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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/06/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 3.4.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Romerio
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Condannare l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, alla rifusione CP_1
delle spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1
La ricorrente ha proposto, nel proprio atto Parte_1
introduttivo, domanda volta ad accertare l'insussistenza del credito di € 2.819,93, vantato dall' a titolo di differenze contributive afferenti al mese di ottobre 2020 CP_1
(pari a € 2.070,91) e sanzioni civili (pari, da ultimo, a € 739,39), con nota di rettifica del
7.9.2023 (doc. 2 fasc. ric.), con invito a regolarizzare del 17.7.2024 (doc. 3 fasc.ric.), con rigetto in data 4.3.2025 (doc. 23 fasc. ric.) del ricorso amministrativo proposto in data
31.7.2024 (doc. 22 fasc. ric.) avverso il suddetto invito a regolarizzare, e, infine con nuovo invito a regolarizzare del 19.3.2025 (doc. 4 fasc. ric.).
pagina 2 di 5 §2
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia CP_1
del contendere, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite, allegando che:
✓ la nota di rettifica del 7.9.2023 (doc. 2 fasc. ric.), nella parte relativa alla cassa integrazione, “si è formata per un'errata indicazione da parte della società delle autorizzazioni oggetto di conguaglio: l'importo di € 2.295,52# è stato aggiunto al conguaglio spettante per l'autorizzazione n. 830050206372, invece di esser esposto con l'autorizzazione n. 830050206371”;
✓ su richiesta dalla società qui ricorrente l' ha comunicato, in data 22.7.2024, le CP_1
indicazioni circa le modalità di trasmissione del necessario flusso di variazione (doc.
3 fasc. conv.);
✓ in data 18.9.2024 la società qui ricorrente ha proceduto alla trasmissione del flusso di variazione secondo le modalità indicate dall' effettuando così la correzione CP_1
dell'errore originario.
Deduce che, non essendo “l'errore formale commesso dalla società… idoneo a far maturare la decadenza del conguaglio, in linea anche con quanto espressamente previsto di recente nel
Messaggio Hermes n. 1410 del 6/05/2025”, di conseguenza “ha provveduto a confermare il flusso di regolarizzazione e quindi a riconoscere il conguaglio dell'autorizzazione n. 830050206371 per € 2.295,52”. CP_ Precisa che: “Il credito così generato e validato verrà utilizzato dall' per definire in compensazione la nota di rettifica 10/2020, venendo meno l'addebito a carico della società”.
Allega che: “ha già posto in essere, in forma di autotutela, la procedura amministrativa per annullare l'addebito cui alla nota di rettifica oggetto di causa e con disposizione del 3.6.2025 ha pagina 3 di 5 provveduto all'annullamento della nota di rettifica del 20.6.2021 relativa alla denuncia mensile del
“10/2020 per differenze contributive a debito dell'azienda pari ad € 2.070,91”.
§3
All'udienza odierna la società ricorrente ha concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna dell' alla rifusione delle spese. CP_1
§4
In ordine al merito, deve essere dichiarata, alla luce delle concordi posizioni assunte dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' CP_1
i) in un primo tempo – nonostante la società qui ricorrente avesse corretto l'errore originario compiuto nell'indicare le autorizzazioni alla c.i.g. edilizia mediante la trasmissione, in data 18.9.2024, del flusso di variazione secondo le modalità indicate dall' – ha rigettato in data 4.3.2025 (doc. 23 fasc. ric.) il ricorso CP_1
amministrativo proposto da in data Parte_2
31.7.2024 (doc. 22 fasc. ric.) avverso l'invito a regolarizzare del 17.7.2024 (doc. 3
fasc. ric.), e in data 19.3.2025 ha emesso un nuovo invito a regolarizzare del
19.3.2025 (doc. 4 fasc. ric.);
ii) in un secondo tempo, solo in epoca successiva al deposito, in data 3.4.2025, del ricorso giurisdizionale da parte di , Parte_2
ha proceduto, in data 3.6.2025, all'annullamento della nota di rettifica del
20.6.2021 relativa alla denuncia afferente al mese di ottobre 2020, riconoscendo così l'insussistenza del credito vantato.
pagina 4 di 5 Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo,
considerando che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando l'ente ha dichiarato di aver proceduto CP_1
all'annullamento della predetta nota di rettifica).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 [...]
, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € Parte_2
1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n.
55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 17 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria promossa con ricorso depositato in data 3.4.2023
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Aurora Romerio
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 5
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marta
E Odorizzi pec e dall'avv. Vincenza Marina Email_2
Marinelli pec t Email_4
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Condannare l' in virtù del principio della soccombenza virtuale, alla rifusione CP_1
delle spese”
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
“Dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”
MOTIVAZIONE
§1
La ricorrente ha proposto, nel proprio atto Parte_1
introduttivo, domanda volta ad accertare l'insussistenza del credito di € 2.819,93, vantato dall' a titolo di differenze contributive afferenti al mese di ottobre 2020 CP_1
(pari a € 2.070,91) e sanzioni civili (pari, da ultimo, a € 739,39), con nota di rettifica del
7.9.2023 (doc. 2 fasc. ric.), con invito a regolarizzare del 17.7.2024 (doc. 3 fasc.ric.), con rigetto in data 4.3.2025 (doc. 23 fasc. ric.) del ricorso amministrativo proposto in data
31.7.2024 (doc. 22 fasc. ric.) avverso il suddetto invito a regolarizzare, e, infine con nuovo invito a regolarizzare del 19.3.2025 (doc. 4 fasc. ric.).
pagina 2 di 5 §2
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia CP_1
del contendere, con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite, allegando che:
✓ la nota di rettifica del 7.9.2023 (doc. 2 fasc. ric.), nella parte relativa alla cassa integrazione, “si è formata per un'errata indicazione da parte della società delle autorizzazioni oggetto di conguaglio: l'importo di € 2.295,52# è stato aggiunto al conguaglio spettante per l'autorizzazione n. 830050206372, invece di esser esposto con l'autorizzazione n. 830050206371”;
✓ su richiesta dalla società qui ricorrente l' ha comunicato, in data 22.7.2024, le CP_1
indicazioni circa le modalità di trasmissione del necessario flusso di variazione (doc.
3 fasc. conv.);
✓ in data 18.9.2024 la società qui ricorrente ha proceduto alla trasmissione del flusso di variazione secondo le modalità indicate dall' effettuando così la correzione CP_1
dell'errore originario.
Deduce che, non essendo “l'errore formale commesso dalla società… idoneo a far maturare la decadenza del conguaglio, in linea anche con quanto espressamente previsto di recente nel
Messaggio Hermes n. 1410 del 6/05/2025”, di conseguenza “ha provveduto a confermare il flusso di regolarizzazione e quindi a riconoscere il conguaglio dell'autorizzazione n. 830050206371 per € 2.295,52”. CP_ Precisa che: “Il credito così generato e validato verrà utilizzato dall' per definire in compensazione la nota di rettifica 10/2020, venendo meno l'addebito a carico della società”.
Allega che: “ha già posto in essere, in forma di autotutela, la procedura amministrativa per annullare l'addebito cui alla nota di rettifica oggetto di causa e con disposizione del 3.6.2025 ha pagina 3 di 5 provveduto all'annullamento della nota di rettifica del 20.6.2021 relativa alla denuncia mensile del
“10/2020 per differenze contributive a debito dell'azienda pari ad € 2.070,91”.
§3
All'udienza odierna la società ricorrente ha concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna dell' alla rifusione delle spese. CP_1
§4
In ordine al merito, deve essere dichiarata, alla luce delle concordi posizioni assunte dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, occorre considerare che l' CP_1
i) in un primo tempo – nonostante la società qui ricorrente avesse corretto l'errore originario compiuto nell'indicare le autorizzazioni alla c.i.g. edilizia mediante la trasmissione, in data 18.9.2024, del flusso di variazione secondo le modalità indicate dall' – ha rigettato in data 4.3.2025 (doc. 23 fasc. ric.) il ricorso CP_1
amministrativo proposto da in data Parte_2
31.7.2024 (doc. 22 fasc. ric.) avverso l'invito a regolarizzare del 17.7.2024 (doc. 3
fasc. ric.), e in data 19.3.2025 ha emesso un nuovo invito a regolarizzare del
19.3.2025 (doc. 4 fasc. ric.);
ii) in un secondo tempo, solo in epoca successiva al deposito, in data 3.4.2025, del ricorso giurisdizionale da parte di , Parte_2
ha proceduto, in data 3.6.2025, all'annullamento della nota di rettifica del
20.6.2021 relativa alla denuncia afferente al mese di ottobre 2020, riconoscendo così l'insussistenza del credito vantato.
pagina 4 di 5 Quindi, alla luce del criterio della soccombenza virtuale (ex multis, di recente, Cass. S.U.
21.9.2021, n. 24478; Cass. 28.3.2022, n. 9899; Cass. 29.7.2021, n. 21757;), l' va CP_1
condannato alla rifusione delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo,
considerando che le esigenze difensive sono in gran parte cessate già al momento della costituzione in giudizio dell' (quando l'ente ha dichiarato di aver proceduto CP_1
all'annullamento della predetta nota di rettifica).
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente CP_1 [...]
, delle spese dl giudizio, liquidate nella somma di € Parte_2
1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n.
55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 17 giugno 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 5 di 5