Versione
6 giugno 1978
6 giugno 1978
Art. 7.
I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilita' di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza puo' essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
I processi patologici che configurino 1 casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale.
Quando sussiste la possibilita' di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza puo' essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Commentari • 24
- 1. Omicidio dolosohttps://www.studiocataldi.it/ · 11.484425
[…] Conferma tale interpretazione l'art. 7 della legge sull'aborto n. 194 del 1978 che contempla la possibilità di vita autonoma del feto ai fini dell'interruzione di gravidanza (per i casi particolari, in base al ruolo ricoperto dalle vittime del delitto di omicidio, si vedano: art. 276 C.P.; art. 295 C.P.;artt. 1150 o 1151 codice della navigazione). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 76
- 1. Trib. Pescara, sentenza 20/09/2024, n. 1072Provvedimento: […] Tale screening, notoriamente fondamentale per la diagnosi di sindrome o malformazione del concepito, andrebbe effettuato, a salvaguardia della scelta abortiva della gravida, tra la diciannovesima e la ventunesima settimana di gravidanza, considerato che, ai sensi dell'art.7 della legge n. 194/1978, laddove sia accertata la possibilità di vita autonoma del feto, la scelta della madre di interrompere la gravidanza è limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 6 lett. a) della stessa legge, ovvero all'ipotesi di pericolo per la vita della donna. […] 25 settimana, va precisato che in tale periodo di gestazione l'interruzione volontaria della gravidanza è consentita, ai sensi dell'art. 7 della legge 194/1978, solo in caso di grave pericolo di vita della partoriente.Leggi di più...
- art. 1223 c.c.·
- responsabilità contrattuale·
- art. 1218 c.c.·
- interruzione volontaria gravidanza·
- danno morale·
- mancata diagnosi prenatale·
- diritto all'autodeterminazione·
- onere della prova·
- wrongful birth·
- contratto con effetti protettivi