione il collegamento negoziale fra gli atti costitutivi delle obbligazioni dagli appellanti contratte sia in proprio che quali garanti di Idea Shoes s.r.l. e l'estinzione della posizione debitoria di quest'ultima, di cui era legale rappresentante il genitore Persona_3
(pagg. 28-41 dell'atto di appello) – è infondato.
Premesso che, per autorevole opinione nel frattempo venutasi a consolidare (vd. Cass., SS.UU. 5 marzo 2025 n.
5841), il c.d. mutuo solutorio non è fattispecie di per sé illecita, deve in fatto osservarsi come, in ragione di quanto emerge dalle operazioni annotate sul c/c 41415, cointestato a e e sul Parte_1 Parte_2 quale è stato accreditato l'erogato importo del mutuo 7 novembre 2012 (rep. 145287; racc. 19582) ai rogiti per
29 Notaio dr. in Pontedera (PI), Persona_1
l'estinzione delle passività gravanti su Idea Shoes
s.r.l. non ha costituito la causa unica dell'operazione di finanziamento. Dall'estratto conto risulta che l'importo, di Euro 1.600.000,00 oggetto del mutuo, è stato poi bonificato per poco più della metà (Euro
829.000,00) in favore di detta società, ricevendo per la residua quasi metà differenti destinazioni, sia pure esse, in buona sostanza, finalizzate a ripianare pregresse situazioni debitorie o a costituire, sia pure indirettamente e comunque in parte (vd. il bonifico a favore di per Euro 199.913,92 Parte_1 dell'8.11.2012 la quale, il 23.11.2012 tramite addebito sul distinto conto 41416/94 alla stessa intestato, costituiva garanzia reale pignoratizia su strumenti di deposito per Euro 100.000,00 in essere presso la stessa odierna appellata in relazione a specifica CP_1 posizione debitoria da credito di firma di Idea Shoes
s.r.l. verso Banca Agrileasing S.p.A.), garanzie in favore della stessa Idea Shoes s.r.l.
Deve poi osservarsi come, non risultando Idea Shoes
s.r.l. destinataria diretta del finanziamento, bensì del bonifico a sua volta disposto dai soggetti ( Pt_1
e finanziati, il raggiungimento
[...] Parte_2 dello scopo solutorio è pur sempre avvenuto per effetto di atto volontario di questi ultimi.
Infondato è anche l'assunto degli appellanti in ragione del quale la complessiva operazione si delineerebbe come contraria all'ordine pubblico o al buon costume (viene citato quale precedente la sentenza del
Tribunale di Vicenza del 19 maggio 2022, che, pur data dagli appellanti come allegata, si rinviene, per tutti, in centroanomaliebancarie.
[...]
. Email_1
30 L'assenza della suddetta contrarietà deriva, anche in tal caso, dalla diversità soggettiva fra originario e nuovo debitore ed altresì dal fatto che non emergono nel caso qui in esame prove (che invece contraddistinguono la richiamata Trib.Vicenza) di pregressa responsabilità della banca finanziatrice per abusiva concessione del credito.
Nemmeno, infine, a supporto dell'invocata fondatezza del motivo di appello, può essere richiamata la situazione soggettiva di giovane età (all'epoca 27 anni quanto a e 36 anni quanto a Parte_2 Pt_1
) e di ignoranza degli odierni appellanti circa le
[...] vicende di Idea Shoes s.r.l.
L'utilizzo delle somme erogate, come già sopra anticipato, non ha infatti avuto come esclusiva beneficiaria finale la sola Idea Shoes s.r.l. o, se si vuole, anche in proprio il genitore Persona_3 quale titolare dell'impresa individuale Novetante (per
Euro 159.00,00, oggetto di bonifico in data 8.11.2012), bensì pure per Euro 24.500,00, di cui Controparte_4 era legale rappresentante, Parte_2 Pt_1
(per la differenza fra i sopra riportati Euro
[...]
199.913,92 e gli Euro 100.000,00 poi costituiti in pegno)
e soprattutto e che con Parte_1 Parte_2 gli addebiti (evidentemente autorizzati) rispettivamente per Euro 360.834,49 e per Euro 11.013,42, andavano ad estinguere pregresse loro personali posizioni debitorie esistenti nei confronti della stessa odierna CP_1 appellata.
A ciò deve aggiungersi come era Parte_2 socio, sia pur di minoranza (Euro 16.750,00 di capitale su Euro 100.500,00), di Idea Shoes s.r.l. e che socia di maggioranza di quest'ultima, per nominali Euro 67.000,00, era madre degli odierni appellanti ed Persona_4
31 altresì cointestataria, insieme a questi e a
[...]
, di posizione bancaria (vd. contratto di c/c e Per_3 sconto sullo stesso appoggiato n. 265 001 038597−88 del
3.10.2012, stessa data in cui e Parte_1 Pt_2
rilasciavano fideiussione omnibus a garanzia di
[...] obbligazioni di Idea Shoes s.r.l.).
In buona sostanza non è attendibile l'assunto degli odierni appellanti secondo cui questi fossero del tutto all'oscuro della situazione debitoria della società di famiglia i cui debiti, indirettamente mediante il disposto bonifico, andavano a ripianare.
Nemmeno è fondato l'ulteriore assunto manifestato sul punto dagli odierni appellanti secondo cui essi sarebbero stati indotti a contrarre obbligazioni pur conoscendo la
Banca la situazione di loro impossidenza economica e finanziaria. Gli stessi, infatti, risultavano proprietari dell'immobile di cui all'originario mutuo fondiario dell'11 luglio 2008 (rep. 20.475; racc. 13.216) ai rogiti per Notaio dr. in Pontedera e Persona_2 quindi muniti di un minimo di garanzia patrimoniale ulteriore rispetto ai redditi da attività lavorativa di cui erano titolari. A ciò doveva poi aggiungersi la garanzia pignoratizia che di lì a poco sarebbe stata costituita da . Parte_1
Con il secondo motivo di appello (pagg. 41-44 dell'atto di appello) viene dedotto vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al denegato positivo accertamento della violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 per la parimenti dedotta conformità della rilasciata fideiussione omnibus del 3.10.2012 alla modulistica ABI
2002, fatta oggetto di accertamento di illegittimità con
32 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'TA con allora funzione di Autorità Garante della concorrenza in materia bancaria.
Il punto determinante della impugnata decisione riguarda la distanza temporale intercorsa fra la data di emanazione del Provvedimento della Banca d'TA e la data di rilascio della fideiussione, ritenuta dal primo
Giudice rilevante al fine di escludere l'accertata conformità di quest'ultima alla modulistica fatta oggetto di censura da parte del richiamato Provvedimento.
Sul punto il motivo di appello è da ritenersi generico.
Gli appellanti si limitano infatti ad esporre testualmente:
“Quid iuris? Trattasi di statuizione apodittica ed in aperto contrasto con la lettera e la ratio di cui all'art. 2 L. 287/1990.
In buona sostanza, quale che sia il “percorso giuridico” che si voglia “abbracciare”, la conclusione a cui approdare non può certo essere quella - errata - fatta propria dal giudice del primo grado”.
Attesa la, non indifferente, distanza temporale
(esattamente sette anni) fra la data di emanazione del
Provvedimento della Banca d'TA e la data di rilascio della fideiussione, sarebbe stato onere dell'appellante addurre qualche altro ulteriore elemento diretto a comprovare le ragioni del permanere della condotta di conformità della odierna appellata a quella a suo CP_1 tempo fatta oggetto di censura da parte della Banca
d'TA, chiedendo di verificare, ad es., se alla CP_1 appellata sia stato o meno in tempo congruo rivolto concreto formale invito dall'ABI a modificare la modulistica e quale sia stata la eventuale condotta della
: in pratica tutti quegli elementi idonei ad CP_1
33 accertare se vi sia stato o meno, a fronte dell'emanato
Provvedimento, un atteggiamento di indifferenza da parte dell'Associazione di categoria e, in caso negativo, se la permanenza della condotta della odierna appellata CP_1 sia stata quindi conseguenza di deliberata scelta autonoma di quest'ultima. Il tutto con idonea evidenza del dato cronologico, non potendosi oltremodo protrarre ed in maniera temporalmente estensiva gli effetti del
Provvedimento della Banca d'TA in ragione del fatto che la notorietà di quest'ultimo si sia poi manifestata per via della diffusione dei, di gran lunga successivi, primi provvedimenti giurisdizionali di legittimità.
Il terzo motivo di appello (pagg. 44-46 dell'atto di appello), con in cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha ravvisato la simulazione della complessiva operazione di finanziamento, è infondato per le ragioni già sopra esposte.
Vi è stato infatti accredito della somma del mutuo erogata sul citato conto corrente 41415 contestualmente creato e congiuntamente intestato a e Parte_1
e su detto conto corrente vi è stata Parte_2 un'articolata serie di operazioni passive in favore di pluralità di soggetti. La stessa, seppur rapida, serie storica del conto (aperto il 7.11.2012, con annotata ultima operazione l'8.11.2012 e contestualmente chiuso), lascia documentata una residua, seppur minima, disponibilità in capo a (Euro 62.347,00 Parte_1 al 30.11.2012, cui devono aggiungersi Euro 25.500,00 per emissione di due assegni circolari che, dalla lettura del citato conto 41416/94 alla stessa Parte_1 intestato, non hanno all'evidenza una loro causale;
così come non risulta avere una causale la differenza fra i suddetti Euro 62.347,00 al 30.11.2012 ed Euro 273,23
34 sullo stesso estratto conto riportata come “saldo attuale”, non essendo documentata la corrispondente serie di operazioni).
