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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV NA ON Presidente
Dott. RO GN Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1171 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 1773/2024 in data 4 aprile 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025
promossa da con Socio Unico, con sede legale in Verano Brianza, in persona della Parte_1 Dott.ssa , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Parte_2 Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Valeria Moriggi, ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Via Rovello, 12 presso lo studio Parte_3 Appellante
contro
, rappresentati Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 e difesi dagli Avv.ti Maurizio Borali e Daniele Santagostino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Serbelloni n.
4. Appellati
OGGETTO: Periodo di apprendistato e scatti di anzianità.
Conclusioni per la Società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ferme e richiamate tutte le difese, argomentazioni ed eccezioni contenute negli atti di parte del giudizio di primo grado inter partes, qui da intendersi integralmente ritrascritte, nonché nei verbali di udienza del predetto giudizio di primo grado, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, anche di prescrizione, ed emissione del decreto di fissazione udienza:
- accogliere il presente appello e riformare integralmente la sentenza n. 1773/2024 del 3 maggio 2024 resa inter partes nel giudizio di cui al n. r.g. 8780/2023, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla ai IG , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
- emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di giustizia.
1 Con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese del doppio grado di giudizio”
Conclusioni per gli appellati:
“voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare: - nel merito Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione. - Condannare la società alla rifusione dei compensi professionali e delle spese del grado, da distrarsi in favore dei procuratori degli appellati, antistatari.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 1773/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha accertato il diritto dei ricorrenti all'integrale riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e, per l'effetto, ha condannato al pagamento in loro Parte_1 favore delle seguenti somme: a euro 3.134,64, a euro 3.134,64, a Controparte_1 CP_2
euro 2.168,30, a euro 3.350,08 e a euro 2.936,88, CP_3 Controparte_5 CP_4 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. Le spese del grado sono state poste a carico della Società soccombente.
I cinque dipendenti di , Parte_4 CP_2 CP_3 [...] e avevano agito contro l'Azienda chiedendo il riconoscimento del periodo CP_4 Controparte_5 di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate. A tal riguardo, esposto di essere stati assunti con contratti di apprendistato tra il 2003 e il 2006 e che il primo scatto di anzianità era stato loro riconosciuto solo a partire da tre anni dopo la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i lavoratori avevano chiesto dichiararsi l'illegittimità del mancato riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini degli scatti di anzianità e la condanna di al pagamento delle differenze Parte_1 retributive, che per ciascuno di essi erano rappresentate da importi variabili tra circa 2.168 euro e 3.350 euro. A fronte di quanto eccepito dalla convenuta in ordine alla portata satisfattiva di un già corrisposto superminimo assorbibile e di un'indennità una tantum comportante lo stesso effetto di assorbimento, entrambi accettati dai lavoratori in modo tale da integrare una rinuncia rispetto ad ulteriori diritti con la prescrizione di eventuali crediti, il Tribunale, nel riconoscere la sussistenza del periodo di apprendistato, ha stabilito che il relativo periodo, fino al 25 ottobre 2011 (data di abrogazione dell'art. 19 della Legge n. 25/1955), doveva essere computato nell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di anzianità. Inoltre, il diritto in questione derivava dalla portata imperativa della norma che non consentiva deroghe contrattuali o collettive. Il primo Giudice ha poi ritenuto che il comunicato aziendale del 2022 -mediante il quale aveva resa nota la volontà di rivedere la propria interpretazione del contratto Parte_1 collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e di riconoscere parzialmente gli scatti di anzianità (corrispondendo somme integrative)- non fosse da intendersi alla stregua di una proposta contrattuale vincolante o quale rinuncia implicita da parte dei lavoratori ai diritti pregressi.
Rigettata l'eccezione relativa alla decorrenza della prescrizione, il Tribunale ha dunque precisato che, per giurisprudenza consolidata, il timore/metus di licenziamento integrava per i prestatori un ostacolo al libero esercizio della rivendicazione dei propri diritti valevole, dopo le modifiche di cui alla Legge Fornero, a pesare sulle garanzie di stabilità del posto di lavoro.
