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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/12/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4424/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4424/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10 Settembre
2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in FORMIA (LT) alla Via Vitruvio, Vico XX Settembre n. 10 presso lo studio dell'Avv. LISI MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA F. BRACCA n. 2307 SANTI CO E DA (LT), presso lo studio dell'Avv. PONTI VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2022, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/1999 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
3692/2021 del 16.03.2022 , che erano nati i figli (nato a [...] l'[...]) e Per_1
Per_ (nata il [...]); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva che entrambi i figli si erano trasferiti stabilmente presso la sua abitazione e concludeva pertanto chiedendo: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso Per_ della minore ad entrambi i genitori;
3) a parziale modifica delle condizioni di separazione, disporre il collocamento della minore presso il padre, prevedendo un libero esercizio di visita della madre stante l'età della minore;
4) preso atto del trasferimento di entrambi i figli presso di sé, revocare l'assegno di euro 200,00 posto a carico del SI. Per_
in favore della convenuta a titolo di mantenimento della figlia minore e Pt_1 dell'assegno di euro 150,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio maggiorenne;
5) porsi a carico della un assegno pari ad euro Per_1 CP_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
6) revocare dell'assegno pari ad euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra o in subordine ridurre tale assegno ad euro Pt_2
2 100,00; 7) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le condizioni di separazioni in riferimento al Per_ collocamento della figlia presso la madre, con obbligo da parte del padre di versare, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 250,00 oltre il 100% delle spese straordinarie, quali di istruzione, scolastiche, sportive, oculistiche, odontoiatriche e quelle non coperte dal S.S.N.; spese previamente concordate e comunque nei limiti della redditualità delle parti, oltre, infine la corresponsione nella misura del 100% degli assegni famigliari;
3) in caso di Per_ collocamento di presso il padre, porre a carico del SI. l'intero Pt_1 mantenimento ordinario;
all'assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 400,00 mensili posti a carico del SI. 3) porsi a carico del padre un assegno pari ad Pt_1 euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 100% delle spese straordinarie e corresponsione nella misura del 100% degli assegni familiari;
4) revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio di anni 22 che allo stato Per_3
è arruolato nell'esercito e percepisce stipendio che gli consente un'autosufficienza economica;
5) porre a carico del ricorrente il versamento della somma mensile di euro
400,00 a titolo di assegno divorzile.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 11.5.2023, il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori, confermando l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, nonché l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore della SI.ra , come stabilito Pt_1 CP_1 in sede di separazione;
a parziale modifica delle condizioni di separazione, disponeva il collocamento della figlia minore presso il padre con previsione del libero esercizio del diritto di visita materno, revocando l'assegno posto a carico del SI, CC a titolo di Per_ contributo per il mantenimento dei figli, quanto ad perché presso di lui collocata e quanto a poiché divento autosufficiente economicamente;
poneva altresì a Per_1 carico della convenuta il versamento della somma mensile di euro 100,00 a titolo di
3 Per_ contributo al mantenimento della figlia con le spese straordinarie interamente a carico del padre, e rimetteva le parti avanti al G.I.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 10.09.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento n. 3692/2021 del 16.03.2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni in riferimento Per_ all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della figlia in quanto nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne.
In merito agli aspetti economici, deve premettersi che allo stato il ricorrente è onerato del versamento della somma di euro 400,00 in favore della SI.ra a CP_1
Per_ titolo di suo mantenimento e del mantenimento diretto della figlia presso di lui collocata, nonché del 100% delle spese straordinarie, mentre la convenuta versa Per_ mensilmente euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
4 Orbene, in tema di assegno divorzile, trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza
5 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso
6 causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (57 anni) ha dedotto di aver subito una riduzione della propria condizione reddituale rispetto al periodo di separazione nel quale era stato assegnato a rappresentanza diplomatica all'estero, percependo, oltre alla retribuzione
7 base, corrispondente al proprio inquadramento come 1° Lgt. dell'Esercito Italiano, anche l'ISE (Indennità di Servizio all'Estero), su base mensile, con un notevole incremento dello stipendio mensile, arrivando a percepire un importo di circa 5.400,00 euro al mese;
allo stato, a seguito del rientro in Italia, il predetto percepisce circa €
1.655,99 mensili ed è onerato del pagamento del mutuo per l'abitazione in cui vive. La
SI.ra (53 anni) ha una qualifica di operatore socio sanitario e risulta CP_1 attualmente inoccupata, svolgendo lavori saltuari;
vive in un immobile di proprietà e risulta aver concesso in comodato gratuito altro immobile di cui è titolare.
Orbene, tenuto conto della contrazione reddituale del SI. e della Pt_1 persistenza della disparità economica delle parti, essendo la resistente priva di adeguati redditi propri, reputa il Tribunale che vada confermato l'assegno posto a carico del ricorrente in favore della SI.ra , con una riduzione da euro 400,00 ad euro CP_1
300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, si osserva quanto segue.
Ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
8 inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)
Nel caso di specie, il figlio (24 anni) è pacificamente indipendente Per_1 economicamente e collocato presso il padre. Va pertanto confermata la revoca del Per_ mantenimento a carico del padre. Quanto ad (19 anni), la stessa risulta studentessa universitaria e vive stabilmente con il padre. Deve pertanto essere confermato il versamento a carico della madre della somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione istat, come disposto in sede presidenziale. Per_ Si reputa congruo porre le spese straordinarie per a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, invitandoli nell'individuazione ad attenersi al protocollo in uso presso il Tribunale, e la percezione dell'assegno unico interamente in favore del padre, quale genitore collocatario.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in SANTI CO E DA (LT) in data 27/05/1999, fra , nato in [...] il Parte_1
31/01/1968, e , nata in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANTI CO
E DA (LT) dell'anno 1999, al n.7, parte II, Serie A;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTI
CO E DA (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
9 3) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di Per_ visita di nelle more divenuta maggiorenne;
4) conferma l'ordinanza presidenziale del 11.5.2023 con riferimento all'obbligo di versamento a carico della convenuta della somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nonché con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di versamento dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
5) pone le spese straordinarie per la figlia a carico dei genitori al 50%;
6) dispone che l'assegno unico per sia percepito dal ricorrente per intero;
7) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 300,00 in favore della convenuta, oltre rivalutazione istat, a titolo di assegno divorzile;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 4424/2022 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10 Settembre
2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in FORMIA (LT) alla Via Vitruvio, Vico XX Settembre n. 10 presso lo studio dell'Avv. LISI MASSIMILIANO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in VIA F. BRACCA n. 2307 SANTI CO E DA (LT), presso lo studio dell'Avv. PONTI VINCENZO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2022, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/1999 con , deducendo che i coniugi si erano separati Controparte_1 consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Cassino n.
3692/2021 del 16.03.2022 , che erano nati i figli (nato a [...] l'[...]) e Per_1
Per_ (nata il [...]); che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva che entrambi i figli si erano trasferiti stabilmente presso la sua abitazione e concludeva pertanto chiedendo: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare l'affidamento condiviso Per_ della minore ad entrambi i genitori;
3) a parziale modifica delle condizioni di separazione, disporre il collocamento della minore presso il padre, prevedendo un libero esercizio di visita della madre stante l'età della minore;
4) preso atto del trasferimento di entrambi i figli presso di sé, revocare l'assegno di euro 200,00 posto a carico del SI. Per_
in favore della convenuta a titolo di mantenimento della figlia minore e Pt_1 dell'assegno di euro 150,00 a titolo di contributo di mantenimento del figlio maggiorenne;
5) porsi a carico della un assegno pari ad euro Per_1 CP_1
200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
6) revocare dell'assegno pari ad euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della SI.ra o in subordine ridurre tale assegno ad euro Pt_2
2 100,00; 7) con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, la resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) confermare le condizioni di separazioni in riferimento al Per_ collocamento della figlia presso la madre, con obbligo da parte del padre di versare, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile di euro 250,00 oltre il 100% delle spese straordinarie, quali di istruzione, scolastiche, sportive, oculistiche, odontoiatriche e quelle non coperte dal S.S.N.; spese previamente concordate e comunque nei limiti della redditualità delle parti, oltre, infine la corresponsione nella misura del 100% degli assegni famigliari;
3) in caso di Per_ collocamento di presso il padre, porre a carico del SI. l'intero Pt_1 mantenimento ordinario;
all'assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 400,00 mensili posti a carico del SI. 3) porsi a carico del padre un assegno pari ad Pt_1 euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre al 100% delle spese straordinarie e corresponsione nella misura del 100% degli assegni familiari;
4) revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio di anni 22 che allo stato Per_3
è arruolato nell'esercito e percepisce stipendio che gli consente un'autosufficienza economica;
5) porre a carico del ricorrente il versamento della somma mensile di euro
400,00 a titolo di assegno divorzile.
