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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3829/2024 R.G. avente ad oggetto: rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari e vertente
TRA nato in [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caserta alla Via Avellino n. 3 presso lo studio dell'avvocato Silvia Toma (c.f.
), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti allegata;
C.F._2
appellante
E
in persona del in carica Controparte_1 CP_2
e legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), nei cui uffici in Napoli alla Via Diaz 11 P.IVA_2 domicilia ope legis, pec: Email_1
appellato
nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato non ha depositato note conclusionali. Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.1.2022, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli la decisione con Parte_1 la quale la Questura di Caserta aveva rigettato la richiesta di rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi familiari.
L'adito Tribunale, espletata l'attività istruttoria, con ordinanza del 15 luglio 2024 respinse la domanda, sostenendo che correttamente la Questura aveva rigettato la domanda del richiedente, non avendo egli dimostrato di convivere effettivamente con il fratello, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 DPR 394/1999 e dell'art. 19 comma 2 lett. c) T.U.I.
Per la riforma di tale ordinanza, il ha proposto appello con ricorso del 6 settembre 2024, Parte_1 chiedendo il rilascio dell'invocato permesso di soggiorno.
L'odierno appellante, in particolare, ha lamentato che, come emerso nel corso dell'istruttoria tenutasi in prime cure, era noto alla Questura il fatto che il non è sempre presente presso Parte_1
l'abitazione del fratello, in quanto spesso costretto a spostarsi per motivi di lavoro.
Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della predetta circostanza e non avrebbe esaminato adeguatamente la domanda subordinata di rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno in quanto figlio di cittadina italiana, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 30/2007.
Il si è costituito in giudizio in data 22.10.2024 ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 13/11/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato.
Prima di esaminare il merito della causa, è opportuno osservare che l'odierno appellante non è mai stata regolarmente soggiornante sul territorio e che, pertanto, l'art. 30 comma 1 lett. c) TUI non può applicarsi, dovendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett. c) D.lgs.
n. 286 del 1998 e 28 del D.P.R. n. 394 del 1999.
Il primo degli articoli citati vieta l'espulsione dello straniero convivente con il parente entro il secondo grado o il coniuge di nazionalità italiana, sempreché la stessa non sia dettata da motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13 comma 1 TUI).
L'art. 28 comma 1 lett. b) del D.P.R. 394/1999 si limita, invece, a stabilire che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del TUI. Che l'accertamento del requisito della convivenza sia in questi casi necessario - come già sottolineato dalla Questura e dal giudice di prime cure - è ribadito anche dalla Suprema Corte, secondo la quale
“la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs.
n. 286 del 1998.” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 7427 del 18/03/2020)
Ebbene, dall'istruttoria in primo grado è emerso che nei due accessi effettuati dagli agenti della
Questura l'odierno appellante non era stato rinvenuto presso l'abitazione del fratello, sita in Caserta alla Via Giulia n. 30, in quanto spesso assente per motivi di lavoro.
Come argomentato anche dal giudice in prime cure, infatti, il fratello del e la cognata Parte_1 dichiaravano di non ricordare il nome della società presso la quale lavorava e, allo stesso tempo, Pt_1 affermavano che egli tornava a casa per il fine settimana solo quando si trovava nelle vicinanze, mentre negli altri casi rientrava con cadenza mensile, fermandosi a dormire sul divano letto.
Da tutte le circostanze anzidette è desumibile che quella del con il fratello non è una Parte_1 convivenza effettiva nel senso inteso dalla giurisprudenza. Pertanto, correttamente la Questura e il
Tribunale hanno escluso che egli abbia diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello secondo il combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999
e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.
Quanto alla seconda delle richieste avanzate, ovvero il riconoscimento della Carta di soggiorno UE in quanto figlio di cittadina italiana ex art. 10 del D.L. 30/2007, va premesso che secondo l'articolo in questione “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”.
La definizione di “familiare” è, dunque, demandata all'art. 2 del D.L. citato, per cui si ritengono tali, per quanto di interesse nel caso in esame, “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Sebbene in questi casi non sia richiesto l'accertamento della convivenza, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 18/04/2019), l'odierno appellante ha più di 21 anni e non ha documentato e provato di essere a carico della madre, cittadina italiana di cui è discendente diretto. Al contrario, egli ha documentato di essere stato assunto a tempo indeterminato e di godere, pertanto, di autosufficienza economica. In ultimo, si tenga conto che “la vivenza a carico”, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi come dipendenza economica del familiare dal cittadino dell'Unione, e quindi nella sua particolare fragilità, correlata al soddisfacimento di bisogni essenziali, sotto il profilo finanziario e sociale. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 27772 del 28/10/2024).
Non può darsi rilievo, infine, alla circostanza dedotta con le note di trattazione scritta depositate dall'appellante in data 11/11/2025. Il fatto che alle figlie minori del sia stato riconosciuto Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi familiari, non può rilevare in questa sede in quanto non consente comunque di accogliere le domande prospettate, non sussistendo, come già detto, i presupposti per il riconoscimento in favore dello stesso né del permesso di soggiorno in quanto convivente con il fratello né in quanto figlio di cittadina italiana.
Ne discende che per le ragioni anzidette l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per CP_1 legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3829/2024 R.G. avente ad oggetto: rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari e vertente
TRA nato in [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Caserta alla Via Avellino n. 3 presso lo studio dell'avvocato Silvia Toma (c.f.
