CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6583 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. SE De LI Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5420/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2410/2021 deliberata e pubblicata il 2.12.2021 (n. 6186/2018 RG);
TRA
, Parte_1
c.f. , in persona del legale rappresentente p.t., difesa dall'avv. P.IVA_1
ON NO (c.f. C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Vincenzo Cozzolino (c.f. non dichiarato) domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con ricorso ex art 702bis c.p.c., l'istante deduceva: - che in data 17.09.18 riceveva notifica dell'avviso di mora nr. 07120189032088848000 per l'importo di euro
117.338,67 relativo a numero trenta cartella esattoriali;
- che, come verificato all'esito della richiesta alla di copia di tutti gli Parte_1 estratti di ruolo relativi alla sua posizione personale, non aveva mai ricevuto notifica di una cartella indicata in detta intimazione di pagamento e contraddistinta con n.
07120120116361120000, recante l'intimazione di pagamento dell'importo di euro
23.946,72, ed emessa per presunte contravvenzioni al codice della strada.
Chiedeva, pertanto: l'annullamento della cartella di pagamento oppugnata per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione con ordine di cancellazione dal ruolo. sebbene regolarmente evocata in Parte_1 giudizio con notifica PEC in data 14.11.2018, non si è costituita.”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- Accoglie la domanda e per effetto annulla la cartella di pagamento n°
07120120116361120000 e ne ordina la cancellazione dal ruolo esattoriale.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, antistatario, che liquida in 1.300,00 per compensi ed € 245,00 per spese documentate oltre IVA, CpA e rimborso forfettario.”.
Avverso questa pronuncia ha proposto appello l' Parte_2
, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
[...]
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Napoli adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 2410/21 del Tribunale di Torre Annunziata:
- preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in presenza dei presupposti di legge;
- nel merito, accertare la violazione del principio della domanda, dal momento che il
Tribunale ha annullato la cartella n.07120120116361120000, mentre l'azione della
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
parte privata era destinata all'annullamento della diversa cartella
n.07120120153928163000;
- se del caso, accertare la rituale notifica della cartella di pagamento
n.07120120116361120000; per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, di cui alla citata cartella n.07120120116361120000, a causa della rituale notifica della stessa cartella;
revocare la condanna alle spese e competenze di causa nei confronti dell' CP_2
contenuta nella sentenza impugnata;
[...] il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio in favore dell' e a carico dell'appellato, anche per la sua indebita Parte_1 condotta consistita nell'aver impugnato la cartella n.07120120153928163000 in due diversi procedimenti.”.
ha resistito all'impugnazione e ha chiesto: Controparte_1
“-in via preliminare dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'atto di appello in quanto la domanda appare tipicamente temeraria;
-Per la riconferma integrale della sentenza nr. 2410/21(R.G.NR.6186/18) emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata, dr.ssa Nazzaro Veneranda;
-con vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane.”.
Con ordinanza in data 19.4.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 17.6.2025 tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§ - LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO
L' ha dedotto, a sostegno del gravame, Parte_1 che , con il ricorso introduttivo, ha inteso impugnare la Controparte_1 cartella n. 071202120153928163000, di cui sarebbe venuto a conoscenza a seguito della ricezione dell'avviso di mora n. 07120189032088848000. In effetti, l'atto
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile introduttivo del giudizio indica la sola cartella di pagamento n.
071202120153928163000 e lo fa al n. 4 di pag. 1, nel titolo del primo motivo (alla pag. 2) e nel punto 2) delle conclusioni (alla pag.4). Nonostante la chiara volontà di impugnare la cartella n. 071202120153928163000, il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha annullato la diversa cartella n. 07120120116361120000, la quale non risulta essere l'oggetto della domanda.
Ha chiesto, pertanto, annullare la sentenza di primo grado, per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Il motivo merita reiezione.
Il ricorso depositato da , avanti a Tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, indica chiaramente a fol. 1 l'indicazione della cartella n.
07120120116361120000, così come a fol. 2, nell'intitolazione del motivo di impugnazione. Il ricorrente ha allegato a quell'atto introduttivo la copia dell'intimazione di pagamento n. 07120120116361120000 e l'estratto di ruolo relativo a tale cartella.
E' evidente, pertanto, che l'impugnazione avanzata da Controparte_1 si è riferita proprio alla cartella n. 07120120116361120000, che è quella sulla quale si è pronunciato il Tribunale oplontino, in conformità, pertanto, al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.).
E' anche vero che, nelle conclusioni del ricorso, si legge la richiesta di “… dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità e/o nullità del titolo e/o l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della cartella esattoriale di pagamento nr.