2 Il periodo di apprendistato era pienamente rilevante ai fini dell'anzianità di servizio, come stabilito dalla legge fino al 2011, mentre la condotta di e il pagamento di somme aggiuntive Parte_1 non potevano essere interpretati come fenomeni di rinuncia dei lavoratori ai propri diritti né la prescrizione poteva decorrere in costanza di rapporto in ragione di quanto esposto al proposito. Le domande dei cinque ricorrenti sono state pertanto accolte quantificando le somme dovute già comprensive delle differenze retributive maturate sino al 30/06/2023 nonché tenendo conto delle somme già percepite dai lavoratori come superminimo o una tantum: “ : 3.134,64 Controparte_1
€; : 3.134,64 €; : 2.168,30 €; Veronesi 3.350,08 €; CP_2 CP_3 CP_5 CP_4
2.936,88 €”, tutti questi importi comprendevano le differenze retributive maturate fino al 30
[...] giugno 2023 e tenevano conto delle somme già percepite dai lavoratori come superminimo o una tantum.
La ha appellato la pronuncia facendo valere le seguenti ragioni critiche. Parte_5
Col primo motivo, denuncia la “erroneità nella sentenza nella parte in cui non riconosce il valore contrattuale della comunicazione della Società del luglio 2022 ai sensi dell'art. 1333 c.c.”. La Società sostiene che il comunicato del luglio 2022, in cui si riconosceva un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili e un importo una tantum di 700 euro lordi a titolo di differenze retributive, configurava una proposta contrattuale unilaterale, valida ai sensi dell'art. 1333 c.c. in vista di contratti con obbligazioni a carico del solo proponente, accettata implicitamente dai lavoratori. Rifacendosi all'art. 1333 c.c., l' rileva come i lavoratori avessero accettato implicitamente Pt_6 l'accordo proposto, non avendo contestato le somme erogate e non avendo manifestato alcuna riserva. Il Tribunale aveva perciò erroneamente escluso il carattere vincolante dell'accettazione del comunicato, limitativo dei diritti futuri dei lavoratori, ritenendolo un semplice ripensamento aziendale.
In seconda istanza, l' appellante prospetta “l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_6 ritiene maturabili gli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato. Violazione degli artt. 1321, 1326 e 1327 c.c. e 116 c.p.c.”: il Giudice avrebbe erroneamente riconosciuto gli scatti di anzianità maturati durante il periodo di apprendistato, basandosi su vizi interpretativi della normativa applicabile. Rifacendosi alla natura speciale del contratto di apprendistato -dotato di una causa mista (formativa e lavorativa) che lo differenzia dall'ordinario contratto di lavoro- e alle discipline normative e collettive prevedenti retribuzioni inferiori durante l'apprendistato, giustificate dal minor apporto lavorativo fornito dal dipendente interessato e dalla stessa finalità formativa, ritiene Parte_1 che non possano essere equiparati gli scatti di anzianità e l'anzianità di servizio: l'art. 19 della Legge n. 25/1955 prevede il riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio, ma non implica automaticamente la maturazione degli scatti di anzianità. Per questo, il CCNL applicabile (art. 112) distingue chiaramente tra anzianità di servizio e scatti di anzianità, considerando questi ultimi come l'espressione di un "sistema meramente convenzionale", non obbligatoriamente collegato all'anzianità. Infine, la società contesta l'applicazione di un principio di parità di trattamento economico tra apprendisti e lavoratori ordinari;
in particolare, sostiene che il CCNL garantisce agli apprendisti solo la parità di trattamento normativo ma non di trattamento economico e, per questo, l'appellante si rifà alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 13617/2020) laddove essa esclude che il principio di parità di trattamento possa estendersi agli scatti di anzianità o ad altri istituti retributivi contrattuali.
