Art. 3.
Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:
a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; ((2)) b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po.
Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell' art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164 .
Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735 , modificato con l' articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240 , un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste."
Presso il Magistrato per il Po funziona un Comitato tecnico amministrativo, presieduto dal presidente del Magistrato e del quale fanno parte:
a) due ispettori generali - uno della Direzione generale della bonifica e della colonizzazione e l'altro della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste; ((2)) b) il vicepresidente del Magistrato per il Po, il capo dell'Ufficio tecnico, nonche' i funzionari amministrativi e tecnici in servizio presso il Magistrato stesso, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;
c) il presidente del Magistrato alle acque ed i provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero il capo del servizio tecnico dei detti organi decentrati, qualora vi sia delegato dai capi degli organi stessi;
d) un consigliere di Stato e un avvocato dello Stato scelti fra quelli che fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
e) due rappresentanti del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata;
f) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po;
g) l'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Servizio idrografico del Po;
h) il capo della Sezione autonoma del Genio civile per il Servizio dragaggio e segnalazioni per il Po.
Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell' art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 , ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164 .
Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "Sono chiamati a far parte del Comitato tecnico-amministrativo del magistrato per il Po, in sostituzione dei funzionari preveduti dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 12 luglio 1956, n. 735 , modificato con l' articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 240 , un rappresentante, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, della direzione generale delle acque e degli impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle di lezioni generali della bonifica e della colonizzazione e dell'economia montana e delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste."