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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 6468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06.11.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
09.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BONENTE MARTA MARIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
c. f. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: il Procuratore della Repubblica si associa alle richieste di parte ricorrente. Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato in data 06.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione e di divorzio formulata dalla ricorrente in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nato in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a, ipotesi ii) del reg. UE 1111/2019 visto che in Italia si trovava l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. b) reg. UE 1259/10 ovvero la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi visto che al momento del deposito del ricorso non era ancora trascorso un anno da quando il resistente se ne era andato e in considerazione del fatto che parte ricorrente vi risiede ancora.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in data 23.12.2022 a Mombasa
(Kenya), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 23.12.2022 a Mombasa (Kenya), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sona (VR) nell'anno 2023, Numero 31,
Parte II, Serie C, Ufficio 1. 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sona (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio avente a oggetto la domanda di divorzio.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 06.11.2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
09.04.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BONENTE MARTA MARIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
c. f. ; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento)
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: il Procuratore della Repubblica si associa alle richieste di parte ricorrente. Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo depositato in data 06.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente valutare i problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile in ordine alla domanda di separazione e di divorzio formulata dalla ricorrente in relazione alla nazionalità straniera di parte resistente (nato in [...]).
Quanto alla competenza giurisdizionale il presente Collegio ha la giurisdizione in base al disposto dell'art. 3 lett. a, ipotesi ii) del reg. UE 1111/2019 visto che in Italia si trovava l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora.
Con riferimento alla legge applicabile, deve applicarsi la legge italiana in relazione al disposto dell'art. 8 lett. b) reg. UE 1259/10 ovvero la legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi visto che al momento del deposito del ricorso non era ancora trascorso un anno da quando il resistente se ne era andato e in considerazione del fatto che parte ricorrente vi risiede ancora.
Passando quindi al merito, parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo pertanto contumace.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio civile in data 23.12.2022 a Mombasa
(Kenya), risultano in base alle allegazioni di parte ricorrente trovarsi da tempo in una situazione di intollerabilità della convivenza.
La ricorrente dichiara che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato, anche in relazione alla mancata costituzione del resistente, che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in data 23.12.2022 a Mombasa (Kenya), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sona (VR) nell'anno 2023, Numero 31,
Parte II, Serie C, Ufficio 1. 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sona (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio avente a oggetto la domanda di divorzio.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10.4.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra