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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1975/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1975 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, c.f. elett.te dom.to in Paupisi (Bn), alla via Parte_1 C.F._1
Pagani n. 45, presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
p.i. in p.d.l.r.p.t., elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sant'Agostino n. P.IVA_1
29, presso lo studio dell'avv. Michele Lobrace, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale di tipo sanitario
CONCLUSIONI:
-per l'attore: all'udienza cartolare del 17.10.2025, l'attore ha concluso riportandosi integralmente al contenuto del proprio ricorso introduttivo;
-per la convenuta: all'udienza cartolare del 17.10.2025, la convenuta ha concluso richiedendo
“in via preliminare e pregiudiziale, di rigettare la domanda perché inammissibile e improcedibile per le motivazioni sopra;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che diritto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Sig. di operare una valutazione equitativa del danno Parte_1
- Pagina 1 - tenendo conto di tutte le motivazioni sopra esposte in ordine all'assenza di responsabilità del personale sanitario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, ) al fine di Controparte_1 CP_1 sentirne dichiarata la responsabilità per i danni patiti in occasione dell'operazione cui era stato sottoposto in data 17.12.2018 e dei quali chiedeva il risarcimento.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva: che in data 10.12.2018, a causa dell'acuirsi di un forte dolore alla schiena e delle difficoltà a deambulare manifestatesi circa sette giorni prima dopo un intenso sforzo fisico compiuto durante l'esecuzione di alcuni lavori domestici, si sottoponeva alle cure del ove gli veniva diagnostica una CP_1 lombosciatalgia acuta sinistra, che richiedeva il ricovero;
che il 17.12.2018 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di “microdiscectomia” e veniva successivamente dimesso in data
19.12.2018 con diagnosi di “ernia discale L4 L5 sinistra espulsa e migrata cranialmente, trattata chirurgicamente” e con “indicazione di indossare corsetto steccato per un mese, medicazione della ferita con betadine a giorni alterni e controllo della ferita in data
28.12.2018”; che, a causa di un dolore crampiforme e alla superficie di entrambi gli arti inferiori, in data 6.2.2019 veniva ricoverato nuovamente presso la divisione di neurochirurgia del per sospetta discite;
che il 9.2.2019 veniva sottoposto a RMN con e senza mezzo CP_1 di contrasto e a consulenza infettivologica;
che in data 21.2.2019 veniva dimesso dall'Unità operativa complessa di malattie infettive del con “diagnosi di: spondilodiscite L4-L5, CP_1 pregressa microdiscectomia L4-L5, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, reperto ecografico di angiomi epatici con indicazione di rientrare in data 05.03.2019 per eseguire, in regime di dimissione protetta, rnm tratto lombo sacrale di controllo e dopo 10 giorni emocromo, VER, PCR, GOT, GPT, fibrinogeno, procalcitonina, azotemia e creatininemia”; che in seguito al trattamento chirurgico e al nuovo ricovero, si sottoponeva ad una lunga serie di controlli clinici specialistici, nonché di attività di riabilitazione neuromotoria;
che, nonostante la lunga degenza, presentava una patogenesi di grave deficit motorio agli arti inferiori, disfunzione uro-genitale, sindrome di dolore cronico con disestesie nel territorio radicolare L4-L5; che la sua attuale condizione era palesemente di natura iatrogena;
che, in primo luogo, c'era evidenza che l'intervento chirurgico spinale per ernia discale del
17.12.2018 era stato mal eseguito sia perché non utile a rimuovere l'estrusione discale sia perché allo stesso era conseguita una spondilo-discite che aveva aggravato ulteriormente la compressione sulla radice spinale;
che anche la complicanza post operatoria era stata trattata
- Pagina 2 - in violazione delle best practices medico-chirurgiche, atteso che, anziché adottare una misura neurochirurgica urgente, si era deciso improvvidamente di trasferirlo nel reparto malattie infettive, non provvedendo quindi all'immediata decompressione delle radici nervose;
che i deficit neurologici e la sindrome dolorosa di cui soffriva avevano impedito di lavorare come operaio, nonché di svolgere attività non lavorative, come fare passeggiate e frequentare amici, cui egli era in precedenza aduso, nonché di avere una regolare vita sessuale.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che il danno subito era riconducibile alla condotta della struttura sanitaria nella gestione del caso e per l'effetto condannarla CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi quantificati nella misura di €
152.733,00.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera convenuta, la quale eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, essendo venuto meno l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., poiché l'attore aveva proposto la domanda risarcitoria oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
nel merito,
l'infondatezza della domanda, rilevando l'operato diligente dei sanitari nel trattamento chirurgico della patologia ernaria dell'attore ed escludendo l'imputabilità in capo ai sanitari della complicanza della discite, in ogni caso, tempestivamente diagnosticata e trattata;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, di operare una valutazione equitativa del danno, tenendo conto della spropositata quantificazione del danno biologico, sia complessivo che iatrogeno.
Senonché, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del
17.10.2025, ove veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva.
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'odierna resistente, va rilevato che la presente controversia si colloca, per quanto concerne la posizione della struttura convenuta, nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, la L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “Gelli-Bianco”) ha introdotto un sistema a “doppio binario”, distinguendo la posizione della struttura sanitaria da quella del singolo esercente la professione medica.
In particolare, sul presupposto che il rapporto tra paziente e struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, trovi la propria fonte nel contratto atipico di spedalità, il legislatore ha espressamente previsto che la struttura risponde a titolo contrattuale, sia per le condotte
- Pagina 3 - proprie (ad esempio, per carenze organizzative, inadeguatezza delle attrezzature o inefficienze del servizio), sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per le condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari che operano al suo interno, anche se non dipendenti o scelti direttamente dal paziente (cfr. Cass., 21 febbraio 2023, n. 5380).
Diversamente, per il personale sanitario che abbia materialmente eseguito la prestazione, la legge prevede una responsabilità di natura extracontrattuale, salvo che sia stato stipulato con il paziente un contratto di prestazione d'opera professionale.
Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'azione sia proposta, come nel caso che occupa, nei confronti della struttura sanitaria, la relativa responsabilità non può che essere qualificata come contrattuale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 24/2017. La specificità della normativa di settore, infatti, finisce per assorbire la possibilità di invocare la pretesa risarcitoria ad altro titolo, ad esempio in virtù della violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, alla luce della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti Parte_1 del , deve concludersi che la controversia rientri pienamente nel perimetro della CP_1 responsabilità da inadempimento contrattuale, e non, come sostenuto dalla parte resistente, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, la quale non trova applicazione nelle ipotesi in cui si controverta della responsabilità della struttura sanitaria verso un proprio paziente.
Chiarita, quindi, la natura contrattuale della responsabilità fatta valere, con applicabilità del termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.) previsto per l'inadempimento contrattuale, deve escludersi - considerata la data dell'intervento chirurgico eseguito (17 dicembre 2018) - che al momento della proposizione della domanda risarcitoria (21 giugno 2024) il termine di prescrizione fosse decorso.
Difatti, anche tenendo in considerazione il fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta oltre il termine di novanta giorni, di cui all'art. 3 l. n. 24/2017, dal deposito dell'elaborato peritale (26 febbraio 2024) nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(introdotto il 9 dicembre 2021), con perdita degli effetti sostanziali e processuali (ma non certamente, come sostenuto dalla resistente, con improcedibilità) della domanda (Cass.
15594/2025), il termine prescrizionale decennale non è, comunque, elasso.
Ciò posto e andando al merito, va rammentato che dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale”) e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria (o del professionista), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di
- Pagina 4 - nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
20812 del 20.8.2018).
In particolare, giova ricordare che il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare
- Pagina 5 - il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Infine, va rammentato che, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico dell'ente o del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa, anche di recente essendo stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del
14.2.2008).
Difati, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
Applicando i superiori princìpi al caso che occupa, deve convenirsi che l'attore ha certamente fornito prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della convenuta, avendo prodotto in giudizio la copia della cartella clinica relativa all'intervento
- Pagina 6 - chirurgico del 17.12.2018 e della documentazione medica relativa alla successiva degenza, nonché la cartella clinica relativa al successivo ricovero dal 6.2.2019 al 21.2.2019.
L'attore ha, altresì, allegato e provato l'inadempimento qualificato della struttura sanitaria convenuta, consistito, nel caso di specie, nell'aggravamento della situazione patologica di lombo-sciatalgia causata da un'ernia discale nella sofferenza dei postumi della sindrome della cauda equina, condizione caratterizzata da un largo spettro di scenari clinici, tra i quali: ritenzione urinaria e perdita del controllo degli sfinteri (incontinenza urinaria), disfunzione erettile (impotenza), dolore in zona lombare che decorre lungo le gambe, anestesia sellare
(perdita della sensibilità a livello della regione sacrale, anale, perianale genitale), paraparesi permanente (cfr. CTP a firma del Dott. ). Per_1
Sul punto, la ctu ha confermato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento di danno e l'azione dei sanitari, concludendo per:
- la non perentoria indicazione al trattamento cruento della patologia erniaria discale di cui era affetto il paziente, non sussistendo la necessità di un ricorso precoce all'intervento chirurgico per l'assenza di deficit motori ingravescenti oppure particolarmente invalidanti
(steppage o drop foot) in un paziente con diagnosi accertata e congrua di ernia del disco lombare (vedasi -tra l'altro- in tal senso la mancata ripetizione in ambito nosocomiale dell'esame RM del rachide lombare);
- un incompleto trattamento chirurgico per la persistenza nel canale vertebrale (in esito all'intervento chirurgico del 17.12.18) di un piccolo nucleo ipodenso compatibile con frammento discale;
- una diagnosi tardiva di discite e una tardiva terapia farmacologica.
Il documento peritale ha, inoltre, evidenziato che:
“in ordine poi alla riconducibilità post-operatoria della spondilodiscite, depongono per detta patogenesi il tempo intercorso tra l'atto chirurgico del 17 Dicembre 2018 e la comparsa del dolore lombare post-operatorio (verosimilmente poco prima del 23 Gennaio 2018), che è pari
a circa 5 settimane (il tempo medio di incubazione di una discite post-operatoria è di circa 3 settimane). Ad ulteriore conferma poi che non-trattasi di forma spontanea v'è l'età del P. essendo noto che l'età giovanile adolescenziale è quella tipica di insorgenza della discite spontanea mentre nei soggetti adulti la forma adulta di discite primitiva è appannaggio di soggetti tossicodipendenti o diabetici circostanze inesistenti nel caso in questione. […]. La diagnosi di spondilodiscite per quanto solo ipotizzata, non fu precoce ma moderatamente tardiva, essendo stata posta intorno agli inizi del mese di febbraio 2019, cioè poco meno di due mesi (circa cinquanta giorni) dopo l'intervento chirurgico, quando il paziente venne
- Pagina 7 - ricoverato in ospedale e fu intrapreso un trattamento antibiotico.
E' però evidente la stretta correlazione tra diagnosi tardiva (posta -quale sospetto- nel
Febbraio 2019, vedi diagnosi di ammissione di cui alla cartella clinica n. 2019.002264) di discite e terapia antibiotica allestita in ambiente infettivologico che evidentemente fu anch'essa tardiva essendo stata praticata all'incirca due mesi dopo l'intervento chirurgico.”
All'interno della risposta alle note controdeduttive proposte da parte ricorrente, la ctu ha, altresì, chiarito che “all'atto della dimissione dopo l'intervento chirurgico del 17 dicembre
2018 la sintomatologia sciatalgica era regredita con recupero della deambulazione autonoma, per poi ricomparire dopo alcune settimane. Per la riaccensione della sintomatologia dolorosa è stata eseguita una risonanza magnetica del rachide lombare il 23 gennaio 2019, nella cui relazione si parla di “Esiti di intervento chirurgico denunziati da microlaminoflavectomia sinistra allo spazio L4-L5 e da edema nei tessuti molli retrovertebrali. Nel contesto del canale vertebrale si osserva a sede endocanalare piccolo nucleo ipointenso compatibile con frammento discale. Il disco intersomatico a tale livello mostra margine posteriore convesso con impegno intraforaminale bilateralmente”. In altri termini è stata osservata la persistenza nel canale vertebrale di piccolo nucleo ipointenso compatibile con frammento discale e di una protrusione discale a livello L4-L5 con impegno intraforaminale bilaterale. L'ulteriore peggioramento clinico ha imposto un nuovo ricovero, nel corso del quale è stata praticata un'altra risonanza magnetica del rachide lombare l'8 febbraio 2019 con evidenza “Allo spazio intersomatico” L4-L5 di “una raccolta flogistica sub-ligamentosa, estesa lungo il muro posteriore di entrambi i corpi vertebrali e di uno spessore massimo endocanalare di 10 mm, che determina netta riduzione di ampiezza del canale vertebrale ed affastellamento posteriore delle radici della cauda. Nelle immagini post- contrasto si apprezza una estesa impregnazione che interessa le limitanti dello spazio L4-L5, la tasca radicolare corrispondente di sinistra e tutto il tragitto chirurgico. E' presente, inoltre, una cavitazione centrale della limitante inferiore di L4 ed una estesa impregnazione dei muscoli paravertebrali di sinistra adiacenti all'accesso chirurgico. Il reperto è compatibile con spondilodiscite in evoluzione”. In altri termini, in questa occasione da un lato non è stata confermata la persistenza di un frammento discale nel canale vertebrale
(frammento che in ogni caso sarebbe stato di piccole dimensioni, per cui poco probabile causa di una sindrome della cauda equina) e dall'altro è stata chiaramente descritta una componente infiammatoria subligamentosa con netta riduzione di ampiezza del canale vertebrale ed affastellamento posteriore delle radici della cauda, che di per sé è più che sufficiente a chiarire la causa della sindrome della cauda equina (coinvolgimento nel
- Pagina 8 - processo infiammatorio delle radici lombari basse e sacrali). La situazione anatomica è stata confermata dall'ulteriore risonanza magnetica del rachide lombare del 5 marzo 2019
(“All'attuale controllo si rileva riduzione delle dimensioni della raccolta flogistica subligamentosa segnalata a livello dello spazio L4-L5, che ha attualmente spessore di circa mm 5,5 ma estensione longitudinale di entità sostanzialmente invariata. Appare ridotta anche
l'estensione dell'alterazione di segnale, da processo flogistico in evoluzione, estesa lungo il tragitto chirurgico ai muscoli paravertebrali. Sostanzialmente invariati i restanti reperti”). In ogni caso, sarebbe stata opportuna, anche se non strettamente imposta, per cercare di evitare questa complicanza la prescrizione di una terapia antibiotica preventiva, che, comunque, non
è obbligatoria ma fortemente raccomandata. Qualunque sia stata la causa della spondilodiscite, resta che la diagnosi di discite è stata tardiva, essendo stata posta verso gli inizi del mese di febbraio 2018, cioè a distanza di quasi 2 mesi dall'intervento chirurgico, per cui anche la terapia antibiotica è stata intrapresa tardivamente.”
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale evidenziano in modo chiaro che l'intervento chirurgico eseguito in data 17 dicembre 2018 è stato effettuato in assenza dei necessari presupposti clinici e sintomatologici previsti dalle linee guida, risultando pertanto non conforme alle leges artis.
Il paziente, infatti, avrebbe dovuto essere sottoposto non a un trattamento chirurgico, bensì a una terapia farmacologica, come imposto dal quadro clinico dell'epoca.
È proprio in tale scelta chirurgica che si individua il nodo cruciale della vicenda: da quell'intervento, non necessario, è derivata la complicanza post-operatoria della discite, la quale, a sua volta, secondo le deduzioni del Collegio peritale in sede di risposta alle osservazioni delle parti, è da ritenersi “di per sé più che sufficiente a chiarire la causa della sindrome della cauda equina” da cui risulta affetto l'odierno attore.
Il medesimo collegio peritale ha rilevato, inoltre, che la suddetta complicanza, fonte dell'attuale condizione patologica dell'attore, non è stata correttamente gestita in quanto non sarebbe stata né prevenuta attraverso una terapia antibiotica preventiva né tempestivamente diagnostica successivamente alla sua insorgenza.
Le risultanze della perizia tecnica appaiono pienamente condivisibili, in quanto ricostruiscono in modo logico e coerente la catena eziologica dell'evento dannoso, e sono sorrette da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata.
Le conclusioni peritali, secondo cui il trattamento chirurgico praticato sull'odierno attore deve ritenersi non necessario e non conforme alle leges artis, non sono scalfite nemmeno dalle
- Pagina 9 - controdeduzioni formulate dalla parte convenuta.
Quest'ultima, infatti, ha sostenuto che, in presenza di una violenta e acuta lombosciatalgia, i cui sintomi costituivano segno di sofferenza radicolare, l'intervento chirurgico – se non perentorio ed imperativo – doveva considerarsi quantomeno prudenziale.
Tale ricostruzione difensiva, tuttavia, non trova riscontro nelle linee guida ministeriali in materia di trattamento della patologia erniaria, alle quali le conclusioni peritali risultano invece pienamente aderenti.
Le predette linee guida, infatti, stabiliscono che:
“Considerando l'alta frequenza di ernie discali asintomatiche e la possibile regressione di ernie sintomatiche, è opportuno attendere almeno 4-6 settimane dall'insorgenza dei sintomi
(dolore lombare, radicolopatia e limitazione funzionale) in assenza di semafori rossi, prima di effettuare gli esami di diagnostica per immagini. Nei casi in cui sussiste la corrispondenza tra sintomatologia, segni clinici e immagini diagnostiche, si raccomanda di considerare
l'intervento chirurgico in presenza di tutti i seguenti criteri:
– durata dei sintomi superiore a sei settimane;
– dolore persistente, non rispondente al trattamento analgesico;
– fallimento, a giudizio congiunto del paziente e del chirurgo, di trattamenti conservativi efficaci adeguatamente condotti.”
Nel caso di specie, come rilevato dal collegio peritale, nessuno di tali criteri risultava integrato al momento dell'intervento, sicché la scelta chirurgica si presenta anticipata, non giustificata e in contrasto con le raccomandazioni ministeriali.
Ne consegue che l'intervento eseguito sull'attore deve qualificarsi come non necessario e, pertanto, non conforme alle regole dell'arte medica.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, essere fornita risposta positiva sia all'interrogativo se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta e l'evento lesivo sia all'interrogativo se la condotta della struttura sanitaria convenuta è stata contraria alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Ciò posto, occorre rilevare che nulla è stato provato dalla struttura sanitaria convenuta in ordine alla possibilità di adempiere correttamente alla propria prestazione e, quindi, di prevedere ed evitare la complicanza della discite, nonostante spetti al danneggiante superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze
- Pagina 10 - tecnico-scientifiche del momento.
La difesa dell' si è limitata ad affermare che la suddetta patologia costituisce una CP_2 complicanza “normale” dell'intervento erniario, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione in concreto della inevitabilità dell'evento nel caso di specie.
