CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. CO S. CA – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. RT IN II – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 936//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.10.2025 e vertente tra:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pavone, Parte_1 Parte_2 giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Largo
Madonna dei Sette Dolori n. 11, presso il suo studio;
Appellanti
contro
, in persona del Direttore Generale e del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Donato, giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in primo grado, el. dom. in Pescara, Via Firenze n. 117, presso il suo studio;
Appellata
Avverso la sentenza n. 1072/2024 depositata il giorno 20.09.2024 dal Tribunale di Pescara, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 4057/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accogliere, per tutto quanto argomentato in premessa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, procedere ad un corretto inquadramento giuridico della vicenda in oggetto, ad una riqualificazione e riquantificazione dei danni patiti dagli appellanti, con una puntuale definizione della responsabilità professionale, al fine di consentire il giusto risarcimento del danno subito.
Conseguentemente, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere tutte le conclusioni già avanzate in prime cure, cioè accertare ai sensi degli artt. 1218, 1223, 128 e 209 c.c.,
la responsabilità medica della con conseguente risarcimento di tutti i Parte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli esponenti in conseguenza dell'omessa diagnostica addebitabile alla odierna appellata, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226
c.c., potendo eventualmente e prudenzialmente tenersi conto anche di quanto stimato in premessa al capitolo D dell'atto di citazione di primo grado, oltre agli interessi e rivalutazione, il tutto per come esposto in narrativa.
Riformare l'impugnata decisione con riferimento alla quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado per le motivazioni in premessa.
Con vittoria di spese e compensi integrali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in via principale: integralmente rigettare l'appello, siccome inammissibile ed infondato, in ogni caso rigettando le domande tutte spiegate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, poiché infondate, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese e competenze di lite;
pag. 2/36 in via subordinata: -nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
detrarre, in ogni caso, dalle somme che dovessero essere riconosciute in favore degli odierni appellanti, tutte le somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore della piccola per indennità di Persona_1 assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 4057/2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
RIGETTA la domanda formulata dagli attori, nella qualità di legali rappresentati della figlia minore . RIGETTA la domanda formulata dagli attori, Persona_1 avente ad oggetto la lesione del diritto di valutare liberamente la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza.
ACCOGLIE la domanda formulata dagli attori con riguardo alla lesione del diritto di affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita di un figlio malformato e per l'effetto ND la al pagamento, in favore degli attori, Parte_3 della somma di € 20.000,00 (10.000,00 ciascuno) a titolo di risarcimento del danno morale, oltre accessori come indicato in motivazione.
COMPENSA nella misura del 60% le spese di lite.
ND la convenuta a versare agli attori la quota residua che liquida in € 218,00 per spese ed € 2.030,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria”. pag. 3/36 Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 13.10.2021 Pt_1
e , in proprio ed in qualità di genitori della minore
[...] Parte_2
Parte
, nata il [...], hanno convenuto in giudizio la di Persona_1
PESCARA chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da loro subiti a causa dell'omessa diagnosi prenatale della malformazione congenita, riscontrata alla nascita alla figlia . Per_1
A sostegno della domanda hanno dedotto che la sig.ra di 32 anni all'epoca Pt_1 dei fatti, aveva effettuato accertamenti clinici nel corso della terza gravidanza (data ultima mestruazione 24/02/2005) tra cui una ecografia morfologica in data 27/07/2005
(25+5 sett. gestazionali).
Il referto di tale ecografia, conforme agli standard di refertazione dell'epoca, deponeva per una normale anatomia fetale.
L'attrice si era sottoposta successivamente ad una seconda ecografia in data 19/11/2005, nella quale era stata riscontrata una biometria fetale normale. Lo studio flussimetrico fetale deponeva per una condizione di benessere fetale sotto il profilo ossigenativo - metabolico.
In data 24/11/2005 era stata ricoverata per essere sottoposta a taglio cesareo reiterato, considerato che le due gravidanze precedenti erano esitate in taglio cesareo.
Dalla lettura della cartella clinica emerge che la sig.ra aveva effettuato tre visite Pt_1 nel corso della gravidanza e due ecografie.
Il taglio cesareo programmato era stato effettuato in data 24/11/2005 e, alla nascita, erano state accertate a carico della neonata, malformazioni consistenti Persona_1 in assenza del globo oculare sinistro, piede calcaneo valgo pronato bilaterale, plica palmare unica nella mano destra.
Nell'arco dei mesi successivi era emerso un evidente e severo ritardo mentale.
Attualmente , di anni 15 e 10 mesi, riesce a camminare da sola utilizzando Per_1 scarpe e plantari ortopedici, ma necessita di assistenza continua per superare scale e dislivelli. È in grado di controllare gli sfinteri, ma non di curare la propria igiene pag. 4/36 personale. Legge e scrive in maniera elementare e presenta un livello cognitivo di circa
6 -7 anni.
Assumendo che le anomalie morfologiche sopra descritte erano visibili e diagnosticabili già in sede di ecografia ostetrica morfologica, effettuata in data 27 luglio 2005 e ripetuta in data 19.11.2005, gli attori hanno dedotto che, tale carenza informativa, non solo aveva trovato i genitori del tutto impreparati alla nascita ed alla crescita di una figlia con le patologie sopra indicate, ma aveva anche impedito alla sig.ra di Parte_4 valutare liberamente la possibilità di interrompere la gravidanza, scelta che, alla data di effettuazione dell'esame, era giuridicamente possibile.
2. Si è costituita in data 29.12.2021 la contestando le avverse Parte_3 pretese, evidenziando che, dalla documentazione clinica in atti risulta che, in data
27.07.2005, la sig.ra alla sua terza gravidanza ed alla 25° settimana di Pt_1 gestazione, si era sottoposta, su prescrizione del medico curante, ad un'ecografia morfologica presso l'Unità Operativa di Ginecologia e di Ostetricia dell'Ospedale
Civile di Pescara.
Da tale indagine diagnostica era emersa una condizione di assoluta normalità e di benessere fetale, oltre che l'assenza di malformazioni prenatali. Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, lo screening prenatale, eseguito da un ecografista esperto e secondo i dettami della buona pratica clinica, non evidenzia nessuna malformazione a carico della nascitura.
Nel mese di novembre 2005, l'attrice aveva eseguito un nuovo accertamento ecografico presso il nosocomio pescarese, da quale era emerso un buon accrescimento fetale ed un regolare decorso della gravidanza.
In data 24.11.2005, alla 39° settimana di gestazione, la sig. era stata ricoverata Pt_1 presso il Reparto di Ostetricia e di Ginecologia del P.O. di Pescara, con diagnosi di travaglio di parto.
Alla nascita, la piccola presentava un punteggio “Agpar” pari a 8 al primo Per_1 minuto e 9 al quinto minuto dalla nascita.
Dall'esame obiettivo era tuttavia emersa l'assenza del bulbo oculare sinistro, con plica palmare unica a dx.
pag. 5/36 Assumendo che la patologia oculare della neonata non fosse rilevabile e/o diagnosticabile, in sede di ecografia morfologica, considerati i limiti intrinseci dell'esame, la convenuta ha contestato gli assunti di parte attrice, precisando che l'ecografia morfologica di primo livello costituisce la seconda delle tre ecografie previste dalle linee guida, emesse dal Ministero della Salute, per controllare la salute del bambino durante il periodo di gestazione.
L'accertamento della malformazione oculare della piccola non era richiesto ed Per_1 in ogni caso, non era identificabile nel corso della valutazione ecografica, eseguita dai sanitari dell'Unità Operativa di Ginecologia e di Ostetricia del P.O. di Pescara.
La visualizzazione del contenuto delle orbite e, dunque, la anoftalmia all'occhio sinistro non era né prevista né rilevabile e/o diagnosticabile mediante l'esecuzione di un'ecografia morfologica, essendo tale indagine diagnostica limitata alla visualizzazione delle sole orbite della nascitura.
La mancata diagnosi ecografica non era quindi espressione di una condotta imperita da parte del sanitario, considerato che numerosi studi clinici hanno accertato che la capacità predittiva dell'esame ecografico del II trimestre ha una sensibilità inferiore al
20% in caso di anoftalmia (Eurocat “European Surveillance of Congenital Anomalies”).
Ha dedotto che, anche se i sanitari avessero rilevato la presenza di una sospetta
“anoftalmia”, non si sarebbe comunque potuto pervenire, in fase prenatale, alla diagnosi della rara patologia malformativa diagnosticata alla nascita.
L'assenza di alterazioni cariotipiche nel sangue periferico della neonata consente di affermare che, anche in presenza di un sospetto diagnostico di malformazione oculare,
l'esecuzione di un'amniocentesi non sarebbe stata in alcun modo dirimente, trattandosi di una patologia malformativa geneticamente determinata.
In relazione all'assunto di parte attrice, secondo cui l'inadempimento del sanitario aveva impedito alla sig.ra di interrompere la gravidanza, evidenziava che anche Pt_1 un'eventuale diagnosi di malformazione oculare non avrebbe consentito alla gestante di procedere ad un'interruzione della gravidanza. L'art. 6 della Legge n.194 del 1978 dispone che, dopo i primi novanta giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza può essere eccezionalmente consentita solo quando la gravidanza ed il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando sono accertati processi patologici, pag. 6/36 tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Pertanto, la semplice presenza di anomalie fetali non autorizza l'interruzione della gravidanza nel secondo trimestre, essendo necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra tali anomalie ed un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
3.Espletata l'istruttoria, sulla scorta della CTU la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover parzialmente accogliere la domanda proposta da e ritenendo congrua la liquidazione di euro Parte_1 Parte_2
10.000,00 cadauno, a titolo di risarcimento del danno morale (dunque, limitatamente al danno derivante dal trauma subito dai genitori per essersi trovati, senza alcuna preparazione, di fronte alla realtà di una figlia affetta da grave disabilità), e compensando le spese di lite nella misura del 60%.
4.La sentenza è stata impugnata da e (che ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la totale riforma) il giorno 25.10.2024 per nove motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
La , costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto.
Con ordinanza del 26.02.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al giorno
08.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritenevano errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice – nella parte in cui avrebbe trascurato la principale questione inerente il principio di autodeterminazione informata dei genitori, incentrando l'intera controversia esclusivamente sul profilo abortivo, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana, in base al cd. wrongful birth – articolando nove motivi di doglianza.
1.1 Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la parte motiva del provvedimento impugnato che avrebbe asseritamente trascurato la questione principale pag. 7/36 inerente il diritto all'autodeterminazione informata dei genitori, limitandosi alla sola facoltà della gestante di interrompere la gravidanza, sì incorrendo nella violazione delle norme vigenti in materia. Infatti, a detta di costoro, il primo giudice avrebbe erratamente fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla difesa intrapresa dalla originaria parte convenuta, focalizzando l'intera controversia esclusivamente sul profilo abortivo.
Di converso, il Tribunale avrebbe dovuto – sempre secondo quanto prospettato dagli appellanti – ricondurre la vicenda alla responsabilità professionale medica ex art. 1218
c.c., in ragione della natura contrattuale del rapporto, non già alla fattispecie, invero trattata, del “wrongful birth”, senza tralasciare il dato fondamentale circa la completa informazione ai genitori del nascituro su eventuali malformazioni.
La censura non tiene conto, come si vedrà, del fatto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in questione e liquidato agli appellanti complessivi 20.000,00 euro.
1.2 Col secondo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui avrebbe disconosciuto l'inadempimento medico, invero, asseritamente verificatosi. A loro detta, in particolare, il Tribunale nonostante abbia accertato la sussistenza di una omissione medica, si sia discostato da quanto accertato dai CCTTUU – e da esso stesso richiesto –,
i quali in merito alla diagnosi di anoftalmia sinistra, rilevavano che questa poteva essere rilevabile già in fase prenatale attraverso la cd. morfologica, senza nemmeno motivare adeguatamente circa le ragioni di detto discostamento.
Anche questa censura non tiene conto del fatto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in questione e liquidato agli appellanti complessivi 20.000,00 euro.
1.3 Mediante il terzo motivo d'appello la ed il censurano la sentenza Pt_1 Per_1 impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente sottostimato la condizione di genitorialità priva di consapevolezza, riducendo in tal modo la questione ad un mero turbamento emotivo, limitando la valutazione del danno ad irrisori sentimenti di rabbia e delusione, ritenendo congrua la liquidazione di euro 10.000,00 cadauno a titolo risarcitorio.
Questo motivo, che si premette fondato, verrà trattato come in seguito.
1.4 Con il quarto motivo d'appello censurano la statuizione del primo giudice in ordine alla non ammissione della cospicua articolazione della prova orale formulata dagli pag. 8/36 appellanti già con l'atto di citazione e successivamente integrata con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., trascurando, altresì, la documentazione medica della Pt_1 risalente al momento immediatamente successivo alla nascita della figlia , Per_1 attestante la necessità di ricorrere ad una cura farmacologica ansiolitica.
Trattasi di censura che, si premette, è irrilevante ai fini della presente decisione.
1.5 Mediante il quinto ed il sesto motivo di gravame gli appellanti ritengono errata la parte motiva della sentenza appellata che avrebbe apoditticamente ritenuta congrua la liquidazione del danno non patrimoniale con la irrisoria cifra complessiva di euro
20.000,00; nonché avrebbe errato nel valutare il danno risarcibile in concreto, indebitamente tralasciato il danno patrimoniale, considerate le elevate esigenze familiari
– anche e soprattutto in merito alle possibilità materiali ed economiche – che un danno simile continua a comportare.
La censura, che nulla aggiunge rispetto alla terza, non ha alcun fondamento avuto riguardo al danno patrimoniale, invocato senza alcuna allegazione e prova di esborsi resisi necessari per accudire la figlia oltre quelli preventivabili.
1.6 Col settimo motivo di censura gli appellanti lamentano l'erroneità del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda relativa alla lesione del diritto della gestante di valutare liberamente la possibilità di interrompere la gravidanza. A detta degli stessi, il giudice di prime cure avrebbe erratamente escluso la sussistenza, nella specie, di una lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante rispetto ad una scelta abortiva, in quanto detta possibilità sarebbe comunque stata preclusa a quest'ultima, in conformità a quanto statuito dalla normativa vigente al momento del fatto.
Contrariamente, il primo giudice avrebbe dovuto: a) riconoscere la responsabilità del medico poiché la patologia fetale – difformità delle orbite e anoftalmia sinistra – era perfettamente diagnosticabile in epoca prenatale se solo il sanitario avesse interpretato correttamente le immagini ecografiche ed avesse indirizzato l'odierna appellante a svolgere ulteriori accertamenti per una sospetta sindrome genetica presso strutture idonee e competenti;
b) tenere conto di due questioni fondamentali, quali in primis, quella concernente la possibilità di vita autonoma del feto che deve essere risolta con riferimento al grado di maturità raggiunto al momento in cui il medico ha omesso di pag. 9/36 tenere la condotta doverosa;
ed, in secondo luogo quella riguardante l'onere probatorio, il quale incomberebbe sul medico debitore della prestazione non eseguita;
c) prendere in debita considerazione la circostanza per cui, se la gestante fosse stata correttamente informata dalla struttura sanitaria, avrebbe potuto scegliere se interrompere la gravidanza in altri Paesi europei, ove non sussistono limiti temporali per poter praticare l'aborto; d) considerare adeguatamente la circostanza per cui, se la gestante fosse stata informata, avrebbe esercitato la volontà di interrompere o meno la gravidanza, posto che dal compendio probatorio era emerso che la sceglieva di sottoporsi all'esame Pt_1 diagnostico dell'ecografia morfologica, al fine di verificare eventuali malformazioni del feto.
La censura, si premette, è infondata.
1.7 Mediante l'ottavo motivo la e il lamentano l'erroneità del Pt_1 Per_1 provvedimento appellato nella parte in cui ha erroneamente rigettato la domanda formulata dagli originari attori in qualità di legali rappresenti della figlia minore
, senza adeguatamente considerare che l'istanza in parola sarebbe stata avanzata Per_1 in qualità di genitori aventi diritto a compiere scelte informate e consapevoli sulla prosecuzione della gravidanza, non già in relazione alla condizione fisica della minore.
La doglianza non è comprensibile e non pare, in ogni caso, contraddire quanto ritenuto in primo grado nel seguente paso motivazionale:
“Infine, per quanto attiene al nascituro, la giurisprudenza è ormai consolidata nel negare un diritto dello stesso al risarcimento del danno da wrongful birth, definito anche come
“diritto a non nascere se non sano”.
Il dato normativo da cui si desume l'inesistenza del già menzionato diritto è quello delle disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194.
Tale legge prevede la possibilità per la donna di interrompere volontariamente la gravidanza solo entro limiti normativamente disciplinati.
L'interruzione volontaria della gravidanza è infatti consentita, senza alcuna finalità eugenetica ed al solo scopo di evitare un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, pericolo che deve essere “serio” entro i primi novanta giorni e “grave” in epoca successiva.
pag. 10/36 L'ordinamento, pertanto, ha scelto di tutelare maggiormente il soggetto giuridico già esistente, a scapito del nascituro, la cui condizione di salute, da sola, non rileva al fine dell'interruzione della gravidanza.
Bisogna, inoltre, ricordare che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna.
Nessun diritto a non nascere se non sano risulta quindi configurabile in capo al nascituro.
Questi non è titolare di alcuna situazione giuridica: la sua salute e la sua vita risultano tutelate solo in via subordinata, prevalendo, in un'ottica di bilanciamento dei valori, la vita e l'integrità psico-fisica della madre.
A tal proposito è necessario considerare il problema del titolo giuridico ascrivibile al soggetto ancora non nato, ma concepito e dei diritti a quest'ultimo riconducibili.
Sul piano del diritto positivo, l'unico dato a disposizione per dare una risposta al quesito in esame è rintracciabile nell'articolo 1 del Codice civile, che riconduce l'acquisizione della capacità giuridica al momento della nascita ed allo stesso evento subordina l'esistenza di quei diritti che l'ordinamento riconosce a favore del nascituro.
Tra i diritti che la legge riconosce al nascituro, tassativamente previsti dal Codice civile, non rientra, come accennato, un diritto a nascere sano o un diritto a non nascere.
La Suprema Corte ha precisato che, anche considerando giustamente il contratto tra la gestante ed il medico come contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, il dovere di protezione nei confronti del nascituro attiene alla nascita dello stesso e non alla non nascita, se malformato (cfr Cassazione Sez. III n. 14488 del 29/07/2004).
Ciò comporta che il concepito malformato, una volta nato, non può far valere come danno proprio da inadempimento contrattuale il fatto che, non essendo stata posta la madre nella condizione di tutelare il suo diritto alla salute, attraverso l'aborto, egli sia nato con malformazioni congenite e con conseguenze dannose alla persona ed eventualmente al patrimonio.
Da quanto sopra esposto, consegue il rigetto della domanda risarcitoria presentata dagli attori, in qualità di legali rappresentanti della figlia minore , posto Persona_1 che non è configurabile alcuna lesione riconducibile alla sfera giuridica della minore.” pag. 11/36 1.8 Con la nona ed ultima censura gli appellanti ritengono errata la statuizione del giudice di prima istanza che, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, avrebbe applicato lo scaglione relativo al valore della causa sino ad euro 52.000,00, in luogo di quello previsto per le cause aventi valore indeterminato, benché fosse stata avanzata apposita domanda al Tribunale di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226
c.c., applicando, peraltro, una compensazione delle spese nella misura del 60%, senza che ve ne ricorressero i presupposti giuridici.
La regolamentazione delle spese seguirà l'esito della presente decisione, si può solo evidenziare che lo scaglione relativo al valore della causa sino ad euro 52.000,00 è lo stesso di quello previsto per le cause aventi valore indeterminato e che gli appellanti non sembrano essersi accorti che in primo grado il Tribunale, alla luce di un decisum di
20.000,00 euro, ha applicato lo scaglione sino a 26mila col riconoscere loro € 2.030,80 per compensi professionali, somma che corrisponde esattamente al 40% dei 5077,00 euro previsti come compenso medio per detto scaglione.
2.L'appello, come premesso, è parzialmente fondato relativamente al quantum del danno riconosciuto in prime cure ed i motivi possono essere ulteriormente trattati secondo quanto si dirà.
3.Passando, in dettaglio, al merito, pare opportuna una premessa di ordine generale, utile all'inquadramento giuridico delle questioni che vengono nella specie in rilievo.
Incontestata – e comunque incontestabile – la natura contrattuale del rapporto intercorso tra la e la e la analoga natura del rapporto conseguente al Pt_1 Parte_3
«contatto sociale» tra la stessa e la struttura sanitaria (il presidio ospedaliero di Pescara) che eseguì il 27.07.2005 la cd. ecografia morfologica del secondo trimestre di gravidanza (in ordine alla cui responsabilità non sono suscettibili di trovare applicazione
– nel senso di affermarne la natura aquiliana, piuttosto che contrattuale -, le norme sopravvenute di cui agli artt. 3 comma 1 legge 189/2012 e 7 comma 3 legge 24/2017, le quali non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore: Cass. 28811/2019; 28994/2019) ed altrettanto incontestata (e comunque incontestabile) l'estensione degli effetti protettivi del contratto e del contatto sociale anche agli stretti congiunti della gestante, anche in forza pag. 12/36 dei principi desumibili dai numerosi arresti giurisprudenziali che affermano come nell'ambito delle prestazioni mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trovi il suo (unico) «luogo di emersione con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto, atteso che la prima si atteggia alla stregua di un soggetto, per così dire, "esponenziale" degli interessi, oltre che dello stesso nascituro, anche di tutti gli altri soggetti appartenenti allo stretto nucleo familiare in cui il medesimo, una volta nato, andrà ad inserirsi» (così, Cass. ord, 21404/2021 e già Cass.
14258/2020 e precedenti ivi citati), occorre svolgere qualche considerazione in ordine ai peculiari profili di responsabilità astrattamente ravvisabili in fattispecie – quali quella qui in esame – di asserita omissione informativa concernente le condizioni del feto da parte del medico che ha in cura la gestante o che esegua sugli stessi specifici accertamenti finalizzati anche ad una diagnosi prenatale di eventuali anomalie o malformazioni fetali.
A parte l'ovvio rilievo che – al pari di qualsiasi fattispecie di responsabilità da condotta omissiva – l'accertamento del nesso causale (l'onere della cui prova ricade sul danneggiato, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità condivisi da questa Corte), da compiersi secondo la regola del «più probabile che non» ovvero della «evidenza del probabile», si sostanzia nello stabilire, con giudizio controfattuale, se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, «tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)» (così, Cass. 21530/2021, peraltro espressiva di un orientamento consolidato), quello che deve rilevarsi è che il tema della omessa diagnosi di malformazioni fetali, tradizionalmente ancorato al concetto di «nascita indesiderata» ovvero alla circostanza che, in mancanza della diagnosi delle patologie del feto, la gestante non sarebbe stata informata e non avrebbe potuto esercitare il diritto alla interruzione di gravidanza previsto dalla legge 194/1978, è stato, nella più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, oggetto di una parziale revisione (peraltro pag. 13/36 connessa alla progressiva valorizzazione in chiave risarcitoria di ogni lesione del diritto all'autodeterminazione, che tutela il diritto al consenso informato e alla possibilità di meditare sulle conseguenze e in ordine possibili scelte, terapeutiche e non, che oggi trova tutela nella legge 219/2017), i cui esiti possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
A). Ove venga allegato che l'inadempimento (o il fatto illecito) concretizzatosi nella omessa diagnosi tradottasi in omessa informazione abbia leso il diritto della gestante di ricorrere alla interruzione della gravidanza, è (secondo i principi stabiliti da Cass. SU
25767/2015 e seguiti dagli arresti successivi, ma già affermati dal precedente orientamento maggioritario) onere di chi chiede il risarcimento dei danni conseguiti alla nascita che si sarebbe voluto e potuto evitare (danni-conseguenza che possono comprendere, sempre che se ne fornisca la prova ex art. 1223 c.c., sia i pregiudizi di carattere biologico, relazionale o morale, sia gli esborsi patrimoniali anche futuri direttamente conseguenti alla nascita ed al mantenimento di un figlio affetto dalle malformazioni o patologie non diagnosticate ante partum), provare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa del diritto alla interruzione della gravidanza.
Questa, mentre entro i primi novanta giorni di gestazione richiede la sussistenza di un
«serio» pericolo per la salute psichica della donna in relazione a «previsioni» di malformazione del concepito, dopo i primi novanta giorni richiede l'accertamento
(quanto meno ragionevolmente probabile, secondo una valutazione ex ante) di
«rilevanti» anomalie o malformazioni del feto, tali da determinare un «grave» pericolo per la salute psichica della gestante o - ove sussista capacità di vita autonoma del feto - per la vita della gestante medesima (si veda, ad esempio Cass. 2150/2022).
In entrambi i casi, inoltre, essenziale è la preesistente volontà di quest'ultima di porre termine alla gravidanza ove adeguatamente e tempestivamente informata delle suddette condizioni fetali.
Anche tale ultimo elemento volitivo è oggetto di dimostrazione da parte di chi aspiri al risarcimento, ancorché possa farsi ricorso alla prova per presunzioni semplici, ad integrare la quale non è tuttavia sufficiente la sola malformazione del feto (da cui non può neanche desumersi sic et simpliciter il rischio di un grave pericolo per la salute pag. 14/36 psichica della gestante), né la mera richiesta o accettazione di esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto (Cass. 12264/2014; 7269/2013).
Escluso qualsiasi automatismo probatorio e risarcitorio, la prova che la gestante, se adeguatamente informata dai sanitari delle malformazioni, delle malattie o delle tare del feto, avrebbe interrotto la gravidanza, richiede dunque, oltre alla specifica allegazione di una volontà in tal senso, la allegazione e la prova quanto meno di indizi fattuali sintomatici ex ante della volontà di abortire e della possibilità di farlo e, quindi, della
«più probabile che non» insorgenza ante partum di un pericolo serio (nel primo trimestre di gravidanza) o grave (dopo il primo trimestre) per la salute o, eventualmente, per la vita della donna in conseguenza di «prevedibili» (nei primi 90 giorni di gestazione) o «accertabili» (decorso il 90° giorno di gravidanza) anomalie o malformazioni del feto (si veda, tra le più recenti, Cass. ord. 11123/2020).
B).Ove, invece, venga allegato (eventualmente in via subordinata o alternativa) che la omessa diagnosi e la conseguente omessa informazione abbiano leso esclusivamente il diritto alla «autodeterminazione procreativa dei futuri genitori», pregiudicando solo la loro scelta consapevole di portare avanti la gravidanza e di avere il tempo per prepararsi psicologicamente e materialmente, alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie, la domanda di risarcimento dei danni che da una simile lesione siano conseguiti (quindi non dei pregiudizi derivanti dalla nascita in sé considerata, ma solo di quelli connessi alla maggiore traumaticità di un evento che sarebbe stato possibile elaborare anticipatamente, attenuandone così le conseguenze di carattere non patrimoniale o riducendo, eventualmente, gli oneri patrimoniali mediante una anticipata programmazione del percorso terapeutico e/o assistenziale da intraprendere nell'interesse del figlio menomato o malato) non richiede, per potere essere accolta, la prova della volontà e della possibilità giuridica di abortire, ma esclusivamente l'accertamento – all'esito di un giudizio comparativo tra la situazione verificatasi in seguito all'omessa informazione e quella che si sarebbe avuta se la gestante ed i suoi stretti familiari fossero stati posti nelle condizioni di autodeterminarsi - di pregiudizi che vadano oltre la lesione della mera privazione del diritto di scegliere (danno-evento non risarcibile ex se) e che integrino, pertanto, un nocumento connotato dal requisito della gravità. pag. 15/36 La più compiuta espressione della rilevanza di una simile prospettiva risarcitoria è rinvenibile in Cass. ord. 7385/2021, la quale, constatato che gli attori poi ricorrenti avevano allegato – come anche nella specie è avvenuto - «il pregiudizio consistente nell'impreparazione dei genitori ad affrontare il trauma della nascita della figlia con grave disabilità», ha osservato che laddove sia allegata ed accertata una lesione del
«diritto all'autodeterminazione procreativa» che cagioni un nocumento connotato dal requisito della gravità (sicchè «sia da escludersi che l'offesa della mera autonomia decisionale sia da ascriversi al novero di quei pregiudizi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinamento impone a ciascun soggetto di sopportare in nome del contemperamento tra il principio di solidarietà nei riguardi della vittima e quello di tolleranza verso illeciti di trascurabile rilievo») non vi è ragione per non accogliere la istanza di tutela risarcitoria, ancorché dalla omessa informazione non sia conseguita la lesione del diritto della gestante di ricorrere all'interruzione della gravidanza, giacché da tempo la giurisprudenza considera «la consulenza diagnostica presupposto causale di una serie di conseguenze non circoscritte alla dimensione terapeutica in senso stretto».
In conclusione, la Corte di legittimità ha ritenuto innegabile che la lesione del diritto alla corretta e completa informazione «dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., purché il danno lamentato sia causalmente collegato all'omessa informazione e varchi la soglia della gravità dell'offesa» secondo i canoni delineati dalle note sentenze di San Martino.
Pertanto, «una volta dimostrata da parte dei ricorrenti la ricorrenza della lesione del diritto di prepararsi al trauma della nascita di una figlia affetta da gravi patologie, causalmente imputabile all'inadempimento informativo», deve essere loro consentito
«l'accesso alla tutela risarcitoria», nel senso che «rilevata la potenziale idoneità lesiva dell'omessa informazione», dovrà accertarsi «se in concreto tale danno vi sia stato, chi lo abbia subito e quale ne sia stata l'entità, rilevando sul piano generale che la tutela risarcitoria anche del padre è stata ormai affermata dalla pronuncia n. 20320 del
20/10/2005 di questa Corte».
4.Ciò posto, i motivi di appello (tesi a sostenere l'assolvimento dell'onere gravante sugli appellanti di provare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie pag. 16/36 risarcitoria sopra delineata sub A) non possono trovare accoglimento, giacché nella specie, contrariamente a quanto si assume nell'atto di appello, non è stata in prime cure neanche allegata, con sufficiente grado di specificità, la volontà della già Pt_1 maturata all'epoca della gravidanza, di interrompere quest'ultima ove fossero state rilevate malformazioni o anomalie del feto, essendosi limitati gli originari attori a lamentare la astratta violazione del diritto di interrompere la gravidanza.
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha opinato al riguardo come appresso.
“Il dato normativo da cui si desume l'inesistenza del già menzionato diritto è quello delle disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194.
Tale legge prevede la possibilità per la donna di interrompere volontariamente la gravidanza solo entro limiti normativamente disciplinati.
L'interruzione volontaria della gravidanza è infatti consentita, senza alcuna finalità eugenetica ed al solo scopo di evitare un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, pericolo che deve essere “serio” entro i primi novanta giorni e “grave” in epoca successiva.
L'ordinamento, pertanto, ha scelto di tutelare maggiormente il soggetto giuridico già esistente, a scapito del nascituro, la cui condizione di salute, da sola, non rileva al fine dell'interruzione della gravidanza.
Bisogna, inoltre, ricordare che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna……….Il diritto che si assume leso è disciplinato dalla legge 22 maggio 1978 n. 194 che all'art. 4 ed all'art. 6 distingue due tipologie di legittima interruzione volontaria della gravidanza.
L'art. 4 stabilisce che: “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche,
o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico pag. 17/36 istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.
Il successivo art. 6 disciplina il c.d. “aborto terapeutico” e prevede che: “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".
La possibilità di agire in giudizio e di ottenere il risarcimento per danno da wrongful birth non sussiste nel caso in cui la diagnosi di patologia fetale venga espletata in un'epoca gestazionale nella quale il feto abbia raggiunto uno sviluppo tale da potergli consentire di vivere autonomamente, non essendo consentita in tal caso l'interruzione della gravidanza.
Ai sensi del combinato disposto del già citato articolo 6 della legge 194/1978 e dell'ultimo comma dell'articolo 7 della stessa legge, che prevede che: “quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 (pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Al fine di determinare l'eventuale responsabilità civile della struttura sanitaria convenuta, è dunque essenziale stabilire, in primo luogo, se le menomazioni da cui la minore è risultata affetta alla nascita erano riconoscibili e quindi diagnosticabili in epoca prenatale con i mezzi utilizzati a tal scopo.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, per la sussistenza del danno da nascita indesiderata, occorre che l'interruzione della gravidanza fosse legalmente consentita all'epoca dell'accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro, con conseguente grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e che sia fornita la prova della volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza di tali specifiche condizioni facoltizzanti.
L'onere di provare tali elementi facoltizzanti e la volontà di interrompere, in loro evenienza, la gravidanza è posto a carico della madre ex art. 2697 c.c. (principio della pag. 18/36 vicinanza della prova) che può fornire tale prova anche in via presuntiva, tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si deve accertare, secondo il parametro del più probabile che non (cfr. Cass. civile, SS. UU., 22/12/2015, n. 25767).
Precisata la natura contrattuale della responsabilità, astrattamente configurabile in capo alla struttura sanitaria convenuta, sia nei confronti della paziente che verso il padre del nascituro, nonché la portata dell'onus probandi posto a carico di parte attrice nell'azione di risarcimento del danno da wrongful birth, va a questo punto esaminata la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, relativamente al caso in esame…….
In relazione alla possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza, laddove fosse stata comunicata all'attrice l'esistenza di una malformazione del feto, va precisato che, come chiarito dai CTU, l'anomalia delle orbite fetali, accertata in data 27/07/2005, anche all'esito degli approfondimenti di II livello, avrebbe consentito soltanto di ipotizzare una possibile sindrome genetica polimalformativa, attesa l'impossibilità di addivenire a precise conclusioni diagnostiche.
Va inoltre evidenziato che parte attrice aveva effettuato l'ecografia morfologica dopo che erano ormai trascorse 25 settimane dall'inizio della gravidanza.
Tale screening, notoriamente fondamentale per la diagnosi di sindrome o malformazione del concepito, andrebbe effettuato, a salvaguardia della scelta abortiva della gravida, tra la diciannovesima e la ventunesima settimana di gravidanza, considerato che, ai sensi dell'art.7 della legge n. 194/1978, laddove sia accertata la possibilità di vita autonoma del feto, la scelta della madre di interrompere la gravidanza
è limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 6 lett. a) della stessa legge, ovvero all'ipotesi di pericolo per la vita della donna.
