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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2710/19 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Anita Maria LO PO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Gianluigi STURIALE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata a [...] il Parte_2
20/02/1970, c.f. , residente in [...], C.F._2 [...]
nata a [...] il [...], c.f. residente Parte_3 C.F._3
in Gallodoro, Via G. Mazzini, n. 4, rappresentati e difesi dall'avv. Anita Maria LO PO ed elettivamente domiciliati presso il studio sito in Mongiuffi Melia, Via Areapomo, n. 4
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita, 407, presso lo studio dell'avv. Gianluigi STURIALE che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: proprietà e distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, finalizzata ad ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni
[...]
arrecati alla stradella comune e alla proprietà privata dei convenuti e la sua condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'esecuzione delle necessarie opere di contenimento e rifacimento della stradella, al rilascio della porzione di terreno arbitrariamente occupata, alla rimozione delle opere abusive e delle tubazioni collocate in violazione delle norme codicistiche nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con conseguente pagamento delle spese di lite.
Al riguardo gli attori, premettendo di essere comproprietari di un fondo agricolo sito in C/DA Gonia nel Comune di Gallodoro, in catasto foglio 2, particelle n. 1197, 1189, 1194,
e soltanto gli attori e anche di metà Parte_1 Parte_2 indivisa della strada privata di accesso al fondo (1/4 ciascuno), in comune con il convenuto che è proprietario di 1/2, in catasto foglio 2, particelle 1197-1189-1194, giusto atto di compravendita del 18/04/2000 in Notaio hanno affermato che, a seguito di Per_1
sbancamenti eseguiti da quest'ultimo nel proprio terreno a valle, la stradella carrabile di proprietà comune era divenuta impraticabile e pericolosa per l'incolumità pubblica e privata.
Tale situazione, secondo quanto accertato da una perizia tecnica giurata, era stata causata dall'assenza di opere di contenimento necessarie a garantire la stabilità del pendio, compromesso dagli interventi eseguiti dal convenuto sin dal 1996; nonostante i ripetuti inviti a ripristinare lo stato dei luoghi, il convenuto non aveva mai provveduto aggravando anzi la situazione con ulteriori lavori.
Inoltre, il convenuto avrebbe realizzato un muretto in calcestruzzo e una recinzione sulla particella 1194, restringendo l'accesso alla stradella comune e ostacolando la manovra dei mezzi meccanici;
avrebbe, altresì, costruito un muro di contenimento e installato una recinzione sulla particella 658, appropriandosi di parte del terreno di proprietà dell'attrice e apposto tubazioni in violazione delle distanze legali dai confini. Parte_3
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande Controparte_1
formulate dagli attori, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto. 3 TRIBUNALE di MESSINA In relazione alla stradella carrabile oggetto di comproprietà, ha sostenuto che i lavori da lui eseguiti nel 1996 nel terreno a valle non avevano causato alcuno smottamento, né reso impraticabile la stradella;
al contrario, ha affermato di aver realizzato, previa autorizzazione del Genio Civile, un muro di contenimento volto a stabilizzare il pendio e proteggere la zona destinata alla costruzione della propria abitazione.
Ha evidenziato che la pavimentazione in cemento della stradella, effettuata dagli attori senza autorizzazione, aveva alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche contribuendo al degrado del costone.
Il convenuto ha, inoltre, contestato la fondatezza della relazione tecnica prodotta dagli attori sostenendo che essa non attribuisce alcun effetto negativo alle opere più recenti da lui realizzate, né evidenzia danni irreparabili alla stradella o alla stabilità del costone;
ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, rilevando che i presunti danni risalirebbero al 1996 e che gli attori avevano acquistato la comproprietà della stradella nel 2000, quando lo stato dei luoghi era già noto e visibile.
Quanto alle ulteriori domande formulate dall'attrice il Parte_3
convenuto ha negato di aver occupato abusivamente parte del terreno di sua proprietà, sostenendo che la delimitazione dei confini era stata concordata con il coniuge dell'attrice alla presenza di testimoni;
ha dichiarato di essere disponibile al pagamento del valore della porzione contestata e all'arretramento delle tubazioni, pur affermando comunque che queste erano state installate nel rispetto delle distanze legali.