3 Con il terzo motivo relativo alla “erroneità della sentenza nella parte in cui esclude l'applicazione al caso di specie del principio di assorbimento. Violazione degli artt. 2697 c.c., 1321, 1326 c.c., 112 e 116 c.p.c.”, l' appellante censura il rigetto dell'eccezione di assorbimento, sostenendo Pt_6 che le somme richieste dai lavoratori avrebbero dovuto essere compensate con i superminimi ed i trattamenti economici di miglior favore già corrisposti (es. premi e maggiorazioni superiori a quelle previste dal CCNL) e che il contratto di assunzione prevedeva espressamente l'assorbibilità di eventuali aumenti futuri. Inoltre, l'appellante contesta la validità dei conteggi effettuati da controparte, asserendo la loro inesattezza e incoerenza rispetto ai dati documentati in busta paga.
Col quarto motivo, vertente sulla “erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta l'eccezione di prescrizione della Società. Violazione degli artt. 2948 c.c., 112 e 116 c.p.c.”, l'appellante lamenta l'esclusione dell'operatività della prescrizione in corso di rapporto. A questo proposito, richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 128/2024) e di legittimità, che ammettono la decorrenza della prescrizione durante il rapporto in assenza di una concreta limitazione della libertà del lavoratore di far valere i propri diritti. Il contesto aziendale e la condotta dei lavoratori non giustificavano poi la teorica del “metus", considerato che i ricorrenti avevano emblematicamente accettato senza riserve i pagamenti ricevuti fino al 2022. sostiene pertanto il verificarsi della prescrizione dato che le differenze retributive Parte_1 rivendicate risalivano a periodi anteriori al quinquennio antecedente alla data del ricorso.
In ultimo vi è la “Reiterazione ex art. 346 c.p.c. di tutte le istanze, anche istruttorie, eccezioni ed argomentazioni della memoria difensiva di primo grado non oggetto di statuizione inter partes”: l'appellante ripropone le circostanze di fatto e di diritto riportate nella memoria di primo grado e non oggetto di specifico vaglio da parte del Tribunale.
Costituitisi in giudizio, gli appellati, con riferimento al primo motivo avversario, contestano la prospettazione della società circa la comunicazione aziendale del luglio 2022 quale elemento atto a integrare una proposta contrattuale accettata per fatti concludenti dai prestatori e la tesi per cui l'attribuzione dello scatto di anzianità non riconosciuto in precedenza, insieme a un importo una tantum e a un superminimo assorbibile avrebbe costituito una proposta con obbligazioni a carico del solo proponente comportante il perfezionamento del contratto per effetto del mancato rifiuto dei lavoratori che avevano accettato quanto erogato senza esprimere obiezioni immediate (così rinunciando implicitamente a ulteriori pretese relativamente ai periodi pregressi). A tal proposito, gli appellati sostengono che la comunicazione aziendale non integrava gli estremi di una proposta contrattuale e avvertono come la Società non avesse mai chiesto ai lavoratori di firmare un accordo implicante una rinuncia ai loro diritti. Inoltre, il testo della comunicazione aziendale esprimeva solo una revisione della posizione aziendale, risolvendosi nel riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini degli scatti e stabilendo il pagamento di somme aggiuntive. Infine, non vi erano accettabili riferimenti a un impegno reciproco ovvero a una rinuncia da parte degli interessati rispetto ai crediti pregressi. Essi sostengono altresì di aver semplicemente ricevuto una parte di quanto loro dovuto senza per ciò compiere alcuna rinuncia, mentre l'aver accettato una somma parziale non configurava una rinuncia agli importi residui mancando in tal senso una chiara ed esplicita volontà abdicativa. Precisano poi che l'assenza di un accordo scritto esclude il verificarsi di una novazione dell'obbligazione originaria o una transazione e che l'interpretazione fornita dalla società è contraddittoria: Mediamaket afferma infatti la non debenza dello scatto di anzianità concesso nel 2022 ma, al contempo, riconosce che la somma corrisposta era funzionale a compensare il mancato pagamento di scatti precedenti.
4 Se gli scatti non fossero stati dovuti, non vi sarebbe stato niente da porre in compensazione mentre la debenza degli scatti significava che la somma versata dall' costituiva soltanto il parziale Pt_6 adempimento dell'obbligo solutorio preesistente. A tal proposito, gli appellati di rifanno a giurisprudenza conforme del Tribunale di Milano.
Sul secondo motivo del gravame avversario circa la maturazione dell'anzianità utile per gli scatti durante il periodo di apprendistato, i lavoratori contestano la prospettazione di Parte_1 secondo la quale il periodo di apprendistato non deve essere considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità dato che gli scatti di anzianità sono regolati esclusivamente dalla contrattazione collettiva prevedente esclusioni per i periodi di apprendistato mentre la decisione del 2022 di riconoscere tali scatti era stata il frutto di una scelta unilaterale e non obbligata. A tal riguardo, gli appellati evidenziano che il periodo di apprendistato è considerato utile per l'anzianità di servizio dalla normativa vigente, che la legge n. 25/1955 (art. 19) stabilisce chiaramente e che il periodo di apprendistato è quindi utile ai fini dell'anzianità di servizio come opinato dalla Cassazione con la sentenza n. 20074/2010 sull'anzianità di servizio acquisita in costanza dell'apprendistato, da riconoscere a tutti gli effetti, compreso quello degli scatti di anzianità.
Gli appellati oppongono poi il principio di parità di trattamento per come derivante dalla fonte collettiva;
in particolare, il CCNL Terziario che in tutti i suoi rinnovi (1999, 2004, 2008, 2019) prevedeva il diritto degli apprendisti allo stesso trattamento normativo dei lavoratori coi quali essi compiono il tirocinio, rilevando che, se gli scatti di anzianità compensano la maggiore competenza acquisita tramite l'esperienza, non sussiste alcuna ragione per escluderli nel caso degli apprendisti. Con il comunicato del 2022 aveva ammesso l'errore praticamente riconoscendo che Parte_1 essa non aveva considerato il portato retributivo dell'apprendistato per via di un'inesatta interpretazione del CCNL. In definitiva, il diritto alla maturazione degli scatti durante l'apprendistato è sancito sia dalla legge che dal contratto collettivo.
Sul terzo motivo di appello relativo alla mancata applicazione dell'”assorbimento” i lavoratori contestano che le somme aggiuntive percepite come maggiorazioni per il lavoro domenicale e premi aziendali, potessero assorbire le differenze retributive rivendicate. Nella loro prospettiva, l'assorbimento non si applica agli scatti di anzianità dal momento che l'art. 184 del CCNL del 2004 (e successivi) stabilisce che gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito o superminimi. Del resto, la stessa controparte non aveva mai applicato in precedenza detta forma di assorbimento.
Circa il quarto motivo di appello, sulla prescrizione dei crediti, viene contrastata la tesi avversaria sulla base della giurisprudenza di legittimità relativa alla non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto (sentenze n. 26246/2022 e n. 30957/2022) al cospetto dell'incrinarsi del regime di stabilità delle relazioni lavorative per come indotta dalla riforma legislativa del 2012.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa coma da dispositivo trascritto in calce.
A definizione della presente controversia il Collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi dal precedente di questa Corte, rappresentato dalla sentenza n. 1149/2024 resa il 10.12.2024 in analoga causa connotata sempre dall'appello di Parte_1 Se ne riporta quindi di seguito la motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c..