La suddetta articolata condotta, implicante il reiterarsi di manifestazioni di volontà anche nei confronti di una pluralità di soggetti terzi, smentisce l'assunto degli appellanti secondo cui vi sarebbe stata invece una condotta simulatoria diretta a privare di consistenza, mediante un univoco atto di destinazione nell'esclusivo solo interesse della Banca finanziatrice,
l'effettività dell'operazione di finanziamento.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello
(pagg. 46-47 dell'atto di appello) con cui viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui questa ha escluso la sussistenza di profili di annullabilità del mutuo, non potendo questa essere desunta dalla sola, relativa, giovane età dei mutuatari ed essendo, per tutto quanto sopra esposto, comprovata la pluralità di ragioni che, anche nell'interesse esclusivo degli odierni appellanti, hanno dato vita alla contestata operazione.
Il quinto motivo di appello (pagg. 47-51 dell'atto di appello), con cui viene mossa in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe rilevato la sussistenza di usura sia originaria che sopravvenuta ed altresì della c.d. usura soggettiva,
è infondato in quanto parte dal presupposto
(definitivamente smentito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18 settembre 2020) che i pattuiti interessi moratori debbano essere di per sé inclusi nella valutazione del superamento del tasso soglia riferito agli interessi corrispettivi, in quanto oblitera il principio altrettanto autorevolmente sancito in punto di irrilevanza dell'usura sopravvenuta nei contratti di
35 finanziamento (Cass. Sez. Unite, Sent. 19/10/2017, n.
24675) ed infine in quanto non comprova che il pattuito tasso di interesse del mutuo fondiario del 7.11.2012
(alla data di stipula pari al 4,95% annuo), nonostante la sua collocazione al di sotto della soglia pro tempore vigente alla nascita del rapporto obbligatorio, sia stato comunque frutto di approfittamento della situazione di difficoltà economica che stavano attraversando le attività facenti capo alla famiglia dei mutuatari
(trattavasi peraltro di tasso di poco superiore a quello effettivo globale medio all'epoca riscontrato per la categoria in questione – mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile – che era del 4,34%).
Con il sesto motivo di appello (pagg. 51-55 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa avrebbe escluso l'illegittima sussistenza di anatocismo in ragione del pattuito piano di ammortamento – c.d. alla francese – del mutuo fondiario del 7.11.2012.
Il motivo è infondato.
La nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 15130 del 29.5.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, pur riguardando la fattispecie ivi esaminata un contratto di mutuo a tasso fisso (mentre il mutuo in esame è a tasso variabile), enuncia principi che possono richiamarsi anche per il caso qui in esame, a partire dalla ritenuta assenza di anatocismo nel sistema di ammortamento cd. alla francese, il cui funzionamento non opera in maniera differente a seconda della previsione in contratto di un tasso di interesse fisso o variabile, come peraltro recentemente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. in proposito Cass., Sez. I, ord.,
19.3.2025, n. 7382).
36 Detta tipologia di ammortamento prevede infatti che la quota di interessi sia calcolata sul capitale che via via residua al netto della frazione di capitale relativa al periodo precedente, in maniera tale che, laddove il pagamento della rata avvenga nei termini pattuiti, gli interessi maturati fino a quel momento si estinguono, senza, perciò, che essi vadano ad inglobarsi nell'importo del capitale residuo su cui matureranno i successivi interessi, dovendo conseguentemente escludersi che possa concretizzarsi alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, hanno precisato le SS.UU. (richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023), “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <>, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato ” (sentenza SS.UU. 15130/2024).
Neppure è fondato, infine, il rilievo secondo cui i contratti sarebbero affetti da nullità per indeterminatezza in ragione della mancata espressa previsione del regime di capitalizzazione composta, trattandosi questo di un elemento di per sé non essenziale ai fini della validità del finanziamento.
Sebbene il mutuo a tasso variabile non consenta di avere da subito contezza del costo finale dell'operazione
è altrettanto vero che ciò non sottende un problema di indeterminatezza e/o violazione delle previsioni contrattuali laddove, come nel caso di specie, il mutuatario sia messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali (quali l'importo del prestito e la sua durata, il tasso di interesse, con le relative
37 modalità di calcolo della quota fissa e di quella variabile, nonché la periodicità di rimborso delle rate e la modalità di composizione delle stesse) al fine di poterne verificare il rispetto e la corretta applicazione da parte dell'istituto bancario erogante.
Anche la dedotta violazione della disciplina in materia di concorrenza per il pattuito richiamo all'Indice Euribor è priva di fondatezza, atteso che l'intesa restrittiva della concorrenza sul punto sanzionata dalla Commissione Europea, con le sue decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, attiene infatti a condotta (consistente, in sintesi, nell'errata determinazione di detto Indice) manifestatasi per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, quindi in epoca di gran lunga anteriore a quella,
7.11.2012, in cui è stato stipulato il mutuo qui in esame ed altresì dello stesso originario mutuo dell'11 luglio
2008, che peraltro rendeva meramente opzionale per i mutuatari, in alternativa all'IRS a venti anni, il ricorso al tasso Euribor, e comunque a partire dal solo sesto anno, essendo stato infatti pattuito per i primi cinque anni il tasso fisso del 6,19%.
Con il settimo motivo (pagg. 55-58 dell'atto di appello) di appello viene dedotta l'omessa valutazione del c.d. gioco delle valute nelle operazioni di addebito ed accredito e l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 118 D.Lgs. 385/1993 nelle annotazioni di addebito sul conto corrente passivo di Idea Shoes s.r.l. estinto con l'accredito di parte dell'importo mutuato.
Il motivo è infondato, atteso che da un lato non è dimostrata la situazione di assoluta impossibilità che gli odierni appellanti, formalmente quali terzi adempienti, avevano di rimuovere l'eventuale condizione di ignoranza circa i criteri di formazione del passivo di
38 Idea Shoes s.r.l. e dall'altro in quanto non risultano essere stati nello specifico indicati gli importi in concreto illegittimamente addebitati per le ragioni richiamate, nemmeno come dato di sintesi o mediante rinvio a specifica documentazione esterna, né richiamata l'altrettanto necessaria specifica illegittimità delle disposizioni contrattuali in ragione delle quali gli addebiti sarebbero avvenuti.
Conseguentemente è infondato l'ottavo motivo di appello (pagg. 58-60 dell'atto di appello), riguardante l'omessa valutazione della domanda risarcitoria, di cui non sussistono i presupposti, stante il mancato riscontro dell'illegittimità nella condotta della CP_1
Con il nono motivo di appello (pagg. 60-62 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto attivamente legittimata, nella instaurata procedura esecutiva alla quale si sono opposti gli odierni appellanti,
[...]
CP_2
Deve sul punto osservarsi come sia infondato l'assunto degli appellanti, prodromico al loro motivo di appello, secondo cui non avrebbe Controparte_2 precisato le sue conclusioni nel giudizio di primo grado, essendo ciò avvenuto con le note scritte in vista dell'udienza a trattazione scritta del 22.9.2022, poi rinviata d'ufficio al 26.1.2023. Dall'assenza del rispettivo patrono a detta ultima udienza, regolarmente celebrata in presenza dei procuratori delle rimanenti due parti, non può ricavarsi alcuna volontà abdicativa, considerato che la difesa di ha poi Controparte_2 depositato le sue comparse conclusionali.
Nel merito deve osservarsi come il motivo di appello sia infondato in quanto:
39 - sulla GU Parte Seconda n.75 del 30-6-2018 è stato pubblicato, in conformità della disciplina di cui alla
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, avviso di cessione di crediti tra cui quelli in cui figurava quale cedente la
CO
- dalla consultazione della pagina web www.securitisation-services.com/it/cessioni/ richiamata dall'avviso di cessione risulta enucleabile il credito in questione
- l'avvenuta cessione è stata riconosciuta sia stragiudizialmente (vd. prodotta dichiarazione del
21.5.2024) che in giudizio dalla Banca cedente.
Deve infine negarsi ingresso alle finali istanze istruttorie su cui insistono gli appellanti (pagg. 62-71 dell'atto di appello), sia in quanto incentrate su fatti pacifici o comunque irrilevanti ai fini della decisione della lite, sia in quanto (vd. il capitolo 22 diretto a dimostrare che gli ordini di bonifico dal conto su cui era stata appena accreditata la somma mutuata avevano indicazioni di importi e beneficiari in bianco) inidonei a comprovare quale fosse stata la diversa effettiva volontà degli odierni appellanti.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto del proposto appello e la conferma dell'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore indicato nell'atto di appello (indeterminabile di difficoltà media), esclusa la fase istruttoria (e per anche di Controparte_2 quella decisoria, non avendo depositato le relative difese) sulla base di aliquote minime (e medie quanto a per la fase decisoria), stante CO la complementarità delle difese delle parti appellate.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
40 confronti degli appellanti e Parte_1 Pt_2
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Pisa n. 694 del 18.5.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in via tra loro solidale, alla refusione Parte_2 in favore di CO delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 6.379,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in via tra loro solidale, alla refusione Parte_2 in favore di rappresentata da Controparte_2
delle spese di lite del presente Parte_3 grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 2.092,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti e Parte_1
. Parte_2
Così deciso in Firenze il 15.9.2025.
Il Presidente rel.est.
41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle GI Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.7.2023 al n. 1448 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Pisa, presso e nello studio dell'avv.
Gessica Banti, che li rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.5.2024,
APPELLANTI contro
CO corrente in Castellare di Pescia (PT), elettivamente domiciliata in Pisa, presso e nello studio dell'avv.
Michele Orsitto, che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Simone Pistelli e Silvia Mariani del Foro di
Firenze, rispettivamente come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e in appello,
APPELLATA
corrente in Conegliano (TV), Controparte_2 rappresentata da elettivamente Parte_3 domiciliata in Roma, presso e nello studio dell'avv. Elio
1 Ludini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'avvenuta concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. e dell'ordinanza 2.4.2025 di trattenimento in decisione secondo il modello di trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate con precedenti scritti difensivi e verbali di causa, anche a firma di precedente difensore, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, e reiterata richiesta di ammissione di tutte le prove come puntualmente riportate al punto 10 dell'atto di citazione in appello, e per le motivazioni tutte già argomentate nella parte motiva del predetto scritto difensivo.
Sempre con vittoria di spese e competenze legali, per entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria ex art. 93
c.p.c.”.
Per : CO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di
2 mutuo fondiario (doc. 16) Repertorio N. 145287, raccolta
n. 19582, stipulato innanzi al notaio Persona_1 con studio in Pontedera, in data 07.11.12, munito della formula esecutiva in data 18.11.12 con ipoteca volontaria iscritta in favore della odierna comparente in data
07.11.12 sino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, al n. 17441 Reg.
Gen., n. 2465 Reg. Part;
in subordine riqualificare il nomen juris dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario e/o in ulteriore subordine convertire ex art.
1424 c.c. il contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
in tutti i casi accertare e dichiarare la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo azionato nell'esecuzione 48/18 RGE e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del precetto e dell'atto di pignoramento alla base dell'esecuzione; in tutti i casi accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sigg.ri e è pari all'importo Pt_2 Parte_1 indicato in atto di precetto in euro 1.928.268,65 in linea capitale oltre interessi al tasso del 6,80% dal
04.09.17 al saldo effettivo, oltre compensi precetto euro
913,00, oltre spese generali 15% su compensi precetto, cap ed iva come per legge sui medesimi, oltre spese di notifica precetto, oltre bolli copie mutuo, oltre successive occorrende, e conseguentemente respingere
l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
all'esecuzione immobiliare n. 48/18 RGE in ogni
[...] sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento tutto, ivi compresa la fase innanzi al
Giudice dell'Esecuzione. S.G. 15%, CAP ed IVA come per legge”;
3 - in via istruttoria e in ipotesi, ammettendo le prove richieste nella memoria n. 2 della causa n.
2208/2015 di R.G.;
- ancora in via istruttoria e in ipotesi, ammettendo le prove richieste nelle memorie nn. 2 e 3 ai sensi dell'art. 183 6° comma cpc della causa n. 3566/2018 di
R.G..”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in funzione collegiale, contrariis reiectis, così provvedere:
A) [OMISSIS];
B) nel merito ed in via principale, rigettare l'atto di appello promosso dai sigg.ri , e con esso tutte Pt_1 le domande formulate, a qualsiasi titolo, per tutti i motivi di cui alle argomentazioni in fatto ed in diritto della presente comparsa di costituzione e risposta, poiché manifestamente infondato nei motivi di gravame della sentenza n. 694/2023 pubblicata il 18.05.2023 che ha definito il giudizio R.G. n. 2208/2015, a cui è stata riunita la causa N. R.G. 3566/2018 del Tribunale di Pisa che, per l'effetto, dovrà essere integralmente confermata;
C) In via istruttoria, si chiede il rigetto delle istanze istruttorie e di CTU tecnico - contabile ex adverso avanzate, per le causali tutte di cui sopra;
D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1448/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 694 del
18.5.2023; parti: e c. Parte_1 Parte_2
4 e CO [...]
quest'ultima rappresentata da Controparte_2 [...]
, esperiti gli adempimenti ex art. 350 Parte_3
c.p.c., formulata proposta di soluzione conciliativa dal consigliere istruttore – consistente nella rinuncia al proposto appello con spese compensate – che non veniva accettata dalle parti e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.4.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, previa avvenuta concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Con ordinanza del 3.7.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione depositato il 11.05.2015, e Parte_1 hanno evocato in giudizio la Parte_2 [...] per AR sentir accolte le seguenti conclusioni: 1) in tesi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955 e 1956 cod civ., ed artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ., e/o comunque dichiararne l'intervenuta estinzione e/o revoca anche all'esito della comunicazione inoltrata alla banca con racc. a.r. del 25 settembre 2014; 2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra , e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 cod. civ. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., con condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le
5 somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra , e, per Parte_1 l'effetto, dichiarare la nullità, anche parziale, dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., con condanna della
[...]
in persona del AR legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la nullità ed Parte_1 invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, con condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1439 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per €1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), e del Persona_1
6 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con Parte_1 condanna della AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) nonché Persona_2 relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed al prestito Persona_1 chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri e Pt_1
la nullità anche parziale dei predetti negozi Parte_2 di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva sopravvenuta” e/o “usura soggettiva” e per la “violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società
[...] ed al contocorrente affidato n. 41416 intestato CP_4 alla sig.ra accertare e dichiarare la Parte_1 nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e
7 comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) condannare la AR
in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore degli attori di tutte le somme indebitamente percepite dagli attori, per capitale, interessi, spese, commissioni, competenze, remunerazioni di qualsivoglia genere, in dipendenza dei predetti rapporti di finanziamento, di conto corrente e di costituzione in pegno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della
[...]
AR
, in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
6) in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% e spese successive occorrende.” A sostegno delle domande hanno allegato: - che il 03.10.2012 hanno sottoscritto una fideiussione omnibus dell'importo di €. 1.100.000,00 a garanzia della Idea Shoes s.r.l., su richiesta della al fine di AR conservare i rapporti di finanziamento in essere con la società garantita, amministrata dal di loro padre;
- che il 07.11.2012 hanno contratto con la un mutuo AR ipotecario, il cui retratto è stato destinato sia alla riduzione dell'esposizione debitoria delle società Idea Shoes s.r.l e sia all'estinzione di precedente Controparte_4 mutuo ipotecario personale del 11.7.2008, sia di altri rapporti;
- che il 23.11.2012, ha costituito Parte_1 in pegno dei crediti verso terzi per € 100.000,00 in favore della Idea Shoes s.r.l.; - che i predetti contratti bancari, unitamente all'apertura dei conti corrente su cui sono transitati i fondi, hanno avuto l'unitario scopo di ripianare la forte esposizione maturata dalla Idea Shoes s.r.l., poi fallita a novembre 2014, nei confronti della banca;
- che gli attori (all'epoca rispettivamente di 27 anni e 36 anni) con redditi modesti, e senza un consulente, non avevano le cognizioni tecniche per comprendere l'impegno economico assunto, di entità incompatibile con i loro ruoli e le loro disponibilità; - che i contratti bancari predetti sono nulli perché realizzano un collegamento contrattuale sorretto da causa illecita o privo di causa, tenuto conto che l'unico scopo dell'operazione è stata quella di ampliare la sfera dei soggetti debitori e di ripianare pregresse esposizioni verso la banca, e posto che sussiste violazione dell'art. 24 e 25 codice del consumo, nonché dell'art. 1956 c.c. in relazione alla fideiussione;
- che in ogni caso il contratto di mutuo del 7.12.2012 è nullo perché non fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB;
- che in subordine sussistono i presupposti della simulazione assoluta o relativa del mutuo, o ancora per l'annullamento ex art. 1438 c.c.; - che il contratto di mutuo del 7.12.2012 concretizza un fenomeno di usura oggettiva, originaria e sopravvenuta, e soggettiva, ed è invalido anche
8 per violazione del divieto di anatocismo a causa del piano di ammortamento alla francese;
che inoltre le clausole relative ai tassi di interesse sono indeterminate;
- che analoghi vizi affliggono il contratto di mutuo ipotecario del 11.7.2008 e il finanziamento chirografario n. 004/046092, ripianati con il retratto del mutuo del 7.12.2012; - che i contratti di conto corrente affidato n. 04/41025 intestato a Idea Shoes s.r.l., n. 04/41027 intestato a e n. 04/41416 Controparte_4 intestato a la cui esposizione è stata Parte_1 saldata con parte del retratto di mutuo ipotecario del 7.12.2012, sono viziati per: difetto di sottoscrizione bilaterale;
violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
violazione dell'art. 118 TUB;
violazione del divieto di anatocismo;
violazione per invalidità della CMS e degli oneri di sconfinamento pattuiti;
violazione del tasso soglia usura;
- che il complesso delle operazioni predette ha cagionato un danno non patrimoniale agli attori, da liquidarsi in via equitativa. Si è costituita
[...]
