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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
EA US, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4911/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRAP 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7047/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 23.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 14 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 17.332,05.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che relativamente a n. 12 delle suddette cartelle, che elencava, la ricorrente aveva già proposto ricorso avverso precedente intimazione, ricorso che era stato definito con sentenza, il cui dispositivo (di rigetto) allegava. Ciò premesso, parte ricorrente soggiungeva: “Essendoci già una pronuncia da parte del Giudice tributario (che la contribuente, tra l'altro, potrebbe decidere di impugnare), è chiaro che essa sostituisce le cartelle sottese all'intimazione impugnata quale titolo esecutivo che l'Agente della Riscossione può far valere per il recupero delle somme, non potendo invece emettere una nuova intimazione, altrimenti il contribuente potrebbe ritrovarsi costretto a versare due volte le stesse somme, una tramite sentenza e l'altra tramite successiva intimazione. Per tali ragioni si ritiene che l'intimazione n. 094 2025 90051187 20/000 debba essere dichiarata nulla o, quanto meno, debba essere revocata.” Parte ricorrente eccepiva poi la mancata notifica di ulteriori tre cartelle di pagamento non ricomprese nella precedente intimazione, ma solo in quella oggi impugnata. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva quanto segue:” La impugnata Intimazione del 2025 non è nulla, come sostiene parte ricorrente, in quanto le cartelle in essa contenute sono state oggetto di altra impugnazione ( Intimazione del 2024 il cui testo si deposita ) attenzionata dall'8 sez della Corte adita e decisa con sentenza N° 6039/25 ( e non N° 2459/25, come erroneamente indicato da parte ricorrente nella domanda ) pubblicata il 28 Agosto 25, che si deposita.
Con la stessa la domanda è stata disattesa con conseguente condanna alle spese in quanto la Corte ha valutato che le criticità che in essa avevano trovato ingresso fossero infondate perché, contrariamente a quanto dichiarato, le cartelle richiamate erano state tutte regolarmente notificate e la eccepita prescrizione non si era compiuta in quanto interrotta e, conseguentemente, l'atto impugnato non era né nullo, né inefficace
( come sostenuto da parte ricorrente ) e, pertanto, deduciamo noi, poiché ( ex art 50 DPR 602/73 ) la
Intimazione del 2024 impugnata, per il decorso del tempo, aveva perso la sua efficacia, l'Esattoria era legittimata ad emettere e notificare ( prima di dar corso alla procedura esecutiva ) una nuova Intimazione, la n° 0942025900518720/000 ( contenente sia le cartelle contenute nella predetta Intimazione del 2024 , sia ulteriori cartelle anch'esse emesse nel 2024 ) la cui impugnativa forma oggetto del nostro argomentare.
In punto precisiamo che la tesi sostenuta da parte ricorrente ( e cioè che la menzionata sentenza sostituisce le cartelle sottese alla Intimazione, la cui impugnativa forma oggetto del nostro dibattito, quale titolo esecutivo )
è priva di pregio sia perchè le cartelle sono state ritenute valide dalla Corte perché regolarmente notificate
, sia perché la stessa ha sentenziato che le sofferenze in esse indicate non si erano prescritte. Viceversa la Corte avrebbe annullato le cartelle poste a fondamento della impugnata Intimazione quali atti ad essa presupposti. In tal caso ER non poteva formare una nuova Intimazione riferita alle stesse cartelle in quanto una sua impugnativa avrebbe generato la violazione del principio del “ ne bis in idem “. 2) Come predetto, la Intimazione del 2025, in aggiunta alle cartelle che avevano trovato ingresso in quella del 2024, contiene altre due cartelle riferite a quest'ultimo anno e per le stesse parte ricorrente ha dichiarato che non sono state notificate e per smentire detta dichiarazione a corredo della presente memoria si depositano i testi delle stesse, corredate dalle ricevute di avvenuta consegna delle PEC utilizzate per notificarle. Non senza dire che nella domanda qui attenzionata parte ricorrente menziona anche una cartella del 2023 ( dichiarando che essa non è stata notificata ) che già aveva trovato ingresso nella predetta Intimazione del 2024 e , conseguentemente, non occorre provare che essa era stata notificata perché detta indagine è stata già compiuta con la sopra richiamata sentenza.” Allegava la sentenza indicata, nel testo integrale, nonché ulteriore documentazione a dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione impugnata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova osservare che in relazione alle cartelle elencate in ricorso come già intimate con altro precedente provvedimento, entrambe le parti hanno evidenziato che il relativo ricorso è stato rigettato da questa Corte con la sentenza che entrambe hanno prodotto (parte ricorrente solo nel dispositivo). Dalla motivazione della suddetta decisione emerge l'avvenuto accertamento della regolare notificazione delle cartelle ivi contemplate. Detta decisione non risulta essere stata impugnata. In ogni caso parte ricorrente ha depositato nuovamente la documentazione attestante la notifica delle suddette cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle n. 09420230012020673000 – n. 09420240000275463000 – n.