Rientrando nella nozione di fatto, che rientra nella comune esperienza, la circostanza che la soglia di sopravvivenza dei neonati prematuri si è abbassata oggi, grazie al miglioramento delle conoscenze mediche e delle tecnologie a 22 settimane, valutata quindi la possibilità di vita autonoma del feto alla 25 settimana, va precisato che in tale periodo di gestazione l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita, ai sensi dell'art. 7 della legge 194/1978, solo in caso di grave pericolo di vita della partoriente.
pag. 19/36 Considerato che tale circostanza non è stata neppure dedotta dalla medesima, va rigettata la richiesta di risarcimento formulata dagli attori, con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione, in ordine alla possibile scelta di interrompere volontariamente la gravidanza, trattandosi di scelta legalmente non più consentita alla partoriente, sulla base della normativa sopra richiamata. “
La motivazione merita integrale condivisione perché il necessario (perché simile diritto possa dirsi sussistente) elemento volitivo non può, anzitutto, ritenersi pacifico e non richiedente alcuna prova, poiché l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto in tanto può rilevare in quanto vi sia stata una specifica allegazione fattuale da parte dell'attore, che nella specie è mancata.
Né esso può tanto meno essere presuntivamente desunto dalla circostanza che la Pt_1 si sottopose ad ecografia cd. morfologica il 27.07.2005 – e ad altra visita di controllo il
19.11.2005; dunque, pochi giorni prima rispetto alla data del parto – oltre il limite previsto per l'effettuazione della stessa, ciò in quanto dall'intero compendio probatorio risulta la circostanza per cui entro il novantesimo giorno di gestazione (periodo entro il quale l'interruzione della gravidanza è ammessa) la non effettuava alcuna visita Pt_1 di controllo, indice, questo, del fatto che la gestante non aveva alcuna intenzione di non portare a termine la gravidanza.
A ciò si aggiunga che per loro stessa ammissione gli appellanti sono genitori di altri due figli, nati antecedentemente.
Ed anche la indubbia gravità della patologia dalla quale, dopo la nascita, risultò essere affetta la neonata non può (anche prescindendo dalla sua tutt'altro che altamente probabile compiuta diagnosticabilità ante partum prima che il feto acquisisse capacità di vita autonoma e cioè, secondo quanto è nella specie incontestato, dopo della 24a settimana di gestazione) considerarsi indizio sufficiente ad accertare, come sussistente ex ante, una non specificamente allegata volontà abortiva.
Infine, anche le circostanze capitolate ai fini della richiesta prova testimoniale, attenendo essenzialmente alle conseguenze della nascita di e non a Per_1 manifestazioni, quanto meno chiaramente esposte, della volontà dei suoi genitori ed in particolare della madre di evitare di portare a termine la gravidanza (pur verosimilmente fortemente voluta, considerato che il capitolo 7) era volto ad accertare la circostanza per pag. 20/36 cui “l'attrice dopo il secondo figlio ha sempre espresso la volontà di avere un terzo figlio”) ove informata di rilevanti anomalie o malformazioni del feto.
Ma, anche al di là di quanto sin qui osservato, deve essere rilevato che il complessivo compendio istruttorio (ivi comprendendo anche le valutazioni tecnico-scientifiche espresse dalla relazione redatta su incarico degli appellanti dal dott. e le Per_2 osservazioni critiche nei confronti delle conclusioni dei CTU) non consente di ritenere significativamente probabile (e tanto meno più probabile che non) che non solo la sindrome di genetica malformativa (il cui accertamento diagnostico non può essere affidato a soli esami ecografici, ma richiede ulteriori accertamenti diagnostici quali l'ecografia esperta o di II livello, la quale avrebbe comunque solo potuto paventare la possibilità di una sindrome genetica polimalformativa senza addivenire a precise conclusioni diagnostiche), ma anche le anomalie e malformazioni fetali che ne costituiscono i più ricorrenti indizi ecografici (in particolare la difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari) fossero rilevabili, nella concretezza del caso di specie, mediante la cd. ecografia morfologica del secondo trimestre di età gestazionale, tanto più se eseguita – come suggerito dalle linee guida ricordate dai CTU
e dagli appellanti – nella 25a+5 settimana (epoca in cui, tuttavia, come le stesse linee guida hanno cura di avvertire, la suddetta era inadeguata, in quanto correttamente eseguibile tra la 19a e la 21a settimana di gestazione).
Tanto perché quegli stessi protocolli prevedono che l'ecografia morfologica del secondo trimestre di gravidanza, ancorché finalizzata anche alla individuazione di anomalie fetali, debba essere condotta dalla 19a alla ventunesima settimana in quanto:
“Riassumendo tali fenomeni morfogenetici si evidenzia l'estrema precocità degli stessi: intorno al 18° giorno di vita embrionale, ancora prima della chiusura completa della doccia encefalica, compare una evaginazione laterale detta vescicola ottica primaria, collegata al diencefalo tramite il peduncolo ottico.
La vescicola ottica primaria, crescendo, si invagina su di sé diventando vescicola ottica secondaria o calice ottico, costituito da un foglietto neuroectodermico interno ed uno esterno.
L'invaginazione arriva ad interessare anche il peduncolo, che quindi si apre in un punto dando adito alla fessura coroidea, che darà spazio all'arteria ialoidea. pag. 21/36 Lo spazio che si viene a creare tra i due foglietti neuroectodermici viene detto spazio retinico. Questo spazio è virtuale nell'adulto sano (ma la sua esistenza spiega la possibilità di avere un distacco retinico). Davanti alla vescicola ottica primaria in sviluppo si va ad invaginare un altro foglietto di derivazione ectodermica, il foglietto corneo denominato placode del cristallino. Questa placca si invagina sempre più, fino a staccarsi completamente dall'ectoderma da cui ha tratto origine.
Si viene a formare così una vescicola costituita da due soli strati di cellule, uno anteriore e l'altro posteriore.
Verso il 40° giorno il foglietto posteriore comincia a proliferare verso l'interno della vescicola stessa, riempiendola fino alla parete anteriore e creando così un abbozzo di quello che sarà il cristallino.
Le fibre più interne andranno a costituire il nucleo del cristallino. A partire dalla sesta settimana (ca. 40 giorni) si possono quindi distintamente riconoscere tutti i componenti del bulbo oculare la cui formazione è di seguito riassunta: la vescicola cristallina si separa progressivamente dalla vescicola ottica secondaria per il formarsi dell'abbozzo del corpo vitreo primario ad opera del mesoderma che si trova nello spazio interposto tra queste due strutture.
In seguito, la vescicola cristallina va incontro a una serie di trasformazioni che danno origine all'abbozzo della cornea.
Nello stesso periodo in cui il cristallino comincia ad abbozzarsi, compaiono, a partire del materiale mesodermico che circonda la vescicola ottica secondaria, gli abbozzi delle due tuniche esterne dell'occhio.
Contemporaneamente dal foglietto esterno del calice ottico, in continuità con le pareti del diencefalo, ha origine lo strato pigmentato della retina mentre dal foglietto interno deriva lo strato nervoso della retina.
La costituzione della retina termina al settimo mese e da questo momento in poi l'occhio diventa sensibile alla luce.
La successiva evoluzione condurrà alla differenziazione della fovea centralis quattro mesi dopo la nascita.
La formazione del nervo ottico avviene intorno alla settima settimana di vita embrionale attraverso la colonizzazione del peduncolo ottico dagli assoni delle cellule gangliari. Gli pag. 22/36 assoni si dirigono verso il diencefalo e, arrivati nel suo pavimento, si incrociano parzialmente formando il chiasma ottico e continuando il loro percorso verso i centri nervosi sottocorticali. Nel frattempo, il calice ottico si chiude anteriormente, al davanti del cristallino delimitando un orifizio, la pupilla.
A questo livello, i foglietti interno ed esterno della retina si riuniscono: il primo dà origine allo strato interno dell'iride e il secondo dà origine all'epitelio pigmentato dell'iride. Dietro l'iride, i due foglietti retinici accollati presentano delle pliche sollevate che rappresentano i pro1cessi ciliari. Fra le pieghe ciliari e il cristallino sono presenti alcune fibre lasse che si trasformano nel legamento sospensore del cristallino.
A partire dal tessuto mesenchimale che avvolge il primitivo abbozzo dell'occhio, vengono quindi a formarsi la coroide, l'iride e il corpo ciliare che, nella loro totalità, costituendo la tonaca vascolare, avvolgono interamente il cristallino.
La porzione più esterna del tessuto mesodermico costituisce l'abbozzo della futura sclera.
Diversa invece è l'embriologia dell'orbita oculare, struttura ossea cui partecipano ossa diverse, appannaggio sia dello splancnocranio (ossa che formano lo scheletro della faccia) sia del neurocranio (per la partecipazione delle ossa della base del cranio).
Venendo ora a considerare invece lo sviluppo dell'orbita oculare si evidenzia come questa sia più tardiva ovvero a partire dalla fine del secondo mese di gestazione. Lo sviluppo dell'orbita prevede meccanismi di ossificazione diversi, sia encondrale (osso sfenoidale) sia intramembranosa (ossa frontali, mascellare, lacrimale, zigomatico, etmoidale) ed è solo parzialmente influenzata dallo sviluppo del suo contenuto.
Di fatto si osserva che esiste un variabile grado di anomalia delle dimensioni dell'orbita associato ad anoftalmia/microftalmia, con alcuni casi meno severi dove vi è una minima o nessuna differenza nei diametri delle orbite ed una regolare simmetria dei tratti del volto.
Plica palmare unica.
La plica palmare unica (o simian crease, piega scimmiesca) della mano è un segno clinico associato a molteplici sindromi genetiche, cromosomiche o monogeniche (Tab
1.)
pag. 23/36 La formazione delle pliche palmari avviene durante il periodo tra la 7° e la 9° settimana di gestazione e pertanto insulti teratogeni, anche da causa non genetica, che agiscano in tale fase di sviluppo embrionario possono determinare la comparsa di pliche palmari anomale, compresa la plica palmare unica.
Ad oggi il solo risvolto clinico della piega palmare unica è quella di rappresentare un indicatore di un complesso sintomatologico più grave ma l'inquadramento diagnostico della sdr. genetica correlata deve essere fondato su altri parametri clinici e sulle indagini citonogenetiche” (Cfr. CTU pagg. 10 a 13).
Ed inotre perché – come hanno riferito tutti i consulenti tecnici officiati– le malformazioni poi presentate dalla piccola (ed in particolare quelle interessanti Per_1
l'occhio), pur diagnosticabili genericamente mediante ecografia di II livello, sono difficilmente evidenziabili “la diagnosi molecolare può essere stabilita solamente in circa il 70% delle anoftalmie bilaterali o delle microftalmie gravi, ma in meno del 10% dei casi unilaterali, che rappresentano la maggioranza dei pazienti” (ed ancora più difficilmente lo erano nella specie, fatti i salvi i casi di familiarità con patologie tali da indirizzare l'indagine ecografica o da suggerire il precoce ricorso ad indagini più approfondite svolte in centri di secondo o terzo livello diagnostico) con l'ecografia morfologica effettuata erratamente durante il terzo trimestre o quanto meno a seguito della 23a settimana, quando si è già raggiunta la possibilità di vita autonoma del feto e la interruzione della gravidanza è legittimata esclusivamente dal pericolo di vita per la gestante (nella specie neanche prospettato).
Simile osservazione trova, peraltro, conferma nella parte conclusiva dell'elaborato peritale, dalla quale emerge che “L'epoca 27/07/2005 di esecuzione dell'esame (25+5 sett. gestazionali) era inadeguata. Giungendo a valutare l'immagine delle orbite fetali nel referto ecografico della Sig.ra al netto della limitatezza della sua Pt_1 definizione, si osserva una immagine acquisita con approccio laterale, con un certo grado di inclinazione, che consente di apprezzare una sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari. In definitiva la scansione ecografica per la valutazione delle orbite può considerarsi tecnicamente corretta ma non altrettanto correttamente interpretata. Posto il sospetto di un'anomalia delle orbite fetali sarebbero stati avviati approfondimenti diagnostici con ecografia "esperta" o di II livello, pag. 24/36 consulenza genetica, eventuale risonanza magnetica fetale. Lo screening ecografico non può essere considerato una pratica di particolare difficoltà, altrettanto invece non si può dire dell'eventuale accertamento di "secondo livello" in quanto tali approfondimenti sono per definizione appannaggio di specialisti con specifica formazione, sono gravate da limitato potere diagnostico e, con elevata probabilità avrebbero potuto solamente paventare la possibilità di una sindrome genetica polimalformativa senza addivenire a precise conclusioni diagnostiche.
In merito invece alla possibilità di interruzione volontaria della gravidanza occorre precisare che tale procedura, almeno per la legislazione italiana, non sarebbe stata una opzione praticabile. Difatti l'ecografia morfologica veniva condotta a 25+5/7 settimane di gravidanza, epoca gestazionale in cui è maturata la possibilità di vita autonoma del feto, e pertanto l'interruzione di gravidanza può essere praticata esclusivamente quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (Art. 7 legge 194/78). In effetti, nonostante la legge non fissi un limite temporale preciso per l'aborto terapeutico, in considerazione dei progressi ottenuti nella rianimazione neonatale, generalmente questo non viene praticato dopo la 23° settimana di gestazione, salvo i casi dove le malformazioni fetali riscontrate non consentano la vita extrauterina”
(Cfr. pagg. 19 e 20 CTU).
Deve, quindi, per concludere sul punto, escludersi – senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori – la sussistenza, più probabilmente che non, di nesso causale tra gli inadempimenti ascritti dagli appellanti alla (ivi compreso quello Parte_3 della scorretta interpretazione della ecografia morfologica, peraltro eseguita in ritardo, senza che sia stata fornita prova circa l'addebito di detto ritardo alla o al Pt_1 ginecologo presso cui era in cura) e il danno-evento costituito dalla lesione del diritto della a ricorrere alla interruzione della gravidanza, diritto che non vi è prova che Pt_1 quest'ultima avesse volontà di esercitare (ove anche informata delle malformazioni fetali poi riscontrate alla nascita) e per l'esercizio del quale, in ogni caso, non può accertarsi sussistessero i presupposti, in quanto quelle malformazioni non comportavano pericolo di vita per la gestante ed erano compiutamente rilevabili in utero solo genericamente nel terzo trimestre di gravidanza mediante ecografia di II livello, consulenza genetica o eventuale risonanza magnetica fetale, allorché le acquisite pag. 25/36 capacità di vita autonoma del feto avrebbero comunque impedito la legittima praticabilità di una interruzione della gravidanza, considerato che la morfologica veniva eseguita – se per responsabilità dell'appellante o della struttura sanitaria non è dato sapere – successivamente rispetto al periodo indicato dalle Linee Guida Generali.
Invero, «non sono danni che derivano dall'inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare;
una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato;
la presenza nel figlio di menomazioni o malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo durante la gravidanza in modo che il figlio nascesse sano» (così, in motivazione, la già citata Cass. 6735/2002).
Né può darsi rilievo alla asserita intenzione di interrompere la gravidanza in altri Paesi europei, ove non sussistono limiti temporali per poter praticare l'aborto, dato che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge italiana, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna.
Diversa è, invece, la conclusione cui deve pervenirsi ( e il Tribunale, come premesso, vi era pervenuto) con riferimento alla fattispecie risarcitoria delineata sopra sub B), giacché dal compendio istruttorio emergono elementi sufficienti ad accertare la sussistenza di profili di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni professionali cui erano obbligati, per contratto o contatto sociale, i medici e la struttura sanitaria oggi appellati e del nesso causale tra tali inadempimenti e la lesione del diritto alla «autodeterminazione procreativa» dei coniugi , i quali – ove Parte_5 adeguatamente informati degli elementi di sospetto circa l'effettiva condizione di normalità del feto emersi dalla ecografia eseguita il 27.07.2005 e della opportunità, onde verificare la sussistenza o meno di significative anomalie o malformazioni, di eseguire ulteriori approfondimenti e successive verifiche diagnostiche – avrebbero potuto scegliere consapevolmente come portare avanti una gravidanza ormai non più suscettibile di essere interrotta;
avrebbero potuto, con alto grado di probabilità, conoscere anticipatamente le effettive condizioni patologiche del feto;
avrebbero potuto, conseguentemente, prepararsi quanto meno psicologicamente alla nascita di una bambina affetta da menomazioni, quali quelle riscontrate sulla piccola Per_1
pag. 26/36 («anoftalmia sinistra, plica palmare unica a destra, ridondanza cutanea», comportanti una invalidità del 100%).
Detta voce di danno era stata riconosciuta dal Tribunale, che ha statuito quanto appresso.
“Va ora esaminata la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva, ma in vista della predisposizione ad affrontare, consapevolmente, l'evento doloroso della nascita di un figlio malformato.
È infatti evidente che, se i genitori fossero stati correttamente avvisati delle possibili condizioni della nascitura, avrebbero potuto prepararsi psicologicamente a tale evento, che non li avrebbe colti del tutto impreparati (cfr Cassazione civile sez. III, 19/06/2024,
n.16967).
Trattasi di pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione, finalizzata a mitigare la sofferenza indotta dalla nascita di un figlio continuamente bisognoso di cure.
In questo caso il danno risarcibile è quello derivante dal trauma subito dai genitori per essersi trovati, senza alcuna preparazione psicologica, di fronte alla realtà di una figlia affetta da grave disabilità.
Nel caso di specie tale danno risulta allegato dagli attori che, nella memoria istruttoria depositata in data 18.3.2022, hanno dedotto e chiesto di provare che, alla vista della bambina, la madre aveva iniziato a gridare, mentre il padre, entrato nel reparto sentendo la moglie gridare, aveva chiesto informazioni ai medici, a loro volta stupiti che i genitori ignorassero le condizioni della bambina.
Considerato il forte impatto emotivo che la scoperta della malformazione aveva avuto sui genitori, che si apprestavano a festeggiare la venuta al mondo di una figlia completamente sana ed avevano invece visto trasformarsi quel giorno in un momento di turbamento e forzosa accettazione dell'evento, valutata la rabbia e la delusione nutriti in quello stesso giorno e nei giorni successivi dai due attori nei confronti dei sanitari che, avendo omesso di avvisarli, non gli avevano consentito di prepararsi adeguatamente all'evento, ritiene il Tribunale di liquidare equitativamente agli attori a titolo di risarcimento del danno morale subito per l'omissione addebitabile alla struttura sanitaria pag. 27/36 convenuta, la somma liquidata all'attualità di € 20.000,00 (10.000,00 per ciascun genitore).
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento di danno
(24.11.2005) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 24.11.2005 e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma, fino al saldo.” Parte Le censure svolte al riguardo, quindi, in assenza di appello incidentale della devono essere esaminate solo avuto riguardo al quantum;
questo Collegio, ad ogni modo, intende meglio soffermarsi sulla responsabilità in esame. Parte Quanto all'inadempimento della la CTU espletata in corso di causa, nulla afferma in merito se non che l'ecografia morfologica era “tecnicamente corretta ma non altrettanto correttamente interpretata” posto che, consentiva di “apprezzare una sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari” (Cfr. pag. 29
CTU), dunque, avrebbe dovuto indurre l'appellata a disporre o quanto meno suggerire non solo approfondimenti diagnostici con uso di strumenti più sofisticati di quelli ivi utilizzati, ma anche, e comunque, l'effettuazione di una ulteriore ecografia di II livello nel corso del terzo trimestre di gravidanza (peraltro prevista dalle linee guida più Parte accreditate). Invece, la nella ecografia del 27.07.2005, segnalava uno stato di benessere del feto.
La corretta rilevazione della difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari, rinvenibile dal referto ecografico del 27.07. avrebbe richiesto, da parte del ginecologo una completa e chiara informazione della gestante circa il carattere sospetto di quelle rilevazioni e circa la possibilità e la opportunità di procedere ad approfondimenti diagnostici con strumenti più raffinati e, comunque, ad ulteriore verifica ecografica di II livello dello sviluppo morfologico del feto nel corso del terzo trimestre di gravidanza.
pag. 28/36 Che un simile onere informativo gravi sul ginecologo cui la gestante si era rivolta per essere assistita e consigliata nel corso dell'intera gravidanza, ossia quello di far seguire un esame ecografico di II livello finalizzato anche alla valutazione dello sviluppo morfologico del feto ed alla diagnosi di eventuali anomalie o malformazioni dello stesso, non sembra possa essere posto seriamente in dubbio.
Così come pare indubitabile che l'onere medesimo non possa ritenersi assolto da parte Parte della appellata, poiché in entrambe le visite ecografiche effettuate veniva riscontrata una condizione di benessere del feto con assenza di anomalie morfologiche, tale da non rendere edotti la gestante ed il padre della nascitura del rischio di patologie, anomalie e/o malformazioni che la rilevata (e la corretta e prudente valutazione dei dati biometrici) comportava.
Quanto, poi, al nesso causale tra l'omissione informativa e di approfondimento diagnostico e la mancata diagnosi ante partum, quanto meno di una generica sindrome malformativa del feto, delle quali i genitori vennero a conoscenza solo al momento della nascita, del tutto inaspettatamente e senza alcuna possibilità di preparazione psicologica o di metabolizzazione dell'informazione, è sufficiente osservare come la rilevabilità di simili malformazioni mediante esami diagnostici più approfonditi e anche solo mediante una ulteriore ecografia di II livello (e non office) nel terzo trimestre – verso cui il ginecologo non indirizzò i genitori, omettendo anche di rilevare una “sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari” consente di ritenere che vi sia stato inadempimento da parte della struttura convenuta.
Ribadito, nei termini sin qui esposti, l'inadempimento degli appellati (che non hanno offerto la prova contraria alla presunzione di colpa posta dall'art. 1218 c.c., tanto più che il positivo accertamento del carattere colposo delle omissioni informative e di approfondimento diagnostico sembra insito nella indiscussa presenza di un dato – quale la sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari, rilevata dai
CCTTUU – di possibile significatività patologica, suscettibile di approfondimenti diagnostici) ed il nesso causale tra lo stesso e la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa dei coniugi , tradottasi nella Parte_5 improvvisa ed inaspettata conoscenza delle gravi e gravemente invalidanti malformazioni della loro bimba solo al momento della nascita della stessa, è necessario pag. 29/36 verificare se ciò abbia comportato per gli odierni appellanti (immediate e dirette, ex art. 1223 c.c.,) conseguenze pregiudizievoli, esclusivamente non patrimoniali, di gravità apprezzabile e, pertanto, suscettibili di risarcimento per equivalente in misura maggiore di quanto già accertato.
Gli appellanti hanno, sotto il profilo che viene qui in rilievo, allegato prova della patologia psichica attestata in relazione alla da un certificato emesso il Pt_1
02.12.2020 dal dott. , nel quale la si dichiara «affetta da una Persona_3 sindrome ansiosa dal 2006 e effettua terapia ansiolitica con ansiolin gocce».
Mentre quest'ultima patologia non può ritenersi, come emerge con evidenza dallo stesso certificato che la attesta (unico elemento probatorio in proposito offerto dagli appellanti), conseguenza immediata e diretta della omessa diagnosi e della ritardata conoscenza delle malformazioni e disabilità della piccola , bensì solo della Per_1 malattia e della nascita di quest'ultima (l'una e l'altra non addebitabili agli odierni appellati per carenza di nesso causale con l'inadempimento delle loro obbligazioni contrattuali), devono invece apprezzarsi come sussistenti e risarcibili, quanto meno con riferimento ai genitori della piccola , gli ulteriori danni non patrimoniali – sub Per_1 specie di pregiudizi incidenti sulla sfera dinamico-relazionale e su quella strettamente soggettiva – da essi allegati.
Sul piano giuridico, non possono non ricordarsi i principi giurisprudenziali in tema di lesione del diritto alla autodeterminazione terapeutica ed al consenso informato, richiamati dalla ricordata Cass. ord. 7385/2021, che li ha estesi anche al diritto alla autodeterminazione non terapeutica e, per quanto qui rileva, «procreativa».
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni e, in particolare, oltre al danno alla salute, «un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute» (così già Cass. 11950/2013, nonché Cass. ord. 20885/2018, che precisa come «l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto pag. 30/36 all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore,
l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi»).
In una fattispecie (per più versi analoga alla presente) di omessa o inadeguata diagnosi, che non abbia cagionato danni alla salute del paziente, «ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tritest eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale)», la Corte di legittimità ha ritenuto risarcibile il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione «qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte» (Cass. 28985/19).
Sul piano fattuale e con riferimento al caso di specie, è incontestato e risulta comunque dalla documentazione sanitaria versata in atti che alla piccola venne Persona_1 diagnosticata subito dopo la nascita la sindrome polimalformativa di cui sopra e vennero immediatamente rilevate le varie e gravi malformazioni nelle quali essa si concretizza, già sopra ricordate, che, oltre ad avere reso necessari numerosi trattamenti chirurgici, comportano, secondo l'incontestata valutazione dell' , una invalidità CP_2 totale del 100% e la necessità di assistenza e cure continuative.
Sono, dunque, le stesse circostanze che hanno accompagnato la nascita della bambina e, in particolare, il fatto che immediatamente dopo il parto i genitori hanno appreso che la figlia era affetta da una grave patologia, suscettibile di comprometterne sotto vari aspetti la vita futura e che hanno dovuto far sottoporre la figlia a delicati interventi chirurgici (il primo dei quali, impianto dermoadiposo in cavità anoftalmica presso la clinica Villa
Tiberia il 28.04.2010), senza potere previamente ricevere adeguate informazioni sullo stato di salute della bambina in epoca fetale (ed anzi potendo fare affidamento sull'esito pag. 31/36 della ecografia morfologica del 27.07.2005 e confermata dalla successiva visita ginecologica del 19.11.2005), ad evidenziare l'indubbio ed elevato stress psico-fisico ed emotivo subito da e al momento della nascita della figlia Parte_1 Parte_2
, allorché essi hanno inaspettatamente appreso che la figlia era affetta da Per_1 evidenti e gravi malformazioni non diagnosticate durante la vita fetale.
È del tutto ragionevole, in quanto conforme all'id quod plerumque accidit, ritenere che la sofferenza, che accompagna inevitabilmente la nascita di un figlio affetto da gravi patologie, sia stata acuita dalle modalità, improvvise ed inattese, con le quali i genitori appresero, senza alcuna previa e adeguata informazione pur loro dovuta dal medico al quale si rivolsero durante la gestazione, che non poteva considerarsi una Per_1 bambina sana.
La maggiore intensità della sofferenza emotiva vissuta dai genitori in seguito al trauma per la nascita della figlia disabile costituisce, dunque, conseguenza immediata e diretta dell'omessa diagnosi prenatale.
È, inoltre, indubbio che se durante la gravidanza i genitori fossero stati previamente e adeguatamente informati sullo stato di salute del feto, essi avrebbero potuto affidarsi alle cure di uno specialista, che avrebbe potuto prepararli psicologicamente ad affrontare le problematiche relative alla nascita di un bambino affetto da menomazioni;
avrebbero anche potuto programmare da subito eventuali trattamenti medico-chirurgici ed avrebbero avuto più tempo per organizzare la propria vita familiare al fine di accudire nel modo migliore la piccola . Per_1
Anche tali scelte, di natura esistenziale e familiare, sebbene non determinate dalla omessa informazione sulle condizioni di salute del feto, sono state da questa fortemente incise e rese apprezzabilmente più difficoltose e penose per i genitori, giacché è del tutto verosimile che un'adeguata e corretta informazione avrebbe permesso loro quanto meno di lenire la sofferenza e il dolore derivante dalla nascita di un bambino affetto da gravi malformazioni disabilitanti (basti pensare alle condizioni degli occhi).
I pregiudizi non patrimoniali sin qui evidenziati, della cui gravità non sembra potersi dubitare, integrano, nei confronti degli appellanti e danni Parte_1 Parte_2 meritevoli di risarcimento per equivalente, la cui liquidazione non poteva che essere equitativa e tenere conto anche della considerazione che il trauma per l'inattesa nascita pag. 32/36 di un bambino affetto da gravi disabilità, se per un verso è stato amplificato dalla mancanza di informazioni sulle condizioni di salute del feto, per altro verso si è inevitabilmente attenuato col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare
(sia pure in ritardo rispetto a quello che avrebbero potuto fare ove tempestivamente informati) il trauma.
Ai fini della liquidazione equitativa di tali danni, conseguenti alla lesione del diritto dei genitori all'autodeterminazione e consistito nelle maggiori sofferenze da loro patite al momento della nascita della figlia, può farsi utile riferimento (contrariamente a quanto avvenuto in primo grado, in cui la liquidazione è stata apodittica) a quanto deciso dalla
Corte d'appello di Milano con la sentenza 757/2022 depositata il 7/3/2022 (reperibile nell'archivio nazionale della giurisprudenza di merito alimentata e consultabile tramite l'applicativo Consolle), la quale, nel definire il giudizio di rinvio conseguente alla già più volte ricordata Cass. ord. 7385/2021, ha, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio (bimba nata con patologie tali da determinarne una invalidità del 100%), quantificato in valori attuali, il risarcimento spettante al padre in €
10.000,00 e quello spettante alla madre in € 20.000,00, in ragione del maggiore stress emotivo da questa subito per l'inattesa nascita del bimbo con disabilità (che anche in quel caso aveva concorso a determinare nella madre una forma di patologia psichica) e, quindi, del maggiore danno «differenziale» direttamente conseguente alla omessa informazione in corso di gravidanza.
In analoghi, ma aggiornati termini monetari (che appaiono in linea anche con gli importi mediamente liquidati per danni conseguenti a lesione del diritto all'autodeterminazione risultanti dalla casistica giurisprudenziale esaminata dall'Osservatorio sulla giustizia di
Milano ed esposta nella sezione «criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario» della più recente versione delle tabelle da quell'Osservatorio licenziata nel 2024), questa Corte reputa possano essere più congruamente liquidati i danni subiti dagli odierni appellanti e Parte_1
Parte_2
Trattandosi, quello in questione, di danno all'autodeterminazione di grave entità, la liquidazione deve essere, in base alla tabella meneghina, che prevede per il danno all'autodeterminazione di grave entità una forbice di liquidazione da € 10.461,00 ad € pag. 33/36 23.245,00, di € 12.461,00 per il padre e di € 23.245,00 per la madre, ciò per la grave sofferenza interiore (maggiore stress emotivo documentato per la madre) conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione per grave violazione dell'obbligo informativo, essendo stata l'informazione completamente assente.
Trattandosi di debito di valore, competono agli appellanti gli interessi legali compensativi che, secondo l'insegnamento nomofilattico, decorrono dal giorno dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma capitale periodicamente rivalutata.
Pertanto, previa devalutazione degli importi sopra indicati alla data del fatto
(24.11.2005), sulla somma capitale originaria, annualmente rivalutata, debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura legale fino alla sentenza di primo grado, con successivo decorso dei soli interessi sino al saldo.
Nei termini sin qui precisati deve essere, in riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento parziale dell'appello, essere pronunciata condanna nei confronti della (quest'ultima responsabile ex art. 2018 c.c. in relazione alla Parte_6 condotta inadempiente del ginecologo, operante nell'ambito dell'Ospedale di Pescara) a pagamento di somma maggiore di quella liquidata in primo grado, senza possibilità di valutare ulteriori voci di danno patrimoniale, per vero del tutto indimostrate, né di stornare dal danno morale, come chiesto dall'appellata, supposti emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore della piccola Per_1 per indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di
[...] invalidità.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere estesa, per effetto della riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, anche a quelle del primo grado di giudizio
(ciò che determina l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello) e tenere conto dell'esito della controversia risultante dalla riforma medesima, che è e resta, nel rapporto tra originari attori ed originaria convenuta, di soccombenza reciproca parziale, in considerazione del parziale e limitato (nel quantum) accoglimento di una sola delle diverse domande avanzate dai primi, ossia nella già ritenuta misura del 60%, piuttosto dovendosi far oggi riferimento ai compensi del quarto scaglione perché il decisum definitivamente accertato ammonta ad oltre 30.000,00 euro. pag. 34/36 Tale esito giustifica, quindi, la compensazione per il 60% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell'appellata originariamente convenuta al rimborso, nei limiti del restante 40%, delle spese medesime, che vengono liquidate per intero come appresso secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa secondo decisum e delle attività processuali svolte.
Le spese così liquidate per il primo grado di giudizio devono essere pari ad euro
7.616,00.
Le spese così liquidate per il secondo grado di giudizio devono essere pari ad euro
9.991,00.
Sempre con accessori di legge.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno confermate a carico degli originari attori per la metà e dell'originaria convenuta per la restante metà, fatta salva la solidarietà nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle domande proposte dagli appellanti indicati in epigrafe:
1) condanna l'appellata al pagamento, a titolo di risarcimento dei Parte_6 danni, in favore di della somma di € 23.245,00 ed in favore di Parte_1 Pt_2 della somma di € 12.461,00, oltre interessi legali calcolati sulle somme capitali
[...] devalutate alla data del 24.11.2005 e poi annualmente rivalutate fino alla sentenza di primo grado, oltre interessi sino al saldo effettivo;
2)conferma nel resto la gravata sentenza;
3)regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore
RT IN II
pag. 35/36 Il Presidente
CO CA
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. CO S. CA – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. RT IN II – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 936//2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.10.2025 e vertente tra:
e rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pavone, Parte_1 Parte_2 giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, el. dom. in Pescara, Via Largo
Madonna dei Sette Dolori n. 11, presso il suo studio;
Appellanti
contro
, in persona del Direttore Generale e del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Donato, giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in primo grado, el. dom. in Pescara, Via Firenze n. 117, presso il suo studio;
Appellata
Avverso la sentenza n. 1072/2024 depositata il giorno 20.09.2024 dal Tribunale di Pescara, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 4057/2021 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile de L'Aquila, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: accogliere, per tutto quanto argomentato in premessa, il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, procedere ad un corretto inquadramento giuridico della vicenda in oggetto, ad una riqualificazione e riquantificazione dei danni patiti dagli appellanti, con una puntuale definizione della responsabilità professionale, al fine di consentire il giusto risarcimento del danno subito.