contestando la AR ricostruzione fattuale avversa, e chiedendo il rigetto delle domande. In dettaglio ha allegato ed eccepito: - che gli attori hanno avuto un ruolo attivo e consapevole, anche per l'ausilio di professionisti, nelle vicende patrimoniali ed economiche delle società coinvolte, rendendosi disponibili al rilascio della fideiussione del 03.10.2012 oltre che a sottoscrivere un finanziamento di € 165.000,00, unitamente ai genitori, per la prosecuzione dell'attività di Idea Shoes S.r.l., e poi il mutuo del 7.11.2012; - che il retratto del mutuo del 7.11.2012 è stato legittimamente utilizzato per ripianare pregresse esposizioni;
- che nei piani della famiglia era stato ipotizzato di cedere l'attività della Idea Shoes S.r.l. e che per far fronte agli obblighi assunti nei confronti della banca gli attori avrebbero attinto anche ad altre risorse;
- che non sussiste collegamento contrattuale privo di causa;
- che non sussiste violazione della buona fede, anche con riferimento all'art. 1956 c.c., posto che i fideiussori erano al corrente della situazione dei debitori principali;
- che il mutuo del 7.11.2012 è perfettamente valido, le singole contestazioni degli attori essendo generiche e infondate;
- che i mutui del 7.11.2012 e del 11.7.2008 non superano il tasso soglia usura, né sussiste usura soggettiva o anatocismo per il piano di ammortamento alla francese, né indeterminatezza delle clausole dei tassi di interesse;
- che non sussiste alcuna simulazione, essendo stata concretamente fruita la somma mutuata, né sussistono i presupposti per l'annullamento; - che, per quanto esposto, non c'è pregiudizio di cui gli attori possono lamentarsi. Concesse le Memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa ha subito numerosi rinvii, anche a seguito del doppio avvicendamento nel ruolo. Con comparsa di intervento del 18.04.2019, si è costituita
[...]
e per essa quale mandataria la Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito verso Controparte_5 Pt_2
e in forza del contratto di mutuo
[...] Parte_1 fondiario del 07.11.2012, opponendosi all'estromissione della
9 banca cedente, associandosi alle difese della cedente. Assegnato a questo Giudice il fascicolo, è stato disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca, che ha ottemperato allo stesso. A seguito di decreto del 18.01.2021 del Presidente del Tribunale di Pisa, è stata disposta la riunione al procedimento della causa n. RG 3566/2018, relativa al giudizio di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione promossa dalla
[...] nei confronti di e AR Pt_2
in forza del mutuo fondiario del 7.11.2012. Parte_1 Il giudizio n. RG 3566/2018 è stato radicato dalla banca a seguito dell'ordinanza in data 21.06.2018 con la quale il G.E. ha disposto la sospensione dell'esecuzione. In esso la banca procedente ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario (doc. 16) Repertorio N. 145287, raccolta n. 19582, stipulato innanzi al notaio con studio in Pontedera, Persona_1 in data 07.11.12, munito della formula esecutiva in data 18.11.12 con ipoteca volontaria iscritta in favore della odierna comparente in data 07.11.12 sino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, al n. 17441 Reg. Gen., n. 2465 Reg. Part;
in subordine riqualificare il nomen juris dello stesso in contratto di mutuo ipotecario ordinario e/o in ulteriore subordine convertire ex art. 1424 c.c. il contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario;
in tutti i casi accertare e dichiarare la natura di titolo esecutivo del contratto di mutuo azionato nell'esecuzione 48/18 RGE e conseguentemente accertare e dichiarare la validità ed efficacia del precetto e dell'atto di pignoramento alla base dell'esecuzione; in tutti i casi accertare e dichiarare che il credito della Banca nei confronti dei sigg.ri e Pt_2 è pari all'importo indicato in atto di Parte_1 precetto in euro 1.928.268,65 in linea capitale oltre interessi al tasso del 6,80% dal 04.09.17 al saldo effettivo, oltre compensi precetto euro 913,00, oltre spese generali 15% su compensi precetto, cap ed iva come per legge sui medesimi, oltre spese di notifica precetto, oltre bolli copie mutuo, oltre successive occorrende, e conseguentemente respingere l'opposizione proposta dai sigg.ri e Pt_2 Parte_1 all'esecuzione immobiliare n. 48/18 RGE in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento tutto, ivi compresa la fase innanzi al Giudice dell'Esecuzione. S.G. 15%, CAP ed IVA come per legge” .- e riproponendo, nel Parte_2 Parte_1 merito, le stesse difese articolate nell'ambito del giudizio n. 2208/2015, e chiedendo altresì l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus del 3.10.2012 in favore della Idea Shoes S.r.l. Hanno, quindi domandato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i titoli e causali riferiti nella premessa del presente atto, anche in accoglimento di domande riconvenzionali all'uopo spiegate dai sigg.ri e e comunque ogni contraria Pt_2 Parte_1 istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza tabellare del Giudice
10 Istruttore dott.ssa Eleonora Polidori in favore dell'esclusiva competenza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari dott. Giovanni Zucconi, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, insanabile e non convertibile ex art. 1424 c.c., del contratto di mutuo stipulato il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e della pedissequa iscrizione di ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part., per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 II comma del D.Lgs 385/93, con conseguente dichiarazione di invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11- 18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, oltre al rigetto di ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] e Controparte_6 dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito del ridetto istituto di credito nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della in CO persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza della stipula Pt_2 Parte_1 dei suddetti contratti di finanziamento, anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo oppure, in subordine, voglia l'intestata Autorità giudiziaria dichiarare la compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto acquisito in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge
“antitrust” n. 287 del 1990 secondo i principi sanciti da Cass. n. 29810/17, ed in ogni caso perché lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955 e 1956 cod civ., ed artt. 1418, 1325 n. 2, 1343 e 1344, cod. civ.; 3-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre
11 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 e 1325 n. 2 c.c. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate,
[...]
12 con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante
[...] protempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3- c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] perché Controparte_6 inammissibili e/o infondate, con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della
[...] nei riguardi dei CO convenuti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della in CO persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza della stipula Pt_2 Parte_1 dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia
13 determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1427, 1439 e 1440 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e del contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con conseguente dichiarazione di invalidità Parte_1 e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla CO Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Persona_2 Pontedera (PI) nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera Persona_1 (PI) ed al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri e la nullità anche parziale Pt_1 Parte_2 dei predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva” e/o “usura soggettiva” e/o “errata indicazione del c.d. e per la “ violazione del divieto di anatocismo CP_8 exart. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista
14 nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto Controparte_4 corrente affidato n. 41416 intestato alla sig.ra Pt_1
, accertare e dichiarare la nullità, anche parziale,
[...] dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), Commissione Istruttoria Veloce e/o messa a disposizione fondi, oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01- 01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi all'intestata Autorità giudiziaria l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della Controparte_7
nei riguardi dei convenuti in forza dei predetti
[...] atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le
15 reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
6) sempre con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli attori nella misura che sarà accertata in corso di causa, o che sin d'ora sia equitativamente determinata dal Giudice, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
7) in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di giudizio, oltre rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% e spese successive occorrende”.- Nel procedimento poi riunito si era costituita
[...] nella qualità di cessionaria del credito. Con CP_2 Ordinanza del 18.05.2021, il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposti alcuni rinvii per il carico del ruolo, all'udienza del 26.1.2023, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ***** La sostanziale sovrapposizione delle questioni agitate nei giudizi riuniti ne giustifica la trattazione unitaria. Non persuade la ricostruzione in termini di collegamento contrattuale che gli attori (causa portante) forniscono dell'operazione economica rappresentata dal rilascio della fideiussione omnibus dell'importo di € 1.100.000,00 a garanzia della Idea Shoes s.r.l. del 3.10.2012, del contratto di mutuo ipotecario del 07.11.2012 per € 1.600.000,00, e l'atto di costituzione in pegno di crediti verso terzi per € 100.000,00 del 23.11.2012, quest'ultimo a firma della sola Pt_1
.
[...] Pur potendosi identificare una quantomeno parziale finalità comune dal punto di vista economico, si tratta di titoli autonomi, scevri da qualsiasi indice di condizionamento unilaterale o reciproco, espresso o desumibile in via implicita (e inequivoca), in forza del quale poter utilmente invocare l'applicazione del principio simul stabunt simul cadent. In ogni caso, non si ravvisa alcun vizio di causa – illiceità, difetto totale, non meritevolezza – dei predetti negozi, unitariamente e/o complessivamente considerati, tale da poterne determinare la genetica e radicale invalidazione. La destinazione della provvista a ripianare pregresse esposizioni sia personali dei paciscenti che di terzi (società
“di famiglia”) non rappresenta ex se una violazione diretta o mediata di norme imperative, e la sproporzione degli impegni di pagamento assunti rispetto alle nominali disponibilità economiche è irrilevante ai fini di causa, peraltro dovendosi rimarcare la vicinanza dei soggetti primariamente beneficiari delle operazioni poste in essere, con la consequenziale verosimile piena contezza, da parte degli attori, del piano di risanamento complessivo delle posizioni di interesse familiare cui hanno partecipato. Né sul piano della validità sono suscettibili di incidere le caratteristiche soggettive dei
16 contraenti, che tra l'altro per età (27 e 36 anni) e diretto coinvolgimento in attività economiche (cfr. visure;
contratto di mutuo fondiario del 11.7.2008), non erano estranei alla materia;
in ogni caso, le caratteristiche dell'operazione erano note per essere state tratteggiate anche da un loro professionista (doc. 10 banca). Ancora, l'apertura e chiusura di conti correnti su cui sono state temporaneamente accreditate le somme mutuate non altera il quadro esposto. Non sono fondate le ulteriori censure di nullità rispettivamente articolate in relazione ai singoli negozi. Rispetto al mutuo fondiario del 7.11.2012, è superata – e del resto abbandonata in sede di conclusionale – la censura della violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 T.U.B., a seguito delle coordinate interpretative di cui alla sent. Sez. Un. 16 novembre 2022 n. 33719, che devono ritenersi richiamate. Ancora, non è fondata, apparendo persino contraddittoria, la domanda di simulazione del negozio, tenuto conto della pacifica concreta erogazione della provvista, già censurata proprio in relazione alla sua destinazione concreta, in tesi – smentita – illegittima. Generiche e attestate sul piano meramente assertivo sono le domande di annullamento ex art. 1438 c.c. nonché ex art. 1427 c.c. (r.g. 3566/2018), non essendo chiaro quale tipo di ingiusta minaccia di far valere un diritto o di violenza abbiano in tesi subito gli attori: tra l'altro le prove orali articolate sul punto in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., VI comma n. 2 dei giudizi poi riuniti sono inammissibili, siccome vertenti su circostanze non tempestivamente allegate neppure nei loro crismi essenziali. Immeritevoli di condivisione sono le denunce di invalidità parziale. L'usura oggettiva per superamento del tasso soglia al momento della stipula è sconfessata dai dati indicati nel contratto (doc. 7 attori), sul punto evidenziandosi, peraltro, l'assoluta genericità della contestazione sia nell'atto che nella perizia di parte, che neppure indica la metodologia di calcolo alla sua base. Rammentato che di usurarietà sopravvenuta non è dato discorrere (cfr. Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675), anche la censura di usura soggettiva è declamatoria e in quanto tale infondata. La circostanza che il finanziamento presenti un piano di ammortamento "alla francese" non determina alcuna violazione della normativa, tanto con riguardo alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto sia riguardo ad un occulto fenomeno anatocistico. Com'è noto, con siffatta metodologia di rimborso si predispone un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e decrescono progressivamente con le rate successive. Ciò non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati (cfr. da ultimo Tribunale Roma, Sez. XVII, n. 2188/2021). Non coglie nel segno la denuncia relativa all'applicazione del tasso Euribor, cui viene fatto rinvio per
17 parametrare il tasso variabile di interesse praticato: trattasi, invero, di parametro oggettivo di rilevazione statistica pienamente determinato (ex art. 1346 c.c.) cui è lecito che il contratto faccia riferimento per ancorarvi l'andamento del costo del denaro prestato. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle simmetriche censure di invalidità parziale mosse rispetto al contratto di mutuo ipotecario del 11.7.2008, estinto mediante parte del retratto del mutuo precedentemente analizzato, censure che rispetto ai tassi di interesse sono agitate in forma generica, senza il supporto di calcoli e della metodologia applicata agli stessi. Idem per quanto concerne il mutuo chirografario del 29.11.2011, estinto anch'esso con retratto del mutuo del 7.11.2012. Anche a fronte del deposito – a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., irrilevante il mancato rispetto del termine – del documento, gli attori non hanno precisato le censure originariamente mosse “alla cieca” nei confronti del contratto, la cui disamina, in ogni caso, esclude i vizi denunciati. L'atto di costituzione di pegno del 23.11.2012 è immune dal denunciato vizio di nullità per difetto di sottoscrizione da parte della banca, posto che la stessa non è necessaria. Rispetto alla fideiussione omnibus, non colgono nel segno le censure articolate nei giudizi riuniti. Indimostrata è la violazione dell'art. 1956 c.c., dato che non sono neanche indicati i presupposti per i quali si sarebbe concretizzato un abuso nei confronti del garante, vista anche la tempistica delle operazioni di cui è denunciata, a vario titolo, l'invalidità. Non sono fondate, ancora, le domande di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust. La nullità totale è da escludere sulla base degli arresti della Corte di legittimità (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021) che, confuta la tesi della nullità tout court della garanzia
“a valle” redatta in conformità allo schema ABI sanzionato con provv. 55 del 2.5.2005 per l'esistenza di un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza (art. 2 l. 287/1990), facendo propria l'impostazione della nullità parziale, “…salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità” (Cass., Sez. Un. n. 41994/2021), elemento sul quale alcunché è emerso nel caso di specie. A ben vedere, tuttavia, neppure si può pervenire all'accoglimento della nullità parziale, ossia relativa alle sole clausole (di c.d. sopravvivenza, revivicenza, e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema oggetto del provvedimento sanzionatorio. Ciò in quanto la fideiussione di cui è causa è stata rilasciata in un periodo (2012) non interessato dall'istruttoria condotta dalla Banca d'TA (limitata al periodo compreso tra il 2003 e il 2005), e dei cui risultati, pertanto, gli attori non si possono avvalere per sostenere l'invalidazione a valle della garanzia. Ulteriori domande di nullità sono veicolate nei confronti dei contratti di conto corrente affidato n. 04/41025 intestato a Idea Shoes s.r.l., n. 04/41027 intestato a Controparte_4
18 e n. 04/41416 intestato a le cui rispettive Parte_1 esposizioni sono state saldate con parte del retratto di mutuo ipotecario del 7.12.2012. Le domande sono per un verso infondate, e per altro verso, immeritevoli ex ante di disamina stante l'assoluta genericità delle contestazioni effettuate, e ciò anche a seguito delle produzioni (a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), da parte della banca: gli attori, infatti, non hanno precisato le censure originariamente mosse al buio nei confronti dei singoli rapporti. Ciò tenuto conto, in particolare, dell'onere della prova gravante sugli attori in ripetizione del (supposto) indebito. Segnatamente, rispetto all'eccezione del contratto c.d. monofirma, è sufficiente richiamare l'assetto delineato da Cass. Sez. Un. n. 898/2018. Del pari, con riferimento a tutti i contratti, è smentito per tabulas il dedotto vizio relativo al difetto di pattuizione scritta di interessi ultralegali (cfr. contratti prodotti). Non è fondata, inoltre, la censura di anatocismo, tenuto conto che nei contratti di cui è causa viene pattuita la pari periodicità di liquidazione degli interessi, attivi e passivi, con cadenza trimestrale. Quanto all'eccezione di violazione della normativa anti usura, è assorbente rilevare che la stessa appare del tutto generica, siccome sprovvista dell'indicazione del tasso di interesse effettivamente praticato e del tasso soglia ratione temporis vigente, nonché delle basi di calcolo in forza delle quali, in relazione ai trimestri segnalati – in relazione al solo rapporto n. 04/41025 – si sarebbe superato il tasso soglia, né ancora, in virtù di quali eventuali modifiche in peius ciò sarebbe avvenuto (cfr. consulenza di parte, pag. 4). Sui predetti presupposti non vi è spazio per disporsi la sollecitata consulenza d'ufficio, che avrebbe, di evidenza, carattere inammissibilmente esplorativo. La contestazione di usura soggettiva è meramente declamatoria e come tale non merita accoglimento. Quanto alla commissione di massimo scoperto si rileva che la commissione è pattuita per iscritto nei contratti di conto corrente, evincendosi anche la periodicità (anche per relazionem al criterio generale per le competenze) di applicazione. Peraltro, anche in questo caso, la contestazione di nullità per indeterminatezza della clausola è nel libello introduttiva assolutamente generica – e, si noti, agitata indifferentemente rispetto a tutti i contratti di conto corrente, ma non di affidamento – e tale è rimasta anche a seguito della produzione dei contratti di conto corrente e di affidamento, senza alcuna indicazione della tipologia di clausola in questione e delle ragioni per le quali la stessa, se e in quale misura concretamente applicata, avrebbe determinato un illecito aggravio dei saldi. Ancora, la violazione dell'art. 118 TUB è formulata in forma dubitativa e indeterminata, ciò non consentendo al Tribunale di comprendere se le variazioni (in peius) delle condizioni di contratto si siano verificate, prima che di
19 sindacare la correttezza delle rispettive comunicazioni ai fini della loro efficacia. Rispetto agli altri rapporti, incidentalmente menzionati in narrativa e oggetto di esibizione, l'indeterminatezza delle allegazioni preclude ex se la disamina. L'appurata assenza di illecito, contrattuale ed aquiliano, a carico della banca esclude che possa ravvisarsi una sua responsabilità per danni. In definitiva, le plurime domande veicolate nei giudizi riuniti da e non meritano Parte_2 Parte_1 accoglimento. La soccombenza regola le spese di lite nella misura dei 2/3, sussistendo eccezionali ragioni per procedere alla parziale compensazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 77/2018), tenuto conto del mutamento in corso di causa del quadro giurisprudenziale su parte consistente delle questioni disaminate. Nella residua parte, le spese di giudizio sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, parametri medi, in relazione alle fasi concretamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone: 1) rigetta le domande di e Parte_2 Pt_1
nel giudizio n. r.g. 2208/2015;
[...]
2) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da e e le domande riconvenzionali Parte_2 Parte_1 proposte nel giudizio n. r.g. 3566/2018;
3) Condanna e in solido Parte_2 Parte_1 tra loro, al pagamento a favore di
[...] di 1/3 delle AR spese di lite, liquidate in tal quota in € 11.000,00 per compensi oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta“.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello e chiedendo, in Parte_1 Parte_2 accoglimento della proposta impugnazione e in riforma dell'appellata sentenza, di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, domanda, richiesta ed eccezione disattesa,
- in via preliminare e cautelare, visto il combinato disposto di cui agli articoli 283 e 351 cpc ed il ricorrere dei presupposti tutti contemplati nei ridetti articoli del codice di rito, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
- sempre in via preliminare, ed in accoglimento delle eccezioni e difese all'uopo esposte, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del credito della quale sedicente cessionaria di Controparte_2 [...]
[...] [...]
Controparte_9
, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
[...]