09420240008313701000, che parte ricorrente assume non essere state notificate, va evidenziato che anche il questo caso il concessionario per la riscossione ha prodotto la prova della regolare notifica di esse, avvenuta per PEC nelle date rispettivamente indicate nel provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 780,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
EA US, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4911/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 IRAP 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005118720000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7047/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 23.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente a n. 14 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 17.332,05.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che relativamente a n. 12 delle suddette cartelle, che elencava, la ricorrente aveva già proposto ricorso avverso precedente intimazione, ricorso che era stato definito con sentenza, il cui dispositivo (di rigetto) allegava. Ciò premesso, parte ricorrente soggiungeva: “Essendoci già una pronuncia da parte del Giudice tributario (che la contribuente, tra l'altro, potrebbe decidere di impugnare), è chiaro che essa sostituisce le cartelle sottese all'intimazione impugnata quale titolo esecutivo che l'Agente della Riscossione può far valere per il recupero delle somme, non potendo invece emettere una nuova intimazione, altrimenti il contribuente potrebbe ritrovarsi costretto a versare due volte le stesse somme, una tramite sentenza e l'altra tramite successiva intimazione. Per tali ragioni si ritiene che l'intimazione n. 094 2025 90051187 20/000 debba essere dichiarata nulla o, quanto meno, debba essere revocata.” Parte ricorrente eccepiva poi la mancata notifica di ulteriori tre cartelle di pagamento non ricomprese nella precedente intimazione, ma solo in quella oggi impugnata. Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell'intimazione opposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva quanto segue:” La impugnata Intimazione del 2025 non è nulla, come sostiene parte ricorrente, in quanto le cartelle in essa contenute sono state oggetto di altra impugnazione ( Intimazione del 2024 il cui testo si deposita ) attenzionata dall'8 sez della Corte adita e decisa con sentenza N° 6039/25 ( e non N° 2459/25, come erroneamente indicato da parte ricorrente nella domanda ) pubblicata il 28 Agosto 25, che si deposita.
Con la stessa la domanda è stata disattesa con conseguente condanna alle spese in quanto la Corte ha valutato che le criticità che in essa avevano trovato ingresso fossero infondate perché, contrariamente a quanto dichiarato, le cartelle richiamate erano state tutte regolarmente notificate e la eccepita prescrizione non si era compiuta in quanto interrotta e, conseguentemente, l'atto impugnato non era né nullo, né inefficace
( come sostenuto da parte ricorrente ) e, pertanto, deduciamo noi, poiché ( ex art 50 DPR 602/73 ) la
Intimazione del 2024 impugnata, per il decorso del tempo, aveva perso la sua efficacia, l'Esattoria era legittimata ad emettere e notificare ( prima di dar corso alla procedura esecutiva ) una nuova Intimazione, la n° 0942025900518720/000 ( contenente sia le cartelle contenute nella predetta Intimazione del 2024 , sia ulteriori cartelle anch'esse emesse nel 2024 ) la cui impugnativa forma oggetto del nostro argomentare.
In punto precisiamo che la tesi sostenuta da parte ricorrente ( e cioè che la menzionata sentenza sostituisce le cartelle sottese alla Intimazione, la cui impugnativa forma oggetto del nostro dibattito, quale titolo esecutivo )
è priva di pregio sia perchè le cartelle sono state ritenute valide dalla Corte perché regolarmente notificate
, sia perché la stessa ha sentenziato che le sofferenze in esse indicate non si erano prescritte. Viceversa la Corte avrebbe annullato le cartelle poste a fondamento della impugnata Intimazione quali atti ad essa presupposti. In tal caso ER non poteva formare una nuova Intimazione riferita alle stesse cartelle in quanto una sua impugnativa avrebbe generato la violazione del principio del “ ne bis in idem “. 2) Come predetto, la Intimazione del 2025, in aggiunta alle cartelle che avevano trovato ingresso in quella del 2024, contiene altre due cartelle riferite a quest'ultimo anno e per le stesse parte ricorrente ha dichiarato che non sono state notificate e per smentire detta dichiarazione a corredo della presente memoria si depositano i testi delle stesse, corredate dalle ricevute di avvenuta consegna delle PEC utilizzate per notificarle. Non senza dire che nella domanda qui attenzionata parte ricorrente menziona anche una cartella del 2023 ( dichiarando che essa non è stata notificata ) che già aveva trovato ingresso nella predetta Intimazione del 2024 e , conseguentemente, non occorre provare che essa era stata notificata perché detta indagine è stata già compiuta con la sopra richiamata sentenza.” Allegava la sentenza indicata, nel testo integrale, nonché ulteriore documentazione a dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento di cui all'intimazione impugnata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Giova osservare che in relazione alle cartelle elencate in ricorso come già intimate con altro precedente provvedimento, entrambe le parti hanno evidenziato che il relativo ricorso è stato rigettato da questa Corte con la sentenza che entrambe hanno prodotto (parte ricorrente solo nel dispositivo). Dalla motivazione della suddetta decisione emerge l'avvenuto accertamento della regolare notificazione delle cartelle ivi contemplate. Detta decisione non risulta essere stata impugnata. In ogni caso parte ricorrente ha depositato nuovamente la documentazione attestante la notifica delle suddette cartelle di pagamento.
In ordine alle cartelle n. 09420230012020673000 – n. 09420240000275463000 – n.
09420240008313701000, che parte ricorrente assume non essere state notificate, va evidenziato che anche il questo caso il concessionario per la riscossione ha prodotto la prova della regolare notifica di esse, avvenuta per PEC nelle date rispettivamente indicate nel provvedimento impugnato.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 780,00, oltre oneri di legge, se dovuti.