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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.R.G. 505 dell'anno 2020
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Farese ed elettivamente domiciliato in Avellino alla
Galleria di via Mancini n. 17;
ATTORE
E
sito in Avellino, C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Fiorentino Saveriano ed elettivamente domiciliato in
Avellino alla via Palatucci n. 20/B
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 7.02.2020 ha convenuto in Parte_1
giudizio il per accertare e dichiarare la responsabilità dello Controparte_1
stesso in ordine ai danni cagionati nel suo appartamento e, per l'effetto, la condanna all'esecuzione di tutte le opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni e al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 37.600,00. In punto di fatto l'attore, dopo aver premesso di essere proprietario di un appartamento sito nello stabile del CP_1 convenuto, distinto catastalmente al foglio n. 38, particella n. 2878, subalterno n. 87, ha esposto che al suo interno si erano verificate delle infiltrazioni di acqua piovana in vari punti
1/7 provenienti dalla sovrastante terrazza, dalla grondaia nonché dall'estradosso CP_2 delle solette a vista in corrispondenza dei balconi. La parte ha, poi, precisato che il fenomeno delle infiltrazioni aveva provocato danni alle pareti, al soffitto del vano salone, alle camere da letto e al bagno, causando insalubrità agli ambienti e grave danno alla salute di chi vi abitava e, richiamando la perizia di parte redatta da , ha quantificato i danni Persona_1
subiti nella somma di € 25.000,00 e di € 12.600,00 per la riduzione al 50% del canone di locazione percepito dall'inquilino.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2020 si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto. Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, la parte ha dedotto di non essere proprietario della terrazza soprastante e dell'estradosso delle solette a vista dei balconi che avevano causato le lamentate infiltrazioni lamentate dalla parte attrice. In altri termini il convenuto ha contestato che i danni lamentati dall'attore derivavano da parti comuni dello stabile, deducendo che, per obiettive caratteristiche strutturali, la terrazza serviva in modo esclusivo all'uso e al godimento dell'immobile di controparte e gli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone non dovevano essere considerati parti comuni. La parte ha, altresì, evidenziato che l'amministratore nel corso degli anni e in più occasioni aveva convocato l'assemblea condominiale al fine di eseguire i lavori di manutenzione necessari, non riuscendo però a deliberare in forza del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge, stante anche l'assenza di alcuni condomini tra cui l'attore medesimo e che solo nell'ultima assemblea era stata finalmente raggiunta la maggioranza, ma sempre con l'assenza ed il disinteresse totale dell'attore che non aveva partecipato alla assemblea condominiale sebbene ritualmente convocato. Infine, il convenuto ha contestato la richiesta del danno da riduzione del canone indicato nella somma di € 12.600,00 esponendo di non aver avuto mai conoscenza di tale circostanza e di essere estraneo al rapporto tra locatore e locatario.
Con note scritte depositate il 19.12.2020 l'attore ha precisato di aver più volte denunziato i suddetti danni invitando il condominio ad agire con urgenza.
Con memorie 183, VI comma, n. 1, c.p.c. il convenuto ha dedotto che l'attore aveva installato infissi esterni, mai autorizzati con delibera assembleare, che avevano bucato i mattoncini esterni del fabbricato provocando le lamentate infiltrazioni. 2/7 Con ordinanza del 20.04.2021 è stato nominato il c.t.u. al fine di Persona_2 verificare la presenza delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice e di quantificare i danni all'immobile previo accertamento della titolarità delle porzioni immobiliari.
Con successive note scritte del 16.12.2022 e del 18.09.2023 il convenuto ha evidenziato che nelle more del giudizio l'attore aveva venduto l'appartamento a Parte_1 CP_3
intervenuta nell'accordo transattivo del 17.11.2021 relativo ai lavori da farsi.
[...]
All'udienza del 25.9.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con comparsa conclusionale depositata il 23.11.2023 l'attore ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo ed ammettere le richieste istruttorie disattese;
in subordine, la parte ha chiesto al
Tribunale di condannare la parte convenuta al risarcimento del danno per il mancato godimento parziale dell'immobile nella misura di € 12.600,00 ovvero di € 16.500,00 per i danni ai locali cucina e soggiorno nella misura quantificata dal ctu di € 3.970,00 nonché dell'ulteriore danno per la camera da letto. Sotto tale ultimo profilo, l'attore ha esposto di non condividere la conclusione cui era giunto il c.t.u. in riferimento ai danni presenti nella camera da letto evidenziando che le macchie di umidità ivi presenti nella anzidetta dovevano imputarsi al . CP_1
Con comparsa conclusionale depositata il 15.12.2023 e con memorie di replica del 4.1.2024, il convenuto ha chiesto in via preliminare di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, in via principale, il rigetto della domanda attorea con condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che la domanda si presenti parzialmente fondata e che debba essere accolta alla luce delle seguenti motivazioni.
In via preliminare deve essere rigettata la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori formulati dalla parte attrice nelle memorie 183, VI comma, c.p.c. in quanto irrilevanti ai fini della decisione perché aventi ad oggetto circostanze pacifiche e, in ogni caso, oggetto della consulenza espletata nel corso del giudizio.
Allo stesso modo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta non meritevole di accoglimento in quanto la parte ha convenuto in giudizio correttamente il convenuto.
Passando al merito, osserva il Tribunale che nel corso del giudizio sono state accertate le infiltrazioni presenti nell'immobile della parte attrice. Tuttavia, durante le operazioni peritali sono state rilevate tracce di degrado causate da fenomeni infiltrativi per perdita idrica non del tutto attribuibili alla responsabilità Infatti, con relazione depositata in data CP_2
3/7 8.02.2022, il c.t.u. ha ricondotto le cause delle infiltrazioni presenti nella camera da letto ad elementi di proprietà attorea e le cause delle infiltrazioni presenti nella cucina e nel soggiorno alla facciata condominiale. In particolare, il c.t.u., dopo aver evidenziato che i fenomeni di umidità e degrado da infiltrazione idrica sono presenti nella camera da letto, nella cucina e nel soggiorno e la presenza di una lesione nel rivestimento della facciata esterna in corrispondenza del balcone est esterno alla camera da letto ed avere eseguito operazioni di saggi, ha individuato le cause del fenomeno di degrado accertate nella camera da letto nella perdita di tenuta idrica della pavimentazione sia del balcone est che del balcone sud escludendo la natura condominiale di tali elementi. Con riferimento agli ambienti cucina e soggiorno il c.t.u. ha, invece, individuato la causa del fenomeno di degrado nella perdita di tenuta idrica della facciata condominiale in mattoni a vista che riveste l'intero palazzo evidenziando, in proposito, che tale tipo di rivestimento è fonte generalmente di danni da infiltrazione ed imputando, conseguentemente, i danni conseguenti al CP_1
convenuto ai sensi dell'art. 1117 c.c. Con riferimento a tali ambienti, il c.t.u. ha anche affermato la necessità di intervenire con una manutenzione straordinaria dell'intera facciata dell'edificio in considerazione della carenza di impermeabilizzazione, quantificando i danni da infiltrazione accertati nell'appartamento attoreo in € 3.9700,00 per tinteggiatura dell'appartamento (cfr. voce 6 del computo metrico “Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche”). Infine, il ctu, dopo aver rilevato che al momento delle operazioni peritali l'immobile di proprietà attorea risultava svuotato di arredi, suppellettili o qualsiasi altra cosa materiale, con riferimento particolare al quesito n. 4, oltre ad evidenziare l'attualità del pericolo all'incolumità dell'attore o di terze persone connesso alla possibile caduta di pezzi di mattoncini o interi mattoncini a vista, ha evidenziato che la presenza di muffe nell'appartamento comporta che lo stesso non sia salubre affermando senza dubbio alcuno che nell'unità abitativa in questione è presente un inquinamento biologico da muffe il quale influisce negativamente sulla qualità del comfort abitativo.
Nel corso delle operazioni peritali il ctu ha dato, altresì, riscontro alle osservazioni del relative al mancato utilizzo di una strumentazione maggiormente adatta per la CP_1
rilevazione dell'umidità nell'intero spessore della parete, all'omessa esecuzione di un test di crescita delle muffe sulle pareti e all'errata quantificazione della somma dovuta a titolo 4/7 risarcitorio per aver il consulente esteso il danno anche ad ambienti nei quali non era stata riscontrata muffa confermando le conclusioni già rassegnate ed affermando testualmente che: “la strumentazione utilizzata per rilevare la presenza di umidità nei materiali edili è corretta, invero trattasi di un misuratore di umidità di materiali edili capace di leggere l'umidità fino a 4 cm, dotato di dichiarazione di conformità misuratore dell'umidità dei materiali. Il ctp del fa il confronto con CP_1
altra strumentazione la quale risulta essere eccessiva per il caso in specie visto anche i risultati utili e sufficienti ottenuti dalla strumentazione utilizzata dallo scrivente;
la tipologia dei degradi, unitamente ai saggi e alle misurazioni strumentali confermano quanto narrato nelle pagini precedenti;
è accertato l'insalubrità dell'ambiente abitativo come narrato nella relazione preliminare;
la quantificazione dei danni / ripristini si conferma quella illustrata nel precedente computo metrico, in quanto si è tenuto conto del metodo vuoto per pieno altrimenti bisognava considerare l'incartamento ect. dei vari serramenti, i lavori di dettaglio negli squarci, ect. il che avrebbe portato allo stesso prezzo.”
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il c.t.u. possano essere confermate integralmente accertando la responsabilità parziale del e CP_1 quantificando il danno nella misura di € 3.970,00.
Con riferimento alle osservazioni di parte convenuta si ritiene che le risposte fornite dal consulente e sopra riportate dal consulente siano esaustive. Quanto alle ulteriori doglianze osserva il Tribunale che l'allegazione relativa alle numerose convocazioni di assemblee condominiali per deliberare sui lavori di manutenzione necessari e all'impossibilità di raggiungere la maggioranza per deliberare anche a causa della non partecipazione alle stesse dell'attore non è supportata da alcun documento che provi l'effettivo svolgimento di assemblee sul punto e l'effettiva regolare convocazione dell'attore. Priva di pregio, infine, è la tesi che riconduce le predette infiltrazioni all'installazione di infissi esterni non autorizzati in quanto tale profilo non è in alcun modo emerso nel corso delle operazioni peritali.
Allo stesso modo le osservazioni di parte attrice formulate solo nel corso del giudizio (cfr. note scritte del 4.03.2022) secondo cui i fenomeni di umidità e degrado relativi alla stanza da letto defluivano all'interno della stessa tramite la parete perimetrale per la mancata impermeabilizzazione della stessa non possono essere accolte in quanto il ctu ha fornito validi argomenti per sostenere la tesi che le cause di degrado presenti sono da rinvenire nella perdita di tenuta idrica dei balconi posti ad est e sud. Infatti, come sopra anticipato, il c.t.u. ha riferito che tutte e due le pavimentazioni sono sollevate parzialmente a causa delle infiltrazioni idriche, che il suono sordo emesso dall'urto di un martello è indice di 5/7 distaccamento/sollevamento della pavimentazione dal sottostante massetto di allettamento e che le acque piovane infiltrandosi al di sotto della pavimentazione, dei summenzionati balconi, caratterizzata da un decaduto requisito di tenuta idrica, defluiscono, attraverso la parete perimetrale priva di requisiti impermeabilizzanti, verso l'interno della stanza da letto, al di sotto della pavimentazione in legno di quest'ultima generando l'indesiderato fenomeno di degrado così come rilevato sui luoghi di causa.
Da quanto esposto deriva, quindi, che non rientrando i balconi tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è possibile imputare al la responsabilità per tali danni. CP_1
Infine, in ordine alla richiesta di risarcimento dell'attore relativa al mancato canone percepito, quantificata in € 12.600,00, deve essere anzitutto osservato che nella ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di un edificio condominiale il danno subito dal proprietario per il parziale o totale mancato godimento dell'immobile può essere allegato e provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez II, n. 21835 del 9.10.2020). Ne consegue che la quantificazione del risarcimento ben può essere stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, mediante ricorso al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite.
Ciò premesso, nel caso di specie, l'attore ha dimostrato mediante la Parte_1 produzione di una scrittura privata del 1.07.2016 di aver sottoscritto con l'inquilino
[...]
un accordo riducendo il canone originariamente pattuito. In particolare, con tale CP_4 scrittura privata l'inquilino si accordava con l'attore per permanere nell'immobile CP_4
oggetto di causa pagando un canone nella misura ridotta del 50%, pari ad € 350,00 mensili, dal mese di marzo 2016 al mese di settembre 2017. Tuttavia, vale osservare che dall'esame della scrittura privata emerge che la stessa è stata stipulata in considerazione delle infiltrazioni presenti in una delle camere da letto, nel soggiorno e nel bagno padronale.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda in esame deve essere accolta in quanto la parte attrice ha dimostrato in giudizio di aver ricevuto un canone locativo ridotto nel periodo dal marzo 2016 a settembre 2017 e con riferimento al periodo successivo risultano acquisiti in atti elementi per ritenere che la parte non abbia potuto godere a pieno del suo immobile a causa delle condizioni di insalubrità accertate nello stesso dal ctu. Tuttavia, ai fini della quantificazione del danno, deve essere operata una riduzione dell'importo richiesto di euro
12.600,00 nella misura della metà in ragione dei risultati dell'accertamento peritale svolto che hanno dimostrato la responsabilità solo parziale del . CP_1
6/7 A fini di mera completezza osserva il Tribunale che l'accordo intervenuto con CP_3 non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio limitato, con la precisazione
[...]
delle conclusioni e i successivi atti, alla richiesta di risarcimento danni.
Le spese di lite sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e sono poste per la restante parte a carico del convenuto CP_1
soccombente e liquidate tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. 147/2022 e del valore della causa che si determina in base al decisum.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta la parziale responsabilità del convenuto in ordine ai danni da CP_1
infiltrazioni presenti nell'immobile oggetto di causa e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda attorea condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno della somma di euro 10.270,00 oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c.., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
- compensa per la metà le spese di lite;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della restante parte liquidata in complessivi euro 2.538,5 oltre euro 546,47 per marche da bollo e contributo unificato;
- pone definitivamente le spese di c.t.u, così come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto.
11.01.2024
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
7/7