- nel merito, accertata l'ingiustizia, l'iniquità e l'erroneità della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, per le motivazioni ed argomentazioni tutte di cui in narrativa, in accoglimento dei suesposti motivi di appello ed in totale e/o parziale riforma della Sentenza n. 694/2023, Rep. 1039/2023, emessa dal Tribunale di Pisa, GI dott. Luca Pruneti, in data 18 maggio 2023, quanto al procedimento civile di primo grado RGC n. 2208/2015:
1) in tesi, accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955, 1956 e 1957 cod civ., ed artt. 1418, 1343 e 1344 cod. civ., e/o comunque dichiararne l'intervenuta estinzione e/o revoca anche all'esito della comunicazione inoltrata alla banca con racc. a.r. del 25 settembre 2014;
2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il
03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli appellanti hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 cod. civ. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., con condanna della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli appellanti hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio Persona_1 di Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1 nullità, anche parziale, dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., con condanna della CO0
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, con condanna della
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1439 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI), e del Persona_1 contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra con Parte_1 condanna della Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite in attuazione dei suddetti contratti a titolo di capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, nella misura che sarà accertata in corso di causa, e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa dall'intestata Autorità giudiziaria, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) Persona_2 nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed Persona_1
22 al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri
e la nullità anche parziale dei Pt_1 Parte_2 predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva sopravvenuta” e/o “usura soggettiva” e per la
“violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto corrente affidato n. Controparte_4 41416 intestato alla sig.ra accertare e Parte_1 dichiarare la nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore degli appellanti di tutte le somme indebitamente percepite dagli stessi, per capitale, interessi, spese, commissioni, competenze, remunerazioni di qualsivoglia genere, in dipendenza dei predetti rapporti di finanziamento, di conto corrente e di costituzione in pegno, nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli appellanti nella misura che sarà accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
23 e quanto al procedimento civile di primo grado RGC 3566/2018 - poi riunito al n. RGC 2208/2015: 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, in quanto acquisito in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co. 2, lett. a, legge
“antitrust” n. 287 del 1990, ed in ogni caso perché lesivo dei precetti di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 206/2005, artt. 1175 e 1176 cod civ., art. 1955, 1956 e 1957 cod civ., ed artt. 1418, 1325 n. 2, 1343 e 1344, cod. civ., con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2-a) sempre in tesi accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli appellanti il
03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per mancanza di causa negoziale ex art. 1418 e 1325 n. 2 c.c. e/o illiceità della causa per essere la stessa contraria a norme imperative ex art. 1343 cod. civ., o il contratto in frode alla legge ex art. 1344 cod civ., sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...] perché inammissibili Controparte_6 e/o infondate, con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della
[...]
ed a fortiori della sedicente CO cessionaria nei riguardi degli appellanti Controparte_2 in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
24
2-b) in ipotesi, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), ed il contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra
e, per l'effetto, dichiarare la nullità, Parte_1 anche parziale, sia dei ridetti negozi per simulazione assoluta e/o relativa ex artt. 1414 e ss cod. civ., sia, conseguentemente, dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della Controparte_7
, ed a fortiori della sedicente cessionaria
[...] [...]
nei riguardi degli appellanti in forza dei CP_2 predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2-c) in ipotesi subordinata, accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra il contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, il contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio
[...]
di Pontedera (PI), ed il contratto per Persona_1 costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità ed invalidità, anche parziale, sia dei ridetti negozi per violazione dell'art. 1322 cod. civ., non essendo idonei a realizzare un assetto di interessi meritevole di tutela giuridica, sia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e
25 dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate,
[...] con conseguente dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO
, ed a fortiori della sedicente cessionaria
[...] [...]
nei riguardi degli appellanti in forza dei CP_2 predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della
[...]
in persona del legale CO rappresentante pro-tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e Pt_2 Pt_1
in conseguenza della stipula dei suddetti contratti di
[...] finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) in ulteriore ipotesi subordinata, accertare e disporre con sentenza costitutiva l'annullamento ex art. 1427, 1439 e 1440 cod. civ. del contratto di fideiussione omnibus per € 1.100.000,00= sottoscritto dagli attori il 03 ottobre 2012 in favore della Idea Shoes Srl, del contratto di mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012 (Rep. 145287; Racc. 19582) ai rogiti del Notaio di Persona_1 Pontedera (PI), e del contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012 a nome della sig.ra
con conseguente dichiarazione di invalidità Parte_1 e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...]
Controparte_7 perché inammissibili e/o infondate, con conseguente
[...] dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO ed a fortiori della sedicente cessionaria Controparte_2 nei riguardi degli appellanti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente
26 percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
4) in ogni caso, accertare e dichiarare: a) relativamente al mutuo ipotecario del 11 luglio 2008 (Rep. 20.475; Racc. 13.216) ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) Persona_2 nonché relativamente al mutuo che gli attori hanno sottoscritto il 07 novembre 2012, (Rep. 145287; Racc. 19582), ai rogiti del Notaio di Pontedera (PI) ed Persona_1 al prestito chirografario n. 004/046092 intestato ai sigg.ri
e la nullità anche parziale dei Pt_1 Parte_2 predetti negozi di finanziamento e/o di loro singole clausole per sforamento del c.d. tasso soglia, con conseguente natura usuraria degli interessi previsti ed applicati con i rispettivi finanziamenti;
per ricorrenza della c.d. “usura oggettiva” e/o “usura soggettiva” e/o “errata indicazione del c.d. e per la “violazione del divieto di anatocismo ex CP_8 art. 1283 cod. civ.” relativamente alle modalità di calcolo e capitalizzazione di qualsiasi forma di interesse prevista nei ridetti contratti, nonché, disposta la gratuità sopravvenuta dei predetti finanziamenti ex art. 1815 II comma cod. civ., dichiarare la nullità anche parziale degli stessi atti ex art. 1346 cod civ. per indeterminatezza delle clausole relative ai tassi di interesse corrispettivo e moratorio;
b) in relazione al conto corrente affidato n. 04/41025 intestato alla società Idea Shoes Srl;
al conto corrente affidato n. 04/41027 intestato alla società ed al conto corrente Controparte_4 affidato n. 41416 intestato alla sig.ra Parte_1 accertare e dichiarare la nullità, anche parziale, dei rispettivi contratti di apertura dei rapporti e di affidamento, e/o di loro singole clausole: 1) ex art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione bilaterale dei contratti;
2) ex artt. 1284 cod. civ. e 117 T.U.B. per mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali;
3) per violazione del c.d. divieto di anatocismo per illegittima capitalizzazione degli interessi passivi;
4) per violazione di legge e conseguente illegittimità, nullità e inefficacia dell'applicazione della Commissione di Massimo CO (C.M.S.), Commissione Istruttoria Veloce e/o messa a disposizione fondi, oneri di sconfinamento, spese tenuta conto e di ogni altro onere e costo applicato senza giustificazione causale o pattuizione scritta;
5) violazione della Legge 108/96 e ss per applicazione di interessi usurari;
6) per violazione dell'art. 118 bis T.U.B. ed illegittima applicazione del sistema di determinazione delle valute;
c) in relazione al contratto per costituzione in pegno di crediti verso terzi del 23 novembre 2012, dichiararne la nullità anche per mancata sottoscrizione di entrambi i contraenti con violazione dei precetti di cui
27 all'art. 117 T.U.B.; d) in via concorrente ed autonoma, e comunque accertati i vizi di cui ai predetti punti a), b), e c) accertare e dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'ipoteca volontaria accesa il 07 novembre 2012 per € 3.200.000,00= presso l'Agenzia delle Entrate di Pisa al n. 17441 reg. gen e n. 2465 reg. part. e dell'atto di precetto notificato ai convenuti per l'importo capitale di € 1.929.181,65= in data 25/11-18/12.2017 e successivo atto di pignoramento immobiliare notificato il 11/01-01/02.2018 con cui si è incardinata dinanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare RE n. 48/2018, rigettando ogni e qualsiasi domanda e richiesta avanzate anche in questa sede dalla
[...]
Controparte_6 perché inammissibili e/o infondate, con conseguente
[...] dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia ragione di credito della CO ed a fortiori della sedicente cessionaria Controparte_2 nei riguardi degli appellanti in forza dei predetti atti negoziali, atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare, e con condanna della CO
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dai sigg.ri e in conseguenza Pt_2 Parte_1 della stipula dei suddetti contratti di finanziamento anche a titolo di pagamento di debiti chirografari propri o di terzi, e comunque per capitale, interessi, spese, imposte, polizze assicurative, perizie e qualsivoglia altro titolo, o comunque con compensazione per quantità corrispondenti tra le reciproche ragioni di credito delle parti nella misura che sarà accertata in corso di causa e che comunque si chiede sin d'ora che sia determinata in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
5) sempre con condanna della
[...]
in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dagli appellanti nella misura che sarà accertata in corso di causa, o che sin d'ora sia equitativamente determinata dal Giudice, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
- in via istruttoria, ammettere le prove tutte così come fedelmente e puntualmente riportate al punto 10 del presente atto di citazione in appello per le motivazioni tutte già argomentate nella parte motiva;
Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi legali, maggiorati del rimb. forf. 15%, CAP 4%, IVA 22% come per legge, del giudizio di primo grado e del presente giudizio di secondo grado, nonché di ogni altra spese ed esborso connesso e consequenziale anche già sopportato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
a sua CO
28 volta concludendo per l'inammissibilità della proposta impugnazione e in ogni caso per il suo rigetto;
col favore delle spese.
Si è pure costituita, resistendo all'avversario appello, rappresentata da Controparte_2 [...]
concludendo per il rigetto della proposta Parte_3 impugnazione;
col favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa la preliminare eccezione di generale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del proposto appello.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito alla parte appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Il primo motivo di appello – con cui, in sintesi, gli appellanti muovono censura all'impugnata decisione laddove questa non avrebbe preso in considerazione il collegamento negoziale fra gli atti costitutivi delle obbligazioni dagli appellanti contratte sia in proprio che quali garanti di Idea Shoes s.r.l. e l'estinzione della posizione debitoria di quest'ultima, di cui era legale rappresentante il genitore Persona_3
(pagg. 28-41 dell'atto di appello) – è infondato.