All'esito della comparizione delle parti, con ordinanza del 11.5.2023, il giudice delegato alle funzioni presidenziali adottava i provvedimenti provvisori, confermando l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, nonché l'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore della SI.ra , come stabilito Pt_1 CP_1 in sede di separazione;
a parziale modifica delle condizioni di separazione, disponeva il collocamento della figlia minore presso il padre con previsione del libero esercizio del diritto di visita materno, revocando l'assegno posto a carico del SI, CC a titolo di Per_ contributo per il mantenimento dei figli, quanto ad perché presso di lui collocata e quanto a poiché divento autosufficiente economicamente;
poneva altresì a Per_1 carico della convenuta il versamento della somma mensile di euro 100,00 a titolo di
3 Per_ contributo al mantenimento della figlia con le spese straordinarie interamente a carico del padre, e rimetteva le parti avanti al G.I.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti.
All'udienza cartolare del 10.09.2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e deve essere accolta in quanto:
-questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con provvedimento n. 3692/2021 del 16.03.2022;
-al momento della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio erano trascorsi più di sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
-è pacifico che non vi è stata interruzione della separazione;
-il tempo trascorso dall'inizio della separazione e la volontà manifestata dalle parti nel presente procedimento consentono di escludere che sussista la possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87 e succ. mod.) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve conseguentemente ordinarsi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere, allorquando la sentenza sarà passata in giudicato, alle annotazioni e incombenze di rito.
Ciò posto, vanno preliminarmente revocate le disposizioni in riferimento Per_ all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita della figlia in quanto nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne.
In merito agli aspetti economici, deve premettersi che allo stato il ricorrente è onerato del versamento della somma di euro 400,00 in favore della SI.ra a CP_1
Per_ titolo di suo mantenimento e del mantenimento diretto della figlia presso di lui collocata, nonché del 100% delle spese straordinarie, mentre la convenuta versa Per_ mensilmente euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento di
4 Orbene, in tema di assegno divorzile, trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza
5 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso
6 causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Nel caso di specie, il ricorrente (57 anni) ha dedotto di aver subito una riduzione della propria condizione reddituale rispetto al periodo di separazione nel quale era stato assegnato a rappresentanza diplomatica all'estero, percependo, oltre alla retribuzione
7 base, corrispondente al proprio inquadramento come 1° Lgt. dell'Esercito Italiano, anche l'ISE (Indennità di Servizio all'Estero), su base mensile, con un notevole incremento dello stipendio mensile, arrivando a percepire un importo di circa 5.400,00 euro al mese;
allo stato, a seguito del rientro in Italia, il predetto percepisce circa €
1.655,99 mensili ed è onerato del pagamento del mutuo per l'abitazione in cui vive. La
SI.ra (53 anni) ha una qualifica di operatore socio sanitario e risulta CP_1 attualmente inoccupata, svolgendo lavori saltuari;
vive in un immobile di proprietà e risulta aver concesso in comodato gratuito altro immobile di cui è titolare.
Orbene, tenuto conto della contrazione reddituale del SI. e della Pt_1 persistenza della disparità economica delle parti, essendo la resistente priva di adeguati redditi propri, reputa il Tribunale che vada confermato l'assegno posto a carico del ricorrente in favore della SI.ra , con una riduzione da euro 400,00 ad euro CP_1
300,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, si osserva quanto segue.
Ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
La Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità,
8 inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)
Nel caso di specie, il figlio (24 anni) è pacificamente indipendente Per_1 economicamente e collocato presso il padre. Va pertanto confermata la revoca del Per_ mantenimento a carico del padre. Quanto ad (19 anni), la stessa risulta studentessa universitaria e vive stabilmente con il padre. Deve pertanto essere confermato il versamento a carico della madre della somma mensile di euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre rivalutazione istat, come disposto in sede presidenziale. Per_ Si reputa congruo porre le spese straordinarie per a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, invitandoli nell'individuazione ad attenersi al protocollo in uso presso il Tribunale, e la percezione dell'assegno unico interamente in favore del padre, quale genitore collocatario.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in SANTI CO E DA (LT) in data 27/05/1999, fra , nato in [...] il Parte_1
31/01/1968, e , nata in [...] il [...], Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANTI CO
E DA (LT) dell'anno 1999, al n.7, parte II, Serie A;
2) manda la cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTI
CO E DA (LT), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
9 3) revoca le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di Per_ visita di nelle more divenuta maggiorenne;
4) conferma l'ordinanza presidenziale del 11.5.2023 con riferimento all'obbligo di versamento a carico della convenuta della somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, nonché con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di versamento dell'assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
5) pone le spese straordinarie per la figlia a carico dei genitori al 50%;
6) dispone che l'assegno unico per sia percepito dal ricorrente per intero;
7) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 300,00 in favore della convenuta, oltre rivalutazione istat, a titolo di assegno divorzile;
8) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 3/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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