Conseguentemente, per i motivi tutti dedotti in narrativa, accogliere tutte le conclusioni già avanzate in prime cure, cioè accertare ai sensi degli artt. 1218, 1223, 128 e 209 c.c.,
la responsabilità medica della con conseguente risarcimento di tutti i Parte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli esponenti in conseguenza dell'omessa diagnostica addebitabile alla odierna appellata, da liquidarsi in via equitativa ex art 1226
c.c., potendo eventualmente e prudenzialmente tenersi conto anche di quanto stimato in premessa al capitolo D dell'atto di citazione di primo grado, oltre agli interessi e rivalutazione, il tutto per come esposto in narrativa.
Riformare l'impugnata decisione con riferimento alla quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado per le motivazioni in premessa.
Con vittoria di spese e compensi integrali, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in via principale: integralmente rigettare l'appello, siccome inammissibile ed infondato, in ogni caso rigettando le domande tutte spiegate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, poiché infondate, sia nell'an che nel quantum, con vittoria di spese e competenze di lite;
pag. 2/36 in via subordinata: -nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, integralmente rigettare, poiché ritenuta infondata sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e riproposta in sede di appello, per tutti i motivi dedotti in atti;
detrarre, in ogni caso, dalle somme che dovessero essere riconosciute in favore degli odierni appellanti, tutte le somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore della piccola per indennità di Persona_1 assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 4057/2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
RIGETTA la domanda formulata dagli attori, nella qualità di legali rappresentati della figlia minore . RIGETTA la domanda formulata dagli attori, Persona_1 avente ad oggetto la lesione del diritto di valutare liberamente la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza.
ACCOGLIE la domanda formulata dagli attori con riguardo alla lesione del diritto di affrontare consapevolmente l'evento doloroso della nascita di un figlio malformato e per l'effetto ND la al pagamento, in favore degli attori, Parte_3 della somma di € 20.000,00 (10.000,00 ciascuno) a titolo di risarcimento del danno morale, oltre accessori come indicato in motivazione.
COMPENSA nella misura del 60% le spese di lite.
ND la convenuta a versare agli attori la quota residua che liquida in € 218,00 per spese ed € 2.030,80 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria”. pag. 3/36 Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 13.10.2021 Pt_1
e , in proprio ed in qualità di genitori della minore
[...] Parte_2
Parte
, nata il [...], hanno convenuto in giudizio la di Persona_1
PESCARA chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da loro subiti a causa dell'omessa diagnosi prenatale della malformazione congenita, riscontrata alla nascita alla figlia . Per_1
A sostegno della domanda hanno dedotto che la sig.ra di 32 anni all'epoca Pt_1 dei fatti, aveva effettuato accertamenti clinici nel corso della terza gravidanza (data ultima mestruazione 24/02/2005) tra cui una ecografia morfologica in data 27/07/2005
(25+5 sett. gestazionali).
Il referto di tale ecografia, conforme agli standard di refertazione dell'epoca, deponeva per una normale anatomia fetale.
L'attrice si era sottoposta successivamente ad una seconda ecografia in data 19/11/2005, nella quale era stata riscontrata una biometria fetale normale. Lo studio flussimetrico fetale deponeva per una condizione di benessere fetale sotto il profilo ossigenativo - metabolico.
In data 24/11/2005 era stata ricoverata per essere sottoposta a taglio cesareo reiterato, considerato che le due gravidanze precedenti erano esitate in taglio cesareo.
Dalla lettura della cartella clinica emerge che la sig.ra aveva effettuato tre visite Pt_1 nel corso della gravidanza e due ecografie.
Il taglio cesareo programmato era stato effettuato in data 24/11/2005 e, alla nascita, erano state accertate a carico della neonata, malformazioni consistenti Persona_1 in assenza del globo oculare sinistro, piede calcaneo valgo pronato bilaterale, plica palmare unica nella mano destra.
Nell'arco dei mesi successivi era emerso un evidente e severo ritardo mentale.
Attualmente , di anni 15 e 10 mesi, riesce a camminare da sola utilizzando Per_1 scarpe e plantari ortopedici, ma necessita di assistenza continua per superare scale e dislivelli. È in grado di controllare gli sfinteri, ma non di curare la propria igiene pag. 4/36 personale. Legge e scrive in maniera elementare e presenta un livello cognitivo di circa
6 -7 anni.
Assumendo che le anomalie morfologiche sopra descritte erano visibili e diagnosticabili già in sede di ecografia ostetrica morfologica, effettuata in data 27 luglio 2005 e ripetuta in data 19.11.2005, gli attori hanno dedotto che, tale carenza informativa, non solo aveva trovato i genitori del tutto impreparati alla nascita ed alla crescita di una figlia con le patologie sopra indicate, ma aveva anche impedito alla sig.ra di Parte_4 valutare liberamente la possibilità di interrompere la gravidanza, scelta che, alla data di effettuazione dell'esame, era giuridicamente possibile.
2. Si è costituita in data 29.12.2021 la contestando le avverse Parte_3 pretese, evidenziando che, dalla documentazione clinica in atti risulta che, in data
27.07.2005, la sig.ra alla sua terza gravidanza ed alla 25° settimana di Pt_1 gestazione, si era sottoposta, su prescrizione del medico curante, ad un'ecografia morfologica presso l'Unità Operativa di Ginecologia e di Ostetricia dell'Ospedale
Civile di Pescara.
Da tale indagine diagnostica era emersa una condizione di assoluta normalità e di benessere fetale, oltre che l'assenza di malformazioni prenatali. Contrariamente a quanto asserito da parte attrice, lo screening prenatale, eseguito da un ecografista esperto e secondo i dettami della buona pratica clinica, non evidenzia nessuna malformazione a carico della nascitura.
Nel mese di novembre 2005, l'attrice aveva eseguito un nuovo accertamento ecografico presso il nosocomio pescarese, da quale era emerso un buon accrescimento fetale ed un regolare decorso della gravidanza.
In data 24.11.2005, alla 39° settimana di gestazione, la sig. era stata ricoverata Pt_1 presso il Reparto di Ostetricia e di Ginecologia del P.O. di Pescara, con diagnosi di travaglio di parto.
Alla nascita, la piccola presentava un punteggio “Agpar” pari a 8 al primo Per_1 minuto e 9 al quinto minuto dalla nascita.
Dall'esame obiettivo era tuttavia emersa l'assenza del bulbo oculare sinistro, con plica palmare unica a dx.
pag. 5/36 Assumendo che la patologia oculare della neonata non fosse rilevabile e/o diagnosticabile, in sede di ecografia morfologica, considerati i limiti intrinseci dell'esame, la convenuta ha contestato gli assunti di parte attrice, precisando che l'ecografia morfologica di primo livello costituisce la seconda delle tre ecografie previste dalle linee guida, emesse dal Ministero della Salute, per controllare la salute del bambino durante il periodo di gestazione.
L'accertamento della malformazione oculare della piccola non era richiesto ed Per_1 in ogni caso, non era identificabile nel corso della valutazione ecografica, eseguita dai sanitari dell'Unità Operativa di Ginecologia e di Ostetricia del P.O. di Pescara.
La visualizzazione del contenuto delle orbite e, dunque, la anoftalmia all'occhio sinistro non era né prevista né rilevabile e/o diagnosticabile mediante l'esecuzione di un'ecografia morfologica, essendo tale indagine diagnostica limitata alla visualizzazione delle sole orbite della nascitura.
La mancata diagnosi ecografica non era quindi espressione di una condotta imperita da parte del sanitario, considerato che numerosi studi clinici hanno accertato che la capacità predittiva dell'esame ecografico del II trimestre ha una sensibilità inferiore al
20% in caso di anoftalmia (Eurocat “European Surveillance of Congenital Anomalies”).
Ha dedotto che, anche se i sanitari avessero rilevato la presenza di una sospetta
“anoftalmia”, non si sarebbe comunque potuto pervenire, in fase prenatale, alla diagnosi della rara patologia malformativa diagnosticata alla nascita.
L'assenza di alterazioni cariotipiche nel sangue periferico della neonata consente di affermare che, anche in presenza di un sospetto diagnostico di malformazione oculare,
l'esecuzione di un'amniocentesi non sarebbe stata in alcun modo dirimente, trattandosi di una patologia malformativa geneticamente determinata.
In relazione all'assunto di parte attrice, secondo cui l'inadempimento del sanitario aveva impedito alla sig.ra di interrompere la gravidanza, evidenziava che anche Pt_1 un'eventuale diagnosi di malformazione oculare non avrebbe consentito alla gestante di procedere ad un'interruzione della gravidanza. L'art. 6 della Legge n.194 del 1978 dispone che, dopo i primi novanta giorni, l'interruzione volontaria della gravidanza può essere eccezionalmente consentita solo quando la gravidanza ed il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, ovvero quando sono accertati processi patologici, pag. 6/36 tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Pertanto, la semplice presenza di anomalie fetali non autorizza l'interruzione della gravidanza nel secondo trimestre, essendo necessaria la sussistenza di un nesso eziologico tra tali anomalie ed un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
3.Espletata l'istruttoria, sulla scorta della CTU la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover parzialmente accogliere la domanda proposta da e ritenendo congrua la liquidazione di euro Parte_1 Parte_2
10.000,00 cadauno, a titolo di risarcimento del danno morale (dunque, limitatamente al danno derivante dal trauma subito dai genitori per essersi trovati, senza alcuna preparazione, di fronte alla realtà di una figlia affetta da grave disabilità), e compensando le spese di lite nella misura del 60%.
4.La sentenza è stata impugnata da e (che ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la totale riforma) il giorno 25.10.2024 per nove motivi che si vanno ad esaminare in seguito.
La , costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con contestuale Controparte_1 conferma della sentenza impugnata, in quanto infondato tanto in punto di fatto, quanto di diritto.
Con ordinanza del 26.02.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al giorno
08.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti nel censurare il provvedimento gravato, sostanzialmente ritenevano errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice – nella parte in cui avrebbe trascurato la principale questione inerente il principio di autodeterminazione informata dei genitori, incentrando l'intera controversia esclusivamente sul profilo abortivo, inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana, in base al cd. wrongful birth – articolando nove motivi di doglianza.
1.1 Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la parte motiva del provvedimento impugnato che avrebbe asseritamente trascurato la questione principale pag. 7/36 inerente il diritto all'autodeterminazione informata dei genitori, limitandosi alla sola facoltà della gestante di interrompere la gravidanza, sì incorrendo nella violazione delle norme vigenti in materia. Infatti, a detta di costoro, il primo giudice avrebbe erratamente fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla difesa intrapresa dalla originaria parte convenuta, focalizzando l'intera controversia esclusivamente sul profilo abortivo.
Di converso, il Tribunale avrebbe dovuto – sempre secondo quanto prospettato dagli appellanti – ricondurre la vicenda alla responsabilità professionale medica ex art. 1218
c.c., in ragione della natura contrattuale del rapporto, non già alla fattispecie, invero trattata, del “wrongful birth”, senza tralasciare il dato fondamentale circa la completa informazione ai genitori del nascituro su eventuali malformazioni.
La censura non tiene conto, come si vedrà, del fatto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in questione e liquidato agli appellanti complessivi 20.000,00 euro.
1.2 Col secondo motivo di censura, gli appellanti lamentano l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui avrebbe disconosciuto l'inadempimento medico, invero, asseritamente verificatosi. A loro detta, in particolare, il Tribunale nonostante abbia accertato la sussistenza di una omissione medica, si sia discostato da quanto accertato dai CCTTUU – e da esso stesso richiesto –,
i quali in merito alla diagnosi di anoftalmia sinistra, rilevavano che questa poteva essere rilevabile già in fase prenatale attraverso la cd. morfologica, senza nemmeno motivare adeguatamente circa le ragioni di detto discostamento.
Anche questa censura non tiene conto del fatto che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in questione e liquidato agli appellanti complessivi 20.000,00 euro.
1.3 Mediante il terzo motivo d'appello la ed il censurano la sentenza Pt_1 Per_1 impugnata nella parte in cui avrebbe erroneamente sottostimato la condizione di genitorialità priva di consapevolezza, riducendo in tal modo la questione ad un mero turbamento emotivo, limitando la valutazione del danno ad irrisori sentimenti di rabbia e delusione, ritenendo congrua la liquidazione di euro 10.000,00 cadauno a titolo risarcitorio.
Questo motivo, che si premette fondato, verrà trattato come in seguito.
1.4 Con il quarto motivo d'appello censurano la statuizione del primo giudice in ordine alla non ammissione della cospicua articolazione della prova orale formulata dagli pag. 8/36 appellanti già con l'atto di citazione e successivamente integrata con la memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., trascurando, altresì, la documentazione medica della Pt_1 risalente al momento immediatamente successivo alla nascita della figlia , Per_1 attestante la necessità di ricorrere ad una cura farmacologica ansiolitica.
Trattasi di censura che, si premette, è irrilevante ai fini della presente decisione.
1.5 Mediante il quinto ed il sesto motivo di gravame gli appellanti ritengono errata la parte motiva della sentenza appellata che avrebbe apoditticamente ritenuta congrua la liquidazione del danno non patrimoniale con la irrisoria cifra complessiva di euro
20.000,00; nonché avrebbe errato nel valutare il danno risarcibile in concreto, indebitamente tralasciato il danno patrimoniale, considerate le elevate esigenze familiari
– anche e soprattutto in merito alle possibilità materiali ed economiche – che un danno simile continua a comportare.
La censura, che nulla aggiunge rispetto alla terza, non ha alcun fondamento avuto riguardo al danno patrimoniale, invocato senza alcuna allegazione e prova di esborsi resisi necessari per accudire la figlia oltre quelli preventivabili.
1.6 Col settimo motivo di censura gli appellanti lamentano l'erroneità del provvedimento impugnato che ha rigettato la domanda relativa alla lesione del diritto della gestante di valutare liberamente la possibilità di interrompere la gravidanza. A detta degli stessi, il giudice di prime cure avrebbe erratamente escluso la sussistenza, nella specie, di una lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante rispetto ad una scelta abortiva, in quanto detta possibilità sarebbe comunque stata preclusa a quest'ultima, in conformità a quanto statuito dalla normativa vigente al momento del fatto.
Contrariamente, il primo giudice avrebbe dovuto: a) riconoscere la responsabilità del medico poiché la patologia fetale – difformità delle orbite e anoftalmia sinistra – era perfettamente diagnosticabile in epoca prenatale se solo il sanitario avesse interpretato correttamente le immagini ecografiche ed avesse indirizzato l'odierna appellante a svolgere ulteriori accertamenti per una sospetta sindrome genetica presso strutture idonee e competenti;
b) tenere conto di due questioni fondamentali, quali in primis, quella concernente la possibilità di vita autonoma del feto che deve essere risolta con riferimento al grado di maturità raggiunto al momento in cui il medico ha omesso di pag. 9/36 tenere la condotta doverosa;
ed, in secondo luogo quella riguardante l'onere probatorio, il quale incomberebbe sul medico debitore della prestazione non eseguita;
c) prendere in debita considerazione la circostanza per cui, se la gestante fosse stata correttamente informata dalla struttura sanitaria, avrebbe potuto scegliere se interrompere la gravidanza in altri Paesi europei, ove non sussistono limiti temporali per poter praticare l'aborto; d) considerare adeguatamente la circostanza per cui, se la gestante fosse stata informata, avrebbe esercitato la volontà di interrompere o meno la gravidanza, posto che dal compendio probatorio era emerso che la sceglieva di sottoporsi all'esame Pt_1 diagnostico dell'ecografia morfologica, al fine di verificare eventuali malformazioni del feto.
La censura, si premette, è infondata.
1.7 Mediante l'ottavo motivo la e il lamentano l'erroneità del Pt_1 Per_1 provvedimento appellato nella parte in cui ha erroneamente rigettato la domanda formulata dagli originari attori in qualità di legali rappresenti della figlia minore
, senza adeguatamente considerare che l'istanza in parola sarebbe stata avanzata Per_1 in qualità di genitori aventi diritto a compiere scelte informate e consapevoli sulla prosecuzione della gravidanza, non già in relazione alla condizione fisica della minore.
La doglianza non è comprensibile e non pare, in ogni caso, contraddire quanto ritenuto in primo grado nel seguente paso motivazionale:
“Infine, per quanto attiene al nascituro, la giurisprudenza è ormai consolidata nel negare un diritto dello stesso al risarcimento del danno da wrongful birth, definito anche come
“diritto a non nascere se non sano”.
Il dato normativo da cui si desume l'inesistenza del già menzionato diritto è quello delle disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194.
Tale legge prevede la possibilità per la donna di interrompere volontariamente la gravidanza solo entro limiti normativamente disciplinati.
L'interruzione volontaria della gravidanza è infatti consentita, senza alcuna finalità eugenetica ed al solo scopo di evitare un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, pericolo che deve essere “serio” entro i primi novanta giorni e “grave” in epoca successiva.
pag. 10/36 L'ordinamento, pertanto, ha scelto di tutelare maggiormente il soggetto giuridico già esistente, a scapito del nascituro, la cui condizione di salute, da sola, non rileva al fine dell'interruzione della gravidanza.
Bisogna, inoltre, ricordare che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna.
Nessun diritto a non nascere se non sano risulta quindi configurabile in capo al nascituro.
Questi non è titolare di alcuna situazione giuridica: la sua salute e la sua vita risultano tutelate solo in via subordinata, prevalendo, in un'ottica di bilanciamento dei valori, la vita e l'integrità psico-fisica della madre.
A tal proposito è necessario considerare il problema del titolo giuridico ascrivibile al soggetto ancora non nato, ma concepito e dei diritti a quest'ultimo riconducibili.
