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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3354/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio C.F._1
dell'avvocato Luigi Pateri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avvocati Alessandro Doa e
AN SO, ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'ufficio legale dell'Ente
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2024 la signora ha Parte_1
agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale nei confronti dell' , CP_1
domandando al Giudice del Lavoro di voler accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione dell'indennità di malattia per il periodo dal 16 novembre 2022 al 3 gennaio 2023, e, per l'effetto, condannare l' CP_1
pagina 1 all'erogazione dell'indennità di malattia, nell'integrale misura di legge, per il periodo sopra menzionato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
A fondamento della domanda, ha esposto quanto segue.
Ha allegato di prestare attività lavorativa in Cagliari alle dipendenze della Covisan S.p.A., in qualità di impiegata, dal 1.10.2019.
Con nota del 29.2.2024, la sede di Assemini le aveva comunicato CP_1
di aver riscontrato la sua assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del giorno 22.12.2022, comunicando al contempo che, di conseguenza, sui giorni di malattia sarebbe stata applicata la trattenuta della relativa indennità, secondo i criteri indicati nella predetta nota.
La ricorrente ha quindi allegato che il giorno 22.12.2022 non si era mai allontanata dal proprio domicilio, né il medico, asseritamente incaricato della visita fiscale, aveva lasciato alcun riscontro scritto del proprio intervento.
Ha soggiunto che in ogni caso, come da certificato medico specialistico dell'ARNAS, Ospedale G. Brotzu del 23.11.2022, le era stata sconsigliata la permanenza continuativa presso il suo domicilio, in quanto non compatibile con la patologia psichica in atto (depressione in riacutizzazione). Conseguentemente, l'allontanamento dal di lei domicilio, anche nelle ore riservate all'eventuale visita fiscale, risultava pienamente giustificato.
Pertanto, la trattenuta operata dall' per la causale sopra esposta era CP_1
da ritenersi ingiustificata ed illegittima.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
*******
4. Il ricorso in opposizione è infondato, per i motivi di seguito esposti.
La visita di controllo domiciliare d'ufficio del 22.12.2022 è stata disposta dall'Istituito, sulla base del certificato di malattia telematico
pagina 2 (certificato medico 710000067416062 rilasciato il 24.11.2022 con protocollo n. X332085388).
Il medico, in detta occasione, si è recato nel luogo riportato sul certificato, ovvero in Decimomannu, “Loc Is Tuppas s.n.c.”. Si tratta di un indirizzo diverso da quello di residenza della ricorrente, sito in
Decimoputzu, via Nenni.
Come si legge nel verbale di accesso per controllo domiciliare,
l'accesso è stato effettuato il 22.12.2022 alle ore 17:08.
Il medico ha certificato quanto segue nel verbale di accesso per controllo domiciliare: “la località, indicata nelle mappe, è vasta con diverse case sparse, senza altre indicazioni non è stato possibile trovare
l'abitazione dell'assistita”. Da tale esito è conseguita l'impossibilità a lasciare l'invito per la successiva visita ambulatoriale.
Tanto premesso, si osserva che l'indirizzo di reperibilità durante la malattia deve essere indicato se diverso da quello di residenza, ed entrambi devono contenere tutti gli elementi utili per consentire l'effettuazione del controllo medico fiscale domiciliare.
È noto che, in siffatta materia, la Suprema Corte ha da tempo elaborato i principi di diritto che di seguito si riportano, espressione di un orientamento consolidato (v. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1283 del 2.2.1993 e successive pronunce conformi).
In materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all' e CP_1
al datore di lavoro il relativo certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n.
33 - di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia.
L'inosservanza di siffatto onere, in mancanza di norme sanzionatorie specifiche - non ravvisabili nell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita
pagina 3 domiciliare di controllo e non applicabile, per il suo carattere di norma limitativa di diritti, né analogicamente né estensivamente - impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia e di quelli di cooperazione fra cittadino ed Amministrazione pubblica,
l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l' - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini CP_1
per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere - dovere di controllo della denunciata malattia, con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato -
e gravato del relativo onere - a provare che l' era nelle condizioni, CP_1
con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente, ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendo all'interessato, in caso di consegna diretta del certificato, il completamento dell'apposito modulo.
Nel caso di specie, non risulta che l' , mediante l'uso CP_1
dell'ordinaria diligenza, si trovasse nelle condizioni di poter desumere l'esatta ubicazione dell'abitazione della ricorrente.
Ciò tanto più nel caso di specie, in quanto l'indirizzo si riferisce ad una località di vaste dimensioni, senza che il lavoratore abbia fornito ulteriori indicazioni utili al suo reperimento.
Si osserva altresì che la ricorrente neppure ha indicato di essersi assentata dal domicilio nel giorno e nell'orario indicati nel citato verbale di accesso per controllo domiciliare per svolgere delle visite mediche, ovvero delle attività ricreative compatibili con la sua malattia.
5. In ragione della soccombenza, ed in assenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., parte ricorrente viene condannata alla rifusione in favore dell' delle spese processuali, liquidate come in CP_1
dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (valore da ritenersi fino ad euro 1.100,00, tenuto conto del verosimile importo delle
pagina 4 trattenute sull'indennità di malattia oggetto di causa), con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta.
In relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la causa viene decisa unicamente in base alle produzioni curate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
processuali, che liquida in euro 300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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