Infine, ha precisato che il muretto in calcestruzzo con recinzione era stato realizzato su terreno di sua esclusiva proprietà con finalità di sicurezza e che non aveva comportato alcuna restrizione della sede stradale;
ha ribadito la disponibilità a demolire la parte del muretto eventualmente ritenuta ostativa alla manovra dei mezzi;
proposta questa rifiutata dagli attori.
Alla luce di queste argomentazioni ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, l'accertamento della intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite anche in caso di Parte_3 soccombenza del convenuto in ragione del comportamento ritenuto strumentale e ingiustificato. 4 TRIBUNALE di MESSINA Esaurita l'istruttoria tecnica e rifiutata dal convenuto la proposta transattivo- conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 14.11.2024, all'udienza dell'08.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
Le domande articolate dagli attori sono fondate e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta attendibile e coerente con gli elementi documentali e fattuali acquisiti, emerge che le attuali condizioni della stradella comune non ne consentono l'uso in assoluta sicurezza, né per il transito pedonale né per quello carrabile, a causa dello svuotamento del terreno sottostante il fondo stradale.
Il C.T.U. ha, però, escluso che tale dissesto sia eziologicamente riconducibile alle opere realizzate dal convenuto, attribuendone invece le cause alla morfologia del terreno, alla scarsa canalizzazione delle acque meteoriche e alla cementificazione del fondo stradale;
il C.T.U. ha indicato le opere necessarie a garantire il transito pedonale e carrabile in sicurezza da parte degli aventi diritto ma tali opere sono a carico dei comproprietari e non possono essere poste a carico esclusivamente del convenuto in quanto non è stata dimostrata la sua responsabilità per la causazione dei danni della stradella: pertanto, le domande attoree di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno non possono essere accolte.
Per contro, il C.T.U. ha accertato che il convenuto ha realizzato un muretto in calcestruzzo sormontato da rete metallica sulla particella 1194, riducendo l'area di manovra originaria della stradella comune;
tale intervento ha comportato una restrizione dell'accesso e risulta lesivo della comproprietà in quanto ha, di fatto, accorpato una porzione della particella 1194, di cui il convenuto è comproprietario, alla sua proprietà esclusiva.
A fronte di tale accertamento nulla può decidersi in questa sede atteso che la domanda di restituzione del terreno illegittimamente occupato (rivendicazione) è stata formulata, al punto 3) delle conclusioni dell'atto di citazione, esclusivamente in ordine alla part.lla 658 e non anche alla part.lla 1194 che è stata presa in considerazione, al punto 1) delle conclusioni, soltanto come facente parte della stradella asseritamente danneggiata dal convenuto.
Infine, il rilievo topografico ha evidenziato sconfinamenti da parte del convenuto su altra porzione di terreno di proprietà degli attori;
tali sconfinamenti costituiscono 5 TRIBUNALE di MESSINA occupazione senza titolo e giustificherebbero, in astratto, l'accoglimento della domanda di rilascio nei limiti del petitum attoreo che è stato, appunto, limitato allo sconfinamento del convenuto ai danni della part.lla 658 del fg. 2; tuttavia, qualificata la domanda come domanda di rivendicazione, si osserva che gli attori non hanno provato di essere proprietari della part. 658 che è intestata a (v. pag. 21 della relazione Parte_4 tecnica), né hanno allegato il titolo in base al quale ne sarebbero divenuti proprietari talché questa domanda, in mancanza della prova rigorosa della proprietà, non merita accoglimento.
Per quanto concerne, poi, la collocazione delle tubazioni, il C.T.U. ha verificato la presenza di impianti posti a ridosso del confine confermando la parziale fondatezza della contestazione attorea;
a norma dell'art. 889, comma 2, c.c., infatti, “Per i tubi d'acqua pura
o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.”, il che conduce alla condanna del convenuto all'arretramento dei tubi alla distanza di mt. 1,00 dal confine.
Questo vale, tuttavia, soltanto per i tubi di adduzione idrica e non per i corrugati all'interno dei quali si trovano i fili elettrici visto che l'art. 889 c.c. si applica “…alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni…” (v. Cass. Civ., sent. n. 23973/17).