Invero, affermare che l'evento verificatosi sia una complicanza, sebbene possa essere rilevante in ambito medico, non ha valore nel contesto giuridico in quanto è onere del debitore riuscire, comunque, a dimostrare che vi sia stata una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.
In altri termini, non rileva se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze, bensì solo se quell'evento integri gli estremi della
“causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto.
Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dall CP_1 convenuta, non avendo la stessa provato né tantomeno dedotto l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice in quanto dalle risultanze peritali è emerso che il grave deficit neurochirurgico da cui risulta affetto l'odierno attore è stato causato dalla malpractice medica addebitabile in capo ai sanitari dell'Ospedale San IO di Benevento.
Ciò posto, con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto appresso.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che i postumi accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta hanno comportato:
1. un'I.P. pari al 25%, di cui solo il 15 % addebitabile agli esiti infausti del trattamento sanitario, concorrendo alla menomazione cagionata dall'errore medico quella già preesistente;
2. 15 giorni di I.T.T.;
3. 60 giorni di I.T.P al 50%.
In tal caso, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. nn. 6341/2014,
28986/2019, 514/2020), in presenza di un danno iatrogeno differenziale, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, da calcolare, cioè, non sottraendo dal punto invalidità totale
- Pagina 11 - complessiva l'invalidità pregressa o quella che sarebbe comunque derivata dall'intervento, bensì defalcando quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Pertanto, applicando le Tabelle di Milano per il 2024 (cfr. Cass. 33770/2019 per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione, anche se al momento del fatto vigevano tabelle diverse;
inapplicabile ancora la tabella unica di cui all'art. 139 cod. ass., introdotta dal d.p.r. 12/2025 e a cui rinvia l'art. 7 l. , perché valevole per i fatti CP_3 verificatisi dopo l'entrata in vigore avvenuta il 5.3.2025), ad un uomo di 48 anni al momento del fatto (17 dicembre 2018), posto che l'invalidità attuale è pari al 25% e rilevato che solo il
15% può essere addebitabile agli esiti infausti del trattamento sanitario, bisogna sottrarre all'equivalente monetario di un' I.P. al 25 % quella pregressa del 10%.
Pertanto, il danno biologico deve essere liquidato nei seguenti termini:
- € 64.334,00 di I.P. (€ 84.319,00 - € 19.985,00);
- € 1.725,00 di I.T.T. (15 giorni);
- € 3.450,00 di I.T.P. al 50%.
Il danno biologico ammonta, quindi, ad € 69.509,00.
Quanto alle ulteriori conseguenze derivanti dall'illecito in punto di danno dinamico-relazione e morale, giova ricordare che il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata, deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n.
25164/2020).
Spetta, infatti, al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
Nel caso di specie, non risulta fornita (prima ancora che la prova) l'allegazione del danno dinamico-relazione, essendosi l'attore genericamente doluto di soffrire postumi che “incidono in concreto anche su attività non lavorative che per frequenza e caratteristiche intrinseche
- Pagina 12 - esulano dalle normali attività essenziali, come ad esempio passeggiare e frequentare una comunità di amici, cui egli era in precedenza aduso, nonché ad avere una regolare vita sessuale” (cfr. ricorso introduttivo), senza quindi dedurre né precisare le specifiche, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie, attività che le sarebbero oggi impedite.
Parimenti è a dirsi per il danno morale, attribuibile per tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata l'esistenza (cfr. Cass. sez. III, 27 febbraio 2018 n. 7513; ex plurimis cfr. Cass. nn.
7753/2020, 25164/2020), evenienza non accaduta nel caso che occupa ove i disagi interiori neanche risultano allegati.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore va determinato, complessivamente, nella somma di € 69.509,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi (cfr.
Cass. nn. 4010/2006, 3268/2008, 5567/2009, 9194/2020), secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (17.12.2018) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno, poi, riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, la domanda va parzialmente accolta secondo quanto indicato e la resistente va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 69.509,00, oltre accessori. Pt_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento parziale ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 52.000,01 - € 260.000,00) come da dispositivo, senza fase istruttoria non espletata;
parimenti è a dirsi per le spese di a.t.p. - le quali, poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente, vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali (Cass. n. 21085/2023) da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n.
18918/2020) - che si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione €
52.000,01 - € 260.000,00) come da dispositivo.
Quanto alle spese di a.t.p., liquidate dal giudice di quel procedimento con decreto del
- Pagina 13 - 17.4.2024, esse si pongono definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda e ACCERTA la responsabilità dell
[...]
nella causazione del danno occorso a Controparte_1
a seguito dell'intervento eseguito in data 17.12.2018; Parte_1
b) CONDANNA, per l'effetto sub a), l' Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma, a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno, di € 69.509,00, oltre interessi come in parte motiva;
c) CONDANNA l' al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida, in relazione al Parte_1 procedimento per a.t.p. di cui al n. 5134/2021 r.g.a.c., in € 1.914,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, e, in relazione al presente giudizio, in € 518,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) PONE definitivamente le spese di a.t.p., di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
n. 5134/2021 r.g.a.c. e liquidate con decreto del 17.4.2024, a carico della resistente
[...]
. Controparte_1 Controparte_1
Benevento, 5.11.2025.
IL GIUDICE
(dott. Leonardo Papaleo)
Il presente provvedimento è sottoscritto con firma digitale ed è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
LU IO OR, nominato con d.m. 22 ottobre2024.
- Pagina 14 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dr. Leonardo Papaleo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1975 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, c.f. elett.te dom.to in Paupisi (Bn), alla via Parte_1 C.F._1
Pagani n. 45, presso lo studio dell'avv. Patrizia Pastore, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, Controparte_1
p.i. in p.d.l.r.p.t., elett.te domiciliata in Salerno, alla Piazza Sant'Agostino n. P.IVA_1
29, presso lo studio dell'avv. Michele Lobrace, dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: responsabilità professionale di tipo sanitario
CONCLUSIONI:
-per l'attore: all'udienza cartolare del 17.10.2025, l'attore ha concluso riportandosi integralmente al contenuto del proprio ricorso introduttivo;
-per la convenuta: all'udienza cartolare del 17.10.2025, la convenuta ha concluso richiedendo
“in via preliminare e pregiudiziale, di rigettare la domanda perché inammissibile e improcedibile per le motivazioni sopra;
nel merito, di rigettare la domanda perché infondata sia in fatto che diritto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal Sig. di operare una valutazione equitativa del danno Parte_1
- Pagina 1 - tenendo conto di tutte le motivazioni sopra esposte in ordine all'assenza di responsabilità del personale sanitario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, ) al fine di Controparte_1 CP_1 sentirne dichiarata la responsabilità per i danni patiti in occasione dell'operazione cui era stato sottoposto in data 17.12.2018 e dei quali chiedeva il risarcimento.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore deduceva: che in data 10.12.2018, a causa dell'acuirsi di un forte dolore alla schiena e delle difficoltà a deambulare manifestatesi circa sette giorni prima dopo un intenso sforzo fisico compiuto durante l'esecuzione di alcuni lavori domestici, si sottoponeva alle cure del ove gli veniva diagnostica una CP_1 lombosciatalgia acuta sinistra, che richiedeva il ricovero;
che il 17.12.2018 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di “microdiscectomia” e veniva successivamente dimesso in data
19.12.2018 con diagnosi di “ernia discale L4 L5 sinistra espulsa e migrata cranialmente, trattata chirurgicamente” e con “indicazione di indossare corsetto steccato per un mese, medicazione della ferita con betadine a giorni alterni e controllo della ferita in data
28.12.2018”; che, a causa di un dolore crampiforme e alla superficie di entrambi gli arti inferiori, in data 6.2.2019 veniva ricoverato nuovamente presso la divisione di neurochirurgia del per sospetta discite;
che il 9.2.2019 veniva sottoposto a RMN con e senza mezzo CP_1 di contrasto e a consulenza infettivologica;
che in data 21.2.2019 veniva dimesso dall'Unità operativa complessa di malattie infettive del con “diagnosi di: spondilodiscite L4-L5, CP_1 pregressa microdiscectomia L4-L5, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, reperto ecografico di angiomi epatici con indicazione di rientrare in data 05.03.2019 per eseguire, in regime di dimissione protetta, rnm tratto lombo sacrale di controllo e dopo 10 giorni emocromo, VER, PCR, GOT, GPT, fibrinogeno, procalcitonina, azotemia e creatininemia”; che in seguito al trattamento chirurgico e al nuovo ricovero, si sottoponeva ad una lunga serie di controlli clinici specialistici, nonché di attività di riabilitazione neuromotoria;
che, nonostante la lunga degenza, presentava una patogenesi di grave deficit motorio agli arti inferiori, disfunzione uro-genitale, sindrome di dolore cronico con disestesie nel territorio radicolare L4-L5; che la sua attuale condizione era palesemente di natura iatrogena;
che, in primo luogo, c'era evidenza che l'intervento chirurgico spinale per ernia discale del
17.12.2018 era stato mal eseguito sia perché non utile a rimuovere l'estrusione discale sia perché allo stesso era conseguita una spondilo-discite che aveva aggravato ulteriormente la compressione sulla radice spinale;
che anche la complicanza post operatoria era stata trattata
- Pagina 2 - in violazione delle best practices medico-chirurgiche, atteso che, anziché adottare una misura neurochirurgica urgente, si era deciso improvvidamente di trasferirlo nel reparto malattie infettive, non provvedendo quindi all'immediata decompressione delle radici nervose;
che i deficit neurologici e la sindrome dolorosa di cui soffriva avevano impedito di lavorare come operaio, nonché di svolgere attività non lavorative, come fare passeggiate e frequentare amici, cui egli era in precedenza aduso, nonché di avere una regolare vita sessuale.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che il danno subito era riconducibile alla condotta della struttura sanitaria nella gestione del caso e per l'effetto condannarla CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi quantificati nella misura di €
152.733,00.
Si costituiva in giudizio l'azienda ospedaliera convenuta, la quale eccepiva: in via preliminare, l'improcedibilità della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, essendo venuto meno l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., poiché l'attore aveva proposto la domanda risarcitoria oltre il termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale nel procedimento di accertamento tecnico preventivo;
nel merito,
l'infondatezza della domanda, rilevando l'operato diligente dei sanitari nel trattamento chirurgico della patologia ernaria dell'attore ed escludendo l'imputabilità in capo ai sanitari della complicanza della discite, in ogni caso, tempestivamente diagnosticata e trattata;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, di operare una valutazione equitativa del danno, tenendo conto della spropositata quantificazione del danno biologico, sia complessivo che iatrogeno.
Senonché, la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del
17.10.2025, ove veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva.
In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dall'odierna resistente, va rilevato che la presente controversia si colloca, per quanto concerne la posizione della struttura convenuta, nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, la L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. “Gelli-Bianco”) ha introdotto un sistema a “doppio binario”, distinguendo la posizione della struttura sanitaria da quella del singolo esercente la professione medica.
In particolare, sul presupposto che il rapporto tra paziente e struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, trovi la propria fonte nel contratto atipico di spedalità, il legislatore ha espressamente previsto che la struttura risponde a titolo contrattuale, sia per le condotte
- Pagina 3 - proprie (ad esempio, per carenze organizzative, inadeguatezza delle attrezzature o inefficienze del servizio), sia, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per le condotte dolose o colpose dei professionisti sanitari che operano al suo interno, anche se non dipendenti o scelti direttamente dal paziente (cfr. Cass., 21 febbraio 2023, n. 5380).
Diversamente, per il personale sanitario che abbia materialmente eseguito la prestazione, la legge prevede una responsabilità di natura extracontrattuale, salvo che sia stato stipulato con il paziente un contratto di prestazione d'opera professionale.
Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'azione sia proposta, come nel caso che occupa, nei confronti della struttura sanitaria, la relativa responsabilità non può che essere qualificata come contrattuale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 24/2017. La specificità della normativa di settore, infatti, finisce per assorbire la possibilità di invocare la pretesa risarcitoria ad altro titolo, ad esempio in virtù della violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c..
Nel caso di specie, alla luce della domanda risarcitoria avanzata dal nei confronti Parte_1 del , deve concludersi che la controversia rientri pienamente nel perimetro della CP_1 responsabilità da inadempimento contrattuale, e non, come sostenuto dalla parte resistente, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, la quale non trova applicazione nelle ipotesi in cui si controverta della responsabilità della struttura sanitaria verso un proprio paziente.
Chiarita, quindi, la natura contrattuale della responsabilità fatta valere, con applicabilità del termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.) previsto per l'inadempimento contrattuale, deve escludersi - considerata la data dell'intervento chirurgico eseguito (17 dicembre 2018) - che al momento della proposizione della domanda risarcitoria (21 giugno 2024) il termine di prescrizione fosse decorso.
Difatti, anche tenendo in considerazione il fatto che la domanda risarcitoria è stata proposta oltre il termine di novanta giorni, di cui all'art. 3 l. n. 24/2017, dal deposito dell'elaborato peritale (26 febbraio 2024) nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(introdotto il 9 dicembre 2021), con perdita degli effetti sostanziali e processuali (ma non certamente, come sostenuto dalla resistente, con improcedibilità) della domanda (Cass.
15594/2025), il termine prescrizionale decennale non è, comunque, elasso.
Ciò posto e andando al merito, va rammentato che dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale”) e allegare l'inadempimento della struttura sanitaria (o del professionista), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di
- Pagina 4 - nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).
L'allegazione del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004).
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 c.c.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n.
20812 del 20.8.2018).
In particolare, giova ricordare che il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare
- Pagina 5 - il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008).
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale.
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato;
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Infine, va rammentato che, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico dell'ente o del sanitario l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa, anche di recente essendo stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del
14.2.2008).
Difati, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore – paziente e non certo il debitore – medico (cfr. Cass. sez. III, sent.
n. 4400 del 4.3.2004).
Applicando i superiori princìpi al caso che occupa, deve convenirsi che l'attore ha certamente fornito prova del titolo, in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della convenuta, avendo prodotto in giudizio la copia della cartella clinica relativa all'intervento
- Pagina 6 - chirurgico del 17.12.2018 e della documentazione medica relativa alla successiva degenza, nonché la cartella clinica relativa al successivo ricovero dal 6.2.2019 al 21.2.2019.
L'attore ha, altresì, allegato e provato l'inadempimento qualificato della struttura sanitaria convenuta, consistito, nel caso di specie, nell'aggravamento della situazione patologica di lombo-sciatalgia causata da un'ernia discale nella sofferenza dei postumi della sindrome della cauda equina, condizione caratterizzata da un largo spettro di scenari clinici, tra i quali: ritenzione urinaria e perdita del controllo degli sfinteri (incontinenza urinaria), disfunzione erettile (impotenza), dolore in zona lombare che decorre lungo le gambe, anestesia sellare
(perdita della sensibilità a livello della regione sacrale, anale, perianale genitale), paraparesi permanente (cfr. CTP a firma del Dott. ). Per_1
Sul punto, la ctu ha confermato la sussistenza del nesso eziologico tra l'evento di danno e l'azione dei sanitari, concludendo per:
- la non perentoria indicazione al trattamento cruento della patologia erniaria discale di cui era affetto il paziente, non sussistendo la necessità di un ricorso precoce all'intervento chirurgico per l'assenza di deficit motori ingravescenti oppure particolarmente invalidanti
(steppage o drop foot) in un paziente con diagnosi accertata e congrua di ernia del disco lombare (vedasi -tra l'altro- in tal senso la mancata ripetizione in ambito nosocomiale dell'esame RM del rachide lombare);
- un incompleto trattamento chirurgico per la persistenza nel canale vertebrale (in esito all'intervento chirurgico del 17.12.18) di un piccolo nucleo ipodenso compatibile con frammento discale;
- una diagnosi tardiva di discite e una tardiva terapia farmacologica.
Il documento peritale ha, inoltre, evidenziato che:
“in ordine poi alla riconducibilità post-operatoria della spondilodiscite, depongono per detta patogenesi il tempo intercorso tra l'atto chirurgico del 17 Dicembre 2018 e la comparsa del dolore lombare post-operatorio (verosimilmente poco prima del 23 Gennaio 2018), che è pari
a circa 5 settimane (il tempo medio di incubazione di una discite post-operatoria è di circa 3 settimane). Ad ulteriore conferma poi che non-trattasi di forma spontanea v'è l'età del P. essendo noto che l'età giovanile adolescenziale è quella tipica di insorgenza della discite spontanea mentre nei soggetti adulti la forma adulta di discite primitiva è appannaggio di soggetti tossicodipendenti o diabetici circostanze inesistenti nel caso in questione. […]. La diagnosi di spondilodiscite per quanto solo ipotizzata, non fu precoce ma moderatamente tardiva, essendo stata posta intorno agli inizi del mese di febbraio 2019, cioè poco meno di due mesi (circa cinquanta giorni) dopo l'intervento chirurgico, quando il paziente venne
- Pagina 7 - ricoverato in ospedale e fu intrapreso un trattamento antibiotico.
E' però evidente la stretta correlazione tra diagnosi tardiva (posta -quale sospetto- nel
Febbraio 2019, vedi diagnosi di ammissione di cui alla cartella clinica n. 2019.002264) di discite e terapia antibiotica allestita in ambiente infettivologico che evidentemente fu anch'essa tardiva essendo stata praticata all'incirca due mesi dopo l'intervento chirurgico.”
All'interno della risposta alle note controdeduttive proposte da parte ricorrente, la ctu ha, altresì, chiarito che “all'atto della dimissione dopo l'intervento chirurgico del 17 dicembre
2018 la sintomatologia sciatalgica era regredita con recupero della deambulazione autonoma, per poi ricomparire dopo alcune settimane. Per la riaccensione della sintomatologia dolorosa è stata eseguita una risonanza magnetica del rachide lombare il 23 gennaio 2019, nella cui relazione si parla di “Esiti di intervento chirurgico denunziati da microlaminoflavectomia sinistra allo spazio L4-L5 e da edema nei tessuti molli retrovertebrali. Nel contesto del canale vertebrale si osserva a sede endocanalare piccolo nucleo ipointenso compatibile con frammento discale. Il disco intersomatico a tale livello mostra margine posteriore convesso con impegno intraforaminale bilateralmente”. In altri termini è stata osservata la persistenza nel canale vertebrale di piccolo nucleo ipointenso compatibile con frammento discale e di una protrusione discale a livello L4-L5 con impegno intraforaminale bilaterale. L'ulteriore peggioramento clinico ha imposto un nuovo ricovero, nel corso del quale è stata praticata un'altra risonanza magnetica del rachide lombare l'8 febbraio 2019 con evidenza “Allo spazio intersomatico” L4-L5 di “una raccolta flogistica sub-ligamentosa, estesa lungo il muro posteriore di entrambi i corpi vertebrali e di uno spessore massimo endocanalare di 10 mm, che determina netta riduzione di ampiezza del canale vertebrale ed affastellamento posteriore delle radici della cauda. Nelle immagini post- contrasto si apprezza una estesa impregnazione che interessa le limitanti dello spazio L4-L5, la tasca radicolare corrispondente di sinistra e tutto il tragitto chirurgico. E' presente, inoltre, una cavitazione centrale della limitante inferiore di L4 ed una estesa impregnazione dei muscoli paravertebrali di sinistra adiacenti all'accesso chirurgico. Il reperto è compatibile con spondilodiscite in evoluzione”. In altri termini, in questa occasione da un lato non è stata confermata la persistenza di un frammento discale nel canale vertebrale
(frammento che in ogni caso sarebbe stato di piccole dimensioni, per cui poco probabile causa di una sindrome della cauda equina) e dall'altro è stata chiaramente descritta una componente infiammatoria subligamentosa con netta riduzione di ampiezza del canale vertebrale ed affastellamento posteriore delle radici della cauda, che di per sé è più che sufficiente a chiarire la causa della sindrome della cauda equina (coinvolgimento nel
- Pagina 8 - processo infiammatorio delle radici lombari basse e sacrali). La situazione anatomica è stata confermata dall'ulteriore risonanza magnetica del rachide lombare del 5 marzo 2019
(“All'attuale controllo si rileva riduzione delle dimensioni della raccolta flogistica subligamentosa segnalata a livello dello spazio L4-L5, che ha attualmente spessore di circa mm 5,5 ma estensione longitudinale di entità sostanzialmente invariata. Appare ridotta anche
l'estensione dell'alterazione di segnale, da processo flogistico in evoluzione, estesa lungo il tragitto chirurgico ai muscoli paravertebrali. Sostanzialmente invariati i restanti reperti”). In ogni caso, sarebbe stata opportuna, anche se non strettamente imposta, per cercare di evitare questa complicanza la prescrizione di una terapia antibiotica preventiva, che, comunque, non
è obbligatoria ma fortemente raccomandata. Qualunque sia stata la causa della spondilodiscite, resta che la diagnosi di discite è stata tardiva, essendo stata posta verso gli inizi del mese di febbraio 2018, cioè a distanza di quasi 2 mesi dall'intervento chirurgico, per cui anche la terapia antibiotica è stata intrapresa tardivamente.”
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il collegio peritale evidenziano in modo chiaro che l'intervento chirurgico eseguito in data 17 dicembre 2018 è stato effettuato in assenza dei necessari presupposti clinici e sintomatologici previsti dalle linee guida, risultando pertanto non conforme alle leges artis.
Il paziente, infatti, avrebbe dovuto essere sottoposto non a un trattamento chirurgico, bensì a una terapia farmacologica, come imposto dal quadro clinico dell'epoca.
È proprio in tale scelta chirurgica che si individua il nodo cruciale della vicenda: da quell'intervento, non necessario, è derivata la complicanza post-operatoria della discite, la quale, a sua volta, secondo le deduzioni del Collegio peritale in sede di risposta alle osservazioni delle parti, è da ritenersi “di per sé più che sufficiente a chiarire la causa della sindrome della cauda equina” da cui risulta affetto l'odierno attore.
Il medesimo collegio peritale ha rilevato, inoltre, che la suddetta complicanza, fonte dell'attuale condizione patologica dell'attore, non è stata correttamente gestita in quanto non sarebbe stata né prevenuta attraverso una terapia antibiotica preventiva né tempestivamente diagnostica successivamente alla sua insorgenza.
Le risultanze della perizia tecnica appaiono pienamente condivisibili, in quanto ricostruiscono in modo logico e coerente la catena eziologica dell'evento dannoso, e sono sorrette da una motivazione approfondita, completa e dettagliata, oltre che suffragata dagli approdi ermeneutici della scienza medico-legale più accreditata.
Le conclusioni peritali, secondo cui il trattamento chirurgico praticato sull'odierno attore deve ritenersi non necessario e non conforme alle leges artis, non sono scalfite nemmeno dalle
- Pagina 9 - controdeduzioni formulate dalla parte convenuta.
Quest'ultima, infatti, ha sostenuto che, in presenza di una violenta e acuta lombosciatalgia, i cui sintomi costituivano segno di sofferenza radicolare, l'intervento chirurgico – se non perentorio ed imperativo – doveva considerarsi quantomeno prudenziale.
Tale ricostruzione difensiva, tuttavia, non trova riscontro nelle linee guida ministeriali in materia di trattamento della patologia erniaria, alle quali le conclusioni peritali risultano invece pienamente aderenti.
Le predette linee guida, infatti, stabiliscono che:
“Considerando l'alta frequenza di ernie discali asintomatiche e la possibile regressione di ernie sintomatiche, è opportuno attendere almeno 4-6 settimane dall'insorgenza dei sintomi
(dolore lombare, radicolopatia e limitazione funzionale) in assenza di semafori rossi, prima di effettuare gli esami di diagnostica per immagini. Nei casi in cui sussiste la corrispondenza tra sintomatologia, segni clinici e immagini diagnostiche, si raccomanda di considerare
l'intervento chirurgico in presenza di tutti i seguenti criteri:
– durata dei sintomi superiore a sei settimane;
– dolore persistente, non rispondente al trattamento analgesico;
– fallimento, a giudizio congiunto del paziente e del chirurgo, di trattamenti conservativi efficaci adeguatamente condotti.”
Nel caso di specie, come rilevato dal collegio peritale, nessuno di tali criteri risultava integrato al momento dell'intervento, sicché la scelta chirurgica si presenta anticipata, non giustificata e in contrasto con le raccomandazioni ministeriali.
Ne consegue che l'intervento eseguito sull'attore deve qualificarsi come non necessario e, pertanto, non conforme alle regole dell'arte medica.
Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate può, dunque, essere fornita risposta positiva sia all'interrogativo se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta e l'evento lesivo sia all'interrogativo se la condotta della struttura sanitaria convenuta è stata contraria alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Ciò posto, occorre rilevare che nulla è stato provato dalla struttura sanitaria convenuta in ordine alla possibilità di adempiere correttamente alla propria prestazione e, quindi, di prevedere ed evitare la complicanza della discite, nonostante spetti al danneggiante superare la presunzione che le “complicanze” siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze
- Pagina 10 - tecnico-scientifiche del momento.