07120120153928163000 impugnata con il presente atto.”, ma l'indicazione del numero (errato) della cartella si deve considerare un mero errore materiale, tenuto conto che l'esame del ricorso e della documentazione allegata manifesta
– come sopra evidenziato – l'obiettiva ed univoca volontà del ricorrente di attingere con l'impugnazione l'atto n. 07120120116361120000.
§ - LA REGOLARE NOTIFICA
DELLA CARTELLA n. 07120120116361120000
L' ha sostenuto che la cartella di Parte_1 pagamento n. 07120120116361120000 è stata regolarmente notificata in data
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
2.4.2014, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., per assenza del destinatario;
è stata depositata presso la casa comunale;
e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario con raccomandata n. 699113268831, inviata il 28.3.2014 e consegnata il 2.4.2014, come da documentazione allegata.
Ha aggiunto che le SSUU della la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
19704/2015, hanno affermato che la rituale notifica della cartella di pagamento diviene circostanza impeditiva della possibilità di impugnare l'estratto ruolo. In effetti, l'estratto di ruolo è (e resta sempre) solo un "documento", un elaborato informativo attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza delle somme iscritte a suo carico;
contiene gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, ma, per sua natura, non contiene alcuna pretesa impositiva. Ciò comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale. Al contrario il "ruolo" è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore, per sua natura atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, e, quindi, atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto. Il ruolo è contenuto nella relativa cartella di pagamento, per cui, laddove la stessa risulti validamente notificata, il contribuente ha l'onere, nonché il diritto, di impugnare l'atto notificatogli nel termine di legge, ciò che non è avvenuto nel caso di specie.
Ha concluso nel senso che la Corte deve dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda con cui è stato introdotto il presente giudizio, atteso che la cartella è stata ritualmente notificata e che essa non è stata impugnata nei termini di legge decorrenti da quella notifica.
Il motivo merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L' appellante ha prodotto, soltanto in questo giudizio di secondo Pt_1 grado, gli atti che comproverebbero la rituale notifica della cartella n.
07120120116361120000, nelle forme di cui all'art. 140 cod. proc. civ. Tale documentazione, tuttavia, non può essere presa in considerazione, stante il divieto dei nova in appello (art. 345 comma III cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con d.l. 83/2012, applicabile ratione temporis, in quanto il ricorso è stato depositato in data 18.10.2018).
La relata, infatti, non è stata depositata nel giudizio di primo grado, ove l' è rimasta contumace, e non può trovare Parte_1
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile ingresso in questo giudizio di appello, in quanto la parte non ha provato di non averla potuta produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile.
La Corte di legittimità ha predicato, infatti, che, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012
(applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Cass. n. 26522/2027; conforme: Cass. n. 16289/2024).
Nel caso di specie, l avrebbe potuto Parte_1 costituirsi nel primo grado ed ivi produrre la relata di notifica della cartella, ma ciò non ha fatto, in conseguenza della libera scelta di rimanere contumace.
Tuttavia, deve trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, sollevata dall' appellante. Pt_1
In corso di causa, è intervenuto il d.l. 146/2021, convertito da legge
215/2021, che, all'art. 3 bis ha statuito “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”.
La norma trova applicazione anche ai giudizi pendenti (Cass., ss.uu. n.
26283/2022). Infatti, la Corte Suprema, con la pronuncia appena citata, ha predicato che “In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.”.
E, con successiva pronuncia n. 29729/2023, la Corte ha rimarcato che “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del
d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia.”.
non ha dimostrato alcuna delle condizioni di Controparte_1 ammissibilità dell'azione imposte dall'art. 3 bis d.l. 146/2021, per cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo, per la mancata notifica della cartella n.
07120120116361120000, va dichiarata inammissibile.
Non si può prendere in esame la documentazione prodotta da CP_1
in allegato alla comparsa di replica depositata il 29.11.2025, perché
[...] tardiva, in relazione al divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ.
La sentenza gravata, pertanto, merita di essere riformata nel senso appena delineato.
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la revoca della sanzione pecuniaria di € 250,00, inflitta con l'ordinanza di rigetto della richiesta di
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado (art. 283 comma II cod. proc. civ.).
§ - LE SPESE DI LITE
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che vanno poste a carico di , per effetto della soccombenza. Controparte_1
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa è corrispondente a quello della cartella impugnata € 23.946,72, e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2410/2021 deliberata e pubblicata il 2.12.2021 (n. 6186/2018 RG), così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' e, per Parte_1
l'effetto,
2) in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da;
Controparte_1
3) condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese del giudizio, che liquida, per il primo Parte_1 grado, in € 2.600,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 3.600,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4) revoca la condanna dell'appellante al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00.
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Così deciso in Napoli, in data 16 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
SE De LI
(firma apposta in modalità digitale)
9