Sul piano del diritto positivo, l'unico dato a disposizione per dare una risposta al quesito in esame è rintracciabile nell'articolo 1 del Codice civile, che riconduce l'acquisizione della capacità giuridica al momento della nascita ed allo stesso evento subordina l'esistenza di quei diritti che l'ordinamento riconosce a favore del nascituro.
Tra i diritti che la legge riconosce al nascituro, tassativamente previsti dal Codice civile, non rientra, come accennato, un diritto a nascere sano o un diritto a non nascere.
La Suprema Corte ha precisato che, anche considerando giustamente il contratto tra la gestante ed il medico come contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi, il dovere di protezione nei confronti del nascituro attiene alla nascita dello stesso e non alla non nascita, se malformato (cfr Cassazione Sez. III n. 14488 del 29/07/2004).
Ciò comporta che il concepito malformato, una volta nato, non può far valere come danno proprio da inadempimento contrattuale il fatto che, non essendo stata posta la madre nella condizione di tutelare il suo diritto alla salute, attraverso l'aborto, egli sia nato con malformazioni congenite e con conseguenze dannose alla persona ed eventualmente al patrimonio.
Da quanto sopra esposto, consegue il rigetto della domanda risarcitoria presentata dagli attori, in qualità di legali rappresentanti della figlia minore , posto Persona_1 che non è configurabile alcuna lesione riconducibile alla sfera giuridica della minore.” pag. 11/36 1.8 Con la nona ed ultima censura gli appellanti ritengono errata la statuizione del giudice di prima istanza che, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, avrebbe applicato lo scaglione relativo al valore della causa sino ad euro 52.000,00, in luogo di quello previsto per le cause aventi valore indeterminato, benché fosse stata avanzata apposita domanda al Tribunale di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226
c.c., applicando, peraltro, una compensazione delle spese nella misura del 60%, senza che ve ne ricorressero i presupposti giuridici.
La regolamentazione delle spese seguirà l'esito della presente decisione, si può solo evidenziare che lo scaglione relativo al valore della causa sino ad euro 52.000,00 è lo stesso di quello previsto per le cause aventi valore indeterminato e che gli appellanti non sembrano essersi accorti che in primo grado il Tribunale, alla luce di un decisum di
20.000,00 euro, ha applicato lo scaglione sino a 26mila col riconoscere loro € 2.030,80 per compensi professionali, somma che corrisponde esattamente al 40% dei 5077,00 euro previsti come compenso medio per detto scaglione.
2.L'appello, come premesso, è parzialmente fondato relativamente al quantum del danno riconosciuto in prime cure ed i motivi possono essere ulteriormente trattati secondo quanto si dirà.
3.Passando, in dettaglio, al merito, pare opportuna una premessa di ordine generale, utile all'inquadramento giuridico delle questioni che vengono nella specie in rilievo.
Incontestata – e comunque incontestabile – la natura contrattuale del rapporto intercorso tra la e la e la analoga natura del rapporto conseguente al Pt_1 Parte_3
«contatto sociale» tra la stessa e la struttura sanitaria (il presidio ospedaliero di Pescara) che eseguì il 27.07.2005 la cd. ecografia morfologica del secondo trimestre di gravidanza (in ordine alla cui responsabilità non sono suscettibili di trovare applicazione
– nel senso di affermarne la natura aquiliana, piuttosto che contrattuale -, le norme sopravvenute di cui agli artt. 3 comma 1 legge 189/2012 e 7 comma 3 legge 24/2017, le quali non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore: Cass. 28811/2019; 28994/2019) ed altrettanto incontestata (e comunque incontestabile) l'estensione degli effetti protettivi del contratto e del contatto sociale anche agli stretti congiunti della gestante, anche in forza pag. 12/36 dei principi desumibili dai numerosi arresti giurisprudenziali che affermano come nell'ambito delle prestazioni mediche la figura del contratto con efficacia protettiva verso terzi trovi il suo (unico) «luogo di emersione con riferimento alle relazioni contrattuali intercorse tra la puerpera e la struttura sanitaria (e/o il professionista) che ne segua la gestazione e/o il parto, atteso che la prima si atteggia alla stregua di un soggetto, per così dire, "esponenziale" degli interessi, oltre che dello stesso nascituro, anche di tutti gli altri soggetti appartenenti allo stretto nucleo familiare in cui il medesimo, una volta nato, andrà ad inserirsi» (così, Cass. ord, 21404/2021 e già Cass.
14258/2020 e precedenti ivi citati), occorre svolgere qualche considerazione in ordine ai peculiari profili di responsabilità astrattamente ravvisabili in fattispecie – quali quella qui in esame – di asserita omissione informativa concernente le condizioni del feto da parte del medico che ha in cura la gestante o che esegua sugli stessi specifici accertamenti finalizzati anche ad una diagnosi prenatale di eventuali anomalie o malformazioni fetali.
A parte l'ovvio rilievo che – al pari di qualsiasi fattispecie di responsabilità da condotta omissiva – l'accertamento del nesso causale (l'onere della cui prova ricade sul danneggiato, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità condivisi da questa Corte), da compiersi secondo la regola del «più probabile che non» ovvero della «evidenza del probabile», si sostanzia nello stabilire, con giudizio controfattuale, se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, «tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)» (così, Cass. 21530/2021, peraltro espressiva di un orientamento consolidato), quello che deve rilevarsi è che il tema della omessa diagnosi di malformazioni fetali, tradizionalmente ancorato al concetto di «nascita indesiderata» ovvero alla circostanza che, in mancanza della diagnosi delle patologie del feto, la gestante non sarebbe stata informata e non avrebbe potuto esercitare il diritto alla interruzione di gravidanza previsto dalla legge 194/1978, è stato, nella più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità, oggetto di una parziale revisione (peraltro pag. 13/36 connessa alla progressiva valorizzazione in chiave risarcitoria di ogni lesione del diritto all'autodeterminazione, che tutela il diritto al consenso informato e alla possibilità di meditare sulle conseguenze e in ordine possibili scelte, terapeutiche e non, che oggi trova tutela nella legge 219/2017), i cui esiti possono sintetizzarsi nei termini che seguono.
A). Ove venga allegato che l'inadempimento (o il fatto illecito) concretizzatosi nella omessa diagnosi tradottasi in omessa informazione abbia leso il diritto della gestante di ricorrere alla interruzione della gravidanza, è (secondo i principi stabiliti da Cass. SU
25767/2015 e seguiti dagli arresti successivi, ma già affermati dal precedente orientamento maggioritario) onere di chi chiede il risarcimento dei danni conseguiti alla nascita che si sarebbe voluto e potuto evitare (danni-conseguenza che possono comprendere, sempre che se ne fornisca la prova ex art. 1223 c.c., sia i pregiudizi di carattere biologico, relazionale o morale, sia gli esborsi patrimoniali anche futuri direttamente conseguenti alla nascita ed al mantenimento di un figlio affetto dalle malformazioni o patologie non diagnosticate ante partum), provare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie normativa del diritto alla interruzione della gravidanza.
Questa, mentre entro i primi novanta giorni di gestazione richiede la sussistenza di un
«serio» pericolo per la salute psichica della donna in relazione a «previsioni» di malformazione del concepito, dopo i primi novanta giorni richiede l'accertamento
(quanto meno ragionevolmente probabile, secondo una valutazione ex ante) di
«rilevanti» anomalie o malformazioni del feto, tali da determinare un «grave» pericolo per la salute psichica della gestante o - ove sussista capacità di vita autonoma del feto - per la vita della gestante medesima (si veda, ad esempio Cass. 2150/2022).
In entrambi i casi, inoltre, essenziale è la preesistente volontà di quest'ultima di porre termine alla gravidanza ove adeguatamente e tempestivamente informata delle suddette condizioni fetali.
Anche tale ultimo elemento volitivo è oggetto di dimostrazione da parte di chi aspiri al risarcimento, ancorché possa farsi ricorso alla prova per presunzioni semplici, ad integrare la quale non è tuttavia sufficiente la sola malformazione del feto (da cui non può neanche desumersi sic et simpliciter il rischio di un grave pericolo per la salute pag. 14/36 psichica della gestante), né la mera richiesta o accettazione di esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto (Cass. 12264/2014; 7269/2013).
Escluso qualsiasi automatismo probatorio e risarcitorio, la prova che la gestante, se adeguatamente informata dai sanitari delle malformazioni, delle malattie o delle tare del feto, avrebbe interrotto la gravidanza, richiede dunque, oltre alla specifica allegazione di una volontà in tal senso, la allegazione e la prova quanto meno di indizi fattuali sintomatici ex ante della volontà di abortire e della possibilità di farlo e, quindi, della
«più probabile che non» insorgenza ante partum di un pericolo serio (nel primo trimestre di gravidanza) o grave (dopo il primo trimestre) per la salute o, eventualmente, per la vita della donna in conseguenza di «prevedibili» (nei primi 90 giorni di gestazione) o «accertabili» (decorso il 90° giorno di gravidanza) anomalie o malformazioni del feto (si veda, tra le più recenti, Cass. ord. 11123/2020).
B).Ove, invece, venga allegato (eventualmente in via subordinata o alternativa) che la omessa diagnosi e la conseguente omessa informazione abbiano leso esclusivamente il diritto alla «autodeterminazione procreativa dei futuri genitori», pregiudicando solo la loro scelta consapevole di portare avanti la gravidanza e di avere il tempo per prepararsi psicologicamente e materialmente, alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie, la domanda di risarcimento dei danni che da una simile lesione siano conseguiti (quindi non dei pregiudizi derivanti dalla nascita in sé considerata, ma solo di quelli connessi alla maggiore traumaticità di un evento che sarebbe stato possibile elaborare anticipatamente, attenuandone così le conseguenze di carattere non patrimoniale o riducendo, eventualmente, gli oneri patrimoniali mediante una anticipata programmazione del percorso terapeutico e/o assistenziale da intraprendere nell'interesse del figlio menomato o malato) non richiede, per potere essere accolta, la prova della volontà e della possibilità giuridica di abortire, ma esclusivamente l'accertamento – all'esito di un giudizio comparativo tra la situazione verificatasi in seguito all'omessa informazione e quella che si sarebbe avuta se la gestante ed i suoi stretti familiari fossero stati posti nelle condizioni di autodeterminarsi - di pregiudizi che vadano oltre la lesione della mera privazione del diritto di scegliere (danno-evento non risarcibile ex se) e che integrino, pertanto, un nocumento connotato dal requisito della gravità. pag. 15/36 La più compiuta espressione della rilevanza di una simile prospettiva risarcitoria è rinvenibile in Cass. ord. 7385/2021, la quale, constatato che gli attori poi ricorrenti avevano allegato – come anche nella specie è avvenuto - «il pregiudizio consistente nell'impreparazione dei genitori ad affrontare il trauma della nascita della figlia con grave disabilità», ha osservato che laddove sia allegata ed accertata una lesione del
«diritto all'autodeterminazione procreativa» che cagioni un nocumento connotato dal requisito della gravità (sicchè «sia da escludersi che l'offesa della mera autonomia decisionale sia da ascriversi al novero di quei pregiudizi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ordinamento impone a ciascun soggetto di sopportare in nome del contemperamento tra il principio di solidarietà nei riguardi della vittima e quello di tolleranza verso illeciti di trascurabile rilievo») non vi è ragione per non accogliere la istanza di tutela risarcitoria, ancorché dalla omessa informazione non sia conseguita la lesione del diritto della gestante di ricorrere all'interruzione della gravidanza, giacché da tempo la giurisprudenza considera «la consulenza diagnostica presupposto causale di una serie di conseguenze non circoscritte alla dimensione terapeutica in senso stretto».
In conclusione, la Corte di legittimità ha ritenuto innegabile che la lesione del diritto alla corretta e completa informazione «dia luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., purché il danno lamentato sia causalmente collegato all'omessa informazione e varchi la soglia della gravità dell'offesa» secondo i canoni delineati dalle note sentenze di San Martino.
Pertanto, «una volta dimostrata da parte dei ricorrenti la ricorrenza della lesione del diritto di prepararsi al trauma della nascita di una figlia affetta da gravi patologie, causalmente imputabile all'inadempimento informativo», deve essere loro consentito
«l'accesso alla tutela risarcitoria», nel senso che «rilevata la potenziale idoneità lesiva dell'omessa informazione», dovrà accertarsi «se in concreto tale danno vi sia stato, chi lo abbia subito e quale ne sia stata l'entità, rilevando sul piano generale che la tutela risarcitoria anche del padre è stata ormai affermata dalla pronuncia n. 20320 del
20/10/2005 di questa Corte».
4.Ciò posto, i motivi di appello (tesi a sostenere l'assolvimento dell'onere gravante sugli appellanti di provare la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie pag. 16/36 risarcitoria sopra delineata sub A) non possono trovare accoglimento, giacché nella specie, contrariamente a quanto si assume nell'atto di appello, non è stata in prime cure neanche allegata, con sufficiente grado di specificità, la volontà della già Pt_1 maturata all'epoca della gravidanza, di interrompere quest'ultima ove fossero state rilevate malformazioni o anomalie del feto, essendosi limitati gli originari attori a lamentare la astratta violazione del diritto di interrompere la gravidanza.
Il Tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha opinato al riguardo come appresso.
“Il dato normativo da cui si desume l'inesistenza del già menzionato diritto è quello delle disposizioni degli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978 n. 194.
Tale legge prevede la possibilità per la donna di interrompere volontariamente la gravidanza solo entro limiti normativamente disciplinati.
L'interruzione volontaria della gravidanza è infatti consentita, senza alcuna finalità eugenetica ed al solo scopo di evitare un pericolo per la salute fisica o psichica della donna, pericolo che deve essere “serio” entro i primi novanta giorni e “grave” in epoca successiva.
L'ordinamento, pertanto, ha scelto di tutelare maggiormente il soggetto giuridico già esistente, a scapito del nascituro, la cui condizione di salute, da sola, non rileva al fine dell'interruzione della gravidanza.
Bisogna, inoltre, ricordare che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna……….Il diritto che si assume leso è disciplinato dalla legge 22 maggio 1978 n. 194 che all'art. 4 ed all'art. 6 distingue due tipologie di legittima interruzione volontaria della gravidanza.
L'art. 4 stabilisce che: “Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche,
o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico pag. 17/36 istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.
Il successivo art. 6 disciplina il c.d. “aborto terapeutico” e prevede che: “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna".
La possibilità di agire in giudizio e di ottenere il risarcimento per danno da wrongful birth non sussiste nel caso in cui la diagnosi di patologia fetale venga espletata in un'epoca gestazionale nella quale il feto abbia raggiunto uno sviluppo tale da potergli consentire di vivere autonomamente, non essendo consentita in tal caso l'interruzione della gravidanza.
Ai sensi del combinato disposto del già citato articolo 6 della legge 194/1978 e dell'ultimo comma dell'articolo 7 della stessa legge, che prevede che: “quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 (pericolo per la vita della donna) e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Al fine di determinare l'eventuale responsabilità civile della struttura sanitaria convenuta, è dunque essenziale stabilire, in primo luogo, se le menomazioni da cui la minore è risultata affetta alla nascita erano riconoscibili e quindi diagnosticabili in epoca prenatale con i mezzi utilizzati a tal scopo.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, per la sussistenza del danno da nascita indesiderata, occorre che l'interruzione della gravidanza fosse legalmente consentita all'epoca dell'accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro, con conseguente grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre e che sia fornita la prova della volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza di tali specifiche condizioni facoltizzanti.
L'onere di provare tali elementi facoltizzanti e la volontà di interrompere, in loro evenienza, la gravidanza è posto a carico della madre ex art. 2697 c.c. (principio della pag. 18/36 vicinanza della prova) che può fornire tale prova anche in via presuntiva, tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si deve accertare, secondo il parametro del più probabile che non (cfr. Cass. civile, SS. UU., 22/12/2015, n. 25767).
Precisata la natura contrattuale della responsabilità, astrattamente configurabile in capo alla struttura sanitaria convenuta, sia nei confronti della paziente che verso il padre del nascituro, nonché la portata dell'onus probandi posto a carico di parte attrice nell'azione di risarcimento del danno da wrongful birth, va a questo punto esaminata la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, relativamente al caso in esame…….
In relazione alla possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza, laddove fosse stata comunicata all'attrice l'esistenza di una malformazione del feto, va precisato che, come chiarito dai CTU, l'anomalia delle orbite fetali, accertata in data 27/07/2005, anche all'esito degli approfondimenti di II livello, avrebbe consentito soltanto di ipotizzare una possibile sindrome genetica polimalformativa, attesa l'impossibilità di addivenire a precise conclusioni diagnostiche.
Va inoltre evidenziato che parte attrice aveva effettuato l'ecografia morfologica dopo che erano ormai trascorse 25 settimane dall'inizio della gravidanza.
Tale screening, notoriamente fondamentale per la diagnosi di sindrome o malformazione del concepito, andrebbe effettuato, a salvaguardia della scelta abortiva della gravida, tra la diciannovesima e la ventunesima settimana di gravidanza, considerato che, ai sensi dell'art.7 della legge n. 194/1978, laddove sia accertata la possibilità di vita autonoma del feto, la scelta della madre di interrompere la gravidanza
è limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 6 lett. a) della stessa legge, ovvero all'ipotesi di pericolo per la vita della donna.
Rientrando nella nozione di fatto, che rientra nella comune esperienza, la circostanza che la soglia di sopravvivenza dei neonati prematuri si è abbassata oggi, grazie al miglioramento delle conoscenze mediche e delle tecnologie a 22 settimane, valutata quindi la possibilità di vita autonoma del feto alla 25 settimana, va precisato che in tale periodo di gestazione l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita, ai sensi dell'art. 7 della legge 194/1978, solo in caso di grave pericolo di vita della partoriente.
pag. 19/36 Considerato che tale circostanza non è stata neppure dedotta dalla medesima, va rigettata la richiesta di risarcimento formulata dagli attori, con riferimento alla lesione del diritto all'autodeterminazione, in ordine alla possibile scelta di interrompere volontariamente la gravidanza, trattandosi di scelta legalmente non più consentita alla partoriente, sulla base della normativa sopra richiamata. “
La motivazione merita integrale condivisione perché il necessario (perché simile diritto possa dirsi sussistente) elemento volitivo non può, anzitutto, ritenersi pacifico e non richiedente alcuna prova, poiché l'onere di specifica contestazione gravante sul convenuto in tanto può rilevare in quanto vi sia stata una specifica allegazione fattuale da parte dell'attore, che nella specie è mancata.
Né esso può tanto meno essere presuntivamente desunto dalla circostanza che la Pt_1 si sottopose ad ecografia cd. morfologica il 27.07.2005 – e ad altra visita di controllo il
19.11.2005; dunque, pochi giorni prima rispetto alla data del parto – oltre il limite previsto per l'effettuazione della stessa, ciò in quanto dall'intero compendio probatorio risulta la circostanza per cui entro il novantesimo giorno di gestazione (periodo entro il quale l'interruzione della gravidanza è ammessa) la non effettuava alcuna visita Pt_1 di controllo, indice, questo, del fatto che la gestante non aveva alcuna intenzione di non portare a termine la gravidanza.
A ciò si aggiunga che per loro stessa ammissione gli appellanti sono genitori di altri due figli, nati antecedentemente.
Ed anche la indubbia gravità della patologia dalla quale, dopo la nascita, risultò essere affetta la neonata non può (anche prescindendo dalla sua tutt'altro che altamente probabile compiuta diagnosticabilità ante partum prima che il feto acquisisse capacità di vita autonoma e cioè, secondo quanto è nella specie incontestato, dopo della 24a settimana di gestazione) considerarsi indizio sufficiente ad accertare, come sussistente ex ante, una non specificamente allegata volontà abortiva.
Infine, anche le circostanze capitolate ai fini della richiesta prova testimoniale, attenendo essenzialmente alle conseguenze della nascita di e non a Per_1 manifestazioni, quanto meno chiaramente esposte, della volontà dei suoi genitori ed in particolare della madre di evitare di portare a termine la gravidanza (pur verosimilmente fortemente voluta, considerato che il capitolo 7) era volto ad accertare la circostanza per pag. 20/36 cui “l'attrice dopo il secondo figlio ha sempre espresso la volontà di avere un terzo figlio”) ove informata di rilevanti anomalie o malformazioni del feto.
Ma, anche al di là di quanto sin qui osservato, deve essere rilevato che il complessivo compendio istruttorio (ivi comprendendo anche le valutazioni tecnico-scientifiche espresse dalla relazione redatta su incarico degli appellanti dal dott. e le Per_2 osservazioni critiche nei confronti delle conclusioni dei CTU) non consente di ritenere significativamente probabile (e tanto meno più probabile che non) che non solo la sindrome di genetica malformativa (il cui accertamento diagnostico non può essere affidato a soli esami ecografici, ma richiede ulteriori accertamenti diagnostici quali l'ecografia esperta o di II livello, la quale avrebbe comunque solo potuto paventare la possibilità di una sindrome genetica polimalformativa senza addivenire a precise conclusioni diagnostiche), ma anche le anomalie e malformazioni fetali che ne costituiscono i più ricorrenti indizi ecografici (in particolare la difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari) fossero rilevabili, nella concretezza del caso di specie, mediante la cd. ecografia morfologica del secondo trimestre di età gestazionale, tanto più se eseguita – come suggerito dalle linee guida ricordate dai CTU
e dagli appellanti – nella 25a+5 settimana (epoca in cui, tuttavia, come le stesse linee guida hanno cura di avvertire, la suddetta era inadeguata, in quanto correttamente eseguibile tra la 19a e la 21a settimana di gestazione).
Tanto perché quegli stessi protocolli prevedono che l'ecografia morfologica del secondo trimestre di gravidanza, ancorché finalizzata anche alla individuazione di anomalie fetali, debba essere condotta dalla 19a alla ventunesima settimana in quanto:
“Riassumendo tali fenomeni morfogenetici si evidenzia l'estrema precocità degli stessi: intorno al 18° giorno di vita embrionale, ancora prima della chiusura completa della doccia encefalica, compare una evaginazione laterale detta vescicola ottica primaria, collegata al diencefalo tramite il peduncolo ottico.
La vescicola ottica primaria, crescendo, si invagina su di sé diventando vescicola ottica secondaria o calice ottico, costituito da un foglietto neuroectodermico interno ed uno esterno.
L'invaginazione arriva ad interessare anche il peduncolo, che quindi si apre in un punto dando adito alla fessura coroidea, che darà spazio all'arteria ialoidea. pag. 21/36 Lo spazio che si viene a creare tra i due foglietti neuroectodermici viene detto spazio retinico. Questo spazio è virtuale nell'adulto sano (ma la sua esistenza spiega la possibilità di avere un distacco retinico). Davanti alla vescicola ottica primaria in sviluppo si va ad invaginare un altro foglietto di derivazione ectodermica, il foglietto corneo denominato placode del cristallino. Questa placca si invagina sempre più, fino a staccarsi completamente dall'ectoderma da cui ha tratto origine.
Si viene a formare così una vescicola costituita da due soli strati di cellule, uno anteriore e l'altro posteriore.
Verso il 40° giorno il foglietto posteriore comincia a proliferare verso l'interno della vescicola stessa, riempiendola fino alla parete anteriore e creando così un abbozzo di quello che sarà il cristallino.
Le fibre più interne andranno a costituire il nucleo del cristallino. A partire dalla sesta settimana (ca. 40 giorni) si possono quindi distintamente riconoscere tutti i componenti del bulbo oculare la cui formazione è di seguito riassunta: la vescicola cristallina si separa progressivamente dalla vescicola ottica secondaria per il formarsi dell'abbozzo del corpo vitreo primario ad opera del mesoderma che si trova nello spazio interposto tra queste due strutture.
In seguito, la vescicola cristallina va incontro a una serie di trasformazioni che danno origine all'abbozzo della cornea.
Nello stesso periodo in cui il cristallino comincia ad abbozzarsi, compaiono, a partire del materiale mesodermico che circonda la vescicola ottica secondaria, gli abbozzi delle due tuniche esterne dell'occhio.
Contemporaneamente dal foglietto esterno del calice ottico, in continuità con le pareti del diencefalo, ha origine lo strato pigmentato della retina mentre dal foglietto interno deriva lo strato nervoso della retina.
La costituzione della retina termina al settimo mese e da questo momento in poi l'occhio diventa sensibile alla luce.
La successiva evoluzione condurrà alla differenziazione della fovea centralis quattro mesi dopo la nascita.
La formazione del nervo ottico avviene intorno alla settima settimana di vita embrionale attraverso la colonizzazione del peduncolo ottico dagli assoni delle cellule gangliari. Gli pag. 22/36 assoni si dirigono verso il diencefalo e, arrivati nel suo pavimento, si incrociano parzialmente formando il chiasma ottico e continuando il loro percorso verso i centri nervosi sottocorticali. Nel frattempo, il calice ottico si chiude anteriormente, al davanti del cristallino delimitando un orifizio, la pupilla.
A questo livello, i foglietti interno ed esterno della retina si riuniscono: il primo dà origine allo strato interno dell'iride e il secondo dà origine all'epitelio pigmentato dell'iride. Dietro l'iride, i due foglietti retinici accollati presentano delle pliche sollevate che rappresentano i pro1cessi ciliari. Fra le pieghe ciliari e il cristallino sono presenti alcune fibre lasse che si trasformano nel legamento sospensore del cristallino.
A partire dal tessuto mesenchimale che avvolge il primitivo abbozzo dell'occhio, vengono quindi a formarsi la coroide, l'iride e il corpo ciliare che, nella loro totalità, costituendo la tonaca vascolare, avvolgono interamente il cristallino.
La porzione più esterna del tessuto mesodermico costituisce l'abbozzo della futura sclera.
Diversa invece è l'embriologia dell'orbita oculare, struttura ossea cui partecipano ossa diverse, appannaggio sia dello splancnocranio (ossa che formano lo scheletro della faccia) sia del neurocranio (per la partecipazione delle ossa della base del cranio).
Venendo ora a considerare invece lo sviluppo dell'orbita oculare si evidenzia come questa sia più tardiva ovvero a partire dalla fine del secondo mese di gestazione. Lo sviluppo dell'orbita prevede meccanismi di ossificazione diversi, sia encondrale (osso sfenoidale) sia intramembranosa (ossa frontali, mascellare, lacrimale, zigomatico, etmoidale) ed è solo parzialmente influenzata dallo sviluppo del suo contenuto.
Di fatto si osserva che esiste un variabile grado di anomalia delle dimensioni dell'orbita associato ad anoftalmia/microftalmia, con alcuni casi meno severi dove vi è una minima o nessuna differenza nei diametri delle orbite ed una regolare simmetria dei tratti del volto.
Plica palmare unica.
La plica palmare unica (o simian crease, piega scimmiesca) della mano è un segno clinico associato a molteplici sindromi genetiche, cromosomiche o monogeniche (Tab
1.)
pag. 23/36 La formazione delle pliche palmari avviene durante il periodo tra la 7° e la 9° settimana di gestazione e pertanto insulti teratogeni, anche da causa non genetica, che agiscano in tale fase di sviluppo embrionario possono determinare la comparsa di pliche palmari anomale, compresa la plica palmare unica.
Ad oggi il solo risvolto clinico della piega palmare unica è quella di rappresentare un indicatore di un complesso sintomatologico più grave ma l'inquadramento diagnostico della sdr. genetica correlata deve essere fondato su altri parametri clinici e sulle indagini citonogenetiche” (Cfr. CTU pagg. 10 a 13).
Ed inotre perché – come hanno riferito tutti i consulenti tecnici officiati– le malformazioni poi presentate dalla piccola (ed in particolare quelle interessanti Per_1
l'occhio), pur diagnosticabili genericamente mediante ecografia di II livello, sono difficilmente evidenziabili “la diagnosi molecolare può essere stabilita solamente in circa il 70% delle anoftalmie bilaterali o delle microftalmie gravi, ma in meno del 10% dei casi unilaterali, che rappresentano la maggioranza dei pazienti” (ed ancora più difficilmente lo erano nella specie, fatti i salvi i casi di familiarità con patologie tali da indirizzare l'indagine ecografica o da suggerire il precoce ricorso ad indagini più approfondite svolte in centri di secondo o terzo livello diagnostico) con l'ecografia morfologica effettuata erratamente durante il terzo trimestre o quanto meno a seguito della 23a settimana, quando si è già raggiunta la possibilità di vita autonoma del feto e la interruzione della gravidanza è legittimata esclusivamente dal pericolo di vita per la gestante (nella specie neanche prospettato).
Simile osservazione trova, peraltro, conferma nella parte conclusiva dell'elaborato peritale, dalla quale emerge che “L'epoca 27/07/2005 di esecuzione dell'esame (25+5 sett. gestazionali) era inadeguata. Giungendo a valutare l'immagine delle orbite fetali nel referto ecografico della Sig.ra al netto della limitatezza della sua Pt_1 definizione, si osserva una immagine acquisita con approccio laterale, con un certo grado di inclinazione, che consente di apprezzare una sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari. In definitiva la scansione ecografica per la valutazione delle orbite può considerarsi tecnicamente corretta ma non altrettanto correttamente interpretata. Posto il sospetto di un'anomalia delle orbite fetali sarebbero stati avviati approfondimenti diagnostici con ecografia "esperta" o di II livello, pag. 24/36 consulenza genetica, eventuale risonanza magnetica fetale. Lo screening ecografico non può essere considerato una pratica di particolare difficoltà, altrettanto invece non si può dire dell'eventuale accertamento di "secondo livello" in quanto tali approfondimenti sono per definizione appannaggio di specialisti con specifica formazione, sono gravate da limitato potere diagnostico e, con elevata probabilità avrebbero potuto solamente paventare la possibilità di una sindrome genetica polimalformativa senza addivenire a precise conclusioni diagnostiche.
In merito invece alla possibilità di interruzione volontaria della gravidanza occorre precisare che tale procedura, almeno per la legislazione italiana, non sarebbe stata una opzione praticabile. Difatti l'ecografia morfologica veniva condotta a 25+5/7 settimane di gravidanza, epoca gestazionale in cui è maturata la possibilità di vita autonoma del feto, e pertanto l'interruzione di gravidanza può essere praticata esclusivamente quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna (Art. 7 legge 194/78). In effetti, nonostante la legge non fissi un limite temporale preciso per l'aborto terapeutico, in considerazione dei progressi ottenuti nella rianimazione neonatale, generalmente questo non viene praticato dopo la 23° settimana di gestazione, salvo i casi dove le malformazioni fetali riscontrate non consentano la vita extrauterina”
(Cfr. pagg. 19 e 20 CTU).
Deve, quindi, per concludere sul punto, escludersi – senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori – la sussistenza, più probabilmente che non, di nesso causale tra gli inadempimenti ascritti dagli appellanti alla (ivi compreso quello Parte_3 della scorretta interpretazione della ecografia morfologica, peraltro eseguita in ritardo, senza che sia stata fornita prova circa l'addebito di detto ritardo alla o al Pt_1 ginecologo presso cui era in cura) e il danno-evento costituito dalla lesione del diritto della a ricorrere alla interruzione della gravidanza, diritto che non vi è prova che Pt_1 quest'ultima avesse volontà di esercitare (ove anche informata delle malformazioni fetali poi riscontrate alla nascita) e per l'esercizio del quale, in ogni caso, non può accertarsi sussistessero i presupposti, in quanto quelle malformazioni non comportavano pericolo di vita per la gestante ed erano compiutamente rilevabili in utero solo genericamente nel terzo trimestre di gravidanza mediante ecografia di II livello, consulenza genetica o eventuale risonanza magnetica fetale, allorché le acquisite pag. 25/36 capacità di vita autonoma del feto avrebbero comunque impedito la legittima praticabilità di una interruzione della gravidanza, considerato che la morfologica veniva eseguita – se per responsabilità dell'appellante o della struttura sanitaria non è dato sapere – successivamente rispetto al periodo indicato dalle Linee Guida Generali.
Invero, «non sono danni che derivano dall'inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato: una nascita che la madre non avrebbe potuto scegliere di rifiutare;
una nascita che non avrebbe in concreto rifiutato;
la presenza nel figlio di menomazioni o malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo durante la gravidanza in modo che il figlio nascesse sano» (così, in motivazione, la già citata Cass. 6735/2002).
Né può darsi rilievo alla asserita intenzione di interrompere la gravidanza in altri Paesi europei, ove non sussistono limiti temporali per poter praticare l'aborto, dato che l'interruzione di gravidanza, eseguita senza il rispetto delle condizioni sancite dalla legge italiana, integra il reato previsto dall'articolo 19 della l. 22 maggio 1978 n. 194, contestabile anche nei confronti della donna.
Diversa è, invece, la conclusione cui deve pervenirsi ( e il Tribunale, come premesso, vi era pervenuto) con riferimento alla fattispecie risarcitoria delineata sopra sub B), giacché dal compendio istruttorio emergono elementi sufficienti ad accertare la sussistenza di profili di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni professionali cui erano obbligati, per contratto o contatto sociale, i medici e la struttura sanitaria oggi appellati e del nesso causale tra tali inadempimenti e la lesione del diritto alla «autodeterminazione procreativa» dei coniugi , i quali – ove Parte_5 adeguatamente informati degli elementi di sospetto circa l'effettiva condizione di normalità del feto emersi dalla ecografia eseguita il 27.07.2005 e della opportunità, onde verificare la sussistenza o meno di significative anomalie o malformazioni, di eseguire ulteriori approfondimenti e successive verifiche diagnostiche – avrebbero potuto scegliere consapevolmente come portare avanti una gravidanza ormai non più suscettibile di essere interrotta;
avrebbero potuto, con alto grado di probabilità, conoscere anticipatamente le effettive condizioni patologiche del feto;
avrebbero potuto, conseguentemente, prepararsi quanto meno psicologicamente alla nascita di una bambina affetta da menomazioni, quali quelle riscontrate sulla piccola Per_1
pag. 26/36 («anoftalmia sinistra, plica palmare unica a destra, ridondanza cutanea», comportanti una invalidità del 100%).
Detta voce di danno era stata riconosciuta dal Tribunale, che ha statuito quanto appresso.
“Va ora esaminata la violazione del diritto dei genitori ad essere informati, non in funzione dell'esercizio del diritto di autodeterminarsi in ordine alla scelta abortiva, ma in vista della predisposizione ad affrontare, consapevolmente, l'evento doloroso della nascita di un figlio malformato.
È infatti evidente che, se i genitori fossero stati correttamente avvisati delle possibili condizioni della nascitura, avrebbero potuto prepararsi psicologicamente a tale evento, che non li avrebbe colti del tutto impreparati (cfr Cassazione civile sez. III, 19/06/2024,
n.16967).
Trattasi di pregiudizio diverso da quello correlato alla mancata interruzione della gravidanza, stante l'autonoma rilevanza dell'informazione, finalizzata a mitigare la sofferenza indotta dalla nascita di un figlio continuamente bisognoso di cure.
In questo caso il danno risarcibile è quello derivante dal trauma subito dai genitori per essersi trovati, senza alcuna preparazione psicologica, di fronte alla realtà di una figlia affetta da grave disabilità.
Nel caso di specie tale danno risulta allegato dagli attori che, nella memoria istruttoria depositata in data 18.3.2022, hanno dedotto e chiesto di provare che, alla vista della bambina, la madre aveva iniziato a gridare, mentre il padre, entrato nel reparto sentendo la moglie gridare, aveva chiesto informazioni ai medici, a loro volta stupiti che i genitori ignorassero le condizioni della bambina.
Considerato il forte impatto emotivo che la scoperta della malformazione aveva avuto sui genitori, che si apprestavano a festeggiare la venuta al mondo di una figlia completamente sana ed avevano invece visto trasformarsi quel giorno in un momento di turbamento e forzosa accettazione dell'evento, valutata la rabbia e la delusione nutriti in quello stesso giorno e nei giorni successivi dai due attori nei confronti dei sanitari che, avendo omesso di avvisarli, non gli avevano consentito di prepararsi adeguatamente all'evento, ritiene il Tribunale di liquidare equitativamente agli attori a titolo di risarcimento del danno morale subito per l'omissione addebitabile alla struttura sanitaria pag. 27/36 convenuta, la somma liquidata all'attualità di € 20.000,00 (10.000,00 per ciascun genitore).
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento di danno
(24.11.2005) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal 24.11.2005 e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma, fino al saldo.” Parte Le censure svolte al riguardo, quindi, in assenza di appello incidentale della devono essere esaminate solo avuto riguardo al quantum;
questo Collegio, ad ogni modo, intende meglio soffermarsi sulla responsabilità in esame. Parte Quanto all'inadempimento della la CTU espletata in corso di causa, nulla afferma in merito se non che l'ecografia morfologica era “tecnicamente corretta ma non altrettanto correttamente interpretata” posto che, consentiva di “apprezzare una sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari” (Cfr. pag. 29
CTU), dunque, avrebbe dovuto indurre l'appellata a disporre o quanto meno suggerire non solo approfondimenti diagnostici con uso di strumenti più sofisticati di quelli ivi utilizzati, ma anche, e comunque, l'effettuazione di una ulteriore ecografia di II livello nel corso del terzo trimestre di gravidanza (peraltro prevista dalle linee guida più Parte accreditate). Invece, la nella ecografia del 27.07.2005, segnalava uno stato di benessere del feto.
La corretta rilevazione della difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari, rinvenibile dal referto ecografico del 27.07. avrebbe richiesto, da parte del ginecologo una completa e chiara informazione della gestante circa il carattere sospetto di quelle rilevazioni e circa la possibilità e la opportunità di procedere ad approfondimenti diagnostici con strumenti più raffinati e, comunque, ad ulteriore verifica ecografica di II livello dello sviluppo morfologico del feto nel corso del terzo trimestre di gravidanza.
pag. 28/36 Che un simile onere informativo gravi sul ginecologo cui la gestante si era rivolta per essere assistita e consigliata nel corso dell'intera gravidanza, ossia quello di far seguire un esame ecografico di II livello finalizzato anche alla valutazione dello sviluppo morfologico del feto ed alla diagnosi di eventuali anomalie o malformazioni dello stesso, non sembra possa essere posto seriamente in dubbio.
Così come pare indubitabile che l'onere medesimo non possa ritenersi assolto da parte Parte della appellata, poiché in entrambe le visite ecografiche effettuate veniva riscontrata una condizione di benessere del feto con assenza di anomalie morfologiche, tale da non rendere edotti la gestante ed il padre della nascitura del rischio di patologie, anomalie e/o malformazioni che la rilevata (e la corretta e prudente valutazione dei dati biometrici) comportava.
Quanto, poi, al nesso causale tra l'omissione informativa e di approfondimento diagnostico e la mancata diagnosi ante partum, quanto meno di una generica sindrome malformativa del feto, delle quali i genitori vennero a conoscenza solo al momento della nascita, del tutto inaspettatamente e senza alcuna possibilità di preparazione psicologica o di metabolizzazione dell'informazione, è sufficiente osservare come la rilevabilità di simili malformazioni mediante esami diagnostici più approfonditi e anche solo mediante una ulteriore ecografia di II livello (e non office) nel terzo trimestre – verso cui il ginecologo non indirizzò i genitori, omettendo anche di rilevare una “sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari” consente di ritenere che vi sia stato inadempimento da parte della struttura convenuta.
Ribadito, nei termini sin qui esposti, l'inadempimento degli appellati (che non hanno offerto la prova contraria alla presunzione di colpa posta dall'art. 1218 c.c., tanto più che il positivo accertamento del carattere colposo delle omissioni informative e di approfondimento diagnostico sembra insito nella indiscussa presenza di un dato – quale la sostanziale difformità delle dimensioni e della forma delle orbite oculari, rilevata dai
CCTTUU – di possibile significatività patologica, suscettibile di approfondimenti diagnostici) ed il nesso causale tra lo stesso e la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa dei coniugi , tradottasi nella Parte_5 improvvisa ed inaspettata conoscenza delle gravi e gravemente invalidanti malformazioni della loro bimba solo al momento della nascita della stessa, è necessario pag. 29/36 verificare se ciò abbia comportato per gli odierni appellanti (immediate e dirette, ex art. 1223 c.c.,) conseguenze pregiudizievoli, esclusivamente non patrimoniali, di gravità apprezzabile e, pertanto, suscettibili di risarcimento per equivalente in misura maggiore di quanto già accertato.
Gli appellanti hanno, sotto il profilo che viene qui in rilievo, allegato prova della patologia psichica attestata in relazione alla da un certificato emesso il Pt_1
02.12.2020 dal dott. , nel quale la si dichiara «affetta da una Persona_3 sindrome ansiosa dal 2006 e effettua terapia ansiolitica con ansiolin gocce».
Mentre quest'ultima patologia non può ritenersi, come emerge con evidenza dallo stesso certificato che la attesta (unico elemento probatorio in proposito offerto dagli appellanti), conseguenza immediata e diretta della omessa diagnosi e della ritardata conoscenza delle malformazioni e disabilità della piccola , bensì solo della Per_1 malattia e della nascita di quest'ultima (l'una e l'altra non addebitabili agli odierni appellati per carenza di nesso causale con l'inadempimento delle loro obbligazioni contrattuali), devono invece apprezzarsi come sussistenti e risarcibili, quanto meno con riferimento ai genitori della piccola , gli ulteriori danni non patrimoniali – sub Per_1 specie di pregiudizi incidenti sulla sfera dinamico-relazionale e su quella strettamente soggettiva – da essi allegati.
Sul piano giuridico, non possono non ricordarsi i principi giurisprudenziali in tema di lesione del diritto alla autodeterminazione terapeutica ed al consenso informato, richiamati dalla ricordata Cass. ord. 7385/2021, che li ha estesi anche al diritto alla autodeterminazione non terapeutica e, per quanto qui rileva, «procreativa».
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni e, in particolare, oltre al danno alla salute, «un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute» (così già Cass. 11950/2013, nonché Cass. ord. 20885/2018, che precisa come «l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto pag. 30/36 all'informazione - a condizione che sia allegata e provata, da parte dell'attore,
l'esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sè considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi»).
In una fattispecie (per più versi analoga alla presente) di omessa o inadeguata diagnosi, che non abbia cagionato danni alla salute del paziente, «ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tritest eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale)», la Corte di legittimità ha ritenuto risarcibile il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione «qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte» (Cass. 28985/19).
Sul piano fattuale e con riferimento al caso di specie, è incontestato e risulta comunque dalla documentazione sanitaria versata in atti che alla piccola venne Persona_1 diagnosticata subito dopo la nascita la sindrome polimalformativa di cui sopra e vennero immediatamente rilevate le varie e gravi malformazioni nelle quali essa si concretizza, già sopra ricordate, che, oltre ad avere reso necessari numerosi trattamenti chirurgici, comportano, secondo l'incontestata valutazione dell' , una invalidità CP_2 totale del 100% e la necessità di assistenza e cure continuative.
Sono, dunque, le stesse circostanze che hanno accompagnato la nascita della bambina e, in particolare, il fatto che immediatamente dopo il parto i genitori hanno appreso che la figlia era affetta da una grave patologia, suscettibile di comprometterne sotto vari aspetti la vita futura e che hanno dovuto far sottoporre la figlia a delicati interventi chirurgici (il primo dei quali, impianto dermoadiposo in cavità anoftalmica presso la clinica Villa
Tiberia il 28.04.2010), senza potere previamente ricevere adeguate informazioni sullo stato di salute della bambina in epoca fetale (ed anzi potendo fare affidamento sull'esito pag. 31/36 della ecografia morfologica del 27.07.2005 e confermata dalla successiva visita ginecologica del 19.11.2005), ad evidenziare l'indubbio ed elevato stress psico-fisico ed emotivo subito da e al momento della nascita della figlia Parte_1 Parte_2
, allorché essi hanno inaspettatamente appreso che la figlia era affetta da Per_1 evidenti e gravi malformazioni non diagnosticate durante la vita fetale.
È del tutto ragionevole, in quanto conforme all'id quod plerumque accidit, ritenere che la sofferenza, che accompagna inevitabilmente la nascita di un figlio affetto da gravi patologie, sia stata acuita dalle modalità, improvvise ed inattese, con le quali i genitori appresero, senza alcuna previa e adeguata informazione pur loro dovuta dal medico al quale si rivolsero durante la gestazione, che non poteva considerarsi una Per_1 bambina sana.
La maggiore intensità della sofferenza emotiva vissuta dai genitori in seguito al trauma per la nascita della figlia disabile costituisce, dunque, conseguenza immediata e diretta dell'omessa diagnosi prenatale.
È, inoltre, indubbio che se durante la gravidanza i genitori fossero stati previamente e adeguatamente informati sullo stato di salute del feto, essi avrebbero potuto affidarsi alle cure di uno specialista, che avrebbe potuto prepararli psicologicamente ad affrontare le problematiche relative alla nascita di un bambino affetto da menomazioni;
avrebbero anche potuto programmare da subito eventuali trattamenti medico-chirurgici ed avrebbero avuto più tempo per organizzare la propria vita familiare al fine di accudire nel modo migliore la piccola . Per_1
Anche tali scelte, di natura esistenziale e familiare, sebbene non determinate dalla omessa informazione sulle condizioni di salute del feto, sono state da questa fortemente incise e rese apprezzabilmente più difficoltose e penose per i genitori, giacché è del tutto verosimile che un'adeguata e corretta informazione avrebbe permesso loro quanto meno di lenire la sofferenza e il dolore derivante dalla nascita di un bambino affetto da gravi malformazioni disabilitanti (basti pensare alle condizioni degli occhi).
I pregiudizi non patrimoniali sin qui evidenziati, della cui gravità non sembra potersi dubitare, integrano, nei confronti degli appellanti e danni Parte_1 Parte_2 meritevoli di risarcimento per equivalente, la cui liquidazione non poteva che essere equitativa e tenere conto anche della considerazione che il trauma per l'inattesa nascita pag. 32/36 di un bambino affetto da gravi disabilità, se per un verso è stato amplificato dalla mancanza di informazioni sulle condizioni di salute del feto, per altro verso si è inevitabilmente attenuato col tempo, allorché i genitori hanno avuto modo di elaborare
(sia pure in ritardo rispetto a quello che avrebbero potuto fare ove tempestivamente informati) il trauma.
Ai fini della liquidazione equitativa di tali danni, conseguenti alla lesione del diritto dei genitori all'autodeterminazione e consistito nelle maggiori sofferenze da loro patite al momento della nascita della figlia, può farsi utile riferimento (contrariamente a quanto avvenuto in primo grado, in cui la liquidazione è stata apodittica) a quanto deciso dalla
Corte d'appello di Milano con la sentenza 757/2022 depositata il 7/3/2022 (reperibile nell'archivio nazionale della giurisprudenza di merito alimentata e consultabile tramite l'applicativo Consolle), la quale, nel definire il giudizio di rinvio conseguente alla già più volte ricordata Cass. ord. 7385/2021, ha, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio (bimba nata con patologie tali da determinarne una invalidità del 100%), quantificato in valori attuali, il risarcimento spettante al padre in €
10.000,00 e quello spettante alla madre in € 20.000,00, in ragione del maggiore stress emotivo da questa subito per l'inattesa nascita del bimbo con disabilità (che anche in quel caso aveva concorso a determinare nella madre una forma di patologia psichica) e, quindi, del maggiore danno «differenziale» direttamente conseguente alla omessa informazione in corso di gravidanza.
In analoghi, ma aggiornati termini monetari (che appaiono in linea anche con gli importi mediamente liquidati per danni conseguenti a lesione del diritto all'autodeterminazione risultanti dalla casistica giurisprudenziale esaminata dall'Osservatorio sulla giustizia di
Milano ed esposta nella sezione «criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario» della più recente versione delle tabelle da quell'Osservatorio licenziata nel 2024), questa Corte reputa possano essere più congruamente liquidati i danni subiti dagli odierni appellanti e Parte_1
Parte_2
Trattandosi, quello in questione, di danno all'autodeterminazione di grave entità, la liquidazione deve essere, in base alla tabella meneghina, che prevede per il danno all'autodeterminazione di grave entità una forbice di liquidazione da € 10.461,00 ad € pag. 33/36 23.245,00, di € 12.461,00 per il padre e di € 23.245,00 per la madre, ciò per la grave sofferenza interiore (maggiore stress emotivo documentato per la madre) conseguente alla lesione del diritto all'autodeterminazione per grave violazione dell'obbligo informativo, essendo stata l'informazione completamente assente.
Trattandosi di debito di valore, competono agli appellanti gli interessi legali compensativi che, secondo l'insegnamento nomofilattico, decorrono dal giorno dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma capitale periodicamente rivalutata.
Pertanto, previa devalutazione degli importi sopra indicati alla data del fatto
(24.11.2005), sulla somma capitale originaria, annualmente rivalutata, debbono essere calcolati gli interessi compensativi nella misura legale fino alla sentenza di primo grado, con successivo decorso dei soli interessi sino al saldo.
Nei termini sin qui precisati deve essere, in riforma parziale della sentenza impugnata ed in accoglimento parziale dell'appello, essere pronunciata condanna nei confronti della (quest'ultima responsabile ex art. 2018 c.c. in relazione alla Parte_6 condotta inadempiente del ginecologo, operante nell'ambito dell'Ospedale di Pescara) a pagamento di somma maggiore di quella liquidata in primo grado, senza possibilità di valutare ulteriori voci di danno patrimoniale, per vero del tutto indimostrate, né di stornare dal danno morale, come chiesto dall'appellata, supposti emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondendi in favore della piccola Per_1 per indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di
[...] invalidità.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere estesa, per effetto della riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, anche a quelle del primo grado di giudizio
(ciò che determina l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello) e tenere conto dell'esito della controversia risultante dalla riforma medesima, che è e resta, nel rapporto tra originari attori ed originaria convenuta, di soccombenza reciproca parziale, in considerazione del parziale e limitato (nel quantum) accoglimento di una sola delle diverse domande avanzate dai primi, ossia nella già ritenuta misura del 60%, piuttosto dovendosi far oggi riferimento ai compensi del quarto scaglione perché il decisum definitivamente accertato ammonta ad oltre 30.000,00 euro. pag. 34/36 Tale esito giustifica, quindi, la compensazione per il 60% delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, con condanna dell'appellata originariamente convenuta al rimborso, nei limiti del restante 40%, delle spese medesime, che vengono liquidate per intero come appresso secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa secondo decisum e delle attività processuali svolte.
Le spese così liquidate per il primo grado di giudizio devono essere pari ad euro
7.616,00.
Le spese così liquidate per il secondo grado di giudizio devono essere pari ad euro
9.991,00.
Sempre con accessori di legge.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado vanno confermate a carico degli originari attori per la metà e dell'originaria convenuta per la restante metà, fatta salva la solidarietà nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento delle domande proposte dagli appellanti indicati in epigrafe:
1) condanna l'appellata al pagamento, a titolo di risarcimento dei Parte_6 danni, in favore di della somma di € 23.245,00 ed in favore di Parte_1 Pt_2 della somma di € 12.461,00, oltre interessi legali calcolati sulle somme capitali
[...] devalutate alla data del 24.11.2005 e poi annualmente rivalutate fino alla sentenza di primo grado, oltre interessi sino al saldo effettivo;
2)conferma nel resto la gravata sentenza;
3)regola le spese come in parte motiva.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere estensore
RT IN II
pag. 35/36 Il Presidente
CO CA
pag. 36/36