5 << L'appello è infondato e deve essere rigettato. Deve essere innanzitutto respinto il primo motivo di appello. Conviene riprodurre testualmente la comunicazione aziendale del 13 luglio 2022, prodotta al documento 16 del fascicolo degli appellati: “a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di una interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 Io scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20.00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive, Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part time secondo l'attuale parametro orario. Per ogni eventuale domanda e/o necessità di chiarimento, VI chiediamo dl rivolgerVi esclusivamente alla Direzione Risorse Umane”. Il testo della lettera è, per l'appunto, quello di una mera comunicazione di una determinazione aziendale già unilateralmente assunta, non necessitante di accettazione e non sottoposta a condizione. Né dal testo della comunicazione, né dalla circostanza che essa giunga all'esito di pregresse rivendicazioni sindacali sulla materia in oggetto, può desumersi in alcun modo che – rimanendo meramente inerte e non opponendosi all'accredito delle somme menzionate- il dipendente destinatario rinunciasse al diritto di far valere i diritti azionati nel presente contenzioso. Anche a voler ipoteticamente prescindere dai limiti posti dall'art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni, un simile effetto abdicativo non è assolutamente esplicitato dal datore di lavoro, che nella comunicazione che si è sopra riprodotta in alcun modo fa intendere che le somme menzionate dovessero intendersi erogate a tacitazione di ogni maggior pretesa che il dipendente potesse rivendicare. Peraltro, come correttamente rilevato dagli appellati, «L'art. 1333 c.c., invocato da controparte, riguarda i contratti “con obbligazioni del solo proponente”; ma se dunque la proposta avesse previsto anche una rinuncia a parte del proprio diritto a carico dell'altra parte (i lavoratori), non ci si troverebbe più in presenza della fattispecie regolata dall'art. 1333 c.c., bensì di una transazione che, ai sensi dell'art. 1365 c.c., è un contratto a prestazioni corrispettive (le reciproche concessioni). E dunque un contratto che non può perfezionarsi con la modalità previste dall'art. 1333 c.c.». Va disatteso il secondo motivo di appello. Non è in discussione che ai rapporti oggetto di causa- tutti sorti prima del 2011, con la conclusione di contratti di apprendistato poi convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato- sia applicabile l'art. 19 legge n. 55/1955. Ciò premesso, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di occuparsi dei temi oggetto di causa, pronunciando in controversie che- sia pur relative a rapporti di lavoro intercorrenti con una diversa società e regolati da differenti fonte collettive- analogamente a quella odierna sottoponevano al vaglio dell'autorità giudiziaria il tema della compatibilità con l'art. 19 della legge n. 55/1955 di previsioni collettive che disciplinavano il computo dell'anzianità di servizio, e specificamente il riconoscimento degli scatti di anzianità, per l'apprendista, senza una piena equiparazione con il lavoratore assunto a tempo indeterminato. Nel confermare le decisioni assunte in materia da questa Corte, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato principi, condivisibili, che sono pienamente applicabili al caso di specie e che conducono al rigetto del secondo motivo di gravame. Nella pronuncia n. 30935/2022 della Cassazione in particolare si legge:
6 «Giova, in via di preliminare chiarimento, ribadire che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla l. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre 2016, n. 18309). Una tale modulazione bifasica del rapporto, lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nell'art. 47, primo comma, lett. a), b), c) d.lg. 276/2003 (applicabile ratione temporis), è stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, nel contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 d.lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595) e così pure di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione). Non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza dell'art. 19 1. 25/1955 (che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore') fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma d.lgs. 167/2011. Al riguardo è, infatti, irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d.lgs. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma quinto e quinto-bis): sicché, è evidente che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato. Giova in proposito rammentare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro e invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di "istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di 'norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma). D'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma d.lgs. 167/2011 ("La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) ... m) ... "), in attuazione della delega conferita dall'art. 1, trentesimo comma l. 247/2007 ("Il Governo è delegato ad adottare garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale . '0, si è ben diversamente e inequivocamente espresso. Non si può poi ignorare come questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: "Per completezza di ricostruzione ... che lo stesso d. lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47, terzo comma ha previsto che in attesa della regolamentazione de/ contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19
7 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7, sesto comma del citato d.lgs. n, 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che <
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva" sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione" (Cass. s.u. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione). Ben si comprende allora che una diversa interpretazione integrerebbe una "discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale" (nella specie, austriaca) "che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età" (così: Cass. 14 settembre 2015, n. 18045, p.to 4 in motivazione); nello stesso senso, è stato ritenuto che gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva citata debbano essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale (ancora austriaca), che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computi i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporti simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, mantenendo in tal modo in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età (CGUE 28 gennaio 2015, in causa C- 417/13, OBB Personenverkehr AG vs. ) e invece in senso non ostativo ad una Per_1 normativa nazionale (sempre austriaca), che, per porre fine ad una discriminazione basata sull'età (dipendente dall'applicazione di una normativa che computi, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori di un'impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età), sopprima retroattivamente e nei confronti dell'insieme di tali lavoratori un simile limite di età, ma autorizzi esclusivamente il computo dell'esperienza acquisita presso
8 imprese che operino nel medesimo settore economico (CGUE 14 marzo 2018 in causa C-482/16, vs. OBB Personenverkehr AG). CP_6 Merita ancora sottolineare come il principio in discussione sia stato recepito anche nel comparto del lavoro pubblico, e pertanto ormai a livello di sistema complessivo, essendo stato affermato che la clausola 4 dell l Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE (relativa al principio di non discriminazione, secondo il cui primo comma, in particolare: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"), di diretta applicazione, imponga al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314; con operatività del principio anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina)».
