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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 7305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7305 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16442 /2024 Tra
( avv.NASO DOMENICO , ) Parte_1
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , )
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe, dipendente del in qualità di Collaboratore Controparte_1
ha convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro esponendo : di essersi infortunata il 2 Parte_2 settembre 2020 mentre lavava i pavimenti della scuola;
che a seguito della caduta ha riportato una frattura bimalleolare e del pilone tibiale con sublussazione tibio-astragalica destra, per la quale è stata sottoposta a intervento chirurgico il giorno seguente, con degenza fino al 7 settembre 2020; che l ha riconosciuto l'infortunio, rilasciando certificazione fino al 15 CP_2 giugno 2021 e liquidandole € 6.433,00 per un'invalidità permanente dell'8% ; di aver beneficiato anche dell'esenzione dal ticket sanitario per inabilità assoluta al lavoro e di aver effettuato cicli di fisioterapia e riabilitazione. Dedotto che l'infortunio le ha causato danni fisici e morali non ricompresi nell'indennizzo e che è dipeso dalla violazione, da parte del datore di lavoro, CP_2 degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c., per non averle fornito i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe antiscivolo, guanti, camice, occhiali) ha chiesto la condanna del datore di lavoro al il risarcimento del danno differenziale quantificato in €75.737,52.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, contestando la sussistenza della CP_1 responsabilità datoriale. Ha evidenziato che, trattandosi di responsabilità contrattuale, incombe alla lavoratrice provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso causale, mentre il datore deve dimostrare l'adozione di tutte le misure di sicurezza. Ha eccepito l'assenza di prova sull'omessa fornitura dei DPI e sulla circostanza che la caduta sia dipesa da tale omissione, rilevando che potrebbe trattarsi di un caso fortuito. Ha contestato l'insufficiente allegazione del danno differenziale e complementare e ne ha contestato la quantificazione.
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza e x art 127 ter cpc. Il ricorso non è meritevole di accoglimento stante l'insufficiente allegazione dei presupposti costitutivi della responsabilità datoriale ( e conseguente inidoneità della prova richiesta).
La lavoratrice ha riferito di essere caduta “rovinosamente a terra” mentre era intenta a lavare i pavimenti nel reparto della scuola materna presso cui prestava servizio assumendo che l'Amministrazione datrice di lavoro avrebbe omesso di fornirle i necessari dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento a scarpe antiscivolo, camice, guanti e occhiali protettivi. Tuttavia, la narrazione offerta dalla ricorrente risulta generica e carente dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale impone all'attore – anche in presenza di un infortunio riconosciuto dall – di allegare e dimostrare CP_2 in modo puntuale le circostanze di fatto che integrano l'inadempimento colposo datoriale agli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dall'art. 2087 c.c. e, in particolare, di specificare la dinamica del sinistro, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, le modalità concrete dell'esecuzione della prestazione lavorativa e il nesso eziologico tra l'asserita omissione e l'evento dannoso ( da ultimo Cass 6984/25) poiché “certamente non basta il verificarsi dell'infortunio durante la prestazione lavorativa per affermare la responsabilità del datore di lavoro”( Cass cit).
Nel caso in esame, tuttavia la ricorrente non ha ottemperato a tale onere di allegazione essendosi limitata ad affermare di essere caduta mentre lavava il pavimento, senza fornire alcuna ulteriore indicazione sulle condizioni del luogo in cui l'evento si sarebbe verificato. Nulla viene dedotto circa la natura della superficie su cui stava operando, l'adeguatezza dell'illuminazione, l'eventuale presenza di liquidi o residui scivolosi sul pavimento, di scalini o ostacoli ( ad es. oggetti lasciati incustoditi, attrezzi o altri materiali che potessero costituire un pericolo). La caduta, poi, viene descritta con la sola espressione “rovinosamente a terra”, priva di ogni contestualizzazione spaziale e temporale, senza alcuna indicazione concreta in ordine alla posizione in cui la lavoratice si trovava prima della caduta, o ad eventuali movimenti che potrebbero aver aumentato il rischio di scivolare. L'assenza di tali elementi impedisce una valutazione oggettiva della dinamica dell'incidente e del potenziale ruolo causale ascrivibile alla mancata adozione di specifiche misure di prevenzione, determinando così un vuoto di allegazione che preclude qualunque approfondimento istruttorio volto a verificare l'esistenza del nesso causale tra le condizioni dell'ambiente lavorativo e l'accaduto. Né la dedotta mancanza dei dispositivi di protezione individuale consente di fondare la responsabilità dell'Amministrazione resistente. Anche su tale aspetto, la ricostruzione della ricorrente è estremamente generica: non viene indicato, ad esempio, quali calzature ella indossasse al momento dell'incidente, se i DPI fossero stati messi a disposizione e non utilizzati per sua scelta, o se vi fosse stata una specifica richiesta rimasta inevasa. La sola affermazione, in termini ipotetici, secondo cui “con alta probabilità” l'evento non si sarebbe verificato se fosse stata munita di calzature antinfortunistiche non integra una valida allegazione in ordine al nesso causale, che richiede, invece, la dimostrazione di un rapporto diretto tra la condotta omissiva e l'evento lesivo, secondo il criterio del “più probabile che non”. Non avendo la ricorrente allegato con sufficiente precisione gli elementi di fatto relativi alla dinamica dell'incidente e alle condizioni dell'ambiente di lavoro, nonché alla concreta incidenza della dedotta omissione datoriale nella causazione dell'evento, la domanda non può trovare accoglimento.
Neppure può colmare tale lacuna la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, la quale non può supplire all'assenza di allegazioni specifiche circa i presupposti di responsabilità, essendo la CTU uno strumento di accertamento e non di integrazione della prova o dell'oggetto del giudizio.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 2000 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice