TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/07/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 1257 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Parte_1
D'Onofrio, presso il cui studio elett.te domicilia in Cellole (CE), alla piazza
Raffaello p.co Primavera n. 13;
-appellante-
e quale F.G.V.S. per la Regione Campania, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Russo, presso il cui studio elett.te domicilia in Caianello (CE), alla via Russi n. 2;
-appellata-
OGGETTO: appello sent. n. 767/2017 GdP di Sessa Aurunca dep. 31.08.2017
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare 25.03.2025
IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra promuoveva appello Pt_1
avverso la sentenza in oggetto, con cui il giudice di pace di Sessa Aurunca aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento danni, dalla stessa azionata, per il risarcimento dei danni relativi al sinistro stradale verificatosi in tenimento del Comune di Cellole (CE), il giorno 17/06/2010. In particolare, parte appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la CP_1
parte estranea al giudizio.
Si costituiva la Compagnia ” chiedendo il rigetto Controparte_1
della proposta impugnazione.
La causa, documentalmente istruita, dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 23.04.2024, svolta in modalità “cartolare”, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 17.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo, per espletamento di ctu medica e, contestualmente, veniva formulata proposta transattiva.
Non avendo aderito la compagnia assicurativa alla proposta transattiva giudiziale, si procedeva al conferimento dell'incarico peritale ed espletata ctu, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 19 cpc
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Il motivo di appello, relativo all'illogicità della motivazione assunta dal Giudice di prime cure, si ritiene fondato.
Il Giudice di I° grado, senza entrare nella valutazione degli elementi probatori emersi nel corso dell'attività istruttoria espletata, ebbe a ritenere che la domanda attorea fosse da considerarsi improcedibile, nei confronti della Compagnia convenuta, perché quest'ultima era, a suo parere, da ritenersi parte estranea al giudizio, sulla base delle seguenti e testuali motivazioni: “1) – non può essere che un privato pulisca le banchine;
2) certamente è stato qualcuno incaricato dall'ente proprietario della strada;
3)- Parte attrice non si è attivata ad individuare la ditta appaltatrice dei lavori a cui apparteneva il veicolo
2 responsabile dell'incidente”.
È evidente, come la motivazione addotta dal giudice di primo grado, a fondamento della pronuncia di improcedibilità, sia basata su mere supposizioni personali, avulse da ogni logica giuridica che non legittimano né il rigetto della domanda né ancor prima la dichiarazione di improcedibilità della stessa.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la parte attrice ha assolto a tutti i suoi oneri, ha regolarmente sporto formale querela, denunciando il fatto alle
Autorità e lo ha fatto nei termini affinché potessero essere espletate delle indagini per individuare il responsabile dell'accaduto, ha informato la Compagnia designata e la CONSAP ed ha assolto al suo onere probatorio, provando che vi era stato uno scontro tra due veicoli a motore in circolazione e che il conducente del veicolo danneggiante si era allontanato senza lasciarsi identificare e senza prestare i dovuti soccorsi. Tra l'altro, la stessa Compagnia designata convenuta, nel giudizio di 1° grado non sollevava le eccezioni sul punto.
Pertanto, accolto il motivo di censura, la domanda andrà esaminata nel merito.
Codesto giudicante, ritiene che, dall'istruttoria espletata in primo grado, sia emersa la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra in Pt_1
quanto, i testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato la dinamica rappresentata nell'atto introduttivo.
In particolare, il teste riferiva: “ … ho visto dopo che anch'io Testimone_1
avevo svoltato con la stessa direzione di marcia della Renault TW, che quest'ultima si trovava la carreggiata ostruita da un mezzo meccanico munito di apposito braccio che era intento nella pulizia della banchina stradale…preciso che la presenza di detto mezzo meccanico non era presegnalata in alcun modo né con cartelli stradali né con personale apposito…preciso che dopo la svolta, il mezzo meccanico si trovava in un tratto rettilineo deviante a destra, a circa
200/300 metri dall'incrocio con la Domiziana… la conducente della TW era una mia compaesana che conosco di vista e nulla poteva fare per evitare
l'impatto proprio per l'improvviso ostacolo posto sulla carreggiata percorsa e riusciva unicamente a sterzare per evitare l'urto frontale …ricordo di essermi fermato per prestare i primi soccorsi alla conducente della Renault TW, che
3 era da sola in auto, indossava la cintura e si lamentava per dolori diffusi in varie parti del corpo… ho visto che dopo l'urto, il conducente del mezzo meccanico si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso e senza lasciarsi identificare … provvedevo a spostare sia la mia autovettura che quella rimasta coinvolta nel sinistro (Renault TW) in una piazzola posta più avanti sulla sinistra…preciso che il mezzo meccanico si allontanava lentamente ma io non mi sono inizialmente preoccupato perché pensavo che si stava posizionando più avanti per parcheggiare…preciso che i punti d'urto erano tra la parte anteriore sinistra della Renault TW e la ruota posteriore sinistra del mezzo meccanico che procedeva in direzione Domiziana. Ricordo che il mezzo meccanico era rossiccio e, al momento del sinistro, piovigginava ma vi era buona luce naturale… preciso che sul luogo del sinistro, fino a quando sono rimasto, non sono intervenute Autorità… riconosco i rilievi fotografici che mi vengono mostrati dalla produzione di parte attrice con i danni in atto”.