La decisione del primo giudice è del tutto coerente con questi principi e sul punto merita, pertanto, piena conferma. Non coglie nel segno nemmeno il terzo motivo di appello, con il quale la società si duole del mancato assorbimento delle differenze retributive riconosciute ai lavoratori in conseguenza della corretta determinazione dell'anzianità di servizio e dei relativi scatti. Non è in discussione che, nell'elaborazione dei propri conteggi, gli odierni appellati abbiano tenuto conto dell'assorbimento delle somme loro riconosciute a far data dal luglio 2022, in forza della determinazione aziendale che si è presa in esame poc'anzi. Per i periodi successivi al luglio 2022, infatti, non vengono richieste differenze retributive: sul punto i conteggi prodotti dagli appellati sono chiari. Per il periodo antecedente al luglio 2022 (e nei limiti della prescrizione quinquennale della quale gli stessi ricorrenti hanno tenuto conto, sia pur a ritroso dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012), va evidenziato che né dai contratti di assunzione, né dalle buste paga precedenti al luglio 2022 risulta che gli odierni appellati effettivamente fruissero di un superminimo assorbibile. L'eventuale, indimostrato e genericamente addotto unilaterale riconoscimento di altri trattamenti di miglior favore ai dipendenti (ad esempio in materia di entità delle maggiorazioni per lavoro festivo) non è, ad avviso del Collegio, circostanza che può comportare l'assorbimento dello scatto di anzianità, nemmeno considerando la clausola contrattuale invocata dall'appellante (e che si riferisce, per l'appunto, ad un trattamento “superiore al minimo”, cioè un superminimo, qui non sussistente). Peraltro, e con ordine di motivazione autonomamente idoneo a sorreggere il rigetto del terzo motivo di appello, va pure ricordato che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur" (così Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29236). Nel caso di specie, l'appellante- che si duole della non corretta determinazione delle differenze retributive rivendicate per omessa applicazione del principio dell'assorbimento- avrebbe dovuto difendersi specificamente anche sul quantum, fornendo tempestivamente una indicazione alternativa degli importi dovuti;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
9 E' parimenti infondato il quarto motivo di appello. Tutti i rapporti di lavoro oggetto di causa sono regolati, quanto alla materia del licenziamento, dalla legge n. 92/2012. La Suprema Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Così Cass.
6.9.2022 n. 26246; conformi le successive Cass., 25/10/2022, n.31508; Cass. 1/07/2024 n. 18008). Da tale principio, anche attesa la funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, non vi è ragione di discostarsi, nemmeno alla luce della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'appellante (resa in una materia differente, a diversi fini, e dalle cui motivazioni non discendono argomenti di per sé idonei a far ritenere superato l'arresto della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia che viene in rilievo in questa sede). Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante. Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale ed al numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 6.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Dalla piena adesione del Collegio a tale precedente, ne discende il rigetto dell'appello come da dispositivo in cui le spese, poste a carico dell'appellante soccombente, sono liquidate in applicazione dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta e della sua complessità nonché dell'assenza di attività istruttorie.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della Società appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1773/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna la appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado liquidate in Pt_5 complessivi € 6.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei loro Difensori antistatari. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 12 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. La Presidente
RO GN LV NA ON
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