), che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti allegata;
C.F._2
appellante
E
in persona del in carica Controparte_1 CP_2
e legale rappresentante pro tempore (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1 distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), nei cui uffici in Napoli alla Via Diaz 11 P.IVA_2 domicilia ope legis, pec: Email_1
appellato
nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso riportandosi all'atto di appello e chiedendone l'accoglimento.
L'appellato non ha depositato note conclusionali. Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.1.2022, impugnò dinanzi al Tribunale di Napoli la decisione con Parte_1 la quale la Questura di Caserta aveva rigettato la richiesta di rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi familiari.
L'adito Tribunale, espletata l'attività istruttoria, con ordinanza del 15 luglio 2024 respinse la domanda, sostenendo che correttamente la Questura aveva rigettato la domanda del richiedente, non avendo egli dimostrato di convivere effettivamente con il fratello, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 DPR 394/1999 e dell'art. 19 comma 2 lett. c) T.U.I.
Per la riforma di tale ordinanza, il ha proposto appello con ricorso del 6 settembre 2024, Parte_1 chiedendo il rilascio dell'invocato permesso di soggiorno.
L'odierno appellante, in particolare, ha lamentato che, come emerso nel corso dell'istruttoria tenutasi in prime cure, era noto alla Questura il fatto che il non è sempre presente presso Parte_1
l'abitazione del fratello, in quanto spesso costretto a spostarsi per motivi di lavoro.
Il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della predetta circostanza e non avrebbe esaminato adeguatamente la domanda subordinata di rilascio, in favore del ricorrente, del permesso di soggiorno in quanto figlio di cittadina italiana, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 30/2007.
Il si è costituito in giudizio in data 22.10.2024 ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'appello.
Il PG ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 13/11/2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato.
Prima di esaminare il merito della causa, è opportuno osservare che l'odierno appellante non è mai stata regolarmente soggiornante sul territorio e che, pertanto, l'art. 30 comma 1 lett. c) TUI non può applicarsi, dovendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 19 comma 2 lett. c) D.lgs.
n. 286 del 1998 e 28 del D.P.R. n. 394 del 1999.
Il primo degli articoli citati vieta l'espulsione dello straniero convivente con il parente entro il secondo grado o il coniuge di nazionalità italiana, sempreché la stessa non sia dettata da motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13 comma 1 TUI).
L'art. 28 comma 1 lett. b) del D.P.R. 394/1999 si limita, invece, a stabilire che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del TUI. Che l'accertamento del requisito della convivenza sia in questi casi necessario - come già sottolineato dalla Questura e dal giudice di prime cure - è ribadito anche dalla Suprema Corte, secondo la quale
“la relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs.
n. 286 del 1998.” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 7427 del 18/03/2020)
Ebbene, dall'istruttoria in primo grado è emerso che nei due accessi effettuati dagli agenti della
Questura l'odierno appellante non era stato rinvenuto presso l'abitazione del fratello, sita in Caserta alla Via Giulia n. 30, in quanto spesso assente per motivi di lavoro.
Come argomentato anche dal giudice in prime cure, infatti, il fratello del e la cognata Parte_1 dichiaravano di non ricordare il nome della società presso la quale lavorava e, allo stesso tempo, Pt_1 affermavano che egli tornava a casa per il fine settimana solo quando si trovava nelle vicinanze, mentre negli altri casi rientrava con cadenza mensile, fermandosi a dormire sul divano letto.
Da tutte le circostanze anzidette è desumibile che quella del con il fratello non è una Parte_1 convivenza effettiva nel senso inteso dalla giurisprudenza. Pertanto, correttamente la Questura e il
Tribunale hanno escluso che egli abbia diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il fratello secondo il combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999
e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.
Quanto alla seconda delle richieste avanzate, ovvero il riconoscimento della Carta di soggiorno UE in quanto figlio di cittadina italiana ex art. 10 del D.L. 30/2007, va premesso che secondo l'articolo in questione “i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”.
La definizione di “familiare” è, dunque, demandata all'art. 2 del D.L. citato, per cui si ritengono tali, per quanto di interesse nel caso in esame, “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)”.
Sebbene in questi casi non sia richiesto l'accertamento della convivenza, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 18/04/2019), l'odierno appellante ha più di 21 anni e non ha documentato e provato di essere a carico della madre, cittadina italiana di cui è discendente diretto. Al contrario, egli ha documentato di essere stato assunto a tempo indeterminato e di godere, pertanto, di autosufficienza economica. In ultimo, si tenga conto che “la vivenza a carico”, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, deve intendersi come dipendenza economica del familiare dal cittadino dell'Unione, e quindi nella sua particolare fragilità, correlata al soddisfacimento di bisogni essenziali, sotto il profilo finanziario e sociale. (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 27772 del 28/10/2024).
Non può darsi rilievo, infine, alla circostanza dedotta con le note di trattazione scritta depositate dall'appellante in data 11/11/2025. Il fatto che alle figlie minori del sia stato riconosciuto Parte_1 un permesso di soggiorno per motivi familiari, non può rilevare in questa sede in quanto non consente comunque di accogliere le domande prospettate, non sussistendo, come già detto, i presupposti per il riconoscimento in favore dello stesso né del permesso di soggiorno in quanto convivente con il fratello né in quanto figlio di cittadina italiana.
Ne discende che per le ragioni anzidette l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.200,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per CP_1 legge.
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR 30 maggio
2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 24/11/2025
Il Consigliere estensore Il presidente
Dott.ssa Silvana Sica Dott.ssa Efisia Gaviano