Premesso che, per autorevole opinione nel frattempo venutasi a consolidare (vd. Cass., SS.UU. 5 marzo 2025 n.
5841), il c.d. mutuo solutorio non è fattispecie di per sé illecita, deve in fatto osservarsi come, in ragione di quanto emerge dalle operazioni annotate sul c/c 41415, cointestato a e e sul Parte_1 Parte_2 quale è stato accreditato l'erogato importo del mutuo 7 novembre 2012 (rep. 145287; racc. 19582) ai rogiti per
29 Notaio dr. in Pontedera (PI), Persona_1
l'estinzione delle passività gravanti su Idea Shoes
s.r.l. non ha costituito la causa unica dell'operazione di finanziamento. Dall'estratto conto risulta che l'importo, di Euro 1.600.000,00 oggetto del mutuo, è stato poi bonificato per poco più della metà (Euro
829.000,00) in favore di detta società, ricevendo per la residua quasi metà differenti destinazioni, sia pure esse, in buona sostanza, finalizzate a ripianare pregresse situazioni debitorie o a costituire, sia pure indirettamente e comunque in parte (vd. il bonifico a favore di per Euro 199.913,92 Parte_1 dell'8.11.2012 la quale, il 23.11.2012 tramite addebito sul distinto conto 41416/94 alla stessa intestato, costituiva garanzia reale pignoratizia su strumenti di deposito per Euro 100.000,00 in essere presso la stessa odierna appellata in relazione a specifica CP_1 posizione debitoria da credito di firma di Idea Shoes
s.r.l. verso Banca Agrileasing S.p.A.), garanzie in favore della stessa Idea Shoes s.r.l.
Deve poi osservarsi come, non risultando Idea Shoes
s.r.l. destinataria diretta del finanziamento, bensì del bonifico a sua volta disposto dai soggetti ( Pt_1
e finanziati, il raggiungimento
[...] Parte_2 dello scopo solutorio è pur sempre avvenuto per effetto di atto volontario di questi ultimi.
Infondato è anche l'assunto degli appellanti in ragione del quale la complessiva operazione si delineerebbe come contraria all'ordine pubblico o al buon costume (viene citato quale precedente la sentenza del
Tribunale di Vicenza del 19 maggio 2022, che, pur data dagli appellanti come allegata, si rinviene, per tutti, in centroanomaliebancarie.
[...]
. Email_1
30 L'assenza della suddetta contrarietà deriva, anche in tal caso, dalla diversità soggettiva fra originario e nuovo debitore ed altresì dal fatto che non emergono nel caso qui in esame prove (che invece contraddistinguono la richiamata Trib.Vicenza) di pregressa responsabilità della banca finanziatrice per abusiva concessione del credito.
Nemmeno, infine, a supporto dell'invocata fondatezza del motivo di appello, può essere richiamata la situazione soggettiva di giovane età (all'epoca 27 anni quanto a e 36 anni quanto a Parte_2 Pt_1
) e di ignoranza degli odierni appellanti circa le
[...] vicende di Idea Shoes s.r.l.
L'utilizzo delle somme erogate, come già sopra anticipato, non ha infatti avuto come esclusiva beneficiaria finale la sola Idea Shoes s.r.l. o, se si vuole, anche in proprio il genitore Persona_3 quale titolare dell'impresa individuale Novetante (per
Euro 159.00,00, oggetto di bonifico in data 8.11.2012), bensì pure per Euro 24.500,00, di cui Controparte_4 era legale rappresentante, Parte_2 Pt_1
(per la differenza fra i sopra riportati Euro
[...]
199.913,92 e gli Euro 100.000,00 poi costituiti in pegno)
e soprattutto e che con Parte_1 Parte_2 gli addebiti (evidentemente autorizzati) rispettivamente per Euro 360.834,49 e per Euro 11.013,42, andavano ad estinguere pregresse loro personali posizioni debitorie esistenti nei confronti della stessa odierna CP_1 appellata.
A ciò deve aggiungersi come era Parte_2 socio, sia pur di minoranza (Euro 16.750,00 di capitale su Euro 100.500,00), di Idea Shoes s.r.l. e che socia di maggioranza di quest'ultima, per nominali Euro 67.000,00, era madre degli odierni appellanti ed Persona_4
31 altresì cointestataria, insieme a questi e a
[...]
, di posizione bancaria (vd. contratto di c/c e Per_3 sconto sullo stesso appoggiato n. 265 001 038597−88 del
3.10.2012, stessa data in cui e Parte_1 Pt_2
rilasciavano fideiussione omnibus a garanzia di
[...] obbligazioni di Idea Shoes s.r.l.).
In buona sostanza non è attendibile l'assunto degli odierni appellanti secondo cui questi fossero del tutto all'oscuro della situazione debitoria della società di famiglia i cui debiti, indirettamente mediante il disposto bonifico, andavano a ripianare.
Nemmeno è fondato l'ulteriore assunto manifestato sul punto dagli odierni appellanti secondo cui essi sarebbero stati indotti a contrarre obbligazioni pur conoscendo la
Banca la situazione di loro impossidenza economica e finanziaria. Gli stessi, infatti, risultavano proprietari dell'immobile di cui all'originario mutuo fondiario dell'11 luglio 2008 (rep. 20.475; racc. 13.216) ai rogiti per Notaio dr. in Pontedera e Persona_2 quindi muniti di un minimo di garanzia patrimoniale ulteriore rispetto ai redditi da attività lavorativa di cui erano titolari. A ciò doveva poi aggiungersi la garanzia pignoratizia che di lì a poco sarebbe stata costituita da . Parte_1
Con il secondo motivo di appello (pagg. 41-44 dell'atto di appello) viene dedotto vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione al denegato positivo accertamento della violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 per la parimenti dedotta conformità della rilasciata fideiussione omnibus del 3.10.2012 alla modulistica ABI
2002, fatta oggetto di accertamento di illegittimità con
32 Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'TA con allora funzione di Autorità Garante della concorrenza in materia bancaria.
Il punto determinante della impugnata decisione riguarda la distanza temporale intercorsa fra la data di emanazione del Provvedimento della Banca d'TA e la data di rilascio della fideiussione, ritenuta dal primo
Giudice rilevante al fine di escludere l'accertata conformità di quest'ultima alla modulistica fatta oggetto di censura da parte del richiamato Provvedimento.
Sul punto il motivo di appello è da ritenersi generico.
Gli appellanti si limitano infatti ad esporre testualmente:
“Quid iuris? Trattasi di statuizione apodittica ed in aperto contrasto con la lettera e la ratio di cui all'art. 2 L. 287/1990.
In buona sostanza, quale che sia il “percorso giuridico” che si voglia “abbracciare”, la conclusione a cui approdare non può certo essere quella - errata - fatta propria dal giudice del primo grado”.
Attesa la, non indifferente, distanza temporale
(esattamente sette anni) fra la data di emanazione del
Provvedimento della Banca d'TA e la data di rilascio della fideiussione, sarebbe stato onere dell'appellante addurre qualche altro ulteriore elemento diretto a comprovare le ragioni del permanere della condotta di conformità della odierna appellata a quella a suo CP_1 tempo fatta oggetto di censura da parte della Banca
d'TA, chiedendo di verificare, ad es., se alla CP_1 appellata sia stato o meno in tempo congruo rivolto concreto formale invito dall'ABI a modificare la modulistica e quale sia stata la eventuale condotta della
: in pratica tutti quegli elementi idonei ad CP_1
33 accertare se vi sia stato o meno, a fronte dell'emanato
Provvedimento, un atteggiamento di indifferenza da parte dell'Associazione di categoria e, in caso negativo, se la permanenza della condotta della odierna appellata CP_1 sia stata quindi conseguenza di deliberata scelta autonoma di quest'ultima. Il tutto con idonea evidenza del dato cronologico, non potendosi oltremodo protrarre ed in maniera temporalmente estensiva gli effetti del
Provvedimento della Banca d'TA in ragione del fatto che la notorietà di quest'ultimo si sia poi manifestata per via della diffusione dei, di gran lunga successivi, primi provvedimenti giurisdizionali di legittimità.
Il terzo motivo di appello (pagg. 44-46 dell'atto di appello), con in cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha ravvisato la simulazione della complessiva operazione di finanziamento, è infondato per le ragioni già sopra esposte.
Vi è stato infatti accredito della somma del mutuo erogata sul citato conto corrente 41415 contestualmente creato e congiuntamente intestato a e Parte_1
e su detto conto corrente vi è stata Parte_2 un'articolata serie di operazioni passive in favore di pluralità di soggetti. La stessa, seppur rapida, serie storica del conto (aperto il 7.11.2012, con annotata ultima operazione l'8.11.2012 e contestualmente chiuso), lascia documentata una residua, seppur minima, disponibilità in capo a (Euro 62.347,00 Parte_1 al 30.11.2012, cui devono aggiungersi Euro 25.500,00 per emissione di due assegni circolari che, dalla lettura del citato conto 41416/94 alla stessa Parte_1 intestato, non hanno all'evidenza una loro causale;
così come non risulta avere una causale la differenza fra i suddetti Euro 62.347,00 al 30.11.2012 ed Euro 273,23
34 sullo stesso estratto conto riportata come “saldo attuale”, non essendo documentata la corrispondente serie di operazioni).
La suddetta articolata condotta, implicante il reiterarsi di manifestazioni di volontà anche nei confronti di una pluralità di soggetti terzi, smentisce l'assunto degli appellanti secondo cui vi sarebbe stata invece una condotta simulatoria diretta a privare di consistenza, mediante un univoco atto di destinazione nell'esclusivo solo interesse della Banca finanziatrice,
l'effettività dell'operazione di finanziamento.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello
(pagg. 46-47 dell'atto di appello) con cui viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui questa ha escluso la sussistenza di profili di annullabilità del mutuo, non potendo questa essere desunta dalla sola, relativa, giovane età dei mutuatari ed essendo, per tutto quanto sopra esposto, comprovata la pluralità di ragioni che, anche nell'interesse esclusivo degli odierni appellanti, hanno dato vita alla contestata operazione.
Il quinto motivo di appello (pagg. 47-51 dell'atto di appello), con cui viene mossa in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe rilevato la sussistenza di usura sia originaria che sopravvenuta ed altresì della c.d. usura soggettiva,
è infondato in quanto parte dal presupposto
(definitivamente smentito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597 del 18 settembre 2020) che i pattuiti interessi moratori debbano essere di per sé inclusi nella valutazione del superamento del tasso soglia riferito agli interessi corrispettivi, in quanto oblitera il principio altrettanto autorevolmente sancito in punto di irrilevanza dell'usura sopravvenuta nei contratti di
35 finanziamento (Cass. Sez. Unite, Sent. 19/10/2017, n.
24675) ed infine in quanto non comprova che il pattuito tasso di interesse del mutuo fondiario del 7.11.2012
(alla data di stipula pari al 4,95% annuo), nonostante la sua collocazione al di sotto della soglia pro tempore vigente alla nascita del rapporto obbligatorio, sia stato comunque frutto di approfittamento della situazione di difficoltà economica che stavano attraversando le attività facenti capo alla famiglia dei mutuatari
(trattavasi peraltro di tasso di poco superiore a quello effettivo globale medio all'epoca riscontrato per la categoria in questione – mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso variabile – che era del 4,34%).
Con il sesto motivo di appello (pagg. 51-55 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa avrebbe escluso l'illegittima sussistenza di anatocismo in ragione del pattuito piano di ammortamento – c.d. alla francese – del mutuo fondiario del 7.11.2012.
Il motivo è infondato.
La nota pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 15130 del 29.5.2024, pubblicata nelle more del presente giudizio, pur riguardando la fattispecie ivi esaminata un contratto di mutuo a tasso fisso (mentre il mutuo in esame è a tasso variabile), enuncia principi che possono richiamarsi anche per il caso qui in esame, a partire dalla ritenuta assenza di anatocismo nel sistema di ammortamento cd. alla francese, il cui funzionamento non opera in maniera differente a seconda della previsione in contratto di un tasso di interesse fisso o variabile, come peraltro recentemente affermato dalla
Suprema Corte (cfr. in proposito Cass., Sez. I, ord.,
19.3.2025, n. 7382).
36 Detta tipologia di ammortamento prevede infatti che la quota di interessi sia calcolata sul capitale che via via residua al netto della frazione di capitale relativa al periodo precedente, in maniera tale che, laddove il pagamento della rata avvenga nei termini pattuiti, gli interessi maturati fino a quel momento si estinguono, senza, perciò, che essi vadano ad inglobarsi nell'importo del capitale residuo su cui matureranno i successivi interessi, dovendo conseguentemente escludersi che possa concretizzarsi alcun fenomeno anatocistico.
In ogni caso, hanno precisato le SS.UU. (richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023), “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <
Neppure è fondato, infine, il rilievo secondo cui i contratti sarebbero affetti da nullità per indeterminatezza in ragione della mancata espressa previsione del regime di capitalizzazione composta, trattandosi questo di un elemento di per sé non essenziale ai fini della validità del finanziamento.
Sebbene il mutuo a tasso variabile non consenta di avere da subito contezza del costo finale dell'operazione
è altrettanto vero che ciò non sottende un problema di indeterminatezza e/o violazione delle previsioni contrattuali laddove, come nel caso di specie, il mutuatario sia messo nelle condizioni di conoscere gli elementi essenziali (quali l'importo del prestito e la sua durata, il tasso di interesse, con le relative
37 modalità di calcolo della quota fissa e di quella variabile, nonché la periodicità di rimborso delle rate e la modalità di composizione delle stesse) al fine di poterne verificare il rispetto e la corretta applicazione da parte dell'istituto bancario erogante.
Anche la dedotta violazione della disciplina in materia di concorrenza per il pattuito richiamo all'Indice Euribor è priva di fondatezza, atteso che l'intesa restrittiva della concorrenza sul punto sanzionata dalla Commissione Europea, con le sue decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, attiene infatti a condotta (consistente, in sintesi, nell'errata determinazione di detto Indice) manifestatasi per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, quindi in epoca di gran lunga anteriore a quella,
7.11.2012, in cui è stato stipulato il mutuo qui in esame ed altresì dello stesso originario mutuo dell'11 luglio
2008, che peraltro rendeva meramente opzionale per i mutuatari, in alternativa all'IRS a venti anni, il ricorso al tasso Euribor, e comunque a partire dal solo sesto anno, essendo stato infatti pattuito per i primi cinque anni il tasso fisso del 6,19%.
Con il settimo motivo (pagg. 55-58 dell'atto di appello) di appello viene dedotta l'omessa valutazione del c.d. gioco delle valute nelle operazioni di addebito ed accredito e l'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 118 D.Lgs. 385/1993 nelle annotazioni di addebito sul conto corrente passivo di Idea Shoes s.r.l. estinto con l'accredito di parte dell'importo mutuato.
Il motivo è infondato, atteso che da un lato non è dimostrata la situazione di assoluta impossibilità che gli odierni appellanti, formalmente quali terzi adempienti, avevano di rimuovere l'eventuale condizione di ignoranza circa i criteri di formazione del passivo di
38 Idea Shoes s.r.l. e dall'altro in quanto non risultano essere stati nello specifico indicati gli importi in concreto illegittimamente addebitati per le ragioni richiamate, nemmeno come dato di sintesi o mediante rinvio a specifica documentazione esterna, né richiamata l'altrettanto necessaria specifica illegittimità delle disposizioni contrattuali in ragione delle quali gli addebiti sarebbero avvenuti.
Conseguentemente è infondato l'ottavo motivo di appello (pagg. 58-60 dell'atto di appello), riguardante l'omessa valutazione della domanda risarcitoria, di cui non sussistono i presupposti, stante il mancato riscontro dell'illegittimità nella condotta della CP_1
Con il nono motivo di appello (pagg. 60-62 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto attivamente legittimata, nella instaurata procedura esecutiva alla quale si sono opposti gli odierni appellanti,
[...]
CP_2
Deve sul punto osservarsi come sia infondato l'assunto degli appellanti, prodromico al loro motivo di appello, secondo cui non avrebbe Controparte_2 precisato le sue conclusioni nel giudizio di primo grado, essendo ciò avvenuto con le note scritte in vista dell'udienza a trattazione scritta del 22.9.2022, poi rinviata d'ufficio al 26.1.2023. Dall'assenza del rispettivo patrono a detta ultima udienza, regolarmente celebrata in presenza dei procuratori delle rimanenti due parti, non può ricavarsi alcuna volontà abdicativa, considerato che la difesa di ha poi Controparte_2 depositato le sue comparse conclusionali.
Nel merito deve osservarsi come il motivo di appello sia infondato in quanto:
39 - sulla GU Parte Seconda n.75 del 30-6-2018 è stato pubblicato, in conformità della disciplina di cui alla
Legge n. 130 del 30 aprile 1999, avviso di cessione di crediti tra cui quelli in cui figurava quale cedente la
CO
- dalla consultazione della pagina web www.securitisation-services.com/it/cessioni/ richiamata dall'avviso di cessione risulta enucleabile il credito in questione
- l'avvenuta cessione è stata riconosciuta sia stragiudizialmente (vd. prodotta dichiarazione del
21.5.2024) che in giudizio dalla Banca cedente.
Deve infine negarsi ingresso alle finali istanze istruttorie su cui insistono gli appellanti (pagg. 62-71 dell'atto di appello), sia in quanto incentrate su fatti pacifici o comunque irrilevanti ai fini della decisione della lite, sia in quanto (vd. il capitolo 22 diretto a dimostrare che gli ordini di bonifico dal conto su cui era stata appena accreditata la somma mutuata avevano indicazioni di importi e beneficiari in bianco) inidonei a comprovare quale fosse stata la diversa effettiva volontà degli odierni appellanti.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto del proposto appello e la conferma dell'impugnata decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore indicato nell'atto di appello (indeterminabile di difficoltà media), esclusa la fase istruttoria (e per anche di Controparte_2 quella decisoria, non avendo depositato le relative difese) sulla base di aliquote minime (e medie quanto a per la fase decisoria), stante CO la complementarità delle difese delle parti appellate.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei
40 confronti degli appellanti e Parte_1 Pt_2
[...]
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del
[...] Parte_2
Tribunale di Pisa n. 694 del 18.5.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in via tra loro solidale, alla refusione Parte_2 in favore di CO delle spese di lite del presente grado di
[...] giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 6.379,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in via tra loro solidale, alla refusione Parte_2 in favore di rappresentata da Controparte_2
delle spese di lite del presente Parte_3 grado di giudizio da quest'ultima sopportate, che vengono liquidate in Euro 2.092,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti degli appellanti e Parte_1
. Parte_2
Così deciso in Firenze il 15.9.2025.
Il Presidente rel.est.
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