La difesa dell' si è limitata ad affermare che la suddetta patologia costituisce una CP_2 complicanza “normale” dell'intervento erniario, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione in concreto della inevitabilità dell'evento nel caso di specie.
Invero, affermare che l'evento verificatosi sia una complicanza, sebbene possa essere rilevante in ambito medico, non ha valore nel contesto giuridico in quanto è onere del debitore riuscire, comunque, a dimostrare che vi sia stata una causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione.
In altri termini, non rileva se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze, bensì solo se quell'evento integri gli estremi della
“causa non imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto.
Ebbene, nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto dall CP_1 convenuta, non avendo la stessa provato né tantomeno dedotto l'inevitabilità dell'evento dannoso, ossia della predetta “complicanza” al fine di superare la presunzione di responsabilità su di essa gravante ex art. 1218 c.c., restando in tal modo a carico della struttura ospedaliera gli effetti della mancanza di prova che gli esiti pregiudizievoli siano stati determinati da causa alla stessa non imputabile.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende l'accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice in quanto dalle risultanze peritali è emerso che il grave deficit neurochirurgico da cui risulta affetto l'odierno attore è stato causato dalla malpractice medica addebitabile in capo ai sanitari dell'Ospedale San IO di Benevento.
Ciò posto, con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto appresso.
La consulenza tecnica d'ufficio ha rilevato che i postumi accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta hanno comportato:
1. un'I.P. pari al 25%, di cui solo il 15 % addebitabile agli esiti infausti del trattamento sanitario, concorrendo alla menomazione cagionata dall'errore medico quella già preesistente;
2. 15 giorni di I.T.T.;
3. 60 giorni di I.T.P al 50%.
In tal caso, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. nn. 6341/2014,
28986/2019, 514/2020), in presenza di un danno iatrogeno differenziale, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, da calcolare, cioè, non sottraendo dal punto invalidità totale
- Pagina 11 - complessiva l'invalidità pregressa o quella che sarebbe comunque derivata dall'intervento, bensì defalcando quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Pertanto, applicando le Tabelle di Milano per il 2024 (cfr. Cass. 33770/2019 per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione, anche se al momento del fatto vigevano tabelle diverse;
inapplicabile ancora la tabella unica di cui all'art. 139 cod. ass., introdotta dal d.p.r. 12/2025 e a cui rinvia l'art. 7 l. , perché valevole per i fatti CP_3 verificatisi dopo l'entrata in vigore avvenuta il 5.3.2025), ad un uomo di 48 anni al momento del fatto (17 dicembre 2018), posto che l'invalidità attuale è pari al 25% e rilevato che solo il
15% può essere addebitabile agli esiti infausti del trattamento sanitario, bisogna sottrarre all'equivalente monetario di un' I.P. al 25 % quella pregressa del 10%.
Pertanto, il danno biologico deve essere liquidato nei seguenti termini:
- € 64.334,00 di I.P. (€ 84.319,00 - € 19.985,00);
- € 1.725,00 di I.T.T. (15 giorni);
- € 3.450,00 di I.T.P. al 50%.
Il danno biologico ammonta, quindi, ad € 69.509,00.
Quanto alle ulteriori conseguenze derivanti dall'illecito in punto di danno dinamico-relazione e morale, giova ricordare che il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata, deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n.
25164/2020).
Spetta, infatti, al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017, 2788/2019).
Nel caso di specie, non risulta fornita (prima ancora che la prova) l'allegazione del danno dinamico-relazione, essendosi l'attore genericamente doluto di soffrire postumi che “incidono in concreto anche su attività non lavorative che per frequenza e caratteristiche intrinseche
- Pagina 12 - esulano dalle normali attività essenziali, come ad esempio passeggiare e frequentare una comunità di amici, cui egli era in precedenza aduso, nonché ad avere una regolare vita sessuale” (cfr. ricorso introduttivo), senza quindi dedurre né precisare le specifiche, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie, attività che le sarebbero oggi impedite.
Parimenti è a dirsi per il danno morale, attribuibile per tutti quei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale e che sono rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), i quali possono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solamente ove ne sia dedotta e provata l'esistenza (cfr. Cass. sez. III, 27 febbraio 2018 n. 7513; ex plurimis cfr. Cass. nn.
7753/2020, 25164/2020), evenienza non accaduta nel caso che occupa ove i disagi interiori neanche risultano allegati.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attore va determinato, complessivamente, nella somma di € 69.509,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi (cfr.
Cass. nn. 4010/2006, 3268/2008, 5567/2009, 9194/2020), secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (17.12.2018) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno, poi, riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo.
Conclusivamente, per le esposte ragioni, la domanda va parzialmente accolta secondo quanto indicato e la resistente va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 69.509,00, oltre accessori. Pt_1 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, non costituendo l'accoglimento parziale ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione € 52.000,01 - € 260.000,00) come da dispositivo, senza fase istruttoria non espletata;
parimenti è a dirsi per le spese di a.t.p. - le quali, poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente, vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali (Cass. n. 21085/2023) da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Cass. n.
18918/2020) - che si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione €
52.000,01 - € 260.000,00) come da dispositivo.
Quanto alle spese di a.t.p., liquidate dal giudice di quel procedimento con decreto del
- Pagina 13 - 17.4.2024, esse si pongono definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE parzialmente la domanda e ACCERTA la responsabilità dell
[...]
nella causazione del danno occorso a Controparte_1
a seguito dell'intervento eseguito in data 17.12.2018; Parte_1
b) CONDANNA, per l'effetto sub a), l' Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma, a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno, di € 69.509,00, oltre interessi come in parte motiva;
c) CONDANNA l' al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che liquida, in relazione al Parte_1 procedimento per a.t.p. di cui al n. 5134/2021 r.g.a.c., in € 1.914,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, e, in relazione al presente giudizio, in € 518,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
d) PONE definitivamente le spese di a.t.p., di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
n. 5134/2021 r.g.a.c. e liquidate con decreto del 17.4.2024, a carico della resistente
[...]
. Controparte_1 Controparte_1
Benevento, 5.11.2025.
IL GIUDICE
(dott. Leonardo Papaleo)
Il presente provvedimento è sottoscritto con firma digitale ed è stato redatto con la collaborazione del M.O.T.
LU IO OR, nominato con d.m. 22 ottobre2024.
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