Il teste riferiva: “… davanti a noi, a breve distanza, circa 30 metri, Testimone_2 vi era un'autovettura modello Renault TW, di colore grigio … subito dopo aver svoltato dalla SS. Domiziana, alla prima curva a destra si è trovata la carreggiata occupata da una trattrice con braccio che era impegnata nella pulizia delle piante poste ai lati della strada…preciso che la presenza sulla carreggiata di tale mezzo non era in nessun modo segnalata né con personale né con segnaletica. Preciso che la trattrice era praticamente al centro della carreggiata…Ho visto che la TW finiva, nonostante il tentativo di evitarla, contro la trattrice e l'impatto avveniva tra la parte anteriore della e la CP_2
parte posteriore sinistra della trattrice poiché la stessa trattrice si trovava con direzione opposta alla nostra e quindi verso la SS. Domiziana… la conducente della TW era una ragazza e si trovava solo lei nell'autovettura … indossava le cinture di sicurezza e si lamentava per dolori in varie parti del corpo e soprattutto al braccio e al naso… ricordo che il conducente della trattrice, dopo aver fatto segno con la mano di voler spostare il mezzo per poi scendere, si allontanava dal luogo del sinistro senza fermarsi, senza farsi identificare e senza prestare i soccorsi… non abbiamo preso il numero della targa perché impegnati
4 a soccorrere la conducente della provvedevamo a spostare CP_3
l'autovettura che si trovava in posizione pericolosa… non sono intervenute
Autorità ma a distanza di poco, circa 15/20 minuti, sono intervenuti sul posto i familiari contattati telefonicamente dalla stessa ragazza. Preciso che per le conseguenze dell'urto la conducente della perdeva del sangue dal naso… CP_2
riconosco nei rilievi fotografici che vengono mostrati, allegati alla produzione di parte attrice e sottoscrivo gli stessi, l'autovettura Renault TW rimasta coinvolta nel sinistro a cui ho assistito e i danni in atto”.
Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di I° grado, può ritenersi provato che la responsabilità dell'occorso sinistro sia da attribuire alla condotta esclusiva del conducente del veicolo che era sulla strada e quindi circolava, rimasto non identificato (tipica ipotesi prevista dal comma 1 – ipotesi a), art. 283 del D. Lgs. n° 209/2005).
Secondo parte appellata, invece, la responsabilità del sinistro sarebbe da addebitare alla stessa parte attrice, per non aver superato la presunzione di responsabilità operante in caso di tamponamento.
In realtà, quanto dedotto dall'appellata, appare destituito di fondamento, tenuto conto che nel caso di specie non si è in presenza di un tamponamento, in quanto i veicoli coinvolti non viaggiavano nella stessa direzione, ma in direzione opposta, come emerge non solo da quanto rappresentato nell'atto introduttivo, nella parte in cui l'istante dichiara di aver evitato un frontale, ma soprattutto da quanto si evince dalle dichiarazioni testimoniali, infatti il teste riferiva: “preciso Tes_1 che i punti d'urto erano tra la parte anteriore sinistra della Renault TW e la ruota posteriore sinistra del mezzo meccanico che procedeva in direzione
Domiziana” e il teste : “Ho visto che la TW finiva, nonostante il Tes_2 tentativo di evitarla, contro la trattrice e l'impatto avveniva tra la parte anteriore della e la parte posteriore sinistra della trattrice poiché la stessa trattrice CP_2 si trovava con direzione opposta alla nostra e quindi verso la SS. Domiziana”.
Per le ragioni esposte, la domanda appare fondata nell'an.
In merito al quantum risarcitorio, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvisando elementi per disattenderlo, tenuto conto
5 anche delle precisazioni che il ctu, nominato in sede di appello, ha fatto in risposta alle osservazioni del ctp della compagnia assicurativa.
Innanzitutto, il ctu ha accertato che la sig.ra a Parte_1 seguito del sinistro del 12.05.2010, ebbe a riportare “trauma contusivo spalla sin, ginocchio sin, gamba sin con ematoma locoregionale. Trauma piramide nasale”
e che “la condizione refertata dal PS del PO di Sessa Aurunca con verbale
n°1510 del 12.5.2010 può essere compatibile con la dinamica descritta”.
Accertata la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica e, quindi,
l'esistenza del nesso di causalità, ha quantificato il danno biologico e le lesioni in
3 (tre) punti I.P. + giorni 10 (dieci) di I.T.A. + giorni 29 (ventinove) di ITP al
50% + giorni 29 (ventinove) di ITP al 25%.
Pertanto, sulla base delle suddette risultanze, il danno non patrimoniale, subito dall'istante a seguito del sinistro di causa, può essere quantificato in complessivi
€ 4942,48 (di cui € 3.188,61 per danno biologico ed € 1.753,87 per danno temporaneo). Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione del danno, in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi.
Sempre per mancanza di prova, non si è riconosciuto il danno morale.
Trattandosi di un debito di valore, la somma andrà devalutata al momento del sinistro (12.05.2010) e sulla somma devalutata sarà dovuta la rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici Istat, unitamente agli interessi compensativi, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
6 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M.
55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 5.200,00) e dell'attività espletata.
Sono poste a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori, anche le spese di ctu
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa di appello rg 1257/2018 così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, riconosce la responsabilità esclusiva del veicolo “non identificato” nella causazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, condanna la Compagnia
[...]
in persona del l.r.p.t., quale Impresa Individuata dal F.G.V.S., al CP_1
pagamento, in favore della sig.ra della Parte_1 complessiva somma di € 4942,48, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
-condannare altresì la in persona del l.r.p.t., Controparte_1 quale Impresa Individuata dal F.G.V.S. al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 391,13 per esborsi (di cui € 206,13 per il primo grado ed € 185 per l'appello) ed in € 3.817,00 (di cui €
1265,00 per il primo grado ed € 2.552,00 per l'appello) per compensi, oltre al
15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
-pone le spese di ctu, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 03/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
7