Articolo 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 settembre 1975
Art. 2.
La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformita' ai seguenti principi:
a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla maternita' quali organismi operativi delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
b) consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalita' sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unita' sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unita' sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
Entrata in vigore il 11 settembre 1975
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