Questo significa che, esclusa la presunzione relativa di pericolosità sottesa all'art. 889 c.c., è onere di chi invochi l'arretramento alla distanza di mt. 1,00 dimostrare la pericolosità specifica delle condutture elettriche (v. Cass. Civ., sent. n. 25475/10); prova che gli attori non hanno fornito, ragione per la quale la domanda va accolta limitatamente alle tubazioni di adduzione idrica.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere compensate nella misura del 50% stante la parziale soccombenza degli attori, per la residua parte vanno poste a carico del convenuto e liquidate, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 c.p.c., in favore degli attori in complessivi € 407,76 di cui € 67,76 per spese vive ed € 340,00 per compensi di avvocato di cui € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come 6 TRIBUNALE di MESSINA per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo dell'atto introduttivo.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne va ordinata la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate, nella misura del 50% in ragione della parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
1) rigetta le domande volte ad accertare la responsabilità del convenuto per il dissesto e l'impraticabilità della stradella comune e di condanna al risarcimento dei danni;
2) rigetta la domanda relativa all'occupazione, ad opera del convenuto, di una porzione della part. 658 del fg. 2;
3) accoglie parzialmente la domanda relativa alla collocazione a distanza non conforme a legge delle tubazioni lungo il confine e, per l'effetto, ordina al convenuto di arretrare le tubazioni per adduzione idrica alla distanza di mt. 1,00 dal confine;
4) compensa le spese nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1 rifusione delle residue spese in favore degli attori che liquida in complessivi € 407,76 di cui
€ 67,76 per spese vive ed € 340,00 per compensi di avvocato di cui € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo dell'atto introduttivo;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne ordina la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate, nella misura del 50% in ragione della parziale compensazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
7 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 08.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di Ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2710/19 R.G..
È comparsa, per gli attori, l'avv. Anita Maria LO PO la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Gianluigi STURIALE il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], nata a [...] il Parte_2
20/02/1970, c.f. , residente in [...], C.F._2 [...]
nata a [...] il [...], c.f. residente Parte_3 C.F._3
in Gallodoro, Via G. Mazzini, n. 4, rappresentati e difesi dall'avv. Anita Maria LO PO ed elettivamente domiciliati presso il studio sito in Mongiuffi Melia, Via Areapomo, n. 4
ATTORI
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._4
residente in [...], elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita, 407, presso lo studio dell'avv. Gianluigi STURIALE che lo rappresenta e difende CONVENUTO avente per OGGETTO: proprietà e distanze legali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1
, e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
, finalizzata ad ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni
[...]
arrecati alla stradella comune e alla proprietà privata dei convenuti e la sua condanna al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'esecuzione delle necessarie opere di contenimento e rifacimento della stradella, al rilascio della porzione di terreno arbitrariamente occupata, alla rimozione delle opere abusive e delle tubazioni collocate in violazione delle norme codicistiche nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, con conseguente pagamento delle spese di lite.
Al riguardo gli attori, premettendo di essere comproprietari di un fondo agricolo sito in C/DA Gonia nel Comune di Gallodoro, in catasto foglio 2, particelle n. 1197, 1189, 1194,
e soltanto gli attori e anche di metà Parte_1 Parte_2 indivisa della strada privata di accesso al fondo (1/4 ciascuno), in comune con il convenuto che è proprietario di 1/2, in catasto foglio 2, particelle 1197-1189-1194, giusto atto di compravendita del 18/04/2000 in Notaio hanno affermato che, a seguito di Per_1
sbancamenti eseguiti da quest'ultimo nel proprio terreno a valle, la stradella carrabile di proprietà comune era divenuta impraticabile e pericolosa per l'incolumità pubblica e privata.
Tale situazione, secondo quanto accertato da una perizia tecnica giurata, era stata causata dall'assenza di opere di contenimento necessarie a garantire la stabilità del pendio, compromesso dagli interventi eseguiti dal convenuto sin dal 1996; nonostante i ripetuti inviti a ripristinare lo stato dei luoghi, il convenuto non aveva mai provveduto aggravando anzi la situazione con ulteriori lavori.
Inoltre, il convenuto avrebbe realizzato un muretto in calcestruzzo e una recinzione sulla particella 1194, restringendo l'accesso alla stradella comune e ostacolando la manovra dei mezzi meccanici;
avrebbe, altresì, costruito un muro di contenimento e installato una recinzione sulla particella 658, appropriandosi di parte del terreno di proprietà dell'attrice e apposto tubazioni in violazione delle distanze legali dai confini. Parte_3
Costituitosi in giudizio, ha contestato integralmente le domande Controparte_1
formulate dagli attori, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto. 3 TRIBUNALE di MESSINA In relazione alla stradella carrabile oggetto di comproprietà, ha sostenuto che i lavori da lui eseguiti nel 1996 nel terreno a valle non avevano causato alcuno smottamento, né reso impraticabile la stradella;
al contrario, ha affermato di aver realizzato, previa autorizzazione del Genio Civile, un muro di contenimento volto a stabilizzare il pendio e proteggere la zona destinata alla costruzione della propria abitazione.
Ha evidenziato che la pavimentazione in cemento della stradella, effettuata dagli attori senza autorizzazione, aveva alterato il naturale deflusso delle acque meteoriche contribuendo al degrado del costone.
Il convenuto ha, inoltre, contestato la fondatezza della relazione tecnica prodotta dagli attori sostenendo che essa non attribuisce alcun effetto negativo alle opere più recenti da lui realizzate, né evidenzia danni irreparabili alla stradella o alla stabilità del costone;
ha eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, rilevando che i presunti danni risalirebbero al 1996 e che gli attori avevano acquistato la comproprietà della stradella nel 2000, quando lo stato dei luoghi era già noto e visibile.
Quanto alle ulteriori domande formulate dall'attrice il Parte_3
convenuto ha negato di aver occupato abusivamente parte del terreno di sua proprietà, sostenendo che la delimitazione dei confini era stata concordata con il coniuge dell'attrice alla presenza di testimoni;
ha dichiarato di essere disponibile al pagamento del valore della porzione contestata e all'arretramento delle tubazioni, pur affermando comunque che queste erano state installate nel rispetto delle distanze legali.
Infine, ha precisato che il muretto in calcestruzzo con recinzione era stato realizzato su terreno di sua esclusiva proprietà con finalità di sicurezza e che non aveva comportato alcuna restrizione della sede stradale;
ha ribadito la disponibilità a demolire la parte del muretto eventualmente ritenuta ostativa alla manovra dei mezzi;
proposta questa rifiutata dagli attori.
Alla luce di queste argomentazioni ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree, l'accertamento della intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite anche in caso di Parte_3 soccombenza del convenuto in ragione del comportamento ritenuto strumentale e ingiustificato. 4 TRIBUNALE di MESSINA Esaurita l'istruttoria tecnica e rifiutata dal convenuto la proposta transattivo- conciliativa formulata dal Tribunale con ordinanza del 14.11.2024, all'udienza dell'08.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
Le domande articolate dagli attori sono fondate e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta attendibile e coerente con gli elementi documentali e fattuali acquisiti, emerge che le attuali condizioni della stradella comune non ne consentono l'uso in assoluta sicurezza, né per il transito pedonale né per quello carrabile, a causa dello svuotamento del terreno sottostante il fondo stradale.
Il C.T.U. ha, però, escluso che tale dissesto sia eziologicamente riconducibile alle opere realizzate dal convenuto, attribuendone invece le cause alla morfologia del terreno, alla scarsa canalizzazione delle acque meteoriche e alla cementificazione del fondo stradale;
il C.T.U. ha indicato le opere necessarie a garantire il transito pedonale e carrabile in sicurezza da parte degli aventi diritto ma tali opere sono a carico dei comproprietari e non possono essere poste a carico esclusivamente del convenuto in quanto non è stata dimostrata la sua responsabilità per la causazione dei danni della stradella: pertanto, le domande attoree di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno non possono essere accolte.
Per contro, il C.T.U. ha accertato che il convenuto ha realizzato un muretto in calcestruzzo sormontato da rete metallica sulla particella 1194, riducendo l'area di manovra originaria della stradella comune;
tale intervento ha comportato una restrizione dell'accesso e risulta lesivo della comproprietà in quanto ha, di fatto, accorpato una porzione della particella 1194, di cui il convenuto è comproprietario, alla sua proprietà esclusiva.
A fronte di tale accertamento nulla può decidersi in questa sede atteso che la domanda di restituzione del terreno illegittimamente occupato (rivendicazione) è stata formulata, al punto 3) delle conclusioni dell'atto di citazione, esclusivamente in ordine alla part.lla 658 e non anche alla part.lla 1194 che è stata presa in considerazione, al punto 1) delle conclusioni, soltanto come facente parte della stradella asseritamente danneggiata dal convenuto.
Infine, il rilievo topografico ha evidenziato sconfinamenti da parte del convenuto su altra porzione di terreno di proprietà degli attori;
tali sconfinamenti costituiscono 5 TRIBUNALE di MESSINA occupazione senza titolo e giustificherebbero, in astratto, l'accoglimento della domanda di rilascio nei limiti del petitum attoreo che è stato, appunto, limitato allo sconfinamento del convenuto ai danni della part.lla 658 del fg. 2; tuttavia, qualificata la domanda come domanda di rivendicazione, si osserva che gli attori non hanno provato di essere proprietari della part. 658 che è intestata a (v. pag. 21 della relazione Parte_4 tecnica), né hanno allegato il titolo in base al quale ne sarebbero divenuti proprietari talché questa domanda, in mancanza della prova rigorosa della proprietà, non merita accoglimento.
Per quanto concerne, poi, la collocazione delle tubazioni, il C.T.U. ha verificato la presenza di impianti posti a ridosso del confine confermando la parziale fondatezza della contestazione attorea;
a norma dell'art. 889, comma 2, c.c., infatti, “Per i tubi d'acqua pura
o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.”, il che conduce alla condanna del convenuto all'arretramento dei tubi alla distanza di mt. 1,00 dal confine.
Questo vale, tuttavia, soltanto per i tubi di adduzione idrica e non per i corrugati all'interno dei quali si trovano i fili elettrici visto che l'art. 889 c.c. si applica “…alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni…” (v. Cass. Civ., sent. n. 23973/17).
Questo significa che, esclusa la presunzione relativa di pericolosità sottesa all'art. 889 c.c., è onere di chi invochi l'arretramento alla distanza di mt. 1,00 dimostrare la pericolosità specifica delle condutture elettriche (v. Cass. Civ., sent. n. 25475/10); prova che gli attori non hanno fornito, ragione per la quale la domanda va accolta limitatamente alle tubazioni di adduzione idrica.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di lite seguono soccombenza;
devono, pertanto, essere compensate nella misura del 50% stante la parziale soccombenza degli attori, per la residua parte vanno poste a carico del convenuto e liquidate, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 c.p.c., in favore degli attori in complessivi € 407,76 di cui € 67,76 per spese vive ed € 340,00 per compensi di avvocato di cui € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come 6 TRIBUNALE di MESSINA per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo dell'atto introduttivo.
Le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti, vanno posti definitivamente a carico delle parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne va ordinata la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate, nella misura del 50% in ragione della parziale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
1) rigetta le domande volte ad accertare la responsabilità del convenuto per il dissesto e l'impraticabilità della stradella comune e di condanna al risarcimento dei danni;
2) rigetta la domanda relativa all'occupazione, ad opera del convenuto, di una porzione della part. 658 del fg. 2;
3) accoglie parzialmente la domanda relativa alla collocazione a distanza non conforme a legge delle tubazioni lungo il confine e, per l'effetto, ordina al convenuto di arretrare le tubazioni per adduzione idrica alla distanza di mt. 1,00 dal confine;
4) compensa le spese nella misura del 50% e condanna alla Controparte_1 rifusione delle residue spese in favore degli attori che liquida in complessivi € 407,76 di cui
€ 67,76 per spese vive ed € 340,00 per compensi di avvocato di cui € 70,00 per la fase di studio, € 70,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge che distrae in favore del procuratore antistatario che ha reso la rituale dichiarazione nel corpo dell'atto introduttivo;
5) pone definitivamente le spese e gli onorari di C.T.U., come già liquidati in atti,
a carico delle parti in solido nei rapporti esterni ed a carico del convenuto soccombente nei rapporti interni e ne ordina la rifusione in favore degli attori, ove da questi anticipate, nella misura del 50% in ragione della parziale compensazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
7 TRIBUNALE di MESSINA Così deciso in Messina, lì 08.10.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
8