Art. 34.
I limiti fissati dall' art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per l'ammontare dai depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:
per il Banco di Napoli a . . . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000
Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l' articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.
I limiti fissati dall' art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per l'ammontare dai depositi in conto corrente fruttifero sono elevati:
per il Banco di Napoli a . . . . L. 50,000,000
per il Banco di Sicilia a . . . » 15,000,000
Rimane fermo quanto dispone l'articolo 2 dell'allegato E, approvato con l' articolo 10 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , sostituendo alle somme dei conti correnti fruttiferi indicate per i Banchi di Napoli e di Sicilia dalla citata legge del 10 agosto 1893 quelle riportate sopra.